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dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/2840

2.6.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brindisi (Italia) il 29 gennaio 2025 – IFIS NPL INVESTING SpA / JM, OT, VR, CL

(Causa C-65/25, IFIS NPL INVESTING)

(C/2025/2840)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Brindisi

Parti nella causa principale

Ricorrente: IFIS NPL INVESTING SpA

Convenuti: JM, OT, VR, CL

Questioni pregiudiziali

«A)

Se e a quali condizioni il diritto dell’Unione ed, in particolare, la normativa antiriciclaggio, così come i generali principi di effettività della tutela, di trasparenza, di buona fede oggettiva con i suoi corollari in punto di obblighi informativi, debbano considerarsi o meno ostativi ad una normativa interna in materia di cessioni in blocco (o cumulative) dei crediti deteriorati – quella applicabile alla fattispecie concreta e anteriore all’approvazione del decreto legislativo del 30 luglio 2024, n. 116, entrato in vigore il 13 agosto 2024, attuativo della direttiva [(UE) 2021/2167 (1)] – che presenta le seguenti caratteristiche:

a)

non prevede una forma scritta ad substantiam o ad probationem, in particolare nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o, comunque, modalità di confezionamento idonee a assicurarne la data certa. Ciò, in particolare, quando il contraente ceduto sia un consumatore;

b)

non contemplava, fino all’entrata in vigore del predetto decreto, alcun obbligo di iscrizione in albi vigilati per soggetti che svolgono attività di cessione in blocco, in quanto non svolgenti attività finanziaria, come stabilito dalla [Corte di cassazione] e che, dunque, sono automaticamente sottratti anche, per via dell’assenza di un obbligo di atto pubblico, alle regole in materia di antiriciclaggio;

B)

Laddove la Corte ravvisi l’evidenziato contrasto, se la normativa dell’Unione, cosi come descritta, imponga o meno, a tutela dell’effettività degli interessi comunitari, la radicale sanzione della nullità:

a)

delle cessioni perfezionatesi nella vigenza del quadro anteriore all’approvazione del decreto attuativo della [direttiva 2021/2167];

b)

delle procure all’incasso rilasciate a soggetti non iscritti ad un albo vigilato dall’autorità indipendente di settore e incaricate della verifica dell’osservanza della normativa di contrasto del riciclaggio».


(1)  Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (GU 2021, L 438, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2840/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)