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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/2244 |
24.4.2025 |
BANDO DI CONCORSI GENERALI
EPSO/AD/424/25 — CS — Giuristi linguisti di lingua ceca (AD 7)
EPSO/AD/424/25 — DA — Giuristi linguisti di lingua danese (AD 7)
EPSO/AD/424/25 — ET — Giuristi linguisti di lingua estone (AD 7)
EPSO/AD/424/25 — FI — Giuristi linguisti di lingua finlandese (AD 7)
EPSO/AD/424/25 — FR — Giuristi linguisti di lingua francese (AD 7)
EPSO/AD/424/25 — IT — Giuristi linguisti di lingua italiana (AD 7)
EPSO/AD/424/25 — LV — Giuristi linguisti di lingua lettone (AD 7)
EPSO/AD/424/25 — SV — Giuristi linguisti di lingua svedese (AD 7)
(C/2025/2244)
Termine per la presentazione delle candidature: 28 maggio 2025 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Lussemburgo
INDICE
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1. |
DISPOSIZIONI GENERALI | 2 |
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2. |
NATURA DELLE FUNZIONI | 2 |
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3. |
CONDIZIONI DI AMMISSIONE | 2 |
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3.1. |
Condizioni generali | 2 |
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3.2. |
Condizioni specifiche: conoscenze linguistiche | 2 |
|
3.3. |
Condizioni specifiche: qualifiche | 3 |
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4. |
ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI | 4 |
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4.1. |
Panoramica delle fasi di concorso | 4 |
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4.2. |
Lingue utilizzate per i concorsi | 5 |
|
4.3. |
Fasi del concorso | 7 |
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5. |
PARI OPPORTUNITÀ E MISURE RAGIONEVOLI | 9 |
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6. |
INFORMAZIONI SULLA SEDE DI SERVIZIO AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE A LUSSEMBURGO E SUI TRASFERIMENTI | 9 |
| ALLEGATO — Norme generali | 11 |
1. DISPOSIZIONI GENERALI
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a) |
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia dell’UE»), con sede a Lussemburgo, possa attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «giuristi linguisti» (grado AD 7). |
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b) |
Il presente bando di concorsi e il suo allegato «Norme generali» costituiscono il quadro giuridicamente vincolante applicabile ai presenti concorsi. |
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c) |
L’EPSO si impegna ad usare un linguaggio inclusivo e neutrale dal punto di vista del genere. Qualsiasi riferimento a una persona di un determinato genere deve essere inteso anche come riferimento a una persona di qualsiasi altro genere. |
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d) |
Il presente bando riguarda otto concorsi. È consentito iscriversi a uno solo di essi. |
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e) |
Il numero di posti disponibili è indicato nella tabella 1. Tabella 1
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2. NATURA DELLE FUNZIONI
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a) |
La Corte di giustizia dell’UE assume giuristi altamente qualificati che devono essere in grado di tradurre, nella lingua del concorso, testi giuridici spesso complessi a partire da almeno due lingue. Per l’esercizio delle loro funzioni si serviranno di strumenti informatici e di automazione del lavoro d’ufficio. |
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b) |
Tra le funzioni da svolgere figurano la traduzione nella lingua del concorso, a partire da almeno due altre lingue ufficiali dell’UE, di testi giuridici (sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale, conclusioni degli avvocati generali, memorie scritte delle parti, ecc.), la revisione delle traduzioni effettuate e l’elaborazione di analisi giuridiche, in collaborazione con le cancellerie e con gli altri servizi della Corte di giustizia dell’UE. |
3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Per candidarsi occorre soddisfare tutte le condizioni generali e specifiche di ammissione (cfr. i punti da 3.1 a 3.3) entro il termine previsto per la presentazione delle candidature, tranne quando diversamente indicato al punto 3.3.
3.1. Condizioni generali
Per candidarsi bisogna:
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1. |
avere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE e godere dei diritti civili; |
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2. |
essere in regola con le disposizioni di legge in materia di obblighi militari; |
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3. |
offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svolgere. |
3.2. Condizioni specifiche: conoscenze linguistiche
Per candidarsi occorre conoscere almeno tre delle lingue ufficiali dell’UE, secondo quanto specificato al punto 4.2.1.
3.3. Condizioni specifiche: qualifiche
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a) |
I requisiti di ammissione per i presenti concorsi si basano sull’interesse del servizio e tengono conto delle differenze tra gli ordinamenti giuridici nazionali dell’UE. |
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b) |
I titoli di studio specifici richiesti, in linea di principio, per ciascuno dei concorsi oggetto del presente bando sono elencati ai punti da 3.3.1 a 3.3.8. |
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c) |
Alla luce dei principi enunciati nella sentenza del 7 settembre 2022, OQ/Commissione europea, T-713/20, ECLI:EU:T:2022:513, per i lavoratori che hanno esercitato il proprio diritto alla libertà di circolazione tra Stati membri ai sensi dell’articolo 45 TFUE possono essere accettati dalla commissione giudicatrice diplomi equivalenti. |
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d) |
Per stabilire se il candidato/la candidata possieda il titolo di studio specifico richiesto, la commissione giudicatrice terrà conto delle norme vigenti al momento del conseguimento del titolo. |
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e) |
In linea di principio, non è richiesta alcuna esperienza lavorativa. Tuttavia, nei casi in cui i titoli di studio corrispondano a una formazione universitaria completa di soltanto tre anni, coloro che si candidano devono aver successivamente maturato un’esperienza giuridica di almeno un anno. |
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f) |
L’esperienza di cui alla lettera e) sarà considerata pertinente se è stata acquisita in uno o più dei seguenti settori:
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g) |
Nei casi in cui un diploma è sufficiente a soddisfare i requisiti di ammissione per un determinato concorso (cfr. i punti da 3.3.1 a 3.3.8), tale diploma deve essere conseguito entro il 1o ottobre 2025. |
3.3.1. EPSO/AD/424/25 — CS — Giuristi linguisti di lingua ceca
Fatti salvi il punto 3.3, lettera d), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2, punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/424/25 — CS occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in diritto ceco attestata da uno dei seguenti diplomi:
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i) |
Vysokoškolské vzdělání v oblasti českého práva nebo české právní vědy (magistr, Mgr.) umožňující přístup k doktorskému studijnímu programu v oblasti českého práva nebo české právní vědy; oppure |
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ii) |
ukončený doktorský studijní program v oblasti českého práva nebo české právní vědy (doktor, Ph.D.); oppure |
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iii) |
úspěšně složená státní rigorózní zkouška v oblasti českého práva nebo české právní vědy (doktor práv, JUDr.). |
3.3.2. EPSO/AD/424/25 — Giuristi linguisti di lingua danese
Fatti salvi il punto 3.3, lettera d), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2, punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/424/25 — DA occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in diritto danese attestata da uno dei seguenti diplomi:
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i) |
Juridisk kandidateksamen (cand.jur.); |
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ii) |
Erhvervsøkonomisk-erhvervsjuridisk kandidateksamen (cand.merc.jur.). |
3.3.3. EPSO/AD/424/25 — ET — Giuristi linguisti di lingua estone
Fatti salvi il punto 3.3, lettera d), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2, punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/424/25 — ET occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in diritto estone attestata da uno dei seguenti diplomi:
Eestikeelsel õppekaval omandatud akadeemiline kõrgharidus õigusteaduses, S.O riiklikult Tunnustatud magistrikraad (3 + 2 õppekava) või sellega võrdsustatud endine bakalaureusekraad.
3.3.4. EPSO/AD/424/25 — FI — Giuristi linguisti di lingua finlandese
Fatti salvi il punto 3.3, lettera d), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2, punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/424/25 — FI occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in diritto finlandese, svolta in lingua finlandese, attestata da uno dei seguenti diplomi:
Suomessa suoritettu oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri, aiemmin oikeustieteen kandidaatti) kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto.
3.3.5. EPSO/AD/424/25 — Giuristi linguisti di lingua francese
Fatti salvi il punto 3.3, lettera d), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2, punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/424/25 — FR occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in diritto francese, svolta in lingua francese, attestata da uno dei seguenti diplomi:
Avoir suivi une formation juridique complète, principalement dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois où les enseignements sont dispensés en langue française. Par formation juridique complète, il convient d’entendre une formation juridique de cinq années / 300 crédits ECTS [European Credit Transfer System], pour les formations achevées depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2004 harmonisant les diplômes d’enseignement supérieur en Europe, ou de quatre ou cinq années pour les formations achevées antérieurement. Cette formation doit, en outre, avoir été sanctionnée par un diplôme correspondant au moins au master 2 (cinq années d’études), pour les diplômes obtenus après l’entrée en vigueur de ladite réforme de 2004, ou à la maîtrise en droit français (quatre années d’études), ou à la licence en droit belge (cinq années d’études), pour les diplômes obtenus avant l’entrée en vigueur de cette même réforme.
3.3.6. EPSO/AD/424/25 — IT — Giuristi linguisti di lingua italiana
Fatti salvi il punto 3.3, lettera d), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2, punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/424/25 — IT occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in diritto italiano attestata da uno dei seguenti diplomi:
Formazione universitaria completa in giurisprudenza (quattro anni, vecchio ordinamento, o cinque anni, nuovo ordinamento) svolta presso un’università italiana e attestata da un diploma di laurea rilasciato da un’università italiana.
3.3.7. EPSO/AD/424/25 — LV — Giuristi linguisti di lingua lettone
Fatti salvi il punto 3.3, lettera d), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2, punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/424/25 — LV occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in diritto lettone, svolta in lingua lettone, attestata da uno dei seguenti diplomi:
Maģistra grāds tiesību zinātnē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, kas piešķir jurista kvalifikāciju.
3.3.8. EPSO/AD/424/25 — SV — Giuristi linguisti di lingua svedese
Fatti salvi il punto 3.3, lettera d), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2, punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/424/25 — SV occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in diritto svedese o finlandese, svolta in lingua svedese, attestata da uno dei seguenti diplomi:
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i) |
Jur.kand.-examen, juristexamen, conseguito in Svezia; |
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ii) |
Juris kandidat (JK), juris magister (JM), conseguito in Finlandia in seguito al completamento di una formazione universitaria in diritto, svolta in lingua svedese. |
4. ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI
4.1. Panoramica delle fasi di concorso
I concorsi saranno articolati nelle fasi seguenti:
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— |
presentazione della candidatura (cfr. il punto 4.3.1); |
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— |
prove (cfr. il punto 4.3.2); |
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— |
assegnazione del punteggio alle prove e controllo dell’ammissibilità (cfr. il punto 4.3.3); |
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— |
compilazione degli elenchi di riserva (cfr. il punto 4.3.4). |
4.2. Lingue utilizzate per i concorsi
4.2.1. Requisiti linguistici
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a) |
Lo statuto dei funzionari (1) stabilisce che per la nomina a funzionario occorre avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’UE e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’UE nella misura necessaria alle funzioni da svolgere. |
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b) |
I giuristi linguisti della Corte di giustizia dell’UE devono essere in grado di tradurre i testi giuridici nella lingua 1 da almeno due lingue di partenza. Pertanto, coloro che si candidano devono conoscere almeno tre lingue ufficiali dell’UE diverse tra quelle indicate nella tabella 2. Per praticità si fa riferimento a tali lingue come «lingua 1», «lingua 2» e «lingua 3». Tabella 2
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c) |
Per ogni singola abilità linguistica indicata nel modulo di candidatura (ascolto, lettura, interazione orale, produzione orale, produzione scritta) è richiesto il livello di conoscenza seguente:
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d) |
Detti livelli e abilità sono definiti nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue (2). |
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e) |
La Corte di giustizia dell’UE è un’istituzione multilingue che funziona secondo il regime linguistico stabilito nel suo regolamento di procedura. |
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f) |
Le traduzioni presso la Corte di giustizia dell’UE sono effettuate nell’ambito di un sistema misto che utilizza sia la traduzione diretta che la traduzione attraverso un certo numero di lingue pivot. La traduzione diretta è preferita ogniqualvolta possibile, ma, nei casi in cui non vi siano risorse disponibili, può essere utilizzata una lingua pivot. Attualmente tali lingue pivot sono l’inglese, l’italiano, il polacco, lo spagnolo e il tedesco. Inoltre, poiché il francese è la lingua della deliberazione, l’unità di traduzione di lingua francese deve essere in grado di fornire traduzioni dirette da tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea. Il francese è quindi per sua natura una lingua pivot. |
|
g) |
Le opzioni linguistiche indicate nella tabella 2 si basano sulle considerazioni di cui sopra e sulle reali esigenze attuali e previste in termini di assunzioni nelle rispettive unità linguistiche. |
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h) |
La lingua 1 di ciascun concorso corrisponde alla lingua di arrivo dell’unità di traduzione interessata. I giuristi linguisti devono avere una conoscenza della lingua 1 pari al livello di madrelingua in quanto dovranno tradurre complessi testi giuridici verso questa lingua. I candidati/le candidate che hanno una conoscenza della lingua 1 a livello di madrelingua dovranno inoltre dimostrare di essere in grado di effettuare l’analisi giuridica e terminologica delle domande di pronuncia pregiudiziale presentate dai giudici nazionali in tale lingua e i compiti connessi. |
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i) |
La decisione di designare il francese come lingua 2 in tutti i concorsi ad eccezione di EPSO/AD/424/25 - FR deriva dal fatto che la maggior parte dei testi deve essere tradotta a partire dal francese, in particolare le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale. Per garantire che la giurisprudenza sia pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell’UE, è indispensabile che ogni giurista linguista di ciascuna unità di traduzione sia in grado di tradurre a partire dal francese. |
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j) |
La lingua 2 del concorso EPSO/AD/424/25 — FR deve essere scelta tra il greco, l’inglese, l’italiano, il neerlandese il polacco, lo spagnolo e il tedesco per soddisfare i requisiti di copertura linguistica dell’unità di traduzione francese. Nello specifico, l’unità necessita di giuristi linguisti in grado di tradurre testi giuridici complessi da una delle lingue suddette in quanto una parte significativa delle traduzioni è effettuata da tali lingue. |
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k) |
La lingua 3 nei concorsi diversi da EPSO/AD/424/25 — FR ed EPSO/AD/424/25 — IT (ossia i concorsi per giuristi linguisti cechi, danesi, estoni, finlandesi, lettoni e svedesi) deve essere scelta tra l’inglese, l’italiano, il polacco, lo spagnolo e il tedesco, in quanto la stragrande maggioranza dei testi da tradurre da una lingua diversa dalla lingua 2 (francese) sarà tradotta a partire da lingue pivot (inglese, italiano, polacco, spagnolo e tedesco). |
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l) |
La lingua 3 del concorso EPSO/AD/424/25 — IT deve essere scelta tra il greco, l’inglese, il polacco, il rumeno, lo sloveno, lo spagnolo e il tedesco, in quanto la stragrande maggioranza dei testi da tradurre da una lingua diversa dalla lingua 2 (francese) sarà tradotta a partire da lingue pivot diverse dall’italiano, vale a dire inglese, polacco, spagnolo e tedesco. Inoltre, l’unità di traduzione italiana, in quanto «unità pivot» per le lingue greca, rumena e slovena, deve garantire un’adeguata copertura di tali lingue. |
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m) |
I requisiti linguistici indicati determinano la lingua utilizzata nelle diverse prove (cfr. il punto 4.2.2). |
4.2.2 Lingue da utilizzare per la domanda di candidatura e le prove
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a) |
Nelle diverse fasi del concorso le lingue saranno utilizzate come indicato nella tabella 3. Tabella 3
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b) |
In considerazione dei vincoli specifici relativi all’attività dei giuristi linguisti alla Corte di giustizia dell’UE, come indicato al punto precedente, è opportuno chiedere a coloro che si candidano di sostenere i test di ragionamento nella loro lingua 1. |
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c) |
Nelle prove di traduzione e di revisione i candidati/le candidate dovranno dimostrare le loro competenze nell’uso delle lingue 1, 2 e 3, che corrispondono alle lingue che utilizzeranno nel loro lavoro quotidiano. Questo metodo intende garantire che le persone assunte siano dotate delle più alte qualità in termini di capacità ed efficienza e siano operative subito dopo l’assunzione. |
4.3. Fasi del concorso
4.3.1. Domanda di candidatura
|
a) |
Per candidarsi occorre disporre di un account EPSO. |
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b) |
La candidatura deve essere presentata per via elettronica collegandosi al sito internet dell’EPSO (3) e deve essere presentata entro la seguente data: 28 maggio 2025 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Lussemburgo. |
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c) |
Inviando il modulo di candidatura, i candidati/le candidate dichiarano di soddisfare tutte le condizioni di cui alla sezione 3 «Condizioni di ammissione». È responsabilità di coloro che si candidano completare e inviare il modulo di candidatura entro il termine previsto. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle candidature, non sarà più possibile apportare modifiche alla candidatura. |
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d) |
Entro il 7 ottobre 2025 alle ore 12:00 (mezzogiorno) ora di Lussemburgo, occorre caricare le copie scannerizzate dei documenti a sostegno delle dichiarazioni fatte nel modulo di candidatura. Una spiegazione su come procedere è disponibile all’apposita pagina del sito internet dell’EPSO. |
4.3.2. Prove
a)
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i) |
Tutti coloro che avranno presentato il modulo di candidatura entro il termine di cui al punto 4.3.1, lettera b), saranno convocati a sostenere la serie di prove indicata di seguito. L’ordine delle prove può essere diverso da quello indicato nel presente bando. |
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ii) |
Le prove saranno effettuate e supervisionate (sorvegliate) a distanza. L’EPSO informerà i candidati/le candidate in merito alle modalità di svolgimento delle prove al più tardi al momento della convocazione alle prove. |
|
iii) |
Se un candidato/una candidata non sostiene o non porta a termine una o più prove, come specificato nel presente bando di concorso e/o nelle istruzioni fornite, la sua partecipazione al concorso sarà considerata conclusa (cfr. la sezione 5 delle Norme generali). |
b)
I test di ragionamento sono test a scelta multipla che valutano le capacità di ragionamento verbale, numerico e astratto. Saranno articolati come indicato nella tabella 4.
Tabella 4
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Prove |
Lingua |
Domande |
Durata |
Punteggio |
Punteggio minimo richiesto |
|
Test di ragionamento verbale |
Lingua 1 |
20 domande |
35 minuti |
0-20 |
20/40 |
|
Test di ragionamento numerico |
10 domande |
20 minuti |
0-10 |
||
|
Test di ragionamento astratto |
10 domande |
10 minuti |
0-10 |
c)
La prova di traduzione sarà articolata come indicato nella tabella 5.
Tabella 5
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Prova |
Descrizione |
Durata |
Punteggio |
Punteggio minimo richiesto |
|
Prova di traduzione |
Traduzione nella lingua 1 di un testo giuridico redatto nella lingua 2, senza l’aiuto di dizionari né di altre risorse |
90 minuti |
0-80 |
40/80 |
d)
La prova di revisione sarà articolata come indicato nella tabella 6.
Tabella 6
|
Prova |
Descrizione |
Durata |
Punteggio |
Punteggio minimo richiesto |
|
Prova di revisione di una traduzione |
Revisione di un testo giuridico nella lingua del concorso (lingua 1) generato da una traduzione automatica a partire dalla lingua 3 dei candidati. |
90 minuti |
0-80 |
40/80 |
4.3.3. Assegnazione del punteggio e controllo dell’ammissibilità
a)
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i) |
I punteggi delle prove saranno utilizzati come indicato nella tabella 7. Tabella 7
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ii) |
Non si procederà alla valutazione delle risposte fornite nei test e/o nelle prove scritte né al controllo dell’ammissibilità di coloro che non sostengono o non completano tutte le prove (cfr. il punto 4.3.2. del presente bando e la sezione 5 delle norme generali). |
|
iii) |
Si considera conclusa la partecipazione al concorso per coloro che non conseguono almeno il punteggio minimo richiesto/i punteggi minimi richiesti in una delle prove. Le loro risposte ai test a scelta multipla e/o le loro prove scritte non saranno sottoposte a ulteriore trattamento e la loro ammissibilità non sarà controllata. |
|
iv) |
I risultati delle prove saranno comunicati ai candidati/alle candidate soltanto al termine del concorso [cfr. il punto 4.3.4, lettera d)], indipendentemente dalla fase del concorso raggiunta. |
b)
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i) |
I test di ragionamento saranno valutati per primi. Il controllo di ammissibilità sarà effettuato per coloro che hanno ottenuto almeno il punteggio minimo richiesto nei test di ragionamento. |
|
ii) |
Il controllo dell’ammissibilità comporta la verifica delle condizioni di ammissione di cui alla sezione 3 («Condizioni di ammissione»). La commissione giudicatrice deciderà in merito all’ammissibilità confrontando tra loro a) le dichiarazioni rese nel modulo di candidatura e b) i documenti debitamente trasmessi conformemente alla sezione 2.4, punti da 1 a 3 delle norme generali a sostegno di dette dichiarazioni. |
|
iii) |
Sarà attribuito un punteggio alla traduzione delle persone ritenute ammissibili. |
|
iv) |
Sarà assegnato un punteggio alla prova di revisione di coloro che hanno ottenuto almeno i punteggi minimi richiesti nella prova di traduzione. |
|
v) |
I punteggi di coloro che avranno ottenuto almeno il punteggio minimo richiesto in entrambe le prove saranno sommati per calcolare il punteggio complessivo (massimo 160 punti). La cifra 160 corrisponde alla somma dei punteggi massimi che possono essere conseguiti nella prova di traduzione (80) e nella prova di revisione di una traduzione (80). |
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vi) |
Per ogni singolo concorso sarà quindi stilata una graduatoria dei candidati/delle candidate, in ordine decrescente del punteggio complessivo finale. Per ogni concorso sarà compilato un elenco di riserva sulla base della graduatoria relativa al concorso. |
4.3.4. Costituzione degli elenchi di riserva
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a) |
La commissione giudicatrice inserirà negli elenchi di riserva i nomi di coloro che i) hanno ottenuto almeno tutti i punteggi minimi richiesti e uno dei punteggi combinati più alti e ii) sono risultati ammissibili. Ciò sarà effettuato secondo l’ordine decrescente della graduatoria di cui al punto 4.3.3, lettera b), sottopunto vi), fino al raggiungimento del numero di posti disponibili nel rispettivo elenco di riserva oppure fino a concorrenza del numero di candidati/candidate che soddisfano i criteri di cui sopra. |
|
b) |
Se più candidati/candidate si classificano all’ultimo posto disponibile in un elenco di riserva, tutti i loro nomi saranno aggiunti a tale elenco di riserva. |
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c) |
Gli elenchi di riserva riporteranno i nomi in ordine alfabetico e saranno messi a disposizione dei servizi di assunzione. |
|
d) |
I candidati/le candidate saranno informati/informate dei risultati conseguiti (risultati delle prove e dei controlli di ammissibilità) ad eccezione dei casi in cui non si è proceduto a valutarne le risposte ai test a scelta multipla e/o le prove scritte e/o a controllarne l’ammissibilità per i motivi indicati nel presente bando. |
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e) |
L’inserimento in un elenco di riserva non costituisce diritto o garanzia di assunzione. |
5. PARI OPPORTUNITÀ E MISURE RAGIONEVOLI
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a) |
L’EPSO pratica una politica di pari opportunità, parità di trattamento e di accesso nei confronti di tutti coloro che si candidano. |
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b) |
Le persone con disabilità o condizioni di salute che possono incidere sulla capacità di sostenere le prove devono indicarlo nel modulo di candidatura e seguire la procedura per chiedere misure ragionevoli di adeguamento, come descritto nel sito internet dell’EPSO (4). Dopo aver esaminato la domanda e i documenti giustificativi pertinenti, l’EPSO può concedere, se necessario, misure ragionevoli di adeguamento. |
6. INFORMAZIONI SULLA SEDE DI SERVIZIO AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE A LUSSEMBURGO E SUI TRASFERIMENTI
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a) |
Coloro che superano il concorso saranno iscritti negli elenchi di riserva e saranno assunti come funzionari in prova, per posti con sede a Lussemburgo. |
|
b) |
L’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), sottopunto i), e lettera b), dello statuto dei funzionari prevede che, in qualsiasi momento della loro carriera, i funzionari possano chiedere un trasferimento all’interno della stessa istituzione o agenzia dell’Unione o presso un’altra istituzione o agenzia dell’Unione. |
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c) |
Si richiama tuttavia l’attenzione dei candidati/delle candidate sul fatto che, nell’interesse del servizio:
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|
d) |
Va inoltre osservato che un trasferimento di questo tipo tra istituzioni o agenzie è subordinato all’accordo dell’istituzione o agenzia di origine del funzionario e dell’istituzione o agenzia nella quale il funzionario intende trasferirsi. |
|
e) |
Per poter svolgere le loro funzioni nelle migliori condizioni possibili, i funzionari neoassunti devono avere la possibilità di integrarsi nel modo più efficace possibile nella cultura e nell’ambiente di lavoro della sede di servizio e dell’istituzione o agenzia che li assume. |
|
f) |
Inoltre, le istituzioni o le agenzie di assunzione investono risorse per l’inserimento e la formazione dei nuovi funzionari e per aiutarli a integrarsi sia sul lavoro che nella sede di servizio. È quindi necessario garantire un certo grado di continuità e prevedibilità nella copertura dei posti imponendo ai funzionari neoassunti di completare un periodo minimo di servizio sia nell’istituzione o agenzia che assume sia nella loro sede di servizio. |
(1) Cfr. l’articolo 28, lettera f), del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385/62). Testo consolidato: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2025-01-01.
(2) https://eu-careers.europa.eu/it/documents/common-european-framework-reference-languages.
(3) https://eu-careers.europa.eu/it/job-opportunities/open-for-application.
(4) https://eu-careers.europa.eu/it/how-request-specific-adjustments-selection-tests.
ALLEGATO
NORME GENERALI
1. Disposizioni di base
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1) |
Le disposizioni contenute nelle presenti norme generali si applicano salvo diversa indicazione nel bando di concorso. |
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2) |
Chi si candida riceve le informazioni urgenti nel proprio account personale di candidato/candidata («account personale»). Occorre consultare il proprio account personale almeno ogni tre giorni di calendario per seguire l’andamento del concorso ed essere sicuri di rispettare le scadenze. Chi non potesse consultare il proprio account personale per un problema tecnico imputabile all’EPSO deve notificarlo immediatamente all’EPSO mediante il modulo di contatto online (1). |
|
3) |
Qualora più persone si classifichino all’ultimo posto utile in qualsiasi fase del concorso, saranno tutte convocate alla fase successiva. Qualora più persone si classifichino all’ultimo posto utile di un elenco di riserva, saranno tutte inserite in questo elenco. |
|
4) |
I candidati/le candidate riammessi/e a seguito di una domanda, un reclamo o un ricorso accolti con esito positivo a) saranno riammessi/e al concorso nella fase da cui erano stati esclusi/e o b) saranno aggiunti/e all’elenco di riserva, a seconda dei casi. |
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5) |
Nelle comunicazioni — tramite l’account personale o per email — tra l’EPSO e il candidato/la candidata viene utilizzata una delle lingue per la quale è stata dichiarata una conoscenza di livello B2 o superiore (2) alla voce «Capacità di leggere» della sezione «Conoscenze linguistiche» del modulo di candidatura (cfr. anche la sezione 2.1 delle presenti norme generali). |
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6) |
I candidati/le candidate possono contattare l’EPSO tramite il modulo di contatto online disponibile sul sito web dell’EPSO (3). Prima di contattare l’EPSO, sono invitati/e a consultare la sezione «Domande frequenti» del sito web dell’EPSO (4). |
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7) |
L’EPSO si riserva il diritto di porre fine a qualsiasi scambio di corrispondenza inopportuno, cioè di natura ripetitiva, insultante e/o irrilevante. |
2. Titoli di studio (5) , esperienza (6) , documenti giustificativi
2.1. La sezione «Il mio CV» dell’account personale
Prima di candidarsi a un concorso occorre compilare la sezione «Il mio CV» dell’account personale. Quando ci si candida a un concorso specifico, non occorre reintrodurre le informazioni contenute nella sezione «Il mio CV» del modulo di candidatura. Una istantanea dei dati contenuti nella sezione «Il mio CV» sarà automaticamente allegata al modulo di candidatura al momento della presentazione della candidatura. È responsabilità di coloro che si candidano fare in modo che la sezione «Il mio CV» sia aggiornata a quel momento.
2.2. Titoli di studio
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1) |
I titoli, i diplomi e/o i certificati, rilasciati in paesi UE o non UE, devono essere riconosciuti da un’autorità competente di uno Stato membro dell’UE. |
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2) |
Per valutare se coloro che si candidano sono in possesso dei titoli richiesti dal bando di concorso si terrà conto delle differenze tra i sistemi nazionali di istruzione, in particolare per quanto riguarda le denominazioni dei titoli di studio, diplomi e certificati. |
2.3. Esperienza professionale
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1) |
Per essere presa in considerazione, l’esperienza professionale deve soddisfare le seguenti condizioni generali:
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2) |
L’esperienza professionale indicata di seguito sarà altresì valutata alla luce di norme specifiche, comprese alcune deroghe ai requisiti di cui al punto 1):
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2.4. Documenti giustificativi
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1) |
Salvo diversa indicazione, occorre caricare sul proprio account personale copie scannerizzate dei documenti giustificativi delle dichiarazioni fatte nel modulo di candidatura (cfr. anche la sezione 2.1 delle presenti norme generali). Occorrerà farlo entro la data stabilita nel bando di concorso oppure — nei casi in cui nel bando non sia indicata alcuna data — entro la data indicata dall’EPSO. |
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2) |
Qualora i documenti giustificativi non vengano presentati entro la data di cui sopra, il candidato/la candidata potrà essere considerato/a non ammissibile al concorso oppure i suoi titoli di studio ed esperienze specifiche potranno non essere presi in considerazione. |
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3) |
In qualsiasi fase della procedura può essere chiesto a chi si candida di fornire informazioni o documenti supplementari. |
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4) |
Tra gli altri documenti, occorre caricare una copia della carta d’identità o del passaporto che devono essere validi alla data limite per la presentazione delle candidature. Su richiesta, i candidati/le candidate dovranno presentare l’originale della carta d’identità o del passaporto. |
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5) |
Per dimostrare di essere in possesso dei titoli di studio, coloro che si candidano dovranno fornire almeno:
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6) |
Per tutti i periodi di attività professionale svolta occorre presentare, in originale o in copia autenticata, i seguenti documenti:
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3. Il ruolo della commissione giudicatrice
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1) |
La commissione giudicatrice del concorso stabilisce il grado di difficoltà delle prove del concorso e ne approva il contenuto, valuta la conformità di coloro che si candidano alle condizioni specifiche di ammissione, ne confronta i meriti e seleziona i candidati/le candidate migliori sulla base dei requisiti stabiliti nel bando di concorso. |
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2) |
I lavori della commissione giudicatrice sono segreti. |
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3) |
Il lavoro della commissione giudicatrice è facilitato dall’EPSO. |
4. Conflitto di interessi
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1) |
I nomi dei membri della commissione giudicatrice sono pubblicati sul sito dell’EPSO (7). |
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2) |
I candidati/le candidate, i membri della commissione giudicatrice e i membri del personale dell’EPSO che facilitano l’organizzazione degli specifici concorsi sono tenuti a dichiarare qualsiasi conflitto di interessi che possa insorgere, in particolare, in caso di legame familiare o di rapporto di lavoro diretto. Eventuali situazioni che potrebbero costituire un conflitto di interessi devono essere dichiarate all’EPSO non appena la persona interessata ne viene a conoscenza. L’EPSO valuterà individualmente ciascun caso e prenderà le misure opportune. |
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3) |
Al fine di garantire l’indipendenza della commissione giudicatrice, tranne in casi espressamente autorizzati, è tassativamente vietato a coloro che si candidano o a terzi non appartenenti alla commissione tentare di contattare uno dei suoi membri in merito a qualsiasi questione relativa al concorso o ai lavori della commissione. |
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4) |
I candidati/le candidate che desiderino esporre il loro caso alla commissione giudicatrice devono farlo per iscritto tramite il loro account personale. |
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5) |
Una violazione delle norme summenzionate potrebbe comportare un’azione disciplinare nei confronti di un membro della commissione giudicatrice o di un membro del personale dell’EPSO e/o l’esclusione della persona interessata dal concorso (cfr. la sezione 6). |
5. Prove
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1) |
L’EPSO informerà i candidati/le candidate in merito alle modalità di svolgimento delle prove fornendo tutte le precisazioni e le istruzioni necessarie, al più tardi al momento della convocazione alle prove. |
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2) |
Se e quando informati/e, i candidati/le candidate dovranno prenotare un appuntamento per le prove seguendo le istruzioni ricevute dall’EPSO. I periodi di prenotazione e quelli durante i quali è possibile sostenere le prove sono limitati. |
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3) |
I candidati/Le candidate devono aver completato tutti i necessari preparativi descritti nelle istruzioni trasmesse prima delle prove, tra cui procedere all’installazione dei software, svolgere la necessaria sincronizzazione, partecipare al test di connessione e a quello per i prerequisiti tecnici o a una verifica dei sistemi e/o a una simulazione. Agendo in conformità delle istruzioni sarà possibile verificare se l’ambiente informatico dei candidati/delle candidate soddisfa i criteri richiesti e se il loro dispositivo è compatibile con la piattaforma d’esame o l’applicazione. Il mancato completamento di tutti i preparativi obbligatori può impedire lo svolgimento delle prove e invaliderà la capacità del fornitore responsabile del servizio di risolvere in modo efficace eventuali problemi tecnici che potranno verificarsi durante le prove. |
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4) |
Se un candidato/una candidata non prenota una data, non si presenta o non svolge una o più prove, la sua partecipazione al concorso sarà ritenuta terminata, a meno che la persona interessata non sia in grado di dimostrare che il fatto di non aver prenotato una data, non essersi presentata o non aver svolto la prova è dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà o a una situazione di forza maggiore. Le persone interessate devono contattare l’EPSO il prima possibile, preferibilmente prima delle prove, e devono fornire la necessaria giustificazione includendo, se del caso, le prove attestanti che hanno contattato i servizi di assistenza tecnica. |
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5) |
Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni applicabili alle prove, specificati nelle istruzioni e nelle informazioni messe a disposizione dei candidati/delle candidate, non sarà considerato una circostanza indipendente dalla loro volontà né una situazione di forza maggiore. |
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6) |
Per familiarizzarsi maggiormente con le procedure di selezione dell’EPSO, comprese le condizioni generali applicabili alle prove, si invitano i candidati/le candidate a consultare il sito internet dell’EPSO (8). |
6. Esclusione dal concorso
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1) |
I candidati/le candidate possono essere esclusi/e in qualsiasi fase del concorso per i seguenti motivi:
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2) |
Coloro che si candidano per essere assunti dalle istituzioni dell’UE sono tenuti ad agire dando prova della massima integrità, conformemente all’articolo 27, primo comma, e all’articolo 28, lettera c), dello statuto dei funzionari. In caso di frode o tentativo di frode, l’EPSO può decidere di dichiarare un candidato/una candidata non ammissibile a futuri concorsi per un periodo di tempo limitato. |
7. Problemi e soluzioni
7.1. Problemi tecnici e organizzativi
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1) |
Se, in una fase qualsiasi della procedura di selezione, un candidato/una candidata rileva un problema tecnico o organizzativo grave, deve informarne l’EPSO attraverso il proprio account personale. |
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2) |
Per eventuali problemi connessi al proprio account personale o al modulo di candidatura, chi si candida deve contattare l’EPSO immediatamente e in ogni caso prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature. |
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3) |
Se il problema si verifica durante le prove, occorre procedere come segue:
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4) |
I reclami ricevuti dopo il termine indicato in questo punto saranno considerati inammissibili. |
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5) |
I reclami relativi a problemi tecnici trasmessi da candidati/candidate che non hanno seguito la procedura completa indicata al punto 5.3 saranno considerati inammissibili a meno che le persone interessate non provino che il mancato completamento di tutti i preparativi necessari è dovuto a circostanze indipendenti dalla loro volontà o una situazione di forza maggiore. |
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6) |
Le contestazioni formulate nell’ambito dei reclami di cui ai punti 7.2.2 e 7.3.1 e basate su presunti problemi tecnici e/o organizzativi che non sono stati segnalati conformemente a quanto previsto nel punto 7.1 in combinato disposto con la sezione 5 saranno considerate inammissibili. |
7.2. Procedimento di riesame interno
7.2.1.
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1) |
I candidati/le candidate che ritengano di avere motivi giustificati per sostenere che un errore in una o più domande del test a scelta multipla su computer abbia compromesso la loro capacità di rispondere correttamente, possono chiedere il riesame della domanda o delle domande in questione. |
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2) |
La commissione giudicatrice può decidere di «neutralizzare» le domande contenenti l’errore, vale a dire annullare la domanda o le domande in questione e ridistribuire i punti inizialmente assegnati a tali domande tra le altre domande del test. La ridistribuzione del punteggio riguarderà solo i candidati/le candidate il cui test comprendeva la domanda in questione. Il punteggio per i test indicato nelle parti corrispondenti del presente bando di concorso resta invariato. |
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3) |
Per presentare un reclamo in merito a domande relative al test a scelta multipla su computer occorre:
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4) |
Non saranno presi in considerazione i reclami presentati dopo la scadenza del termine o i reclami che non descrivono chiaramente le domande contestate e/o i presunti errori. In particolare, non saranno presi in considerazione i reclami che si limitano a segnalare presunti problemi di traduzione, senza specificare quale sia il problema. |
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5) |
Le argomentazioni presentate nell’ambito dei reclami di cui al punto 7.3.1 e basate su presunti problemi relativi alle domande del test a scelta multipla su computer, che non erano stati segnalati conformemente a quanto previsto al punto 7.2.1, saranno respinte. |
7.2.2.
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1) |
I candidati/le candidate possono chiedere il riesame di una decisione adottata dalla commissione giudicatrice che stabilisce i loro risultati, decide se possono passare alla fase successiva del concorso o incide in altro modo sul loro status giuridico di candidato/candidata. |
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2) |
La procedura di riesame ha lo scopo di consentire alla commissione giudicatrice di modificare la decisione impugnata nei casi in cui vi sia un motivo per farlo (per esempio qualora vi sia un errore nella valutazione). Nell’ambito della procedura di riesame la commissione giudicatrice riesaminerà la sua valutazione dei meriti della persona candidata e confermerà le sue conclusioni iniziali o fornirà una valutazione riveduta. |
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3) |
La commissione giudicatrice non risponderà ad alcuna argomentazione giuridica relativa o meno alla valutazione contestata. Tutte le argomentazioni di natura giuridica e i reclami relativi al quadro giuridico del concorso possono essere presentati sotto forma di reclamo amministrativo (cfr. il punto 7.3.1). |
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4) |
Il semplice fatto che chi si candida possa non essere d’accordo con la valutazione fatta dalla commissione giudicatrice delle sue prestazioni in una prova o dei suoi titoli di studio e/o esperienze, non significa che la commissione giudicatrice abbia commesso un errore di valutazione. La commissione giudicatrice gode di un ampio margine di discrezionalità nel formulare giudizi di valore sulle prestazioni, sui titoli di studio e sull’esperienza di coloro che si candidano. |
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5) |
Non è possibile chiedere un riesame in relazione ai risultati dei test a scelta multipla su computer. |
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6) |
Per presentare una domanda di riesame, occorre:
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7) |
I candidati/le candidate riceveranno un avviso automatico di ricevimento della loro richiesta. La commissione giudicatrice esaminerà la richiesta di riesame e informerà quanto prima la persona interessata della sua decisione. |
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8) |
Le richieste di riesame pervenute dopo la scadenza del termine di cui al punto 6, lettera a), saranno considerate irricevibili e non saranno esaminate, a meno che i candidati/le candidate non siano in grado di dimostrare l’esistenza di una situazione di forza maggiore. |
7.3. Altre forme di riesame
7.3.1.
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1) |
I candidati/le candidate possono presentare un reclamo amministrativo contro un atto (una decisione o l’assenza di una decisione) se:
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2) |
Il reclamo può essere presentato contro l’assenza di decisione nei casi in cui esiste l’obbligo di prendere una decisione entro un termine stabilito dallo statuto dei funzionari. |
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3) |
Coloro che hanno presentato una domanda di riesame (cfr. il punto 7.2.2) devono attendere la notifica della risposta a tale richiesta prima di decidere se presentare un reclamo amministrativo. In tali casi, il termine per la presentazione di un reclamo amministrativo decorre dalla data di notifica della decisione della commissione giudicatrice in merito alla richiesta di riesame. |
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4) |
I reclami amministrativi sono esaminati dal direttore dell’EPSO in qualità di autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari. |
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5) |
La procedura di reclamo amministrativo ha lo scopo di verificare il rispetto del quadro giuridico del concorso. Si richiama l’attenzione dei candidati/delle candidate sul fatto che il direttore dell’EPSO non può annullare un giudizio di valore espresso da una commissione giudicatrice e non ha il potere giuridico di modificare la sostanza della decisione di una commissione giudicatrice. Se il direttore dell’EPSO riscontra un errore procedurale o un errore manifesto di valutazione, può rinviare il caso alla commissione giudicatrice per una nuova valutazione. |
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6) |
Per presentare un reclamo amministrativo, occorre:
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7) |
I reclami amministrativi ricevuti dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari saranno considerati irricevibili. |
7.3.2.
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1) |
Chi si candida ha il diritto di presentare un ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale, a norma dell’articolo 270 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 91 dello statuto dei funzionari. |
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2) |
I ricorsi giurisdizionali contro le decisioni adottate dall’EPSO (anziché dalla commissione giudicatrice) sono ricevibili dinanzi al Tribunale solo se la persona interessata è debitamente ricorsa a un reclamo amministrativo conformemente a quanto stabilito dall’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari (cfr. il punto 7.3.1). |
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3) |
Tutte le informazioni sui ricorsi giurisdizionali sono disponibili sul sito web del Tribunale (9). |
7.3.3.
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1) |
Tutti i cittadini e i residenti dell’UE possono presentare una denuncia al Mediatore europeo in merito a casi di cattiva amministrazione. |
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2) |
Prima di presentare una denuncia al Mediatore, i candidati/le candidate devono aver precedentemente esaurito i mezzi di ricorso interni previsti dall’EPSO (cfr. i punti 7.1 e 7.2). |
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3) |
Le denunce presentate al Mediatore non sospendono i termini previsti per la presentazione delle domande, delle denunce o dei ricorsi giudiziari di cui al presente regolamento. |
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4) |
Tutte le informazioni sulle denunce al Mediatore sono disponibili sullo specifico sito web (10). |
Fine dell’ALLEGATO, cliccare qui per tornare al testo principale
(1) https://epso.europa.eu/it/contact-us.
(2) https://eu-careers.europa.eu/it/documents/common-european-framework-reference-languages.
(3) https://epso.europa.eu/it/contact-us.
(4) https://epso.europa.eu/it/epso-faqs-by-category.
(5) Ai fini del presente concorso, i termini «formazione» e «titoli di studio» sono da considerarsi equivalenti.
(6) Ai fini del presente concorso, i termini «esperienza», «esperienza professionale» ed «esperienza lavorativa» sono da considerarsi equivalenti.
(7) https://epso.europa.eu/it.
(8) https://eu-careers.europa.eu/it.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2244/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)