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dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/3436

30.6.2025

Invito a presentare proposte (n. IX-2026/02)

«SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE»

(C/2025/3436)

INDICE

A.

Introduzione e quadro giuridico 1

B.

Obiettivo dell’invito 2

C.

Finalità, categoria e forma di finanziamento 2

D.

Bilancio disponibile 3

E.

Criteri di ammissibilità per le domande di finanziamento 3

F.

Criteri di valutazione delle domande di finanziamento 3

F.1.

Criteri di esclusione 3

F.2.

Requisiti di ammissione 4

F.3.

Criteri di selezione 4

F.4.

Criteri di concessione e ripartizione dei finanziamenti 4

G.

Controllo condiviso tra il parlamento europeo e l’autorità 4

H.

Termini e condizioni 5

I.

Calendario 6

J.

Divulgazione e trattamento dei dati personali 6

K.

Altre informazioni 7

Allegato —

Modulo di domanda di finanziamento 8

A.   INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO

1.

L’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea stabilisce che «[i] partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione».

2.

In conformità dell’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio determinano mediante regolamenti lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), e successive modifiche.

3.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea è «un’entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l’Autorità alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell’Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo».

4.

A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall’ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte.

5.

Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare proposte in vista della concessione di sovvenzioni a fondazioni politiche europee («l’invito») per l’esercizio 2026.

6.

Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:

a)

regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b)

decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1o luglio 2019 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (2) («Decisione dell'Ufficio di presidenza del 1o luglio 2019»);

c)

Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (3) («regolamento finanziario»);

d)

regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (4);

e)

regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro (5);

f)

regolamento del Parlamento europeo (6).

B.   OBIETTIVO DELL’INVITO

7.

L’obiettivo del presente invito è invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento») e a determinare la natura dei costi ammissibili in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (EU, Euratom) n. 1141/2014 e dell’articolo 208, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

C.   FINALITÀ, CATEGORIA E FORMA DI FINANZIAMENTO

8.

La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per l’esercizio che va dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione conclusa tra la fondazione politica europea beneficiaria e il Parlamento europeo.

9.

La categoria del finanziamento è quella della sovvenzione alle fondazioni politiche europee a norma del titolo VIII del regolamento finanziario («sovvenzione»). La sovvenzione assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

10.

L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non supera il 95 % delle spese ammissibili indicate nel bilancio di previsione, né il 95 % delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

D.   BILANCIO DISPONIBILE

11.

Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2026 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento europeo «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammonta a 25 000 000 EUR, come proposto nel progetto di stato di previsione del Parlamento europeo. Gli stanziamenti disponibili da ripartire saranno stabiliti dall’autorità di bilancio nel bilancio definitivo approvato per l’esercizio 2026.

E.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

12.

Le domande di finanziamento sono ricevibili se:

a)

sono presentate per iscritto tramite il modulo di domanda di finanziamento figurante in allegato al presente invito, corredato di tutti i documenti giustificativi richiesti;

b)

contengono l'accettazione da parte del richiedente, espressa per iscritto mediante la firma del modulo per la dichiarazione incluso nella domanda di finanziamento di cui al paragrafo 13, dei termini e delle condizioni indicati nell'allegato 1b della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1o luglio 2019;

c)

contengono una lettera di uno o più rappresentanti legali attestante l'autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente;

d)

sono inviate alla Presidente del Parlamento europeo entro il 30 settembre 2025 , in copia digitale o come originale in formato digitale (contenente la firma elettronica qualificata (7)), alla seguente casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu utilizzando la piattaforma CoFile (8). I documenti giustificativi devono essere presentati in formato modificabile, le tabelle preferibilmente in Excel.

13.

I richiedenti sono invitati a utilizzare il fascicolo per la domanda di finanziamento disponibile sul sito web del Parlamento europeo e a seguire le istruzioni ivi contenute (https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notices/).

Qualora sia richiesta una firma, si deve trattare di una firma manoscritta o di una firma elettronica qualificata (FEQ), quest'ultima in conformità al regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari (eIDAS) (9).

Le domande devono essere presentate per via elettronica; se taluni documenti recano firme manoscritte, il richiedente conserva e produce l'originale su richiesta del Parlamento europeo.

F.   CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

F.1.   Criteri di esclusione

14.

I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:

a)

si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 138, paragrafo 1, o all'articolo 143 del regolamento finanziario;

b)

siano registrati come esclusi nella banca dati di cui all'articolo 144 del regolamento finanziario;

c)

siano soggetti a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

F.2.   Requisiti di ammissione

15.

Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:

a)

deve essere registrato presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (10) («l'Autorità») conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b)

deve essere affiliato a un partito politico europeo registrato;

c)

deve essere conforme agli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, ovvero deve aver presentato il bilancio d'esercizio (11), la relazione di revisione esterna e l'elenco dei donatori e dei contribuenti, come ivi specificato.

F.3.   Criteri di selezione

16.

A norma dell’articolo 201 del regolamento finanziario, «il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento (“capacità finanziaria”). Il richiedente deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l’azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta, salvo disposizioni speciali dell’atto di base (“capacità operativa”).»

F.4.   Criteri di concessione e ripartizione dei finanziamenti

17.

In conformità con l’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, gli stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:

a)

il 10 % sarà ripartito in parti uguali tra le fondazioni politiche europee beneficiarie;

b)

il 90 % sarà ripartito tra le fondazioni politiche europee beneficiarie, in funzione del numero di deputati eletti al Parlamento europeo dei partiti politici europei beneficiari ai quali i richiedenti sono affiliati.

G.   CONTROLLO CONDIVISO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E L’AUTORITÀ

18.

L’articolo 24, paragrafi 1 e 2 (12), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e dell’Autorità.

19.

Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l’Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmetterà le domande di finanziamento all’Autorità.

20.

In tutte le fasi della procedura di concessione, i richiedenti continuano a essere tenuti, a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, a fornire, su richiesta dell’ordinatore del Parlamento europeo e dell’Autorità, tutte le informazioni che sono necessarie ai fini dello svolgimento dei controlli di loro competenza nel formato richiesto.

H.   TERMINI E CONDIZIONI

21.

I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In mancanza di tale notifica, l’ordinatore del Parlamento europeo può decidere sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente o pubblicate attraverso altri canali.

22.

In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l’onere della prova spetta al richiedente.

23.

I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell’Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all’allegato 1b della decisione dell’Ufficio di presidenza del 1o luglio 2019 e sono stabiliti nell’accordo di contributo. In applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1141/2014, dell’articolo 163, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 208, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il presente invito chiarisce tali termini e condizioni come segue. Le spese che devono essere coperte dal finanziamento concesso nell’ambito del presente invito devono soddisfare i requisiti seguenti:

a)

politica del personale:

i)

si dovrebbe trovare un equilibrio ragionevole tra le spese totali relative al personale e i costi operativi;

ii)

l'organico è adattato alle esigenze organizzative e operative;

iii)

la decisione in merito all'assunzione e alla retribuzione è presa dagli organi direttivi appropriati, conformemente allo statuto del beneficiario e alle norme interne specifiche, sulla base delle migliori prassi e di principi generali quali la trasparenza, la parità di trattamento e l'assenza di conflitti di interessi;

iv)

i tassi di remunerazione e altri eventuali benefici accessori tengono conto dei tassi medi sul pertinente mercato del lavoro;

b)

procedure di appalto per contratti di valore superiore a 60 000 EUR per fornitore:

i)

gli inviti scritti a presentare offerte (bando di gara) devono contenere, tra l'altro, criteri di esclusione, criteri di selezione (ad esempio capacità finanziaria e tecnica minima), criteri di aggiudicazione (prezzo e qualità o solo prezzo) e specifiche tecniche (risultati attesi, ecc.) in base ai quali i beneficiari devono valutare le offerte; il bando di gara deve esigere dagli offerenti offerte datate, firmate e comprendenti prezzi unitari (se del caso) e altri documenti giustificativi che consentano di confrontare le offerte;

ii)

il bando di gara deve essere inviato/pubblicato attraverso canali appropriati, al fine di garantire un'adeguata diffusione e la più ampia concorrenza possibile; devono fissare termini ragionevoli (idealmente di almeno 10 giorni) per la presentazione delle domande/offerte ed evitare qualsiasi conflitto di interessi;

iii)

la valutazione delle offerte deve basarsi sui criteri stabiliti nel bando di gara; la relazione di valutazione deve evidenziare i vantaggi comparativi dell'offerta prescelta conformemente a tali criteri; deve essere firmata e datata dal rappresentante o dai rappresentanti del beneficiario nella procedura, evitando situazioni di conflitto di interessi;

iv)

i contratti devono essere firmati e datati da entrambe le parti e contenere le stesse condizioni dell'offerta; la durata può comprendere eventuali proroghe, ma è limitata a un totale di 5 anni;

v)

non si deve ricorrere al frazionamento artificioso dei contratti per eludere le norme sugli appalti;

vi)

il ricorso al subappalto deve essere mantenuto al minimo possibile e gli importi fatturati dal subappaltatore devono rimanere trasparenti.

24.

Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui ai precedenti paragrafi da 21 a 23 firmando il modulo per la dichiarazione contenuto nel fascicolo per la domanda di finanziamento di cui al paragrafo 13.

I.   CALENDARIO

25.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è il 30 settembre 2025 .

26.

L’ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell’invito a presentare proposte. A seguito di tale decisione, le singole decisioni firmate dalla Presidente del Parlamento europeo sono notificate ai richiedenti.

27.

Si prevede che i candidati prescelti riceveranno nel gennaio 2026 il progetto di convenzione di sovvenzione da firmare. La convenzione di sovvenzione può essere firmata, su richiesta, con la firma elettronica qualificata. Dopo la firma della convenzione, il versamento del prefinanziamento avviene secondo il calendario stabilito all’articolo I.5.

J.   DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

28.

Il Parlamento europeo e l’Autorità pubblicano, anche su internet, le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

29.

I dati di carattere personale raccolti nel contesto del presente invito sono trattati conformemente al disposto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (13), nonché conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

30.

I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione. Ciò non pregiudica l’eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l’Autorità, la Procura europea (EPPO), la Corte dei conti europea o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

31.

Qualsiasi persona fisica collegata al beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l’accesso ai suoi dati personali e correggere eventuali dati erronei o incompleti. La richiesta concernente il trattamento dei propri dati personali può essere presentata alla Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e al responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo. Con riferimento al trattamento dei suoi dati personali, l’interessato può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati.

32.

Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 138, paragrafo 1, e all’articolo 143 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione.

K.   ALTRE INFORMAZIONI

33.

Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

34.

La normativa di base di cui al paragrafo 6, lettera b)b), del presente invito e il fascicolo per la domanda di finanziamento sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notices/).

(1)   GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1. Sono state pubblicate due modifiche, rispettivamente nella GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1, e nella GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7.

(2)   GU C 249 del 25.7.2019, pag. 2.

(3)   GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(4)   GU L 333 del 19.12.2015, pag.50.

(5)   GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.

(6)  Regolamento del Parlamento europeo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-10-2025-01-20-TOC_IT.html.

(7)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(8)   https://cofile.europarl.europa.eu/login.

(9)  Regolamento (UE) n. 910/2014.

(10)  Istituita a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(11)  Salvo laddove il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio se si tratta di un soggetto di nuova creazione).

(12)  Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Norme generali in materia di controllo:

«1. Il controllo dell'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.

2. L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.

L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.».

(13)   GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.


ALLEGATO

MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Alla cortese attenzione della Presidente del Parlamento europeo c/o sig. Didier Klethi, Direttore generale della DG FINS

[inserire il nome del richiedente], legalmente rappresentato da [inserire il nome del rappresentante/dei rappresentanti], presenta domanda di finanziamento per l'esercizio 2026 nell'ambito dell'invito n. IX-2026/02 per un importo di [inserire importo (1)], e certifica che la domanda è corredata dei seguenti documenti.

N.

Documenti da fornire (2)

Sì/N.D.

1.

Lettera di uno o più rappresentanti legali attestanti l’autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente

 

2.

Elenco delle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dell’organizzazione richiedente, quali il presidente, i membri del consiglio di amministrazione, il segretario generale o il tesoriere, corredato dei riferimenti alle disposizioni pertinenti dello statuto del richiedente

 

3.

Prova della registrazione da parte dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee alla data della domanda di finanziamento (solo per i richiedenti per i quali la decisione di registrazione non è ancora pubblicamente disponibile, ossia non è stata ancora pubblicata sul sito web dell’Autorità o nella Gazzetta ufficiale)

 

4.

Programma di lavoro dettagliato che illustri le attività suddividendole in conferenze, seminari, pubblicazioni ecc. Ciascuna categoria comprende informazioni specifiche quali argomento, tempistiche, luogo (città e/o paese) e pubblico o partecipanti previsti

 

5.

Dichiarazione del rappresentante legale relativa alle coordinate bancarie, compreso un modulo di identificazione finanziaria debitamente compilato (quest’ultimo solo nel caso di un nuovo richiedente OPPURE per i richiedenti interessati da una modifica del nome, dell’indirizzo o del conto bancario rispetto all’esercizio precedente)

 

6.

Dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione

 

7.

Bilancio di previsione (in pareggio)

 

8.

Dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato

 

[inserire il nome del richiedente] chiede che il pagamento del finanziamento avvenga [in un'unica soluzione in data GG.MM.2026 /entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'accordo] OPPURE [in quattro rate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'accordo, nell'aprile 2026, nel luglio 2026 e la parte restante nell'ottobre 2026].

Data e luogo:

Firma/e


(1)  Tale importo deve corrispondere a quello indicato alla riga D.1.2. del bilancio di previsione (documento n. 8 del fascicolo per la domanda di finanziamento).

(2)  I modelli per i punti 2, 6, 7, 8, e 9 sono disponibili sul sito web del PE (https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notices/).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3436/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)