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dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/1450

10.3.2025

Ricorso proposto il 22 gennaio 2025 – CCCME e a./Commissione

(Causa T-37/25)

(C/2025/1450)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) (Pechino, Cina) e altre 22 parti (rappresentanti: E. Vermulst, J. Cornelis e M. Van Luchene, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione, del 29 ottobre 2024, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese (1),

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2) (in prosieguo: il «regolamento antisovvenzioni di base»), allorché la Commissione ha iniziato l’inchiesta ex officio in assenza di «circostanze particolari».

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione degli articoli 8, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, 15, paragrafi 1 e 3, 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento antisovvenzioni di base e su un errore manifesto di valutazione, allorché la Commissione ha selezionato un campione non oggettivo di produttori esportatori cinesi. Più specificamente, le ricorrenti:

deducono un errore di diritto ed un errore manifesto di valutazione, allorché la Commissione ha applicato un metodo illecito di campionamento dei produttori esportatori cinesi; nonché

sostengono che tale metodo illecito di campionamento dei produttori esportatori cinesi ha comportato una valutazione non oggettiva dei pregiudizi e un dazio medio ponderato gonfiato per i produttori esportatori non inclusi nel campione.

3.

Terzo motivo, vertente su violazioni dell’articolo 8, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 8, del regolamento antisovvenzioni di base, su errori manifesti di valutazione e conseguenti violazioni dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base, allorché la Commissione ha omesso di svolgere un’analisi della minaccia di pregiudizio oggettiva basata su prove positive. Più specificamente, le ricorrenti deducono:

una violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 8, del regolamento antisovvenzioni di base, un errore manifesto di valutazione e una conseguente violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base, allorché la Commissione ha svolto un’analisi della minaccia di pregiudizio asimmetrica e/o ha omesso di valutare in modo oggettivo l’impatto dell’importazione di merci di produzione propria da parte dei produttori dell’Unione;

una violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento antisovvenzioni di base, un errore manifesto di valutazione e una conseguente violazione dell’articolo 8, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento antisovvenzioni di base, allorché la Commissione ha omesso di assicurare la comparabilità dei prodotti e dei prezzi, nonché l’intercambiabilità e la sostituibilità dei prodotti di cui trattasi e di prodotti simili;

una violazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento antisovvenzioni di base, un errore manifesto di valutazione ed una conseguente violazione dell’articolo 8, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento antisovvenzioni di base, allorché la Commissione ha circoscritto l’analisi della sottoquotazione dei prezzi ad un singolo anno del periodo dell’inchiesta sul pregiudizio e ha omesso di considerare l’interazione dei prezzi nel corso del tempo; nonché

una violazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento antisovvenzioni di base, un errore manifesto di valutazione e una conseguente violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, 5 e 8, del regolamento antisovvenzioni di base, allorché la Commissione ha omesso di accertare una contrazione dei prezzi.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 6, del regolamento antisovvenzioni di base, un errore manifesto di valutazione e una conseguente violazione dell’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento antisovvenzioni di base, allorché la Commissione ha omesso di svolgere un’analisi oggettiva di non imputazione basata su prove positive. Più specificamente, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha omesso di considerare adeguatamente la mancanza di competitività dell’industria dell’Unione e la concorrenza intra UE nell’ambito della sua analisi di non imputazione.


(1)   GU L, 2024/2754, 29.10.2024.

(2)   GU L 176, 2016, pag. 55.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1450/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)