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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/1981

11.4.2025

P10_TA(2024)0065

Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato della commissione speciale sullo scudo europeo per la democrazia

Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2024 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sullo scudo europeo per la democrazia (2024/2999(RSO))

(C/2025/1981)

Il Parlamento europeo

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

vista la comunicazione della Commissione sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020)0790),

visti il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (1) e il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (2),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sui media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione (3),

visto il codice di condotta sulla disinformazione del 2022,

vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (4),

vista la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (5),

visto il regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (6),

vista la direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») (7),

visto il pacchetto di strumenti dell'UE comprendente misure di attenuazione dei rischi per la cibersicurezza delle reti 5G del marzo 2021,

vista la comunicazione della Commissione sulla difesa della democrazia (COM(2023)0630),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 dicembre 2023, che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2023)0637),

viste la raccomandazione della Commissione relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell'Unione e al rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo (C(2023)8626) e la raccomandazione della Commissione sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche (C(2023)8627),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2022 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (8) (INGE 1),

vista la sua risoluzione del 1° giugno 2023 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (9) (INGE 2),

vista la sua raccomandazione del 15 giugno 2023 destinata al Consiglio e alla Commissione in seguito all'esame delle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione all'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti (10),

vista la relazione del 30 ottobre 2024 dal titolo «Safer Together – Strengthening Europe’s Civilian and Military Preparedness and Readiness» («Più sicuri insieme: rafforzare la preparazione e la prontezza dell'Europa nel settore civile e militare»), elaborata da Sauli Niinistö, ex presidente della Repubblica di Finlandia, in qualità di consigliere speciale della Presidente della Commissione europea,

visto l'articolo 213 del suo regolamento,

A.

considerando che le ingerenze straniere costituiscono una grave violazione dei valori e dei principi universali su cui si fonda l'Unione, quali la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto; che esistono prove a conferma del fatto che attori statali stranieri malevoli e autoritari e attori non statali malevoli ricorrono alla manipolazione delle informazioni e ad altre tattiche per interferire nei processi democratici dell'Unione; che tali attacchi sono fuorvianti, ingannano i cittadini e incidono sul loro comportamento di voto, amplificano i dibattiti controversi, dividono, polarizzano e sfruttano le vulnerabilità delle società, promuovono l'incitamento all'odio, aggravano le condizioni dei gruppi vulnerabili che hanno maggiori probabilità di essere vittime della disinformazione, alterano l'integrità delle elezioni democratiche e dei referendum, suscitano diffidenza nei confronti dei governi nazionali, delle autorità pubbliche, dell'ordine democratico e dello Stato di diritto e hanno l'obiettivo di destabilizzare la democrazia europea; che si tratta ormai di una questione di sicurezza interna e di salvaguardia della società dell'Unione nel suo complesso;

B.

considerando che da molti anni la Russia conduce con costanza una campagna di disinformazione caratterizzata da una malevolenza e da una portata senza precedenti, che ha l'obiettivo di ingannare sia i suoi cittadini sia la comunità internazionale degli Stati nel suo insieme e che ha raggiunto una particolare intensità alla vigilia e nel corso della guerra di aggressione contro l'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022; che, a tale riguardo, sono necessari un sostegno continuo e una stretta cooperazione con l'Ucraina e la Moldova, ma anche con le forze europeiste in Georgia e nei paesi dei Balcani occidentali, che devono far fronte a forti ingerenze da parte della Russia nel loro processo di convergenza con l'Unione, sfruttando le possibilità di scambio reciproco di informazioni e migliori pratiche;

C.

considerando che i tentativi da parte di attori statali di paesi terzi e di attori non statali malevoli di interferire nel funzionamento della democrazia nell'Unione e nei suoi Stati membri e di esercitare pressioni sui valori sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea mediante ingerenze malevole fanno parte di una più ampia tendenza destabilizzante osservata nelle democrazie di tutto il mondo;

D.

considerando che attori malevoli continuano a tentare di interferire nei processi elettorali e di trarre vantaggio dall'apertura e dal pluralismo delle nostre società, nonché di attaccare i processi democratici e la resilienza dell'Unione e dei suoi Stati membri;

E.

considerando che attori autocratici malevoli conducono sempre più spesso campagne di disinformazione a scapito del lavoro delle delegazioni dell'Unione; che si tratta di un chiaro tentativo di ostacolare la comunicazione strategica dell'Unione all'estero;

F.

considerando che prima dell'8 ottobre 2024 l'UE e i suoi Stati membri non disponevano di un regime specifico di sanzioni relative alle ingerenze straniere e alle campagne di disinformazione orchestrate da attori statali malevoli di paesi terzi, il che significa che tali attori hanno potuto supporre con una certa sicurezza che non avrebbero subito conseguenze per le loro campagne di destabilizzazione nei confronti dell'Unione;

G.

considerando che si riscontra la mancanza di una definizione e di una concezione comuni di questo fenomeno e che rimangono molte lacune e scappatoie nella legislazione e nelle politiche attuali al livello dell’Unione e nazionale intese a individuare, prevenire e contrastare le ingerenze straniere;

H.

considerando che si prevede che le ingerenze straniere, la disinformazione, nonché i numerosi attacchi e minacce contro la democrazia continueranno in misura ancora maggiore e con modalità più sofisticate;

I.

considerando che le precedenti raccomandazioni del Parlamento per contrastare le operazioni di ingerenza straniera malevole nei processi democratici dell'Unione hanno contribuito a una comprensione generale dell'Unione e a una maggiore consapevolezza rispetto a tale questione;

J.

considerando che le audizioni e le attività delle commissioni speciali INGE 1 e INGE 2 hanno contribuito al riconoscimento e alla contestualizzazione da parte del pubblico di tali questioni e sono riuscite a dar forma con successo al dibattito dell'Unione sulle ingerenze straniere nei processi democratici e sulla disinformazione;

K.

considerando che sono necessari una cooperazione e un sostegno multilaterali a livello globale tra partner che condividono gli stessi principi, anche tra parlamentari, per far fronte alle ingerenze straniere malevole e alla disinformazione; che le democrazie hanno sviluppato competenze avanzate e strategie di contrasto per affrontare tali minacce e attacchi;

L.

considerando che, per affrontare le ingerenze straniere, la disinformazione e le minacce contro la democrazia, occorre adottare un approccio multiforme al fine di promuovere il pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica e informatica, nonché promuovere l'impegno civico e l'educazione alla democrazia;

M.

considerando che le minacce e gli attacchi ibridi possono portare a crisi intersettoriali e su vasta scala con effetti negativi sulla sicurezza, il benessere dei cittadini e il funzionamento della società e dell'economia nel suo complesso, e costituiscono una sfida fondamentale per gli affari interni dell'Unione; che tale nuova realtà richiede un approccio più solido alla gestione delle crisi e alla preparazione nel settore civile e della difesa dell'Unione, costruendo previsioni e anticipazioni strategiche e rafforzando le capacità di allarme rapido, individuazione, analisi e coordinamento operativo;

1.

decide di costituire una commissione speciale denominata «commissione speciale sullo scudo europeo per la democrazia», e che essa eserciti, in cooperazione e in consultazione con le commissioni permanenti competenti con riferimento alle loro attribuzioni a norma dell'allegato VI del regolamento, le attribuzioni seguenti:

a)

valutare la legislazione e le politiche pertinenti, esistenti e previste, al fine di individuare ulteriori eventuali scappatoie, lacune e sovrapposizioni che potrebbero essere sfruttate per ingerenze malevole nei processi democratici, anche per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

i)

politiche, proposte legislative e strutture da istituire nell'ambito dello scudo europeo per la democrazia e già istituite nell'ambito del piano d'azione per la democrazia europea, nonché strumenti pertinenti nell'ambito della bussola strategica, come il pacchetto di strumenti dell'UE contro le minacce ibride;

ii)

opportunità di cooperazione tra le agenzie dell'Unione e le autorità nazionali nel settore della giustizia e degli affari interni, anche ai fini della condivisione delle informazioni, dell'intelligence e dei meccanismi di individuazione anticipata;

iii)

politiche e raccomandazioni delineate nella relazione del 30 ottobre 2024 dal titolo «Safer Together – Strengthening Europe’s Civilian and Military Preparedness and Readiness» («Più sicuri insieme: rafforzare la preparazione e la prontezza dell'Europa nel settore civile e militare»);

iv)

politiche che contribuiscono ai processi democratici dell'Unione, alla resilienza democratica attraverso la conoscenza situazionale, all'alfabetizzazione mediatica e informatica, al pluralismo dei media e al giornalismo indipendente, alla promozione dell'impegno civico, dell'istruzione, del pensiero critico e della consapevolezza e partecipazione dei cittadini;

v)

la resilienza democratica contro le minacce e gli attacchi ibridi di origine interna e le ingerenze malevole;

vi)

ingerenze per mezzo di piattaforme online, in particolare attraverso una valutazione approfondita della responsabilità e degli effetti che le piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno sulla democrazia e sui processi democratici nell'Unione;

vii)

l’impatto delle interferenze sulle infrastrutture critiche e sui settori strategici, compresi gli investimenti esteri e la proprietà di beni situati nell'Unione;

viii)

minacce e attacchi ibridi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: attacchi informatici, anche contro obiettivi militari e non militari, contenuti testuali e audiovisivi prodotti dall'uomo, nonché contenuti generati dall'IA e «deepfake» utilizzati a fini di ingerenze straniere e disinformazione, ingerenze nelle istituzioni politiche, influenza o coercizione economica, ingerenze attraverso attori globali mediante il reclutamento di personalità di alto livello («elite capture»), diaspore nazionali, università ed eventi culturali, finanziamento occulto di attività politiche da parte di attori e donatori stranieri malevoli, manipolazione di informazioni e azioni di ingerenza straniere contro l'azione dell'Unione all'estero e sfruttamento di flussi migratori creati artificialmente attraverso un ruolo più incisivo degli attori statali;

ix)

politiche volte a garantire un livello comune elevato di cibersicurezza in tutta l'Unione e resilienza contro gli attacchi informatici, laddove correlati ai processi democratici;

x)

il ruolo degli attori statali e non statali malevoli, il loro modus operandi e il loro finanziamento, nonché il sabotaggio fisico da essi perpetrato;

xi)

l'impatto delle ingerenze sui diritti delle minoranze e di altri gruppi discriminati;

xii)

la deterrenza, l'imputazione e le contromisure collettive, comprese le sanzioni;

xiii)

il vicinato, la cooperazione globale e il multilateralismo;

xiv)

ingerenze da parte di attori con sede nell'Unione sia al suo interno sia nei paesi terzi;

xv)

politiche e misure volte a preservare l'equità e l'integrità delle elezioni e a rafforzare il sistema democratico di bilanciamento dei poteri;

b)

elaborare, in stretta cooperazione con le commissioni permanenti competenti, suggerimenti e proposte su come colmare ulteriormente tali lacune, al fine di promuovere la resilienza dell'Unione nei confronti delle minacce e degli attacchi ibridi, comprese la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, e su come migliorare il quadro giuridico e istituzionale dell'Unione;

c)

valutare le attività della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna relative alla lotta contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri e le minacce e gli attacchi ibridi;

d)

contrastare le campagne di informazione e la comunicazione strategica di paesi terzi malevoli, anche attraverso attori e organizzazioni nazionali dell'Unione, che ledono gli obiettivi dell'Unione e mirano a influenzare l'opinione pubblica dell'Unione;

e)

dare seguito, se del caso, all'attuazione delle relazioni delle commissioni speciali INGE 1 e INGE 2;

f)

contribuire alla resilienza istituzionale generale contro le ingerenze straniere, le minacce ibride, gli attacchi e la disinformazione;

g)

mantenere relazioni con le altre istituzioni e organi dell'Unione, le autorità degli Stati membri, altre organizzazioni internazionali e assemblee interparlamentari, la società civile nonché i partner statali e non statali nei paesi terzi pertinenti per le questioni che rientrano nelle sue competenze, al fine di rafforzare l'azione dell'Unione contro le minacce e gli attacchi ibridi e la manipolazione delle informazioni e le ingerenze interne e straniere; dialogare in particolare con i partner statali e non statali in Ucraina e Moldova e con i partner filoeuropei in Georgia nonché con i paesi dei Balcani occidentali; contrastare le narrazioni manipolate provenienti dalla Russia, dato il pericolo critico e continuo che la Russia rappresenta per la stabilità e la sicurezza in tutta l'Unione;

2.

decide che, ogniqualvolta i lavori della commissione speciale comprendano l'audizione di prove di carattere riservato, testimonianze riguardanti dati personali o scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi in merito a informazioni riservate, compresi studi scientifici o parti di essi cui è attribuito lo status di riservatezza a norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), le riunioni della commissione si svolgeranno a porte chiuse; decide inoltre che i testimoni e i periti avranno il diritto di deporre o testimoniare a porte chiuse;

3.

decide che l'elenco delle persone invitate alle riunioni pubbliche, l'elenco di coloro che vi partecipano e i verbali di tali riunioni saranno resi pubblici;

4.

decide che i documenti riservati ricevuti dalla commissione speciale saranno valutati conformemente alla procedura di cui all'articolo 227 del suo regolamento; decide inoltre che tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente al fine di elaborare la relazione finale della commissione speciale;

5.

decide che la commissione speciale sarà composta di 33 membri;

6.

decide che la durata del mandato della commissione speciale sarà di 12 mesi e che il mandato avrà inizio alla data della riunione costitutiva della commissione;

7.

decide che la commissione speciale può presentare al Parlamento una relazione intermedia; decide inoltre che essa presenterà al Parlamento, al più tardi durante la tornata di gennaio 2026, una relazione finale incentrata sulle questioni di cui al paragrafo 1 e contenente conclusioni fattuali e raccomandazioni concernenti le misure e le iniziative da adottare, fatte salve le competenze delle commissioni permanenti conformemente all'allegato VI del suo regolamento; sottolinea che le raccomandazioni della commissione speciale saranno tenute in considerazione dalle commissioni permanenti competenti nella loro attività.


(1)   GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj.

(2)   GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj.

(3)   GU C 184 del 5.5.2022, pag. 71.

(4)   GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj.

(5)   GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj.

(6)   GU L, 2024/1083, 17.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj.

(7)   GU L, 2024/1069, 16.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1069/oj.

(8)   GU C 347 del 9.9.2022, pag. 61.

(9)   GU C, C/2023/1226, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1226/oj.

(10)   GU C, C/2024/494, 23.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/494/oj.

(11)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1981/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)