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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/1481 |
5.3.2025 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Modifica del metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie proposte dalla Commissione nell'ambito dei procedimenti d'infrazione alla Corte di giustizia
(C/2025/1481)
1. Introduzione
A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), quando la Commissione deferisce uno Stato membro alla Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte") perché quest'ultimo ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, essa può proporre alla Corte di irrogare sanzioni pecuniarie a tale Stato membro in due situazioni:
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quando lo Stato membro non ha preso le misure necessarie per conformarsi a una precedente sentenza che ha constatato l'infrazione (articolo 260, paragrafo 2, TFUE) (1), |
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quando lo Stato membro non ha adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa (articolo 260, paragrafo 3, TFUE). |
In entrambi i casi le sanzioni irrogate dalla Corte possono essere costituite dal pagamento di una somma forfettaria, quale conseguenza del proseguimento dell'infrazione fino alla pronuncia della sentenza o alla piena conformazione da parte dello Stato membro interessato, se precedente alla sentenza, e dal pagamento di una penalità giornaliera, mirante a indurre lo Stato membro interessato a porre fine all'infrazione nel più breve termine possibile dopo la pronuncia della sentenza. La Commissione presenta alla Corte una proposta relativa all'importo delle sanzioni pecuniarie, ma spetta a quest'ultima, nell'esercizio del suo potere discrezionale( 2 ), determinare gli importi che siano, da una parte, adeguati alle circostanze e, dall'altra, commisurati all'inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato( 3 ).
La possibilità per la Corte di irrogare sanzioni pecuniarie agli Stati membri, e per la Commissione di chiederne l'irrogazione, risale al trattato di Maastricht del 1992. Per garantire la trasparenza e la parità di trattamento, dal 1996 la Commissione ha pubblicato una serie di comunicazioni che illustrano la politica e la metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni pecuniarie. Con la comunicazione sulle sanzioni pecuniarie nei procedimenti d'infrazione pubblicata nel 2023 (2) (in seguito denominata "comunicazione del 2023") la Commissione ha esaminato e sostituito tutte le precedenti comunicazioni in questo settore. Le cifre e i dati utilizzati per il calcolo delle sanzioni pecuniarie sono stati aggiornati nel 2024 (3).
Nella comunicazione del 2023 la Commissione ha introdotto un metodo di calcolo della capacità finanziaria degli Stati membri basato (con un peso pari a 2/3) sul prodotto interno lordo (PIL) dello Stato membro interessato e (con un peso pari a 1/3) sulla popolazione dello Stato membro interessato.
Il 25 aprile 2024 la Corte ha pronunciato una sentenza nella causa C-147/23, Commissione/Polonia (4), nella quale ha esaminato, tra l'altro, il metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie introdotto dalla comunicazione della Commissione del 2023.
In tale sentenza la Corte ha statuito che il metodo della Commissione " […] si fonda sulla presunzione secondo la quale sussisterebbe una correlazione tra l'entità della popolazione di uno Stato membro e la sua capacità finanziaria, ipotesi che non necessariamente ricorre. Pertanto, la presa in considerazione di un criterio demografico come quello che risulta da detto metodo determina una disgiunzione del fattore "n" dalla reale capacità finanziaria dello Stato membro interessato, che può condurre alla fissazione di un fattore "n" il quale non corrisponde necessariamente a tale capacità. [...] Pertanto, la determinazione della capacità finanziaria dello Stato membro interessato non può includere [...] la presa in considerazione di un criterio demografico " (5).
Alla luce di tale recente giurisprudenza, è necessario rivedere il metodo di calcolo che la Commissione utilizza per proporre sanzioni pecuniarie nei procedimenti d'infrazione. In particolare, conformandosi alla sentenza della Corte, il calcolo della capacità finanziaria degli Stati membri o del fattore "n" (punto 3.4 della comunicazione del 2023) dovrebbe basarsi esclusivamente sul PIL degli Stati membri. La presente comunicazione sostituisce pertanto il punto 3.4 della comunicazione del 2023 e il suo allegato I, aggiornando le cifre pertinenti con i dati macroeconomici più recenti.
2. Capacità finanziaria degli Stati membri
L'importo della penalità dovrebbe garantire che la sanzione sia proporzionata e dissuasiva. L'effetto dissuasivo della penalità è caratterizzato da due aspetti. La sanzione deve essere sufficientemente elevata da garantire che:
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lo Stato membro ponga fine all'infrazione (deve quindi essere superiore al vantaggio che lo Stato membro trae dall'infrazione), |
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lo Stato membro non ripeta l'infrazione. |
Per avere un effetto dissuasivo il livello della sanzione varierà a seconda della capacità finanziaria degli Stati membri. Tale effetto dissuasivo è riflesso nel fattore "n". Esso è definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) (6) dello Stato membro interessato rispetto alla media del PIL degli altri Stati membri. La capacità finanziaria dello Stato membro interessato rispetto alla capacità finanziaria degli altri Stati membri è rappresentata nel modo seguente:
Come indicato al punto 4.2.2 della comunicazione del 2023, per il calcolo della somma forfettaria la Commissione applica lo stesso fattore "n" utilizzato per il calcolo della penalità.
Il fattore "n" per ciascuno Stato membro è stabilito al punto 3 dell'allegato, mentre le somme forfettarie minime figurano al punto 5 dello stesso.
Conformemente a quanto indicato al punto 5 della comunicazione del 2023, laddove debba proporre sanzioni pecuniarie nei confronti del Regno Unito, la Commissione si baserà sulla stessa formula stabilita nella presente comunicazione per determinare la capacità finanziaria degli Stati membri (7).
3. Data di applicazione
La Commissione applicherà le norme e i criteri stabiliti nella presente comunicazione a tutte le decisioni di adire la Corte ai sensi dell'articolo 260 TFUE adottate dopo la pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) Oppure quando lo Stato membro non ha preso le misure necessarie per conformarsi a una sentenza che ha constatato la violazione di una decisione relativa agli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
(2) Comunicazione della Commissione "Sanzioni pecuniarie nei procedimenti d'infrazione"(C/2022/9973, GU C 2 del 4.1.2023, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione "Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle sanzioni pecuniarie che la Commissione propone alla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito dei procedimenti d'infrazione" (C/2024/360, GU C, C/2024/1123, 26.1.2024).
(4) Sentenza della Corte (Prima Sezione), del 25 aprile 2024, Commissione/Polonia,C-147/23, ECLI:EU:C:2024:346.
(5) C-147/23, punti 84-86 della sentenza.
(6) Fonte: PIL nominale - Eurostat. Eurostat pubblica regolarmente i dati relativi al PIL degli Stati membri (codice dati: nama_10_gdp).
(7)
ALLEGATO
Dati utilizzati per la determinazione delle sanzioni pecuniarie proposte alla Corte
I dati figuranti nel presente allegato devono essere riesaminati e aggiornati dalla Commissione su base annuale, alla luce delle variazioni dell'inflazione e del PIL degli Stati membri, sulla scorta dei dati ufficiali pubblicati da Eurostat.
1. IMPORTO FORFETTARIO PER LA PENALITÀ
L'importo forfettario per la penalità di cui al punto 3.1 della presente comunicazione è fissato a 3 440 EUR al giorno.
2. IMPORTO FORFETTARIO PER LA SOMMA FORFETTARIA
L'importo forfettario per la somma forfettaria di cui al punto 4.2.2 della presente comunicazione è fissato a 1 150 EUR al giorno, vale a dire un terzo dell'importo forfettario per la penalità.
3. FATTORI "N"
I fattori "n" di cui al punto 1 della presente comunicazione sono i seguenti:
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Fattore "n" (1) |
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Belgio |
0,94 |
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Bulgaria |
0,15 |
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Cechia |
0,50 |
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Danimarca |
0,59 |
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Germania |
6,57 |
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Estonia |
0,06 |
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Irlanda |
0,80 |
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Grecia |
0,35 |
|
Spagna |
2,35 |
|
Francia |
4,43 |
|
Croazia |
0,12 |
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Italia |
3,34 |
|
Cipro |
0,05 |
|
Lettonia |
0,06 |
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Lituania |
0,12 |
|
Lussemburgo |
0,12 |
|
Ungheria |
0,31 |
|
Malta |
0,03 |
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Paesi Bassi |
1,68 |
|
Austria |
0,74 |
|
Polonia |
1,18 |
|
Portogallo |
0,42 |
|
Romania |
0,51 |
|
Slovenia |
0,10 |
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Slovacchia |
0,19 |
|
Finlandia |
0,43 |
|
Svezia |
0,85 |
4. SOMMA FORFETTARIA DI RIFERIMENTO
La somma forfettaria di riferimento utilizzata per calcolare le somme forfettarie minime per ciascuno Stato membro è fissata a 3 208 660 EUR.
5. SOMME FORFETTARIE MINIME PER CIASCUNO STATO MEMBRO
Le somme forfettarie minime corrispondono alla somma forfettaria di riferimento moltiplicata per i fattori "n".
Le somme forfettarie minime (2) sono fissate a:
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Somme forfettarie minime (in EUR) |
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Belgio |
3 016 000 |
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Bulgaria |
481 000 |
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Cechia |
1 604 000 |
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Danimarca |
1 893 000 |
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Germania |
21 081 000 |
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Estonia |
193 000 |
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Irlanda |
2 567 000 |
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Grecia |
1 123 000 |
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Spagna |
7 540 000 |
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Francia |
14 214 000 |
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Croazia |
385 000 |
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Italia |
10 717 000 |
|
Cipro |
160 000 |
|
Lettonia |
193 000 |
|
Lituania |
385 000 |
|
Lussemburgo |
385 000 |
|
Ungheria |
995 000 |
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Malta |
96 000 |
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Paesi Bassi |
5 391 000 |
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Austria |
2 374 000 |
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Polonia |
3 786 000 |
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Portogallo |
1 348 000 |
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Romania |
1 636 000 |
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Slovenia |
321 000 |
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Slovacchia |
610 000 |
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Finlandia |
1 380 000 |
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Svezia |
2 727 000 |
(1) Basato sul PIL del 2023 estratto in data 20 gennaio 2025 e arrotondato a due decimali.
(2) Basate sul PIL del 2023 estratto in data 20 gennaio 2025 e arrotondate al migliaio più vicino.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1481/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)