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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/3762 |
17.9.2025 |
P9_TA(2024)0336
Misure per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE (COM(2023)0930 – C9-0015/2024 – 2023/0441(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
(C/2025/3762)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2023)0930), |
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visto l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0015/2024), |
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visto l'articolo 82 del suo regolamento, |
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visti i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione giuridica, |
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vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0178/2024), |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 41
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«I rifugiati riconosciuti, gli apolidi e le altre persone che non detengono la cittadinanza di nessun paese che soggiornano in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro hanno il diritto di godere della tutela consolare alle stesse condizioni dei cittadini non rappresentati, se uno Stato membro di residenza non è rappresentato da un'autorità consolare o diplomatica.» |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Se le delegazioni dell'Unione sono l'unica rappresentanza fisicamente situata in un paese terzo, o se vi è una necessità oggettiva di assistenza supplementare ai cittadini non rappresentati durante una situazione di crisi a causa dell'insufficiente capacità delle ambasciate e dei consolati degli Stati membri, le delegazioni dell'Unione forniscono assistenza consolare, anche rilasciando documenti di viaggio provvisori conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/997. |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Nel fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati membri tengono conto di un approccio intersezionale alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili e delle persone esposte a rischi di discriminazione per qualsiasi motivo, come quelli di cui all'articolo 21 della Carta, segnatamente il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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soppresso |
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soppresso |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Le delegazioni dell'Unione assistono gli Stati membri nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati conformemente all'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE. Tale sostegno può comprendere lo svolgimento, su richiesta e per conto degli Stati membri, di specifiche funzioni di assistenza consolare. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza forniscono alla delegazione dell'Unione tutte le informazioni sul caso in questione. |
2. Le delegazioni dell'Unione assistono gli Stati membri nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati conformemente all'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE. Tale sostegno può comprendere lo svolgimento, su richiesta e per conto degli Stati membri, di specifiche funzioni di assistenza consolare. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza forniscono senza indugio alla delegazione dell'Unione tutte le informazioni sul caso in questione. |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Al SEAE e alle delegazioni dell'Unione sono assegnate le risorse finanziarie e umane necessarie per coprire le spese generali e il carico di lavoro amministrativo orizzontale supplementare. |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri e il SEAE istituiscono e concordano un piano di emergenza consolare comune per ciascun paese terzo. Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato annualmente e contiene: |
1. Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri e il SEAE istituiscono e concordano un piano di emergenza consolare comune per ciascun paese terzo. Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato annualmente , o con maggiore frequenza in caso di circostanze straordinarie, e contiene: |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ove presenti, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. I piani di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della Commissione. |
Ove presenti, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. Ciò può includere, se necessario, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. I piani di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della Commissione. |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione collaborano ai fini dell'impiego di sistemi di allerta rapida per consentire l'individuazione tempestiva di potenziali crisi o pericoli, quali catastrofi naturali, disordini politici o emergenze sanitarie, nel paese terzo interessato. Tali sistemi utilizzano l'analisi dei dati, le valutazioni dei rischi e la condivisione di intelligence per fornire indicatori precoci delle minacce emergenti, migliorando in tal modo l'efficacia degli sforzi di preparazione e risposta alle crisi. |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli Stati membri offrono ai loro cittadini, in conformità del diritto nazionale, la possibilità di registrarsi presso le autorità nazionali competenti o di informarle , con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi. |
4. Gli Stati membri adottano misure proattive per assicurare che i loro cittadini, in conformità del diritto nazionale, si registrino presso le autorità nazionali competenti o le informino , con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi , in particolare quando i paesi terzi in questione non sono considerati completamente sicuri . |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini in una fase precoce, in particolare in situazioni di crisi, e si adoperano per garantire la coerenza del livello dei consigli di viaggio forniti."; |
5. Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini in una fase precoce, in particolare in situazioni di crisi, e si adoperano per garantire la coerenza del livello dei consigli di viaggio forniti. Gli Stati membri dovrebbero sempre informarsi reciprocamente ogni qualvolta vengano a conoscenza di un aumento dei rischi legati alla sicurezza. "; |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Gli Stati membri rafforzano la conoscenza situazionale con le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, anche condividendo regolarmente aggiornamenti delle valutazioni dei rischi e le possibili minacce alla sicurezza dei cittadini dell'UE, nonché scambiando informazioni sui loro consigli di viaggio. |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 ter. Il SEAE, in stretta cooperazione con gli Stati membri, fornisce formazione consolare in materia di preparazione, simulazione e risposta alle crisi ai funzionari dell'Unione e al personale diplomatico e consolare degli Stati membri per migliorare la loro capacità di gestire le situazioni di crisi e fornire assistenza ai cittadini dell'UE all'estero. |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Se necessario, gli Stati membri possono ricevere sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione. Le squadre consolari comuni sono disponibili per un invio rapido nei paesi terzi colpiti da una crisi consolare. La partecipazione alle squadre consolari comuni è volontaria. |
2. Se necessario, gli Stati membri possono ricevere sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione. Le squadre consolari comuni sono disponibili per un invio rapido nei paesi terzi colpiti da una crisi consolare. La partecipazione alle squadre consolari comuni è volontaria. Il SEAE e la Commissione sostengono la preparazione di tali esperti e delle squadre consolari congiunte. |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 bis – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Nel fornire assistenza gli Stati membri possono , se opportuno, chiedere il sostegno di strumenti dell'Unione quali le strutture di gestione delle crisi del SEAE e del suo Centro di risposta alle crisi e, tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dall'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, del meccanismo unionale di protezione civile. "; |
4. Nel fornire assistenza gli Stati membri possono essere sostenuti da strumenti dell'Unione quali le strutture di gestione delle crisi del SEAE e del suo Centro di risposta alle crisi . Gli Stati membri possono inoltre coinvolgere il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dall'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, il meccanismo unionale di protezione civile e, se del caso, le missioni e le operazioni dell'UE nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, come pure la capacità di dispiegamento rapido dell'UE prevista dalla bussola strategica per la sicurezza e la difesa . |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. al capo 2 è inserito l'articolo 13 bis quinquies seguente: "Articolo 13 bis quinquies Protezione speciale dei minori Gli Stati membri, con il sostegno delle delegazioni dell'Unione, adottano misure speciali per garantire il diritto alla tutela consolare dei minori che sono cittadini dell'UE nei paesi terzi, in particolare laddove sussista il rischio di violazione dei loro diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite. Nel fornire assistenza consolare ai minori, gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore. |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 ter – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Almeno una volta all'anno gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza le informazioni seguenti: |
Una volta ogni sei mesi gli Stati membri forniscono al SEAE e alla Commissione le informazioni seguenti: |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 ter – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri, i servizi della Commissione e il SEAE rendono pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in modo tale da garantire la coerenza delle informazioni fornite. |
2. Gli Stati membri, i servizi della Commissione e il SEAE rendono pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1, in modo tale da garantire la coerenza delle informazioni fornite. |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 ter – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 in un formato leggibile meccanicamente. |
3. Gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 in un formato leggibile meccanicamente. |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri adottano misure per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE . Tra tali misure possono figurare, in particolare: |
1. Gli Stati membri adottano misure per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE in particolare mediante : |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 quater – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 quater – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Inoltre, gli Stati membri inseriscono la prima frase dell'articolo 23 TFUE sui passaporti nazionali in un punto visibile. |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se un cittadino non rappresentato non è in grado di pagare i costi di cui al paragrafo 1 allo Stato membro che presta assistenza al momento della presentazione della domanda di assistenza, lo Stato membro che presta assistenza può chiedergli di firmare una promessa di restituzione. Su tale base, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere al cittadino non rappresentato di rimborsare tali costi una volta trascorse quattro settimane dalla prestazione. L'impossibilità di rimborsare i costi di cui al paragrafo 1 quando presenta una domanda di assistenza non pregiudica il diritto del cittadino non rappresentato di ricevere tutela consolare. |
Se un cittadino non rappresentato non è in grado di pagare i costi di cui al paragrafo 1 allo Stato membro che presta assistenza al momento della presentazione della domanda di assistenza, lo Stato membro che presta assistenza può chiedergli di firmare una promessa di restituzione. Su tale base, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere al cittadino non rappresentato di rimborsare tali costi una volta trascorsi tre mesi dalla prestazione. L'impossibilità di rimborsare i costi di cui al paragrafo 1 quando presenta una domanda di assistenza non pregiudica il diritto del cittadino non rappresentato di ricevere tutela consolare. |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 14 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i moduli standard da utilizzare per la promessa di restituzione di cui al paragrafo 2 e per il rimborso dei costi da parte dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2. |
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i moduli standard , disponibili in tutte le lingue degli Stati membri, da utilizzare per la promessa di restituzione di cui al paragrafo 2 e per il rimborso dei costi da parte dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2. |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Nel trattare i dati personali di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati di tali dati personali. |
6. Nel trattare i dati personali di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi e i diritti degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati di tali dati personali. |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 7 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679. |
Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679. I dati personali di cui al paragrafo 5 sono esclusi da tale trasferimento, a meno che non sia stato ottenuto il previo consenso esplicito del cittadino dell'Unione interessato. |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 ter – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini non rappresentati dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva. |
Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini non rappresentati dispongano di un accesso effettivo a meccanismi di denuncia e a mezzi di ricorso ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva. |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Non prima di [otto anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. |
Non prima di [cinque anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. |
(5) Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).
(5) Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).
(*) Direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/997/oj).»;
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3762/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)