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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/1412 |
10.3.2025 |
Impugnazione proposta il 19 dicembre 2024 da Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL e West Leasing SRL avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 2 ottobre 2024, cause riunite T-624/15 RENV, T-694/15 RENV e T-704/15 RENV, European Food e a./Commissione
(Causa C-891/24 P)
(C/2025/1412)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL e West Leasing SRL (rappresentanti: A. Álvarez Vidal, J. Derenne, C. Jadot e D. Vallindas, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Regno di Spagna, Repubblica di Lettonia, Ungheria e Repubblica di Polonia
Conclusioni dei ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia
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annullare la sentenza impugnata; |
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esercitare il suo potere ai sensi della seconda frase del primo comma dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea per statuire definitivamente sulla controversia ed annullare la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione – Lodo nella causa Micula/Romania dell’11 dicembre 2013 (1); |
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condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e d’impugnazione e a farsi carico delle spese sostenute dai ricorrenti tanto in primo grado quanto in sede d’impugnazione; |
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condannare la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica di Lettonia, l’Ungheria e la Repubblica di Polonia a farsi carico delle proprie spese in primo grado e in sede d’impugnazione; |
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in subordine, rinviare le cause T-624/15 RENV, T-694/15 RENV e T-704/15 RENV al Tribunale per riesame. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti deducono nove motivi d’impugnazione.
Primo motivo d’impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha applicato erroneamente i principi Achmea basandosi sull'ordinanza Romatsa e sul punto 145 della sentenza d'appello.
Secondo motivo d’impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha sostituito la propria valutazione a quella della decisione impugnata per quanto riguarda l'esecutività del lodo emesso dal tribunale arbitrale l'11 dicembre 2013 nel caso ARB/05/20 a titolo di questione di diritto dell'Unione, l'identificazione della misura di aiuto di Stato, l'identificazione dei legami economici e organizzativi e di una sola unità economica, nonché l'imputabilità della Romania.
Terzo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione, da parte del Tribunale, dell'articolo 107, paragrafo 1, in relazione alla nozione di vantaggio economico;
Quarto motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione, da parte del Tribunale, dell'articolo 107, paragrafo 1, in relazione alla nozione di imputabilità.
Quinto motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione, da parte del Tribunale, dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per aver identificato i sigg. Viorel Micula e Ioan Micula come facenti parte di una sola unità economica.
Sesto motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione, da parte del Tribunale, del principio secondo cui il recupero deve essere ordinato solo presso le entità che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto.
Settimo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione, da parte del Tribunale, dei principi di valutazione della compatibilità del presunto aiuto.
Ottavo motivo d’impugnazione, vertente sull'applicazione retroattiva del diritto dell'Unione da parte del Tribunale, in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché del diritto ad un equo processo.
Nono motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell'articolo 351 TFUE da parte del Tribunale.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1412/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)