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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/1893

7.4.2025

Ricorso proposto il 3 febbraio 2025 – HP/Commissione

(Causa T-84/25)

(C/2025/1893)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: HP (rappresentanti: L. Levi e P. Baudoux, avvocate)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 13 marzo 2023, che notifica alla ricorrente la sua esclusione dalla procedura di certificazione per il periodo 2022/2023;

se necessario, annullare la decisione della Commissione, del 25 ottobre 2024, che respinge il reclamo della ricorrente del 12 giugno 2024, relativo alla sua esclusione dalla procedura di certificazione per il periodo 2022/2023;

condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente il danno morale subito;

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulle violazioni dell’articolo 45 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, della decisione della Commissione C(2013)6859 del 22 ottobre 2013 sulle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 bis dello Statuto dei funzionari (in prosieguo: le «disposizioni generali di esecuzione»), e delle linee guida per candidati e direzioni generali/servizi relativi alla procedura di certificazione per l’esercizio 2022/2023 (in prosieguo: le «linee guida 2022/2023»), nonché su una violazione dei principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e del dovere di sollecitudine e diligenza:

nelle summenzionate decisioni controverse del 13 marzo 2023 e del 25 ottobre 2024, la Commissione ha violato l’articolo 45 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il principio della parità di trattamento poiché il Comitato paritetico di certificazione (in prosieguo: il «CPC») non ha preso in considerazione i rapporti informativi dei candidati durante la prima valutazione dei loro meriti. Tuttavia, durante il secondo riesame della domanda della ricorrente (a seguito della decisione del 31 ottobre 2023 di accogliere il suo primo reclamo), il CPC ha consultato i rapporti informativi della ricorrente. Non avendo utilizzato lo stesso metodo per comparare i meriti dei candidati, il CPC ha violato il principio della parità di trattamento;

il CPC ha violato il principio della parità di trattamento anche perché, durante il riesame del profilo/dei meriti della ricorrente, esso ha utilizzato una griglia di valutazione modificata (discostandosi dalla griglia di valutazione originaria che era stata utilizzata per valutare i meriti degli altri candidati);

il CPC ha inoltre violato il principio della certezza del diritto poiché le disposizioni generali di esecuzione non sono state applicate in modo uniforme;

non avendo applicato le regole in modo uniforme, e non avendo preso in considerazione i rapporti informativi durante la prima valutazione dei meriti dei candidati, la convenuta ha inoltre violato il suo dovere di sollecitudine e diligenza poiché, a causa di tale irregolarità, non ha potuto scegliere i candidati più adatti per partecipare alla formazione di certificazione;

per il colloquio orale con il CPC, quest’ultimo avrebbe dovuto menzionare il fattore di ponderazione assegnato a ogni criterio – in quanto le disposizioni generali di esecuzione impongono trasparenza alla procedura di certificazione.

2.

Secondo motivo, dedotto in subordine, vertente sull’eccezione di illegittimità del punto II.5 delle linee guida 2022/2023 in quanto viola l’articolo 8, paragrafo 3, delle disposizioni generali di esecuzione. Supponendo che la convenuta non abbia violato le regole applicabili, la ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità del punto II.5 delle linee guida 2022/2023, in quanto tale disposizione non è conforme all’articolo 8, paragrafo 3, delle disposizioni generali di esecuzione. I criteri stabiliti al punto II.5 delle linee guida 2022/2023 per la griglia di valutazione sono illegittimi poiché non rispecchiano perfettamente i criteri menzionati all’articolo 8, paragrafo 3, delle disposizioni generali di esecuzione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto a una buona amministrazione. Nella griglia di valutazione del CPC, i commenti sui meriti e le prestazioni della ricorrente erano molto generici e non comprendevano informazioni specifiche alla ricorrente né precisavano gli elementi che sono stati presi in considerazione al fine di valutare i meriti della ricorrente. Inoltre, la ricorrente non conosce il fattore di ponderazione assegnato a ogni criterio e di conseguenza non comprende le conclusioni formulate dal CPC, né le decisioni controverse che l’hanno esclusa dalla procedura di certificazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato. Ai sensi dell’articolo 45 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, la ricorrente avrebbe dovuto essere ascoltata dal CPC. Tuttavia, il CPC non ha invitato la ricorrente a formulare le sue osservazioni prima di presentare le sue conclusioni all’autorità che ha il potere di nomina. Se la ricorrente avesse avuto la possibilità di esercitare effettivamente il suo diritto di essere ascoltata, l’esito sarebbe stato diverso.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1893/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)