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Serie C


C/2025/2648

19.5.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 febbraio 2025 – Autorità di regolazione dei trasporti / Captrain Italia e a.

(Causa C-161/25, Captrain Italia e.a.)

(C/2025/2648)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Autorità di regolazione dei trasporti

Appellate: Captrain Italia, Rail Cargo Carrier Italy Srl, Fuorimuro Inpresa Ferroviaria Srl, Inrail SpA, SBB Cargo Italia Srl, Oceanogate Italia SpA, GTS Rail SpA, Adriafer Srl con socio unico, DB Cargo Italia Srl, Sangritana SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se un sistema di penali possa essere imposto al di fuori della previsione espressa dell’articolo 35 della direttiva n. 2012/34/UE (1);

2)

se l’articolo 35 ammetta il cumulo tra più sistemi di penali, ossia che per il medesimo fatto, ritardo in una stazione di confine, la impresa ferroviaria possa trovarsi a subire sia la penale prevista dal sistema generale che si applica a tutta la rete, sia una penale specifica per la stazione di confine;

3)

in caso di risposta positiva al quesito che precede, se l’articolo 35 imponga che l’Autorità di regolazione, nell’introdurre o comunque nel «validare» un sistema di penali per le stazioni [di] confine a carico delle imprese ferroviarie merci, sia tenuta sempre a far rispettare le prescrizioni di detta disposizione, assicurando la neutralità della misura, di talché: i) debbano essere previsti premi per le imprese ferroviarie virtuose, ii) compensazioni per le imprese danneggiate e iii) le penali devono gravare anche sul gestore se è esso causa del ritardo, ove si ritenga che la neutralità della misura comporti il carattere bilaterale delle singole penali;

4)

in caso di risposta positiva al punto [2]), se l’articolo 35 imponga all’Autorità di regolazione di coordinare e in che termini il sistema delle penali del «performance regime» ed il sistema delle penali di confine, in modo che i due sistemi perseguano in modo coordinato l’obbiettivo della efficienza della rete, senza risultare eccessivamente gravosi per le imprese ferroviarie colpite dalle penali di confine;

5)

in caso di risposta positiva al punto [2]), se l’articolo 35 imponga di coordinare i massimali previsti dai due sistemi di penali, e di valutare il loro impatto economico sulle imprese ferroviarie, affinché il principio di efficienza, sia bilanciato con il principio di proporzionalità e ragionevolezza e non sia compromessa la redditività dei servizi ferroviari;

6)

in caso di risposta positiva al punto [2]) se l’articolo 97 del TFUE vada letto nel senso che i canoni o tasse, che possono essere percepiti dal vettore, si intendono [come] i canoni o tasse che l’impresa ferroviaria sostiene nel transito a cui devono corrispondere spese reali effettivamente sostenute dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria utilizzata per il transito e ciò «a prescindere dai prezzi di trasporto» (nel testo inglese «in addition to the transport rates») cioè a prescindere dei ricavi che il vettore abbia o possa realizzare a copertura di tali costi di transito.


(1)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU 2012, L 343, pag. 32).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2648/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)