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dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/1868

7.4.2025

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione – Italia) – Società Agricola Circe di OL Società Semplice / ST, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale Agricola Case Rosse di ST, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Causa C-625/23  (1) , Società Agricola Circe)

(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime di pagamento unico - Articolo 33 - Regolamento (CE) n. 795/2004 - Diritti all’aiuto - Ammissibilità al beneficio dell’aiuto - Articolo 15 - Nozione di «scissione» - Riduzione di superfici agricole dopo l’assegnazione provvisoria dei diritti all’aiuto - Rilevanza di tale riduzione ai fini dell’assegnazione definitiva dell’aiuto)

(C/2025/1868)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Società Agricola Circe di OL Società Semplice

Resistenti: ST, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale Agricola Case Rosse di ST, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Dispositivo

L’articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori,

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «scissione», ai sensi di tali disposizioni, comprende una situazione in cui operazioni giuridiche connesse avvenute tra diversi agricoltori nel corso del periodo di riferimento, che includono una cessione di quote societarie e di superfici agricole coltivate, comportano che il patrimonio iniziale di un agricoltore e l’insieme di tali superfici siano attribuiti a due nuovi agricoltori distinti, anche qualora una simile situazione non costituisca una «scissione» ai sensi del diritto societario dell’Unione e, in particolare, della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.


(1)  GU C, C/2024/627.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1868/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)