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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/2819 |
10.7.2025 |
Nota esplicativa relativa alle istruzioni per la compilazione di modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX
(C/2025/2819)
Le presenti istruzioni si applicano ai titoli e alle domande di titoli che seguono i modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX.
A.1 – Modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX per i titoli di importazione e di esportazione
I modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX stabiliscono le informazioni che potrebbero essere necessarie affinché gli organismi emittenti rilascino titoli di importazione e di esportazione.
Nella colonna di sinistra dei modelli di dati di cui alle parti A.2 e A.3 è indicato il campo corrispondente nei modelli AGRIM e AGREX (allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239) che contengono le stesse informazioni.
La colonna «Tipo e formato» contiene istruzioni sul formato delle informazioni da digitare nel campo pertinente.
Le colonne «Obbligatorio» e «Facoltativo» sono spuntate a seconda che il campo pertinente sia obbligatorio o facoltativo. I campi indicati con la spunta nella colonna «Obbligatorio» devono essere compilati in tutti i titoli. I campi indicati con la spunta nella colonna «Facoltativo» possono essere obbligatori solo per alcuni titoli o facoltativi per tutti.
La colonna «Altre condizioni» elenca ulteriori istruzioni per compilare il campo pertinente del modello di dati (ad esempio spiega se un campo indicato come facoltativo è obbligatorio per alcuni titoli).
A.2 – Modello di dati ELAN1L-AGRIM
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Modello ufficiale |
Nome del campo |
Elenco dei valori possibili |
Tipo e formato |
Obbligatorio |
Facoltativo |
Altre condizioni |
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Tipo di documento |
AGRIM |
/ |
X |
|
|
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25 |
Numero titolo |
|
Codice ISO-2 SM dell’organismo emittente il titolo + combinazione unica di 1-17 caratteri alfanumerici e alcuni caratteri speciali (/-_). Le lettere possono essere maiuscole o minuscole, eccetto quelle dei codici dei paesi. «A» sarà considerata diversa da «a». |
X |
|
|
|
3 |
Numero titolo originale |
|
Codice ISO-2 SM + combinazione unica di 1-17 caratteri alfanumerici e alcuni caratteri speciali (/-_). Le lettere possono essere maiuscole o minuscole, eccetto quelle dei codici dei paesi. «A» sarà considerata diversa da «a». |
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|
Nel caso di un estratto, numero del titolo originale |
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Numero TCDOC |
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Elenco di una o più voci [Codice ISO-2 del paese + combinazione unica di 1-17 caratteri alfanumerici e alcuni caratteri speciali (/-_)]. Le lettere possono essere maiuscole o minuscole, eccetto quelle dei codici dei paesi. «A» sarà considerata diversa da «a». |
|
X |
Facoltativo per impostazione predefinita, obbligatorio solo nell’ambito di contingenti tariffari specifici. L’elenco di una o più voci dipende dal numero di contingente tariffario. |
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|
Numero di contingente tariffario |
Elenco della legislazione |
n2 + «.» + n4 (nn.nnnn) |
|
X |
|
|
|
Codice dell’organismo emittente del titolo |
|
an6: Codice ISO-2 SM + 4n |
X |
|
|
|
1 |
Nome dell’organismo emittente del titolo |
|
an512 |
|
X |
|
|
1 |
Indirizzo dell’organismo emittente del titolo |
|
an512 |
|
X |
|
|
4 |
Rilasciato a. EORI |
Numero EORI |
an17: Codice ISO-2 SM + massimo 15 cifre |
X |
|
|
|
4 |
Rilasciato a. Nome |
|
an512 |
|
X |
|
|
4 |
Rilasciato a. Indirizzo completo |
|
an512 |
|
X |
|
|
4 |
Rilasciato a. Stato membro |
Codice |
Codice ISO-2 SM a2 |
X |
|
|
|
7 |
Paese esportatore |
|
Codice ISO-2 paese terzo a2 |
|
X |
Obbligatorio se previsto dal contingente tariffario |
|
8 |
Paese di origine |
|
Codice ISO-2 paese terzo a2 |
|
X |
Obbligatorio se previsto dal contingente tariffario |
|
|
Origini escluse |
Codice ISO-2 |
Elenco codici ISO-2 paesi terzi a2 |
|
X |
Obbligatorio se previsto dal contingente tariffario |
|
|
Destinazione |
Codice ISO-2 |
Codice ISO-2 SM a2 |
|
X |
|
|
14 |
Prodotto. Denominazione commerciale |
|
an512 |
X |
|
|
|
17 |
Quantità totale |
|
n..16 (solo valori positivi) Le voci tramite CERTEX sono accettate solo nel formato n..16,6 (solo valori positivi) |
|
|
Obbligatorio per impostazione predefinita, facoltativo se il numero di contingente tariffario è nell’ALLEGATO II. (il totale può essere calcolato sommando le quantità per prodotto) |
|
|
Unità di misura |
KGM, HLT, KGME, KSE, KCW, KBL |
An..4 |
|
|
Obbligatorio se è indicata la quantità totale |
|
|
Elenco dei prodotti |
|
tupla dell'elenco (codice NC del prodotto, designazione del prodotto, quantità per codice NC, unità di misura) Esempio: [(Codice NC 1, design. 1, qt.à 1, unità 1), (codice NC 2, design. 2, qt.à 2, unità 2),...] |
X |
|
Il codice NC e la designazione sono sempre obbligatori. L’unità di misura è obbligatoria se la quantità è specificata. Quantità da specificare se il contingente tariffario richiede quantità/codice NC. Non occorre indicare qt.à/codici NC per gli AGRIM fuori contingente. |
|
16 |
Elenco dei prodotti. Codice NC |
Codice della sottovoce del sistema armonizzato (an6) Nomenclatura combinata NC (an2) Codice TARIC (an2) O «ex» + codice NC |
n4 O n4 + n2 O n6 + n2 O n6 + n2 + n2 O «ex»+ n4 O «ex» + n6 O «ex» + n8 In sintesi: n4 O n6 O n8 O n10 O «ex» + codice |
X |
|
|
|
15 |
Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC) |
|
an..512 |
X |
|
Dati da inserire nel campo «Elenco dei prodotti» |
|
16 |
Elenco dei prodotti. Quantità per codice NC |
|
n..16 (solo valori positivi) Le voci tramite CERTEX sono accettate solo nel formato n..16,6 (solo valori positivi) |
|
|
Obbligatorio se è indicata la quantità per codice NC |
|
16 |
Elenco dei prodotti. Unità di misura |
KGM, HLT, KGME, KSE, KCW, KBL |
An..4 |
|
|
Obbligatorio se è indicata la quantità per codice NC |
|
19 |
Tolleranza (%) |
0 o 5 |
n1 |
X |
|
|
|
20/24 |
Condizioni particolari/note particolari |
Elenco dei codici |
Elenco di codici an30 |
|
X |
Cfr. ALLEGATO I.1 del regolamento (UE) 2016/1239 per l’elenco dei codici |
|
20/24 |
Condizioni particolari/note particolari (testo libero) |
|
an512 |
|
X |
Questo campo è da utilizzare solo se sono necessarie informazioni supplementari a norma della legislazione e/o i codici non sono ancora stati implementati dai sistemi informatici nazionali |
|
25 |
Rilasciato il |
|
aaaa-mm-gg (data corrente per impostazione predefinita) |
X |
|
|
|
25 |
Rilasciato da |
|
|
|
X |
Persona o organizzazione |
|
|
Firmato da |
|
|
|
X |
|
|
|
Firmato il |
|
aaaa-mm-gg |
|
X |
|
|
|
Valido dal |
|
aaaa-mm-gg |
X |
|
|
|
12 |
Ultimo giorno di validità |
|
aaaa-mm-gg |
X |
|
|
A.3 – Modello di dati ELAN1L-AGREX
|
Modello ufficiale |
Nome del campo |
Elenco dei valori possibili |
Tipo e formato |
Obbligatorio |
Facoltativo |
Altre condizioni |
|
|
Tipo di documento |
AGREX |
/ |
X |
|
|
|
23 |
Numero titolo |
|
Codice ISO-2 SM dell’organismo emittente il titolo + combinazione unica di 1-17 caratteri alfanumerici e alcuni caratteri speciali (/-_). Le lettere possono essere maiuscole o minuscole, eccetto quelle dei codici dei paesi. «A» sarà considerata diversa da «a». |
X |
|
|
|
3 |
Numero titolo originale |
|
Codice ISO-2 SM + combinazione unica di 1-17 caratteri alfanumerici e alcuni caratteri speciali (/-_). Le lettere possono essere maiuscole o minuscole, eccetto quelle dei codici dei paesi. «A» sarà considerata diversa da «a». |
|
|
Nel caso di un estratto, numero del titolo originale |
|
|
Codice dell’organismo emittente del titolo |
|
an6: Codice ISO-2 SM + 4n |
X |
|
|
|
1 |
Nome dell’organismo emittente del titolo |
|
an512 |
|
X |
|
|
1 |
Indirizzo dell’organismo emittente del titolo |
|
an512 |
|
X |
|
|
4 |
Rilasciato a. EORI |
Numero EORI |
an17: Codice ISO-2 SM + massimo 15 cifre |
X |
|
|
|
4 |
Rilasciato a. Nome |
|
an512 |
|
X |
|
|
4 |
Rilasciato a. Indirizzo completo |
|
an512 |
|
X |
|
|
7 |
Paese di destinazione |
US, CH, CA |
Codice ISO-2 paese terzo a2 |
X |
|
|
|
14 |
Prodotto. Denominazione commerciale |
|
an512 |
X |
|
|
|
17 |
Quantità totale |
|
n..16 (solo valori positivi) Le voci tramite CERTEX sono accettate solo nel formato n..16,6 (solo valori positivi) |
X |
|
|
|
|
Unità di misura |
KGM |
An..5 |
X |
|
|
|
|
Elenco dei prodotti |
|
UNA voce nell’elenco: Codice NC del prodotto, designazione del prodotto |
X |
|
L’elenco dei prodotti per AGREX consiste solo di UNA voce. |
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16 |
Elenco dei prodotti. Codice NC |
Testo libero (CH/CA) O 0406**** (US) |
Testo libero (CH/CA) O «0406»+n4 (US) |
X |
|
|
|
15 |
Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC) |
|
an..512 |
X |
|
Dati da inserire nel campo «Elenco dei prodotti» |
|
19 |
Tolleranza (%) |
0 |
n1 |
X |
|
|
|
20/22 |
Condizioni particolari/note particolari |
Elenco dei codici |
Elenco di codici an30 |
|
X |
Cfr. ALLEGATO I.1 del regolamento (UE) 2016/1239 per l’elenco dei codici |
|
20/22 |
Condizioni particolari/note particolari (testo libero) |
|
an512 |
|
X |
Questo campo è da utilizzare solo se sono necessarie informazioni supplementari a norma della legislazione e/o i codici non sono ancora stati implementati dai sistemi informatici nazionali |
|
23 |
Rilasciato il |
|
aaaa-mm-gg (data corrente per impostazione predefinita) |
X |
|
|
|
23 |
Rilasciato da |
|
|
|
X |
Persona o organizzazione |
|
|
Firmato da |
|
|
|
X |
|
|
|
Firmato il |
|
aaaa-mm-gg |
|
X |
|
|
|
Valido dal |
|
aaaa-mm-gg |
X |
|
|
|
12 |
Ultimo giorno di validità |
|
aaaa-mm-gg |
X |
|
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B.1 – Norme generali applicabili alle domande e ai titoli per i modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX
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1. |
La «Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli» (1) continua ad applicarsi nei casi in cui le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (2), applicabili all’entrata in uso dei modelli di dati ELAN1L-AGRIM ed ELAN1L-AGREX, consentono il rilascio di titoli basati sui modelli AGRIM e AGREX di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/1239. |
|
2. |
I titoli e i rispettivi estratti sono rilasciati dagli organismi emittenti degli Stati membri. Essi sono validi per operazioni di importazione e esportazione da effettuare in qualsiasi Stato membro, salvo in alcuni casi particolari previsti dalla legislazione dell’Unione. |
|
3. |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (3), i sabati, le domeniche e i giorni festivi non sono giorni lavorativi ai fini della presentazione delle domande di titolo o del rilascio del titolo. L’organismo emittente può tuttavia decidere di applicare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/1239. |
|
4. |
Ciascun organismo emittente può elaborare un modulo di domanda basato sui modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX di cui alle parti A.2 e A.3 delle presenti istruzioni. Il modulo è debitamente messo a disposizione dei richiedenti. |
|
5. |
Le domande di titoli basate sui modelli di dati di cui alle parti A.2 e A.3 delle presenti istruzioni sono presentate agli organismi emittenti competenti. I titoli devono contenere le informazioni seguenti:
Gli organismi emittenti possono chiedere al richiedente di presentare qualsiasi altra informazione necessaria per il rilascio del titolo. |
|
6. |
Le domande sono compilate a macchina o con mezzi informatici. L’organismo emittente del titolo può autorizzare i richiedenti a compilare le domande a mano, a inchiostro e in lettere maiuscole. |
|
7. |
Le domande, i titoli e gli estratti su supporto cartaceo non devono recare cancellature o sovrapposizioni di parole. In caso di errore nella compilazione del modulo occorre compilare una nuova domanda o un nuovo titolo.
Se il modulo di domanda contiene un errore minore e privo di rilevanza fattuale, il titolo è rilasciato con la correzione di tale errore. |
|
8. |
Il richiedente che chiede estratti di titoli deve indicare chiaramente il numero del titolo originale, la quantità da estrarre, i codici dei prodotti da estrarre dal titolo originale e qualsiasi altra informazione di cui l’organismo emittente possa avere bisogno per rilasciare l’estratto. |
|
9. |
Le quantità sono specificate in unità metriche di peso o di volume, come indicato nelle istruzioni che seguono. |
|
10. |
Nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, la retrocessione al titolare originario sarà registrata come operazione relativa al titolo in ELAN. |
|
11. |
Le date sono inserite in numeri a otto cifre, utilizzando il formato «aaaa-mm-gg». Le prime quattro cifre rappresentano l’anno, le due cifre successive il mese (da 01 a 12) e le ultime due cifre il giorno (da 01 a 31). |
|
12. |
Esempio di applicazione dell’ora locale di Bruxelles che figura nel regolamento delegato (UE) 2016/1237 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione:
le ore 13:00 nei suddetti regolamenti corrispondono alle ore 13:00 (ora di Bruxelles):
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B.2 – Istruzioni per la compilazione del modello di dati ELAN1L-AGRIM
A) Istruzioni applicabili a tutti i settori
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(1) |
Nella sezione «Tipo di documento» deve sempre essere indicato AGRIM. |
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(2) |
Nella sezione «Numero titolo» deve essere indicato il numero unico del documento composto secondo la seguente struttura:
|
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(3) |
La sezione «Numero titolo originale» è compilata solo per gli estratti. Indica il numero del titolo originale da cui è stato estratto, secondo la struttura descritta al punto precedente. |
|
(4) |
Se il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 prevede che un documento rilasciato da un paese terzo sia una condizione preliminare per il rilascio di un titolo di importazione e che lo stesso documento rilasciato dal paese terzo sia messo a disposizione delle autorità doganali, il numero di tale documento deve essere obbligatoriamente indicato nella sezione «Numero TCDOC». |
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(5) |
Nel caso di titoli rilasciati per la gestione di contingenti tariffari, nella sezione «Numero contingente tariffario» deve essere indicato il numero del contingente tariffario per il quale è rilasciato il titolo. Il numero è composto nel formato: 09.4xxx. |
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(6) |
L’organismo emittente è indicato come segue:
|
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(7) |
Il titolare è indicato come segue:
|
|
(8) |
Quando richiesto dalla normativa dell’Unione, per «Paese esportatore» si intende il paese terzo dal quale il prodotto è spedito verso l’Unione. Nella sezione corrispondente è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese. Se non richiesto dalla normativa dell'Unione, l'indicazione del paese esportatore nella presente sezione della domanda di titolo è facoltativa; tale indicazione può essere utile per l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, relativo ai casi di forza maggiore. Gli organismi emittenti devono essere a conoscenza del fatto che, se la presente sezione indica un paese che non corrisponde al paese esportatore indicato nella dichiarazione doganale, i controlli automatizzati sul titolo possono riscontrare un errore e non consentire l'immissione in libera pratica dei prodotti. |
|
(9) |
Quando richiesto dalla normativa dell’Unione, nella sezione «Paese di origine» è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di tale paese. Il paese di origine è stabilito conformemente alla normativa dell'Unione pertinente. Le indicazioni relative alla sezione «Paese esportatore» sono applicabili per analogia. |
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(10) |
Quando richiesto dalla normativa dell’Unione, nella sezione «Origini escluse» dovrebbe essere indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 dei paesi da cui non sono consentite le importazioni, conformemente agli allegati da II a XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. La tabella seguente presenta un esempio di come le origini escluse devono essere menzionate nel titolo:
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(11) |
Quando richiesto dalla normativa dell’Unione, nella sezione «Destinazione» deve essere indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2. |
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(12) |
Una descrizione dei prodotti con le loro denominazioni usuali (ad esempio «zucchero») deve essere indicata nella sezione «Prodotto. Denominazione commerciale». |
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(13) |
L’elenco dei prodotti deve essere indicato come segue:
|
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(14) |
La quantità deve essere indicata in numeri interi, senza punti o virgole, nelle sezioni seguenti:
L'unità di misura è indicata nella sezione «Unità di misura» usando uno dei codici conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761:
Salvo diversa indicazione nella legislazione o nella tabella seguente, l'unità di misura combinata con la quantità di prodotti solidi è «KGM». Nei titoli per l'alcole etilico è invece indicato «HLT» come unità di misura. Per alcuni contingenti tariffari, il titolo deve indicare un'unità di misura diversa da KGM, come sintetizzato nella tabella seguente. Per i contingenti tariffari non elencati nella tabella, l'unità di misura è «KGM» per impostazione predefinita.
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|
(15) |
Nella sezione pertinente è indicata una tolleranza di 0 o 5 %, conformemente alla normativa dell’Unione applicabile. |
|
(16) |
La sezione «Condizioni particolari/note particolari» è compilata conformemente all’allegato I.1 del regolamento (UE) 2016/1239. |
|
(17) |
L’organismo emittente indica inoltre:
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B) Istruzioni settoriali specifiche
Canapa
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(1) |
Per le sementi destinate alla semina, nella sezione «Condizioni particolari/note particolari» è indicato il codice HE01 e la varietà di canapa nella sezione con testo libero. |
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(2) |
In ogni caso la sezione «Condizioni particolari/note particolari» deve contenere uno dei seguenti codici:
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Alcole etilico di origine agricola
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(1) |
Su domanda del richiedente e una sola volta, l’organismo emittente può sostituire il paese di origine indicato nella sezione «Paese di origine» con un altro paese. |
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(2) |
Gli Stati membri possono stabilire che, nella sezione «Condizioni particolari/note particolari (testo libero)», sia indicato il prezzo all’importazione (CIF) dell’alcole. |
Riso Basmati
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(1) |
Nella sezione «Elenco dei prodotti. Denominazione commerciale» è indicata almeno una delle voci di cui all’allegato I. |
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(2) |
Nella sezione «Elenco dei prodotti. Codice NC»è indicato uno dei codici NC o dei codici TARIC elencati nell’allegato I. |
B.3 – Istruzioni per la compilazione del modello di dati ELAN1L-AGREX
|
(1) |
Nella sezione «Tipo di documento» deve sempre essere indicato AGREX. |
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(2) |
Nella sezione «Paese di destinazione» è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di destinazione, se richiesto dalla normativa dell’Unione pertinente. Se non richiesto dalla normativa dell'Unione, l'indicazione del paese esportatore nella presente sezione è facoltativa; tale indicazione può essere utile per l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, relativo ai casi di forza maggiore. |
|
(3) |
La sezione «Condizioni particolari/note particolari» è compilata conformemente agli articoli da 59 a 64 del regolamento (UE) 2020/761 e all’allegato I.1 del regolamento (UE) 2016/1239. |
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(4) |
La parte B.2 delle presenti istruzioni si applica mutatis mutandis alle voci da inserire nel modello di dati ELAN1L-AGREX per quanto riguarda le sezioni e le informazioni seguenti:
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C – Istruzioni per la compilazione di estratti di titoli
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(1) |
Gli estratti di titoli sono compilati dagli organismi emittenti dello Stato membro che ha rilasciato il titolo stesso. |
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(2) |
Il numero dell’estratto è indicato nella sezione «Numero titolo», mentre nella sezione «Numero titolo originale» è indicato il numero del titolo originale dal quale è stato creato l’estratto. |
|
(3) |
L’estratto o gli estratti dell’ELAN1L-AGRIM devono recare tutte le informazioni riportate nelle sezioni del titolo seguenti:
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(4) |
Le sezioni «Prodotto. Denominazione commerciale», «Elenco dei prodotti», «Elenco dei prodotti. Codice NC», «Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)», «Elenco dei prodotti. Quantità per codice NC» e «Elenco dei prodotti. Unità di misura» si riferiscono agli stessi prodotti indicati nel titolo ELAN1L-AGRIM originale o a un elenco ridotto di tali prodotti. L’estratto non può essere rilasciato per prodotti e quantità che non rientrano nel titolo ELAN1L-AGRIM originale. |
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(5) |
L’estratto o gli estratti dell’ELAN1L-AGREX devono recare tutte le informazioni riportate nelle sezioni del titolo seguenti:
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(6) |
Le sezioni «Prodotto. Denominazione commerciale», «Elenco dei prodotti», «Elenco dei prodotti. Codice NC», «Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)», «Elenco dei prodotti. Quantità per codice NC» e «Elenco dei prodotti. Unità di misura» si riferiscono agli stessi prodotti indicati nel titolo ELAN1L-AGREX originale o a un elenco ridotto di tali prodotti. L’estratto non può essere rilasciato per prodotti e quantità che non rientrano nel titolo ELAN1L-AGREX originale. |
D – Imputazione di titoli su supporto cartaceo (retro del titolo o dell’estratto)
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(1) |
Laddove le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 applicabili all’entrata in uso di ELAN e dei modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX, o le norme di cui alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 (7) applicabili durante i periodi di indisponibilità di ELAN consentano l’uso dei titoli ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX stampati su supporto cartaceo, le imputazioni dei quantitativi dovrebbero essere trascritte sul retro del titolo. Le imputazioni devono essere compilate in modo leggibile, stampate, dattiloscritte o manoscritte a inchiostro. |
|
(2) |
Le imputazioni non devono contenere cancellature o sovrapposizioni di parole. Eventuali errori devono essere corretti barrando la dicitura errata e inserendo quella corretta. Ogni correzione così effettuata deve essere approvata dall'autore e autenticata con il timbro dell'autorità competente per l'imputazione. Quando rilascia un titolo o un estratto corretto, l'organismo emittente deve inoltre riportare le imputazioni che figurano nel documento originale. |
|
(3) |
Se le norme transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 applicabili all’entrata in uso di ELAN per i titoli di importazione e di esportazione o le norme di cui alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 applicabili durante i periodi di indisponibilità di ELAN consentono l’uso di versioni su supporto cartaceo dei titoli ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX, ai fini della prima imputazione le autorità doganali inseriscono nella casella 1 della sezione «Quantità in cifre» il quantitativo indicato nella sezione «Quantità totale» del titolo, maggiorato della tolleranza consentita, utilizzando la stessa unità di misura indicata sul titolo. Nel caso di un'imputazione relativa al rilascio di un estratto, il quantitativo da indicare è quello per il quale l'estratto è stato rilasciato, maggiorato dell'eventuale tolleranza. |
|
(4) |
Nella sezione «Documento doganale» le autorità doganali indicano il numero della dichiarazione doganale e la data di accettazione della dichiarazione doganale, che è la data di imputazione. Se l’imputazione è il risultato della creazione di un estratto, in tale sezione è indicato il numero dell’estratto e la data del rilascio. |
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(5) |
Nella sezione «Nome, Stato membro, timbro e firma dell’autorità di imputazione» le autorità doganali indicano il codice ISO 3166-1 alpha-2 dello Stato membro. La firma deve essere manoscritta. |
E – Status che ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX possono assumere in ELAN durante il ciclo di vita
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ELAN1L-AGRIM |
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Status |
Descrizione |
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Bozza |
Status assegnato alla bozza di un titolo creato tramite l’interfaccia utente che deve essere presentato da un altro utente dello stesso organismo emittente (cfr. il principio del doppio controllo applicato solo per il canale dell’interfaccia utente nel suo complesso e per le operazioni di creazione/correzione ed estrazione dei titoli). |
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Valido (intera quantità) |
Status assegnato a un titolo valido creato nel sistema per il quale non è ancora avvenuta alcuna immissione in libera pratica in dogana e nessun estratto è stato ancora creato. |
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Valido (parzialmente usato) |
Status assegnato a un titolo valido per il quale una quantità parziale è già stata immessa in libera pratica in dogana o estratta per la creazione di un estratto. |
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Esaurito |
Status assegnato a un titolo la cui quantità disponibile totale è stata immessa in libera pratica in dogana o estratta per la creazione di un estratto. |
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Bloccato |
Status assegnato a un titolo che è stato restituito prima di importarne o estrarne tutto il quantitativo, prima della scadenza, e che non sarà più utilizzato. Il caso principale è quello in cui l’operatore restituisce il titolo per ottenere più rapidamente la cauzione, anche se può essere utilizzato negli altri casi in cui l’organismo emittente ritenga che il titolo non debba più essere usato (ELAN non tiene traccia della cauzione; la conseguenza di questo status è che ELAN bloccherà l’uso del titolo nella dichiarazione doganale). Lo scopo principale di questo status è informare le autorità doganali che un determinato titolo è stato restituito e non può più essere usato. |
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Annullato |
Status assegnato a un titolo per consentire all’organismo emittente di annullare un titolo che non avrebbe dovuto essere creato. |
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ELAN1L-AGREX |
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Status |
Descrizione |
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Bozza |
Status assegnato alla bozza di un titolo creato tramite l’interfaccia utente che deve essere presentato da un altro utente dello stesso organismo emittente (cfr. il principio del doppio controllo applicato solo per il canale dell’interfaccia utente nel suo complesso e per le operazioni di creazione/correzione ed estrazione dei titoli). |
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Valido (intera quantità) |
Status assegnato a un titolo valido creato nel sistema per il quale non è ancora avvenuta alcuna esportazione in dogana e nessun estratto è stato ancora creato. |
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Valido (parzialmente usato) |
Status assegnato a un titolo valido per il quale una quantità parziale è già stata esportata o estratta per la creazione di un estratto. |
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Esaurito |
Status assegnato a un titolo la cui quantità disponibile è stata interamente estratta o quando le condizioni di cui all’articolo 71, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/761 sono soddisfatte. |
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Bloccato |
Status assegnato a un titolo che è stato restituito prima di esportarne o estrarne tutta la quantità, prima della scadenza, e che non sarà più utilizzato. Il caso principale è quello in cui l’operatore restituisce il titolo per ottenere più rapidamente la cauzione, anche se può essere utilizzato negli altri casi in cui l’organismo emittente ritenga che il titolo non debba più essere usato (ELAN non tiene traccia della cauzione; la conseguenza di questo status è che ELAN bloccherà l’uso del titolo nella dichiarazione doganale). Lo scopo principale di questo status è informare le autorità doganali che un determinato titolo è stato restituito e non può più essere usato. |
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Annullato |
Status assegnato a un titolo per consentire all’organismo emittente di annullare un titolo che non avrebbe dovuto essere creato. |
(1) Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli (GU C 278 del 30.7.2016, pag. 34).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj).
(3) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj).
(4) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/2024-07-01).
(5) Per questi contingenti tariffari, l'unita di misura indicata nel titolo è KGM, anche se nelle rispettive schede dell'allegato III del regolamento (UE) 2020/761 è indicato il peso totale in diversi equivalenti.
(6) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) (GU L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).
ALLEGATO I
Gruppi di codici dei prodotti preceduti da « ex »
I titoli relativi ai numeri d'ordine dei contingenti tariffari indicati nella tabella seguente possono essere rilasciati per i codici corrispondenti preceduti da « ex »:
|
Numeri d’ordine |
Descrizione del prodotto |
Codice «Ex» |
Codici TARIC |
||||
|
09.4123 09.4125 09.4133 |
Frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta |
Ex10019900 |
1001 99 00 40 1001 99 00 50 1001 99 00 60 1001 99 00 92 |
||||
|
09.4307 |
Agglomerati in forma di pellets di orzo |
Ex11 03 20 (25 ) |
1103 20 25 90 |
||||
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09.4002 |
Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate |
Ex02 01 |
0201 10 00 21 0201 10 00 29 0201 20 20 21 0201 20 20 29 0201 20 30 21 0201 20 30 29 0201 20 50 21 0201 20 50 29 0201 20 90 11 0201 20 90 15 0201 30 00 31 0201 30 00 39 |
||||
|
Ex02 02 |
0202 10 00 11 0202 10 00 15 0202 20 10 11 0202 20 10 15 0202 20 30 11 0202 20 30 15 0202 20 50 11 0202 20 50 15 0202 20 90 11 0202 20 90 15 0202 30 10 11 0202 30 10 15 0202 30 50 11 0202 30 50 15 0202 30 90 11 0202 30 90 15 |
||||||
|
Ex02061095 |
0206 10 95 11 0206 10 95 15 |
||||||
|
Ex02062991 |
0206 29 91 11 0206 29 91 15 0206 29 91 21 0206 29 91 29 |
||||||
|
09.4280 |
Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate |
Ex02011000 |
0201 10 00 29 0201 10 00 94 0201 10 00 98 |
||||
|
Ex02012020 |
0201 20 20 29 0201 20 20 94 0201 20 20 98 |
||||||
|
Ex02012030 |
0201 20 30 29 0201 20 30 94 0201 20 30 98 |
||||||
|
Ex02012050 |
0201 20 50 29 0201 20 50 94 0201 20 50 98 |
||||||
|
Ex02012090 |
0201 20 90 15 0201 20 90 99 |
||||||
|
Ex02013000 |
0201 30 00 39 0201 30 00 49 0201 30 00 90 |
||||||
|
Ex02061095 |
0206 10 95 15 0206 10 95 99 |
||||||
|
09.4281 |
Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, congelate o altro |
Ex02021000 |
0202 10 00 15 0202 10 00 99 |
||||
|
Ex02022010 |
0202 20 10 15 0202 20 10 99 |
||||||
|
Ex02022030 |
0202 20 30 15 0202 20 30 82 0202 20 30 84 0202 20 30 86 0202 20 30 88 |
||||||
|
Ex02022050 |
0202 20 50 15 0202 20 50 99 |
||||||
|
Ex02022090 |
0202 20 90 15 0202 20 90 99 |
||||||
|
Ex02023010 |
0202 30 10 15 0202 30 10 82 0202 30 10 84 0202 30 10 86 0202 30 10 88 |
||||||
|
Ex02023050 |
0202 30 50 15 0202 30 50 82 0202 30 50 84 0202 30 50 86 0202 30 50 88 |
||||||
|
Ex02023090 |
0202 30 90 15 0202 30 90 42 0202 30 90 44 0202 30 90 46 0202 30 90 48 0202 30 90 70 0202 30 90 75 0202 30 90 80 0202 30 90 90 |
||||||
|
Ex02062991 |
0206 29 91 15 0206 29 91 29 0206 29 91 35 0206 29 91 38 0206 29 91 42 0206 29 91 45 0206 29 91 59 0206 29 91 69 0206 29 91 79 0206 29 91 99 |
||||||
|
Ex02102010 |
0210 20 10 90 |
||||||
|
Ex02102090 |
0210 20 90 15 0210 20 90 99 |
||||||
|
Ex02109951 |
0210 99 51 90 |
||||||
|
Ex02109959 |
0210 99 59 90 |
||||||
|
09.4001 |
Carni di bufalo disossate, congelate |
Ex02023090 |
0202 30 90 47 0202 30 90 48 |
||||
|
09.4004 |
Carni di bufalo disossate, fresche, refrigerate o congelate |
Ex02013000 |
0201 30 00 41 0201 30 00 49 |
||||
|
Ex02023090 |
0202 30 90 47 0202 30 90 48 |
||||||
|
09.4198 09.4199 09.4200 09.4504 09.4505 |
Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef») |
Ex01022951 |
0102 29 51 10 |
||||
|
Ex01022959 |
0102 29 59 11 0102 29 59 21 0102 29 59 31 0102 29 59 91 |
||||||
|
Ex01022991 |
0102 29 91 10 |
||||||
|
Ex01022999 |
0102 29 99 21 0102 29 99 91 |
||||||
|
Ex02011000 |
0201 10 00 92 0201 10 00 94 |
||||||
|
Ex02012020 |
0201 20 20 92 0201 20 20 94 |
||||||
|
Ex02012030 |
0201 20 30 92 0201 20 30 94 |
||||||
|
Ex02012050 |
0201 20 50 92 0201 20 50 94 |
||||||
|
09.4202 |
Carni disossate ed essiccate: tagli di carne ottenuti da cosce di bovini di almeno 18 mesi, privi di grasso intramuscolare visibile (dal 3 al 7 %), con valore pH compreso tra 5,4 e 6,0; salati, aromatizzati, pressati, essiccati esclusivamente all’aria fresca e secca e che sviluppano muffe nobili (fioritura di funghi microscopici). Il peso del prodotto finito è compreso tra il 41 % e il 53 % della materia prima non salata. |
Ex02102090 |
0210 20 90 11 0210 20 90 15 |
||||
|
09.4450 09.4452 |
Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie “A”, “B” o “C”. Le carcasse di manzo giovane leggero e di giovenca sono classificate nelle categorie “A” o “B”, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita dall'autorità competente della Repubblica di Argentina.» |
Ex02013000 |
0201 30 00 31 0201 30 00 39 |
||||
|
Ex02061095 |
0206 10 95 11 0206 10 95 15 |
||||||
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09.4451 |
Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” e “YPS”, quali definite da AUS-MEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUS-MEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUS-MEAT» |
Ex02012090 |
0201 20 90 11 0201 20 90 15 |
||||
|
Ex02013000 |
0201 30 00 31 0201 30 00 39 |
||||||
|
Ex02022090 |
0202 20 90 11 0202 20 90 15 |
||||||
|
Ex02 02 30 |
0202 30 10 11 0202 30 10 15 0202 30 50 11 0202 30 50 15 0202 30 90 11 0202 30 90 15 |
||||||
|
Ex02061095 |
0206 10 95 11 0206 10 95 15 |
||||||
|
Ex02062991 |
0206 29 91 11 0206 29 91 15 0206 29 91 21 0206 29 91 29 |
||||||
|
09.4453 |
Carni disossate di animali della specie bovina, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria “B” con spessore di grasso “2” o “3”, secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell’Agricoltura, dell’allevamento e dell’approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)» |
Ex02013000 |
0201 30 00 31 0201 30 00 39 |
||||
|
Ex02023090 |
0202 30 90 11 0202 30 90 15 |
||||||
|
Ex02061095 |
0206 10 95 11 0206 10 95 15 |
||||||
|
Ex02062991 |
0206 29 91 11 0206 29 91 15 0206 29 91 21 0206 29 91 29 |
||||||
|
09.4454 |
Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche allevati esclusivamente al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 kg. Le carcasse sono classificate nelle categorie “A”, “L”, “P”, “T” o “F”, rifilate fino a uno spessore del grasso “P” o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse del New Zealand Meat Board» |
Ex02012090 |
0201 20 90 11 0201 20 90 15 |
||||
|
Ex02013000 |
0201 30 00 31 0201 30 00 39 |
||||||
|
Ex02022090 |
0202 20 90 11 0202 20 90 15 |
||||||
|
Ex02 02 30 |
0202 30 10 11 0202 30 10 15 0202 30 50 11 0202 30 50 15 0202 30 90 11 0202 30 90 15 |
||||||
|
Ex02061095 |
0206 10 95 11 0206 10 95 15 |
||||||
|
Ex02062991 |
0206 29 91 11 0206 29 91 15 0206 29 91 21 0206 29 91 29 |
||||||
|
09.4455 |
Carni di animali della specie bovina disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «filetti (lomito), lombate (lomo), culatte (rabadilla), coppe (carnaza negra) ottenuti da animali ibridi selezionati con meno del 50 % di razze del tipo zebù, alimentati esclusivamente al pascolo o con fieno. Gli animali macellati sono manzi o giovenche della categoria “V” del sistema di classificazione delle carcasse bovine da cui si ottengono carcasse di peso non superiore a 260 chilogrammi» |
Ex02013000 |
0201 30 00 31 0201 30 00 39 |
||||
|
Ex02023090 |
0201 30 90 11 0201 30 90 15 |
||||||
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09.4456 |
Carni fresche, refrigerate o congelate, grassi o preparazioni di animali della specie bovina allevati secondo le condizioni di pastorizia applicate in Nuova Zelanda, ossia escludendo gli spazi di alimentazione commerciali. |
Ex15021090 (solo carne bovina) |
1502 10 90 10 |
||||
|
Ex15029090 (solo carne bovina) |
1502 90 90 10 |
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09.4155 |
Ex 04 01 40: aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % e inferiore o uguale a 10 % Ex 04 01 50: aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % 0403 20: yogurt |
Ex04 01 40 |
0401 40 10 10 0401 40 90 10 |
||||
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Ex04 01 50 |
0401 50 11 10 0401 50 19 10 0401 50 31 10 0401 50 39 10 0401 50 91 10 0401 50 99 10 |
||||||
|
09.4226 |
Skyr |
Ex04061050 |
0406 10 50 10 |
||||
|
09.4227 |
Formaggi, escluso lo «Skyr» del codice TARIC 0406 10 50 10 |
Ex04 06 |
0406 10 30 10 0406 10 30 90 0406 10 50 30 0406 10 50 90 0406 10 80 10 0406 10 80 80 0406 20 0406 30 10 10 0406 30 10 20 0406 30 10 90 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90 0406 90 01 0406 90 13 0406 90 15 0406 90 17 0406 90 18 0406 90 21 20 0406 90 21 90 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 29 0406 90 32 0406 90 35 0406 90 37 0406 90 39 0406 90 50 0406 90 61 0406 90 63 10 0406 90 63 90 0406 90 69 0406 90 73 0406 90 74 0406 90 75 10 0406 90 75 90 0406 90 76 10 0406 90 76 90 0406 90 78 0406 90 79 10 0406 90 79 90 0406 90 81 10 0406 90 81 90 0406 90 82 0406 90 84 0406 90 85 0406 90 86 20 0406 90 86 90 0406 90 89 10 0406 90 89 90 0406 90 92 10 0406 90 92 90 0406 90 93 0406 90 99 |
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09.4521 |
Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi |
Ex04069021 |
0406 90 21 20 |
||||
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09.4038 |
Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati, che includono:
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Ex02031955 |
0203 19 55 15 0203 19 55 25 0203 19 55 30 |
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Ex02032955 |
0203 29 55 20 0203 29 55 30 0203 29 55 92 |
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09.4211 09.4212 09.4213 |
Carni di pollame, salate o in salamoia |
Ex02109939 |
0210 99 39 10 |
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09.4258 |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Ex16023985 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili) |
1602 39 85 10 |
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09.4259 09.4265 |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Ex16023985 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili) |
1602 39 85 90 |
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09.4273 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni e conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus |
Ex02076021 (freschi o refrigerati, metà o quarti di faraone) |
0207 60 21 10 |
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09.4290 |
Carni di pollame, salate o in salamoia |
Ex02109939 |
0210 99 39 10 |
Elenco dei codici dei prodotti per alcuni titoli AGRIM fuori contingente
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Descrizione del prodotto |
Codici ex |
Codici TARIC |
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Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato |
Ex22071000 |
2207 10 00 11 2207 10 00 19 |
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Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato |
Ex22072000 |
2207 20 00 11 2207 20 00 19 |
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Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato |
Ex22089091 |
2208 90 91 10 |
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Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato |
Ex22089099 |
2208 90 99 11 2208 90 99 19 |
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Semi di varietà di canapa destinati alla semina |
Ex12079920 |
1207 99 20 10 |
Elenco dei codici dei prodotti per il riso Basmati
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Varietà di Basmati |
Codici |
Codici TARIC |
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Riso Basmati delle varietà Basmati 217 (India), Basmati 370, Basmati 386 (India), Kernel (Basmati) (Pakistan) Pusa Basmati Ranbir Basmati (India) Super Basmati Taraori Basmati (HBC-19) (India) Type-3 (Dehradun) (India) |
1006 20 17 |
1006 20 17 13 |
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Riso Basmati delle varietà Basmati 217 (India), Basmati 370, Basmati 386 (India), Kernel (Basmati) (Pakistan) Pusa Basmati Ranbir Basmati (India) Super Basmati Taraori Basmati (HBC-19) (India) Type-3 (Dehradun) (India) |
1006 20 98 |
1006 20 98 13 |
ALLEGATO II
Numero contingente tariffario che richiede una quantità per codice NC o quando sul titolo è consentito un solo codice NC
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Numero contingente tariffario |
Sul titolo è obbligatoria una quantità per codice NC |
Il titolo può essere rilasciato per un solo codice NC |
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09.4001 |
X |
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09.4002 |
X |
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09.4004 |
X |
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09.4181 |
X |
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09.4198 |
X |
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09.4199 |
X |
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09.4200 |
X |
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09.4202 |
X |
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09.4450 |
X |
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09.4451 |
X |
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09.4452 |
X |
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09.4453 |
X |
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09.4454 |
X |
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09.4455 |
X |
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09.4504 |
X |
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09.4505 |
X |
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09.4729 |
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X |
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09.4730 |
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X |
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09.4731 |
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X |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2819/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)