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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/3442 |
24.6.2025 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto
(C/2025/3442)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antisovvenzioni in vigore sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto («paese interessato»), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 21 marzo 2025 da Glass Fibre Europe («richiedente») per conto dell'industria dell'Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base.
Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno alla domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da filati tagliati («chopped strands») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm; da filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887); e da feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 , 7019 14 00 e 7019 15 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione (3).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza delle sovvenzioni e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
4.1. Asserzione del rischio di persistenza delle sovvenzioni
Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che la maggior parte dei regimi di sovvenzione oggetto di misure compensative nell'inchiesta iniziale sono ancora in vigore e che i produttori del prodotto oggetto del riesame in Egitto hanno beneficiato e continueranno probabilmente a beneficiare di una serie di sovvenzioni concesse dal governo dell'Egitto.
Sulla base degli elementi di prova contenuti nella domanda sembra che il livello di sovvenzione rimanga considerevole.
Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, tra l'altro, i) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse e ii) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. La denuncia conteneva elementi di prova riguardanti, ad esempio, agevolazioni fiscali a norma delle disposizioni legislative dell'Egitto, esenzioni dai dazi all'importazione di materie prime e apparecchiature di produzione e fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.
Il richiedente sostiene che le misure descritte sono sovvenzioni, dato che comportano un contributo finanziario del governo dell'Egitto (compresi enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori del prodotto oggetto del riesame. Tali sovvenzioni sarebbero limitate a determinate imprese, industrie o gruppi di imprese e/o sono condizionate all'andamento delle esportazioni e sono quindi specifiche e compensabili.
Inoltre secondo la domanda il produttore esportatore del prodotto oggetto del riesame in Egitto beneficia, oltre che delle sovvenzioni concesse direttamente dal governo dell'Egitto, anche di sovvenzioni nel contesto della cooperazione tra i governi dell'Egitto e della Repubblica popolare cinese nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez. La domanda contiene elementi di prova della cooperazione tra il governo egiziano e il governo cinese, nonché del trasferimento diretto di fondi erogati dal governo della Repubblica popolare cinese o da altre amministrazioni regionali (compresi enti pubblici) e della concessione diretta o indiretta di finanziamenti agevolati al produttore esportatore egiziano da parte di entità statali cinesi o controllate dallo Stato. Considerato il contesto di tale cooperazione, in base alla domanda tali regimi avvantaggiano il produttore esportatore di proprietà cinese stabilito in Egitto. Tale asserzione è corredata di una descrizione della cooperazione tra il governo cinese e il governo egiziano e dei progetti concreti.
In conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha redatto una nota sulla sufficienza delle prove, contenente una valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione e in base ai quali essa avvia il presente riesame in previsione della scadenza. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.
La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzione pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell'inchiesta.
4.2. Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di persistenza del pregiudizio. A tale proposito il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini sia assoluti sia di quota di mercato.
Gli elementi di prova addotti dal richiedente indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, che hanno compromesso gravemente l'andamento generale dell'industria dell'Unione.
Il richiedente sostiene inoltre che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (4), che esistono elementi di prova del rischio di sovvenzioni e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni relative al prodotto oggetto del riesame originario dell'Egitto e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
Il governo dell'Egitto è stato invitato a procedere a consultazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base.
La Commissione richiama l'attenzione delle parti anche sull'inchiesta antidumping separata attualmente in corso per il medesimo prodotto originario del Bahrein, dell'Egitto e della Thailandia (5). I produttori esportatori, l'industria dell'Unione e tutte le parti interessate a tale inchiesta antidumping sono invitati a registrarsi separatamente per la presente inchiesta e a presentare le informazioni pertinenti secondo le modalità e i termini specificati nel presente avviso, indipendentemente dalle informazioni eventualmente presentate nel contesto dell'inchiesta antidumping. Ai fini della presente inchiesta non si prenderanno automaticamente in considerazione le informazioni o osservazioni presentate nel contesto dell'inchiesta antidumping; in linea di principio, per il presente procedimento le parti dovranno presentare separatamente tutte le informazioni relative alla presente inchiesta.
5.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).
5.2. Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta
Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla persistenza del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6).
Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni
In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi sovvenzionati in caso di scadenza delle misure.
Tutti i produttori (7) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono pertanto invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori oggetto dell’inchiesta nel paese interessato
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori del paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza, e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi e a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R836_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull'accesso alla piattaforma TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di produzione, di vendite o di esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare un questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Una copia del questionario per i produttori del paese interessato sarà resa disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate dalla data di notifica della decisione in merito al campione sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2802.
Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare.
5.3.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (8) (9)
Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato nell'Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza, e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendo le informazioni sulla società richieste nell'allegato del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori indipendenti sarà resa disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2802 dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
5.4. Procedura di determinazione del rischio di persistenza del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza del pregiudizio per l'industria dell'Unione, la Commissione invita i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame a partecipare all'inchiesta.
In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza, e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.
Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, se ritengono di dover essere inseriti nel campione, devono inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare un questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio:https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2802.
5.5. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di persistenza del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 31 del regolamento di base, se la proroga delle misure compensative sia o no contraria all'interesse dell'Unione.
I produttori dell'Unione, gli importatori indipendenti e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione.
Le informazioni sulla valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.
Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2802. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 del regolamento di base saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della presentazione, da prove fattuali che ne dimostrano la validità.
5.6. Parti interessate
Per poter partecipare all'inchiesta le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono in primo luogo dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
I produttori del paese interessato, gli importatori e le associazioni rappresentative e i produttori dell'Unione che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (10).
5.7. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.8. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.
5.9. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente a) alla Commissione di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura « Sensitive » («Sensibile») (11). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura « For inspection by interested parties » («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che la correttezza di tali informazioni non possa essere adeguatamente dimostrata in base a fonti attendibili.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le procure e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://europa.eu/!7tHpY3. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite la piattaforma TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite la piattaforma TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
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Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza: |
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione G |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
Indirizzi di posta elettronica: TRADE-R836-GFR-SUBSIDY@ec.europa.eu
TRADE-R836-GFR-INJURY@ec.europa.eu
6. Calendario dell’inchiesta
In conformità all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base l'inchiesta si conclude di norma entro 12 mesi e ad ogni modo entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.
Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulle ulteriori informazioni finali.
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi siano ulteriori informazioni finali, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere inviate entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione, salvo diverse disposizioni.
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata sulla base di validi motivi.
In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno di norma limitate a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni positive o negative in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.
L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra la parte o le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esaminerà anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it.
12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base, le relative risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.
Una qualsiasi parte interessata, qualora ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.
13. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).
Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://europa.eu/!vr4g9W.
(1) GU C, C/2024/5525, 17.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5525/oj.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto (GU L 201 del 25.6.2020, pag. 10).
(4) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(5) GU C, C/2025/1135, 17.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1135/oj.
(6) Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.
(7) Per «produttore» si intende qualsiasi società (in questo caso del paese interessato) che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(8) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(9) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione dell'interesse dell'Unione.
(10) In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 22979797.
(11) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(12) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
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Versione sensibile |
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Versione consultabile dalle parti interessate |
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(barrare la casella corrispondente) |
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RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTISOVVENZIONI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI IN FIBRA DI VETRO A FILAMENTO CONTINUO ORIGINARI DELL'EGITTO
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura.
La versione sensibile e la versione consultabile dalle parti interessate devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
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Nome della società |
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Indirizzo |
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Referente |
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Numero di telefono |
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2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dall'Egitto, nel periodo dell'inchiesta di riesame, del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura.
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Tonnellate |
Valore in EUR |
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Fatturato totale della propria società in EUR |
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Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dell’Egitto |
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Importazioni del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine) |
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Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dall’Egitto |
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3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
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Nome e ubicazione della società |
Attività |
Rapporto |
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4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3442/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)