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dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/2520

12.5.2025

Impugnazione proposta il 25 marzo 2025 dalla MegaFon OAO avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 15 gennaio 2025, causa T-193/23, MegaFon / Consiglio

(Causa C-228/25 P)

(C/2025/2520)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: MegaFon OAO (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, M. Pirovano, B. Bonafini, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 gennaio 2025, MegaFon / Consiglio (T-193/23; in prosieguo la «sentenza impugnata», ECLI:EU:T:2025:7);

annullare gli atti impugnati in primo grado, vale a dire:

la decisione (PESC) 2023/434 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1), e il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (2);

la decisione (PESC) 2023/1517 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (3);

la decisione (PESC) 2024/422 del Consiglio, del 29 gennaio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (4);

in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

e, in ogni caso,

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese sostenute dalla ricorrente, sia per quanto riguarda il primo grado di giudizio sia per quanto riguarda l’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Nella sua impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti otto motivi:

primo motivo: rifiuto illegittimo di accogliere una richiesta di produzione di prove supplementari, violazione degli articoli 85, paragrafo 3, e 92, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale, snaturamento dei fatti, violazione delle forme sostanziali e dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE;

secondo motivo: violazione da parte del Tribunale dell’articolo 296 TFUE relativo all’obbligo di motivazione, violazione del combinato disposto dell’articolo 215 TFUE e dell’articolo 29 TUE;

terzo motivo: errore di diritto relativo all’onere della prova e alla qualità degli elementi di prova, il Tribunale ha travisato la portata del suo controllo giurisdizionale e ha modificato l’atto del Consiglio;

quarto motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto stabilendo una presunzione al fine di inserire la ricorrente nell’elenco, indebita inversione dell’onere della prova, violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo (articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), snaturamento delle prove e dei fatti pertinenti;

quinto motivo: violazione e interpretazione erronea del criterio di «sostegno», snaturamento delle prove e dei fatti;

sesto motivo: il Tribunale non ha rilevato di ufficio la violazione delle forme sostanziali da parte del Consiglio. In ogni caso, gli atti impugnati violano le forme sostanziali;

settimo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che l’assenza di preparazione e di comunicazione degli elementi di prova da parte del Consiglio nel corso del procedimento amministrativo non costituisce una violazione degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In subordine, il Tribunale ha commesso un errore non accogliendo l’eccezione di illegittimità relativa alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (5) e il regolamento (UE) n. 833/2014, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (6);

ottavo motivo: violazione e interpretazione erronea dei principi generali del diritto dell’Unione e, in particolare, dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.


(1)   GU 2023, L 59I, pag. 593.

(2)   GU 2023, L 59I, pag. 6.

(3)   GU 2023, L 184, pag. 40.

(4)  GU L, 2024/422.

(5)   GU 2014, L 229, pag. 13.

(6)   GU 2014, L 229, pag. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2520/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)