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Serie C


C/2025/1407

10.3.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polonia) il 5 dicembre 2024 – K.J. / P.

(Causa C-831/24, Machski  (1) )

(C/2025/1407)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Parti nel procedimento principale

Parte che ha promosso il giudizio dinanzi al giudice del rinvio: K.J.

Altra parte nel procedimento: P.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (2) (omissis), debba essere interpretato nel senso che impone al giudice nazionale, in sede di esame di una causa nell’ambito della quale un consumatore fa valere l’obbligo del creditore di rimborsare gli importi versati in eccesso, sorto in seguito al fatto che il consumatore si è avvalso di una sanzione prevista dal diritto nazionale che consiste nel diritto di presentare al creditore una dichiarazione scritta in virtù della quale l’obbligo del consumatore di pagare gli interessi sul capitale e altri costi del credito si estingue, di esaminare d’ufficio se il creditore abbia violato disposizioni nazionali diverse da quelle invocate dal consumatore nella dichiarazione scritta presentata al creditore e la cui violazione consente, anch’essa, al consumatore di avvalersi della suddetta sanzione.

2)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (omissis), debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di definire in modo chiaro la procedura di rimborso anticipato impone al creditore l’obbligo di redigere una descrizione dell’iter procedurale, con l’esplicita indicazione dell’evento che ne costituisce l’ultimo elemento, in modo tale che il consumatore sia in grado, nel corso dell’esecuzione del contratto, di comprendere, punto per punto, senza chiedere ulteriori informazioni al creditore (e senza concordare con quest’ultimo ulteriori aspetti), chi deve compiere gli atti relativi al rimborso anticipato, con quali modalità e in quale ordine.

3)

Se l’articolo 23 della direttiva direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (omissis), debba essere interpretato nel senso che l’inosservanza dell’obbligo di descrivere in modo chiaro e conciso la procedura di rimborso anticipato, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), di tale direttiva, comporti sempre la necessità di applicare una sanzione al creditore o se l’applicazione della sanzione possa dipendere dal grado di violazione del suddetto obbligo, in particolare se sia possibile rinunciare all’applicazione della sanzione nel caso in cui la procedura di rimborso anticipato sia stata descritta in modo incompleto e ciò non incida negativamente sulla sfera dei diritti e degli obblighi del consumatore nelle circostanze di un caso specifico.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)   GU 2008, L 133 pag.66.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1407/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)