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dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/1513

17.3.2025

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 gennaio 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München – Germania) – Land Niedersachsen / Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia»

(Causa C-188/23  (1) , Conti 11. Container Schiffahrt II)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Spedizione di rifiuti - Direttiva 2006/12/CE - Direttiva 2008/98/CE - Nozione di «rifiuti» - Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento - Articolo 1, paragrafo 4 - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte - Spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione europea - Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) - Validità - Interpretazione conforme alla Convenzione di Basilea - Rifiuti prodotti a bordo di una nave a seguito di avaria in alto mare - Nozione di «sbarco dei rifiuti» - Sbarco parziale dei rifiuti in un porto sicuro)

(C/2025/1513)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Land Niedersachsen

Resistente: Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia»

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, dev’essere interpretato nel senso che l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale regolamento prevista da tale disposizione, riguardante i rifiuti prodotti a bordo di una nave a seguito di avaria avvenuta in alto mare finché non siano sbarcati per essere recuperati o smaltiti, non si applica più ai rifiuti rimasti a bordo di tale nave per essere spediti, insieme alla nave, a fini di recupero o smaltimento, dopo che una parte di tali rifiuti è stata sbarcata in un porto sicuro a fini di recupero o smaltimento; tale interpretazione è conforme all’articolo 1, paragrafo 4, della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, approvata, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993.


(1)   GU C 216 del 19.6.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1513/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)