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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/2790

16.5.2025

Comunicazione della Commissione pubblicata in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, relativa ai casi AT.40721 — Microsoft Teams ed AT.40873 — Microsoft Teams II

(C/2025/2790)

1.   Introduzione

(1)

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e qualora le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse nei loro confronti dalla Commissione nella valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e concludere che l’intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2.   Sintesi del caso

(2)

Il 25 giugno 2024 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti relativa a presunte infrazioni dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il «trattato») e dell’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (l’«accordo SEE»). La comunicazione degli addebiti costituisce una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(3)

La comunicazione degli addebiti ha constatato in via preliminare che Microsoft ha abusato della sua posizione dominante associando Teams, il suo strumento unificato di comunicazione e collaborazione software-as-a-Service («SaaS»), alle sue applicazioni di produttività SaaS dominanti per uso professionale, Word, Excel, PowerPoint e Outlook (i «prodotti abbinati»).

(4)

Almeno a partire dal 2019 i clienti non hanno potuto acquistare i prodotti abbinati, che sono venduti nell’ambito dei pacchetti di programmi Office 365 e Microsoft 365 («O365/M365»), senza Teams. Ciò ha conferito a Teams un vantaggio a livello di distribuzione che i concorrenti non erano in grado di compensare e che è stato ulteriormente aumentato dalla limitata interoperabilità tra i prodotti di Microsoft e le soluzioni dei concorrenti.

(5)

Nel corso dell’indagine Microsoft ha attuato unilateralmente modifiche alla sua condotta, in particolare introducendo versioni dei pacchetti di programmi O365/M365 senza Teams per i lavoratori della conoscenza e in prima linea, a un prezzo inferiore a quello dei pacchetti con Teams, dapprima nel SEE (2023) e poi a livello mondiale (2024). Nella comunicazione degli addebiti tali modifiche, valutate nella loro totalità, sono state ritenute, in via preliminare, insufficienti per porre fine all’infrazione e ai suoi effetti.

3.   Contenuto essenziale degli impegni proposti

(6)

Pur non concordando con la comunicazione degli addebiti della Commissione, Microsoft ha proposto, sulla base delle sue modifiche unilaterali, di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, al fine di fugare le preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza. Gli elementi fondamentali degli impegni sono i seguenti:

(a)

Microsoft offre ai clienti che acquistano nel SEE («clienti SEE») i suoi pacchetti di programmi O365/M365 per i lavoratori della conoscenza («i pacchetti interessati») senza Teams («pacchetti senza Teams») e a un prezzo inferiore rispetto ai pacchetti interessati che includono Teams (differenziale di prezzo o «delta prezzo» (2)). Il differenziale di prezzo dei più grandi pacchetti senza Teams è superiore al differenziale di prezzo risultante dalle modifiche unilaterali di Microsoft. Il prezzo di Teams è pari o superiore al differenziale di prezzo. I tassi di sconto offerti su Teams o sui pacchetti interessati non sono superiori ai tassi di sconto offerti sui «pacchetti senza Teams».

(b)

I clienti del SEE sono autorizzati a installare i pacchetti senza Teams nei centri dati di tutto il mondo. Ai clienti del SEE con contratti a lungo termine è offerta la possibilità ricorrente di passare a pacchetti senza Teams.

(c)

Per talune funzionalità specifiche Microsoft consente l'accesso ai prodotti e ai servizi Microsoft in questione e ai loro successori e l'effettiva interoperabilità con essi ai concorrenti di Teams e a terzi che permettano l'interoperabilità tra i concorrenti di Teams e detti prodotti e servizi Microsoft.

(d)

Microsoft consente ai concorrenti di Teams di incorporare applicazioni web di Office (Word, Excel e PowerPoint) per fornire funzionalità equivalenti, in termini di visualizzazione, editing, collaborazione, presentazione ed esperienze «in diretta», a quelle che queste applicazioni web di Office forniscono a Teams.

(e)

Microsoft permette ai concorrenti di Teams di essere integrati in maniera prominente nei prodotti abbinati.

(f)

Microsoft permette ai clienti del SEE di estrarre i loro dati di messaggistica Teams al fine di utilizzarli in una soluzione alternativa, qualora desiderino utilizzare una soluzione alternativa a Teams o in parallelo ad essa.

(g)

La durata degli impegni è di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore, ad eccezione delle disposizioni in materia di interoperabilità e portabilità dei dati, che hanno una durata di dieci anni. Microsoft nomina un fiduciario di controllo al fine di verificare il rispetto degli impegni e di mediare in caso di controversie. Se il problema persiste, la controversia sarà oggetto di una procedura accelerata di arbitrato.

(7)

Gli impegni sono pubblicati in versione integrale in inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza all’indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en

4.   Invito a presentare osservazioni

(8)

La Commissione, previo un test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito internet della direzione generale della Concorrenza.

(9)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili siano omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

(10)

Le parti interessate sono invitate ad argomentare le risposte e le osservazioni formulate e a esporre i fatti fondamentali. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.

(11)

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando i riferimenti AT.40721 – Microsoft Teams e AT.40873 – Microsoft Teams II per posta elettronica all’indirizzo (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE, senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.

(2)  Si nota che Microsoft intende allineare a livello globale le offerte e i prezzi per i suoi pacchetti.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2790/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)