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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/2239 |
9.4.2025 |
Statuto di E-RIHS ERIC
Infrastruttura europea di ricerca per la scienza del patrimonio
(C/2025/2239)
Indice
| PREAMBOLO | 4 |
| CAPO 1 | 4 |
| ELEMENTI ESSENZIALI | 4 |
| Articolo 1 | 4 |
| Denominazione e sede | 4 |
| Articolo 2 | 4 |
| Funzioni e attività | 4 |
| Articolo 3 | 5 |
| Durata | 5 |
| Articolo 4 | 5 |
| Scioglimento | 5 |
| Articolo 5 | 5 |
| Responsabilità e assicurazioni | 5 |
| Articolo 6 | 5 |
| Politica di accesso | 5 |
| Articolo 7 | 6 |
| Politica di valutazione scientifica | 6 |
| Articolo 8 | 6 |
| Politica di divulgazione | 6 |
| Articolo 9 | 6 |
| Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale | 6 |
| Articolo 10 | 6 |
| Politica in materia di occupazione | 6 |
| Articolo 11 | 7 |
| Politica in materia di appalti | 7 |
| CAPO 2 | 7 |
| COMPOSIZIONE | 7 |
| Articolo 12 | 7 |
| Composizione e soggetto rappresentante | 7 |
| Articolo 13 | 8 |
| Condizioni per aderire in qualità di membro o di osservatore | 8 |
| Articolo 14 | 8 |
| Recesso e destituzione di un membro o di un osservatore | 8 |
| CAPO 3 | 9 |
| DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI | 9 |
| Articolo 15 | 9 |
| Membri | 9 |
| Articolo 16 | 10 |
| Osservatori e osservatori permanenti | 10 |
| CAPO 4 | 10 |
| GOVERNANCE E GESTIONE | 10 |
| Articolo 17 | 10 |
| Struttura di governance | 10 |
| Articolo 18 | 10 |
| Assemblea generale | 10 |
| Articolo 19 | 11 |
| Direttore generale e polo centrale | 11 |
| Articolo 20 | 12 |
| Comitato dei nodi nazionali | 12 |
| Articolo 21 | 12 |
| Comitato consultivo etico e scientifico | 12 |
| CAPO 5 | 13 |
| DISPOSIZIONI FINANZIARIE | 13 |
| Articolo 22 | 13 |
| Principi di bilancio, contabilità e revisione contabile | 13 |
| Articolo 23 | 13 |
| Esenzioni da imposte e accise | 13 |
| CAPO 6 | 13 |
| Disposizioni finali | 13 |
| Articolo 24 | 13 |
| Politica in materia di dati | 13 |
| Articolo 25 | 14 |
| Lingua di lavoro | 14 |
| Articolo 26 | 14 |
| Presentazione di relazioni alla Commissione europea e al pubblico | 14 |
| Articolo 27 | 14 |
| Diritto applicabile | 14 |
| Articolo 28 | 14 |
| Controversie | 14 |
| Articolo 29 | 15 |
| Aggiornamenti e disponibilità dello statuto | 15 |
| ALLEGATO I – ELENCO DEI MEMBRI, DEGLI OSSERVATORI PERMANENTI, DEGLI OSSERVATORI E DEI RISPETTIVI SOGGETTI RAPPRESENTANTI | 16 |
| ALLEGATO II – CONTRIBUTI FINANZIARI | 17 |
| ALLEGATO III – DEFINIZIONI | 18 |
Statuto di E-RIHS ERIC
PREAMBOLO
La Repubblica francese,
la Repubblica italiana,
il Regno dei Paesi Bassi,
il Regno di Spagna,
l’Ungheria,
la Repubblica di Cipro,
la Repubblica di Malta,
la Repubblica di Polonia,
la Repubblica di Slovenia,
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
la Romania,
in seguito denominati «membri»,
CONSIDERANDO che i membri sono convinti che la scienza del patrimonio, consentendo una migliore comprensione e conservazione del patrimonio, risponda alle pressanti sfide globali che hanno un impatto sulla scienza e sulla società europee.
CONSIDERANDO che i membri sono convinti che la scienza del patrimonio contribuisca alla coesione sociale e al benessere dei cittadini attraverso lo studio del passato.
CONSIDERANDO l'impatto del contributo della scienza del patrimonio sull'industria culturale attraverso la ricerca sulla gestione e la conservazione del patrimonio.
CONSIDERANDO che la pratica della scienza del patrimonio porta a innovazioni che possono andare a beneficio di altri settori scientifici e industrie e che la scienza del patrimonio trae vantaggio dall'innovazione in altri settori.
CONSIDERANDO il potenziale delle tecnologie digitali per facilitare la ricerca e agevolare la collaborazione.
RICONOSCENDO che la collaborazione è essenziale per promuovere lo scambio di conoscenze e competenze, facilitare il trasferimento di tecnologie ed evitare la duplicazione degli investimenti e la frammentazione degli sforzi di ricerca.
RICONOSCENDO che la scienza del patrimonio si riferisce anche alle collezioni di storia culturale e naturale, al patrimonio architettonico e ai monumenti, ai siti archeologici e geologici.
RICONOSCENDO che una cultura di interdisciplinarità, scambio e cooperazione che associ su un piano paritario i ricercatori delle scienze ambientali, artistiche, umanistiche, sociali e digitali produrrà risultati eccellenti.
RICONOSCENDO il retaggio di numerosi progetti di ricerca europei e il ruolo delle organizzazioni intergovernative e non governative nella strutturazione di una comunità europea della scienza del patrimonio.
RICONOSCENDO la massima importanza dell'impegno e del contributo dell'Istituto internazionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM).
CONSIDERANDO la necessità di proseguire tale cooperazione in una struttura permanente che potrebbe rafforzare l'integrazione e la coesione delle comunità della scienza del patrimonio e consolidare la posizione dell'Europa come leader nel settore,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO 1
ELEMENTI ESSENZIALI
Articolo 1
Denominazione e sede
1. L’infrastruttura europea di ricerca per la scienza del patrimonio è istituita come consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (1) ed è denominata «E-RIHS ERIC» (di seguito «E-RIHS ERIC»).
2. E-RIHS ERIC è un’infrastruttura di ricerca distribuita costituita dai nodi nazionali di E-RIHS.
3. E-RIHS ERIC ha sede legale a Firenze, Italia.
Articolo 2
Funzioni e attività
1. La funzione principale di E-RIHS ERIC è istituire e gestire l’infrastruttura di ricerca e coordinarne lo sviluppo strategico e finanziario.
2. Nell'assolvere la sua funzione principale e conformemente con quanto disposto dal presente statuto, E-RIHS ERIC svolge e coordina le seguenti attività:
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(a) |
realizzare e coordinare una comunità di nodi nazionali, compresa l’istituzione e il monitoraggio delle procedure di gestione della qualità per i nodi nazionali e le strutture associate; |
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(b) |
fornire un punto di accesso centrale integrato alle strutture associate e alle loro risorse, basato sull’eccellenza scientifica, lo sviluppo continuo e l’accesso aperto ai materiali e alle risorse scientifiche digitali; |
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(c) |
sostenere il progresso della comprensione scientifica del patrimonio e contribuire in tal modo alla sua conservazione; |
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(d) |
promuovere la scienza del patrimonio, in particolare il suo approccio interdisciplinare alle domande di ricerca relative alla storia, all’interpretazione, alla diagnosi, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio; |
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(e) |
promuovere una cultura della collaborazione interdisciplinare e transnazionale, sostenendo i ricercatori nello sviluppo di competenze scientifiche e tecnologiche complete e avanzate, anche attraverso la formazione; |
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(f) |
promuovere l’innovazione a livello dei processi scientifici ed esplorativi, dei servizi e della gestione nel settore della scienza del patrimonio, sottolineando l’interoperabilità tecnologica e la convergenza dei metodi attraverso la definizione delle migliori pratiche. |
3. E-RIHS ERIC può inoltre svolgere le seguenti attività:
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(a) |
facilitare la mobilità dei ricercatori e di altri utenti; |
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(b) |
individuare i progetti europei di interesse per la scienza del patrimonio e le relative opportunità di finanziamento e orientare i partner interessati nella presentazione delle domande; |
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(c) |
istituire partenariati internazionali con altre organizzazioni europee e non europee nel settore della scienza del patrimonio e negli ambiti correlati; |
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(d) |
svolgere qualsiasi altra attività necessaria per conseguire le sue finalità e i suoi obiettivi. |
4. E-RIHS ERIC svolge tutte le proprie attività in modo etico e trasparente ed evita potenziali conflitti di interesse organizzativi o personali.
5. E-RIHS ERIC svolge le proprie funzioni senza scopo di lucro. Fatta salva la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, E-RIHS ERIC può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse alle sue funzioni principali e che non ne mettano a repentaglio l’esecuzione. E-RIHS ERIC destina i proventi di tali attività economiche al miglioramento e al rafforzamento delle sue attività.
Articolo 3
Durata
E-RIHS ERIC è istituita per una durata indeterminata.
Articolo 4
Scioglimento
1. Lo scioglimento di E-RIHS ERIC avviene su iniziativa e per decisione dell’assemblea generale in conformità all’articolo 18, paragrafo 6.
2. L’eventuale decisione di scioglimento è notificata da E-RIHS ERIC alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dalla data dell’adozione.
3. Dopo la chiusura della procedura di scioglimento, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni, E-RIHS ERIC ne dà notifica alla Commissione.
4. E-RIHS ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Responsabilità e assicurazioni
1. E-RIHS ERIC è responsabile dei propri debiti.
2. I membri non sono responsabili in solido per i debiti di E-RIHS ERIC. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di E-RIHS ERIC è limitata al rispettivo contributo annuale, specificato nell’allegato II.
3. E-RIHS ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alle sue attività.
Articolo 6
Politica di accesso
1. E-RIHS ERIC garantisce un accesso effettivo alle conoscenze e alle competenze di una comunità di scienziati del patrimonio provenienti da strutture associate, nonché a un sistema integrato di piattaforme che comprende raccolte archivistiche di campioni e dati fisici, risorse di ricerca digitali e strumenti digitali online, strutture fisse su larga e media scala e strumentazione mobile per misurazioni non invasive e indagini sui beni del patrimonio culturale, compresi, per esempio, oggetti e siti.
2. L’accesso è concesso agli utenti che conducono ricerche sulla scienza del patrimonio basandosi sull’eccellenza scientifica. In casi particolari, l’accesso può essere concesso anche agli utenti che conducono ricerche proprietarie sulla scienza del patrimonio, come specificato nella regolamentazione della politica di accesso di E-RIHS ERIC.
3. La politica di accesso di E-RIHS ERIC è disciplinata da un documento specifico, che tiene conto dei principi della Carta europea per l’accesso alle infrastrutture di ricerca ed è soggetto all’approvazione dell’assemblea generale.
Articolo 7
Politica di valutazione scientifica
1. Il comitato consultivo scientifico ed etico valuta annualmente le attività scientifiche, tecniche e di carattere generale condotte direttamente da E-RIHS ERIC e indirettamente sotto la sua egida. Tale valutazione assume la forma di una relazione ed è trasmessa all’assemblea generale.
2. Il comitato dei nodi nazionali assiste il comitato consultivo scientifico ed etico nello svolgimento della valutazione scientifica fornendo tutte le informazioni necessarie sulle attività scientifiche dei nodi nazionali, tenendo conto delle esigenze di accesso di E-RIHS ERIC, delle norme di qualità del servizio e delle procedure di valutazione stabilite da E-RIHS ERIC.
3. Un documento normativo specifico, soggetto all’approvazione dall’assemblea generale, verterà sulle norme di qualità del servizio di E-RIHS ERIC e sulle procedure di valutazione.
Articolo 8
Politica di divulgazione
1. E-RIHS ERIC impone ai suoi utenti di garantire il libero accesso ai risultati della ricerca e alle pubblicazioni e li incoraggia a mettere a disposizione i propri dati nell’archivio E-RIHS e in altri archivi, in tempi ragionevoli, a condizione che siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili.
2. E-RIHS ERIC utilizza canali ottimali per il pubblico destinatario, tra cui siti web, newsletter, social media e altre reti professionali digitali, comunicazioni in occasione di conferenze, mostre, articoli, relazioni e documentari nei media radiotelevisivi, sulla carta stampata e online.
3. E-RIHS ERIC impone agli utenti di riconoscere che si sono avvalsi dell’infrastruttura.
Articolo 9
Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale
1. Per «proprietà intellettuale» si intende la definizione di cui all’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.
2. I dati prodotti o sviluppati sotto l’egida di E-RIHS ERIC, nonché i diritti di proprietà intellettuale collegati, appartengono al soggetto o alla persona che li ha generati.
3. L’uso dei dati risultanti da ricerche condotte sotto l’egida E-RIHS ERIC è concesso a E-RIHS ERIC e alla comunità scientifica dal proprietario dei dati, conformemente alle condizioni definite dall’assemblea generale nella politica di gestione dei dati di E-RIHS.
Articolo 10
Politica in materia di occupazione
1. E-RIHS ERIC applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Le condizioni di accesso ai posti di lavoro sono trasparenti e non discriminatorie. Le nomine sono effettuate sulla base di una procedura di selezione competitiva.
2. E-RIHS ERIC garantisce che il personale non è influenzato da interessi finanziari, contrattuali, organizzativi o di altro tipo connessi al proprio lavoro e che non ottiene alcun vantaggio competitivo iniquo rispetto ad altre parti in virtù dello svolgimento delle proprie mansioni.
3. I contratti di lavoro sono disciplinati dalla legislazione del paese nel cui territorio è impiegato il personale.
4. E-RIHS ERIC pubblicizza le sue posizioni aperte e i suoi posti vacanti a livello internazionale.
5. Il direttore generale stabilisce regolamenti e norme per disciplinare tutti gli aspetti dell’occupazione presso il polo centrale in modo tale da garantire il benessere del personale, il rispetto della normativa locale e il soddisfacimento delle esigenze dell’organizzazione. Tali norme e regolamenti sono adottati dall’assemblea generale.
Articolo 11
Politica in materia di appalti
1. La politica di E-RIHS ERIC in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.
2. Il regolamento interno, adottato dall’assemblea generale, definisce le norme dettagliate sulle procedure e sui criteri di appalto.
CAPO 2
COMPOSIZIONE
Articolo 12
Composizione e soggetto rappresentante
1. I seguenti soggetti possono diventare membri o osservatori di E-RIHS ERIC:
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(a) |
gli Stati membri dell’Unione europea; |
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(b) |
i paesi associati di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 723/2009; |
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(c) |
i paesi terzi di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 723/2009, diversi dai paesi associati; |
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(d) |
le organizzazioni intergovernative. |
2. Le condizioni per aderire in qualità di membro o di osservatore sono stabilite all’articolo 13.
3. Fra i membri di E-RIHS ERIC vi devono essere almeno uno Stato membro e altri due paesi che sono Stati membri o paesi associati.
4. Gli Stati membri o i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto in seno all’assemblea generale. L’assemblea generale decide le eventuali modifiche dei diritti di voto necessarie affinché E-RIHS ERIC rispetti in ogni momento tale prescrizione.
5. I membri e gli osservatori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), possono farsi rappresentare da uno o più soggetti pubblici o soggetti privati investiti di attribuzioni di servizio pubblico di loro scelta, nominati secondo le proprie regole e procedure. Le organizzazioni intergovernative di cui al paragrafo 1, lettera d), si rappresentano per conto proprio.
6. Ciascun membro o osservatore comunica all’assemblea generale gli eventuali cambiamenti relativi ai propri soggetti rappresentanti e ai diritti e agli obblighi specifici ad essi delegati o, se del caso, qualsiasi altro cambiamento pertinente.
7. I membri e gli osservatori di E-RIHS ERIC, compresi gli osservatori permanenti di cui all’articolo 13, paragrafo 5, e le entità che li rappresentano sono elencati nell’allegato I. L’allegato I è tenuto aggiornato dal direttore generale.
Articolo 13
Condizioni per aderire in qualità di membro o di osservatore
1. I soggetti elencati all’articolo 12, paragrafo 1, che intendono aderire a E-RIHS ERIC in qualità di membri presentano domanda scritta al presidente dell’assemblea generale. Nella domanda il soggetto spiega in che modo contribuirà agli obiettivi e alle attività di E-RIHS ERIC, di cui all’articolo 2, e come adempirà agli obblighi di cui all’articolo 15.
2. L’ammissione di tali soggetti come nuovi membri è soggetta all’approvazione dell’assemblea generale, conformemente alle regole di voto di cui all’articolo 18, paragrafo 6, e tenendo debitamente conto del parere del comitato consultivo etico e scientifico.
3. I soggetti elencati all’articolo 12, paragrafo 1, che desiderano partecipare a E-RIHS ERIC, ma che non possiedono ancora i requisiti per aderirvi in qualità di membri, possono chiedere lo status di osservatore. Tali soggetti presentano una domanda scritta al presidente dell’assemblea generale. Nella domanda il soggetto spiega in che modo contribuirà agli obiettivi e alle attività di E-RIHS ERIC, di cui all’articolo 2, e come adempirà agli obblighi di cui all’articolo 16. Tali soggetti sono ammessi in qualità di osservatori per tre anni. Su richiesta degli interessati, lo status di osservatore può essere prorogato una sola volta per la stessa durata.
4. L’ammissione o riammissione degli osservatori è soggetta all’approvazione dell’assemblea generale, conformemente alle regole di voto di cui all’articolo 18, paragrafo 6, e sulla base del parere del comitato consultivo etico e scientifico.
5. A un osservatore che prevede una partecipazione duratura, ma che non può aderire in qualità di membro, può essere eccezionalmente concesso lo status di osservatore permanente fatta salva l’approvazione dell’assemblea generale, conformemente alle regole di voto di cui all’articolo 18, paragrafo 6.
6. I nuovi membri o osservatori, compresi gli osservatori permanenti, ammessi a E-RIHS ERIC entro un periodo di 18 mesi dall’entrata in vigore della decisione di esecuzione della Commissione che costituisce E-RIHS ERIC sono assimilati ai soggetti fondatori.
Articolo 14
Recesso e destituzione di un membro o di un osservatore
1. Nessun membro o osservatore permanente può ritirarsi da E-RIHS ERIC nei primi cinque anni dalla sua istituzione. Dopo tale momento, un membro o un osservatore permanente può recedere al termine di un esercizio finanziario, previa richiesta scritta trasmessa all’assemblea generale dodici mesi prima del recesso.
2. Gli osservatori, fatta eccezione per gli osservatori permanenti, possono recedere al termine di un esercizio finanziario, previa richiesta scritta trasmessa all’assemblea generale sei mesi prima del recesso.
3. I membri e gli osservatori adempiono gli obblighi finanziari e di altro tipo prima che il recesso prenda effetto.
4. L'assemblea generale può destituire un membro o un osservatore qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
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(a) |
il membro o l’osservatore commette una grave violazione di uno o più obblighi sanciti dal presente statuto; |
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(b) |
il membro o l’osservatore non pone rimedio alla violazione entro sei mesi dal ricevimento della notifica scritta della violazione. Il membro o l’osservatore di cui al paragrafo 4 ha il diritto di illustrare la propria posizione dinanzi all’assemblea generale prima che questa decida in merito alla questione. |
5. L’assemblea generale definisce che cosa costituisce una grave violazione di un obbligo nel regolamento interno.
6. Fatto salvo l’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, i membri e gli osservatori che sono paesi associati, paesi terzi diversi dai paesi associati o organizzazioni intergovernative possono recedere da E-RIHS ERIC a seguito di modifiche del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio che incidano in maniera sostanziale sui loro diritti e obblighi in relazione a E-RIHS ERIC.
Tali modifiche sono considerate sostanziali quando comportano un aumento degli oneri finanziari (compresi i contributi annuali o i costi di dismissione), modificano le quote di voto, impongono requisiti contrari alle leggi applicabili ai sensi dell’articolo 27 del presente statuto, revocano il diritto degli interessati di farsi rappresentare in seno all’assemblea generale o ad altri comitati, oppure modificano i loro diritti relativi alla rappresentanza o all’uso dell’infrastruttura.
Le condizioni e gli effetti del recesso da E-RIHS ERIC sono decisi conformemente al presente articolo. Il membro o l’osservatore interessato notifica all’assemblea generale, entro sei mesi dalla pertinente modifica del regolamento ERIC dell’UE, specificando la data in cui il recesso prende effetto.
CAPO 3
DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI
Articolo 15
Membri
1. I diritti di ciascun membro includono:
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(a) |
il diritto di partecipare all’assemblea generale con un voto; |
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(b) |
il diritto per le strutture partner affiliate al loro nodo nazionale di utilizzare l’egida di E-RIHS ERIC per le loro attività, anche per conferenze, eventi e formazione; |
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(c) |
il diritto per le strutture partner affiliate al loro nodo nazionale di partecipare ad attività scientifiche europee e internazionali attraverso E-RIHS ERIC; |
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(d) |
il diritto per la propria comunità di ricerca di partecipare alle attività di E-RIHS ERIC. |
2. Ciascun membro è tenuto a:
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(a) |
istituire un nodo nazionale di E-RIHS ERIC e promuovere l’integrazione della propria comunità della scienza del patrimonio sotto il suo coordinamento; |
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(b) |
nominare rappresentanti conformemente all’articolo 18, paragrafo 2; |
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(c) |
nominare un coordinatore nazionale conformemente all’articolo 20, paragrafo 2; |
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(d) |
contribuire finanziariamente in denaro a E-RIHS ERIC, conformemente all’allegato II; |
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(e) |
fornire contributi in natura, compreso l’accesso alle infrastrutture scientifiche conformemente all’articolo 6; |
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(f) |
redigere un catalogo dei servizi forniti alla comunità nell’ambito di E-RIHS ERIC dalle strutture partner affiliate al suo nodo nazionale e mantenerlo completo e aggiornato; |
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(g) |
promuovere l’adozione di norme pertinenti nella propria rete, in linea con la politica di qualità di E-RIHS ERIC; |
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(h) |
promuovere il ricorso ai servizi da parte dei ricercatori nel paese membro e raccogliere i riscontri e le esigenze degli utenti. |
3. Le organizzazioni intergovernative possono chiedere di essere esentate da alcuni obblighi di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Tali esenzioni sono elencate e motivate nella domanda di cui all’articolo 13 e approvate contestualmente all’ammissione di un’organizzazione intergovernativa come membro dall’assemblea generale conformemente alle regole di voto di cui all’articolo 18, paragrafo 6.
Articolo 16
Osservatori e osservatori permanenti
1. I diritti degli osservatori includono:
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(a) |
il diritto di partecipare all’assemblea generale senza diritto di voto; |
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(b) |
il diritto per la loro comunità di ricerca di partecipare alle attività approvate dall’assemblea generale. |
2. Ogni osservatore è tenuto a:
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(a) |
nominare rappresentanti conformemente all’articolo 18, paragrafo 2; |
|
(b) |
contribuire finanziariamente in denaro a E-RIHS ERIC, conformemente all’allegato II; |
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(c) |
promuovere l’adozione di norme pertinenti nella propria rete, in linea con la politica di qualità di E-RIHS ERIC; |
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(d) |
adoperarsi per diventare un membro di E-RIHS ERIC. |
3. Le organizzazioni intergovernative possono chiedere di essere esentate da alcuni obblighi di cui all’articolo 16, paragrafo 2. Tali esenzioni sono elencate e motivate nella domanda di cui all’articolo 13 e approvate contestualmente all’ammissione di un’organizzazione intergovernativa come osservatore dall’assemblea generale conformemente alle regole di voto di cui all’articolo 18, paragrafo 6.
4. Gli osservatori permanenti hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri di cui all’articolo 15, tranne il diritto di voto in seno all’assemblea generale.
CAPO 4
GOVERNANCE E GESTIONE
Articolo 17
Struttura di governance
La struttura di governance di E-RIHS ERIC è costituita da:
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(a) |
l’assemblea generale; |
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(b) |
il direttore generale, assistito dal polo centrale; |
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(c) |
il comitato dei nodi nazionali; |
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(d) |
il comitato consultivo etico e scientifico. |
Articolo 18
Assemblea generale
1. L’assemblea generale è l’organo direttivo di E-RIHS ERIC ed è composta da rappresentanti dei suoi membri e osservatori.
2. Ciascun membro dispone di un voto e nomina un massimo di due rappresentanti. Gli osservatori non hanno diritto di voto e nominano un massimo di due rappresentanti. I rappresentanti dei membri e degli osservatori possono essere assistiti da un massimo di due esperti.
3. L’assemblea generale si riunisce almeno una volta l’anno ed è responsabile della direzione e supervisione generali di E-RIHS ERIC.
4. In merito a tutti i punti l’assemblea generale si adopera al meglio per raggiungere un accordo. Se non lo ottiene, l’assemblea generale decide in merito a tali questioni con il sistema di voto precisato nei paragrafi da 5 a 7.
5. Le seguenti decisioni richiedono l'unanimità dei voti espressi dai membri:
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(a) |
fissare e modificare il contributo annuale dei membri e degli osservatori; |
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(b) |
modificare lo statuto di E-RIHS ERIC. |
6. Le seguenti decisioni richiedono una maggioranza di due terzi dei voti espressi:
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(a) |
nominare, rinnovare, sospendere o destituire il direttore generale e i sostituti; |
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(b) |
nominare, rinnovare, sospendere o destituire i membri del comitato consultivo etico e scientifico e qualsiasi altro organo consultivo non disciplinato dal presente statuto; |
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(c) |
istituire o sciogliere organi direttivi o di governance non elencati all’articolo 17; |
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(d) |
approvare l’ammissione di nuovi membri e osservatori, concedere lo status di osservatore permanente e destituire un membro o un osservatore; |
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(e) |
approvare la relazione annuale di attività; |
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(f) |
approvare la strategia scientifica; |
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(g) |
sciogliere E-RIHS ERIC; |
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(h) |
approvare le decisioni di bilancio e finanziarie, compresi il bilancio annuale, il quadro per i contributi in natura, il piano di attività quinquennale e il piano finanziario, lo stipendio del direttore e qualsiasi altra questione relativa a un cambiamento del modello di business o della politica finanziaria. |
7. Tutte le questioni per cui non è richiesta una maggioranza di due terzi o l’unanimità sono decise a maggioranza semplice dei voti espressi.
8. L’assemblea generale elegge un presidente e un vicepresidente tra i rappresentanti dei membri a maggioranza semplice dei voti espressi. Il presidente e il vicepresidente sono eletti per un mandato di due anni, rinnovabile una volta. Le riunioni dell’assemblea generale sono convocate dal presidente. Il presidente e il vicepresidente non dispongono di diritti di voto ulteriori.
9. Una riunione straordinaria dell’assemblea generale può essere richiesta da almeno metà dei membri.
10. Per organizzare una riunione valida dell’assemblea generale occorre un quorum di almeno due terzi dei membri. In caso di mancato raggiungimento del quorum, è convocata al più presto una seconda riunione, a seguito di un nuovo invito, con lo stesso ordine del giorno. Nella seconda riunione si considera raggiunto il quorum se è presente la metà dei membri votanti.
11. L’assemblea generale adotta norme relative alla presenza a distanza e ai rappresentanti supplenti nel regolamento interno.
Articolo 19
Direttore generale e polo centrale
1. L’assemblea generale nomina il direttore generale di E-RIHS ERIC conformemente all’articolo 18, paragrafo 6, e alla procedura di assunzione adottata dall’assemblea generale. Il mandato del direttore generale ha una durata massima di cinque anni, rinnovabile una volta.
2. Il direttore generale è il rappresentante legale di E-RIHS ERIC.
3. Il direttore generale elabora il piano strategico di E-RIHS ERIC che deve essere approvato dall’assemblea generale, in collaborazione con il comitato dei nodi nazionali.
4. Il direttore generale è responsabile dell’attuazione delle decisioni adottate dall’assemblea generale.
5. Il direttore generale è responsabile della presentazione della relazione annuale di attività all’assemblea generale. La relazione è redatta tenendo conto delle attività del comitato dei nodi e del comitato consultivo etico e scientifico.
6. Il direttore generale può chiedere la presenza di uno o più sostituti all’assemblea generale.
7. Il direttore generale è responsabile della gestione del polo centrale di E-RIHS ERIC. Il polo centrale assiste il direttore generale e gli altri organismi di cui all’articolo 17.
8. L’elenco delle attività del polo centrale si basa sugli articoli 2 e 27 per le prescrizioni giuridiche applicabili al funzionamento di un ERIC. Tali attività costituiscono la base per un funzionamento efficiente e coordinato dell’infrastruttura distribuita.
9. Il direttore generale e il polo centrale rimangono imparziali nello svolgimento delle loro mansioni.
Articolo 20
Comitato dei nodi nazionali
1. Il comitato dei nodi nazionali costituisce l’organismo scientifico di E-RIHS ERIC ed è composto dai coordinatori di ciascun nodo nazionale.
2. Ciascun paese nomina secondo le proprie norme un coordinatore nazionale che rappresenterà tutti i soggetti coinvolti nel nodo nazionale.
3. Il comitato dei nodi nazionali ha il compito di:
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(a) |
garantire la coerenza, la conformità e la stabilità delle attività dei nodi nazionali; |
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(b) |
supervisionare e monitorare l’attuazione e il coordinamento delle politiche di E-RIHS ERIC nella rete; |
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(c) |
rappresentare in modo efficiente le comunità di utenti, aggregando i loro suggerimenti, le esigenze e le preoccupazioni a livello di E-RIHS ERIC; |
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(d) |
presentare proposte per migliorare le infrastrutture, le procedure e le pratiche dei nodi nazionali al fine di evitare differenze di qualità o di efficienza tra le strutture dei membri di E-RIHS ERIC; |
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(e) |
contribuire alla strategia scientifica di E-RIHS ERIC; |
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(f) |
preparare annualmente l’offerta di servizi di E-RIHS ERIC; |
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(g) |
rendere conto della tipologia e del valore dei contributi in natura nazionali e comunicarli al direttore generale; |
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(h) |
riferire all’assemblea generale attraverso la relazione al direttore generale. |
4. Il comitato dei nodi nazionali elabora il proprio regolamento interno, che è soggetto all’approvazione dell’assemblea generale.
5. Le organizzazioni intergovernative che forniscono l’accesso partecipano al comitato dei nodi nazionali.
Articolo 21
Comitato consultivo etico e scientifico
1. Il comitato consultivo etico e scientifico, su richiesta o di propria iniziativa, fornisce consulenza all’assemblea generale in merito alle attività e alle politiche generali di E-RIHS ERIC.
2. Il comitato consultivo etico e scientifico fornisce consulenza sulla strategia scientifica che deve essere adottata dall’assemblea generale.
3. Il comitato consultivo scientifico ed etico valuta annualmente le attività scientifiche, tecniche e di carattere generale condotte direttamente da E-RIHS ERIC e le attività svolte indirettamente sotto la sua egida a norma dell’articolo 7, paragrafo 1.
4. I membri del comitato consultivo etico e scientifico sono nominati dall’assemblea generale conformemente all’articolo 18, paragrafo 6, per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta. Il numero dei membri è deciso dall’assemblea generale.
5. Il comitato consultivo etico e scientifico è composto da portatori di interessi ed esperti di spicco provenienti dalle diverse discipline applicate alla scienza del patrimonio. I membri del comitato consultivo etico e scientifico evitano potenziali conflitti di interessi organizzativi o personali.
6. Il presidente del comitato consultivo etico e scientifico è eletto fra i membri di tale comitato. Il regolamento interno e la composizione del comitato consultivo etico e scientifico sono adottati dall’assemblea generale.
CAPO 5
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 22
Principi di bilancio, contabilità e revisione contabile
1. L’esercizio finanziario di E-RIHS ERIC inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. I conti di E-RIHS ERIC sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario trascorso.
3. E-RIHS ERIC è soggetto agli obblighi di legge del paese in cui ha sede legale per quanto concerne la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.
Articolo 23
Esenzioni da imposte e accise
1. Le esenzioni dall’IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio sono applicate agli acquisti di beni e servizi effettuati da E-RIHS ERIC che sono destinati all’uso ufficiale ed esclusivo di E-RIHS ERIC, purché tali acquisti vengano effettuati unicamente per le attività non economiche di E-RIHS ERIC in linea con le sue attività. Le esenzioni dall’IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l’importo di 300 EUR.
2. Le esenzioni dalle accise a norma dell’articolo 11 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da E-RIHS ERIC destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte del medesimo, purché tali acquisti vengano effettuati unicamente per le attività non economiche di E-RIHS ERIC in linea con le sue attività e superino l’importo di 300 EUR.
3. Gli acquisti effettuati dai membri del personale non sono coperti dalle esenzioni.
CAPO 6
Disposizioni finali
Articolo 24
Politica in materia di dati
1. E-RIHS ERIC promuove i principi dell’open source e del libero accesso e i principi FAIR (reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità).
2. E-RIHS ERIC fornisce agli utenti orientamenti volti a garantire che l’attività di ricerca realizzata con materiale reso accessibile da E-RIHS ERIC si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata delle persone.
3. E-RIHS ERIC garantisce che gli utenti accettino i termini e le condizioni di accesso e che siano predisposte idonee misure di sicurezza con riguardo alle procedure di archiviazione e trattamento dei dati.
4. E-RIHS ERIC garantisce che i fornitori dei dati, gli autori e il logo di E-RIHS ERIC siano menzionati in modo appropriato.
Articolo 25
Lingua di lavoro
La lingua di lavoro di E-RIHS ERIC è l’inglese.
Articolo 26
Presentazione di relazioni alla Commissione europea e al pubblico
1. E-RIHS ERIC elabora una relazione annuale di attività, concernente in particolare gli aspetti scientifici, operativi e finanziari. La relazione è approvata dall’assemblea generale e trasmessa alla Commissione europea nonché alle autorità pubbliche competenti entro sei mesi dalla conclusione dell’esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.
2. E-RIHS ERIC informa la Commissione europea di qualsiasi circostanza che rischi di pregiudicare gravemente lo svolgimento delle sue funzioni o di impedirgli di soddisfare le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 723/2009.
Articolo 27
Diritto applicabile
Il funzionamento interno di E-RIHS ERIC è disciplinato:
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(a) |
dal diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009 e dalle decisioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 11, paragrafo 1, del medesimo; |
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(b) |
dalla normativa dello Stato in cui E-RIHS ERIC ha sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a), o che lo sono soltanto parzialmente; |
|
(c) |
dal presente statuto e dal relativo regolamento interno. |
Articolo 28
Controversie
1. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo a E-RIHS ERIC e tra i membri ed E-RIHS ERIC, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l’Unione sia parte in causa.
2. Alle vertenze tra E-RIHS ERIC e terzi si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla normativa dell’Unione europea, il foro competente a dirimere la controversia è determinato secondo la legge dello Stato nel quale E-RIHS ERIC ha sede legale.
Articolo 29
Aggiornamenti e disponibilità dello statuto
1. Lo statuto è mantenuto aggiornato e disponibile al pubblico sul sito web di E-RIHS ERIC e presso la sua sede legale.
2. Eventuali modifiche dello statuto sono chiaramente indicate per mezzo di una nota che specifica se la modifica riguarda un elemento essenziale o non essenziale dello statuto a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009 e le procedure seguite per la relativa adozione.
ALLEGATO I
ELENCO DEI MEMBRI, DEGLI OSSERVATORI PERMANENTI, DEGLI OSSERVATORI E DEI RISPETTIVI SOGGETTI RAPPRESENTANTI
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Membri |
Soggetto rappresentante |
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Repubblica francese |
Ministero dell’Istruzione superiore e della ricerca |
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Repubblica italiana |
Consiglio nazionale delle ricerche |
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Regno dei Paesi Bassi |
Agenzia del Patrimonio culturale dei Paesi Bassi |
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Regno di Spagna |
Ministero della Scienza, dell’innovazione e delle università |
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Repubblica di Cipro |
Viceministro della Ricerca, dell’innovazione e della politica digitale |
|
Ungheria |
Ufficio nazionale per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione |
|
Repubblica di Malta |
Ministero del Patrimonio nazionale, delle arti e degli enti locali |
|
Repubblica di Polonia |
Ministero della Scienza e dell’istruzione superiore |
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Repubblica di Slovenia |
Ministero dell’Istruzione superiore, della scienza e dell’innovazione |
|
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, |
Dipartimento della Scienza, dell’innovazione e della tecnologia |
|
Romania |
Ministero della Ricerca, dell’innovazione e della digitalizzazione |
I membri riconoscono l'intenzione dell'organizzazione intergovernativa dell'Istituto internazionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM) di diventare osservatore permanente.
ALLEGATO II
CONTRIBUTI FINANZIARI
Vedere il documento giustificativo separato, che definisce i contributi finanziari dei membri e degli osservatori, disponibile al pubblico sul sito web di E-RIHS ERIC.
ALLEGATO III
DEFINIZIONI
Ai fini del presente statuto si applicano le seguenti definizioni:
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— |
piattaforma di accesso: ciascuna delle quattro piattaforme di accesso interdisciplinari gestite a livello centrale con diversi tipi di accesso e servizi forniti (E-RIHS ARCHLAB, E-RIHS DIGILAB, E-RIHS FIXLAB, E-RIHS MOLAB) a diversi portatori di interessi, quali, ad esempio, la comunità scientifica di E-RIHS; |
|
— |
egida di E-RIHS: l'insieme dei valori fondamentali che caratterizzano tutte le attività di E-RIHS ERIC, che sono garantiti dalle norme di qualità di E-RIHS ERIC e che rappresentano collettivamente l'egida di E-RIHS ERIC; |
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— |
soggetti fondatori: i soggetti che hanno chiesto la costituzione di un ERIC e sono riconosciuti come membri, osservatori permanenti o osservatori nella decisione della Commissione relativa alla costituzione dell'ERIC, prima della riunione costituzionale dell'assemblea generale; |
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— |
scienza del patrimonio: l'ambito interdisciplinare dello studio scientifico del patrimonio. La scienza del patrimonio si basa su diverse discipline umanistiche, scientifiche e ingegneristiche. Si concentra sul miglioramento della comprensione, della cura e dell'uso sostenibile del patrimonio in modo da arricchire la vita delle persone, sia oggi, sia in futuro. Questo termine generale comprende tutte le forme di indagine scientifica sulle opere umane e sulle opere combinate della natura e dell'uomo, considerate preziose dalle persone; |
|
— |
nodo nazionale: le comunità scientifiche di ciascun paese coinvolte in E-RIHS costituiscono il nodo nazionale, con il proprio coordinatore nazionale; |
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— |
ricerca pubblica: le attività di ricerca i cui risultati (in particolare le pubblicazioni) sono disponibili al pubblico; |
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— |
ricerca proprietaria: le attività di ricerca per cui gli utenti richiedono la riservatezza delle proposte, dei dati e dei risultati per un determinato periodo; |
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— |
utenti: persone, gruppi e istituzioni del mondo accademico, delle imprese, dell'industria e dei servizi pubblici, che utilizzano le strutture, le risorse e i servizi di un'infrastruttura di ricerca per svolgere attività di ricerca impegnandosi nell'elaborazione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi e per promuovere l'innovazione nel proprio settore di attività. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2239/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)