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dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/2819

10.7.2025

Nota esplicativa relativa alle istruzioni per la compilazione di modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX

(C/2025/2819)

Le presenti istruzioni si applicano ai titoli e alle domande di titoli che seguono i modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX.

A.1 –   Modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX per i titoli di importazione e di esportazione

I modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX stabiliscono le informazioni che potrebbero essere necessarie affinché gli organismi emittenti rilascino titoli di importazione e di esportazione.

Nella colonna di sinistra dei modelli di dati di cui alle parti A.2 e A.3 è indicato il campo corrispondente nei modelli AGRIM e AGREX (allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239) che contengono le stesse informazioni.

La colonna «Tipo e formato» contiene istruzioni sul formato delle informazioni da digitare nel campo pertinente.

Le colonne «Obbligatorio» e «Facoltativo» sono spuntate a seconda che il campo pertinente sia obbligatorio o facoltativo. I campi indicati con la spunta nella colonna «Obbligatorio» devono essere compilati in tutti i titoli. I campi indicati con la spunta nella colonna «Facoltativo» possono essere obbligatori solo per alcuni titoli o facoltativi per tutti.

La colonna «Altre condizioni» elenca ulteriori istruzioni per compilare il campo pertinente del modello di dati (ad esempio spiega se un campo indicato come facoltativo è obbligatorio per alcuni titoli).

A.2 –   Modello di dati ELAN1L-AGRIM

Modello ufficiale

Nome del campo

Elenco dei valori possibili

Tipo e formato

Obbligatorio

Facoltativo

Altre condizioni

 

Tipo di documento

AGRIM

/

X

 

 

25

Numero titolo

 

Codice ISO-2 SM dell’organismo emittente il titolo + combinazione unica di 1-17 caratteri alfanumerici e alcuni caratteri speciali (/-_). Le lettere possono essere maiuscole o minuscole, eccetto quelle dei codici dei paesi. «A» sarà considerata diversa da «a».

X

 

 

3

Numero titolo originale

 

Codice ISO-2 SM + combinazione unica di 1-17 caratteri alfanumerici e alcuni caratteri speciali (/-_). Le lettere possono essere maiuscole o minuscole, eccetto quelle dei codici dei paesi. «A» sarà considerata diversa da «a».

 

 

Nel caso di un estratto, numero del titolo originale

 

Numero TCDOC

 

Elenco di una o più voci [Codice ISO-2 del paese + combinazione unica di 1-17 caratteri alfanumerici e alcuni caratteri speciali (/-_)]. Le lettere possono essere maiuscole o minuscole, eccetto quelle dei codici dei paesi. «A» sarà considerata diversa da «a».

 

X

Facoltativo per impostazione predefinita, obbligatorio solo nell’ambito di contingenti tariffari specifici. L’elenco di una o più voci dipende dal numero di contingente tariffario.

 

Numero di contingente tariffario

Elenco della legislazione

n2 + «.» + n4 (nn.nnnn)

 

X

 

 

Codice dell’organismo emittente del titolo

 

an6: Codice ISO-2 SM + 4n

X

 

 

1

Nome dell’organismo emittente del titolo

 

an512

 

X

 

1

Indirizzo dell’organismo emittente del titolo

 

an512

 

X

 

4

Rilasciato a. EORI

Numero EORI

an17: Codice ISO-2 SM + massimo 15 cifre

X

 

 

4

Rilasciato a. Nome

 

an512

 

X

 

4

Rilasciato a. Indirizzo completo

 

an512

 

X

 

4

Rilasciato a. Stato membro

Codice

Codice ISO-2 SM a2

X

 

 

7

Paese esportatore

 

Codice ISO-2 paese terzo a2

 

X

Obbligatorio se previsto dal contingente tariffario

8

Paese di origine

 

Codice ISO-2 paese terzo a2

 

X

Obbligatorio se previsto dal contingente tariffario

 

Origini escluse

Codice ISO-2

Elenco codici ISO-2 paesi terzi a2

 

X

Obbligatorio se previsto dal contingente tariffario

 

Destinazione

Codice ISO-2

Codice ISO-2 SM a2

 

X

 

14

Prodotto. Denominazione commerciale

 

an512

X

 

 

17

Quantità totale

 

n..16 (solo valori positivi)

Le voci tramite CERTEX sono accettate solo nel formato n..16,6 (solo valori positivi)

 

 

Obbligatorio per impostazione predefinita, facoltativo se il numero di contingente tariffario è nell’ALLEGATO II. (il totale può essere calcolato sommando le quantità per prodotto)

 

Unità di misura

KGM, HLT, KGME, KSE, KCW, KBL

An..4

 

 

Obbligatorio se è indicata la quantità totale

 

Elenco dei prodotti

 

tupla dell'elenco (codice NC del prodotto, designazione del prodotto, quantità per codice NC, unità di misura)

Esempio: [(Codice NC 1, design. 1, qt.à 1, unità 1), (codice NC 2, design. 2, qt.à 2, unità 2),...]

X

 

Il codice NC e la designazione sono sempre obbligatori. L’unità di misura è obbligatoria se la quantità è specificata. Quantità da specificare se il contingente tariffario richiede quantità/codice NC. Non occorre indicare qt.à/codici NC per gli AGRIM fuori contingente.

16

Elenco dei prodotti. Codice NC

Codice della sottovoce del sistema armonizzato (an6)

Nomenclatura combinata NC (an2)

Codice TARIC (an2) O «ex» + codice NC

n4 O n4 + n2 O n6 + n2 O n6 + n2 + n2 O «ex»+ n4 O «ex» + n6 O «ex» + n8

In sintesi: n4 O n6 O n8 O n10 O «ex» + codice

X

 

 

15

Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)

 

an..512

X

 

Dati da inserire nel campo «Elenco dei prodotti»

16

Elenco dei prodotti. Quantità per codice NC

 

n..16 (solo valori positivi)

Le voci tramite CERTEX sono accettate solo nel formato n..16,6 (solo valori positivi)

 

 

Obbligatorio se è indicata la quantità per codice NC

16

Elenco dei prodotti. Unità di misura

KGM, HLT, KGME, KSE, KCW, KBL

An..4

 

 

Obbligatorio se è indicata la quantità per codice NC

19

Tolleranza (%)

0 o 5

n1

X

 

 

20/24

Condizioni particolari/note particolari

Elenco dei codici

Elenco di codici an30

 

X

Cfr. ALLEGATO I.1 del regolamento (UE) 2016/1239 per l’elenco dei codici

20/24

Condizioni particolari/note particolari (testo libero)

 

an512

 

X

Questo campo è da utilizzare solo se sono necessarie informazioni supplementari a norma della legislazione e/o i codici non sono ancora stati implementati dai sistemi informatici nazionali

25

Rilasciato il

 

aaaa-mm-gg (data corrente per impostazione predefinita)

X

 

 

25

Rilasciato da

 

 

 

X

Persona o organizzazione

 

Firmato da

 

 

 

X

 

 

Firmato il

 

aaaa-mm-gg

 

X

 

 

Valido dal

 

aaaa-mm-gg

X

 

 

12

Ultimo giorno di validità

 

aaaa-mm-gg

X

 

 

A.3 –   Modello di dati ELAN1L-AGREX

Modello ufficiale

Nome del campo

Elenco dei valori possibili

Tipo e formato

Obbligatorio

Facoltativo

Altre condizioni

 

Tipo di documento

AGREX

/

X

 

 

23

Numero titolo

 

Codice ISO-2 SM dell’organismo emittente il titolo + combinazione unica di 1-17 caratteri alfanumerici e alcuni caratteri speciali (/-_). Le lettere possono essere maiuscole o minuscole, eccetto quelle dei codici dei paesi. «A» sarà considerata diversa da «a».

X

 

 

3

Numero titolo originale

 

Codice ISO-2 SM + combinazione unica di 1-17 caratteri alfanumerici e alcuni caratteri speciali (/-_). Le lettere possono essere maiuscole o minuscole, eccetto quelle dei codici dei paesi. «A» sarà considerata diversa da «a».

 

 

Nel caso di un estratto, numero del titolo originale

 

Codice dell’organismo emittente del titolo

 

an6: Codice ISO-2 SM + 4n

X

 

 

1

Nome dell’organismo emittente del titolo

 

an512

 

X

 

1

Indirizzo dell’organismo emittente del titolo

 

an512

 

X

 

4

Rilasciato a. EORI

Numero EORI

an17: Codice ISO-2 SM + massimo 15 cifre

X

 

 

4

Rilasciato a. Nome

 

an512

 

X

 

4

Rilasciato a. Indirizzo completo

 

an512

 

X

 

7

Paese di destinazione

US, CH, CA

Codice ISO-2 paese terzo a2

X

 

 

14

Prodotto. Denominazione commerciale

 

an512

X

 

 

17

Quantità totale

 

n..16 (solo valori positivi)

Le voci tramite CERTEX sono accettate solo nel formato n..16,6 (solo valori positivi)

X

 

 

 

Unità di misura

KGM

An..5

X

 

 

 

Elenco dei prodotti

 

UNA voce nell’elenco: Codice NC del prodotto, designazione del prodotto

X

 

L’elenco dei prodotti per AGREX consiste solo di UNA voce.

16

Elenco dei prodotti. Codice NC

Testo libero (CH/CA) O 0406**** (US)

Testo libero (CH/CA) O «0406»+n4 (US)

X

 

 

15

Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)

 

an..512

X

 

Dati da inserire nel campo «Elenco dei prodotti»

19

Tolleranza (%)

0

n1

X

 

 

20/22

Condizioni particolari/note particolari

Elenco dei codici

Elenco di codici an30

 

X

Cfr. ALLEGATO I.1 del regolamento (UE) 2016/1239 per l’elenco dei codici

20/22

Condizioni particolari/note particolari (testo libero)

 

an512

 

X

Questo campo è da utilizzare solo se sono necessarie informazioni supplementari a norma della legislazione e/o i codici non sono ancora stati implementati dai sistemi informatici nazionali

23

Rilasciato il

 

aaaa-mm-gg (data corrente per impostazione predefinita)

X

 

 

23

Rilasciato da

 

 

 

X

Persona o organizzazione

 

Firmato da

 

 

 

X

 

 

Firmato il

 

aaaa-mm-gg

 

X

 

 

Valido dal

 

aaaa-mm-gg

X

 

 

12

Ultimo giorno di validità

 

aaaa-mm-gg

X

 

 

B.1 –   Norme generali applicabili alle domande e ai titoli per i modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX

1.

La «Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli» (1) continua ad applicarsi nei casi in cui le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (2), applicabili all’entrata in uso dei modelli di dati ELAN1L-AGRIM ed ELAN1L-AGREX, consentono il rilascio di titoli basati sui modelli AGRIM e AGREX di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/1239.

2.

I titoli e i rispettivi estratti sono rilasciati dagli organismi emittenti degli Stati membri. Essi sono validi per operazioni di importazione e esportazione da effettuare in qualsiasi Stato membro, salvo in alcuni casi particolari previsti dalla legislazione dell’Unione.

3.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (3), i sabati, le domeniche e i giorni festivi non sono giorni lavorativi ai fini della presentazione delle domande di titolo o del rilascio del titolo. L’organismo emittente può tuttavia decidere di applicare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/1239.

4.

Ciascun organismo emittente può elaborare un modulo di domanda basato sui modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX di cui alle parti A.2 e A.3 delle presenti istruzioni. Il modulo è debitamente messo a disposizione dei richiedenti.

5.

Le domande di titoli basate sui modelli di dati di cui alle parti A.2 e A.3 delle presenti istruzioni sono presentate agli organismi emittenti competenti. I titoli devono contenere le informazioni seguenti:

(a)

il numero EORI, il nome, l'indirizzo e lo Stato membro del richiedente;

(b)

se richiesto dalla normativa dell'Unione pertinente, il paese esportatore;

(c)

il paese di origine, conformemente alla normativa dell'Unione pertinente;

(d)

la denominazione commerciale del prodotto;

(e)

il codice NC del prodotto e la sua designazione conformemente alla nomenclatura combinata;

(f)

la quantità del prodotto e l'unità di misura, conformemente alla normativa dell'Unione pertinente;

(g)

l'importo della cauzione che il richiedente deve costituire;

(h)

se richiesto dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1239, (UE) 2020/761 e (UE) 2023/2834, le voci di cui all'allegato I.1 del regolamento (UE) 2016/1239 corrispondenti al codice o ai codici elencati nell'allegato I.1 di tale regolamento per la sezione «Condizioni particolari/note particolari» del titolo.

Gli organismi emittenti possono chiedere al richiedente di presentare qualsiasi altra informazione necessaria per il rilascio del titolo.

6.

Le domande sono compilate a macchina o con mezzi informatici. L’organismo emittente del titolo può autorizzare i richiedenti a compilare le domande a mano, a inchiostro e in lettere maiuscole.

7.

Le domande, i titoli e gli estratti su supporto cartaceo non devono recare cancellature o sovrapposizioni di parole. In caso di errore nella compilazione del modulo occorre compilare una nuova domanda o un nuovo titolo.

Se il modulo di domanda contiene un errore minore e privo di rilevanza fattuale, il titolo è rilasciato con la correzione di tale errore.

8.

Il richiedente che chiede estratti di titoli deve indicare chiaramente il numero del titolo originale, la quantità da estrarre, i codici dei prodotti da estrarre dal titolo originale e qualsiasi altra informazione di cui l’organismo emittente possa avere bisogno per rilasciare l’estratto.

9.

Le quantità sono specificate in unità metriche di peso o di volume, come indicato nelle istruzioni che seguono.

10.

Nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, la retrocessione al titolare originario sarà registrata come operazione relativa al titolo in ELAN.

11.

Le date sono inserite in numeri a otto cifre, utilizzando il formato «aaaa-mm-gg». Le prime quattro cifre rappresentano l’anno, le due cifre successive il mese (da 01 a 12) e le ultime due cifre il giorno (da 01 a 31).

12.

Esempio di applicazione dell’ora locale di Bruxelles che figura nel regolamento delegato (UE) 2016/1237 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione:

le ore 13:00 nei suddetti regolamenti corrispondono alle ore 13:00 (ora di Bruxelles):

Stati membri

Ora locale (inverno ed estate)

Germania

Belgio

Croazia

Danimarca

Spagna

Francia

Italia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Austria

Svezia

Repubblica ceca

Ungheria

Malta

Polonia

Slovenia

Slovacchia

ore 13:00

Irlanda

Portogallo

ore 12:00 (= ore 13:00, ora di Bruxelles)

Bulgaria

Cipro

Grecia

Finlandia

Estonia

Lettonia

Lituania

Romania

ore 14:00 (= ore13:00, ora di Bruxelles)

B.2 –   Istruzioni per la compilazione del modello di dati ELAN1L-AGRIM

A)    Istruzioni applicabili a tutti i settori

(1)

Nella sezione «Tipo di documento» deve sempre essere indicato AGRIM.

(2)

Nella sezione «Numero titolo» deve essere indicato il numero unico del documento composto secondo la seguente struttura:

(a)

il numero del titolo inizia con il codice ISO 3166-1 alpha-2 dello Stato membro che rilascia il documento;

(b)

il codice del paese è quindi seguito da una combinazione unica di 1-17 cifre con caratteri alfanumerici e alcuni caratteri speciali (/-_), che definirà l'organismo emittente;

(c)

gli organismi emittenti comunicano alla Commissione la struttura che adotteranno per il numero di titolo.

(3)

La sezione «Numero titolo originale» è compilata solo per gli estratti.

Indica il numero del titolo originale da cui è stato estratto, secondo la struttura descritta al punto precedente.

(4)

Se il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 prevede che un documento rilasciato da un paese terzo sia una condizione preliminare per il rilascio di un titolo di importazione e che lo stesso documento rilasciato dal paese terzo sia messo a disposizione delle autorità doganali, il numero di tale documento deve essere obbligatoriamente indicato nella sezione «Numero TCDOC».

(5)

Nel caso di titoli rilasciati per la gestione di contingenti tariffari, nella sezione «Numero contingente tariffario» deve essere indicato il numero del contingente tariffario per il quale è rilasciato il titolo. Il numero è composto nel formato: 09.4xxx.

(6)

L’organismo emittente è indicato come segue:

(a)

nella sezione «Codice dell'organismo emittente del titolo» è indicato un codice composto dal codice ISO 3166-1 alpha-2 dello Stato membro dell'organismo emittente, seguito da 4 cifre (ad esempio BE1234);

(b)

il nome e l'indirizzo dell'organismo possono essere indicati rispettivamente nelle sezioni «Nome» e «Indirizzo» dell'organismo emittente.

(7)

Il titolare è indicato come segue:

(a)

nella sezione «Rilasciato a. EORI» è indicato il numero EORI;

(b)

il nome e l'indirizzo possono essere indicati rispettivamente nelle sezioni «Rilasciato a. Nome» e «Rilasciato a. Indirizzo completo»;

(c)

nella sezione «Rilasciato a. Stato membro» è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 dello Stato membro in cui ha sede il titolare.

(8)

Quando richiesto dalla normativa dell’Unione, per «Paese esportatore» si intende il paese terzo dal quale il prodotto è spedito verso l’Unione. Nella sezione corrispondente è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese.

Se non richiesto dalla normativa dell'Unione, l'indicazione del paese esportatore nella presente sezione della domanda di titolo è facoltativa; tale indicazione può essere utile per l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, relativo ai casi di forza maggiore.

Gli organismi emittenti devono essere a conoscenza del fatto che, se la presente sezione indica un paese che non corrisponde al paese esportatore indicato nella dichiarazione doganale, i controlli automatizzati sul titolo possono riscontrare un errore e non consentire l'immissione in libera pratica dei prodotti.

(9)

Quando richiesto dalla normativa dell’Unione, nella sezione «Paese di origine» è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di tale paese.

Il paese di origine è stabilito conformemente alla normativa dell'Unione pertinente.

Le indicazioni relative alla sezione «Paese esportatore» sono applicabili per analogia.

(10)

Quando richiesto dalla normativa dell’Unione, nella sezione «Origini escluse» dovrebbe essere indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 dei paesi da cui non sono consentite le importazioni, conformemente agli allegati da II a XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. La tabella seguente presenta un esempio di come le origini escluse devono essere menzionate nel titolo:

Numero contingente tariffario

Codice «Origini escluse»

09.4125

BY, RU, US, CA, GB

(11)

Quando richiesto dalla normativa dell’Unione, nella sezione «Destinazione» deve essere indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2.

(12)

Una descrizione dei prodotti con le loro denominazioni usuali (ad esempio «zucchero») deve essere indicata nella sezione «Prodotto. Denominazione commerciale».

(13)

L’elenco dei prodotti deve essere indicato come segue:

(a)

gli organismi emittenti indicano nella sezione «Elenco dei prodotti. Codice NC» i codici dei prodotti consentiti dalla normativa dell'Unione pertinente per ciascun titolo. Il livello di definizione del codice non deve mai essere inferiore a quello indicato nella normativa dell'Unione pertinente (ad esempio, se una scheda del contingente tariffario in uno degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 indica che il contingente è aperto per prodotti con un codice della sottovoce del sistema armonizzato (SA) a 6 cifre, l'organismo emittente indica sul titolo solo codici di prodotto con 6 o più cifre. I codici a 4 cifre non sarebbero accettati).

Gli organismi emittenti definiscono il formato dei codici dei prodotti da indicare nella domanda di titolo e ne informano i richiedenti. Il codice del prodotto indicato nelle domande di titolo non ha mai un livello di definizione inferiore a quello stabilito dalla normativa dell'Unione pertinente.

ELAN è concepito per accettare i formati seguenti, anche preceduti da «ex»:

codice della voce del sistema armonizzato (SA) a 4 cifre;

codice della sottovoce del sistema armonizzato (SA) a 6 cifre;

codice della nomenclatura combinata (NC) a 8 cifre;

codice TARIC a 10 cifre;

(b)

la sezione «Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata» deve indicare la designazione del prodotto di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4).

(14)

La quantità deve essere indicata in numeri interi, senza punti o virgole, nelle sezioni seguenti:

(a)

«Quantità totale»;

(b)

«Elenco dei prodotti. Quantità per codice NC» se il titolo è rilasciato per uno dei seguenti contingenti tariffari: 09.4001, 09.4002, 09.4004, 09.4181, 09.4198, 09.4199, 09.4200, 09.4202, 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4455, 09.4504, 09.4505.

L'unità di misura è indicata nella sezione «Unità di misura» usando uno dei codici conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761:

KGM, per chilogrammi di peso di prodotto;

HLT, per ettolitri;

KCW, per chilogrammi di peso carcassa;

KSE, per chilogrammi di peso delle uova in guscio;

KGME, per chilogrammi di peso netto sgocciolato;

KBL, per chilogrammi di peso senza ossa.

Salvo diversa indicazione nella legislazione o nella tabella seguente, l'unità di misura combinata con la quantità di prodotti solidi è «KGM». Nei titoli per l'alcole etilico è invece indicato «HLT» come unità di misura.

Per alcuni contingenti tariffari, il titolo deve indicare un'unità di misura diversa da KGM, come sintetizzato nella tabella seguente. Per i contingenti tariffari non elencati nella tabella, l'unità di misura è «KGM» per impostazione predefinita.

Codice dell'unità di misura

Contingenti tariffari

KGME

09.4286, 09.4284

KSE

09.4275, 09.4401, 09.4402, 09.4403

KGM

09.4729, 09.4730, 09.4731 (5)

KCW

09.4280, 09.4281, 09.4198, 09.4199, 09.4200, 09.4504, 09.4505, 09.4282, 09.4456

KBL

09.4003

(15)

Nella sezione pertinente è indicata una tolleranza di 0 o 5 %, conformemente alla normativa dell’Unione applicabile.

(16)

La sezione «Condizioni particolari/note particolari» è compilata conformemente all’allegato I.1 del regolamento (UE) 2016/1239.

(17)

L’organismo emittente indica inoltre:

a.

la data di rilascio del documento nella sezione «Rilasciato il»;

b.

la persona o l'organizzazione che firma il titolo e la relativa data devono essere indicate rispettivamente nelle sezioni «Firmato da» e «Firmato il».

B)    Istruzioni settoriali specifiche

Canapa

(1)

Per le sementi destinate alla semina, nella sezione «Condizioni particolari/note particolari» è indicato il codice HE01 e la varietà di canapa nella sezione con testo libero.

(2)

In ogni caso la sezione «Condizioni particolari/note particolari» deve contenere uno dei seguenti codici:

Codice ELAN

Significato del codice

HE01

Semi di canapa, destinati alla semina, delle varietà indicate nel presente titolo

HE02

I semi di varietà di canapa destinati alla semina di cui al codice NC ex 1207 99 20 sono corredati della prova che il tenore di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, e all'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (6)

HE03

I semi di canapa non destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91 sono importati da un importatore riconosciuto dallo Stato membro

HE04

La canapa greggia o macerata di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, e all'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115

Alcole etilico di origine agricola

(1)

Su domanda del richiedente e una sola volta, l’organismo emittente può sostituire il paese di origine indicato nella sezione «Paese di origine» con un altro paese.

(2)

Gli Stati membri possono stabilire che, nella sezione «Condizioni particolari/note particolari (testo libero)», sia indicato il prezzo all’importazione (CIF) dell’alcole.

Riso Basmati

(1)

Nella sezione «Elenco dei prodotti. Denominazione commerciale» è indicata almeno una delle voci di cui all’allegato I.

(2)

Nella sezione «Elenco dei prodotti. Codice NC»è indicato uno dei codici NC o dei codici TARIC elencati nell’allegato I.

B.3 –   Istruzioni per la compilazione del modello di dati ELAN1L-AGREX

(1)

Nella sezione «Tipo di documento» deve sempre essere indicato AGREX.

(2)

Nella sezione «Paese di destinazione» è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di destinazione, se richiesto dalla normativa dell’Unione pertinente.

Se non richiesto dalla normativa dell'Unione, l'indicazione del paese esportatore nella presente sezione è facoltativa; tale indicazione può essere utile per l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, relativo ai casi di forza maggiore.

(3)

La sezione «Condizioni particolari/note particolari» è compilata conformemente agli articoli da 59 a 64 del regolamento (UE) 2020/761 e all’allegato I.1 del regolamento (UE) 2016/1239.

(4)

La parte B.2 delle presenti istruzioni si applica mutatis mutandis alle voci da inserire nel modello di dati ELAN1L-AGREX per quanto riguarda le sezioni e le informazioni seguenti:

(a)

la sezione «Numero titolo»;

(b)

l'organismo emittente;

(c)

il titolare;

(d)

la sezione «Elenco dei prodotti. Denominazione commerciale»;

(e)

le sezioni «Quantità totale» e «Unità di misura»;

(f)

l'elenco dei prodotti;

(g)

la sezione «Tolleranza (%)»;

(h)

le sezioni «Rilasciato il», «Rilasciato da», «Firmato da», «Firmato il», «Valido dal» e «Ultimo giorno di validità».

C –   Istruzioni per la compilazione di estratti di titoli

(1)

Gli estratti di titoli sono compilati dagli organismi emittenti dello Stato membro che ha rilasciato il titolo stesso.

(2)

Il numero dell’estratto è indicato nella sezione «Numero titolo», mentre nella sezione «Numero titolo originale» è indicato il numero del titolo originale dal quale è stato creato l’estratto.

(3)

L’estratto o gli estratti dell’ELAN1L-AGRIM devono recare tutte le informazioni riportate nelle sezioni del titolo seguenti:

(a)

«Rilasciato a. EORI», «Rilasciato a. Nome», «Rilasciato a. Indirizzo completo», «Rilasciato a. Stato membro»;

(b)

«Paese di origine»;

(c)

«Paese di esportazione», se indicato nel titolo originale;

(d)

«Tolleranza (%)»;

(e)

«Note particolari/condizioni particolari» e «Note particolari/condizioni particolari (testo libero)»;

(f)

«Ultimo giorno di validità».

(4)

Le sezioni «Prodotto. Denominazione commerciale», «Elenco dei prodotti», «Elenco dei prodotti. Codice NC», «Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)», «Elenco dei prodotti. Quantità per codice NC» e «Elenco dei prodotti. Unità di misura» si riferiscono agli stessi prodotti indicati nel titolo ELAN1L-AGRIM originale o a un elenco ridotto di tali prodotti. L’estratto non può essere rilasciato per prodotti e quantità che non rientrano nel titolo ELAN1L-AGRIM originale.

(5)

L’estratto o gli estratti dell’ELAN1L-AGREX devono recare tutte le informazioni riportate nelle sezioni del titolo seguenti:

(a)

«Rilasciato a. EORI», «Rilasciato a. Nome», «Rilasciato a. Indirizzo completo»;

(b)

«Paese di destinazione»;

(c)

«Tolleranza (%)»;

(d)

«Note particolari/condizioni particolari» e «Note particolari/condizioni particolari (testo libero)»;

(e)

«Ultimo giorno di validità».

(6)

Le sezioni «Prodotto. Denominazione commerciale», «Elenco dei prodotti», «Elenco dei prodotti. Codice NC», «Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)», «Elenco dei prodotti. Quantità per codice NC» e «Elenco dei prodotti. Unità di misura» si riferiscono agli stessi prodotti indicati nel titolo ELAN1L-AGREX originale o a un elenco ridotto di tali prodotti. L’estratto non può essere rilasciato per prodotti e quantità che non rientrano nel titolo ELAN1L-AGREX originale.

D –   Imputazione di titoli su supporto cartaceo (retro del titolo o dell’estratto)

(1)

Laddove le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 applicabili all’entrata in uso di ELAN e dei modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX, o le norme di cui alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 (7) applicabili durante i periodi di indisponibilità di ELAN consentano l’uso dei titoli ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX stampati su supporto cartaceo, le imputazioni dei quantitativi dovrebbero essere trascritte sul retro del titolo.

Le imputazioni devono essere compilate in modo leggibile, stampate, dattiloscritte o manoscritte a inchiostro.

(2)

Le imputazioni non devono contenere cancellature o sovrapposizioni di parole. Eventuali errori devono essere corretti barrando la dicitura errata e inserendo quella corretta.

Ogni correzione così effettuata deve essere approvata dall'autore e autenticata con il timbro dell'autorità competente per l'imputazione.

Quando rilascia un titolo o un estratto corretto, l'organismo emittente deve inoltre riportare le imputazioni che figurano nel documento originale.

(3)

Se le norme transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 applicabili all’entrata in uso di ELAN per i titoli di importazione e di esportazione o le norme di cui alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 applicabili durante i periodi di indisponibilità di ELAN consentono l’uso di versioni su supporto cartaceo dei titoli ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX, ai fini della prima imputazione le autorità doganali inseriscono nella casella 1 della sezione «Quantità in cifre» il quantitativo indicato nella sezione «Quantità totale» del titolo, maggiorato della tolleranza consentita, utilizzando la stessa unità di misura indicata sul titolo.

Nel caso di un'imputazione relativa al rilascio di un estratto, il quantitativo da indicare è quello per il quale l'estratto è stato rilasciato, maggiorato dell'eventuale tolleranza.

(4)

Nella sezione «Documento doganale» le autorità doganali indicano il numero della dichiarazione doganale e la data di accettazione della dichiarazione doganale, che è la data di imputazione. Se l’imputazione è il risultato della creazione di un estratto, in tale sezione è indicato il numero dell’estratto e la data del rilascio.

(5)

Nella sezione «Nome, Stato membro, timbro e firma dell’autorità di imputazione» le autorità doganali indicano il codice ISO 3166-1 alpha-2 dello Stato membro.

La firma deve essere manoscritta.

E –   Status che ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX possono assumere in ELAN durante il ciclo di vita

ELAN1L-AGRIM

Status

Descrizione

Bozza

Status assegnato alla bozza di un titolo creato tramite l’interfaccia utente che deve essere presentato da un altro utente dello stesso organismo emittente (cfr. il principio del doppio controllo applicato solo per il canale dell’interfaccia utente nel suo complesso e per le operazioni di creazione/correzione ed estrazione dei titoli).

Valido (intera quantità)

Status assegnato a un titolo valido creato nel sistema per il quale non è ancora avvenuta alcuna immissione in libera pratica in dogana e nessun estratto è stato ancora creato.

Valido (parzialmente usato)

Status assegnato a un titolo valido per il quale una quantità parziale è già stata immessa in libera pratica in dogana o estratta per la creazione di un estratto.

Esaurito

Status assegnato a un titolo la cui quantità disponibile totale è stata immessa in libera pratica in dogana o estratta per la creazione di un estratto.

Bloccato

Status assegnato a un titolo che è stato restituito prima di importarne o estrarne tutto il quantitativo, prima della scadenza, e che non sarà più utilizzato. Il caso principale è quello in cui l’operatore restituisce il titolo per ottenere più rapidamente la cauzione, anche se può essere utilizzato negli altri casi in cui l’organismo emittente ritenga che il titolo non debba più essere usato (ELAN non tiene traccia della cauzione; la conseguenza di questo status è che ELAN bloccherà l’uso del titolo nella dichiarazione doganale). Lo scopo principale di questo status è informare le autorità doganali che un determinato titolo è stato restituito e non può più essere usato.

Annullato

Status assegnato a un titolo per consentire all’organismo emittente di annullare un titolo che non avrebbe dovuto essere creato.


ELAN1L-AGREX

Status

Descrizione

Bozza

Status assegnato alla bozza di un titolo creato tramite l’interfaccia utente che deve essere presentato da un altro utente dello stesso organismo emittente (cfr. il principio del doppio controllo applicato solo per il canale dell’interfaccia utente nel suo complesso e per le operazioni di creazione/correzione ed estrazione dei titoli).

Valido (intera quantità)

Status assegnato a un titolo valido creato nel sistema per il quale non è ancora avvenuta alcuna esportazione in dogana e nessun estratto è stato ancora creato.

Valido (parzialmente usato)

Status assegnato a un titolo valido per il quale una quantità parziale è già stata esportata o estratta per la creazione di un estratto.

Esaurito

Status assegnato a un titolo la cui quantità disponibile è stata interamente estratta o quando le condizioni di cui all’articolo 71, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/761 sono soddisfatte.

Bloccato

Status assegnato a un titolo che è stato restituito prima di esportarne o estrarne tutta la quantità, prima della scadenza, e che non sarà più utilizzato. Il caso principale è quello in cui l’operatore restituisce il titolo per ottenere più rapidamente la cauzione, anche se può essere utilizzato negli altri casi in cui l’organismo emittente ritenga che il titolo non debba più essere usato (ELAN non tiene traccia della cauzione; la conseguenza di questo status è che ELAN bloccherà l’uso del titolo nella dichiarazione doganale). Lo scopo principale di questo status è informare le autorità doganali che un determinato titolo è stato restituito e non può più essere usato.

Annullato

Status assegnato a un titolo per consentire all’organismo emittente di annullare un titolo che non avrebbe dovuto essere creato.


(1)  Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli (GU C 278 del 30.7.2016, pag. 34).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/2024-07-01).

(5)  Per questi contingenti tariffari, l'unita di misura indicata nel titolo è KGM, anche se nelle rispettive schede dell'allegato III del regolamento (UE) 2020/761 è indicato il peso totale in diversi equivalenti.

(6)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) (GU L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).


ALLEGATO I

Gruppi di codici dei prodotti preceduti da « ex »

I titoli relativi ai numeri d'ordine dei contingenti tariffari indicati nella tabella seguente possono essere rilasciati per i codici corrispondenti preceduti da « ex »:

Numeri d’ordine

Descrizione del prodotto

Codice «Ex»

Codici TARIC

09.4123

09.4125

09.4133

Frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

Ex10019900

1001 99 00 40

1001 99 00 50

1001 99 00 60

1001 99 00 92

09.4307

Agglomerati in forma di pellets di orzo

Ex11 03 20 (25 )

1103 20 25 90

09.4002

Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate

Ex02 01

0201 10 00 21

0201 10 00 29

0201 20 20 21

0201 20 20 29

0201 20 30 21

0201 20 30 29

0201 20 50 21

0201 20 50 29

0201 20 90 11

0201 20 90 15

0201 30 00 31

0201 30 00 39

Ex02 02

0202 10 00 11

0202 10 00 15

0202 20 10 11

0202 20 10 15

0202 20 30 11

0202 20 30 15

0202 20 50 11

0202 20 50 15

0202 20 90 11

0202 20 90 15

0202 30 10 11

0202 30 10 15

0202 30 50 11

0202 30 50 15

0202 30 90 11

0202 30 90 15

Ex02061095

0206 10 95 11

0206 10 95 15

Ex02062991

0206 29 91 11

0206 29 91 15

0206 29 91 21

0206 29 91 29

09.4280

Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate

Ex02011000

0201 10 00 29

0201 10 00 94

0201 10 00 98

Ex02012020

0201 20 20 29

0201 20 20 94

0201 20 20 98

Ex02012030

0201 20 30 29

0201 20 30 94

0201 20 30 98

Ex02012050

0201 20 50 29

0201 20 50 94

0201 20 50 98

Ex02012090

0201 20 90 15

0201 20 90 99

Ex02013000

0201 30 00 39

0201 30 00 49

0201 30 00 90

Ex02061095

0206 10 95 15

0206 10 95 99

09.4281

Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, congelate o altro

Ex02021000

0202 10 00 15

0202 10 00 99

Ex02022010

0202 20 10 15

0202 20 10 99

Ex02022030

0202 20 30 15

0202 20 30 82

0202 20 30 84

0202 20 30 86

0202 20 30 88

Ex02022050

0202 20 50 15

0202 20 50 99

Ex02022090

0202 20 90 15

0202 20 90 99

Ex02023010

0202 30 10 15

0202 30 10 82

0202 30 10 84

0202 30 10 86

0202 30 10 88

Ex02023050

0202 30 50 15

0202 30 50 82

0202 30 50 84

0202 30 50 86

0202 30 50 88

Ex02023090

0202 30 90 15

0202 30 90 42

0202 30 90 44

0202 30 90 46

0202 30 90 48

0202 30 90 70

0202 30 90 75

0202 30 90 80

0202 30 90 90

Ex02062991

0206 29 91 15

0206 29 91 29

0206 29 91 35

0206 29 91 38

0206 29 91 42

0206 29 91 45

0206 29 91 59

0206 29 91 69

0206 29 91 79

0206 29 91 99

Ex02102010

0210 20 10 90

Ex02102090

0210 20 90 15

0210 20 90 99

Ex02109951

0210 99 51 90

Ex02109959

0210 99 59 90

09.4001

Carni di bufalo disossate, congelate

Ex02023090

0202 30 90 47

0202 30 90 48

09.4004

Carni di bufalo disossate, fresche, refrigerate o congelate

Ex02013000

0201 30 00 41

0201 30 00 49

Ex02023090

0202 30 90 47

0202 30 90 48

09.4198

09.4199

09.4200

09.4504

09.4505

Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef»)

Ex01022951

0102 29 51 10

Ex01022959

0102 29 59 11

0102 29 59 21

0102 29 59 31

0102 29 59 91

Ex01022991

0102 29 91 10

Ex01022999

0102 29 99 21

0102 29 99 91

Ex02011000

0201 10 00 92

0201 10 00 94

Ex02012020

0201 20 20 92

0201 20 20 94

Ex02012030

0201 20 30 92

0201 20 30 94

Ex02012050

0201 20 50 92

0201 20 50 94

09.4202

Carni disossate ed essiccate: tagli di carne ottenuti da cosce di bovini di almeno 18 mesi, privi di grasso intramuscolare visibile (dal 3 al 7 %), con valore pH compreso tra 5,4 e 6,0; salati, aromatizzati, pressati, essiccati esclusivamente all’aria fresca e secca e che sviluppano muffe nobili (fioritura di funghi microscopici). Il peso del prodotto finito è compreso tra il 41 % e il 53 % della materia prima non salata.

Ex02102090

0210 20 90 11

0210 20 90 15

09.4450

09.4452

Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche

alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie “A”, “B” o “C”. Le carcasse di manzo giovane leggero

e di giovenca sono classificate nelle categorie “A” o “B”, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita dall'autorità competente della Repubblica di Argentina.»

Ex02013000

0201 30 00 31

0201 30 00 39

Ex02061095

0206 10 95 11

0206 10 95 15

09.4451

Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati ottenuti

da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” e “YPS”, quali definite da AUS-MEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUS-MEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUS-MEAT»

Ex02012090

0201 20 90 11

0201 20 90 15

Ex02013000

0201 30 00 31

0201 30 00 39

Ex02022090

0202 20 90 11

0202 20 90 15

Ex02 02 30

0202 30 10 11

0202 30 10 15

0202 30 50 11

0202 30 50 15

0202 30 90 11

0202 30 90 15

Ex02061095

0206 10 95 11

0206 10 95 15

Ex02062991

0206 29 91 11

0206 29 91 15

0206 29 91 21

0206 29 91 29

09.4453

Carni disossate di animali della specie bovina, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria “B” con spessore di grasso “2” o “3”, secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell’Agricoltura, dell’allevamento e dell’approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)»

Ex02013000

0201 30 00 31

0201 30 00 39

Ex02023090

0202 30 90 11

0202 30 90 15

Ex02061095

0206 10 95 11

0206 10 95 15

Ex02062991

0206 29 91 11

0206 29 91 15

0206 29 91 21

0206 29 91 29

09.4454

Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti

da manzi o giovenche allevati esclusivamente al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 kg. Le carcasse sono classificate nelle categorie “A”, “L”, “P”, “T” o “F”, rifilate fino a uno spessore del grasso “P” o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse del New Zealand Meat Board»

Ex02012090

0201 20 90 11

0201 20 90 15

Ex02013000

0201 30 00 31

0201 30 00 39

Ex02022090

0202 20 90 11

0202 20 90 15

Ex02 02 30

0202 30 10 11

0202 30 10 15

0202 30 50 11

0202 30 50 15

0202 30 90 11

0202 30 90 15

Ex02061095

0206 10 95 11

0206 10 95 15

Ex02062991

0206 29 91 11

0206 29 91 15

0206 29 91 21

0206 29 91 29

09.4455

Carni di animali della specie bovina disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «filetti (lomito), lombate (lomo), culatte (rabadilla), coppe (carnaza negra) ottenuti da animali ibridi selezionati con meno del 50 % di razze del tipo zebù, alimentati esclusivamente al pascolo o con fieno. Gli animali macellati sono manzi o giovenche della categoria “V” del sistema di classificazione delle carcasse bovine da cui si ottengono carcasse di peso non superiore a 260 chilogrammi»

Ex02013000

0201 30 00 31

0201 30 00 39

Ex02023090

0201 30 90 11

0201 30 90 15

09.4456

Carni fresche, refrigerate o congelate, grassi o preparazioni di animali della specie bovina allevati secondo le condizioni di pastorizia applicate in Nuova Zelanda, ossia escludendo gli spazi di alimentazione commerciali.

Ex15021090 (solo carne bovina)

1502 10 90 10

Ex15029090 (solo carne bovina)

1502 90 90 10

09.4155

Ex 04 01 40: aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % e inferiore o uguale a 10 %

Ex 04 01 50: aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %

0403 20: yogurt

Ex04 01 40

0401 40 10 10

0401 40 90 10

Ex04 01 50

0401 50 11 10

0401 50 19 10

0401 50 31 10

0401 50 39 10

0401 50 91 10

0401 50 99 10

09.4226

Skyr

Ex04061050

0406 10 50 10

09.4227

Formaggi, escluso lo «Skyr» del codice TARIC 0406 10 50 10

Ex04 06

0406 10 30 10

0406 10 30 90

0406 10 50 30

0406 10 50 90

0406 10 80 10

0406 10 80 80

0406 20

0406 30 10 10

0406 30 10 20

0406 30 10 90

0406 30 31

0406 30 39

0406 30 90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

0406 90 01

0406 90 13

0406 90 15

0406 90 17

0406 90 18

0406 90 21 20

0406 90 21 90

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 29

0406 90 32

0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39

0406 90 50

0406 90 61

0406 90 63 10

0406 90 63 90

0406 90 69

0406 90 73

0406 90 74

0406 90 75 10

0406 90 75 90

0406 90 76 10

0406 90 76 90

0406 90 78

0406 90 79 10

0406 90 79 90

0406 90 81 10

0406 90 81 90

0406 90 82

0406 90 84

0406 90 85

0406 90 86 20

0406 90 86 90

0406 90 89 10

0406 90 89 90

0406 90 92 10

0406 90 92 90

0406 90 93

0406 90 99

09.4521

Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg

e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

Ex04069021

0406 90 21 20

09.4038

Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati, che includono:

«lombate disossate»: lombate e loro pezzi, senza filetto,

con o senza la cotenna o il lardo

prosciutti e loro pezzi

Ex02031955

0203 19 55 15

0203 19 55 25

0203 19 55 30

Ex02032955

0203 29 55 20

0203 29 55 30

0203 29 55 92

09.4211

09.4212

09.4213

Carni di pollame, salate o in salamoia

Ex02109939

0210 99 39 10

09.4258

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Ex16023985 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili)

1602 39 85 10

09.4259

09.4265

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Ex16023985 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili)

1602 39 85 90

09.4273

Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni e conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus

Ex02076021 (freschi o refrigerati, metà o quarti di faraone)

0207 60 21 10

09.4290

Carni di pollame, salate o in salamoia

Ex02109939

0210 99 39 10

Elenco dei codici dei prodotti per alcuni titoli AGRIM fuori contingente

Descrizione del prodotto

Codici ex

Codici TARIC

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

Ex22071000

2207 10 00 11

2207 10 00 19

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

Ex22072000

2207 20 00 11

2207 20 00 19

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

Ex22089091

2208 90 91 10

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

Ex22089099

2208 90 99 11

2208 90 99 19

Semi di varietà di canapa destinati alla semina

Ex12079920

1207 99 20 10

Elenco dei codici dei prodotti per il riso Basmati

Varietà di Basmati

Codici

Codici TARIC

Riso Basmati delle varietà Basmati 217 (India), Basmati 370, Basmati 386 (India), Kernel (Basmati) (Pakistan)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati (India)

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19) (India)

Type-3 (Dehradun) (India)

1006 20 17

1006 20 17 13

Riso Basmati delle varietà Basmati 217 (India), Basmati 370, Basmati 386 (India), Kernel (Basmati) (Pakistan)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati (India)

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19) (India)

Type-3 (Dehradun) (India)

1006 20 98

1006 20 98 13


ALLEGATO II

Numero contingente tariffario che richiede una quantità per codice NC o quando sul titolo è consentito un solo codice NC

Numero contingente tariffario

Sul titolo è obbligatoria una quantità per codice NC

Il titolo può essere rilasciato per un solo codice NC

09.4001

X

 

09.4002

X

 

09.4004

X

 

09.4181

X

 

09.4198

X

 

09.4199

X

 

09.4200

X

 

09.4202

X

 

09.4450

X

 

09.4451

X

 

09.4452

X

 

09.4453

X

 

09.4454

X

 

09.4455

X

 

09.4504

X

 

09.4505

X

 

09.4729

 

X

09.4730

 

X

09.4731

 

X


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2819/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)