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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/1447

10.3.2025

Ricorso proposto il 17 gennaio 2025 – HH/Commissione

(Causa T-23/25)

(C/2025/1447)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: HH (rappresentante: M. Velardo, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la Decisione della commissione esaminatrice del concorso di non includere il ricorrente nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/400/22 Amministratori AD7-2- nel settore dello spazio, comunicata il 20 novembre 2023;

Annullare la Decisione della commissione esaminatrice del concorso EPSO/AD/400/22-Amministratori AD7-2- nel settore dello spazio in data 29 febbraio 2024, con la quale è stata respinta la richiesta di riesame della decisione di escluderlo dalla lista di riserva.

Annullare la Decisione di rigetto del reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo II, dello Statuto del personale in data 7 ottobre 2024;

Condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sui seguenti vizi di legittimità: violazione del bando di concorso, violazione del principio di uguaglianza, violazione dell‘articolo 27 dello statuto del personale, violazione del principio di buona amministrazione.

Il ricorrente è un ingegnere aerospaziale, il quale dopo essersi laureato con lode ed avere ottenuto un diploma di laurea, dopo un corso di studi di 5 anni, ha maturato una considerevole esperienza professionale nelle materie del concorso, particolarmente apprezzata dalla commissione esaminatrice che gli ha attribuito 35 punti nella fase del Talent Screener, il minimo era fissato a 23. Tuttavia, il ricorrente, dopo avere svolto tutte le prove presso 1’Assessment Center, non ha ottenuto un punteggio sufficiente per l’inserimento nella lista di riserva, collocandosi a due punti di distanza dall’ultimo vincitore in graduatoria. Da ricerche effettuate via Linkedin, alcuni candidati, risultati poi vincitori, sembrano non disporre dell’esperienza professionale necessaria o perché di durata inferiore ai 6/7 anni o perché di natura meramente ausiliaria rispetto a quelle funzioni indicate come essenziali nel bando di concorso. Il ricorrente ritiene che, se la commissione esaminatrice avesse applicato con attenzione i criteri del bando, come anche precisati da linee guida adottate successivamente, sarebbe stato inserito nella lista di riserva, mancandogli solo due punti per arrivare al minimo utile. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall’EPSO nella risposta al reclamo, un candidato è stato trasferito dal concorso per AD9 a quello per AD7 in una fase molto avanzata della procedura, con ci ò alterando la parità di trattamento tra i candidati, in violazione delle prescrizioni del bando di concorso. Il ricorrente lamenta, inoltre, che a causa di problemi tecnici sia durante le prove scritte (es: atteggiamento fastidioso del gestore informatico che gli chiedeva incessantemente di mostrare il suo viso) e durante le prove orali (perdita di connessione), la valutazione delle sue competenze non si è svolta in condizioni identiche a quelle che hanno caratterizzato le prove degli altri candidati. Contrariamente a quanto affermato dall’EPSO nella risposta al reclamo, il ricorrente ha regolarmente presentato il ticket e ha immediatamente, nei tre giorni successivi alle prove inviato all’EPSO una comunicazione sull’accaduto.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza a causa del mancato rispetto delle misure organizzative previste dalla sentenza De Mendoza Asensi a tutela della coerenza e dell’oggettività delle valutazioni della commissione esaminatrice nonché la violazione dell’articolo 3, paragrafo I, dell’allegato III dello Statuto. Il presidente, invero, non è stato presente nei primi minuti del suo esame orale mentre la presenza di ben quattro vicepresidenti è contraria alle disposizioni statutarie.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del connesso diritto di difesa, in quanto non gli è stata comunicata la ragione specifica dell’attribuzione di un punto in più nella fase precontenziosa. Ciò gli ha impedito di comprendere quale irregolarità fosse stata riscontrata nel corso della procedura con evidenti ricadute sul suo diritto di difesa nella fase precontenziosa.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1447/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)