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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/2843 |
2.6.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 7 marzo 2025 – Umweltorganisation VIRUS – Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales e a. / Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag)
(Causa C-189/25, Virus II)
(C/2025/2843)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Umweltorganisation VIRUS – Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales, Umweltschutzorganisation Global 2000, Bürgerinitiative «Marchfeld-Groß Enzersdorf», Bürgerinitiative «Rettet die Lobau – Natur statt Beton», Bürgerinitiative «Lebenswertes Neu Essling», Agrargemeinschaft Mannswörth, C. K. e a.
Resistente e committente il progetto: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag)
Autorità interessate: Amt der Wiener Landesregierung, Abteilung Wasserrecht MA58; Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Gruppe Wirtschaft, Sport und Tourismus, Abteilung Anlagenrecht – WST1
Comuni interessati: Stadt Wien, Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf, Stadtgemeinde Schwechat
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (direttiva VAS), debba essere interpretato nel senso che un allegato a una disposizione legislativa nazionale (elenco) che dichiara tratti stradali quali «strade federali» mediante l’indicazione di determinati punti geografici (punti iniziali, intermedi e finali), indicazione in virtù della quale vengono stabilite in modo vincolante la legittimazione a presentare una domanda di determinazione del percorso della strada nell’ambito di un progetto specifico da sottoporre a futura autorizzazione nonché la competenza dell’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, definisce un «quadro di riferimento per l’autorizzazione» di progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA) (2), sebbene detta norma legislativa preveda specifiche condizioni per l’autorizzazione del progetto, tra le quali, in particolare, la sicurezza stradale, la rilevanza funzionale o l’impatto ambientale, ma tali condizioni non facciano più riferimento alla definizione del tratto stradale mediante punti geografici. |
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
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2. |
Se l’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva VAS debba essere interpretato nel senso che un primo atto preparatorio formale esiste già a norma di tale disposizione, qualora documenti da preparare prima di una modifica del piano ai sensi della pertinente normativa di settore applicabile nello Stato membro fossero in fase di elaborazione e, nel corso di tale fase, siano stati presentati più volte anche agli enti locali, ai Comuni coinvolti e alle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e un organo di esperti con poteri consultivi abbia espresso il proprio parere in merito. |
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3. |
Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un progetto specifico venga autorizzato in più fasi ai sensi della direttiva VIA, un piano i cui criteri e modalità costituiscano direttamente soltanto la base per la prima autorizzazione definisce altresì un quadro di riferimento per tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto. |
(1) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30).
(2) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2843/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)