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dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/1533

17.3.2025

Ricorso proposto il 29 gennaio 2025 – Commissione europea / Repubblica di Estonia

(Causa C-57/25)

(C/2025/1533)

Lingua processuale: l’estone

Partiti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Blanc e E. Randvere, agenti)

Convenuto: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede di:

dichiarare che l’Estonia, non avendo previsto, nel suo ordinamento giuridico, che un cittadino di un paese terzo possa proporre ricorso avverso la decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto dinanzi a un giudice ai sensi del diritto dell’Unione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e degli articoli 32, paragrafo 3, 34, paragrafo 7, e 35, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 810/2009 (1) (codice dei visti);

condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi degli articoli 32, paragrafo 3, 34, paragrafo 7, e 35, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), gli stranieri cui sia stato rifiutato il visto o il cui visto sia stato annullato o revocato hanno il diritto di presentare ricorso. L’articolo 32, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, dovrebbe essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a prevedere un procedimento per impugnare una decisione di rifiuto di un visto, procedimento i cui dettagli dovrebbero essere definiti nell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro. Tale procedimento dovrebbe garantire, in una qualche fase, un ricorso giurisdizionale.

Con gli articoli 1001-10019 della legge estone sugli stranieri si sarebbe istituito un sistema che consente allo straniero di chiedere un riesame della decisione di diniego, di annullamento o di revoca di un visto dinanzi all’autorità che l’ha adottata; tale decisione potrebbe altresì formare oggetto di un ricorso, mediante domanda, dinanzi al ministero degli Affari esteri o dell’Interno. L’articolo 10018 della legge sugli stranieri prevedrebbe un divieto diretto di impugnare una siffatta decisione in via giurisdizionale. La Commissione ritiene che l’impugnazione di una decisione di rifiuto, di annullamento o di revoca di un visto dinanzi a un’autorità amministrativa, ad esempio presso un ministero, che non è né indipendente né imparziale, non possa essere considerata un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta nonché dell’articolo 32, paragrafo 3, degli articoli 34, paragrafo 7, e 35, paragrafo 7, di detto regolamento.


(1)   GU 2009, L 243, pag. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1533/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)