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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/2644 |
19.5.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshof (Austria) il 18 febbraio 2025 – LF / Pensionsversicherungsanstalt
(Causa C-142/25, Pensionsversicherungsanstalt)
(C/2025/2644)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: LF
Convenuto: Pensionsversicherungsanstalt
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se l’articolo 44, paragrafo 2, prima frase, in initio, del regolamento (CE) n. 987/2009 (1) debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro competente ai sensi delle disposizioni del Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 (2) non prende in considerazione ai sensi dalla propria legislazione i periodi dedicati alla cura dei figli in via generale oppure non li prende in considerazione solamente in un caso concreto. |
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2. |
Se l'articolo 21 TFUE debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro debitore di una pensione di vecchiaia, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009, riguardanti a. l'esercizio di un'attività subordinata o autonoma in tale Stato membro alla data a decorrere dalla quale ha iniziato ad essere preso in considerazione il periodo di cura dei figli per il figlio in questione, o b. la mancata presa in considerazione dei periodi di cura dei figli da parte dello Stato membro competente ai sensi del Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, ma la persona interessata abbia maturato periodi assicurativi di attività subordinata o autonoma sia prima che dopo i periodi di cura dei figli nello Stato membro debitore delle prestazioni, è tenuto a prendere in considerazione i periodi di cura dei figli indipendentemente dal fatto che, dopo la fine dei periodi dedicati alla cura dei figli, la persona abbia maturato periodi assicurativi di attività subordinata o autonoma anche in un terzo Stato membro. |
(1) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2644/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)