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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/3714 |
17.9.2025 |
P9_TA(2024)0372
Organismo interistituzionale per le norme etiche
Decisione del Parlamento europeo del 25 aprile 2024 sulla conclusione di un accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni, che istituisce un organismo interistituzionale per le norme etiche per i membri delle istituzioni e degli organi consultivi di cui all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea (2024/2008(ACI))
(C/2025/3714)
Il Parlamento europeo,
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viste le decisioni adottate dalla Conferenza dei presidenti il 14 e 19 marzo 2024, in cui si approva il progetto di accordo interistituzionale che istituisce un organismo interistituzionale per le norme etiche per i membri delle istituzioni e degli organi consultivi di cui all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea, |
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visto il progetto di accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni, che istituisce un organismo interistituzionale per le norme etiche per i membri delle istituzioni e degli organi consultivi di cui all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea («l'accordo»), |
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visto l'articolo 13 del trattato sull'Unione europea, |
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visto l'articolo 232 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visti la comunicazione della Commissione, dell'8 giugno 2023, su una proposta per un organismo etico interistituzionale e i suoi allegati (COM(2023)0311), |
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vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sul tema «Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica» (1), |
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vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sulla sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee (2), |
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vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2023 sull'istituzione di un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica (3), |
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vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2023 sul seguito da dare alle misure richieste dal Parlamento per rafforzare l'integrità delle istituzioni europee (4), |
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vista la sua risoluzione del 12 luglio 2023 sull'istituzione di un organismo etico dell'UE (5), |
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vista la sua risoluzione del 13 luglio 2023 sulle raccomandazioni per una riforma delle norme del Parlamento europeo in materia di trasparenza, integrità, responsabilità e lotta alla corruzione (6), |
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visto l'articolo 148, paragrafo 1, del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0181/2024), |
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A. |
considerando che l'indipendenza, la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni dell'UE rivestono la massima importanza ai fini della loro legittimità democratica e per accrescere la fiducia dei cittadini; che il Parlamento europeo figura oggi tra gli organi legislativi più trasparenti nel mondo; |
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B. |
considerando che occorre affrontare le carenze derivanti dall'attuale quadro etico, che risulta essere frammentato tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE e caratterizzato da norme, procedure e livelli di applicazione diversi; |
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C. |
considerando che il Parlamento ha proposto, nella sua risoluzione del 16 settembre 2021 (7), e ribadito, nelle sue successive risoluzioni del 16 febbraio 2023 (8) e del 12 luglio 2023 (9), l'istituzione di un vero e proprio organismo etico ambizioso e indipendente; |
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D. |
considerando che l'8 giugno 2023 la Commissione ha presentato la sua proposta per l'istituzione di un organismo etico interistituzionale, indicando un organismo di normazione; che tale proposta della Commissione si è dimostrata molto al di sotto delle ambizioni avanzate nelle risoluzioni del Parlamento, dal momento che propone un organismo essenzialmente privo della capacità necessaria per esaminare singoli casi e potenziali violazioni delle norme etiche, nonché di raccomandare sanzioni; |
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E. |
considerando che le risoluzioni del Parlamento del 16 febbraio 2023 (10) e del 12 luglio 2023 (11) hanno costituito il mandato negoziale del Parlamento; |
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F. |
considerando che un organismo etico interistituzionale contribuirà a rafforzare la fiducia nelle istituzioni dell'Unione e la loro legittimità democratica, nonché a edificare una cultura istituzionale basata sui più elevati standard etici; |
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G. |
considerando che le attuali norme etiche del Parlamento sancite dal suo regolamento prevedono numerose dichiarazioni scritte standardizzate, tra cui dichiarazioni di interessi privati, dichiarazioni patrimoniali, dichiarazioni di conoscenza di conflitti di interessi per i titolari di mandati, i relatori, i relatori ombra e i partecipanti a una delegazione ufficiale o a negoziati interistituzionali, dichiarazioni di riunioni programmate con i rappresentanti di interessi, anche qualora delegate ai loro assistenti, dichiarazioni sui contributi ricevuti dai relatori sui loro fascicoli, dichiarazioni di partecipazione a eventi organizzati da terzi, dichiarazioni di accettazione di doni e dichiarazioni di intergruppi o raggruppamenti non ufficiali sul sostegno finanziario esterno; |
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1. |
accoglie con favore l'accordo che consente l'elaborazione di rigorose norme etiche comuni e lo scambio di migliori pratiche, nonché la possibilità di esaminare i singoli casi da parte di esperti indipendenti, su richiesta di un'istituzione o di un organo consultivo che è parte dell'accordo in merito a qualsiasi dichiarazione dei loro membri; |
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2. |
sottolinea che il potere decisionale finale in materia di attuazione rimane di competenza delle pertinenti autorità delle istituzioni o degli organi; osserva che qualsiasi consultazione di esperti indipendenti su un singolo caso inizia con una richiesta in relazione ai propri membri di una parte dell'accordo, conformemente alle sue norme interne; sottolinea che le dichiarazioni di interessi finanziari dei commissari designati dovrebbero di norma essere sottoposte all'esame degli esperti indipendenti, poiché costituiscono casi di alto livello che trascendono gli interessi dell'istituzione interessata; |
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3. |
ribadisce, tuttavia, che il Parlamento conferma il suo pieno impegno a favore di un organismo etico indipendente, in grado di svolgere indagini di propria iniziativa e formulare raccomandazioni in merito alle sanzioni alle autorità competenti delle istituzioni o degli organi partecipanti, composto da esperti indipendenti in qualità di membri a pieno titolo, che contempli i membri delle istituzioni e degli organismi dell'UE prima, durante e dopo l'espletamento del loro mandato o servizio, nonché il personale, come previsto nella risoluzione del Parlamento del 16 settembre 2021 (12) e ribadito nelle sue risoluzioni del 16 febbraio 2023 (13) e del 12 luglio 2023 (14); |
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4. |
deplora che il Consiglio europeo abbia deciso di non aderire all'accordo; |
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5. |
deplora la reticenza del Consiglio a estendere l'ambito di applicazione dell'accordo almeno ai rappresentanti a livello ministeriale dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio, sostenendo che nei trattati non esiste una base giuridica per l'adozione di norme minime comuni applicabili ai rappresentanti degli Stati membri; si impegna, in occasione del primo riesame dell'accordo, a colmare tale lacuna giuridica e invita, nel frattempo, le prossime presidenze del Consiglio ad applicare le sue disposizioni su base volontaria; è del parere che i membri del Consiglio, come i deputati al Parlamento europeo, potrebbero essere vincolati dalle norme stabilite dal Consiglio in virtù del suo potere di auto-organizzazione, che prevarrebbero in caso di conflitto con le norme nazionali; sottolinea, in tale contesto, che i rappresentanti degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio agiscono in qualità di membri del Consiglio al momento di adottare gli atti giuridici dell'UE; si impegna a ottenere un chiarimento giuridico per stabilire se il Consiglio possa vincolare i suoi membri in virtù di norme minime comuni; |
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6. |
è del parere che le risorse rese disponibili debbano garantire il corretto funzionamento sia dello stesso organismo interistituzionale per le norme etiche («organismo»), composto da un rappresentante di ciascuna parte dell'accordo, sia del gruppo dei cinque esperti indipendenti che assistono i rappresentanti istituzionali e partecipano all'organismo in qualità di osservatori, come pure tutte le forme di sostegno necessario a tal fine; deplora il fatto che, a norma dell'articolo 17 dell'accordo, le eventuali spese derivanti da una consultazione degli esperti indipendenti siano a carico della parte che ne fa richiesta, in quanto ciò può comportare una limitazione al numero di tali consultazioni; |
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7. |
è del parere che gli esperti indipendenti, nominati consensualmente dalle parti dell’accordo, debbano possedere un'esperienza professionale specifica negli ambiti dell'etica, dell'integrità e della trasparenza, oltre ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, che fanno riferimento a precedenti impeccabili per quanto concerne la condotta professionale nonché esperienza in funzioni di alto livello in organizzazioni pubbliche europee, nazionali o internazionali; |
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8. |
sottolinea il ruolo essenziale degli esperti indipendenti nell'esame di singoli casi su richiesta di una parte dell'accordo; è del parere che l'invio agli esperti indipendenti, effettuato da ciascuna parte, di un piccolo campione aleatorio di casi sarebbe estremamente utile ai fini dell'elaborazione o dell'aggiornamento di una norma etica; |
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9. |
ritiene che l'organismo dovrebbe basarsi sui poteri esistenti delle istituzioni di chiedere informazioni ai rispettivi membri o sull'accordo delle autorità nazionali di condividere informazioni; ritiene che gli esperti indipendenti dovrebbero essere in grado di scambiare informazioni con le autorità nazionali qualora ciò sia necessario allo svolgimento dei loro compiti, nel contempo trattando tali informazioni con lo stesso grado di riservatezza previsto dall'autorità d'origine; sottolinea, a tale proposito, che gli esperti indipendenti dovrebbero avere accesso ai documenti amministrativi delle parti partecipanti, in particolare della parte che effettua la consultazione su un caso, al fine di consentire loro di effettuare valutazioni motivate e ben documentate; |
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10. |
osserva che gli esperti indipendenti designano tra loro un relatore; ritiene che gli esperti indipendenti dovrebbero godere di piena autonomia nell'organizzare il proprio lavoro e convocare le loro riunioni; |
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11. |
ritiene che l'istituzione o l'organo consultivo debba rendere pubblica la raccomandazione motivata degli esperti indipendenti, fatti salvi il regolamento generale sulla protezione dei dati e i diritti personali, unitamente alla decisione dell'autorità competente che dovrebbe fornire una spiegazione qualora non sia stato dato pienamente seguito alle raccomandazioni; |
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12. |
invita l'organismo a dare l'esempio in materia di trasparenza, pubblicando tutte le raccomandazioni, le relazioni annuali, le decisioni e la documentazione dettagliata delle spese in un formato aperto e leggibile meccanicamente che sia accessibile a tutti i cittadini e conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, compresi, tra l'altro, il parere scritto degli esperti indipendenti sulle autovalutazioni delle istituzioni a norma dell'articolo 10 dell’accordo e, per ciascun anno, il resoconto annuale che riassuma, in forma anonima e aggregata, le consultazioni e le domande presentate dalle parti e il relativo seguito, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, dell’accordo; sottolinea l'importanza di tutelare in misura opportuna la vita privata delle persone interessate e la presunzione di innocenza; invita le parti dell'accordo a elaborare orientamenti comuni per la consultazione degli esperti indipendenti e la pubblicazione delle loro raccomandazioni; |
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13. |
ritiene che, per essere pienamente efficiente, l'organismo debba combinare le funzioni degli organismi esistenti responsabili per le questioni di etica e che pertanto, nei casi che richiedono particolare attenzione o ai fini dell'elaborazione o dell'aggiornamento di una norma etica, ciascuna parte partecipante dovrebbe consultare gli esperti indipendenti; |
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14. |
sottolinea la necessità di definire le modalità con cui sarà determinato il mandato del vicepresidente che rappresenta il Parlamento in seno all'organismo e di istituire adeguati meccanismi di responsabilità; |
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15. |
reputa necessario chiarire chi sarà il rappresentante supplente del Parlamento in seno a tale organismo; |
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16. |
ritiene che la commissione per gli affari costituzionali dovrebbe svolgere un ruolo nel determinare il mandato del vicepresidente che rappresenta il Parlamento in seno all’organismo nonché nel chiamare il vicepresidente e il rappresentante supplente a rispondere del loro operato; ritiene della massima importanza che i deputati al Parlamento europeo abbiano voce in capitolo nell'elaborazione di norme che saranno per loro vincolanti; |
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17. |
ribadisce il suo impegno a partecipare in modo costruttivo al riesame dell'accordo, da effettuarsi tre anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di migliorare e rafforzare l'organismo, come previsto all'articolo 21 dell'accordo; |
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18. |
ribadisce la propria posizione secondo cui l'organismo dovrebbe poter indagare di propria iniziativa su presunte violazioni delle norme etiche da parte dei funzionari e del personale delle istituzioni dell'UE e condurre indagini documentali e in loco sulla base delle informazioni raccolte o ricevute da terzi; |
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19. |
approva la conclusione dell'accordo in allegato; |
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20. |
incarica la sua Presidente di firmare l'accordo con il Presidente del Consiglio, la Presidente della Commissione, il Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Presidente della Banca centrale europea, il Presidente della Corte dei conti europea, il Presidente del Comitato economico e sociale europeo e il Presidente del Comitato europeo delle regioni e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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21. |
incarica la sua Presidente di trasmettere per conoscenza la presente decisione, compreso l'allegato, a tutte le parti dell'accordo. |
(1) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 159.
(2) GU C 177 del 17.5.2023, pag. 109.
(3) GU C 283 dell'11.8.2023, pag. 31.
(4) GU C 283 dell'11.8.2023, pag. 27.
(5) Testi approvati, P9_TA(2023)0281.
(6) Testi approvati, P9_TA(2023)0292.
(7) GU C 117 dell’11.3.2022, pag. 159.
(8) GU C 283 dell’11.8.2023, pag. 31.
(9) Testi approvati, P9_TA(2023)0281.
(10) GU C 283 dell'11.8.2023, pag. 27 e pag. 31.
(11) Testi approvati, P9_TA(2023)0281.
(12) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 159.
(13) GU C 283 dell'11.8.2023, pag. 31.
(14) Testi approvati, P9_TA(2023)0281.
ALLEGATO
ACCORDO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE EUROPEA, LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, LA BANCA CENTRALE EUROPEA, LA CORTE DEI CONTI EUROPEA, IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI, CHE ISTITUISCE UN ORGANISMO INTERISTITUZIONALE PER LE NORME ETICHE PER I MEMBRI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI CONSULTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'accordo interistituzionale quale pubblicato nella GU L, 2024/1365, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2024/1365/oj
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3714/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)