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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/3224 |
17.6.2025 |
Raccomandazione per un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea
(BCE/2025/17)
(presentata dalla Banca centrale europea al Consiglio)
(C/2025/3224)
RELAZIONE
I. INTRODUZIONE
Il 23 novembre 1998 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (1). In linea con l’articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, la BCE aveva già presentato al Consiglio la raccomandazione BCE/1998/10 (2).
Successivamente, la BCE ha presentato la raccomandazione BCE/2008/9 (3), che ha preceduto l'adozione del regolamento (CE) n. 951/2009 del Consiglio (4), e la raccomandazione BCE/2014/13 (5), che ha preceduto l'adozione del regolamento (UE) 2015/373 del Consiglio (6).
È opportuno ora prendere in considerazione una serie di modifiche per fare sì che il regolamento (CE) n. 2533/98 rimanga uno strumento efficace per assolvere i compiti di raccolta di informazioni statistiche del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e per supportarne tutte le funzioni.
È dunque appropriato seguire la medesima procedura attualmente prevista dall’articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed apportare le modifiche proposte al regolamento (CE) n. 2533/98.
II. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La BCE raccomanda di modificare il regolamento (CE) n. 2533/98 per far fronte ai significativi cambiamenti nel paradigma della raccolta, della compilazione, della diffusione e dell’utilizzo delle informazioni statistiche da parte del SEBC dovute alla trasformazione digitale. Tali modifiche hanno comportato richieste di informazioni statistiche più tempestive, più frequenti e più dettagliate, ma hanno anche offerto nuove possibilità per una raccolta più efficiente delle informazioni statistiche. Tali richieste e opportunità dovrebbero essere bilanciate riducendo al minimo i rischi ad esse associati e tenendo conto della necessità di ridurre l'onere di segnalazione. La proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2533/98 mira pertanto ad aumentare l'efficienza della produzione di statistiche da parte del SEBC e la qualità e l'utilizzabilità di tali statistiche.
III. OSSERVAZIONI SUGLI ARTICOLI
Articolo 2 sugli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione
La BCE, assistita dalle banche centrali nazionali (in conformità all’articolo 5.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, di seguito lo «statuto del SEBC»), ha il diritto di raccogliere informazioni statistiche entro i limiti degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e di quanto necessario per assolvere i compiti del SEBC. La BCE raccoglie principalmente informazioni statistiche dai soggetti dichiaranti che rientrano nel settore «società finanziarie (S.12)» ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che istituisce il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali per il 2010. Poiché un numero limitato di enti creditizi, come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), possono essere classificati nel settore «amministrazioni pubbliche (S.13)», è necessario garantire che rientrino nei limiti degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione in considerazione della loro rilevanza, in particolare, per il settore delle statistiche monetarie e finanziarie. È inoltre necessario garantire la costante disponibilità delle informazioni statistiche su tutti gli enti creditizi come definiti nel diritto dell'Unione, anche per l’applicazione degli obblighi di riserve minime in conformità all’articolo 19 dello statuto del SEBC e al regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (9).
Se un soggetto dichiarante ha una filiale residente in un altro paese, la filiale è riconosciuta come soggetto dichiarante a pieno titolo. Per allinearsi ai principi statistici di efficacia in termini di costi e di riduzione al minimo dell'onere di segnalazione, la BCE dovrebbe altresì avere il diritto di raccogliere informazioni statistiche dai soggetti dichiaranti sugli enti da essi controllati o sulle loro filiali, indipendentemente dal luogo in cui sono ubicate, in linea con il principio «una tantum». Ciò comporterebbe che i soggetti dichiaranti non debbano segnalare gli stessi dati più di una volta, consentendo così alla BCE di allineare maggiormente l'approccio per la segnalazione statistica all’approccio basato sul paese di origine per la segnalazione regolamentare a fini di vigilanza sulle attività delle filiali. Ciò consentirebbe inoltre alla BCE di poter adottare con maggiore flessibilità approcci diversi per quanto riguarda la portata del consolidamento nella segnalazione statistica. In tal modo si ridurrebbero i costi amministrativi.
Articolo 3 sulle modalità previste per la definizione degli obblighi di segnalazione statistica
Nella definizione e nell’imposizione degli obblighi di segnalazione per raccogliere le informazioni statistiche necessarie per assolvere i compiti del SEBC, è opportuno chiarire che la BCE può tenere conto del potenziale utilizzo di tali informazioni per l’assolvimento di compiti specifici riguardanti politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, se del caso, nonché delle informazioni provenienti da altre istituzioni, organi, organismi o agenzie o dalle autorità competenti degli Stati membri alle quali i membri del SEBC hanno diritto di accesso. Tale chiarimento aggiorna le modalità di cui all'articolo 3 per rispecchiare l'ampia cooperazione tra i membri del SEBC e le autorità di vigilanza prudenziale, che garantisce che possano assolvere i loro compiti nel modo più efficiente possibile, al fine di ridurre al minimo l'onere per i soggetti dichiaranti. Ciò significa che, laddove la BCE definisca obblighi di segnalazione statistica per raccogliere le informazioni statiatiche necessarie ad assolvere i compiti del SEBC, può tenere conto dell’eventualità che le informazioni siano utilizzate per l’assolvimento di compiti riguardanti politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi per garantire che infomazioni statistiche di elevato valore siano raccolte soltanto una volta dallo stesso soggetto dichiarante.
Articolo 7 sull'irrogazione di sanzioni
Al fine di rafforzare l'effetto deterrente delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi derivanti da regolamenti o decisioni della BCE che definiscono e impongono obblighi di segnalazione statistica, qualsiasi inosservanza di norme minime in relazione agli obblighi di segnalazione statistica cui i soggetti dichiaranti devono conformarsi dovrebbe essere considerata un’infrazione. È opportuno che l'importo massimo delle sanzioni sia aumentato, essendo rimasto invariato dal 1998. Tali importi sono allineati o superiori agli importi massimi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio (10). L’aumento è necessario per garantire che i membri del SEBC possano adottarre misure efficaci per far sì che i soggetti dichiaranti adempiano agli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 2533/98 e agli obblighi di segnalazione statistica della BCE.
Articoli 8 e 8 bis sul regime di riservatezza
Regime di riservatezza all'interno del SEBC
Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione, raccogliere informazioni statistiche nel modo più efficiente e nel rispetto del principio «una tantum» e per rispecchiare i meccanismi attraverso i quali avviene lo scambio di informazioni tra i membri del SEBC che utilizzano un'infrastruttura comune, le disposizioni che disciplinano l'utilizzo e la condivisione di informazioni statistiche riservate all'interno del SEBC e da parte dello stesso dovrebbero essere ampliate e chiarite. A tal fine, dovrebbe essere chiaro che i membri del SEBC devono utilizzare e condividere tra loro informazioni statistiche riservate, raccolte ai sensi dell'articolo 5 dello statuto del SEBC, per l’assolvimento dei compiti del SEBC e a fini statistici. Qualora tali informazioni siano condivise, i membri del SEBC dovrebbero avere la facoltà di utilizzare e condividere ulteriormente le informazioni statistiche riservate in determinate circostanze. Per ridurre la necessità di duplicare gli obblighi di segnalazione e facilitare la cooperazione tra le autorità e gli organi degli Stati membri e dell'Unione, i membri del SEBC dovrebbero essere tenuti a condividere informazioni statistiche riservate con talune autorità e organi per l’assolvimento dei loro compiti relativi alla vigilanza prudenziale e alla stabilità del sistema finanziario. È opportuno che i membri del SEBC dispongano della flessibilità di condividere informazioni statistiche con altre autorità e organi degli Stati membri e dell’Unione o con ricercatori affiliati a organismi di ricerca scientifica in circostanze specifiche. Inoltre, è necessario condividere con i soggetti dichiaranti una serie ristretta di dati di riferimento fondamentali al fine di dare attuare meccanismi più efficienti per la raccolta dei dati che, in ultima analisi, servono ad aumentare la qualità delle statistiche e a ridurre l'onere di segnalazione. È possibile inoltre condividere un insieme specifico e ridotto di informazioni statistiche riservate laddove le fonti di tali informazioni siano già a disposizione dei soggetti dichiaranti, ad esempio nel caso in cui tali informazioni siano segnalate da un ente controllato da un soggetto dichiarante o dalle sue filiali. La fiducia dei soggetti dichiaranti nell'utilizzo e nella condivisione delle informazioni statistiche riservate da essi fornite dovrebbe essere garantita mediante la definizione di meccanismi coerenti per proteggere tali informazioni e rafforzare la trasparenza sugli utilizzi a cui le informazioni statistiche riservate possono essere destinati.
Regime di riservatezza tra il SEBC e l'SSE
Lo scambio di informazioni statistiche riservatetra il SEBC e il Sistema statistico europeo (SSE) dovrebbe continuare a avere luogo unicamente a fini statistici. In linea con il regolamento (CE) 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), la BCE è favorevole a che la trasmissione di informazioni statistiche riservate tra il SEBC e l'SSE debba essere consentita a tali fini, rafforzando in tal modo le attuali disposizioni discrezionali
Articolo 8 quinquies sull'accesso ai dati amministrativi
È opportuno che i dati amministrativi disponibili siano utilizzati nella massima misura possibile, indipendentemente dallo scopo per il quale sono stati inizialmente raccolti. Quando tali dati sono integrati con informazioni statistiche, dovrebbe applicarsi lo stesso regime di riservatezza applicato alle informazioni statistiche riservate.
RACCOMANDAZIONE PER UN
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5.4,
visto la raccomandazione della Banca centrale europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 41 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (12) è una componente fondamentale del quadro giuridico a sostegno dei compiti di raccolta statistica della Banca centrale europea (BCE) assistita dalle banche centrali nazionali. La BCE ha costantemente fatto leva su tale regolamento per effettuare e controllare la raccolta coordinata delle informazioni statistiche necessarie per l’assolvimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 2533/98 è stato modificato nel 2009 e nel 2015 per rivedere la portata degli obblighi di segnalazione necessari per l’assolvimento dei compiti del SEBC e per consentire la trasmissione e l’utilizzo di informazioni statistiche, raccolte dal SEBC, da parte dei membri del SEBC e di altre autorità responsabili della vigilanza, della sorveglianza macroprudenziale e della risoluzione. |
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(3) |
La trasformazione digitale ha introdotto nuove opportunità radicali per integrare le tecnologie digitali non solo nelle imprese, ma anche nella fornitura di servizi pubblici. Ha creato un contesto senza precedenti con nuove esigenze relative alle statistiche statistiche per assolvere i compiti del SEBC e nuove possibilità per una raccolta più efficiente di dati granulari. Inoltre, i recenti sviluppi economici e finanziari, quali l’emergenza climatica, la pandemia di COVID-19 e la crisi energetica e del costo della vita innescata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, hanno amplificato le richieste e le aspettative di statistiche più tempestive, più frequenti e più dettagliate, necessarie per sostenere l’assolvimento dei compiti del SEBC. Allo stesso tempo, è importante trovare un equilibrio tra tali richieste e aspettative e la necessità di ridurre al minimo l’onere in capo ai soggetti dichiaranti, dato che la competitività e la produttività sono condizioni essenziali per lo sviluppo delle imprese. Per questo motivo è importante adeguare il quadro giuridico a sostegno del principio «una tantum» in relazione alla segnalazione statistica e di vigilanza, ove possibile, per assicurare che i soggetti dichiaranti non siano tenuti a segnalare gli stessi dati più di una volta. Tali adeguamenti dovrebbero tenere conto dell’indipendenza della BCE e dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 2533/98. |
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(4) |
Per rispecchiare le realtà attuali e l’ambiente digitale in cui opera il SEBC, è opportuno introdurre nel regolamento (CE) n. 2533/98 definizioni nuove o aggiornate per chiarire i concetti di «condivisione», «altra parte legittima» e «dati di riferimento fondamentali». Altre definizioni dovrebbero essere aggiornate per garantire la coerenza con il diritto dell’Unione. |
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(5) |
Per la produzione del bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) degli Stati membri partecipanti è necessario un insieme omogeneo di operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, che fornisca un quadro statistico completo degli andamenti monetari negli Stati membri la cui moneta è l’euro, considerati come un unico territorio economico. Per questo motivo, la BCE ha istituito e mantiene un elenco di IFM a fini statistici basato su una definizione comune, che precisa che le IFM comprendono gli enti creditizi come definiti nel diritto dell’Unione. È pertanto opportuno chiarire che, anche nei casi eccezionali in cui un ente creditizio ai sensi del diritto dell’Unione sia classificato al di fuori del settore «società finanziarie (S.12)» nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali 2010, esso rientrerebbe nei limiti degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione da cui la BCE ha il diritto di raccogliere informazioni statistiche. La raccolta di tali informazioni è necessaria per l’applicazione da parte della BCE degli obblighi di riserve minime agli enti creditizi ai fini della politica monetaria, in conformità all’articolo 19 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e al regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (13). |
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(6) |
Inoltre, per allinearsi ai principi statistici di efficacia in termini di costi e di riduzione al minimo dell’onere di segnalazione, è opportuno che la BCE abbia anche il diritto di raccogliere informazioni statistiche dai soggetti dichiaranti sulle loro controllate e sulle filiali, anche nel caso in cui la filiale sia residente in un altro paese. Ciò consentirebbe alla BCE di attuare efficacemente il principio «una tantum» nella propria segnalazione statistica, eliminando in tal modo la duplicazione degli obblighi di segnalazione. Consentirebbe inoltre di allineare maggiormente l’approccio per la segnalazione statistica all’ «approccio basato sul paese d’origine» per le segnalazioni di vigilanza sulle attività delle filiali. La BCE disporrebbe inoltre di maggiore flessibilità per adottare approcci diversi per quanto riguarda la portata del consolidamento nella segnalazione statistica. |
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(7) |
Ai fini del proprio compito di raccolta statistica, la BCE è tenuta a cooperare con le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione e con le autorità competenti degli Stati membri. Al fine di rispecchiare tale stretta cooperazione, nella definizione e nell’imposizione di obblighi di segnalazione al fine di raccogliere le informazioni statistiche necessarie all’assolvimento dei compiti del SEBC, la BCE dovrebbe tenere conto del potenziale utilizzo di tali informazioni per l’assolvimento dei compiti relativi alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché delle informazioni provenienti da altre istituzioni, organi, organismi, o autorità competenti cui i membri del SEBC hanno diritto di accesso. Ciò è necessario per consentire il massimo utilizzo delle informazioni esistenti e per ridurre al minimo l’onere per i soggetti dichiaranti. |
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(8) |
I limiti e le condizioni che regolano la facoltà della BCE di imporre sanzioni ai soggetti dichiaranti in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 2533/98 o degli obblighi stabiliti nei regolamenti e nelle decisioni della BCE che impongono obblighi di segnalazione statistica dovrebbero essere aggiornati per garantire che le sanzioni abbiano un effetto deterrente sufficiente. |
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(9) |
Le informazioni statistiche riservate ottenute dalla BCE e dalle banche centrali nazionali per l’assolvimento dei compiti del SEBC devono essere protette al fine di impedirne l’utilizzo e la divulgazione illeciti. Tuttavia, il regime di riservatezza dovrebbe essere rivisto e chiarito per assicurare che la BCE e le banche centrali nazionali utilizzino e condividano reciprocamente informazioni statistiche riservate per l’assolvimento dei compiti del SEBC di cui al trattato e per lo sviluppo, la produzione o la diffusione efficienti di statistiche o per aumentarne la qualità. Tali revisioni sono necessarie per assicurare che le informazioni possano essere raccolte dalla BCE con l’assistenza delle banche centrali nazionali conformemente al principio «una tantum». Inoltre, per ridurre la necessità di duplicare gli obblighi di segnalazione statistica e di vigilanza, facilitare la cooperazione tra le autorità e gli organi degli Stati membri e dell’Unione e ridurre inutili oneri amministrativi, i membri del SEBC dovrebbero essere tenuti a condividere informazioni statistiche riservate con talune autorità e organi per l’assolvimento dei loro compiti relativi alla vigilanza prudenziale e alla stabilità del sistema finanziario, nonché con i membri del Sistema statistico europeo (SEE). È opportuno che i membri del SEBC dispongano della flessibilità di condividere informazioni statistiche riservate con altre autorità e organi degli Stati membri e dell’Unione o con ricercatori affiliati a organismi di ricerca scientifica in determinate circostanze. Può anche essere condiviso con i soggeti dichiaranti un insieme specifico e ridotto di informazioni statistiche, laddove sia necessario per determinati fini statistici oppure qualora le fonti siano a disposizione di un soggetto dichiarante, ad esempio quando tali informazioni sono segnalate da un ente controllato da un soggetto dichiarante o dalle sue filiali. Per mantenere la fiducia dei soggetti dichiaranti, è opportuno prevedere dispositivi coerenti per proteggere le informazioni statistiche riservate e rafforzare la trasparenza sugli utilizzi cui possono essere destinate le informazioni statistiche. |
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(10) |
A norma della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione (15), le informazioni sulle società e sulla proprietà delle società sono incluse nell’elenco delle serie di dati di elevato valore. Ciò garantisce che i dati pubblici con il potenziale socioeconomico più elevato siano messi a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche e tecniche minime e gratuitamente. Il regolamento (CE) n. 2533/98 dovrebbe pertanto essere adattato per rispecchiare la disponibilità di tali dati sulle società, il loro elevato valore a fini statistici e le altre funzioni del SEBC. A integrazione di tali dati pubblici e in linea con i principi di efficacia in termini di costi, riduzione al minimo dell’onere di segnalazione ed elevata qualità dei dati prodotti, i membri del SEBC dovrebbero essere in grado di condividere con i soggetti dichiaranti dati di riferimento fondamentali comprendenti attributi specifici relativi a persone giuridiche, filiali e unità istituzionali. È pertanto opportuno precisare le condizioni alle quali i dati di riferimento fondamentali raccolti dai membri del SEBC possono essere utilizzati a fini statistici e ad altri fini. |
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(11) |
Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sia dal SEBC che dall’SSE nell’ambito di quadri giuridici distinti che rispecchiano le rispettive strutture di governance. È pertanto opportuno che il regolamento (CE) n. 2533/98 tenga conto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), ma esso si applica fatto salvo tale regolamento. |
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(12) |
Qualora le attività da svolgere a norma del regolamento (CE) n. 2533/98 comportino il trattamento di dati personali a fini statistici ufficiali, tale trattamento dovrebbe essere conforme al pertinente diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Conformemente ai principi stabiliti in tali regolamenti, tale trattamento dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato. Tali garanzie dovrebbero assicurare l’adozione di misure tecniche e organizzative, in particolare per garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tra dette misure può figurare la pseudonimizzazione. |
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(13) |
Al fine di mantenere il regolamento (CE) n. 2533/98 quale strumento efficace per consentire alla BCE di assolvere i compiti di raccolta di informazioni statistiche del SEBC, è necessario consentire il massimo utilizzo delle informazioni esistenti, dei dati amministrativi, dei registri statistici e di altre fonti disponibili. Poiché è opportuno che l’uso di statistiche multi-fonte sia ulteriormente incoraggiato, con statistiche sviluppate o prodotte sulla base di una varietà di fonti di dati, è opportuno applicare un quadro armonizzato all’uso e alla condivisione di tali informazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 98/2533 è così modificato:
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1) |
l’articolo 1 è modificato come segue:
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2) |
l’articolo 2 è modificato come segue:
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3) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: « «Articolo 3 Modalità previste per la definizione degli obblighi di segnalazione statistica Nella definizione e nell’imposizione degli obblighi di segnalazione statistica, la BCE deve precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell’ambito delle categorie di operatori definite nell’articolo 2. Fermo restando il rispetto dei suoi obblighi di segnalazione statistica, la BCE:
Prima di adottare un regolamento di cui all’articolo 5 in materia di nuove statistiche la BCE valuta i meriti e i costi relativi alla raccolta delle nuove informazioni statistiche in questione. In particolare, tiene conto delle caratteristiche specifiche della raccolta, del numero degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e della periodicità della segnalazione, nonché delle informazioni già in possesso delle autorità e amministrazioni statistiche, o di altri enti, organi o organismi dell’Unione o in possesso delle autorità competenti degli Stati membri, alle quali i membri del SEBC hanno diritto di accesso.» |
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4) |
l’articolo 7 è modificato come segue:
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5) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: « «Articolo 8 Protezione, utilizzo e condivisione di informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC Le seguenti norme si applicano al fine di impedire l’utilizzo e la divulgazione illeciti di informazioni statistiche riservate fornite dal soggetto dichiarante o altra persona fisica o giuridica, ente o filiale a un membro del SEBC o trasmesse all’interno del SEBC.
(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le modalità della loro pubblicazione e riutilizzo (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj).» " |
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6) |
b) è inserito il seguente paragrafo 8 –bis: «Articolo 8 –bis Condivisione di dati non riservati tra il SEBC e l'SSE Fatto salvo l'articolo 2 bis, la condivisione di dati non riservati, compresi i dati messi a disposizione dai titolari di dati privati, avviene tra un membro del SEBC e l’SSE su richiesta, se i dati richiesti sono necessari e disponibili in forma aggregata, in settori di responsabilità condivisa o di interesse comune e laddove i dati siano necessari per assolvere i compiti del membro del SEBC richiedente o dell'autorità dell'SSE richiedente.» |
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7) |
l’articolo 8 bis è modificato come segue:
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8) |
l’articolo 8 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 8 quater Protezione delle informazioni riservate sulle persone fisiche Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). (*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj)." (*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).» " |
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9) |
l’articolo 8 quinquies è sostituito dal seguente: «Articolo 8 quinquies Accesso a dati amministrativi Allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti, le banche centrali nazionali e la BCE sono autorizzate ad accedere, utilizzare e integrare, gratuitamente, dati amministrativi provenienti da fonti pertinenti, nell’ambito dei settori di attività delle rispettive pubbliche amministrazioni, in maniera tempestiva e con sufficiente frequenza e granularità al fine dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. Le disposizioni e le condizioni pratiche dell’effettivo accesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla BCE nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. Una volta integrati con le informazioni statistiche, tali dati amministrativi sono utilizzati e condivisi come se raccolti ai sensi dell'articolo 5 dello statuto.» |
Articolo 2
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 maggio 2025
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/oj).).
(2) Raccomandazione BCE/1998/10 per un regolamento (CE) del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU C 246 del 6.8.1998, pag. 12).
(3) Raccomandazione BCE/2008/9 per un regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU C 251 del 3.10.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 951/2009 del Consiglio, del 9 ottobre 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 269 del 14.10.2009, pag. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2009/951/oj).
(5) Raccomandazione BCE/2014/13 per un regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 2015/373 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/373/oj).
(7) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj).
(8) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
(9) Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1) (GU L 73, del 3.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/378/oj).
(10) Regolamento (CE) n. 2532/98, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).
(11) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).
(12) Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/oj).
(13) Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/378/oj).
(14) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj).
(15) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le modalità della loro pubblicazione e riutilizzo (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj).
(16) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).
(17) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(18) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3224/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)