|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2025/3785 |
17.9.2025 |
P9_TA(2024)0359
Iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile (COM(2024)0029 – C9-0013/2024 – 2024/0016(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
(C/2025/3785)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2024)0029), |
|
— |
visti gli articoli 187 e 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0013/2024), |
|
— |
visto l'articolo 82 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0161/2024), |
|
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
|
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
|
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
|
5. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)
alla proposta della Commissione
---------------------------------------------------------
2024/0016(CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale («legge sull'intelligenza artificiale») è inteso a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) in conformità dei valori dell'Unione. |
|
(2) |
Dal 2021, anno in cui è stato adottato il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio (4), l'ambito dell'intelligenza artificiale (IA) ha registrato enormi progressi tecnici ed è divenuto un settore altamente strategico, oggetto di contesa a livello globale. L'Unione è in prima linea negli sforzi a sostegno di un'innovazione etica e responsabile nell'ambito dell'IA affidabile, accompagnata dalla definizione di misure protettive e dallo sviluppo di una governance efficace. |
|
(3) |
Il 13 settembre 2023, nel quadro di un approccio generale a sostegno dell'innovazione responsabile nell'IA, la Commissione ha annunciato una nuova iniziativa strategica per mettere la capacità di calcolo ad alte prestazioni dell'Unione a disposizione delle start-up europee innovative di IA affidabile per addestrare i loro modelli. Tale iniziativa integra la definizione di misure protettive per l'IA attraverso il regolamento (UE) 2024/..., la creazione di strutture di governance e il sostegno all'innovazione attraverso il piano coordinato sull'intelligenza artificiale. |
|
(3 bis) |
Al fine di sfruttare la sua infrastruttura di supercalcolo e promuovere un ecosistema europeo innovativo nell'ambito dell'IA, anche attraverso la creazione di fabbriche di IA in tutta l'Unione, la comunicazione della Commissione del 24 gennaio 2024 sulla promozione delle start-up e dell'innovazione nell'intelligenza artificiale affidabile definisce un quadro strategico per gli investimenti per permettere alle start-up e all'industria dell'Unione di realizzare il proprio potenziale e di assumere un ruolo di capofila a livello mondiale nella creazione di modelli, sistemi e applicazioni di IA avanzati e affidabili. |
|
(4) |
Poiché la più potente capacità di supercalcolo di livello mondiale dell'Unione si trova nelle strutture dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo («impresa comune»), sono proprio tali strutture che dovrebbero essere rese disponibili affinché l'iniziativa della Commissione possa concretizzarsi. È quindi necessario introdurre un ulteriore obiettivo, relativo al contributo dei supercomputer alla nuova iniziativa dell'Unione in materia di IA, da aggiungere ai sei obiettivi dell'impresa comune già esistenti , che garantisca equità, trasparenza, affidabilità e un impatto sociale positivo e che risponda alle esigenze e agli obiettivi dell'Unione . |
|
(5) |
Il nuovo obiettivo consentirebbe all'impresa comune di svolgere attività nei settori dell'adeguamento o dell'acquisizione e della gestione di supercomputer o partizioni di supercomputer dedicati all'IA per consentire l'apprendimento automatico rapido e l'addestramento di modelli di base di IA di grandi dimensioni affidabili ed etici, rafforzando in tal modo la competitività e la base industriale dell'UE nel campo dell'IA . L'impresa comune dovrebbe inoltre essere autorizzata a creare una nuova modalità di accesso alle sue risorse di calcolo , in particolare per le start-up di IA e per la comunità scientifica attiva nel campo dell'IA nel suo complesso , e a sviluppare applicazioni , modelli e sistemi di IA dedicati e ottimizzati per essere eseguiti sui suoi supercomputer , salvaguardando nel contempo l'accesso aperto, l'equità e la trasparenza . Tali cambiamenti consentirebbero all'impresa comune di offrire potenza di calcolo e servizi su misura per favorire l'addestramento e lo sviluppo dell'IA su larga scala e la sua adozione nell'Unione, cosa che non è possibile con l'attuale regolamento. |
|
(5 bis) |
L'impresa comune dovrebbe istituire uno sportello unico sulla base dei principi dell'accesso aperto, in modo che diversi tipi di utenti possano sfruttare appieno le potenzialità dell'IA nel supercalcolo. Le opportunità offerte dalle fabbriche di IA saranno ampiamente comunicate alle start-up, alle piccole e medie imprese (PMI), all'ecosistema dell'innovazione e ai ricercatori impegnati nei programmi dell'Unione, mettendo in evidenza i numerosi vantaggi che l'intelligenza artificiale può offrire nelle applicazioni di supercalcolo. Inoltre, la cooperazione tra le fabbriche di IA a livello dell'Unione dovrebbe rendere disponibile la potenza di calcolo come servizio in tutta l'Unione, il che è essenziale per i servizi di supporto offerti, facilitando ulteriormente l'accesso a questa infrastruttura critica. Ciò dovrebbe altresì permettere di sviluppare supercomputer EuroHPC orientati alla domanda, garantendo che l'infrastruttura soddisfi le esigenze in evoluzione degli utenti e dei settori in tutta l'Unione. |
|
(5 ter) |
La risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2023 sul miglioramento dell'innovazione e della competitività industriale e tecnologica attraverso un ambiente favorevole alle start-up e alle scale-up (5) sottolinea che le scale-up svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e la crescita economica nell'Unione e invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare una definizione adeguata di scale-up basata sulla scalabilità, tenendo conto nel contempo delle differenze tra start-up e PMI. Il consiglio di direzione dell'impresa comune dovrebbe definire le condizioni di accesso a tali supercomputer dedicati all'IA e ai pertinenti servizi di supporto per le diverse categorie di utenti, quali start-up, scale-up, PMI, istituti di istruzione superiore e centri di ricerca, al fine di superare i vincoli legati ai costi e la mancanza di competenze. |
|
(5 quater) |
Poiché l'utilizzo di supercomputer per l'IA richiede un maggiore utilizzo di dati, è importante che tali supercomputer siano situati nelle vicinanze di un centro dati esistente o di un centro dati pianificato attraverso reti ad alta velocità. Inoltre, tali centri dati dovrebbero essere pienamente conformi ai requisiti di cui all'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dovrebbero, in futuro, essere interconnessi con gli spazi comuni europei di dati per facilitare l'addestramento di modelli in settori chiave. I soggetti ospitanti dovrebbero essere in grado di utilizzare efficacemente il sostegno finanziario degli spazi comuni europei di dati per migliorare la loro infrastruttura, in particolare per acquisire o adeguare i centri dati. È opportuno promuovere le sinergie tra le diverse iniziative. |
|
(5 quinquies) |
Poiché l'utilizzo di supercomputer per l'IA richiede un aumento significativo della potenza di calcolo, che a sua volta comporta un maggiore consumo di energia, i soggetti ospitanti dovrebbero disporre di piani concernenti la loro efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Tali piani dovrebbero garantire che il supercomputer abbia accesso a una connessione alla rete sicura e stabile e a una fornitura di energia elettrica, preferibilmente attraverso energia pulita e a prezzi accessibili, in particolare mediante accordi di compravendita di energia elettrica, che possono anche essere basati su energie rinnovabili, e l'utilizzo di energia elettrica prodotta localmente. Inoltre, i modelli di IA dovrebbero rispettare i requisiti in materia di consumo energetico di cui al regolamento (UE) 2024/... [regolamento sull'intelligenza artificiale]. Gli obblighi in materia di segnalazione per i modelli di IA per finalità generali stabiliti in tale regolamento devono essere rispettati. |
|
(5 sexies) |
Le fabbriche di IA forniranno servizi completi di supporto in materia di supercalcolo alle start-up del settore dell'IA, alle piccole imprese innovative e al più ampio ecosistema della ricerca e dell'innovazione. Tali servizi sono fondamentali per facilitare l'accesso ai supercomputer, offrendo strutture di programmazione dedicate e supporto algoritmico per lo sviluppo, la prova, la valutazione e la convalida di modelli e sistemi di addestramento dell'IA. Inoltre, contribuiscono alla creazione di nuovi casi d'uso e applicazioni emergenti nei diversi ambiti strategici dell'Unione, tra cui la robotica e l'industria manifatturiera, i nuovi materiali e le batterie, il settore aerospaziale, la mobilità, la guida connessa e automatizzata, la salute e l'assistenza, le biotecnologie, l'energia, i cambiamenti climatici e l'adattamento, le dinamiche dei sistemi complessi, i mondi virtuali e i gemelli digitali, la sicurezza informatica, le pratiche agricole, la ricerca e l'innovazione e il settore pubblico. |
|
(6) |
Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento a quella delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, è opportuno che il presente regolamento si applichi senza indebiti ritardi. |
|
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1173, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2021/1173 è così modificato:
|
1) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
|
2) |
all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la lettera h) seguente:
|
|
3) |
all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera h):
|
|
4) |
l' articolo 9, paragrafo 5, è modificato come segue:
|
|
5) |
all'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis: «6 bis) Per i supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale di cui all'articolo 12 bis , nonché per i supercomputer EuroHPC di cui agli articoli 11, 12, 12 bis, 14 e 15, i soggetti ospitanti creano uno sportello unico per le start-up , le scale-up, le PMI e gli altri utenti per facilitare l'accesso ai suoi servizi di supporto e sostenere lo sviluppo delle loro abilità e competenze .»; |
|
6) |
all'articolo 10, paragrafo 2, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
|
|
7) |
è inserito il seguente articolo 12 bis: « Articolo 12 bis Acquisizione e proprietà dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale 1. L'impresa comune acquisisce i supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale e ne diventa proprietaria. 2. Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi operativi dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale. Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all'articolo 6. 3. La selezione del fornitore dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale è basata sulle specifiche della gara d'appalto che sono orientate alla domanda e tengono conto delle esigenze degli utenti e delle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella domanda presentata in occasione dell'invito a manifestare interesse. La selezione tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento. 4. L'impresa comune può fungere da primo utente dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale che integrano tecnologie sviluppate principalmente nell'Unione. 5. Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all'acquisizione di supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all'autonomia strategica dell'Unione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso. 6. I supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale sono ubicati presso un soggetto ospitante di un supercomputer EuroHPC situato nell'Unione. 7. Fatto salvo lo scioglimento dell'impresa comune, di cui all'articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, non prima di cinque anni dopo che il supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione condotta dall'impresa comune, la proprietà di tale supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale può essere trasferita a tale soggetto ospitante, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà di un supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale, il soggetto ospitante rimborsa all'impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i costi pertinenti sono equamente sostenuti dall'impresa comune e dal soggetto ospitante. L'impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione del supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale.» |
|
8) |
l'articolo 15 è così modificato:
|
|
9) |
l'articolo 16 è così modificato:
|
|
10) |
all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer EuroHPC quantistico, di fascia alta e dedicato all'intelligenza artificiale è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, al costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC e pertanto non supera il 50 % del tempo di accesso totale al supercomputer EuroHPC.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a...,
Per il Consiglio
Il presidente
(*1) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
(1) GU C […] del […], pag. […].
(2) Parere del... GU C […] del […], pag. […].
(3) Regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (GU L …).
(4) Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1173/oj).
(5) Testi approvati, P9_TA(2023)0480.
(6) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3785/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)