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dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/2903

2.6.2025

Ricorso proposto il 21 marzo 2025 – Česká asociace odpadového hospodářství e a. /Commissione

(Causa T-197/25)

(C/2025/2903)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrenti: Česká asociace odpadového hospodářství, z.s. (Praga, Repubblica ceca), Sdružení komunálních služeb České republiky, z.s. (Praga), OZO Ostrava s.r.o. (Ostrava, Repubblica ceca), Marius Pedersen a.s. (Hradec Králové, Repubblica ceca), AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (Praga) (rappresentante: K. Oberfalcerová, advokátka)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulle le disposizioni dell’articolo 50, paragrafi da 1 a 7 e da 9 a 12, del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla discriminazione di fondo del regolamento 2025/40

Il regolamento 2025/40 crea condizioni di disparità nel mercato del riciclaggio, favorendo i produttori di imballaggi e le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore a scapito dei ricorrenti e degli altri operatori interessati. I ricorrenti perdono l'accesso a materie prime fondamentali (PET, alluminio, acciaio), che ora devono essere controllate dai produttori o dalle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore. Ciò distorce la concorrenza, vanifica gli investimenti precedenti e indebolisce la competitività degli operatori interessati. Tale situazione è in diretta contraddizione con gli obiettivi dichiarati del regolamento 2025/40 sulla parità di condizioni nel mercato interno.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi di irretroattività e di certezza del diritto

Il regolamento 2025/40 ha effetti retroattivi, in quanto impone nuovi obblighi a soggetti che hanno già investito per raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa precedente. In particolare, il passaggio dallo 0 % all'80 % di raccolta degli imballaggi metallici in pochi mesi è oggettivamente irrealistico e viola i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Inoltre, crea incertezza giuridica in capo agli Stati membri, poiché gli atti di esecuzione della Commissione non saranno emanati prima del 2027 e gli Stati non avranno la possibilità di valutare in tempo se soddisfano le condizioni per l'esenzione dal deposito cauzionale obbligatorio. Il regolamento 2025/40 impone di fatto il sistema del deposito cauzionale come unica soluzione, ma, con scadenze realistiche, l'infrastruttura esistente consentirebbe anch’essa di raggiungere gli obiettivi.

3.

Terzo motivo, vertente sull’omessa considerazione dell'esenzione negoziata dalla Repubblica ceca per gli imballaggi in alluminio

Il regolamento 2025/40 riprende gli obiettivi di riciclaggio dell’iniziale direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ma ignora sistematicamente le esenzioni esistenti che gli Stati membri (compresa la Repubblica ceca) hanno ottenuto dopo complicati negoziati. La Repubblica ceca ha negoziato un'esenzione per il riciclo dell'alluminio (35 % entro il 2029, 50 % entro il 2034), sulla base della quale ha già adattato la legislazione nazionale e gli investimenti. Il regolamento 2025/40 arbitrariamente non tiene conto di tale esenzione, così che esso viola il principio della certezza del diritto e disattende le legittime aspettative sia degli Stati che degli operatori privati. Inoltre, tale approccio scredita lo scopo stesso del processo negoziale previsto dalla direttiva 94/62 e crea caos a livello giuridico.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di sussidiarietà e sulla sproporzione del regolamento 2025/40

Il regolamento 2025/40 interferisce ingiustificatamente nelle competenze degli Stati membri imponendo, oltre agli obiettivi di riciclaggio (che riprende dalla direttiva 94/62), una soluzione tecnologica specifica – il sistema del deposito cauzionale obbligatorio. Ciò viola il principio di sussidiarietà, in quanto gli Stati potrebbero raggiungere gli stessi obiettivi con proprie misure efficaci. Inoltre, il regolamento è sproporzionato: l'obbligo di raccolta dell'80% degli imballaggi metallici entro il 2026 non lascia il tempo di adattarsi e non tiene conto degli enunciati dello stesso regolamento 2025/40 sulla necessità di un periodo di transizione (v. considerando 20, 22 e 137). L'imposizione di una soluzione unica senza che sia dimostrata la sua necessità o il suo valore aggiunto per l'Unione (articolo 5, paragrafo 3, TUE) è quindi contraria ai principi dell’Unione.

5.

Quinto motivo, vertente su un rischio di danni finanziari

Il sistema del deposito cauzionale pone i principali materiali riciclabili sotto il controllo di un gruppo ristretto di operatori. I ricorrenti, in quanto trasformatori, perdono una fonte di reddito e un ritorno sugli investimenti nelle tecnologie di riciclaggio. Tale approccio viola i principi della libera concorrenza e della parità di condizioni nel mercato interno dell'Unione.


(1)  Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L 2005, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento 2025/40»).

(2)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva 94/62»).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2903/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)