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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/1893 |
7.4.2025 |
Ricorso proposto il 3 febbraio 2025 – HP/Commissione
(Causa T-84/25)
(C/2025/1893)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: HP (rappresentanti: L. Levi e P. Baudoux, avvocate)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione, del 13 marzo 2023, che notifica alla ricorrente la sua esclusione dalla procedura di certificazione per il periodo 2022/2023; |
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se necessario, annullare la decisione della Commissione, del 25 ottobre 2024, che respinge il reclamo della ricorrente del 12 giugno 2024, relativo alla sua esclusione dalla procedura di certificazione per il periodo 2022/2023; |
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condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente il danno morale subito; |
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condannare la convenuta a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulle violazioni dell’articolo 45 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, della decisione della Commissione C(2013)6859 del 22 ottobre 2013 sulle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 bis dello Statuto dei funzionari (in prosieguo: le «disposizioni generali di esecuzione»), e delle linee guida per candidati e direzioni generali/servizi relativi alla procedura di certificazione per l’esercizio 2022/2023 (in prosieguo: le «linee guida 2022/2023»), nonché su una violazione dei principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e del dovere di sollecitudine e diligenza:
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2. |
Secondo motivo, dedotto in subordine, vertente sull’eccezione di illegittimità del punto II.5 delle linee guida 2022/2023 in quanto viola l’articolo 8, paragrafo 3, delle disposizioni generali di esecuzione. Supponendo che la convenuta non abbia violato le regole applicabili, la ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità del punto II.5 delle linee guida 2022/2023, in quanto tale disposizione non è conforme all’articolo 8, paragrafo 3, delle disposizioni generali di esecuzione. I criteri stabiliti al punto II.5 delle linee guida 2022/2023 per la griglia di valutazione sono illegittimi poiché non rispecchiano perfettamente i criteri menzionati all’articolo 8, paragrafo 3, delle disposizioni generali di esecuzione. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto a una buona amministrazione. Nella griglia di valutazione del CPC, i commenti sui meriti e le prestazioni della ricorrente erano molto generici e non comprendevano informazioni specifiche alla ricorrente né precisavano gli elementi che sono stati presi in considerazione al fine di valutare i meriti della ricorrente. Inoltre, la ricorrente non conosce il fattore di ponderazione assegnato a ogni criterio e di conseguenza non comprende le conclusioni formulate dal CPC, né le decisioni controverse che l’hanno esclusa dalla procedura di certificazione. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato. Ai sensi dell’articolo 45 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, la ricorrente avrebbe dovuto essere ascoltata dal CPC. Tuttavia, il CPC non ha invitato la ricorrente a formulare le sue osservazioni prima di presentare le sue conclusioni all’autorità che ha il potere di nomina. Se la ricorrente avesse avuto la possibilità di esercitare effettivamente il suo diritto di essere ascoltata, l’esito sarebbe stato diverso. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1893/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)