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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/3505 |
7.7.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz (Austria) il 18 aprile 2025 – shopping24 Gesellschaft für multimediale Anwendung / SR als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Sportgigant Lindpointner GmbH
(Causa C-292/25, shopping24)
(C/2025/3505)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Linz
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: shopping24 Gesellschaft für multimediale Anwendung
Resistente: SR als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Sportgigant Lindpointner GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/848 (1) debba essere interpretato nel senso che, in caso di procedura d'insolvenza pendente in Austria, l'Austria abbia competenza esclusiva con riguardo ad un'azione di verifica ai sensi del diritto austriaco, anche nel caso in cui, al momento dell'apertura della procedura d'insolvenza stessa, fosse già pendente in Germania un'azione relativa allo stesso credito e tale procedimento giudiziario - ai sensi del diritto tedesco - possa essere proseguito quale procedimento di verifica, volto, quindi, all’accertamento (vincolante) di un credito nei confronti dell'amministratore della procedura d'insolvenza e della relativa massa dei creditori ai fini dell'insinuazione al passivo nella procedura d'insolvenza medesima. |
In caso di risposta negativa alla questione sub (1):
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2) |
Se l'articolo 32, paragrafo 2, di tale regolamento debba essere interpretato nel senso che, in una procedura d'insolvenza pendente in Austria, l'esito di un procedimento giudiziario proseguito in Germania a titolo di procedimento di verifica, volto all’accertamento (vincolante) di un credito nei confronti dell'amministratore della procedura d’insolvenza e della relativa massa dei creditori ai fini della sua insinuazione al passivo, debba essere riconosciuto nella procedura d'insolvenza medesima, con la conseguenza che il credito resti (in)determinato nell’an e nel quantum. |
In caso di risposta affermativa alla questione sub (2):
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3) |
Se l'articolo 18 del medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che la proposizione di un'azione di verifica di un credito ai sensi del diritto austriaco sia preclusa dalla pendenza dell'azione o della controversia, qualora in Germania sia pendente un'azione relativa al medesimo credito che - ai sensi del diritto tedesco - possa essere proseguita come procedimento giudiziario di verifica il quale sia, pertanto, volto all’accertamento (vincolante) dell'esistenza di un credito (d'insolvenza) nei confronti dell'amministratore dell'insolvenza e della massa dei creditori, ai fini della sua insinuazione al passivo nel procedimento medesimo. |
(1) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione) (GU 2015, L 141, pag. 19).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3505/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)