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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/1416 |
10.3.2025 |
Impugnazione proposta il 224 gennaio 2025 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 13 novembre 2024, causa T-302/21, Aboca e a. / Commissione
(Causa C-48/25P)
(C/2025/1416)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude, I. Galindo Martín, B. Rous Demiri e F. van Schaik, agenti)
Altre parti nel procedimento: Aboca SpA Soc. agr., Coswell SpA e Associação portuguesa de suplementos alimentares (Apard)
Conclusioni delle ricorrenti
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-302/21; |
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avvalersi della facoltà di statuire definitivamente sulla controversia di cui all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e respingere il ricorso; |
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in subordine, rinviare la causa al Tribunale ai fini della valutazione dei motivi non ancora esaminati, e |
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condannare le convenute alle spese condannare i Resistenti alle spese, se si pronuncia definitivamente sulla causa, o riservare le spese del presente procedimento, se rinvia la causa al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
In primo luogo, la Commissione la Commissione fa valere che il Tribunale ha interpretato erroneamente il regolamento (UE) n. 2021/468 (1) del 18 marzo 2021, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene, in un modo che non è né coerente con il testo, né con il contesto, né con gli obiettivi perseguiti dalle norme pertinenti, né in grado di salvaguardare la validità e l’efficacia del diritto dell’Unione
In secondo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che il regolamento (CE) n. 1925/ 2006 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, stabilisce due condizioni cumulative per vietare l’aggiunta agli alimenti o l’uso nella produzione di alimenti di talune sostanze e preparazioni/ingredienti che le contengono e, quindi, nell’applicare tale criterio giuridico per decidere in merito alla validità del regolamento (UE) n. 2021/468. In particolare, il Tribunale ha errato nel ritenere che non sia sufficiente che la sostanza sia ritenuta nociva per la salute, interpretando erroneamente tale regolamento.
In terzo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha violato il suo obbligo di motivazione e ha oltrepassato i suoi poteri di controllo in materia scientifica per quanto riguarda la nocività dei derivati dell’idrossiantracene per la salute.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1416/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)