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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/3602 |
4.7.2025 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita
(disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita)
(C/2025/3602)
1. INTRODUZIONE
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Il 26 febbraio 2025 la Commissione ha adottato la comunicazione «Il patto per l’industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione» («patto per l’industria pulita») (1). La comunicazione accompagna il patto per l’industria pulita stabilendo in che modo gli Stati membri possono elaborare misure di aiuto di Stato a sostegno dei loro obiettivi relativi al patto. |
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Il patto per l’industria pulita definisce azioni volte a migliorare l’accesso all’energia a prezzi accessibili, stimolare la domanda e l’offerta di prodotti tecnologici puliti, mobilitare investimenti pubblici e privati, alimentare l’economia circolare, sviluppare partenariati internazionali e garantire competenze e posti di lavoro di qualità per l’equità sociale. Fornisce una strategia di crescita globale per un’industria competitiva, resiliente e decarbonizzata nell’Unione, offrendo opportunità agli investitori e contribuendo alla coesione sociale e all’equità in tutte le regioni. Il patto rappresenta un impegno ad accelerare la decarbonizzazione, la reindustrializzazione e l’innovazione, simultaneamente e in tutto il continente, rafforzando al tempo stesso la resilienza dell’Europa. Presenta all’industria europea giustificazioni economiche più solide a favore di grandi investimenti a impatto climatico zero nelle industrie ad alta intensità energetica e nelle tecnologie pulite. Nel patto si evidenzia la necessità di stimolare gli investimenti per realizzare una capacità di produzione sufficiente nell’Unione, creare mercati guida per le tecnologie pulite, abbattere i prezzi elevati dell’energia, offrire le giuste condizioni che permettano alle imprese di crescere, competere ed eccellere a livello mondiale e affrontare le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere. |
1.1. Necessità di incentivare gli investimenti in Europa
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Per realizzare le ambizioni del patto per l’industria pulita saranno necessari investimenti ingenti per i quali dovranno essere mobilitati fondi, principalmente da fonti private ma, ove necessario, incentivati o integrati da fondi pubblici. |
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Come indicato nella comunicazione sul patto per l’industria pulita, sono necessari investimenti per stimolare ulteriormente l’espansione delle energie rinnovabili, innescare la decarbonizzazione industriale e garantire una capacità sufficiente di produzione di tecnologie pulite. La comunicazione specifica i criteri che la Commissione applicherà nel valutare le misure di aiuto di Stato che gli Stati membri intendono adottare per contribuire a tali obiettivi. Consente un orizzonte di programmazione più lungo agli Stati membri e prevedibilità e sicurezza degli investimenti alle imprese, senza falsare indebitamente la concorrenza e gli scambi e preservando nel contempo gli obiettivi di coesione. |
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La necessità di migliorare la capacità di produzione europea di tecnologie a zero emissioni nette e dei relativi componenti chiave è riconosciuta anche dal regolamento sull’industria a zero emissioni nette (2), che affronta già alcuni ostacoli all’aumento della produzione in Europa. Gli Stati membri sono incoraggiati ad accelerare gli investimenti ammissibili nella produzione di tecnologie pulite riconoscendoli come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette in linea con le condizioni previste dal regolamento. Sebbene il regolamento permetta di accrescere la competitività del settore delle tecnologie a zero emissioni nette, attirare investimenti e migliorare l’accesso al mercato delle tecnologie pulite nell’UE, alcuni investimenti in tali tecnologie potrebbero richiedere un sostegno supplementare per garantire l’aumento della capacità nell’Unione, consentendo in tal modo l’accelerazione della transizione verso l’azzeramento delle emissioni nette e aumentando la resilienza europea in questo settore. In quest’ottica, la presente comunicazione stabilisce le condizioni alle quali può essere concesso un sostegno pubblico supplementare a progetti che rafforzano la resilienza riducendo al minimo le distorsioni della concorrenza. |
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(6) |
Inoltre, per sostenere la domanda e incentivare la produzione di prodotti nell’ambito delle tecnologiche pulite, gli Stati membri possono introdurre incentivi fiscali sotto forma di ammortamento accelerato, comprese le spese immediate, per l’acquisto di attivi delle tecnologiche pulite necessarie alla transizione verso un’economia a zero emissioni nette. Le misure che non sono concepite per favorire in modo selettivo un’impresa o un settore specifici e che sono di diritto e di fatto aperte a tutti gli operatori effettivi e potenziali sono considerate di carattere generale e non costituiscono pertanto aiuti di Stato (3). Ciò vale anche per i prodotti non contemplati dalla presente comunicazione. Tuttavia, qualora gli incentivi per l’acquisto di tali prodotti siano selettivi e comportino pertanto aiuti di Stato, la Commissione li riterrà compatibili con il mercato interno sulla base delle condizioni stabilite nella presente comunicazione. |
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È di vitale importanza attirare gli investimenti privati mediante strumenti finanziari. Ad esempio, gli Stati membri possono coinvestire insieme a investitori privati a condizioni di mercato (4). Nel contempo alcuni gruppi di investitori privati, come i fondi pensionistici e le compagnie di assicurazione, rimangono avversi al rischio nonostante la loro generale capacità di investire. Pertanto la comunicazione stabilisce anche le condizioni in base alle quali gli Stati membri possono incentivare ulteriormente tali investitori privati attraverso regimi volti a ridurre i rischi degli investimenti in determinati portafogli di progetti. Tali regimi devono garantire addizionalità, il che significa che, riducendo i rischi associati all’investimento, attirano investitori privati che non avrebbero altrimenti investito nello stesso tipo di progetti. Per garantire che la porzione maggiore possibile dell’aiuto arrivi ai progetti pertinenti, tali regimi dovrebbero essere concepiti in modo tale da limitare al minimo necessario gli aiuti agli investitori. Gli Stati membri possono valutare la possibilità di mettere in atto tali regimi anche istituendo un comparto dello Stato membro nell’ambito del programma InvestEU. I partner esecutivi di InvestEU e i loro investitori privati possono coinvestire in tali regimi, purché nessun partner esecutivo o investitore privato benefici di una doppia garanzia da parte dello Stato membro e di altre fonti pubbliche (compresi i fondi dell’UE) per lo stesso investimento. |
1.2. Semplificazione di misure specifiche necessaria a garantire un’accelerazione della decarbonizzazione e investimenti sufficienti
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(8) |
Le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato contribuiscono a evitare la frammentazione del mercato interno e a preservare condizioni di parità. L’integrità del mercato interno è importante per resistere alle pressioni esterne ed evitare situazioni di corsa alle sovvenzioni tra gli Stati membri a scapito della coesione all’interno dell’Unione. |
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(9) |
Stabilendo le condizioni di compatibilità per le misure volte a sviluppare attività economiche tramite investimenti, la presente comunicazione integra gli orientamenti esistenti in materia di aiuti di Stato, che prevedono già la possibilità per gli Stati membri di sostenere molte azioni proposte nel patto per l’industria pulita. |
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(10) |
Altre misure a sostegno del patto, come gli aiuti destinati a promuovere l’economia circolare e la bioeconomia, possono essere concesse senza notifica preventiva a norma del regolamento generale di esenzione per categoria (5) o notificate a norma della sezione 4.4 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, della tutela dell’ambiente e dell’energia («disciplina CEEAG») (6), anche se non rientrano nell’ambito di applicazione della presente comunicazione. La Commissione incoraggia gli Stati membri a sfruttare appieno le possibilità esistenti per conseguire gli obiettivi comuni del patto per l’industria pulita e tratterà tali casi in via prioritaria. |
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(11) |
Le condizioni di compatibilità della presente comunicazione, semplificate rispetto ad altri orientamenti vigenti in materia di aiuti di Stato, sono giustificate dalla necessità di agevolare e accelerare investimenti e attività specifici. Gli strumenti forniti dalla presente comunicazione hanno carattere complementare e supplementare rispetto alle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, che rimangono in vigore, in particolare la disciplina CEEAG, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) o il regolamento generale di esenzione per categoria. Le misure che non soddisfano i criteri semplificati stabiliti nella presente comunicazione saranno valutate alla luce di altre norme in materia di aiuti di Stato. Gli aiuti ai nuovi operatori che investono in determinate tecnologie decarbonizzate all’avanguardia sono ammessi ai sensi delle sezioni 4 e 6 della presente comunicazione. Altre fonti di sostegno ai nuovi operatori sono ammesse anche in virtù di altre norme esistenti in materia di aiuti di Stato che continuano ad applicarsi (quali la disciplina CEEAG, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, gli aiuti all’avviamento e al finanziamento del rischio e il regolamento generale di esenzione per categoria). La Commissione incoraggia gli Stati membri ad avvalersi appieno di tutte le norme disponibili in materia di aiuti di Stato e a scegliere quelle più adeguate in base alla natura e alla concezione delle loro misure. Ciò vale in particolare per le misure di decarbonizzazione e di efficienza energetica che comportano investimenti in attività ex novo (greenfield) da parte di nuovi operatori, che saranno valutate sulla base delle disposizioni disponibili della disciplina CEEAG per evitare i rischi specifici connessi in particolare all’eccesso di capacità e ad altre distorsioni del mercato. In considerazione dell’importanza strategica di sostenere la competitività dei produttori, compresi i nuovi operatori, che trainano la decarbonizzazione attraverso l’innovazione, la Commissione tratterà questi casi come una priorità e punterà a prendere una decisione entro sei settimane dalla notifica completa. |
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(12) |
Le condizioni di compatibilità delineate nella presente comunicazione si basano sulla prassi esistente e sulle esperienze pertinenti raccolte dalla Commissione, anche attraverso l’applicazione del quadro temporaneo di crisi e transizione, un quadro provvisorio che sarà sostituito dalla presente comunicazione (8). |
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(13) |
Riconoscendo pienamente il diritto degli Stati membri di determinare il proprio mix energetico, la Commissione effettuerà una valutazione tempestiva dei casi di aiuti di Stato a favore della produzione di energia nucleare, compresi i piccoli reattori modulari e i reattori modulari avanzati, al fine di garantire la certezza del diritto per tali aiuti, in linea con il trattato (9) o con eventuali orientamenti applicabili, nel pieno rispetto della neutralità tecnologica. |
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(14) |
Inoltre, in linea con il patto per l’industria pulita e come annunciato nel piano d’azione industriale per il settore automobilistico (10): «in collaborazione con gli Stati membri e l’industria del settore la Commissione proporrà le condizioni per gli investimenti esteri nel settore automobilistico al fine di aumentarne ulteriormente il valore aggiunto per l’UE. [...] Uno dei settori prioritari a tale fine sarà la catena di approvvigionamento delle batterie. Mentre proseguono le attività sugli investimenti esteri, Commissione e Stati membri faranno in modo che gli investimenti esteri diretti siano utilizzati per creare valore aggiunto in Europa, in particolare quando sono coinvolti finanziamenti pubblici, e prescriveranno condizioni chiare che contribuiranno a colmare i divari in termini di know-how e competenze nell’ambito della produzione, anche attraverso meccanismi efficaci per il trasferimento della proprietà intellettuale e delle competenze, nonché attraverso l’assunzione di personale situato nell’UE e catene di approvvigionamento locali.» |
2. DEFINIZIONI
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(15) |
Le definizioni seguenti si applicano a tutte le sezioni della presente comunicazione:
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3. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ A NORMA DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA: PRINCIPI GENERALI
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(16) |
In base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («il trattato»), la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche (condizione positiva), sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (condizione negativa). |
3.1. Condizione positiva: l’aiuto agevola lo sviluppo di un’attività economica
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(17) |
Per quanto riguarda la condizione positiva secondo cui l’aiuto agevola lo sviluppo di talune attività o regioni economiche, la Commissione ritiene che gli aiuti ai sensi della presente comunicazione mirino a incentivare gli investimenti e le attività in determinati settori che contribuiscono agli obiettivi definiti nella comunicazione sul patto per l’industria pulita, facilitando in tal modo lo sviluppo di attività economiche specifiche, in particolare quelle che rientrano nell’ambito di applicazione delle sezioni pertinenti della presente comunicazione. |
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(18) |
Gli aiuti di Stato devono avere un effetto di incentivazione, ossia indurre il beneficiario a intraprendere investimenti o attività che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso in assenza degli aiuti. Salvo diversamente specificato nella presente comunicazione, si presume un effetto di incentivazione quando l’avvio dei lavori legati al progetto o all’attività ha luogo solo a seguito di una domanda scritta di aiuto presentata dal beneficiario alle autorità competenti (22). Si può tuttavia ritenere che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione anche se l’avvio dei lavori ha avuto luogo prima della presentazione della domanda di aiuto, se sono soddisfatti due criteri cumulativi: i) l’aiuto è concesso automaticamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e ii) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l’attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Si può ritenere che gli aiuti agli investitori privati di cui alla sezione 8 abbiano un effetto di incentivazione se incentivano gli investitori privati a fornire finanziamenti a un portafoglio di progetti ammissibili potenzialmente redditizi al di sopra dei livelli di finanziamenti che sarebbero stati erogati in assenza di tali aiuti o ad assumere rischi aggiuntivi, o entrambi. Per i regimi di sostegno alla flessibilità non fossile e i meccanismi di capacità si ha un effetto di incentivazione purché siano soddisfatte le condizioni illustrate, rispettivamente, nelle sottosezioni 4.3 e 4.4, indipendentemente dall’avvio dei lavori (23). |
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(19) |
Per gli investimenti e le misure specificati nella presente comunicazione la Commissione presume che, in assenza dell’aiuto, i beneficiari continuerebbero a svolgere le loro attività senza realizzare cambiamenti, sempre che ciò non comporti una violazione del diritto dell’Unione. Tale presunzione non si applica alle situazioni in cui è necessario fornire uno specifico scenario controfattuale sulla base delle condizioni elencate nelle sezioni pertinenti della presente comunicazione. Gli aiuti concessi per investimenti che si limitano a garantire la mera conformità con le norme dell’Unione (24) in vigore al momento della concessione dell’aiuto non hanno un effetto di incentivazione. |
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(20) |
Se il progetto o l’attività sostenuti o la misura di aiuto o le condizioni alle quali sono subordinati (compreso il metodo di finanziamento quando è parte integrante della misura) comportano una violazione del pertinente diritto dell’Unione l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno. |
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(21) |
Nel definire le misure di aiuto di Stato, gli Stati membri devono rispettare le pertinenti disposizioni del diritto dell’UE, in particolare quelle volte a rafforzare la resilienza dell’economia dell’UE. Con il regolamento sull’industria a zero emissioni nette, l’Unione definisce e propone misure per rimediare a un fallimento del mercato nelle questioni interconnesse della resilienza e della decarbonizzazione. L’ambito di applicazione materiale della presente comunicazione per gli investimenti nella capacità di produzione di tecnologie pulite è pertanto definito per essere pienamente coerente con il regolamento sull’industria a zero emissioni nette e consente misure e regimi di aiuti di Stato che rispettano la condizionalità del suddetto regolamento, compreso il sostegno alla produzione. Inoltre, gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a includere condizioni supplementari per conseguire gli obiettivi di resilienza, in particolare al fine di rafforzare la catena del valore europea nelle tecnologie pulite e contribuire al parametro di riferimento del 40 % fissato dal regolamento sull’industria a zero emissioni nette, purché tali condizioni non violino il diritto dell’Unione, compresi gli obblighi internazionali dell’Unione, o contraddicano condizioni più specifiche della presente comunicazione. In particolare gli Stati membri potrebbero tenere conto dei requisiti di resilienza espressi negli strumenti di finanziamento dell’UE, come il Fondo per l’innovazione. Entro tali limiti, gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a includere criteri di preferenza europea quando ricorrono a procedure di gara competitive o altre forme di assegnazione degli aiuti, se del caso. Tali criteri dovrebbero rimanere trasparenti, essere pubblicati prima degli inviti a presentare proposte ed essere proporzionati, al fine di garantire una concorrenza effettiva, sostenendo nel contempo lo sviluppo e la resilienza delle catene del valore europee. |
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(22) |
Analogamente, gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a includere condizioni volte a conseguire obiettivi strategici sociali e ambientali più ampi e la Commissione è pronta ad assisterli nel definire le condizioni relative agli obiettivi sociali. Si incoraggiano gli Stati membri a sviluppare tali condizionalità insieme alle parti sociali. Sostenendo lo sviluppo di attività economiche e contribuendo agli obiettivi della transizione pulita, la presente comunicazione fornisce agli Stati membri strumenti che contribuiranno alla creazione di posti di lavoro di qualità e alla loro durabilità e agli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette. |
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(23) |
Qualora gli Stati membri subordinino la concessione di un aiuto a condizioni che derivino o meno dal diritto dell’Unione, il mancato rispetto di tali condizioni potrebbe indurre l’autorità che concede l’aiuto a recuperarlo. Gli Stati membri sono incoraggiati ad anticipare i cambiamenti derivanti dalla transizione verso un’economia a zero emissioni nette e a promuovere risultati equi sul mercato del lavoro quali salari equi, condizioni di lavoro dignitose, formazione e transizioni professionali eque. Gli Stati membri sono altresì incoraggiati a tenere conto degli aspetti relativi alla solidarietà fiscale e hanno la possibilità di escludere dalle misure di aiuto di Stato le entità che si servono dei paradisi fiscali per evitare di versare alla società la quota congrua di imposte che spetta loro (25). |
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(24) |
La Commissione rileva inoltre l’importanza della circolarità e della bioeconomia per conseguire la decarbonizzazione, ridurre le dipendenze e rafforzare la competitività economica. Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che i progetti e le attività sostenuti dagli aiuti di Stato ai sensi della presente comunicazione contribuiscano il più possibile all’economia circolare. |
3.2. Condizione negativa: l’aiuto non altera indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse
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(25) |
Per quanto riguarda la seconda condizione (negativa) a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, per garantire che l’aiuto non alteri indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, la Commissione valuta la necessità, l’adeguatezza e la proporzionalità dell’aiuto, verifica che siano prevenuti effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e che siano rispettate le condizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione elencate alla sezione 9. |
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(26) |
Qualsiasi aiuto deve essere necessario, ossia deve essere destinato a una situazione in cui può determinare uno sviluppo tangibile che il mercato da solo non è in grado di assicurare, ad esempio per porre rimedio a fallimenti del mercato in relazione ai progetti per i quali è concesso l’aiuto. Alla luce della necessità di accelerare gli investimenti e le attività ammissibili ai sensi della presente comunicazione, la Commissione ritiene che il mercato da solo non sarebbe in grado di generare in misura sufficiente il livello di investimenti o attività richiesto entro il termine necessario per conseguire una transizione pulita, giusta e competitiva. La Commissione presume pertanto che siano necessarie misure che rientrano nel campo di applicazione della presente comunicazione e soddisfano tutte le condizioni di cui alle sezioni applicabili. |
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(27) |
Nella comunicazione sul patto per l’industria pulita la Commissione riconosce che potrebbe essere necessario un sostegno finanziario pubblico per incentivare gli investimenti aggiuntivi richiesti e che altri strumenti strategici da soli non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi del patto. La Commissione presume pertanto che gli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito di applicazione della presente comunicazione costituiscano, in linea di principio, una misura adeguata per incentivare gli investimenti e le attività ammissibili all’aiuto, purché siano rispettate tutte le condizioni applicabili elencate nelle sezioni pertinenti. Inoltre, lo strumento di aiuto scelto dovrebbe essere adeguato all’obiettivo che la misura mira a conseguire e il meno atto a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza. Purché gli Stati membri rispettino le condizioni di cui alla presente comunicazione, la Commissione presume che anche lo strumento di aiuto sia appropriato. |
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(28) |
In linea di principio, gli aiuti ai sensi della presente comunicazione non saranno concessi a imprese in difficoltà per garantire che solo le imprese efficienti ricevano aiuti (26). La Commissione ritiene tuttavia che le garanzie specifiche inerenti alla struttura dei fondi di investimento di cui alla sezione 8, che comprendono in particolare un allineamento degli incentivi finanziari per i gestori dei fondi e coinvestimenti privati significativi, perseguano lo stesso obiettivo e costituiscano un meccanismo alternativo adeguato all’esclusione formale delle imprese in difficoltà dai progetti ammissibili agli investimenti a norma di tale sezione. |
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(29) |
Gli aiuti sono considerati proporzionati se l’importo dell’aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per realizzare l’attività o il progetto sovvenzionato. La proporzionalità è generalmente garantita se gli importi degli aiuti sono determinati mediante una procedura di gara competitiva, in quanto quest’ultima fornisce una stima attendibile dell’aiuto minimo richiesto dai potenziali beneficiari. La Commissione ritiene che il ricorso a procedure di gara competitive sia particolarmente adeguato per le misure destinate a un gran numero di progetti sufficientemente comparabili, ad esempio nel settore della produzione di energia rinnovabile per progetti più grandi che applicano tecnologie già mature. Dato che le procedure di gara competitive non sono sempre adatte, anche alla luce della necessità di accelerare gli investimenti specifici di cui al punto (4), le sezioni pertinenti della presente comunicazione consentono agli Stati membri di determinare gli importi degli aiuti per via amministrativa sulla base delle intensità massime di aiuto o in riferimento al deficit di finanziamento in linea con le condizioni specifiche previste dalla sezione applicabile. Ogniqualvolta l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base di un deficit di finanziamento, gli scenari utilizzati nel calcolo devono basarsi su ipotesi realistiche nell’ambito di un piano aziendale credibile. Se nello scenario controfattuale il beneficiario non svolge alcuna attività o svolge la sua attività senza realizzare cambiamenti, il VAN dello scenario controfattuale corrisponde a zero e il deficit di finanziamento può essere approssimato al VAN negativo dell’investimento nello scenario fattuale. La presente comunicazione stabilisce in ciascuna sezione i limiti specifici applicabili agli aiuti che la Commissione riterrà proporzionati. |
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(30) |
Inoltre, i rischi di distorsioni del mercato aumentano con l’aumentare dell’importo totale degli aiuti di Stato concessi. Ciò vale in particolare quando gli aiuti sono concessi in assenza di una procedura di gara competitiva. Per questo motivo, gli importi degli aiuti per la creazione di nuove capacità di produzione sono limitati per progetto, mentre per i progetti di decarbonizzazione gli aiuti superiori a determinate soglie richiedono una valutazione individuale del deficit di finanziamento da parte della Commissione. |
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(31) |
Salvo altrimenti disposto nelle sezioni specifiche, gli aiuti ai sensi alla presente comunicazione possono essere concessi in qualsiasi forma, tra cui le sovvenzioni dirette, le agevolazioni fiscali (27) come i crediti d’imposta e l’ammortamento accelerato, i tassi di interesse agevolati sui nuovi prestiti o le garanzie su nuovi prestiti. Se l’aiuto è fornito in forma diversa dalle sovvenzioni, l’importo dell’aiuto è espresso come equivalente sovvenzione lordo e l’importo nominale dell’agevolazione fiscale o l’importo nominale dello strumento finanziario sottostante, come un nuovo prestito o una nuova garanzia, non può superare i costi ammissibili (ove applicabile). |
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(32) |
Gli Stati membri possono, per calcolare l’equivalente sovvenzione lordo nelle garanzie pubbliche, utilizzare i premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (28) («comunicazione sulle garanzie») o utilizzare un metodo che, prima dell’attuazione, è stato approvato dalla Commissione sulla base della comunicazione sulle garanzie e a condizione che tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione della presente comunicazione. Per agevolare la concessione di aiuti esclusivamente sotto forma di prestiti o garanzie alle PMI o alle grandi imprese con rating almeno B (o equivalente), anziché calcolare l’equivalente sovvenzione lordo, gli Stati membri possono scegliere di applicare il seguente approccio semplificato per gli aiuti concessi sulla base delle intensità di aiuto e sulla base sia delle intensità di aiuto che degli importi massimi di aiuto:
In entrambi i casi, l'importo nominale del prestito (sottostante) non può superare il 100 % dei costi ammissibili e rimane soggetto a ulteriori condizioni previste dalla rispettiva sezione. |
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(33) |
Ai sensi della presente comunicazione, nel valutare gli aiuti a favore di un beneficiario nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, la Commissione tiene conto dell’importo dell’aiuto che deve essere ancora recuperato (29). |
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(34) |
Qualora gli Stati membri decidano di concedere aiuti sotto forma di garanzie o prestiti erogati tramite enti creditizi e altri istituti finanziari che agiscono in qualità di intermediari finanziari, e al fine di garantire che l’aiuto concesso sia trasferito direttamente, nella misura più ampia possibile (30), ai beneficiari finali, saranno rispettate le condizioni seguenti (31):
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(35) |
Sulla base delle esperienze pertinenti e alla luce degli obiettivi perseguiti dalle misure che rientrano nel campo di applicazione della presente comunicazione, la Commissione presume che tali misure non produrranno manifesti effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi nella misura in cui soddisfano tutte le condizioni di cui alle sezioni applicabili. |
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(36) |
Gli aiuti concessi ai sensi della presente comunicazione non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un’attività, in quanto tali condizioni avrebbero effetti pregiudizievoli per il mercato interno. |
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(37) |
Infine a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione deve mettere a confronto gli effetti negativi della misura di aiuto sulle condizioni della concorrenza e degli scambi con gli effetti positivi dell’aiuto previsto sulle attività economiche sovvenzionate, compreso il contributo alla transizione pulita, giusta e competitiva e agli obiettivi del patto per l’industria pulita. A condizione che le misure che rientrano nel campo di applicazione della presente comunicazione siano conformi a tutte le condizioni delle sezioni applicabili, la Commissione riscontrerà di norma che gli effetti positivi dell’aiuto previsto superano gli effetti negativi sulle condizioni della concorrenza e degli scambi. |
3.3. Cumulo con altri aiuti di Stato e combinazione con fondi dell’UE gestiti a livello centrale
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(38) |
Salvo diversamente indicato nella presente comunicazione:
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4. AIUTI VOLTI AD ACCELERARE L’ESPANSIONE DELLE ENERGIE PULITE E A SOSTENERE I COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA IN LINEA CON GLI OBIETTIVI DEL PATTO PER L’INDUSTRIA PULITA
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(39) |
Al di là delle opzioni esistenti disponibili a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, anche nel quadro della disciplina CEEAG, il patto per l’industria pulita riconosce la necessità di accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e a basse emissioni di carbonio in modo efficace sotto il profilo dei costi, contribuendo in tal modo alla competitività a livello mondiale, riducendo la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, accelerando la transizione energetica e ottenendo prezzi per l’energia più bassi e meno volatili. |
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(40) |
Il patto per l’industria pulita riconosce il ruolo centrale svolto dai combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) (33), come l’idrogeno rinnovabile, nella decarbonizzazione del sistema energetico dell’UE. In linea con la strategia dell’UE per l’idrogeno, la priorità dell’Unione è sviluppare l’idrogeno rinnovabile prodotto usando principalmente energia eolica e solare. Per sostenere la creazione di un mercato dell’idrogeno, la direttiva (UE) 2018/2001 prevede obiettivi vincolanti per la diffusione dell’idrogeno rinnovabile nell’industria e nei trasporti entro il 2030. |
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(41) |
La produzione di idrogeno rinnovabile svolgerà un ruolo importante nel bilanciamento della rete e nell’integrazione settoriale. Nei periodi di produzione di energia rinnovabile in eccesso, la produzione di idrogeno può garantire la flessibilità della domanda e stabilizzare la rete. Tuttavia, la produzione e la diffusione dell’idrogeno rinnovabile sono state più lente del previsto. |
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(42) |
Il patto per l’industria pulita riconosce pertanto che i combustibili a basse emissioni di carbonio, come l’idrogeno a basse emissioni di carbonio, saranno necessari per contribuire a ridurre rapidamente le emissioni e a sostenere la transizione dei consumatori dell’Unione in settori difficili da decarbonizzare in cui non sono prontamente disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico o dei costi. Tra questi figurano il settore dei trasporti, per il quale i regolamenti ReFuelEU Aviation (34) e FuelEU Maritime (35) introducono obiettivi specifici per i carburanti sostenibili per l’aviazione e il trasporto marittimo, vale a dire i biocarburanti, i RFNBO e i combustibili a basse emissioni di carbonio, che possono contribuire a ridurre le emissioni dei trasporti effettuati per mezzo di tali vettori. |
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(43) |
Dal 2030 i RFNBO saranno prodotti mentre gli impianti di energia elettrica oggetto dei contratti sono in funzionamento o quando la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel sistema supera la domanda. Garantiscono pertanto un uso più efficiente delle capacità di produzione di energia rinnovabile esistenti fornendo una soluzione di stoccaggio ed evitando riduzioni nella produzione. Questo servizio supplementare per il sistema elettrico potrebbe essere sostenuto dagli Stati membri, il che risulterebbe in un aumento dell’intensità di aiuto per i RFNBO, pur riconoscendo pienamente che sia i RFNBO che l’idrogeno a basse emissioni di carbonio (per il quale si stabilirà una metodologia nell’atto delegato in fase di elaborazione) svolgeranno un ruolo nel conseguimento degli obiettivi generali di decarbonizzazione. |
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(44) |
La produzione flessibile di combustibili a basse emissioni di carbonio può ridurre i costi di gestione del sistema energetico e agevolare l’integrazione di fonti energetiche più economiche e più pulite. In linea con il piano d’azione per un’energia a prezzi accessibili (36), è necessario mantenere gli incentivi alla flessibilità in tutto il sistema, ridurre la volatilità e contribuire a rendere più bassi e più stabili i prezzi dell’energia elettrica. |
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(45) |
A differenza dei RFNBO, i combustibili a basse emissioni di carbonio possono essere prodotti utilizzando combustibili fossili o energia elettrica non classificabile come rinnovabile. È pertanto opportuno che il sostegno pubblico non ponga sullo stesso piano i due tipi di combustibili e che riconosca il maggiore contributo che i RFNBO apporteranno alla decarbonizzazione e alla gestione dei costi del sistema. |
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(46) |
In tale contesto, è essenziale agevolare gli investimenti per accelerare e ampliare la disponibilità di energie pulite in modo efficace sotto il profilo dei costi, riconoscendo nel contempo che la priorità per l’Unione è sviluppare l’idrogeno rinnovabile prodotto usando principalmente l’energia eolica e solare, e mettere in atto misure di salvaguardia per garantire che i combustibili a basse emissioni di carbonio non comportino un aumento dei costi del sistema. |
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(47) |
L’aumento della quota di fonti rinnovabili variabili nel sistema energetico potrebbe comportare una maggiore variabilità dei modelli di produzione di energia. Pertanto, potrebbe essere necessario introdurre in parallelo fonti di flessibilità e meccanismi di capacità per garantire che i sistemi elettrici sempre più decarbonizzati rimangano sicuri e forniscano energia a prezzi accessibili. |
4.1. Regimi di aiuti volti ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili
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(48) |
La Commissione riterrà compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a condizione che siano conformi alla presente sezione, unitamente alla sezione 3, le misure di aiuto a sostegno:
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(49) |
Se sono concessi aiuti a sostegno dello stoccaggio di energia elettrica, gli Stati membri devono dimostrare di disporre di deroghe al pertinente diritto dell’Unione o confermare quanto segue.
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(50) |
In assenza della conferma di cui al punto (49), le misure a sostegno dello stoccaggio di energia elettrica ai sensi della presente sezione possono essere approvate solo per un periodo massimo di due anni. Gli Stati membri possono chiedere una nuova approvazione solo dopo l’attuazione di tali miglioramenti del mercato. Inoltre, gli Stati membri sono invitati a tenere conto dei risultati relativi ai fallimenti del mercato nel valutare le esigenze di flessibilità ai sensi dell’articolo 19 sexies del regolamento sull’energia elettrica, una volta disponibili, in qualsiasi decisione successiva relativa all’istituzione di un regime di aiuti agli investimenti nello stoccaggio di energia elettrica. In ogni caso, le misure a sostegno dello stoccaggio di energia elettrica di cui alla presente sezione non possono essere approvate per un periodo superiore a cinque anni. |
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(51) |
Se gli aiuti sono concessi per investimenti nella produzione di RFNBO, gli Stati membri devono garantire che i combustibili sovvenzionati siano prodotti da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 e nei corrispondenti atti di esecuzione o delegati (39). |
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(52) |
Se gli aiuti sono concessi per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa, gli Stati membri devono garantire che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nella direttiva (UE) 2018/2001 e nei corrispondenti atti di esecuzione o delegati. |
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(53) |
Gli aiuti possono essere concessi per le capacità di nuova installazione o per le capacità sottoposte a revisione della potenza dell’impianto (40). In caso di capacità sottoposte a revisione della potenza dell’impianto, sono ammissibili all’aiuto solo i costi aggiuntivi relativi a tali capacità. |
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(54) |
Ad eccezione degli impianti eolici offshore e idroelettrici, compreso l’accumulo idroelettrico per pompaggio, e degli impianti di produzione di RFNBO, i progetti finanziati devono essere completati e operativi entro 48 mesi dalla data di concessione degli aiuti. Il regime dovrebbe prevedere un sistema efficace di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine (41). |
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(55) |
Gli aiuti devono essere concessi sulla base di un regime con un volume di capacità e un bilancio stimati. I regimi possono essere limitati ad una o diverse tecnologie di cui al punto (48), ma non devono includere limitazioni all’ammissibilità che comporterebbero distorsioni eccessive della concorrenza. I regimi non devono dar luogo a discriminazioni, anche nell’attribuzione di eventuali licenze, permessi o concessioni laddove siano richiesti. Nel caso in cui gli Stati membri introducano una dimensione minima richiesta per la partecipazione ai regimi ai sensi della presente sezione, questa non può superare 1 MW di capacità derated e deve consentire l’aggregazione. |
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(56) |
Lo Stato membro deve garantire il rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo». |
4.1.1. Regimi di aiuti agli investimenti
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(57) |
È possibile concedere aiuti agli investimenti volti ad accelerare la diffusione dell’energia rinnovabile di cui al punto (48), lettere da (a) a (c). |
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(58) |
Gli aiuti possono essere concessi mediante una procedura di gara competitiva (42) o per via amministrativa. |
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(59) |
È necessaria una procedura di gara competitiva quando sono concessi aiuti a investimenti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad eccezione degli aiuti a progetti dimostrativi (43) e a progetti di piccole dimensioni definiti come segue:
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(60) |
I costi ammissibili sono i costi complessivi dell’investimento. |
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(61) |
Se per la concessione degli aiuti è utilizzata una procedura di gara competitiva, il livello di aiuto deve corrispondere al risultato della procedura di gara competitiva e non deve superare il 100 % dei costi ammissibili totali dei progetti sostenuti. |
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(62) |
Se gli aiuti sono concessi per via amministrativa, il livello di aiuto deve essere determinato sulla base dei dati relativi ai costi ammissibili di ciascun progetto sovvenzionato e non deve superare il 45 % di suddetti costi. L’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. |
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(63) |
Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere cumulati con gli aiuti di cui alla sezione 4.1.2 della presente comunicazione solo se il regime di aiuti notificato prevede tale possibilità al momento della notifica iniziale. |
4.1.2. Regimi di sostegno diretto dei prezzi
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(64) |
I regimi di sostegno diretto dei prezzi (46) possono comprendere gli investimenti descritti al punto (48), lettere (a) e (b). |
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(65) |
Gli Stati membri possono fornire un sostegno diretto ai prezzi utilizzando diversi strumenti, tra cui contratti per differenza e premi di riacquisto. |
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(66) |
In deroga al punto (65), gli aiuti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere concessi sotto forma di contratti per differenza bidirezionali (47), elaborati in linea con i principi stabiliti all’articolo 19 quinquies, paragrafo 2, del regolamento sull’energia elettrica. La durata del contratto non deve essere superiore a 25 anni dall’inizio delle attività dell’impianto sovvenzionato (48). |
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(67) |
Gli aiuti possono essere concessi mediante una procedura di gara competitiva (49) o per via amministrativa. |
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(68) |
È necessaria una procedura di gara competitiva quando sono concessi aiuti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad eccezione degli aiuti a progetti dimostrativi e a progetti di piccole dimensioni quali definiti al punto (59). |
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(69) |
Il costo ammissibile è il costo netto previsto stimato tenendo conto di tutti i principali costi e ricavi accumulati per tutta la durata del progetto e di eventuali aiuti già ricevuti, attualizzati in base al costo medio ponderato del capitale (WACC). |
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(70) |
Se per la concessione degli aiuti è utilizzata una procedura di gara competitiva, il livello di aiuto deve corrispondere al risultato della procedura di gara competitiva e non deve superare il 100 % dei costi ammissibili totali dei progetti sostenuti. |
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(71) |
Se gli aiuti sono concessi per via amministrativa, il livello di aiuto deve essere fissato dall’autorità di regolamentazione competente per coprire i costi ammissibili (50). Se gli aiuti sono concessi per via amministrativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’autorità nazionale di regolamentazione deve fissare il livello di aiuto. |
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(72) |
Gli aiuti devono essere strutturati in modo da evitare distorsioni indebite dell’efficienza dei mercati e, in particolare, preservare l’efficienza degli incentivi operativi e dei segnali di prezzo. In particolare, i beneficiari non dovrebbero essere incentivati ad offrire la loro produzione a un prezzo inferiore ai loro costi marginali e non devono ricevere aiuti alla produzione in periodi in cui il valore di mercato di tale produzione sia negativo (51). |
4.2. Regimi di aiuti volti ad accelerare la diffusione dei combustibili a basse emissioni di carbonio
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(73) |
Al di là delle opzioni esistenti disponibili a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, anche nel quadro della disciplina CEEAG, la Commissione riterrà compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a condizione che siano conformi alla presente sezione, unitamente alla sezione 3, le misure di aiuto a sostegno:
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(74) |
Per essere ammissibili ai sensi della presente sezione, le misure di aiuto devono essere aperte anche ai RFNBO. Per garantire che ricevano un sostegno, una quota minima del 30 % della dotazione di bilancio delle misure deve essere riservata agli investimenti in RFNBO di cui alla sezione 4.1 (53). |
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(75) |
Se gli aiuti sono concessi per investimenti nella produzione di RFNBO, gli Stati membri devono garantire che i combustibili sovvenzionati siano prodotti da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 e nei corrispondenti atti di esecuzione o delegati. |
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(76) |
Se gli aiuti sono concessi per investimenti nella produzione di combustibili a basse emissioni di carbonio, gli Stati membri devono garantire che i combustibili sovvenzionati siano conformi alla soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 70 % rispetto al combustibile fossile di riferimento, conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2024/1788 e nei corrispondenti atti di esecuzione o delegati. |
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(77) |
Gli aiuti possono essere concessi solo per le capacità di nuova installazione. |
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(78) |
I progetti di stoccaggio sostenuti a norma del punto (73), lettera (c), devono essere completati e operativi entro 48 mesi dalla data di concessione degli aiuti. Il regime dovrebbe prevedere un sistema efficace di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine (54). |
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(79) |
Gli aiuti devono essere concessi sulla base di un regime con un volume di capacità e un bilancio stimati. I regimi possono essere limitati ad una o diverse tecnologie di cui al punto (73), ma non devono includere limitazioni all’ammissibilità che comporterebbero distorsioni eccessive della concorrenza. I regimi non devono dar luogo a discriminazioni, anche nell’attribuzione di eventuali licenze, permessi o concessioni laddove siano richiesti. Nel caso in cui gli Stati membri introducano una dimensione minima richiesta per la partecipazione ai regimi ai sensi della presente sezione, essa non può superare 1 MW di capacità derated e deve consentire l’aggregazione. |
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(80) |
Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione di un regime gli investimenti nella produzione di combustibili fossili a basse emissioni di carbonio senza che tale esclusione sia considerata una limitazione artificiale dell’ambito di applicazione del regime. Nel caso di regimi che prevedono investimenti nella produzione di combustibili a basse emissioni di carbonio a partire da combustibili fossili, gli Stati membri possono riservare una quota minima del bilancio del regime ai combustibili a basse emissioni di carbonio che riducono il rischio di dipendenza dai combustibili fossili. |
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(81) |
Lo Stato membro deve garantire il rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo». |
4.2.1. Regimi di aiuti agli investimenti
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(82) |
Gli aiuti possono essere concessi mediante una procedura di gara competitiva (55) o per via amministrativa. |
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(83) |
I costi ammissibili sono i costi complessivi dell’investimento. |
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(84) |
Se per la concessione degli aiuti è utilizzata una procedura di gara competitiva, il livello di aiuto deve corrispondere al risultato della procedura di gara competitiva e non deve superare il 100 % dei costi ammissibili totali dei progetti sostenuti. |
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(85) |
Se gli aiuti sono concessi per via amministrativa, il livello di aiuto deve essere determinato sulla base dei dati relativi ai costi ammissibili di ciascun progetto sovvenzionato e non deve superare il 20 % di suddetti costi. L’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. |
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(86) |
Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere cumulati con gli aiuti di cui alla sezione 4.1.2 della presente comunicazione solo se il regime di aiuti notificato prevede tale possibilità al momento della notifica iniziale. |
4.2.2. Regimi di sostegno diretto dei prezzi
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(87) |
Gli Stati membri possono concedere aiuti utilizzando diversi strumenti, tra cui contratti per differenza e premi di riacquisto. |
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(88) |
Gli aiuti devono essere concessi mediante una procedura di gara competitiva (56). |
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(89) |
Il costo ammissibile è il costo netto previsto stimato tenendo conto di tutti i principali costi e ricavi accumulati per tutta la durata del progetto e di eventuali aiuti già ricevuti, attualizzati in base al WACC. |
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(90) |
Il livello di aiuto deve corrispondere al risultato della procedura di gara competitiva e non deve superare il 100 % dei costi ammissibili totali dei progetti sostenuti. |
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(91) |
Gli aiuti devono essere strutturati in modo da evitare distorsioni indebite dell’efficienza dei mercati e, in particolare, preservare l’efficienza degli incentivi operativi e dei segnali di prezzo. I beneficiari non devono essere incentivati ad offrire la loro produzione a un prezzo inferiore ai loro costi marginali e non devono ricevere aiuti alla produzione in periodi in cui il valore di mercato di tale produzione sia negativo. |
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(92) |
Non devono essere versati aiuti per la produzione di combustibili a basse emissioni di carbonio (o RFNBO, se del caso) da energia elettrica prelevata dalla rete per più dell’80 % delle ore (o dei periodi rilevanti di mercato) ogni anno (57). |
4.3. Aiuti ai regimi di sostegno alla flessibilità non fossile
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(93) |
La Commissione riterrà gli aiuti alla promozione della flessibilità dell’energia elettrica non fossile (58), come indicato all’articolo 19 octies e all’articolo 19 nonies del regolamento sull’energia elettrica, compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ai sensi della presente comunicazione (59), a condizione che siano conformi alle condizioni descritte alla sottosezione 3 e nella presente sottosezione. |
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(94) |
La misura dovrebbe essere concepita in modo da sostenere nuovi investimenti nelle soluzioni di flessibilità non fossili. I nuovi investimenti possono comprendere, ad esempio:
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(95) |
Inoltre, ove ritenuto necessario per non compromettere la redditività economica delle capacità esistenti, gli Stati membri possono estendere le norme di ammissibilità a una gamma più ampia di soluzioni non fossili che contribuiscono ad affrontare le esigenze di flessibilità, che sono state di recente oggetto di investimenti. |
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(96) |
La misura sarà aperta alle tecnologie non fossili in grado di fornire i servizi di flessibilità e almeno allo stoccaggio dell’energia elettrica e alla gestione della domanda. Il regime non deve contenere alcuna limitazione artificiale o discriminazione (anche nell’attribuzione di eventuali licenze, permessi o concessioni laddove siano richiesti). La misura può includere solo requisiti tecnici supplementari sulla base delle esigenze del sistema individuate in linea con il punto (103). La dimensione minima richiesta per la partecipazione non deve essere superiore a 1 MW (derated) o superiore a un’ora di durata minima di consegna e deve consentire l’aggregazione. |
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(97) |
Gli aiuti ai sensi della presente sezione devono essere concessi sulla base di un regime con un volume di capacità e un bilancio stimati. |
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(98) |
Gli Stati membri devono dimostrare di disporre di deroghe al pertinente diritto dell’Unione o confermare quanto segue:
In assenza di tale conferma, le misure ai sensi della presente sezione possono essere approvate solo per un periodo massimo di due anni. Gli Stati membri possono chiedere una nuova approvazione dopo l'attuazione di tali miglioramenti del mercato. |
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(99) |
Gli Stati membri devono confermare che qualsiasi misura di attenuazione individuata nella valutazione delle esigenze di flessibilità, in linea con l’articolo 19 sexies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sull’energia elettrica, sarà attuata entro due anni dalla pubblicazione della relazione di cui all’articolo 19 sexies, paragrafo 1, di suddetto regolamento. |
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(100) |
Se nello Stato membro interessato è introdotto un meccanismo di capacità, la sua concezione dovrebbe rendere il meccanismo aperto alla partecipazione delle soluzioni di flessibilità non fossili, come la gestione della domanda e lo stoccaggio. Inoltre, il meccanismo di capacità e le misure di flessibilità non fossili dovrebbero essere coordinati in uno dei modi seguenti per evitare di creare ostacoli al mercato e sovracompensazione:
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(101) |
L’obiettivo di domanda oggetto del bando di gara dovrebbe essere fissato in base alla relazione adottata secondo la metodologia europea e i criteri guida introdotti all’articolo 19 sexies del regolamento sull’energia elettrica, in considerazione della necessità di conseguire in modo efficiente sotto il profilo dei costi la sicurezza e l’affidabilità dell’approvvigionamento e di decarbonizzare il sistema elettrico. |
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(102) |
In attesa dello sviluppo di tale metodologia e di tali orientamenti, l’obiettivo di domanda non dovrebbe superare l’obiettivo nazionale indicativo per la flessibilità descritto all’articolo 19 septies del regolamento sull’energia elettrica. Nel caso in cui l’obiettivo di domanda non si basi sulla metodologia europea e sui criteri guida introdotti all’articolo 19 sexies, l’autorità nazionale di regolamentazione deve confermare che l’obiettivo di domanda (61) riflette:
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(103) |
Le condizioni tecniche (quali i requisiti di prequalificazione (62) o gli obblighi di consegna dei partecipanti) e la capacità di flessibilità disponibile usata per classificare le offerte devono essere chiaramente giustificati sulla base delle esigenze specifiche individuate nella valutazione di cui al punto (101). |
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(104) |
Gli aiuti sono concessi sotto forma di contratti che offrono una sovvenzione diretta in cambio della capacità flessibile resa disponibile dagli investimenti di cui ai punti (94) e (95). Per i contratti pluriennali, la durata di un contratto deve essere proporzionata al livello di investimento necessario per adempiere agli obblighi contrattuali e non può, in ogni caso, superare il periodo di ammortamento dell’investimento. |
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(105) |
L’importo dell’aiuto è determinato mediante una procedura di gara competitiva, con offerte classificate solo in base al prezzo di offerta per unità di capacità flessibile disponibile all’anno e con un sostegno concesso in base al prezzo di aggiudicazione per unità di capacità flessibile disponibile all’anno. |
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(106) |
Il contratto dovrebbe descrivere le metodologie seguite per verificare la disponibilità della soluzione di flessibilità sostenuta e per calcolare le sanzioni dissuasive adeguate in caso di indisponibilità o risoluzione anticipata del contratto. Tutti i beneficiari devono essere attivati (consegna o prova) almeno una volta all’anno con un preavviso di <=24 ore. La sanzione in caso di indisponibilità deve essere la stessa per tutte le tecnologie e ciascun beneficiario la cui disponibilità copra meno del 50 % su un periodo annuale deve incorrere in una penale pari almeno ai suoi redditi di flessibilità nell’arco di tale periodo annuale. |
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(107) |
L’autorità nazionale di regolamentazione deve confermare che i requisiti di disponibilità e le sanzioni di cui nel contratto di disponibilità non creeranno indebite distorsioni nel funzionamento dei mercati dell’energia elettrica (63). In particolare, i beneficiari saranno incentivati a partecipare in modo efficiente ai mercati dell’energia elettrica e saranno esposti alla variazione dei prezzi e ai rischi di mercato per tutta la durata dell’attività. |
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(108) |
Lo Stato membro interessato deve confermare che la misura promuove l’apertura alla partecipazione transfrontaliera delle risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche richieste, qualora l’analisi costi-benefici sia positiva. |
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(109) |
Al fine di fornire incentivi efficaci per adeguare il consumo ai segnali di prezzo, i consumatori che contribuiscono a generare le esigenze di flessibilità dovrebbero contribuire ai costi della misura, sulla base del loro consumo durante almeno l’1 % e al massimo il 5 % delle ore (o dei periodi rilevanti di mercato) con i prezzi più elevati (64) ogni anno o, in alternativa, durante almeno l’1 % e al massimo il 20 % delle ore (o dei periodi rilevanti di mercato) di ogni anno in cui le esigenze di flessibilità sono più probabili (ad esempio sulla base dei modelli di variazione della domanda previsti) (65). Se si applicano criteri tecnici per ubicazione, i costi aggiuntivi derivanti dall’applicazione di tali criteri dovrebbero essere assegnati ai consumatori di energia elettrica nei luoghi pertinenti. La Commissione ritiene che tale contributo possa essere considerato proporzionato quando è pari almeno al 90 % dei costi della misura. Possono essere imposti corrispettivi ai responsabili del bilanciamento della rete (come i fornitori). |
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(110) |
La misura è approvata per un periodo non superiore a cinque anni. |
4.4. Aiuti per i meccanismi di capacità secondo un modello-obiettivo
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(111) |
La Commissione riterrà gli aiuti ai meccanismi di capacità, quali indicati agli articoli 21 e 22 del regolamento sull’energia elettrica, compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a condizione che siano conformi alle condizioni seguenti e alle condizioni di cui alla sezione 3.
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4.5. Riduzione temporanea dei prezzi dell’energia elettrica per gli utenti ad alta intensità energetica
4.5.1. Transizione verso l’energia elettrica a basso costo
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(112) |
Le misure delineate nel patto per l’industria pulita trasformeranno l’economia dell’Unione in linea con gli ambiziosi obiettivi climatici dell’UE. Fino a quando la decarbonizzazione del sistema elettrico dell’Unione non si tradurrà pienamente in prezzi più bassi dell’energia elettrica, le industrie all’interno dell’Unione continueranno a sostenere costi più elevati rispetto ai concorrenti nelle giurisdizioni con politiche climatiche meno ambiziose. |
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(113) |
Questa situazione pone soprattutto sfide per i settori particolarmente esposti al commercio internazionale e fortemente dipendenti dall’energia elettrica per la creazione di valore. I prezzi elevati dell’energia elettrica aumentano il rischio che tali industrie si trasferiscano al di fuori dell’Unione in paesi in cui le normative ambientali sono assenti o meno ambiziose. Inoltre, gli elevati costi dell’energia elettrica rischiano di scoraggiare l’elettrificazione dei processi di produzione, fondamentale per il successo della decarbonizzazione dell’economia dell’Unione. Per attenuare tali rischi e gli impatti negativi sull’ambiente, gli Stati membri possono concedere una riduzione temporanea del prezzo dell’energia elettrica alle imprese attive nei settori economici interessati. |
4.5.2. Ambito di applicazione e ammissibilità
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(114) |
La Commissione riterrà compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti sotto forma di riduzione temporanea dei prezzi dell’energia elettrica a favore delle attività in settori per i quali tali rischi sono particolarmente elevati. Affinché gli impatti siano duraturi, i beneficiari sono tenuti a effettuare investimenti che contribuiscano alla transizione verde e ai costi del sistema energetico a medio e lungo termine (ad esempio sostituendo i combustibili fossili con le energie rinnovabili). |
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(115) |
Gli Stati membri possono concedere riduzioni del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica per una determinata quota del consumo di energia elettrica, indipendentemente dalla fonte di fornitura di energia (generazione autonoma, contratti di fornitura o fornitura di rete). La presente sezione non riguarda gli sgravi dai prelievi che finanziano il sostegno alle fonti rinnovabili o alla cogenerazione, che rimangono dominio della sezione 4.11 della disciplina CEEAG. |
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(116) |
Il rischio, a livello settoriale, di delocalizzare le attività al di fuori dell’Unione verso paesi in cui le discipline ambientali sono assenti o meno ambiziose dipende in larga misura dall’intensità di energia elettrica del settore in questione e dalla sua apertura al commercio internazionale. Di conseguenza, gli aiuti possono essere concessi solo alle imprese che operano in settori in cui tali rischi sono significativi. Ciò vale per i settori elencati nell’allegato I della disciplina CEEAG (66), per i quali la moltiplicazione dell’intensità di scambi commerciali e dell’intensità di energia elettrica a livello dell’Unione raggiunge almeno il 2 % e la cui intensità di scambi commerciali e intensità di energia elettrica a livello dell’Unione è di almeno il 5 % per ciascun indicatore. |
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(117) |
Un settore o sottosettore che soddisfa i criteri di ammissibilità di cui al punto (116) ma non è incluso nell’elenco ivi menzionato sarà anche considerato ammissibile a condizione che gli Stati membri lo dimostrino con dati rappresentativi del settore o sottosettore a livello dell’Unione, verificati da un esperto indipendente e basati su un periodo di tempo che comprenda almeno i tre anni più recenti per i quali sono disponibili dati. |
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(118) |
Gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con un bilancio stimato. Gli Stati membri possono limitare il regime di aiuti a settori economici specifici in funzione della loro esposizione ai costi dell’energia elettrica o a settori di particolare importanza per l’economia o per la sicurezza e la resilienza del mercato interno. Eventuali limiti devono essere concepiti in modo ampio e non comportare una limitazione artificiale dei potenziali beneficiari. Nel settore ammissibile gli Stati membri devono garantire che i beneficiari siano selezionati in base a criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti e gli aiuti siano, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore, se essi si trovano in una situazione di fatto simile. |
4.5.3. Effetto di incentivazione e proporzionalità
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(119) |
Gli aiuti sono compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Per comportare un effetto di incentivazione ed evitare effettivamente i rischi di cui alla sezione 4.5.1, gli aiuti devono essere richiesti e versati al beneficiario nell’anno in cui i costi vengono sostenuti o nell’anno successivo. |
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(120) |
La Commissione riterrà gli aiuti proporzionati per i beneficiari dei settori di cui ai punti (116) e (117) solo se coprono al massimo una riduzione del 50 % del prezzo di mercato all’ingrosso medio annuo nella zona di offerta a cui è connesso il beneficiario, per non oltre il 50 % del consumo annuo di energia elettrica. Il consumo totale annuo di energia elettrica può essere misurato nell’anno in cui è sorto il costo ammissibile o nell’anno precedente. La Commissione ritiene inoltre che, affinché l’aiuto sia proporzionato, tali riduzioni non debbano comportare un prezzo ridotto inferiore a EUR 50/MWh per il consumo ammissibile. |
4.5.4. Contributo alla decarbonizzazione
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(121) |
Al momento di istituire i regimi gli Stati membri devono definire i tipi di investimenti che apportano un ulteriore contributo, misurabile, nel ridurre i costi del sistema elettrico, rispecchiando le esigenze del mercato e del sistema in tale Stato membro senza che ne consegua un aumento del consumo di combustibili fossili. I beneficiari dell’aiuto devono essere tenuti a destinare a tali investimenti in attivi nuovi o modernizzati almeno il 50 % dell’importo dell’aiuto nell’ambito della misura. Le attività ammissibili oggetto di investimento possono comprendere, ad esempio, lo sviluppo di capacità di produzione di energia rinnovabile, soluzioni di stoccaggio dell’energia che incidono sulla domanda, misure per aumentare la flessibilità sul versante della domanda, miglioramenti dell’efficienza energetica e lo sviluppo di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio. Sono ammissibili anche gli investimenti finalizzati all’elettrificazione. Gli Stati membri possono istituire un elenco più limitato di investimenti ammissibili, purché siano in ogni caso ammissibili gli investimenti volti ad aumentare la flessibilità sul versante della domanda. |
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(122) |
Tali investimenti non devono beneficiare di altre misure di aiuto. L’attività oggetto di investimento ammissibile deve essere avviata entro 48 mesi dalla concessione dell’aiuto a norma della presente sezione, a meno che il beneficiario non possa dimostrare allo Stato membro che un termine più lungo è adeguato per motivi tecnici. I singoli investimenti possono coprire aiuti ricevuti nell’arco di diversi anni. Gli investimenti possono essere effettuati sul sito del beneficiario o delegati a terzi. In quest’ultimo caso, il beneficiario rimane responsabile dell’effettiva attuazione degli investimenti. |
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(123) |
Lo Stato membro può concedere un sostegno supplementare fino al 10 % dell’importo concesso a norma del punto (120). Di tale sostegno supplementare, i beneficiari devono destinare almeno il 75 % agli investimenti di cui al punto (121). Gli Stati membri possono concedere tale sostegno supplementare solo se il beneficiario può dimostrare che almeno l’80 % dell’importo totale dell’investimento è speso per investimenti volti ad aumentare la flessibilità della domanda, compreso l’approvvigionamento di riserva non fossile. |
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(124) |
Lo Stato membro è tenuto a verificare tali requisiti per ciascun beneficiario e a pubblicare relazioni annuali sulle misure di investimento attuate a norma della presente sezione. |
4.5.5. Cumulo
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(125) |
Oltre alle norme generali relative al cumulo di cui alla sezione 3.3, gli aiuti ai sensi della presente sezione possono essere cumulati con altri aiuti di Stato o aiuti «de minimis», o combinati con fondi dell’UE gestiti a livello centrale, in relazione agli stessi costi ammissibili (ossia il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, compresi i costi indiretti sostenuti per i costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica), in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti a superare l’intensità di aiuto o l’importo più elevati applicabili a una qualsiasi delle condizioni pertinenti. Se cumulato con aiuti che compensano i costi indiretti delle emissioni a norma degli orientamenti della Commissione relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dopo il 2021 (67), l’importo combinato dell’aiuto non può superare l’importo più elevato applicabile ai sensi dei suddetti orientamenti o della presente disciplina. |
4.5.6. Durata
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(126) |
Gli aiuti ai sensi della presente sezione possono essere concessi ai beneficiari per una durata massima di tre anni. I pagamenti non devono essere effettuati dopo il 31 dicembre 2030. |
5. AIUTI ALLA DECARBONIZZAZIONE DELL’INDUSTRIA
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(127) |
Oltre alle possibilità esistenti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, anche nell’ambito della CEEAG, la Commissione considererà compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti agli investimenti che contribuiscono in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle attività industriali al fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi dell’Unione in materia di clima o portare a una riduzione sostanziale del consumo energetico nelle attività industriali attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 3 e alla presente sezione. |
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(128) |
Il miglioramento dell’efficienza dei materiali può anche ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dalle attività industriali. I benefici ambientali derivanti dall’efficienza dei materiali superano la semplice riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Pertanto, il sostegno all’efficienza dei materiali, all’economia circolare e alla bioeconomia è contemplato da una sezione specifica della CEEAG (sezione 4.4). Anche i progetti relativi al biogas e al biometano volti a coprodurre digestato che è successivamente trasformato in nutrienti o prodotti fertilizzanti a base biologica (come i biofertilizzanti) possono già essere sostenuti nell’ambito delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato. In particolare, la sezione 4.4 della CEEAG fornisce una base giuridica anche per la valorizzazione dei bioresidui e la sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie. La Commissione tratterà tali casi in via prioritaria. Anche gli investimenti a sostegno dell’economia circolare possono essere sostenuti senza notifica preventiva a norma del regolamento generale di esenzione per categoria. |
5.1. Ambito di applicazione e condizioni generali
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(129) |
La presente sezione si applica in generale agli investimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o a migliorare l’efficienza energetica delle attività industriali. Ai fini della presente sezione, per attività industriali si intendono le attività svolte in impianti industriali (68) che comportano la produzione di beni materiali finali o intermedi su larga scala. |
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(130) |
La presente sezione non si applica:
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(131) |
Sebbene il sostegno alla produzione di energia in quanto tale sia contemplato nella sezione 4 della presente comunicazione, tali attività possono eccezionalmente rientrare anche nella presente sezione 5, a condizione che:
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(132) |
La presente sezione si applica agli aiuti agli investimenti nelle infrastrutture ausiliarie di stoccaggio o trasporto dell’energia, a condizione che l’investimento sia parte integrante di un investimento di cui al punto (139) o al punto (131) e:
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(133) |
Gli aiuti di cui alla presente sezione devono essere concessi sulla base di un regime con un bilancio stimato. Gli Stati membri devono fornire una stima della riduzione da conseguire riguardo alle emissioni dirette totali di gas a effetto serra o una stima dei risparmi energetici totali da conseguire attraverso il sistema. Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi solo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie o agevolazioni fiscali (75). |
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(134) |
I regimi valutati nell’ambito della presente sezione dovrebbero, in linea di principio, coprire tutti i settori che possono contribuire all’obiettivo di cui al punto (127). Gli Stati membri che intendono limitare l’ammissibilità del regime a determinati settori devono i) giustificare tale ammissibilità limitata sulla base di considerazioni oggettive e ii) dimostrare che il regime soggetto ad ammissibilità limitata continua a contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici nazionali e dell’UE e non esclude indebitamente soluzioni più rispettose del clima e dell’ambiente. |
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(135) |
Quale disposizione sul «porto sicuro» e fatta salva la possibilità degli Stati membri di fornire giustificazioni alternative, la Commissione presumerà che la limitazione dell’ammissibilità di un regime sia giustificata ai fini del punto (134) se il regime in questione copre tutti gli impianti fissi di cui al capo III della direttiva ETS (76). |
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(136) |
Per garantire che i progetti siano attuati tempestivamente e producano la riduzione di emissioni di gas a effetto serra o i risparmi energetici previsti, gli Stati membri devono provvedere affinché:
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(137) |
I regimi devono prevedere un sistema efficace di sanzioni in caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni di cui al punto (136) (78). |
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(138) |
Gli Stati membri devono dimostrare che gli aiuti non finanziano un aumento della capacità produttiva complessiva del beneficiario. Sono fatti salvi:
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5.2. Effetti minimi di decarbonizzazione o di efficienza energetica
5.2.1. Requisiti comuni
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(139) |
Gli investimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli impianti o a migliorare l’efficienza energetica delle attività industriali di cui ai punti da (129) a (132) sono ammissibili, a prescindere dalla tecnologia utilizzata, a condizione che:
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(140) |
Quale disposizione sul «porto sicuro» e fatta salva la possibilità degli Stati membri di fornire giustificazioni alternative, la Commissione presumerà che gli aiuti concessi per gli investimenti nella decarbonizzazione siano conformi al punto (139), lettera a), se il regime prevede le condizioni indicate di seguito.
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(141) |
I progetti devono conseguire una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra. Non devono semplicemente comportare uno spostamento delle emissioni di gas a effetto serra dal settore industriale interessato al settore energetico o da un settore industriale a un altro. |
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(142) |
Per dimostrare che le emissioni non sono semplicemente spostate, gli Stati membri devono dimostrare che le emissioni indirette di gas a effetto serra legate ai progetti ammissibili non compensano del tutto le riduzioni dirette delle emissioni di gas a effetto serra conseguite attraverso l’investimento per cui la riduzione netta delle emissioni resta significativa. Gli Stati membri possono dimostrare ciò in riferimento alla struttura del sistema o sulla base di simulazioni delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra previste e delle emissioni indirette previste per progetto di riferimento, utilizzando metodologie consolidate. Per l’elettricità è possibile dimostrare quanto sopra mostrando che i) l’aumento previsto della domanda di energia elettrica derivante dal regime può essere interamente coperto da un aumento dell’offerta di energia elettrica da fonti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, come previsto dal più recente piano nazionale per l’energia e il clima («PNEC») dello Stato membro interessato o da piani più aggiornati volti ad aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio adottati dopo l’ultimo aggiornamento del PNEC e ii) i beneficiari continuano ad essere esposti ai segnali dei prezzi dell’energia elettrica e il regime prevede incentivi sufficienti per soluzioni di flessibilità. |
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(143) |
Quale disposizione sul «porto sicuro» e fatta salva la possibilità degli Stati membri di fornire giustificazioni alternative, la Commissione presumerà che le condizioni di cui al punto (142) sono soddisfatte nei seguenti scenari:
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(144) |
Gli Stati membri devono garantire che gli aiuti alla decarbonizzazione non sostituiscano indebitamente investimenti in alternative più pulite già disponibili sul mercato o non comportino il lock-in di determinate tecnologie, ostacolando così un più ampio sviluppo di un mercato di soluzioni più pulite e l’utilizzo di queste ultime. Gli Stati membri non possono pertanto limitare indebitamente l’a portata tecnologica dei regimi. In particolare, per la decarbonizzazione del calore industriale al di sotto di 500o C, non possono escludere le tecnologie più rispettose del clima e dell’ambiente, ossia il calore rinnovabile non ricavato dalla biomassa, l’elettrificazione flessibile e il riutilizzo del calore di scarto. |
5.2.2. Requisiti supplementari per il sostegno ai biocarburanti, all’idrogeno o ai combustibili derivati dall’idrogeno
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(145) |
Per i regimi di aiuto riguardanti investimenti che dipendono in tutto o in parte dall’uso di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa, gli Stati membri devono imporre condizioni per le quali i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nella direttiva (UE) 2018/2001 e nei corrispondenti atti di esecuzione o delegati. |
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(146) |
Per i regimi di aiuto riguardanti investimenti che dipendono in tutto o in parte dall’uso di idrogeno o di combustibili derivati dall’idrogeno, gli Stati membri devono imporre condizioni volte a garantire che l’idrogeno o i combustibili derivati dall’idrogeno utilizzati nei progetti siano RFNBO o combustibili a basse emissioni di carbonio (85). Tali combustibili possono anche essere combinati con l’idrogeno prodotto a partire da biomassa conforme ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai corrispondenti atti di esecuzione o delegati. |
5.2.3. Requisiti supplementari per il sostegno ai progetti di cattura del carbonio
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(147) |
Nel caso di regimi di aiuti comprendenti anche investimenti per l’utilizzo di dispositivi per la cattura del carbonio (86), gli Stati membri devono garantire che i progetti riguardanti investimenti in dispositivi per la cattura del carbonio, una volta entrati in funzione, evitino emissioni dirette di gas a effetto serra, tenendo conto della catena completa di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) o di cattura e utilizzo del carbonio (CCU). |
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(148) |
Quale disposizione «porto sicuro» e fatta salva la possibilità degli Stati membri di fornire giustificazioni alternative, la Commissione presumerà la conformità al punto (147) se il regime prevede che sono ammissibili solo i progetti che:
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5.2.4. Requisiti supplementari per il sostegno ai progetti che dipendono dal gas naturale
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(149) |
Conformemente ai principi di cui ai punti (130) e (144), i regimi possono incentivare solo a titolo di eccezione nuovi investimenti basati sul gas naturale come mezzo per ridurre le emissioni o aumentare l’efficienza energetica. Questi ultimi sono contemplati dalla presente sezione solo se lo Stato membro dimostra i) che non esiste un’alternativa tecnologicamente matura al gas naturale, ii) che le alternative al gas naturale non sono ancora praticabili a causa di disponibilità o infrastrutture insufficienti o iii) che la decarbonizzazione avverrà per fasi. In tutte queste situazioni, gli Stati membri devono esigere che i beneficiari presentino un piano credibile e dettagliato che indichi in che modo il gas naturale sarà gradualmente eliminato entro il 2040; lo Stato membro deve garantire l’attuazione di tale eliminazione graduale. |
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(150) |
In deroga al punto (139), lettera b), e al punto (140), lettera a), punto i), e lettera b), gli investimenti preminentemente basati sul gas naturale come mezzo per la decarbonizzazione del calore industriale devono, con l’entrata in funzione, comportare una riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra almeno del 70 % o una riduzione del consumo di energia per unità di produzione almeno del 40 % (88). |
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(151) |
Le deroghe che consentono limitati aumenti della capacità produttiva di cui alle lettere (a) e (b) del punto (138) non si applicano ad investimenti basati sul gas naturale, a meno che l’investimento sia conforme alle migliori tecniche disponibili quali definite dalla direttiva 2010/75/UE (89). |
5.3. Limiti di aiuto applicabili
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(152) |
Nel pianificare un regime di aiuti ai sensi della presente sezione, al fine di garantire la proporzionalità dell’aiuto, lo Stato membro deve selezionare una delle metodologie alternative descritte nelle sottosezioni 5.3.1, 5.3.2 o 5.3.3. |
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(153) |
Se gli importi degli aiuti individuali di cui alla sottosezione 5.3.1 superano i 200 milioni di EUR, l’importo dell’aiuto deve essere determinato conformemente alle sottosezioni 5.3.2. |
5.3.1. Intensità di aiuto
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(154) |
Per gli importi di aiuto (90) fino a 200 milioni di EUR, l’importo massimo di aiuto nell’ambito di un regime può essere determinato sulla base dei costi ammissibili di un investimento, ossia dei costi totali dell’investimento direttamente connessi al conseguimento della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o dell’efficienza energetica, e di un’intensità massima di aiuto. L’intensità massima di aiuto è un’approssimazione dei sovraccosti ambientali derivanti dall’utilizzo delle rispettive soluzioni tecnologiche di decarbonizzazione. L’intensità massima di aiuto non può essere superiore al:
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(155) |
Per gli investimenti effettuati da piccole imprese, le intensità di aiuto di cui al punto (154) possono essere maggiorate di 10 punti percentuali, mentre per gli investimenti effettuati da medie imprese di cinque punti percentuali. |
5.3.2. Deficit di finanziamento
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(156) |
Gli Stati membri possono decidere di determinare l’importo massimo di aiuto nell’ambito di un regime di aiuti come equivalente al deficit di finanziamento dell’investimento ammissibile. I richiedenti aiuto nell’ambito del regime devono utilizzare un modello uniforme per il calcolo del deficit di finanziamento. Gli Stati membri devono definire la metodologia che applicheranno per verificare che le proiezioni dei flussi di cassa alla base dei calcoli del VAN siano credibili e coerenti con il progetto di decarbonizzazione. Il modello uniforme deve essere in linea con i principi e le caratteristiche principali del modello che sarà pubblicato dalla Commissione. |
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(157) |
Quando l’aiuto calcolato sulla base del deficit di finanziamento del progetto supera il valore più elevato tra 200 milioni di EUR e il 10 % del bilancio del regime per impresa per progetto, il deficit di finanziamento deve essere valutato dalla Commissione a seguito di una notifica separata. |
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(158) |
Se gli Stati membri determinano l’importo dell’aiuto sulla base del punto (156) e tale importo supera 30 milioni di EUR per impresa e per progetto, deve essere istituito un meccanismo di recupero tale da garantire che lo Stato membro riceva una quota adeguata delle eccedenze supplementari generate da un progetto sovvenzionato sulla base di un confronto tra il piano aziendale previsionale e i flussi di cassa effettivi del progetto. Il meccanismo di recupero deve comprendere tutte le seguenti caratteristiche:
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5.3.3. Procedura di gara competitiva
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(159) |
In alternativa ai punti (154) e (156), gli Stati membri possono decidere di determinare l’importo massimo di aiuto nell’ambito di un regime di aiuti mediante una procedura di gara competitiva che soddisfi le seguenti condizioni supplementari:
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6. AIUTI VOLTI A GARANTIRE UNA SUFFICIENTE CAPACITÀ DI PRODUZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE PULITE
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(160) |
Se le condizioni di cui alla sezione 3 e alla presente sezione sono soddisfatte, la Commissione considererà compatibili con il mercato interno, sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti concessi per incentivare i progetti di investimento che aggiungono capacità di produzione per:
Tali aiuti possono apportare un contributo concreto al raggiungimento del parametro di riferimento del 40 % per la resilienza del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, unitamente ad altre politiche volte a sviluppare un contesto imprenditoriale favorevole a tali investimenti nella produzione di tecnologie pulite. |
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(161) |
Ciò non pregiudica la possibilità degli Stati membri di istituire regimi di aiuto volti a sostenere investimenti che rafforzino l’economia circolare (ad esempio preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, ecc.), a norma della sezione 4.4 della CEEAG, fino all’importo massimo di aiuto previsto in tale sezione. La Commissione tratterà tali casi in via prioritaria. Ciò comprende il sostegno agli investimenti che consentono la sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie. Anche gli investimenti a sostegno dell’economia circolare possono essere sostenuti senza notifica preventiva a norma del regolamento generale di esenzione per categoria. |
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(162) |
In normali condizioni di mercato, i produttori di tecnologie pulite dovrebbero essere in grado di coprire i costi al funzionamento senza ulteriore sostegno pubblico, a maggior ragione quando i costi di investimento sono già stati sovvenzionati. Gli aiuti al funzionamento possono essere particolarmente distorsivi in quanto possono ridurre direttamente il costo dei beni o dei servizi forniti sul mercato e mantenere sul mercato gli operatori in perdita nel lungo termine. Tuttavia i produttori di tecnologie pulite, come i produttori di batterie, potrebbero dover far fronte a concorrenza sleale a livello mondiale, sforamenti imprevisti dei costi o incertezze sulla domanda futura inerenti alle loro attività, ad esempio, ma non solo, durante il periodo di avviamento. In tali circostanze, gli Stati membri possono fornire finanziamenti a condizioni di mercato, anche sotto forma di strumenti di equity e quasi-equity, insieme agli operatori privati (cfr. il punto (7)), alle stesse condizioni in termini di rischi e benefici (pari passu). Tali finanziamenti potrebbero coprire il fabbisogno di investimenti ma anche i costi di funzionamento. |
6.1. Regimi di aiuti agli investimenti
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(163) |
Gli Stati membri possono concedere aiuti per progetti di investimento che rientrano nell’ambito di applicazione del punto (160). |
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(164) |
Gli aiuti a favore di progetti di investimento di cui al punto (163) possono essere concessi sulla base di un regime con un bilancio stimato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente sottosezione e alla sezione 3. |
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(165) |
I beneficiari devono presentare domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori e devono fornire allo Stato membro le informazioni di cui all’allegato III della presente comunicazione. |
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(166) |
I costi ammissibili del progetto di investimento che beneficiano dell’aiuto sono tutti i costi di investimento in attivi materiali (terreni, fabbricati, impianti, attrezzature, macchinari) e immateriali (diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale) necessari per la produzione o il recupero dei beni di cui al punto (160). Gli attivi immateriali devono: i) rimanere associati alla zona interessata e non essere trasferiti in altre zone; ii) essere utilizzati principalmente nello stabilimento di produzione che riceve l’aiuto; iii) essere ammortizzabili; iv) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; v) essere inclusi negli attivi dell’impresa beneficiaria dell’aiuto; e vi) rimanere associati al progetto per cui è concesso l’aiuto per almeno cinque anni (o tre anni per le PMI). |
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(167) |
Se il progetto di investimento è realizzato al di fuori delle zone assistite, l’intensità di aiuto non può superare il 15 % dei costi ammissibili e l’importo dell’aiuto (96) non può superare 150 milioni di EUR per progetto. Se il progetto di investimento è realizzato in zone assistite ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, l’intensità di aiuto non può superare il 20 % dei costi ammissibili e l’importo dell’aiuto non può superare 200 milioni di EUR per progetto. Se il progetto di investimento è realizzato in zone assistite ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato l’intensità di aiuto non può superare il 35 % dei costi ammissibili e l’importo dell’aiuto non può superare 350 milioni di EUR per progetto (97). |
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(168) |
Per gli investimenti effettuati da piccole imprese, le intensità di aiuto di cui al punto (167) possono essere ulteriormente maggiorate di 20 punti percentuali, mentre per gli investimenti effettuati da medie imprese le intensità di aiuto possono essere maggiorate di 10 punti percentuali. |
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(169) |
Per fare in modo che l’investimento sia economicamente redditizio, lo Stato membro deve garantire che il beneficiario dell’aiuto apporti un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico (98). |
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(170) |
Il beneficiario deve impegnarsi a mantenere gli investimenti nella zona interessata per un periodo minimo di cinque anni, o di tre anni per le PMI, dopo il completamento del progetto al fine di creare posti di lavoro di qualità permanenti nell’Unione europea. Tale impegno non dovrebbe impedire la sostituzione di impianti o apparecchiature obsoleti o guasti durante il periodo in questione, a condizione che l’attività economica venga mantenuta nella zona interessata per il periodo minimo indicato. Ai sensi della presente comunicazione, non possono tuttavia essere concessi aiuti supplementari per sostituire detti impianti o apparecchiature. Il mancato rispetto di tale impegno potrebbe comportare il recupero dell’aiuto da parte dell’autorità che concede l’aiuto. |
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(171) |
Prima di concedere l’aiuto e sulla base delle informazioni fornite dal beneficiario, come indicato nell’allegato III della presente comunicazione, l’autorità che concede l’aiuto deve verificare che non vi sia alcun rischio concreto che l’investimento abbia luogo al di fuori del SEE (99). |
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(172) |
L’aiuto non può essere concesso per agevolare la delocalizzazione delle attività produttive all’interno del SEE, segnatamente al fine di evitare che l’aiuto causi la perdita di posti di lavoro. A tal fine, il beneficiario deve:
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6.2. Aiuti ad hoc
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(173) |
La Commissione può approvare aiuti soggetti a notifica individuale per progetti di investimento che rientrano nell’ambito di applicazione di cui al punto (160), purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente sottosezione, ai punti (165) e (170) e alla sezione 3. |
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(174) |
L’aiuto non può superare l’importo più basso tra i seguenti importi: i) l’importo della sovvenzione (100) che il beneficiario potrebbe ricevere sulla base di elementi dimostrabili per un investimento equivalente in un paese terzo al di fuori del SEE e ii) l’importo minimo necessario per incentivare il beneficiario dell’aiuto a realizzare l’investimento nella zona interessata del SEE piuttosto che nell’ubicazione alternativa al di fuori del SEE (deficit di finanziamento) (101). Il beneficiario deve dimostrare che, in mancanza dell’aiuto, l’investimento pianificato non sarebbe realizzato nel SEE (102). La Commissione ritiene necessaria un’ulteriore salvaguardia sotto forma di un meccanismo di recupero per i mercati che presentano un maggiore rischio di volatilità del mercato in futuro, al fine di garantire un’equa distribuzione degli utili aggiuntivi non previsti nell’analisi del deficit di finanziamento notificata. |
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(175) |
Se l’investimento è effettuato al di fuori delle zone assistite, lo Stato membro deve dimostrare che non sarebbe possibile realizzare lo stesso investimento in modo altrettanto efficace in una zona assistita e che è pertanto ragionevole che il beneficiario dell’aiuto non localizzi l’investimento in una tale zona. |
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(176) |
Se per l’investimento sono presi in considerazione più siti nel SEE e se l’aiuto di Stato di cui alla presente sottosezione dovesse essere concesso per attirare l’investimento in una zona con un’intensità di aiuto a finalità regionale che, secondo quanto specificato nella relativa carta degli aiuti a finalità regionale, è inferiore a quella di altre zone del SEE prese in considerazione (o in una zona non assistita), ciò costituirebbe un effetto negativo per la concorrenza e gli scambi difficilmente compensabile da un effetto positivo. Nei casi in cui ai siti del SEE considerati si applica la stessa intensità di aiuto a finalità regionale, il beneficiario deve dimostrare che il sito è stato scelto sulla base di criteri oggettivi indipendentemente dall’esistenza di un aiuto di Stato. Per contro, tale manifesto effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi non sussiste quando il beneficiario è in grado di dimostrare che l’investimento non sarebbe altrimenti realizzato in questi siti alternativi del SEE e sarebbe invece sviato verso un paese terzo al di fuori del SEE. |
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(177) |
Per produrre i beni di cui al punto (160), il beneficiario deve impegnarsi a utilizzare la tecnologia di produzione più avanzata disponibile sul mercato dal punto dal punto di vista delle emissioni ambientali. |
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(178) |
Lo Stato membro deve dimostrare che con la capacità produttiva supplementare creata dall’investimento sovvenzionato, il beneficiario dell’aiuto contribuirà a rafforzare l’autonomia europea diminuendo il divario esistente tra domanda e offerta all’interno dell’Unione senza estromettere capacità produttiva già esistente o programmata. |
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(179) |
Nel valutare le misure di aiuto ai sensi della presente sottosezione, la Commissione chiederà tutte le informazioni necessarie per stabilire se gli aiuti di Stato rischiano di comportare una perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti all’interno del SEE. In una situazione di questo tipo, qualora l’investimento serva a permettere al beneficiario dell’aiuto di trasferire un’attività verso la zona interessata, l’eventuale esistenza di un nesso causale tra l’aiuto e la delocalizzazione costituisce un effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi che difficilmente potrà essere compensato da un effetto positivo. |
6.3. Aiuti a sostegno della domanda di apparecchiature per tecnologie pulite sotto forma di ammortamento accelerato
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(180) |
La Commissione considererà compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato i regimi di aiuti di Stato sotto forma di ammortamento accelerato concessi per incentivare l’acquisto o la locazione di apparecchiature per tecnologie pulite, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente sottosezione e alla sezione 3. |
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(181) |
Gli aiuti devono essere concessi sotto forma di regimi di aiuto consistenti in un ammortamento accelerato, fino alle spese piene e immediate (103), dei costi sostenuti per l’acquisto o la locazione di attivi ammissibili. |
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(182) |
Gli attivi ammissibili sono tutti i prodotti finali di cui al punto (160), lettera (a). |
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(183) |
Gli attivi ammissibili devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
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(184) |
L’acquisizione o la locazione degli attivi ammissibili deve avere luogo e l’ammortamento accelerato deve iniziare non oltre la data di scadenza della presente comunicazione come specificato al punto (216). |
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(185) |
Il punto (38), lettere a) e b), non si applica agli aiuti di cui alla presente sottosezione. Gli aiuti sotto forma di ammortamento accelerato possono essere concessi in aggiunta a qualsiasi altro aiuto di Stato o sostegno va titolo di fondi UE gestiti a livello centrale in relazione agli stessi costi ammissibili senza che sia necessario calcolare l’equivalente sovvenzione lordo. |
7. REGIMI A SOSTEGNO DI PROGETTI SPECIFICI DEL FONDO PER L’INNOVAZIONE
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(186) |
In aggiunta alle sezioni 4.1 e 4.2., alle sezioni da 5.1 a 5.3 e alla sezione 6.1, la presente sezione contiene condizioni di compatibilità specifiche per i regimi che sostengono investimenti valutati positivamente nell’ambito del Fondo per l’innovazione (105). A condizione che soddisfino le disposizione della presente sezione e della sezione 3, la Commissione considererà compatibili con il mercato interno, sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, le misure di aiuto a sostegno degli investimenti nella produzione e nello stoccaggio di energia pulita di cui ai punti (48) e (73), gli investimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti da attività industriali di cui ai punti da (129) a (132) e gli investimenti che creano capacità produttiva supplementare rientranti nell’ambito di applicazione del punto (160) per i progetti valutati positivamente nell’ambito del Fondo per l’innovazione e ai quali è stato assegnato il «marchio di sovranità» di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2024/795 (106). |
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(187) |
In relazione agli investimenti nella produzione e nello stoccaggio di energia rinnovabile di cui al punto (48) e valutati a titolo della presente sezione si applicano i punti da (49) a (52). |
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(188) |
In relazione agli investimenti nella produzione e nello stoccaggio di carburanti a basse emissioni di carbonio di cui al punto (73) e valutati a titolo della presente sezione si applicano i punti (75) e (76). |
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(189) |
In relazione agli investimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti da attività industriali di cui ai punti da (129) a (132) valutati ai sensi della presente sezione si applicano il punto (138), i punti da (141) a (143) e i punti da (145) a (151). |
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(190) |
In relazione agli investimenti che creano capacità produttiva supplementare rientranti nell’ambito di applicazione del punto (160) valutati ai sensi della presente sezione si applicano i punti (165), (166), (169), (170) e (172). |
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(191) |
Gli aiuti devono essere concessi sulla base di un regime con un bilancio stimato. |
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(192) |
Gli Stati membri possono istituire regimi riguardanti una o entrambe le seguenti categorie di progetti:
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(193) |
I regimi devono essere aperti a tutti i progetti che soddisfano le condizioni di cui alla presente sezione e che rientrano in una o entrambe le categorie di cui al punto (192), lettere a) e b). Gli Stati membri possono limitare l’ambito di applicazione di tali regimi alla produzione di energia pulita, alla decarbonizzazione industriale o alla produzione di tecnologie pulite. In linea di principio, non possono limitare il regime a un settore specifico o a una tecnologia specifica. Gli Stati membri che intendono limitare l’ammissibilità del regime a determinati settori o tecnologie devono i) giustificare tale ammissibilità limitata sulla base di considerazioni oggettive, ii) dimostrare che il regime non esclude indebitamente soluzioni più rispettose del clima e dell’ambiente. |
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(194) |
I regimi possono riguardare i progetti derivanti da uno o più inviti in programma. Quando il regime riguarda i progetti derivanti da più di un invito a presentare proposte in programma a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, lo Stato membro può assegnare un bilancio annuale per invito a presentare proposte del Fondo per l’innovazione o riservare un sostegno a una determinata percentuale dei progetti che sono stati valutati positivamente nell’ambito del Fondo per l’innovazione e che hanno ottenuto un marchio di sovranità per ciascun invito. Nell’assegnare aiuti a progetti ammissibili al regime, gli Stati membri devono seguire la graduatoria stabilita per la selezione dei progetti a seguito di un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione. |
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(195) |
Gli aiuti possono essere concessi solo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie o agevolazioni fiscali. |
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(196) |
Nel pianificare un regime di aiuti ai sensi della presente sezione lo Stato membro deve i) per investimenti nella produzione e nello stoccaggio di energia pulita di cui ai punti(187) e (188) nonché per investimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti da attività industriali di cui al punto (189), selezionare una delle metodologie alternative descritte ai punti da(154) a (158); ii) per investimenti che creano capacità produttiva supplementare di prodotti di cui al punto (190), garantire che siano rispettati l’intensità massima di aiuto e l’importo massimo di aiuto di cui ai punti (167) e (168). |
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(197) |
Per i progetti di cui al punto (192), lettera a), in alternativa al punto (196), gli Stati membri possono altresì stabilire l’importo di aiuto per investimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti da attività industriali e per investimenti nella produzione e nello stoccaggio di energia pulita, conformemente al metodo di calcolo dell’importo massimo di finanziamento stabilito dal regolamento delegato (UE) 2019/856, integrato da un meccanismo di recupero efficace che presenti le caratteristiche indicate al punto (199). |
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(198) |
Per investimenti che creano capacità produttiva supplementare e che rientrano nell’ambito di applicazione del punto (160), a condizione che il grado di innovazione del progetto sia valutato alto nell’ambito del Fondo per l’innovazione, e fino ai massimali di aiuto di cui al punto (200), in alternativa al punto (196), gli Stati membri possono altresì stabilire l’importo di aiuto conformemente al metodo di calcolo dell’importo massimo di finanziamento stabilito dal regolamento delegato (UE) 2019/856, integrato da un meccanismo di recupero efficace che presenti le caratteristiche indicate al punto (199). |
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(199) |
Il meccanismo di recupero deve comprendere tutte le seguenti caratteristiche:
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(200) |
Ai fini dell’applicazione del punto (198), se il progetto di investimento è realizzato al di fuori delle zone assistite, l’intensità di aiuto non può superare il 25 % dei costi ammissibili e l’importo dell’aiuto non può superare 150 milioni di EUR per progetto. Se il progetto di investimento è realizzato in zone assistite ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, l’intensità di aiuto non può superare il 40 % dei costi ammissibili e l’importo dell’aiuto non può superare 200 milioni di EUR per progetto. Se il progetto di investimento è realizzato in zone assistite ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, l’intensità di aiuto non può superare il 55 % dei costi ammissibili e l’importo dell’aiuto non può superare 350 milioni di EUR per progetto (107). Per gli investimenti effettuati da piccole imprese, le suddette intensità degli aiuti possono essere ulteriormente maggiorate di 20 punti percentuali e, per gli investimenti effettuati da medie imprese, le suddette intensità degli aiuti possono essere ulteriormente maggiorate di 10 punti percentuali. |
8. AIUTI PER RIDURRE I RISCHI DI INVESTIMENTI PRIVATI CONNESSI AGLI OBIETTIVI DEL PATTO PER L’INDUSTRIA PULITA
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(201) |
In aggiunta alle misure di cui alle sezioni da 4 a 7, gli Stati membri possono decidere di offrire incentivi a investitori privati per investire in progetti (108) che rientrano nell’ambito di applicazione delle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 5 e 6 (109) e sono destinati alle infrastrutture energetiche nel quadro di un monopolio legale o gestite in regime di monopolio naturale (110), oppure in progetti a sostegno dell’economia circolare (111). |
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(202) |
La Commissione considererà compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato i regimi di aiuti volti a ridurre i rischi per gli investimenti privati nei portafogli dei progetti ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni di compatibilità di cui alla presente sezione e alla sezione 3. |
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(203) |
L’aiuto sarà concesso sulla base di un regime volto a incentivare gli investitori privati a investire in portafogli di progetti ammissibili che rientrano nell’ambito di applicazione della presente sezione come specificato al punto (201). |
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(204) |
L’aiuto assume la forma di equity, prestiti (compresi i prestiti subordinati) e/o garanzie fornite a un fondo specifico o a una società veicolo che detenga il portafoglio di progetti ammissibili. L’aiuto mira a creare incentivi al rischio e/o al rendimento affinché gli investitori privati investano nel fondo o nella società veicolo, ad esempio sotto forma di garanzie corredate di (contro) garanzia di prima perdita o di investimenti in equity con classi di azioni diverse in cui i rendimenti degli investimenti sono dapprima assegnati alla classe di azioni degli investitori privati e, al di sopra di un livello di rendimento definito, anche alla classe di azioni dello Stato membro. La durata di un prestito o di una garanzia su strumenti di debito non deve superare complessivamente 20 anni e in, ogni caso, non deve andare oltre la scadenza dello strumento di debito sottostante. L’attivazione della garanzia è contrattualmente legata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria del fallimento dell’impresa beneficiaria o all’avvio di procedure analoghe. Tali condizioni devono essere convenute tra le parti al momento della concessione della garanzia. Nel caso di garanzie fornite per investimenti in equity e/o quasi-equity di un portafoglio, le perdite ammissibili possono essere coperte dalla garanzia solo nel momento in cui il fondo o la società veicolo sono stati sciolti e tutti gli investimenti di portafoglio sono stati ceduti a condizioni di mercato. |
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(205) |
Gli investimenti del fondo o della società veicolo in progetti ammissibili possono assumere la forma di equity, quasi-equity, prestiti (compresi i prestiti subordinati) di nuova emissione o di altri strumenti di debito e garanzie. L’importo nominale massimo di un investimento per singolo progetto non può superare 250 milioni di EUR. Un investimento in un singolo progetto non deve rappresentare più del 25 % del volume totale di finanziamento del fondo o della società veicolo alla chiusura. Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere cumulati con gli aiuti di cui alle altre sezioni della presente comunicazione e con qualsiasi altro aiuto di Stato per lo stesso progetto. |
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(206) |
Gli Stati membri devono attuare i regimi di aiuto di cui alla presente sezione tramite un intermediario finanziario o un’entità delegata. La remunerazione dell’intermediario finanziario o dell’entità delegata deve essere conforme alle prassi di mercato. Si presume che tale condizione sia soddisfatta per gli intermediari finanziari selezionati mediante una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria. Gli intermediari finanziari devono condividere parte dei rischi dell’investimento partecipando ad esso in maniera sufficiente con le loro risorse o ricevendo una remunerazione significativa in base ai risultati, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dello Stato membro. |
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(207) |
Gli Stati membri o le loro entità delegate devono impegnarsi ad attuare una procedura di dovuta diligenza al fine di garantire una strategia di investimento sana, che deve essere definita dall’intermediario finanziario entro i limiti del mandato conferitogli dallo Stato membro, per il portafoglio di investimenti di cui al punto (204), con un’adeguata politica di diversificazione del rischio volta a conseguire la redditività economica e a offrire opportunità di investimento a lungo termine agli investitori privati. L’intermediario finanziario o l’entità delegata sarà responsabile dell’attuazione di tale strategia e selezionerà i progetti ammissibili e gli investitori. Per ciascun investimento in equity e quasi-equity, la selezione deve basarsi, tra l’altro, su uno scenario di uscita chiaro e realistico. Nel caso di investimenti in equity, il rendimento atteso dell’investimento di portafoglio che determina l’assegnazione del rendimento (come indicato al punto (209)), lettera b), sarà fissato dall’intermediario finanziario o dall’entità delegata. L’intermediario finanziario o l’entità delegata deve garantire che il finanziamento fornito ai progetti di investimento non superi i costi dei progetti di investimento, tenendo conto di altri impegni di finanziamento provenienti da qualsiasi fonte. |
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(208) |
La Commissione ritiene che gli aiuti agli investitori privati si limitino al minimo necessario quando gli investitori privati sono selezionati per gli investimenti in un portafoglio tramite una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, organizzata conformemente alla normativa dell’Unione e nazionale applicabile, che definisca chiaramente gli obiettivi politici che l’investimento deve perseguire e miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici. |
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(209) |
Se gli investitori privati non solo selezionati tramite una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, la Commissione ritiene che gli aiuti agli investitori privati siano limitati al minimo necessario nei seguenti casi:
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(210) |
Quando presentano domanda di aiuto nel quadro di un regime istituito conformemente alla presente sezione, gli investitori privati dovranno presentare all’entità delegata o all’intermediario finanziario la propria strategia di investimento, indicando i) il profilo di rischio/rendimento previsto per l’investimento e ii) le garanzie che hanno attivato per evitare potenziali conflitti di interesse (in particolare per quanto riguarda gli investimenti in progetti da parte di imprese in cui l’investitore o gli investitori detengono già una partecipazione non trascurabile o un’esposizione precedente). Gli investitori privati non devono beneficiare di altri aiuti di Stato per il loro investimento nel fondo o nella società veicolo. |
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(211) |
Date le salvaguardie funzionali previste dalla presente sezione, in particolare ai punti (204), (206) e (207), per assicurare il sostegno solo a progetti validi, l’esclusione formale delle imprese in difficoltà di cui al punto (28) non si applica agli aiuti di cui alla presente sezione. |
9. TRASPARENZA, MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE
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(212) |
Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti relative a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR (112) concesso ai sensi della presente comunicazione sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione (113) entro sei mesi dalla data di concessione o, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale. |
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(213) |
Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione (114). |
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(214) |
Gli Stati membri devono prendere disposizioni affinché sia conservata la documentazione particolareggiata relativa alla concessione degli aiuti previsti dalla presente comunicazione. Detta documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire se le condizioni necessarie siano state rispettate; deve essere conservata per dieci anni a partire dalla concessione degli aiuti e deve essere fornita alla Commissione su richiesta. |
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(215) |
La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, in particolare per verificare se siano state rispettate le condizioni di cui alla decisione della Commissione che approva la misura di aiuto. |
10. DISPOSIZIONI FINALI
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(216) |
La Commissione applica la presente comunicazione a partire dal 25 giugno 2025. La Commissione applica la presente comunicazione a tutte le misure notificate a decorrere dalla data di adozione e alle misure notificate prima di tale data, comprese quelle notificate ai sensi del quadro temporaneo di crisi e transizione. La Commissione applicherà la presente comunicazione fino al 31 dicembre 2030. |
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(217) |
Conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (115), la Commissione applicherà la presente comunicazione agli aiuti non notificati se gli aiuti sono stati concessi a partire dal 25 giugno 2025 e applicherà le disposizioni in vigore al momento della concessione degli aiuti in tutti gli altri casi. |
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(218) |
La presente comunicazione sostituisce il quadro temporaneo di crisi e transizione che è ritirato a decorrere dalla data di adozione della presente comunicazione. |
(1) COM(2025) 85 final.
(2) Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).
(3) Cfr. la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («comunicazione sulla nozione di aiuto»), sezione 5 (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).
(4) Se un'autorità pubblica investe a condizioni di mercato (ad esempio a pari condizioni rispetto agli investitori privati o quando la conformità al mercato è stabilita sulla base di altri strumenti quali l'analisi comparativa), gli strumenti non contengono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Cfr. la comunicazione sulla nozione di aiuto, sezione 4.2.3.
(5) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato («regolamento generale di esenzione per categoria») (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(6) Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).
(7) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).
(8) Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3), come modificato dalle comunicazioni della Commissione C(2023)8045 (GU C, C/2023/1188, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1188/oj) e C(2024)3123 (GU C, C/2024/3113, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3113/oj). L'attuale quadro temporaneo di crisi e transizione ha sostituito il quadro temporaneo di crisi adottato il 28 ottobre 2022 (GU C 426 del 9.11.2022, pag. 1) («quadro temporaneo di crisi»), che aveva già sostituito a sua volta il precedente quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 (GU C 131 I del 24.3.2022, pag. 1), modificato il 20 luglio 2022 (GU C 280 del 21.7.2022, pag. 1). Il quadro temporaneo di crisi è stato revocato con effetto dal 9 marzo 2023.
(9) Cfr. ad esempio le decisioni adottate dalla Commissione nel caso SA.58207 relativo al sostegno del sito Dukovany II da parte della Cechia (GU L, 2025/429, 12.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/429/oj) e SA.106107 – Belgio – Prolungamento del ciclo di vita di due reattori nucleari (non ancora pubblicata).
(10) Comunicazione della Commissione su un piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM (2025) 95 final del 5.3.2025).
(11) Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54) («regolamento sull'energia elettrica»).
(12) Secondo la Commissione ciò significa di norma almeno sei settimane di anticipo, a meno che non sia giustificabile un termine più breve sulla base delle circostanze specifiche di una misura.
(13) Il bilancio o il volume oggetto del bando di gara devono essere fissati in modo da garantire che la procedura di gara sia competitiva. Lo Stato membro deve dimostrare che il bilancio o il volume oggetto del bando di gara sarà inferiore alla potenziale offerta di progetti. Ciò può essere dimostrato facendo riferimento a precedenti procedure di gara competitive di tipo comparabile, agli obiettivi tecnologici del piano nazionale per l'energia e il clima o istituendo un meccanismo di salvaguardia in caso di rischio di partecipazione insufficiente alle gare laddove la misura preveda diverse procedure di gara competitiva. In presenza di ripetuti casi di partecipazione insufficiente alle procedure di gara competitive, lo Stato membro deve introdurre misure correttive per lo stesso regime o gli eventuali regimi futuri che notificherà alla Commissione per la stessa tecnologia o gli stessi progetti.
(14) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(15) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(16) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.
(17) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(18) Occorre tener conto di tutti i costi e i benefici rilevanti, compresi ad esempio i costi amministrativi e di trasporto, i costi di formazione non coperti da aiuti alla formazione e le differenze salariali. Tuttavia, se il sito alternativo si trova all'interno del SEE, le sovvenzioni concesse per tale luogo non possono essere prese in considerazione.
(19) Il tasso di riferimento utilizzato come tasso di attualizzazione è pari al tasso di base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base. Cfr. la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).
(20) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(21) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(22) La domanda di aiuto può assumere varie forme, ad esempio può essere presentata come offerta nell'ambito di una procedura di gara competitiva. Qualunque domanda deve contenere come minimo il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa se del caso la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per realizzarli. Per fugare dubbi, tale domanda di aiuto può essere antecedente alla presente comunicazione.
(23) Per preservare l'efficienza dei mercati dell'energia elettrica, tali misure di aiuto devono essere concesse mediante una procedura di gara competitiva, garantendo così che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione.
(24) «Norma dell'Unione»: norma dell'Unione ai sensi del punto 19, definizione 89) della disciplina CEEAG.
(25) Cfr. la raccomandazione della Commissione, del 14 luglio 2020, relativa alla subordinazione del sostegno finanziario statale destinato alle imprese dell'Unione all'assenza di legami con giurisdizioni non cooperative (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 76).
(26) Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
(27) L'aiuto non può comportare sgravi da imposte o prelievi che riflettono i costi essenziali della fornitura di energia o di servizi correlati (ad esempio oneri di rete o oneri che finanziano meccanismi di capacità).
(28) Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).
(29) Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado del 13 settembre 1995 nelle cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione, ECLI:EU:T:1995:160.
(30) Gli aiuti concessi alle imprese dagli Stati membri a norma della presente comunicazione, erogati attraverso enti creditizi che agiscono come intermediari finanziari, devono andare a diretto beneficio di tali imprese. Essi possono nondimeno conferire un vantaggio indiretto agli intermediari finanziari. Tuttavia, in applicazione delle garanzie specificate al punto (34), lettere a) e b), siffatti vantaggi indiretti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi. Tali aiuti non si configurano pertanto come un sostegno finanziario pubblico straordinario né a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche) né a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico) e non sono valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario.
(31) Per gli aiuti concessi ai sensi della sezione 8, questa condizione è soggetta alle condizioni specifiche di tale sezione.
(32) Gli aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili comprendono gli aiuti di Stato esentati a norma degli articoli 19 ter, 20 bis, 21, 21 bis, 22 o 23, dell'articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punti ii), iii) o iv), dell'articolo 56 sexies, paragrafo 10, e dell'articolo 56 septies del regolamento generale di esenzione per categoria.
(33) Quali definiti all'articolo 2, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001.
(34) Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation) (GU L, 2023/2405, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2405/oj).
(35) Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 48).
(36) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili – Sbloccare l'autentico valore dell'Unione dell'energia per garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei (COM(2025) 79 final).
(37) Per «stoccaggio di energia elettrica» si intende il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione o la conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica.
(38) Per «stoccaggio di energia termica» si intende il differimento dell'utilizzo finale dell'energia termica a un momento successivo alla sua generazione o la conversione di energia elettrica o termica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e, ove opportuno, la sua successiva riconversione in energia termica per l'utilizzo finale (riscaldamento o raffreddamento).
(39) Gli investimenti che producono combustibili a basse emissioni di carbonio insieme ai RFNBO possono rientrare nella presente sezione se la quota di combustibili a basse emissioni di carbonio prodotta non supera il 20 % della produzione totale.
(40) Per «revisione della potenza dell'impianto» si intende il rinnovamento delle centrali elettriche che producono energia rinnovabile e degli impianti che la immagazzinano, compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti o apparecchiature e sistemi operativi al fine di sostituire capacità o di aumentare l'efficienza o la capacità dell'impianto.
(41) È possibile derogare alle sanzioni nei casi in cui il ritardo è dovuto a fattori che esulano dal controllo del beneficiario dell'aiuto e che non potevano ragionevolmente essere previsti al momento di presentare la domanda di aiuto.
(42) È opportuno che la procedura di gara sia, in linea di principio, aperta a tutti i beneficiari ammissibili. Tuttavia, la procedura di gara può essere limitata a una o più categorie specifiche di beneficiari per le quali è fornita la prova che i livelli delle offerte che si prevede saranno presentate dalle varie categorie di beneficiari differiscono di oltre il 10 %; in tal caso possono essere utilizzate procedure di gara competitive distinte in modo che le categorie di beneficiari con costi simili siano in concorrenza tra loro.
(43) Quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento sull'energia elettrica.
(44) Quali definite all'articolo 2, punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001.
(45) Quali definite all'articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2019/944.
(46) I regimi di sostegno diretto dei prezzi promuovono la realizzazione di investimenti nella produzione e nello stoccaggio di energia fornendo ai beneficiari degli aiuti un pagamento fisso o variabile in denaro, che dipende direttamente dalla quantità di energia prodotta e/o stoccata e può essere fissato sulla base della produzione effettiva o di una produzione di riferimento.
(47) Per «contratto per differenza bidirezionale» si intende un contratto firmato tra un gestore di un impianto di produzione di energia e una controparte, solitamente un ente pubblico, che garantisce una tutela per quanto riguarda la remunerazione minima e un limite per quanto riguarda la remunerazione in eccesso. Il contratto deve essere inteso a preservare gli incentivi affinché l'impianto di produzione di energia funzioni e partecipi in modo efficiente ai mercati dell'energia.
(48) L'erogazione del sostegno nell'ambito del contratto deve essere limitata a 25 anni, ma gli Stati membri sono liberi di esigere che gli impianti continuino a effettuare rimborsi nell'ambito dei contratti per tutto il periodo in cui l'impianto sovvenzionato continua a funzionare.
(49) Cfr. la nota 42.
(50) Ad esempio, se l'aiuto è concesso sotto forma di contratti per differenza bidirezionali, l'autorità indipendente di regolamentazione competente deve fissare il prezzo di esercizio al fine di coprire i costi ammissibili.
(51) Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccole dimensioni e i progetti dimostrativi possono beneficiare di aiuti sotto forma di un sostegno diretto dei prezzi che copra la totalità dei costi di esercizio e di un'esenzione dall'obbligo di vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato in linea con l'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001. Gli impianti saranno considerati di piccole dimensioni se la loro capacità è inferiore alla soglia applicabile di cui all'articolo 5 del regolamento sull'energia elettrica. I progetti dimostrativi sono definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento sull'energia elettrica.
(52) Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (rifusione) (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).
(53) Cfr. anche la nota 39.
(54) È possibile derogare alle sanzioni nei casi in cui il ritardo è dovuto a fattori che esulano dal controllo del beneficiario dell'aiuto e che non potevano ragionevolmente essere previsti al momento di presentare la domanda di aiuto.
(55) Cfr. la nota 42.
(56) Cfr. la nota 42.
(57) In caso di superamento della soglia, non dovranno essere versati aiuti a una percentuale del volume prodotto di combustibili a basse emissioni di carbonio, pari alla percentuale di ore di superamento di tale soglia.
(58) Soluzioni di flessibilità non fossili come la gestione della domanda e lo stoccaggio, che non dipendono dall'uso di combustibili fossili come fonte di energia primaria e contribuiscono a soddisfare le esigenze di flessibilità dell'energia elettrica.
(59) Ciò non pregiudica la valutazione di altre misure di flessibilità nell'ambito della disciplina CEEAG.
(60) Ciò significa che le autorità nazionali dovrebbero fissare un obiettivo sia per le esigenze di flessibilità che per i meccanismi di capacità che devono essere acquistati durante la stessa asta co-ottimizzata. I partecipanti forniscono il loro contributo sia alle esigenze di flessibilità che al meccanismo di capacità e offrono un prezzo totale per la fornitura dei due servizi o una gamma di offerte. Il metodo di selezione dovrebbe essere tale da ridurre al minimo il costo totale per soddisfare sia le esigenze di flessibilità che le esigenze del meccanismo di capacità, vale a dire che nessuna selezione alternativa dei beneficiari può soddisfare sia le esigenze di flessibilità che le esigenze dei meccanismi di capacità a un costo inferiore.
(61) Tale volume di flessibilità può basarsi sull'obiettivo nazionale indicativo per la flessibilità non fossile di cui all'articolo 19 septies o su obiettivi nazionali indicativi provvisori fino a quando il suddetto articolo lo consenta.
(62) Le preferenze legate all'ubicazione, la velocità minima di aumento e/o riduzione della fornitura e la durata minima di attivazione dovrebbero essere esaminate mediante fattori di derating. Il derating è un adeguamento alla capacità installata di una risorsa di capacità per individuarne il contributo alle esigenze di flessibilità (a seconda del contributo che le diverse tecnologie apportano alle esigenze individuate). Tale calcolo si baserà sui dati usati per stabilire le esigenze di flessibilità, sarà aggiornato almeno ogni due anni e sarà approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione. I fattori di derating devono essere calcolati per ogni risorsa in grado di garantire una fornitura continua per almeno un'ora.
(63) Non rientrerebbero tra le «indebite distorsioni» eventuali impatti della misura sulla formazione dei prezzi di mercato (rispetto a una situazione controfattuale in assenza della misura di aiuto) e qualsiasi impatto sulle risorse esistenti qualora la misura sia limitata solo a nuovi investimenti, o sulle risorse estere laddove la misura sia limitata alle sole risorse nazionali.
(64) Usando come riferimento il prezzo del giorno prima o quello più vicino al prezzo del mercato all'ingrosso in tempo reale o al prezzo di regolamento degli sbilanciamenti. Per evitare una doppia contabilizzazione, qualora partecipino direttamente al regime di flessibilità non fossile, le misure di gestione della domanda e le risorse dal lato del cliente devono essere soggette a tali corrispettivi anche per l'energia elettrica non consumata nell'ambito degli obblighi di consegna del regime di flessibilità.
(65) Per evitare una doppia contabilizzazione, qualora partecipino direttamente al regime di flessibilità non fossile, le misure di gestione della domanda e le risorse dal lato del cliente devono essere soggette a tali corrispettivi anche per l'energia elettrica non consumata nell'ambito degli obblighi di consegna del regime di flessibilità.
(66) Nella misura in cui la classificazione statistica di una specifica attività economica attraverso un codice NACE è stata influenzata dalla più recente modifica della classificazione (regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, GU L 19 del 20.1.2023, pag. 5), gli Stati membri possono scegliere di utilizzare la classificazione modificata o di basarsi sulla classificazione in vigore al momento dell'adozione della disciplina CEEAG.
(67) GU C 317 del 25.9.2020, pag. 5.
(68) Ciò può includere anche gli impianti minerari, ad eccezione degli impianti utilizzati per l'estrazione di prodotti energetici.
(69) «Produzione primaria di prodotti agricoli»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, che non richiedono ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti. «Produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: tutte le operazioni relative alla pesca, all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell'azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.
(70) La presente sezione comprende gli investimenti nelle attività industriali delle raffinerie di prodotti petrolchimici che non sono utilizzati come combustibili per il riscaldamento o per il trasporto automobilistico.
(71) Come previsto al punto (48), lettera a), che include la produzione di RFNBO.
(72) Un parco industriale è un sito industriale geograficamente limitato in cui taluni servizi di pubblica utilità sono forniti a un gruppo di imprese.
(73) Tale valutazione deve basarsi su simulazioni ex ante credibili per quanto riguarda la produzione e la domanda di energia previste.
(74) Nella situazione di cui alla lettera c), l'energia deve essere utilizzata per almeno l'80 % nelle attività industriali all'interno del parco industriale o il calore deve essere interamente utilizzato all'interno del parco industriale in caso di investimenti nella produzione di calore mediante cogenerazione ad alto rendimento.
(75) Sono escluse dalla presente sezione altre forme di aiuto, vale a dire il sostegno diretto alla riduzione del carbonio, come gli aiuti sotto forma di contratti per differenza (di carbonio) e premi onnicomprensivi (feed-in), nonché i certificati negoziabili. Gli aiuti concessi sotto le suddette o sotto altre forme di sostegno diretto alla riduzione del carbonio saranno valutati nell'ambito della CEEAG.
(76) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
(77) Ciò si verifica generalmente entro due anni dall'entrata in funzione.
(78) È possibile derogare alle sanzioni nei casi in cui il mancato rispetto delle condizioni sia dovuto a fattori che esulano dal controllo del beneficiario dell'aiuto e non potevano ragionevolmente essere previsti al momento della domanda di aiuto.
(79) Per investimenti effettuati da imprese che comunicano piani di transizione aziendali, ciò include l'obbligo che gli investimenti siano coerenti con il piano aziendale di transizione, conformemente alla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022).
(80) Il livello di risparmio energetico deve essere calcolato sulla base del consumo di energia finale delle apparecchiature.
(81) Gli investimenti che comportano un cambiamento della fonte o del vettore energetico, quale il passaggio dal carbone al gas, sono considerati progetti di decarbonizzazione e sono soggetti ai requisiti di decarbonizzazione piuttosto che di efficienza energetica.
(82) Ai fini del presente punto, le emissioni di gas a effetto serra dell'impianto devono essere misurate a livello del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto industriale, rilevante per l'ETS, quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8) Per garantire la comparabilità dei progetti, lo Stato membro deve sviluppare una metodologia comune per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per le attività che non rientrano nell'ETS.
(83) Ai sensi della sezione 4.4 degli orientamenti della Commissione sull'interpretazione dell'allegato I della direttiva ETS, pubblicati il 18.3.2010, disponibili all'indirizzo: https://climate.ec.europa.eu/system/files/2016-11/guidance_interpretation_en.pdf. Per i settori che non rientrano nell'ETS, il concetto può essere applicato per analogia.
(84) Gli investimenti nell'elettrificazione possono essere considerati flessibili se, ad esempio, il consumo di energia elettrica può essere adattato sulla base dei segnali di prezzo o se gli investimenti sono combinati con requisiti per soluzioni di flessibilità da installare come lo stoccaggio dell'energia.
(85) Combustibili a basse emissioni di carbonio quale definiti all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno e nei corrispondenti atti di esecuzione o delegati.
(86) Gli investimenti negli impianti di trasporto, stoccaggio e utilizzo non rientrano nella presente sezione. A titolo di eccezione, l'infrastruttura di collegamento (a una rete) può rientrare nella presente sezione a condizione che sia conforme al punto (132).
(87) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(88) Tali obiettivi possono essere conseguiti combinando il gas naturale con altre soluzioni di decarbonizzazione. Si ricorda che gli investimenti che comportano un cambiamento della fonte o del vettore energetico sono considerati progetti di decarbonizzazione e sono soggetti ai requisiti di decarbonizzazione piuttosto che di efficienza energetica (cfr. la nota 81).
(89) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(90) Gli importi di aiuto di cui al presente punto sono calcolati sulla base dell'equivalente sovvenzione lordo.
(91) Quando la conversione all'uso dell'idrogeno comporta la conversione di altri processi di produzione nella stessa ubicazione, l'intensità di aiuto del 60 % si applica anche a tali investimenti aggiuntivi.
(92) Come previsto al punto (48), lettera a), che include la produzione di RFNBO.
(93) Nella misura in cui sono conformi al punto (132).
(94) Ai fini del presente punto, il meccanismo di recupero può essere applicato per la prima volta cinque anni e per l'ultima volta dieci anni dopo l'entrata in funzione di un progetto, a condizione che nell'applicazione finale di tale meccanismo si tenga conto del valore terminale del progetto.
(95) «Progetto di riferimento»: un esempio di progetto che è rappresentativo del progetto medio in una categoria di beneficiari ammissibili a un regime di aiuto.
(96) Gli importi di aiuto di cui al presente punto sono calcolati sulla base dell'equivalente sovvenzione lordo.
(97) Gli Stati membri devono garantire che tali importi massimi di aiuto non siano elusi suddividendo artificialmente i progetti sovvenzionati.
(98) Ciò non vale ad esempio nel caso di prestiti agevolati, prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica non conformi al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, delle garanzie statali contenenti elementi di aiuto o del sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma «de minimis». I finanziamenti della BEI e/o del FEI (a proprio rischio e mediante risorse proprie) per il progetto di investimento, fino al 12,5 % dei costi ammissibili, saranno accettati come contributo finanziario ai fini del punto (169).
(99) Tale verifica non è richiesta per i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/795 nell'ambito del Fondo per l'innovazione (cfr. la nota 106).
(100) Gli aiuti notificati e le sovvenzioni (quale ne sia la forma) che il beneficiario potrebbe ricevere sulla base di elementi dimostrabili in un paese terzo al di fuori del SEE saranno confrontati in valore attualizzato.
(101) In linea di principio, è improbabile che la Commissione consideri compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti che superano i costi di investimento del capitale necessari per localizzare i progetti nella zona interessata, dal momento che è improbabile che tali aiuti abbiano un effetto di incentivazione.
(102) Le prove documentali a sostegno dello scenario controfattuale di cui all'allegato III della presente comunicazione devono essere credibili, ossia autentiche e pertinenti rispetto ai fattori decisionali prevalenti al momento della decisione del beneficiario dell'aiuto in merito all'investimento. Gli Stati membri sono invitati a basarsi su documenti dei consigli di amministrazione autentici e ufficiali, valutazioni dei rischi (inclusa la valutazione dei rischi specifici legati al sito dell'investimento), relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Tali documenti devono essere contemporanei al processo decisionale riguardante l'investimento o la sua ubicazione. A tal fine è possibile utilizzare la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano gli scenari di investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.
(103) Le spese immediate non sono consentite per le attività ammortizzabili su un periodo superiore a 15 anni.
(104) Tuttavia, per i beni con un normale periodo di ammortamento inferiore a cinque anni, il periodo minimo di utilizzo è ridotto a tre anni.
(105) Fondo per l'innovazione istituito dall'articolo 8 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(106) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP). Il marchio è assegnato a tutti i progetti del Fondo per l'innovazione che sono stati valutati nell'ambito del Fondo stesso e che soddisfano i requisiti minimi di qualità stabiliti in uno specifico invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione ( GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).
(107) Gli Stati membri devono garantire che tali importi massimi di aiuto non siano elusi suddividendo artificialmente i progetti sovvenzionati.
(108) In alternativa, l'investimento può essere effettuato in un'impresa, purché l'importo dell'investimento previsto per il progetto ammissibile sia superiore all'80 % del fatturato medio annuo dell'impresa nei cinque anni precedenti e l'impresa sia una PMI. Nel caso di un'impresa di nuova costituzione che non possiede dati contabili relativi a cinque periodi contabili chiusi, il fatturato medio sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.
(109) Le categorie di progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente sezione sono quelle individuate: per la sezione 4.1: al punto (48), lettere da a) a c), e ai punti (51) e (52); per la sezione 4.2: al punto (73), lettere a) e b); per la sezione 4.3: al punto (94), lettere da a) a d); per la sezione 5: ai punti da (129) a (132) e ai punti (138) e (140) lettere a) e b); e per la sezione 6: al punto (160), lettere da a) a c);
(110) Come definito ai punti da 373 a 375 della CEEAG.
(111) Ciò vale per progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del punto 220 della CEEAG, esclusi i progetti del tipo di cui ai punti da 222 a 224 della CEEAG.
(112) Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante sarà inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.
(113) La pagina di ricerca pubblica della banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato dà accesso ai dati relativi agli aiuti individuali comunicati dagli Stati membri in conformità degli obblighi europei in materia di trasparenza degli aiuti di Stato e può essere consultata al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it.
(114) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO I
Modelli-obiettivo per meccanismi di capacità
Per consentire alla Commissione di valutare e approvare rapidamente le notifiche degli Stati membri relative ai meccanismi di capacità a norma del diritto dell'Unione, il presente allegato elenca i criteri pertinenti per valutare la compatibilità ai sensi della presente comunicazione di due specifici modelli obiettivo per meccanismi di capacità: una riserva strategica e un meccanismo acquirente centrale a livello di mercato (market-wide central buyer mechanism). I criteri relativi al modello di meccanismo di capacità a livello di mercato sono identificati con «MW» (per market-wide), mentre i criteri relativi al modello di riserva strategica sono identificati con «SR» (per strategic reserve). Se tali criteri sono soddisfatti, i meccanismi di capacità possono essere considerati compatibili sia con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, sia con tutte le pertinenti disposizioni di cui agli articoli da 20 a 27 del regolamento sull'energia elettrica.
Se alcuni di questi criteri non sono soddisfatti, ad esempio se gli Stati membri desiderano fare affidamento su valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse che in alcuni casi possono fornire una base più precisa per valutare la necessità e l'entità proporzionata dei meccanismi di capacità, le misure in questione potrebbero dover essere valutate ai sensi della sezione 4.8 della CEEAG. I criteri di cui al presente allegato saranno presi in considerazione per accelerare tale valutazione: nella valutazione dei meccanismi di capacità ai sensi della CEEAG, si può presumere la compatibilità per ogni aspetto specifico di una riserva strategica o di un meccanismo acquirente centrale a livello di mercato che soddisfi i criteri elencati di seguito.
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Req. |
Ambito di applicazione |
Descrizione |
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Necessità dell’aiuto, effetto di incentivazione e compatibilità con l’articolo 20, paragrafo 1, l’articolo 21, paragrafi 1 e 4, l’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 23 del regolamento sull’energia elettrica |
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1 |
SR, MW |
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☐ |
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☐ |
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Fallimento del mercato e adeguatezza dell’aiuto e compatibilità con l’articolo 20, paragrafi da 3 a 8, e l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sull’energia elettrica |
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2 |
SR, MW |
Lo Stato membro deve aver ricevuto un parere dalla Commissione europea dopo aver presentato il piano di riforma del mercato. Se la Commissione ha formulato raccomandazioni, lo Stato membro deve aver pubblicato un piano aggiornato di riforma del mercato per l’attuazione di tutte le raccomandazioni o impegnarsi a pubblicare tale piano entro tre mesi dall’adozione della decisione in materia di aiuti di Stato. |
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☐ |
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3 |
MW |
Lo Stato membro deve confermare di aver valutato se i problemi relativi all’adeguatezza delle risorse possono essere risolti da una risorsa strategica. |
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☐ |
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Ammissibilità e compatibilità con l’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 26 del regolamento sull’energia elettrica |
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4 |
SR, MW |
Conformemente al punto (28), il meccanismo di capacità non deve essere aperto alle imprese in difficoltà. Conformemente al punto (36), la partecipazione non deve essere subordinata alla delocalizzazione e qualsiasi ordine di recupero in sospeso sarà preso in considerazione conformemente al punto (33). |
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☐ |
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5 |
SR, MW |
Il meccanismo di capacità deve essere aperto a tutte le tecnologie, i beneficiari e i progetti che soddisfano requisiti tecnici e ambientali trasparenti, oggettivi e non discriminatori. Non sono previsti altri criteri. La dimensione minima richiesta per la partecipazione non deve essere superiore a 1 MW (derated) o superiore a un’ora di durata minima di consegna e deve consentire l’aggregazione. |
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☐ |
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6 |
SR, MW |
I beneficiari devono rispettare i limiti di emissione di CO2 fissati dal regolamento sull’energia elettrica. Lo Stato membro può applicare limiti di CO2 più rigorosi, calcolati conformemente alla metodologia dell’ACER. |
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☐ |
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7 |
SR, MW |
Lo Stato membro conferma che i fattori di derating sono stati fissati conformemente al criterio 1. Moltiplicando il pertinente fattore di derating per la capacità installata di un’unità viene determinato il valore di capacità predefinito (in MW) che può partecipare al meccanismo di capacità. I singoli fornitori di capacità sono autorizzati a discostarsi dal fattore di derating predefinito per la tecnologia in questione (fino ad almeno il 15 % del fattore di derating standard di tale tecnologia). In tal caso, i fornitori di capacità devono essere esposti al rischio di sanzioni in relazione al loro fattore di derating individuale. |
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☐ |
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8 |
MW |
Il meccanismo di capacità deve essere aperto alla partecipazione transfrontaliera in linea con la metodologia dell’ACER (4). La capacità in entrata massima deve essere stabilita sulla base delle norme dell’ACER. |
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☐ |
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Proporzionalità dell’aiuto e compatibilità con l’articolo 22, paragrafi 1 e 3, del regolamento sull’energia elettrica |
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9 |
SR, MW |
L'obiettivo di domanda massimo (5) messo all'asta dovrebbe essere calcolato sulla base dei risultati dello scenario centrale di riferimento per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse in modo da raggiungere il parametro di affidabilità di cui al criterio 1. È opportuno stabilire una curva della domanda affinché la domanda sia ridotta proporzionalmente se i prezzi della procedura di gara competitiva superano il costo di nuovo ingresso utilizzato per calcolare il parametro di affidabilità. È possibile introdurre massimali di offerta. In caso di ricorso a massimali di offerta, questi devono:
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☐ |
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10 |
MW |
Quattro-sei anni prima della finestra di consegna dovrebbe avere luogo una procedura di gara competitiva principale per il 75 %-90 % (6) dell’obiettivo di domanda stimato per la finestra di consegna. In un arco di tempo più prossimo alla consegna possono essere organizzate procedure di gara competitiva di adeguamento, tenendo tuttavia conto del tempo necessario per sviluppare la gestione della domanda e lo stoccaggio. |
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☐ |
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11 |
SR |
Le procedure di gara competitiva non devono aver luogo più di un anno prima della finestra di consegna. |
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☐ |
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12 |
SR, MW |
Tutte le regole di partecipazione e i requisiti della procedura di gara competitiva devono essere pubblicati almeno sei settimane prima del termine per la presentazione delle offerte. |
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☐ |
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13 |
SR |
I beneficiari devono essere identificati mediante una procedura di gara competitiva con offerte classificate solo in base al loro prezzo per unità di capacità derated disponibile all’anno e il sostegno deve essere erogato in base all’offerta iniziale o al prezzo di aggiudicazione. |
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☐ |
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14 |
MW |
I beneficiari devono essere identificati mediante una procedura di gara competitiva con offerte classificate solo in base al loro prezzo per unità di capacità derated disponibile all’anno e il sostegno deve essere erogato in base al prezzo di aggiudicazione (7). |
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☐ |
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15 |
MW |
I beneficiari devono essere autorizzati a vendere il proprio contratto di capacità a un altro fornitore di capacità, fino ad almeno due mesi prima dell’inizio della finestra di consegna. |
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☐ |
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16 |
SR |
I contratti di capacità devono avere una durata di un anno. |
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☐ |
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17 |
MW |
In generale, i contratti di capacità devono coprire una finestra di consegna. Se i beneficiari effettuano investimenti di capitale, possono essere messi a disposizione accordi di capacità più lunghi. Per ogni importo di 25 000 EUR / MW derated, può essere offerto un anno supplementare (8). Agli impianti di generazione alimentati a combustibili fossili non possono mai essere concessi accordi di capacità di durata superiore a 15 anni. Negli Stati membri in cui i tre principali generatori di elettricità nel territorio coperto dal meccanismo di capacità controllano (direttamente o indirettamente, esclusivamente o congiuntamente) almeno il 75 % della capacità nazionale derated installata nell'anno in cui ha luogo la procedura di gara competitiva, devono essere disponibili contratti di capacità di almeno dieci anni per i progetti che superano la soglia delle spese in conto capitale di 375 000 EUR/MW derated. |
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☐ |
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18 |
SR, MW |
La finestra di consegna deve essere un unico periodo fisso con durata massima di un anno tra il 1o novembre dell’anno Y e il 31 ottobre dell’anno Y + 1. |
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☐ |
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19 |
SR, MW |
Tutti i beneficiari devono essere attivati (consegna o test) almeno una volta per finestra di consegna con un preavviso di <=24 ore. |
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☐ |
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20 |
SR, MW |
I beneficiari devono incorrere in penali in caso di indisponibilità nel corso di un periodo di consegna (9) o di un test. Il pagamento per indisponibilità deve essere lo stesso per tutte le tecnologie. Un beneficiario la cui disponibilità copre meno del 50 % dei periodi di consegna all'interno di una finestra di consegna deve incorrere in una penale pari almeno ai proventi di capacità relativi alla finestra di consegna. I beneficiari non devono essere soggetti a penali per mancanza di disponibilità al di fuori dei periodi di consegna. I beneficiari devono pagare penali per l'indisponibilità per la durata residua di un contratto di capacità se risolvono anticipatamente il contratto (10). |
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☐ |
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21 |
MW |
L’approccio relativo alla partecipazione dei beneficiari ai servizi ausiliari durante il periodo di consegna deve essere in linea con la metodologia della valutazione dell’adeguatezza utilizzata per determinare la necessità e le dimensioni della misura. Per i servizi ausiliari che, secondo la valutazione dell’adeguatezza, contribuiscono all’adeguatezza, i beneficiari devono essere autorizzati a offrire tali servizi parallelamente al loro obbligo di capacità e, se disponibili per il servizio, sono considerati contemporaneamente disponibili per il meccanismo di capacità. Per i servizi ausiliari che, secondo la valutazione dell’adeguatezza non contribuiscano all’adeguatezza, gli Stati membri possono scegliere di escludere i beneficiari che vendono tali servizi dalla partecipazione al meccanismo di capacità o possono consentire la partecipazione volontaria sia al servizio che al meccanismo di capacità, ma con il rischio di incorrere in sanzioni nell’ambito del meccanismo di capacità per le risorse non disponibili in un periodo di fornitura a causa della prestazione del servizio. |
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☐ |
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22 |
MW |
Se lo Stato membro applica sia un meccanismo di capacità che una misura di flessibilità, o se dispone già di una misura di flessibilità, al fine di evitare gli ostacoli di mercato e/o rischi di sovracompensazione:
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☐ |
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23 |
SR |
Il profitto delle unità che partecipano a una riserva strategica deve essere lo stesso, indipendentemente dal fatto che siano o non siano attivate/dispacciate. |
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☐ |
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24 |
SR, MW |
Gli aiuti alla stessa risorsa di capacità provenienti da più di una misura di aiuto possono essere cumulati purché sia evitata una sovracompensazione. Se lo Stato membro consente che gli aiuti nell’ambito del meccanismo di capacità siano cumulati con aiuti nell’ambito di altre misure, il metodo utilizzato per conformarsi a tale requisito deve essere chiaramente indicato in un documento pubblico, ad esempio nelle norme relative al meccanismo di regolazione della capacità e/o nelle norme relative ad altri regimi. |
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☐ |
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25 |
SR |
Almeno il 90 % dei costi del meccanismo di capacità non recuperati mediante corrispettivi per lo sbilanciamento assegnati a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sull’energia elettrica deve essere assegnato ai consumatori sulla base del loro consumo durante l’1 - 5 % delle ore (o dei periodi rilevanti di mercato) con le tariffe più elevate per ogni anno (o per ogni finestra di consegna) (12). Possono essere imposti corrispettivi ai responsabili del bilanciamento della rete (come i fornitori). |
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☐ |
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26 |
MW |
Almeno il 90 % dei costi del meccanismo di capacità deve essere assegnato ai consumatori sulla base del loro consumo durante l’1 - 5 % delle ore (o dei periodi rilevanti di mercato) con le tariffe più elevate per ogni anno (o per ogni finestra di consegna) (13). Possono essere imposti corrispettivi ai responsabili del bilanciamento della rete (come i fornitori). |
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☐ |
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Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e degli scambi e compatibilità con l’articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento sull’energia elettrica |
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27 |
SR |
Lo Stato membro deve confermare che il meccanismo di capacità soddisfa i requisiti di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sull’energia elettrica. Anche il periodo di consegna è fissato su tale base. |
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☐ |
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28 |
SR |
La disponibilità è calcolata come pari all’energia fornita (14). |
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29 |
MW |
La disponibilità è calcolata come la somma i) dell’energia fornita e ii) della disponibilità proposta sui mercati del giorno prima, infragiornalieri e/o del bilanciamento che non è stata attivata (15) (16). |
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☐ |
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(1) «Valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse»: la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse descritta all'articolo 23 del regolamento sull'energia elettrica e nella metodologia dell'ACER per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse del 2 ottobre 2020.
(2) «Parametro di affidabilità»: il parametro di affidabilità quale definito all'articolo 2, punto 2, dell'allegato I della decisione dell'ACER, del 2 ottobre 2020, relativa alla metodologia di calcolo del valore del carico perso, del costo di nuovo ingresso e del parametro di affidabilità; «costo di nuovo ingresso (CONE)»: costo di nuovo ingresso quale definito all'articolo 2, punto 2, dell'allegato I della decisione dell'ACER, del 2 ottobre 2020, relativa alla metodologia di calcolo del valore del carico perso, del costo di nuovo ingresso e del parametro di affidabilità; «valore del carico perso (VOLL)»: il valore del carico perso quale definito all'articolo 2, punto 9, del regolamento sull'energia elettrica. Come previsto dalla relazione della Commissione del 3 marzo 2025 sulla valutazione delle possibilità di razionalizzazione e semplificazione del processo di applicazione di un meccanismo di capacità, i valori VOLL e CONE dovrebbero essere quelli forniti dall'ACER, una volta disponibili. Nell'attesa, essi dovrebbero essere calcolati in conformità della decisione dell'ACER, del 2 ottobre 2020, relativa alla metodologia di calcolo del valore del carico perso, del costo di nuovo ingresso e del parametro di affidabilità.
(3) Il derating è un adeguamento alla capacità installata di una risorsa di capacità per individuarne il contributo al fabbisogno di adeguatezza (tenendo conto delle diverse caratteristiche tecniche e della diversa affidabilità di tecnologie in diverse zone di offerta). I fattori di derating utilizzati dovrebbero essere quelli pubblicati dall'ACER/ENTSO-E a seguito della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse per la pertinente zona di offerta, una volta disponibili. Nell'attesa, essi devono corrispondere al rapporto tra i) la disponibilità di una determinata tecnologia in ciascuna zona di offerta in situazioni di scarsità e ii) la capacità installata della tecnologia in questione (questo calcolo si baserà sull'ERAA più recente disponibile e sarà aggiornato almeno ogni due anni). I fattori di derating devono essere calcolati per ogni risorsa in grado di garantire una fornitura continua per almeno un'ora.
(4) Cfr. la decisione dell'ACER sulle specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità.
(5) Gli Stati membri sono liberi di acquistare un volume inferiore.
(6) Se le capacità transfrontaliere non sono ammesse a partecipare alle aste principali, nelle aste di adeguamento deve essere richiesto almeno il 10 % del volume stimato per la finestra di consegna più la capacità in entrata massima.
(7) Se sono inclusi requisiti di flessibilità (cfr. il criterio 22), è possibile selezionare risorse più costose prima di risorse meno costose, se ciò è necessario per soddisfare il requisito, e stabilire un prezzo di compensazione distinto per le risorse che soddisfano il requisito di flessibilità.
(8) Ad esempio, ai beneficiari che investono 50 000 EUR/MW derated possono essere offerti contratti fino a due anni; ai beneficiari che investono 150 000 EUR/MW derated possono essere offerti contratti fino a sei anni, ecc.
(9) Il periodo di consegna è un periodo all'interno della finestra di consegna in cui le risorse contrattuali devono essere disponibili; in caso contrario possono essere applicate penali. Per le riserve strategiche, cfr. il criterio 27 della presente tabella. Per un meccanismo di capacità a livello di mercato, esso può comprendere la totalità di una finestra di consegna o solo una parte di essa.
(10) A meno che non siano in grado di trasferire il loro contratto di capacità a un altro fornitore di capacità sul mercato secondario. Per gli accordi pluriennali di capacità, le sanzioni per l'indisponibilità possono essere limitate a quattro anni. Possono essere richieste garanzie ai fornitori di capacità.
(11) Ciò significa che le autorità nazionali dovrebbero fissare un obiettivo sia per le esigenze di flessibilità sia per i meccanismi di capacità che devono essere acquistati durante la stessa asta co-ottimizzata. I partecipanti forniscono il loro contributo sia alle esigenze di flessibilità che al meccanismo di capacità e offrono un prezzo totale per la fornitura dei due servizi o una gamma di offerte. Il metodo di selezione dovrebbe essere tale da ridurre al minimo il costo totale per soddisfare sia le esigenze di flessibilità che le esigenze del meccanismo di capacità, vale a dire che nessuna selezione alternativa dei beneficiari può soddisfare sia le esigenze di flessibilità che le esigenze dei meccanismi di capacità a un costo inferiore.
(12) Usando come riferimento il prezzo del giorno prima o quello più vicino al prezzo del mercato all'ingrosso in tempo reale o al prezzo di regolazione degli sbilanciamenti. Per evitare un doppio conteggio, se partecipano direttamente al meccanismo di capacità, le misure di gestione della domanda e le risorse dal lato del cliente devono essere soggette a tali corrispettivi anche per l'energia elettrica non consumata nell'ambito degli obblighi di consegna.
(13) Usando come riferimento il prezzo del giorno prima o quello più vicino al prezzo del mercato all'ingrosso in tempo reale o al prezzo di regolamento degli sbilanciamenti. Per evitare un doppio conteggio, se partecipano direttamente al meccanismo di capacità, le misure di gestione della domanda e le risorse dal lato del cliente devono essere soggette a tali corrispettivi anche per l'energia elettrica non consumata nell'ambito degli obblighi di consegna.
(14) Per la gestione della domanda: energia non consumata.
(15) Quando viene verificata la disponibilità, la capacità non è necessariamente attivata, dato che l'attivazione della capacità deve essere determinata da segnali di prezzo del mercato dell'energia. L'unica eccezione è costituita dai requisiti di verifica per la capacità che il mercato non attiva mai.
(16) Gli Stati membri devono evitare la doppia contabilizzazione quando la stessa capacità è disponibile per diversi orizzonti temporali del mercato (ad esempio mercato del giorno prima, infragiornaliero e bilanciamento).
ALLEGATO II
Elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici ai fini della sezione 6
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Sottocategorie delle tecnologie a zero emissioni nette |
Prodotti finali |
Principali componenti specifici |
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Tecnologie solari |
Tecnologie fotovoltaiche |
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Tecnologie solari termoelettriche |
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Tecnologie solari termiche |
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Altre tecnologie solari |
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Tecnologie per l’energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore |
Tecnologie per l’energia eolica onshore |
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Tecnologie per le energie eoliche offshore |
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Altre tecnologie per le energie rinnovabili offshore |
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Tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell’energia |
Tecnologie delle batterie |
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Tecnologie di accumulo elettrochimico |
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Tecnologie di accumulo gravitazionale |
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Tecnologie di stoccaggio dell’energia termica |
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Tecnologie di stoccaggio di energia a gas compresso / liquefatto |
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Altre tecnologie di stoccaggio dell’energia |
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Pompe di calore e tecnologie dell’energia geotermica |
Tecnologie di pompe di calore |
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Tecnologie dell’energia geotermica |
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Tecnologie dell’idrogeno |
Elettrolizzatori |
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Celle a idrogeno |
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Altre tecnologie dell’idrogeno |
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Tecnologie del biogas e del biometano sostenibili |
Tecnologie del biogas sostenibile |
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Tecnologie del biometano sostenibile |
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Tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio |
- Tecnologie di cattura del carbonio |
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Tecnologie di stoccaggio del carbonio |
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Tecnologie delle reti elettriche |
Tecnologie delle reti elettriche |
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Tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti |
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Tecnologie per la digitalizzazione della rete e altre tecnologie della rete elettrica |
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Tecnologie per l’energia da fissione nucleare |
Tecnologie per l’energia da fissione nucleare |
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Tecnologie del ciclo del combustibile nucleare |
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Tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili |
Tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili |
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Tecnologie idroelettriche |
Tecnologie idroelettriche |
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Altre tecnologie delle energie rinnovabili |
Tecnologie dell’energia osmotica |
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Tecnologie dell’energia ambientale diverse dalle pompe di calore |
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Tecnologie della biomassa |
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Tecnologie dei gas di discarica |
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Tecnologie dei gas da impianti di trattamento delle acque |
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Altre tecnologie delle energie rinnovabili |
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Tecnologie per l’efficienza energetica inerenti al sistema energetico |
Tecnologie per l’efficienza energetica inerenti al sistema energetico |
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Tecnologie delle reti del calore e del raffreddamento |
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Altre tecnologie per l’efficienza energetica inerenti al sistema energetico |
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Combustibili rinnovabili di origine non biologica |
Tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) |
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Soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia |
Soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia |
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Tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione |
Tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione |
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Tecnologie di trasporto e utilizzo di CO2 |
Tecnologie di trasporto di CO2 |
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Tecnologie di trasporto di CO2 |
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Tecnologie di propulsione eolica ed elettrica per i trasporti |
Tecnologie di propulsione eolica |
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Tecnologie di propulsione elettrica |
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Altre tecnologie nucleari |
Altre tecnologie nucleari (come le tecnologie di fusione nucleare) |
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(1) Con «equivalenti» si intendono fasi simili o tecnologie chiave abilitanti che sono necessarie per la tecnologia fotovoltaica a strato sottile, organica, tandem o di altro tipo.
(2) Batterie quali definite all'articolo 3, punti 13, 14 e 15, del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie.
(3) Con il termine «sistemi stradali elettrici» (o «ricarica dinamica») si intendono le apparecchiature lungo la strada che alimentano i veicoli mentre sono in movimento. Questo prodotto finale include sia la carica conduttiva che quella induttiva.
(4) Il termine «riscaldatore» si riferisce ad applicazioni a bassa temperatura (fino a 200 oC) e a media temperatura (da 200 oC a 500 oC). Il termine «forno» si riferisce ad applicazioni ad alta temperatura (da 500 oC a 1 000 oC) e ad altissima temperatura (oltre i 1 000 oC).
ALLEGATO III
Informazioni da includere nel modulo di domanda di aiuto di cui alle sezioni 6.1 e 6.2 e nei progetti di investimento che creano capacità produttiva supplementare di cui alla sezione 7
i. Informazioni sul beneficiario dell’aiuto
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Denominazione, indirizzo della sede principale, settore di attività (codice NACE). |
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Dichiarazione attestante che non si tratta di un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. |
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Per gli aiuti concessi nell'ambito di un regime di cui alle sezioni 6.1 e 7: dichiarazione relativa alla non delocalizzazione e gli impegni di cui al punto (172). |
ii. Informazioni sull’investimento da finanziare
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Breve descrizione dell'investimento. |
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Breve descrizione dei previsti effetti positivi sull'area di intervento (ad esempio, numero di posti di lavoro creati o mantenuti, attività di RSI, formazione, creazione di un cluster e possibile contributo del progetto alla transizione verde e digitale dell'economia della regione). |
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Base giuridica (nazionale, dell'UE o entrambe) applicabile. |
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Avvio previsto dei lavori e completamento previsto dell'investimento. |
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Luogo o luoghi di esecuzione dell'investimento. |
iii. Informazioni sul finanziamento dell’investimento
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Costi di investimento e altri costi associati. |
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Totale dei costi ammissibili. |
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Importo dell'aiuto necessario per realizzare l'investimento nella zona interessata. |
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Intensità di aiuto. |
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Per le misure di cui alla sezione 6.2: un'analisi del deficit di finanziamento, comprendente il piano aziendale e il calcolo del valore attuale netto per gli scenari fattuali e controfattuali, con una stima dei costi di investimento, dei costi di funzionamento, delle entrate e del valore terminale in entrambi gli scenari (in formato Excel), corredata di prove. |
iv. Informazioni sulla necessità dell’aiuto e sull’impatto previsto
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Breve descrizione della necessità dell'aiuto e del suo impatto sulla decisione sull'investimento o sull'ubicazione, compresa una descrizione della decisione sull'investimento o sull'ubicazione alternativi, in caso di mancata concessione degli aiuti. |
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Per le misure di cui alla sezione 6.2, il beneficiario deve fornire: i) prove solide relative alle sovvenzioni che verosimilmente otterrebbe in un paese al di fuori del SEE per un progetto analogo presentato nello scenario controfattuale, ii) prove che dimostrino che, in mancanza dell'aiuto, l'investimento pianificato non sarebbe realizzato nel SEE e iii) prove che dimostrino che gli aiuti non generano effetti negativi per la coesione ai sensi dei punti (175) e (176). |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3602/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)