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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/2983 |
27.5.2025 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti sugli obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nei settori dell'industria e dei trasporti, di cui agli articoli 22 bis, 22 ter e 25 della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413
(C/2025/2983)
Indice
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1. |
Introduzione | 2 |
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2. |
Ambito di applicazione dell’obiettivo relativo ai combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui all’articolo 22 bis | 3 |
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3. |
Relazione tra l’obiettivo relativo ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e l’obiettivo complessivo dell’UE in materia di energia rinnovabile di cui all’articolo 3 | 7 |
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4. |
Articolo 22 ter | 8 |
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5. |
Obiettivo relativo ai combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui all’articolo 25 | 8 |
1. Introduzione
La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è entrata in vigore il 20 novembre 2023. La direttiva di modifica introduce cambiamenti del quadro legislativo che disciplina l'energia rinnovabile fino al 2030 e oltre. I presenti orientamenti si riferiscono all'ultima versione della direttiva sulle energie rinnovabili, modificata nel 2023, come «direttiva riveduta sulle energie rinnovabili» o «direttiva riveduta».
La direttiva riveduta sulle energie rinnovabili, che costituisce un caposaldo del Green Deal europeo e di REPowerEU, è finalizzata a conseguire l'ambizioso obiettivo dell'Unione di contrastare i cambiamenti climatici e ridurre la propria dipendenza energetica dalla Russia. Essa aumenta notevolmente il livello di ambizione in materia di energia rinnovabile, non solo portando dal 32 % al 42,5 % l'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia rinnovabile che deve essere conseguito collettivamente entro il 2030 (con l'aspirazione di pervenire al 45 %), ma anche rafforzando i sotto-obiettivi per le energie rinnovabili da conseguire in vari settori, compresa l'industria, e aggiungendone di nuovi.
L'industria rappresenta circa il 25 % del consumo energetico dell'Unione (3) ed è uno dei principali consumatori di combustibili fossili, in particolare ai fini di riscaldamento e raffrescamento. Inoltre, i combustibili fossili sono utilizzati come materia prima per la produzione di prodotti industriali, quali fertilizzanti, prodotti chimici o acciaio. Data la quota significativa dell'industria nel consumo energetico dell'Unione, è necessario aumentare in modo sostanziale la penetrazione delle energie rinnovabili in tale settore in tutta l'Unione, al fine di conseguirne gli obiettivi in materia di energie rinnovabili. Inoltre, poiché le decisioni di investimento a livello industriale di oggi determineranno i processi industriali futuri e le opzioni energetiche a disposizione del settore, è importante che tali decisioni siano adeguate alle esigenze future e che si eviti la creazione di attivi non recuperabili (considerando 59 della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili).
La direttiva riveduta sulle energie rinnovabili comprende due disposizioni specifiche (articoli 22 bis e 22 ter) dedicate all'utilizzo dell'energia rinnovabile nel settore dell'industria. Essa prevede incentivi e obblighi per gli Stati membri al fine di garantire il passaggio dell'industria a processi di produzione che utilizzano come combustibile o materia prima energia rinnovabile, quali i combustibili rinnovabili di origine non biologica ( «renewable fuels of non-biological origin» , RFNBO), anziché combustibili fossili. Occorre osservare a tale riguardo che la direttiva riveduta sulle energie rinnovabili introduce all'articolo 2, punto 36), una nuova definizione di combustibili rinnovabili di origine non biologica che comprende tutti gli usi degli RFNBO e non solo il loro uso come carburante per il trasporto, come nel caso della precedente definizione contenuta nella direttiva sulle energie rinnovabili del 2018.
Oltre a un obiettivo indicativo di aumento della quota da fonti rinnovabili nel settore dell'industria, l'articolo 22 bis prevede l'obbligo per gli Stati membri di garantire che gli RFNBO sostituiscano parzialmente i loro equivalenti fossili per scopi finali energetici e non energetici nel proprio settore industriale. Tale obbligo mira a promuovere lo sviluppo di un mercato per il consumo di RFNBO nel comparto industriale, aspetto necessario in quanto tali combustibili sono attualmente più costosi dei loro equivalenti di origine fossile e difficilmente possono essere prodotti e venduti a condizioni di mercato in assenza di un intervento normativo. La direttiva riveduta sulle energie rinnovabili offre la possibilità di ridurre l'obiettivo relativo agli RFNBO in uno Stato membro purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22 ter.
Il termine generale per il recepimento delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva riveduta sulle energie rinnovabili, compresi gli articoli 22 bis e 22 ter, è il 21 maggio 2025.
La direttiva stabilisce inoltre obiettivi vincolanti nel settore dei trasporti. Oltre al conseguimento degli obiettivi generali che prevedono una quota del 29 % di energia rinnovabile nei trasporti o una riduzione del 14,5 % dell'intensità delle emissioni dei carburanti per il trasporto entro il 2030, gli Stati membri sono tenuti ad aumentare la quota di RFNBO ad almeno l'1 %. I combustibili rinnovabili di origine non biologica contribuiscono inoltre al conseguimento di un obiettivo combinato del 5,5 % per gli RFNBO e i biocarburanti avanzati. La direttiva definisce inoltre le modalità con cui gli RFNBO possono contribuire al conseguimento degli obiettivi e le modalità di promozione da parte degli Stati membri dell'uso delle energie rinnovabili nei trasporti attraverso un obbligo in capo ai fornitori di combustibile.
La presente comunicazione è intesa come mero documento di orientamento ai fini del recepimento e dell'attuazione della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili. Essa non fornisce un'interpretazione nel contesto di altri atti giuridici.
Soltanto gli atti legislativi dell'UE hanno efficacia giuridica. L'interpretazione autentica della normativa deve discendere dal testo della direttiva e direttamente dalle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Ambito di applicazione dell’obiettivo relativo ai combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui all’articolo 22 bis
L'articolo 22 bis della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili stabilisce che: « Gli Stati membri assicurano che il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia almeno il 42 % dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria entro il 2030 e il 60 % entro il 2035 ».
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del nuovo obiettivo obbligatorio per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'industria, di cui all'articolo 22 bis, le successive sottosezioni chiariscono i concetti seguenti: i) il concetto di industria (sezione 2.1), ii) i destinatari dell'obiettivo relativo ai combustibili rinnovabili di origine non biologica (sezione 2.2), iii) il calcolo del numeratore (sezione 2.3) e iv) il calcolo del denominatore ai fini dell'adempimento dell'obiettivo (sezione 2.4).
2.1. Definizione del termine «industria»
L'articolo 2, punto 18 bis), della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili definisce l'« industria » come « le imprese e i prodotti che rientrano nelle sezioni B, C e F e nella sezione J, divisione 63, della classificazione statistica delle attività economiche (NACE REV.2), come stabilito dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio » (4).
Le sezioni B, C e F comprendono rispettivamente le seguenti attività: «Attività estrattiva», «Attività manifatturiere» e «Costruzioni». La sezione J, divisione 63, comprende le attività dei servizi d'informazione. Tra queste ultime, i centri dati rappresentano l'attività a maggiore intensità energetica e sono pertanto un settore chiave ai fini dell'obiettivo indicativo di cui all'articolo 22 bis. La definizione di industria ai sensi dell'articolo 2, punto 18 bis), della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili va oltre l'ambito di applicazione degli orientamenti di Eurostat per il consumo di energia finale nell'industria, in quanto comprende anche la sezione J, divisione 63, che non rientra negli orientamenti di Eurostat sulla comunicazione del consumo di energia da parte dell'industria. Gli orientamenti di Eurostat prevedono l'obbligo di comunicazione per l'industria in relazione alle sezioni B, C e F (con comunicazione volontaria per le divisioni 41, 42 e 43) (5). La comunicazione obbligatoria del consumo di energia finale per i centri dati è trattata negli orientamenti per il consumo di energia finale nei servizi (6). Gli orientamenti statistici sul petrolio e sul gas richiedono la raccolta di dati sull'uso di petrolio e gas per scopi non energetici nell'industria (7).
Le raffinerie rientrano nella definizione di industria (sezione C della NACE REV.2). Godono tuttavia di uno status speciale per quanto riguarda il consumo di RFNBO e il modo in cui sono contabilizzati nell'ambito dei diversi obiettivi della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili, vale a dire gli obiettivi relativi all'aumento dell'energia da fonti rinnovabili nell'industria e nel settore dei trasporti, di cui agli articoli 22 bis e 25 della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili. La maggior parte dei combustibili prodotti nelle raffinerie è utilizzata come carburante per il trasporto e pertanto viene contabilizzata ai fini degli obiettivi di diffusione dell'energia rinnovabile nel settore dei trasporti. Tuttavia, vi sono anche raffinerie che producono combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica (ossia gli oli combustibili pesanti), prodotti petroliferi per il settore chimico e persino materiali solidi (come il coke) utilizzati nella produzione di alluminio, acciaio o fertilizzanti. Inoltre, è presente un numero limitato di prodotti di raffineria utilizzati sia come carburanti per il trasporto che come prodotti industriali, quali l'MTBE (metil-ter-butil-etere) e il metanolo.
L'assegnazione del consumo di idrogeno a livello di raffineria dovrebbe essere effettuata sulla base di tutti i diversi prodotti realizzati con l'idrogeno alla fine del processo, sulla base del contenuto energetico e su base annua a livello di raffineria. Ciò dovrebbe avvenire una volta escluso l'idrogeno ottenuto come sottoprodotto e consumato all'interno della raffineria. Se alla raffineria non risulta in modo chiaro se un prodotto sia utilizzato nel settore dei trasporti o come prodotto industriale, gli Stati membri dovrebbero utilizzare dati a livello dell'UE per determinare la quota di prodotti utilizzati come carburanti per il trasporto o come prodotto industriale.
Pertanto, i combustibili rinnovabili di origine non biologica utilizzati in una raffineria contribuiscono in parte al conseguimento dell'obiettivo relativo al consumo di RFNBO nel settore dei trasporti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili e in parte al conseguimento dell'obiettivo del consumo di RFNBO nell'industria ai sensi dell'articolo 22 bis della medesima direttiva riveduta. La quota del contributo può essere stabilita sulla base della quota annuale dei prodotti di raffineria utilizzati nei trasporti e nell'industria, senza superare il quantitativo di idrogeno assegnato all'industria a livello di raffineria.
La sezione D («Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata») non è inclusa. Pertanto, l'idrogeno utilizzato come combustibile nelle centrali elettriche o usato per produrre vapore per uso commerciale non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 bis, compreso l'obiettivo relativo agli RFNBO.
Dal gennaio 2022 il regolamento relativo alle statistiche dell'energia (8) riguarda anche la rilevazione di dati sulla produzione e sul consumo di idrogeno e dal gennaio 2024 la trasformazione tra idrogeno e altri combustibili. Le miscele di idrogeno e altri gas non sono ancora incluse nelle istruzioni di Eurostat per la comunicazione dei dati sull'idrogeno (9).
Ai fini del calcolo dell'obiettivo relativo ai combustibili rinnovabili di origine non biologica per l'industria, è importante che l'idrogeno utilizzato nei processi industriali e trasportato sotto forma di miscela sia preso in considerazione nel calcolo della quantità degli RNFBO consumati nell'industria: in particolare, l'idrogeno nel gas di sintesi (una miscela di idrogeno e monossido di carbonio) utilizzato come materia prima per la produzione di sostanze chimiche e l'idrogeno in una miscela di idrogeno e azoto (N2) impiegata come materia prima per la produzione di ammoniaca.
A livello nazionale le statistiche nazionali già contemplano, su base volontaria, i dati sull'idrogeno, benché l'obbligo di comunicazione si applichi solo a partire dal 2024. Le istruzioni di Eurostat per la comunicazione dei dati sull'idrogeno (10) consentono attualmente di comunicare, su base volontaria, il consumo di ammoniaca e non includono ancora la relazione, facoltativa, sul metanolo. Poiché sia l'ammoniaca sia il metanolo sono prodotti derivati dell'idrogeno, gli Stati membri sono incoraggiati a comunicare i relativi dati su base volontaria.
La Commissione faciliterà quanto prima il monitoraggio della quota di RFNBO nel consumo industriale di idrogeno mediante lo strumento Short Assessment of Renewable Energy Sources (SHARES) (11).
2.2. Obbligo imposto agli Stati membri
L'obiettivo relativo ai combustibili rinnovabili di origine non biologica, di cui all'articolo 22 bis della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili, si applica agli Stati membri; ovvero spetta a questi ultimi garantire che il contributo degli RFNBO raggiunga l'obiettivo. Ciò emerge con chiarezza dal testo dell'articolo 22 bis ed è motivato dalle due ragioni seguenti: in primo luogo, non esiste attualmente un mercato per gli RFNBO, in quanto la loro produzione è limitata e sono ancora relativamente costosi rispetto agli equivalenti di origine fossile. Di conseguenza sono necessari incentivi normativi a livello nazionale e dell'Unione al fine di mettere gli RFNBO a disposizione dell'industria e promuovere la creazione di un mercato per tali prodotti. Gli Stati membri dovrebbero definire le misure per conseguire l'obiettivo relativo ai combustibili rinnovabili di origine non biologica per l'industria in funzione delle rispettive circostanze nazionali, tenendo conto dei diversi livelli di utilizzo dell'idrogeno nei vari settori, nonché di come la disponibilità di RFNBO per taluni consumatori industriali possa favorire la transizione di questi ultimi verso processi di produzione basati su fonti rinnovabili. In secondo luogo, il volume del consumo di idrogeno nell'industria e il numero di consumatori industriali di idrogeno variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri possono pertanto adattare le loro politiche in funzione delle rispettive circostanze specifiche e assicurarsi, nell'attuazione di tale obbligo, di garantire condizioni di parità per i consumatori di idrogeno.
L'obbligo non si applica pertanto direttamente ai consumatori di idrogeno. Ciò non impedisce agli Stati membri di fissare quote obbligatorie per il consumo di RFNBO come una delle possibili misure per il conseguimento dell'obiettivo. In questo caso, è importante che gli Stati membri tengano conto dell'impatto che le quote obbligatorie possono esercitare sulla competitività dei consumatori industriali di idrogeno. Le quote non che non beneficiano di misure normative adeguate e di meccanismi di sostegno conformi agli aiuti di Stato per compensare la differenza di costo tra combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili fossili potrebbero comportare una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ulteriori importazioni intra o extra-UE di prodotti ottenuti con idrogeno di origine fossile. Ciò sarebbe in contrasto con l'obiettivo di decarbonizzazione del settore industriale dell'Unione di cui all'articolo 22 bis. Inoltre, tutte le misure nazionali di attuazione dovrebbero essere concepite fatto salvo il TFUE, e in particolare l'articolo 28.
2.3. Calcolo del numeratore
L'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), stabilisce che: « per il calcolo del numeratore, si prende in considerazione il contenuto energetico dei combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati nel settore dell'industria per scopi finali energetici e non energetici, escluso il combustibile rinnovabile di origine non biologica usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e di biocarburanti ».
Pertanto, solo l'idrogeno rinnovabile e i suoi derivati che rientrano nella definizione di RFNBO, di cui alla direttiva riveduta sulle energie rinnovabili (12) e utilizzati nell'industria, possono contribuire al numeratore, sulla base del loro contenuto energetico. I combustibili rinnovabili di origine non biologica comprendono l'idrogeno rinnovabile e i suoi derivati conformi alla definizione di cui all'articolo 2, punto 36), della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili e agli atti delegati relativi agli RFNBO (13). Ai fini del calcolo del numeratore, per derivati si intendono i prodotti ottenuti come derivati diretti dell'idrogeno, ossia risultanti da un legame chimico tra l'idrogeno e altre molecole. I prodotti contenenti idrogeno ma che non sono derivati diretti dell'idrogeno (ad esempio, i fertilizzanti) o i prodotti ottenuti utilizzando l'idrogeno come agente riducente (ad esempio, il ferro preridotto (14)) non sarebbero considerati RFNBO.
Il paragrafo 1, lettera b), fa riferimento ai combustibili rinnovabili di origine non biologica «consumati nel settore dell'industria» e pertanto l'obiettivo relativo agli RFNBO di cui all'articolo 22 bis è un obiettivo di «consumo». Ciò significa che gli RFNBO sono contabilizzati nel numeratore dello Stato membro in cui sono consumati nella loro forma definitiva nel settore industriale. Nel caso di combustibili rinnovabili di origine non biologica derivati dell'idrogeno rinnovabile, l'idrogeno rinnovabile utilizzato per produrli non deve essere incluso nel numeratore dello Stato membro produttore (15) (sia che si tratti dello stesso Stato membro in cui sono consumati gli RFNBO o di un altro). Di conseguenza, in una situazione in cui determinati combustibili rinnovabili di origine non biologica (ad esempio, l'ammoniaca rinnovabile) sono prodotti in uno Stato membro e successivamente esportati in un altro Stato membro, lo Stato membro importatore contabilizzerà nel numeratore l'RFNBO nell'ambito del proprio obiettivo per l'industria, mentre lo Stato membro esportatore non contabilizzerà nel numeratore l'idrogeno rinnovabile utilizzato per produrlo.
Per rintracciare l'idrogeno rinnovabile certificato come RFNBO immesso nell'infrastruttura interconnessa del gas dell'Unione, è possibile applicare un sistema di equilibrio di massa conformemente all'articolo 30 della direttiva sulle energie rinnovabili, a condizione che il consumatore separi fisicamente l'idrogeno dalla miscela di gas. L'attribuzione delle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'idrogeno al gas naturale non è possibile in assenza di tale separazione fisica dell'idrogeno rinnovabile dalla miscela di gas. A parte questo, si applicano le stesse regole per il bilanciamento di massa. I volumi pertinenti di RFNBO devono essere inseriti nella banca dati dell'Unione in linea con l'articolo 31 bis della direttiva sulle energie rinnovabili.
Gli RFNBO utilizzati nelle raffinerie, anche come prodotto intermedio, per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto (16) e biocarburanti (17), non sono conteggiati ai fini dell'obiettivo per l'industria di cui all'articolo 22 bis, bensì di quello per il settore dei trasporti di cui all'articolo 25 (cfr. infra). Tuttavia, gli RFNBO utilizzati nelle raffinerie per realizzare prodotti industriali da consumare nel settore industriale possono essere conteggiati ai fini dell'obiettivo per l'industria.
L'idrogeno ottenuto come sottoprodotto e conforme alla definizione di RFNBO (18) può essere contabilizzato nel numeratore.
2.4. Calcolo del denominatore
L'articolo 22 bis, paragrafo 1, quinto comma, lettera a), sancisce che: « per il calcolo del denominatore, si prende in considerazione il contenuto energetico dell'idrogeno per scopi finali energetici e non energetici, escluso: i) l'idrogeno usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e biocarburanti; ii) l'idrogeno prodotto dalla decarbonizzazione di gas industriale residuo e utilizzato per sostituire il gas specifico da cui è prodotto; iii) l'idrogeno ottenuto come sottoprodotto o derivato da sottoprodotti negli impianti industriali ».
Sebbene tale paragrafo citi l'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici senza menzionare il settore in cui è consumato, dal paragrafo 1, quinto comma, si evince chiaramente che il denominatore si riferisce solo all'idrogeno consumato nel settore dell'industria, fissando l'obiettivo del « 42 % dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria entro il 2030 ». Pertanto, il denominatore include solo l'idrogeno consumato nel settore dell'industria quale definito all'articolo 2, punto 18 bis), e non l'idrogeno consumato in tutti i settori.
Inoltre, il denominatore non opera una distinzione tra le fonti energetiche per la produzione di idrogeno e include l'idrogeno prodotto in tutte le diverse filiere. Comprende anche l'idrogeno consumato intenzionalmente come parte di una miscela, ad esempio la quota di idrogeno nel gas di sintesi (una comune miscela di idrogeno e monossido di carbonio usata nell'industria chimica) o la quota di idrogeno in una miscela con azoto (N2) per la produzione di ammoniaca.
L'articolo 22 bis, paragrafo 1, quinto comma, lettera a), stabilisce l'esclusione dal denominatore dei tre seguenti casi di consumo di idrogeno nell'industria:
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i) |
«l’idrogeno usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e biocarburanti». Ciò comprende l’idrogeno consumato per la desolforazione o l’idrogenazione di carburanti per il trasporto e biocarburanti. Tale esclusione si applicherà principalmente al consumo di idrogeno nelle raffinerie. Le raffinerie che producono sia carburanti per il trasporto che prodotti industriali dovrebbero escludere solo l’idrogeno consumato per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e biocarburanti; |
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ii) |
«l’idrogeno prodotto dalla decarbonizzazione di gas industriale residuo e utilizzato per sostituire il gas specifico da cui è prodotto». Ciò comprende l’idrogeno prodotto a partire da gas residui e successivamente reintrodotto nel processo industriale al fine di sostituire il gas residuo da cui è stato ottenuto. Tale esclusione rappresenta una sottocategoria che rientra anche nell’esclusione più ampia riguardante «l’idrogeno ottenuto come sottoprodotto o derivato da sottoprodotti negli impianti industriali» (cfr. infra); |
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iii) |
«l’idrogeno ottenuto come sottoprodotto o derivato da sottoprodotti negli impianti industriali». Questa eccezione riguarda l’idrogeno ottenuto come conseguenza inevitabile e non intenzionale della produzione del prodotto principale o l’idrogeno ottenuto a partire da gas residui che rappresentano la conseguenza inevitabile e non intenzionale della produzione del prodotto principale. Tale categoria comprende l’idrogeno ottenuto nei processi di produzione di cloro-alcali o di clorato di sodio, l’idrogeno ottenuto come sottoprodotto del cracking di combustibili fossili per la produzione di alcani o alcheni, l’idrogeno ottenuto nel processo di deidrogenazione per la produzione di stirene o etilene o l’idrogeno ottenuto durante la produzione di gas di cokeria o altoforno nella produzione di ferro/acciaio. |
Le istruzioni di Eurostat per la comunicazione delle statistiche sull'idrogeno comprendono la produzione di idrogeno intenzionale ed esclusiva o come sottoprodotto.
Oltre alle esclusioni di cui sopra, il considerando 62 della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili riconosce il ruolo di coloro che agiscono per primi che hanno adottato decisioni di investimento per ammodernare impianti di produzione di idrogeno preesistenti sulla base della tecnologia di riforma del metano con vapore allo scopo di decarbonizzare la produzione di idrogeno. Occorre osservare che il riconoscimento nel citato considerando è limitato ai soli progetti per i quali è stata concessa una sovvenzione a titolo del Fondo per l'innovazione prima dell'entrata in vigore della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili, ossia il 20 novembre 2023. Di conseguenza non dovrebbe applicarsi a nuovi progetti per i quali la decisione relativa alla concessione è stata adottata dopo tale data.
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del denominatore, il quinto comma dell'articolo 22 bis fa riferimento all'«idrogeno» usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria. Ciò è in contrasto con la formulazione utilizzata nell'articolo 22 ter, che stabilisce le condizioni per la riduzione dell'obiettivo relativo agli RFNBO nel settore industriale (illustrato ulteriormente nella sezione 4 dei presenti orientamenti). L'articolo 22 ter consente agli Stati membri di ridurre l'obiettivo relativo agli RFNBO nel settore industriale, qualora consumino una quota limitata di «idrogeno, o dei suoi derivati» proveniente da combustibili fossili.
L'uso del riferimento all'«idrogeno» nel solo articolo 22 bis sembra indicare la volontà deliberata dei colegislatori di contabilizzare unicamente il consumo di idrogeno nel denominatore, e non il consumo dei suoi derivati, e quindi l'intenzione di perseguire specificamente l'obiettivo di decarbonizzazione dell'idrogeno nell'UE. L'idrogeno usato per produrre derivati (indipendentemente dal fatto che siano o meno qualificabili come RFNBO) sarebbe contabilizzato nel denominatore nello Stato membro in cui il derivato è prodotto. Ad esempio, se l'idrogeno è usato in uno Stato membro (Stato membro A) per produrre ammoniaca, che è poi esportata in un altro Stato membro (Stato membro B), l'idrogeno utilizzato per produrre l'ammoniaca sarà contabilizzato nel denominatore nello Stato membro A, mentre l'ammoniaca prodotta non sarà contabilizzata nel denominatore nello Stato membro B.
Sebbene tali norme relative al denominatore si applichino a tutti gli Stati membri ai fini della contabilizzazione del consumo di idrogeno nell'industria per verificare il rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 22 bis, gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un obiettivo più rigoroso che includa il consumo di derivati nel denominatore, che si tradurrebbe, pertanto, in un aumento del denominatore e, di conseguenza, dell'obiettivo relativo agli RFNBO. In questo caso, tuttavia, dovranno comunicare a Eurostat i dati in linea con le norme sulla contabilizzazione del denominatore illustrate nei precedenti paragrafi.
3. Relazione tra l’obiettivo relativo ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e l’obiettivo complessivo dell’UE in materia di energia rinnovabile di cui all’articolo 3
L'articolo 2, punto 4), della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili definisce il «consumo finale lordo di energia» come « i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, il consumo di energia elettrica e di calore del settore elettrico per la produzione di energia elettrica e di calore, e le perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e la trasmissione ». L'obiettivo generale relativo al consumo di energia rinnovabile di cui all'articolo 3 della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili si riferisce alla quota di energia rinnovabile rispetto al consumo finale lordo di energia dell'Unione. Ciò significa che solo i prodotti energetici da fonti rinnovabili (compresi gli RFNBO) usati a scopi energetici possono contribuire all'obiettivo, ma non quelli utilizzati per scopi non energetici.
I combustibili rinnovabili di origine non biologica utilizzati a scopi non energetici contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo indicativo di aumentare l'energia rinnovabile nel settore industriale, di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, che fa riferimento alla « quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria » e contribuiscono pertanto al conseguimento dell'obiettivo relativo agli RFNBO sancito nel medesimo articolo. Tuttavia, sulla base dell'articolo 3 della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili, essi non contribuiscono all'obiettivo complessivo dell'UE per il 2030 in materia di energia rinnovabile di una quota almeno pari al 42,5 %.
Inoltre, l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per produrre RFNBO non sarà conteggiata ai fini dell'obiettivo complessivo dell'UE in materia di energia rinnovabile (di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle energie rinnovabili). Gli RFNBO usati per scopi energetici sono conteggiati ai fini dell'obiettivo complessivo in materia di energia rinnovabile e nel settore in cui sono consumati. Anche l'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da RFNBO sarà contabilizzata ai fini dell'obiettivo complessivo in materia di energia rinnovabile.
4. Articolo 22 ter
L'articolo 22 ter, paragrafo 1, stabilisce che: « Uno Stato membro può ridurre il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, quinto comma, del 20 % nel 2030 a condizione che:
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a) |
tale Stato membro è sulla buona strada per conseguire il suo contributo nazionale all’obiettivo vincolante complessivo dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, che è almeno equivalente al suo contributo nazionale previsto secondo la formula di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999; e |
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b) |
la quota di idrogeno, o dei suoi derivati, proveniente da combustibili fossili consumata in tale Stato membro non è superiore al 23 % nel 2030 e non è superiore al 20 % nel 2035». |
L'articolo 22 bis della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili impone agli Stati membri, a partire dal 2030, di raggiungere una quota del consumo di RFNBO nell'industria pari al 42 % del consumo totale di idrogeno nel settore industriale. Tale percentuale salirà al 60 % entro il 2035. L'articolo 22 ter introduce flessibilità per il conseguimento di tale obiettivo consentendo agli Stati membri di ridurlo del 20 % in due momenti, vale a dire nel 2030 e nel 2035, a condizione che siano sulla buona strada per conseguire il loro contributo nazionale all'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione e che la loro quota di idrogeno e dei suoi derivati proveniente da combustibili fossili non sia superiore al 23 % nel 2030 e non sia superiore al 20 % nel 2035. Se tali condizioni sono entrambe soddisfatte, l'obiettivo relativo agli RFNBO di cui all'articolo 22 bis può essere ridotto al 33,6 % nel 2030 e al 48 % nel 2035.
Il numeratore per calcolare la quota di idrogeno e dei suoi derivati proveniente da combustibili fossili e consumata nel settore industriale comprende tutti i processi di produzione dell'idrogeno che utilizzano fonti fossili, compresi quelli in cui la CO2 è catturata e utilizzata o stoccata. Il denominatore è calcolato sulla base del consumo di tutto l'idrogeno e dei suoi derivati nel settore industriale in uno Stato membro, vale a dire includendo gli RFNBO, l'idrogeno di origine fossile e a basse emissioni di carbonio e i suoi derivati. Dato che l'idrogeno è naturalmente presente in molte sostanze utilizzate nell'industria, come il metano (CH4) o persino l'acqua (H2O), occorre operare una distinzione tra i derivati dell'idrogeno e tutte le altre sostanze che lo contengono. Ai fini del denominatore, solo i prodotti ottenuti utilizzando l'idrogeno come input devono essere considerati a giusto titolo derivati dell'idrogeno. Dovrebbero essere esclusi i prodotti che contengono idrogeno allo stato naturale o i prodotti ottenuti da prodotti che contengono idrogeno in natura.
Alla luce di quanto precede, il metano, che contiene idrogeno allo stato naturale, non rientrerebbe nel denominatore, mentre vi sarebbe incluso il metano sintetico (elettrometano). L'ambito di applicazione è tuttavia limitato ai prodotti ottenuti come derivati diretti dell'idrogeno, ossia derivanti dalla combinazione dell'idrogeno con altre molecole. I prodotti contenenti idrogeno ma che non sono derivati diretti dell'idrogeno (ad esempio, i fertilizzanti) o i prodotti ottenuti utilizzando l'idrogeno come agente riducente (ad esempio, il ferro preridotto) non rientrerebbero nell'ambito del denominatore.
L'articolo 22 ter non esclude esplicitamente i sottoprodotti dell'idrogeno dal calcolo della quota di idrogeno e dei derivati di cui all'articolo 22 ter, paragrafo 1, lettera b). Tenendo conto tuttavia del fatto che l'articolo 22 ter non è una disposizione a sé stante, ma si basa piuttosto sull'articolo 22 bis in quanto offre flessibilità per conseguire l'obiettivo relativo agli RFNBO nel settore industriale, e per garantire la coerenza con l'articolo 22 bis, qualora il sottoprodotto dell'idrogeno sia escluso per non tenerne conto nel calcolo del consumo di idrogeno, si potrebbe supporre che le medesime esclusioni si applichino sia al numeratore che al denominatore di cui all'articolo 22 ter, lettera b), per l'idrogeno ottenuto come sottoprodotto.
Se uno Stato membro decide di applicare la flessibilità prevista all'articolo 22 ter, deve notificarlo alla Commissione, unitamente ai suoi piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La notifica contiene informazioni sulla quota aggiornata di combustibili rinnovabili di origine non biologica e tutti i dati pertinenti per dimostrare che entrambe le condizioni di cui all'articolo 22 ter sono soddisfatte.
5. Obiettivo relativo ai combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui all’articolo 25
L'articolo 25 stabilisce un obiettivo parziale specifico per gli RFNBO pari all'1 % del consumo di energia nel settore dei trasporti, calcolato in linea con le norme enunciate all'articolo 27. Inoltre, i combustibili rinnovabili di origine non biologica sono conteggiati ai fini dell'obiettivo parziale combinato stabilito per gli RFNBO e i biocarburanti avanzati, nonché dell'obiettivo complessivo relativo ai trasporti. Gli RFNBO possono essere conteggiati ai fini degli obiettivi solo se consentono di ridurre le emissioni di almeno il 70 %.
Due sono le modalità principali per garantire la conformità:
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i) |
gli RFNBO sono conteggiati ai fini degli obiettivi se sono forniti a qualsiasi modo di trasporto, compresi i bunkeraggi marittimi internazionali, nel territorio di uno Stato membro; |
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ii) |
gli RFNBO sono conteggiati ai fini degli obiettivi se sono utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e biocarburanti, a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra realizzata grazie all’uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica non sia contabilizzata nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall’uso dei biocarburanti. L’uso come prodotti intermedi comprende i casi in cui l’idrogeno rinnovabile è utilizzato nelle raffinerie, ad esempio per eliminare le impurità durante l’idrotrattamento, nonché l’idrogeno usato per la produzione di olio vegetale idrotrattato e metanolo utilizzato per la produzione di biodiesel. |
Gli RFNBO utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e biocarburanti sono contabilizzati ai fini dell'obiettivo nel paese in cui sono utilizzati e non sono considerati nella produzione dell'impianto che produce carburanti convenzionali per il trasporto o biocarburanti. Se sono conteggiati ai fini degli obiettivi, gli RFNBO usati come prodotti intermedi per la produzione di biocarburanti devono essere considerati come input fossili nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti.
Sebbene specifichi chiaramente che i combustibili rinnovabili di origine non biologica usati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto sono considerati ai fini degli obiettivi, la direttiva non chiarisce in che modo sia promosso l'uso di RFNBO ai fini dell'obiettivo relativo ai trasporti. Un approccio promettente consiste nell'includere nell'obbligo di fornitura di cui all'articolo 25 gli operatori economici che utilizzano RFNBO come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e biocarburanti, in modo analogo agli operatori che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici nell'ambito del meccanismo dei crediti previsto all'articolo 25, paragrafo 4.
(1) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).
(2) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(3) Tale percentuale supera il 30 % se si combinano il consumo di energia finale e il consumo non energetico.
(4) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/38154/16135593/energy-consumption-industry-reporting-instructions.pdf.
(6) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/38154/16135593/energy-consumption-services-reporting-instructions.pdf.
(7) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/38154/16135593/Natural_Gas_Questionnaire_Instructions.pdf e https://ec.europa.eu/eurostat/documents/38154/16135593/Oil_Questionnaire_Instructions.pdf.
(8) Regolamento (UE) 2022/132 della Commissione, del 28 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 208) e regolamento (UE) 2024/264 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine (GU L, 2024/264 del 18.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/264/oj).
(9) In questo caso, una miscela è composta semplicemente da idrogeno unito a uno o più componenti chimici, che non sono però chimicamente legati.
(10) Cfr. nota 8.
(11) Lo strumento Short Assessment of Renewable Energy Sources (SHARES) sviluppato da EUROSTAT prevede il calcolo armonizzato della quota di energia da fonti rinnovabili.
(12) La direttiva riveduta sulle energie rinnovabili definisce all'articolo 2, punto 36), gli RFNBO come «i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa».
(13) Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto
(C/2023/1087, GU L 157 del 20.6.2023, pag. 11) e regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato (C/2023/1086, GU L 157 del 20.6.2023, pag. 20).
(14) Occorre osservare che, nel caso della produzione di acciaio mediante il processo del ferro preridotto, l'idrogeno rinnovabile utilizzato come agente riducente per la riduzione diretta del ferro sarebbe considerato un RFNBO usato nel settore industriale. La ghisa derivante dalla riduzione diretta del ferro mediante il ricorso a idrogeno rinnovabile non sarebbe considerata un RFNBO.
(15) Salvo il caso in cui, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili gli Stati membri accettino «mediante uno specifico accordo di cooperazione, di conteggiare tutti o una parte dei combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati in uno Stato membro ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo nello Stato membro in cui tali combustibili sono prodotti. Al fine di controllare se gli stessi combustibili rinnovabili di origine non biologica non siano conteggiati sia nello Stato membro in cui sono prodotti sia nello Stato membro in cui sono consumati e al fine di registrare il quantitativo conteggiato, gli Stati membri notificano alla Commissione ogni eventuale accordo di cooperazione siffatto. Tale accordo di cooperazione include il quantitativo di combustibili rinnovabili di origine non biologica da conteggiare in totale e per ciascuno Stato membro nonché la data in cui tale accordo di cooperazione deve diventare operativo».
(16) I carburanti convenzionali per il trasporto comprendono i combustibili fossili, quali il diesel, la benzina e il cherosene, consumati nel settore dei trasporti.
(17) Occorre osservare che, conformemente alla direttiva riveduta sulle energie rinnovabili, i «biocarburanti» sono carburanti liquidi per il trasporto ricavati dalla biomassa.
(18) Ad esempio, l'idrogeno che costituisce un sottoprodotto del processo di produzione dei cloro-alcali in cui è stata utilizzata energia elettrica da fonti rinnovabili nel processo di produzione e che è conforme agli atti delegati relativi agli RNFBO.
ALLEGATO
Articolo 22 bis
Utilizzo dell’energia rinnovabile nell’industria
1. Gli Stati membri si impegnano al fine di aumentare la quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell’industria indicativamente di almeno 1,6 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.
Gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto negli aumenti medi annui di cui al primo comma, fino a un limite di 0,4 punti percentuali, a condizione che il calore e il freddo di scarto siano alimentati da teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, escluse le reti che forniscono calore a un solo edificio o in cui tutta l’energia termica è consumata esclusivamente in loco e in cui l’energia termica non è venduta. Se decidono di procedere in tal senso, l’aumento medio annuo di cui al primo comma cresce della metà dei punti percentuali di calore e freddo di scarto conteggiati.
Essi includono le politiche e le misure pianificate e adottate per raggiungere l’incremento indicativo sopramenzionato nei loro piani nazionali integrati presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e le loro relazioni nazionale integrate per l’energia e il clima e nelle relazioni intermedie presentati a norma dell’articolo 17 di tale regolamento.
Se l’elettrificazione è considerata un’opzione efficace sotto il profilo dei costi, tali politiche e misure promuovono l’elettrificazione dei processi industriali basata sulle energie rinnovabili. Tali politiche e misure puntano a creare condizioni di mercato favorevoli alla disponibilità di energie alternative da fonti rinnovabili economicamente valide e tecnicamente praticabili per sostituire i combustibili fossili utilizzati per il riscaldamento industriale, con l’obiettivo di ridurre l’uso dei combustibili fossili utilizzati per il riscaldamento a una temperatura inferiore a 200 °C. Nell’adottare tali politiche e misure, gli Stati membri tengono conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, dell’efficacia e della competitività internazionale e della necessità di affrontare gli ostacoli normativi, amministrativi ed economici.
Gli Stati membri assicurano che il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia almeno il 42 % dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria entro il 2030 e il 60 % entro il 2035. Per il calcolo di dette percentuali, si applicano le disposizioni seguenti:
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a) |
per il calcolo del denominatore, si prende in considerazione il contenuto energetico dell’idrogeno per scopi finali energetici e non energetici, escluso:
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b) |
per il calcolo del numeratore, si prende in considerazione il contenuto energetico dei combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati nel settore dell’industria per scopi finali energetici e non energetici, escluso il combustibile rinnovabile di origine non biologica usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e di biocarburanti; |
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c) |
per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti di cui all’allegato III. |
Ai fini del quinto comma, lettera c), del presente paragrafo, per il calcolo del contenuto energetico dei carburanti non inclusi nell’allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme europee per calcolare il potere calorifico dei carburanti, oppure se non sono state adottate norme europee a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti norme ISO.
2. Gli Stati membri promuovono sistemi di etichettatura volontari per i prodotti industriali che vantano di essere prodotti con energia da fonti rinnovabili o combustibili rinnovabili di origine non biologica. Tali sistemi di etichettatura volontari riportano la percentuale di energia da fonti rinnovabili o di combustibili rinnovabili di origine non biologica usati nelle fasi di acquisizione e prelavorazione delle materie prime, produzione e distribuzione, calcolata sulla base delle metodologie di cui alla raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione (*1) o, di cui alla norma ISO 14067:2018.
3. Gli Stati membri indicano la quantità di combustibili rinnovabili di origine non biologica che prevedono di importare e di esportare nei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate per l’energia e il clima presentate a norma dell’articolo 17 del medesimo regolamento. Sulla base di tale indicazione, la Commissione elabora una strategia dell’Unione per l’idrogeno importato e prodotto internamente con l’obiettivo di promuovere il mercato europeo dell’idrogeno nonché la produzione interna di idrogeno nell’Unione, sostenendo l’attuazione della presente direttiva e il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, tenendo debitamente conto della sicurezza dell’approvvigionamento e dell’autonomia strategica dell’Unione in materia di energia e di condizioni di parità sul mercato globale dell’idrogeno. Gli Stati membri indicano come intendono contribuire alla strategia nei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle relazioni intermedie nazionali integrate per l’energia e il clima presentati a norma dell’articolo 17 del medesimo regolamento.
Articolo 22 ter
Condizioni per la riduzione dell’obiettivo relativo all’uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica nel settore industriale
1. Uno Stato membro può ridurre il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, quinto comma, del 20 % nel 2030 a condizione che:
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a) |
tale Stato membro è sulla buona strada per conseguire il suo contributo nazionale all’obiettivo vincolante complessivo dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, che è almeno equivalente al suo contributo nazionale previsto secondo la formula di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999; e |
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b) |
la quota di idrogeno, o dei suoi derivati, proveniente da combustibili fossili consumata in tale Stato membro non è superiore al 23 % nel 2030 e non è superiore al 20 % nel 2035. |
Se una di tali condizioni non è soddisfatta, la riduzione di cui al primo comma cessa di applicarsi.
2. Se uno Stato membro applica la riduzione di cui al paragrafo 1, lo notifica alla Commissione, unitamente ai suoi piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati a norma deli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nell’ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate per l’energia e il clima presentate a norma dell’articolo 17 del medesimo regolamento. La notifica contiene informazioni sulla quota aggiornata di combustibili rinnovabili di origine non biologica e tutti i dati pertinenti per dimostrare che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono soddisfatte.
La Commissione monitora la situazione negli Stati membri che beneficiano di una riduzione al fine di verificare l'attuale rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
(*1) Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2983/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)