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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/1373 |
5.3.2025 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche degli atti delegati "Ambiente", "Clima" e "Informativa" della tassonomia dell'UE
(C/2025/1373)
Nel piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (1), adottato nel marzo 2018, la Commissione si è impegnata a istituire un sistema di classificazione (o tassonomia) dell'UE chiaro per le attività economiche sostenibili, al fine di creare un linguaggio comune a tutti i soggetti coinvolti nel sistema finanziario. Il regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili ("regolamento sulla tassonomia") (2) ha i) creato un sistema unificato di classificazione a livello dell'UE delle attività economiche ecosostenibili e ii) fissato prescrizioni in materia di trasparenza per determinate imprese non finanziarie e finanziarie in relazione a tali attività.
Nel giugno 2021 la Commissione ha adottato un atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE (atto delegato "Clima") (3) che stabilisce un elenco di criteri di vaglio tecnico per talune attività economiche che si ritiene contribuiscano in modo sostanziale agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici senza arrecare un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. L'atto delegato "Clima" della tassonomia dell'UE è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 1o gennaio 2022. È stato modificato per la prima volta il 9 marzo 2022 dall'atto delegato complementare (4).
Nel giugno 2023 la Commissione ha adottato l'atto delegato "Ambiente" della tassonomia dell'UE (5), che stabilisce criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che possono apportare un contributo sostanziale al conseguimento degli altri quattro obiettivi ambientali perseguiti dal regolamento sulla tassonomia (uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi) senza arrecare un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Le modifiche dell'atto delegato "Informativa" della tassonomia dell'UE (6) hanno tenuto, nell'informativa delle imprese, conto dei quattro obiettivi ambientali non legati al clima. La Commissione ha inoltre modificato l'atto delegato "Clima" della tassonomia (7) aggiungendo ulteriori attività economiche per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi.
Dopo l'esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l'atto delegato "Ambiente" nonché le modifiche degli atti delegati "Informativa" e "Clima" della tassonomia sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale il 21 novembre 2023; sono entrati in vigore il 1o gennaio 2024.
La presente comunicazione contiene chiarimenti tecnici in risposta alle domande frequenti relative ai criteri di vaglio tecnico fissati nell'atto delegato "Clima" (modifiche comprese) e nell'atto delegato "Ambiente" della tassonomia, nonché agli obblighi di informativa per gli obiettivi ambientali non climatici stabiliti nelle modifiche dell'atto delegato "Informativa" (8).
La presente comunicazione, che verte su domande tecniche concernenti i criteri e le attività contenuti nell'atto delegato "Ambiente" e su ulteriori domande ricevute in relazione alle attività incluse nell'atto delegato "Clima", integra le precedenti comunicazioni della Commissione pubblicate finora sulla tassonomia dell'UE e sui relativi atti delegati, vale a dire:
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comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili (2022/C 385/01) (9); |
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comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia (seconda comunicazione della Commissione) (10); |
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comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (11); |
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comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche di cui al regolamento sulla tassonomia dell'UE e sui collegamenti con il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (2023/C 211/01) (12); |
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comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia (terza comunicazione della Commissione) (13). |
La presente comunicazione mira ad agevolare l'applicazione efficace degli atti citati; non affronta i numerosi quesiti e le numerose proposte riguardanti le motivazioni e gli elementi di prova alla base della scelta dei criteri. A tale riguardo la Commissione ricorda che la valutazione d'impatto che accompagna l'atto delegato "Clima" (14), nonché il documento di lavoro dei servizi della Commissione (15) che accompagna l'atto delegato "Ambiente" e le modifiche dell'atto delegato "Clima", contengono ulteriori spiegazioni sullo sviluppo degli atti in questione, in particolare sul ragionamento e sul bilanciamento dei requisiti del regolamento sulla tassonomia alla base della definizione dei criteri di vaglio tecnico.
All'occorrenza la Commissione può aggiornare il presente documento.
L'obiettivo della presente comunicazione è aiutare i portatori di interessi a conformarsi ai requisiti normativi in modo efficace sotto il profilo dei costi e garantire che le informazioni comunicate siano comparabili e utili a potenziare la finanza sostenibile.
Rendere il quadro della tassonomia più agevole da utilizzare per le imprese, sia finanziarie che non finanziarie, è di prioritaria importanza. Come indicato nella comunicazione Un quadro della finanza sostenibile che sia efficace sul campo (16), parte del pacchetto sulla finanza sostenibile del giugno 2023, e come raccomandato nella dichiarazione dell'Eurogruppo del marzo 2024 (17), la Commissione mira a facilitare la rendicontazione e a ridurre i costi per le imprese:
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intensificando gli sforzi per aiutare gli utilizzatori della tassonomia a interpretare e rispettare i criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati della tassonomia, nonché gli sforzi tesi a esplorare soluzioni digitali per la rendicontazione; |
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lavorando a possibili aggiustamenti per migliorare l'utilizzabilità di determinati criteri di vaglio tecnico (compresi i criteri DNSH, relativi al principio "non arrecare un danno significativo"); |
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offrendo un sostegno su misura alle autorità nazionali competenti attraverso lo strumento di sostegno tecnico (18), anche per quanto riguarda l'attuazione dei criteri di vaglio tecnico della tassonomia e la riduzione degli oneri normativi. |
Le risposte alle domande frequenti contenute nella presente comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti da tale normativa né introdurre requisiti aggiuntivi per le imprese interessate o le autorità competenti. Le risposte alle domande frequenti mirano unicamente ad assistere le imprese finanziarie e non finanziarie nell'attuazione delle disposizioni giuridiche pertinenti. L'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione è competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea. I pareri espressi nella presente comunicazione non pregiudicano la posizione che la Commissione può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'UE.
Indice
| Terminologia e normativa applicabile | 5 |
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SEZIONE I – |
Domande generali | 10 |
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SEZIONE II – |
Domande relative all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici (allegato I dell'atto delegato "Clima") | 13 |
| Attività manifatturiere | 13 |
| Energia | 17 |
| Trasporti | 19 |
| Edilizia e attività immobiliari | 28 |
| Informazione e comunicazione | 33 |
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SEZIONE III – |
Domande relative all'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici (allegato II dell'atto delegato "Clima" della tassonomia) | 34 |
| Energia | 34 |
| Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione | 34 |
| Trasporti | 35 |
| Gestione del rischio di catastrofi | 35 |
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SEZIONE IV – |
Domande relative all'obiettivo sulle acque e le risorse marine (allegato I dell'atto delegato "Ambiente" della tassonomia) | 36 |
| Considerazioni generali | 36 |
| Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione | 36 |
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SEZIONE V – |
Domande relative all'obiettivo della transizione verso un'economia circolare (allegato II dell'atto delegato "Ambiente" della tassonomia) | 36 |
| Attività manifatturiere | 36 |
| Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione | 39 |
| Edilizia e attività immobiliari | 42 |
| Informazione e comunicazione | 45 |
| Servizi | 46 |
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SEZIONE VI – |
Domande relative all'obiettivo di prevenzione e riduzione dell'inquinamento (allegato III dell'atto delegato "Ambiente" della tassonomia) | 47 |
| Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione | 47 |
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SEZIONE VII – |
Domande relative all'obiettivo della biodiversità e degli ecosistemi (allegato IV dell'atto delegato "Ambiente" della tassonomia) | 49 |
| Attività di protezione e ripristino ambientale | 49 |
| Attività ricettive | 50 |
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SEZIONE VIII – |
Domande relative ai criteri DNSH generici | 51 |
| Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici | 51 |
| Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento | 53 |
| Criteri DNSH generici per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi | 57 |
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SEZIONE IX – |
Domande relative all'atto delegato "Informativa" della tassonomia | 59 |
TERMINOLOGIA E NORMATIVA APPLICABILE
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Termine/strumento |
Spiegazione/riferimento |
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Direttiva contabile |
Direttiva 2013/34/UE (19) |
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ARC |
Certificato di revisione dell'aeronavigabilità |
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BAT |
Migliori tecniche disponibili |
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BREF |
Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili |
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B2B |
Business-to-business (da impresa a impresa) |
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CapEx |
Spese in conto capitale |
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KPI relativo alle spese in conto capitale |
Indicatore fondamentale di prestazione relativo alle spese in conto capitale di cui all'allegato I, punto 1.1.2, dell'atto delegato "Informativa" |
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Comunicazione della Commissione C(2024) 1995 |
Comunicazione della Commissione Criteri e principi guida applicabili al concetto di uso essenziale nella legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche (20) |
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Regolamento (UE) 2023/1464 |
Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione relativo alla formaldeide e ai prodotti che rilasciano formaldeide (21) |
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CGUE |
Corte di giustizia dell'Unione europea |
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Regolamento CLP |
Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (22) |
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Inventario C&L |
Inventario delle classificazioni e delle etichettature dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (23) |
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CofA |
Certificato di aeronavigabilità |
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CORSIA |
Regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale |
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CPR |
Regolamento sui prodotti da costruzione (24) |
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CRVA |
Valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità |
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CSDDD |
Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (25) |
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CSRD |
Direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (26) |
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Direttiva 2004/35/CE |
Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (27) |
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Direttiva 2009/125/CE |
Direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (28) |
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Direttiva (UE) 2016/797 |
Direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (29) |
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Atto delegato "Informativa" |
Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione (30) |
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DNSH |
Non arrecare danni significativi |
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TPL |
Tonnellaggio di portata lorda |
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EAF |
Forni elettrici ad arco |
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ECHA |
Agenzia europea per le sostanze chimiche |
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EEDI |
Indice di efficienza energetica in materia di progettazione |
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EEXI |
Indice di efficienza energetica delle navi esistenti |
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VIA |
Valutazione dell'impatto ambientale |
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Direttiva VIA |
Direttiva 2011/92/UE (31) |
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Attività abilitanti |
Attività economiche di cui all'articolo 16 del regolamento sulla tassonomia |
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Direttiva del 2018 sulla prestazione energetica nell'edilizia |
Direttiva (UE) 2018/844 (32) |
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Direttiva del 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia |
Direttiva (UE) 2024/1275 (33) |
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APE |
Attestato di prestazione energetica |
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EPREL |
Registro europeo delle etichette energetiche |
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ERS |
Sistemi stradali elettrici |
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ESDAC |
Centro dati europeo sul suolo |
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ESRS |
Principi europei di rendicontazione di sostenibilità stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione (34) |
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EU ETS |
Sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE |
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Tassonomia dell'UE |
Sistema di classificazione unificato a livello dell'UE per le attività economiche ecosostenibili istituito dal regolamento sulla tassonomia e relativi atti delegati (35) |
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Criteri DNSH generici per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi |
Criteri DNSH generici figuranti negli allegati I e II, appendice D, dell'atto delegato "Clima" e negli allegati I, II e III, appendice D, dell'atto delegato "Ambiente" |
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Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici |
Criteri DNSH generici figuranti nell'allegato I, appendice A, dell'atto delegato "Clima" e negli allegati I, II, III e IV, appendice A, dell'atto delegato "Ambiente" |
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Emissioni di gas serra |
Emissioni di gas a effetto serra |
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GRR |
Tasso di sostituzione globale |
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Direttiva "Habitat" |
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio (36) |
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HVAC |
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria |
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AIEA |
Agenzia internazionale per l'energia atomica |
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ICAO |
Organizzazione per l'aviazione civile internazionale |
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IED |
Direttiva sulle emissioni industriali (37) |
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Regolamento sul portale sulle emissioni industriali |
Regolamento (UE) 2024/1244 (38) |
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Fondo per l'innovazione |
Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione (39) |
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IUCN |
Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali |
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Indicatore fondamentale di prestazione (KPI) |
Indicatore fondamentale di prestazione (KPI) usato dalle imprese e figurante all'allegato pertinente dell'atto delegato "Informativa" |
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LCA |
Valutazione del ciclo di vita |
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Fondo per la modernizzazione |
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001 della Commissione (40) |
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NACE |
Classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea |
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NFRD |
Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (41) |
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NZEB |
Edificio a energia quasi zero |
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OEM |
Fabbricante di apparecchiature originali |
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OpEx |
Spese operative |
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KPI relativo alle spese operative |
Indicatore fondamentale di prestazione relativo alle spese operative di cui all'allegato I, punto 1.1.3, dell'atto delegato "Informativa" |
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PED |
Fabbisogno di energia primaria |
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Regolamento POP |
Regolamento sugli inquinanti organici persistenti (42) |
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RAC |
Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche |
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Regolamento REACH |
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (43) |
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Regolamento ReFuelEU Aviation |
Regolamento (UE) 2023/2405 (44) |
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Direttiva sulle energie rinnovabili |
Direttiva (UE) 2023/2413 (45) |
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OI |
Osmosi inversa |
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Direttiva RoHS |
Direttiva 2011/65/UE (46) |
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RRF |
Dispositivo per la ripresa e la resilienza (47) |
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SAF |
Carburanti sostenibili per l'aviazione |
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SEAC |
Comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche |
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SFDR |
Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (48) |
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Fondo sociale per il clima |
Regolamento (UE) 2023/955 (49) |
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Atto delegato "Clima" |
Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (50) |
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Atto delegato complementare "Clima" |
Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione (51) |
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Atto delegato "Ambiente" |
Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione (52) |
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Attività economica allineata alla tassonomia |
Attività economica come definita all'articolo 1, punto 2), dell'atto delegato "Informativa" |
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Attività economica ammissibile alla tassonomia |
Attività economica come definita all'articolo 1, punto 5), dell'atto delegato "Informativa" |
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Attività economica non ammissibile alla tassonomia |
Attività economica come definita all'articolo 1, punto 6), dell'atto delegato "Informativa" |
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Regolamento sulla tassonomia |
Regolamento (UE) 2020/852 (53) |
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Criteri di vaglio tecnico (TSC) |
Criteri di vaglio tecnico definiti negli atti delegati "Clima" e "Ambiente" |
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Terza comunicazione della Commissione |
Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia (54) |
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KPI relativo al fatturato |
Indicatore fondamentale di prestazione relativo al fatturato di cui all'allegato I, punto 1.1.1, dell'atto delegato "Informativa" |
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Direttiva quadro sui rifiuti |
Direttiva 2008/98/CE (55) |
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Direttiva quadro sulle acque |
Direttiva 2000/60/CE (56) |
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Direttiva RAEE |
Direttiva 2012/19/UE (57) |
SEZIONE I – DOMANDE GENERALI
1. Come interpretare l'articolo 18 del regolamento sulla tassonomia (garanzie minime di salvaguardia) alla luce dell'aggiornamento del giugno 2023 delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali?
A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, le imprese le cui attività economiche sono da considerare allineate alla tassonomia devono aver attuato procedure per garantire l'allineamento alle norme di condotta d'impresa responsabile stabilite dalle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.
Salvo indicazione contraria, i riferimenti generici alle linee guida OCSE e ai Principi guida delle Nazioni Unite contenuti nell'articolo 18 del regolamento sulla tassonomia sono dinamici: ciò significa che, quando tali atti sono modificati, il riferimento è inteso come riferimento alla versione modificata. Per le società che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD) dopo la data della sua applicazione e per qualsiasi altra società che si conforma volontariamente alle sue disposizioni, il pieno rispetto della CSDDD dovrebbe di norma equivalere alla conformità alle norme pertinenti delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali o ai Principi guida delle Nazioni Unite.
Per ulteriori orientamenti sull'applicazione delle garanzie minime di salvaguardia a norma del regolamento sulla tassonomia dell'UE, si rimanda alla comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche di cui al regolamento sulla tassonomia dell'UE e sui collegamenti con il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) (58).
2. Qual è il nesso tra i criteri DNSH della tassonomia dell'UE e le modalità di applicazione del principio DNSH nel contesto di fondi pubblici quali il dispositivo per la ripresa e la resilienza (59) e InvestEU (60) ?
Il ruolo del principio DNSH varia nella tassonomia dell'UE e in altri strumenti di finanziamento pubblico, come il dispositivo per la ripresa e la resilienza o InvestEU.
La tassonomia dell'UE è uno strumento di trasparenza per i finanziamenti privati che stabilisce una classificazione delle attività ecosostenibili al fine di promuovere investimenti a loro volta ecosostenibili. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulla tassonomia, per essere considerate "ecosostenibili", le attività economiche:
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devono "contribuire in modo sostanziale" al raggiungimento di uno dei sei obiettivi ambientali; |
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non devono "arrecare un danno significativo" (DNSH) a nessuno degli altri obiettivi ambientali; |
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devono svolgersi nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18; e |
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devono essere conformi ai criteri di vaglio tecnico. |
I requisiti generali relativi al principio DNSH sono stabiliti all'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia e i criteri DNSH specifici per ciascuna attività economica sono precisati negli atti delegati della tassonomia.
Il principio DNSH si applica anche a un numero crescente di fondi pubblici destinati allo Spazio economico europeo, tra cui il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo per la modernizzazione, il Fondo per l'innovazione e il Fondo sociale per il clima. Sebbene i criteri DNSH stabiliti negli atti delegati della tassonomia rappresentino un punto di riferimento utile per mettere in pratica il principio DNSH, il modo in cui tale principio è attuato nei diversi strumenti di finanziamento pubblico dell'UE è disciplinato dalla legislazione specifica che li istituisce e non dal regolamento sulla tassonomia. Inoltre i fondi dell'UE finanziano un ventaglio più ampio di attività volte a perseguire vari obiettivi strategici, che non si limitano alla sostenibilità ambientale (ad esempio coesione, digitalizzazione, modernizzazione e giustizia sociale). In tale contesto il principio DNSH serve ad assicurare che i fondi dell'UE non siano concessi ad attività che hanno un impatto negativo significativo sull'ambiente o che ostacolano il conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione.
La presente comunicazione della Commissione non riguarda il principio DNSH applicabile ai fondi pubblici; la misura in cui questo si applica è definita dai singoli fondi dell'UE e dalle norme in materia di aiuti di Stato.
3. Come interpretare l'atto delegato "Clima" e l'atto delegato "Ambiente" quando i criteri di vaglio tecnico fanno riferimento a requisiti specifici stabiliti nel diritto ambientale dell'UE, ma non alle esenzioni da tali requisiti che questo consente?
I riferimenti a requisiti specifici del diritto ambientale dell'UE si dovrebbero valutare caso per caso, considerando in particolare:
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se i criteri di vaglio tecnico facciano riferimento a una disposizione precisa che prevede l'esenzione, e |
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se le esenzioni siano esplicitamente consentite o escluse. |
Quando i criteri di vaglio tecnico sono formulati in modo da consentire il ricorso a esenzioni, queste sono applicabili. in caso contrario non lo sono.
4. Nelle descrizioni delle attività di servizi (allegato II, sezione 5, dell'atto delegato "Ambiente") si legge: "L'attività economica si riferisce a prodotti fabbricati da attività economiche associate ai codici NACE...". Come interpretare questo riferimento?
Il considerando 6 dell'atto delegato "Clima" chiarisce che i riferimenti ai codici NACE dovrebbero intendersi come indicativi e non dovrebbero prevalere sulla definizione specifica dell'attività fornita nella descrizione.
Inoltre la comunicazione 2022/C 385/01 della Commissione ha chiarito, nella risposta alla domanda 6, che i riferimenti NACE possono aiutare a individuare le attività ammissibili alla tassonomia, ma solo la descrizione specifica delle attività nell'atto delegato "Clima" della tassonomia ne delinea l'esatta portata. I codici NACE cui si fa riferimento alla fine della descrizione dell'attività ("Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a…") hanno funzione indicativa.
Nel caso delle attività nel settore dei servizi (allegato II, sezioni da 5.1 a 5.6, dell'atto delegato "Ambiente"), i riferimenti ai codici NACE sono indicati nella descrizione specifica dell'attività; in questo caso particolare i servizi sono connessi a prodotti fabbricati da attività economiche associate a quei codici NACE. Tali riferimenti non sono puramente indicativi in quanto individuano le categorie specifiche di prodotti cui si riferiscono le attività di servizi (61) e definiscono quindi l'ambito dell'attività ammissibile alla tassonomia.
5. I criteri DNSH stabiliti negli atti delegati della tassonomia sono più dettagliati delle prescrizioni dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS)? È possibile utilizzare l'informativa ESRS (ad esempio secondo l'ESRS E3 o l'ESRS E4) per dimostrare la conformità ai criteri DNSH?
La conformità ai criteri DNSH stabiliti negli atti delegati della tassonomia è una questione distinta dagli obblighi di rendicontazione tematici derivanti dagli ESRS.
Gli obblighi di rendicontazione secondo i principi tematici ESRS intendono garantire la trasparenza per quanto riguarda l'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e il modo in cui queste incidono sull'andamento, sui risultati e sulla situazione dell'impresa. Gli ESRS definiscono metodologie di rendicontazione, senza però fissare soglie di prestazione specifiche.
Per contro la tassonomia dell'UE stabilisce una classificazione delle attività ecosostenibili, che, a norma del regolamento sulla tassonomia, devono "contribuire in modo sostanziale" al raggiungimento di uno dei sei obiettivi ambientali e "non arrecare un danno significativo" a nessuno degli altri obiettivi ambientali. I criteri DNSH per ciascuna attività sono stabiliti negli atti delegati della tassonomia, che fissano soglie quantitative o qualitative specifiche che le imprese devono rispettare per dimostrare l'allineamento dell'attività alla tassonomia. Con questo approccio si vuole informare e garantire trasparenza riguardo alle prestazioni ambientali delle attività economiche allineate alla tassonomia.
Un semplice rimando all'informativa ESRS non è pertanto sufficiente a dimostrare la conformità ai criteri DNSH. In molti casi i dati utilizzati nella rendicontazione ESRS saranno però utili alla valutazione della conformità ai criteri DNSH (e anche ai criteri per il contributo sostanziale).
6. Come effettuare la valutazione comparativa delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita nel contesto della tassonomia dell'UE?
I criteri per il contributo sostanziale per diverse attività manifatturiere e attività connesse all'energia che figurano nell'atto delegato "Clima" (62) impongono agli operatori di effettuare una valutazione comparativa delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita.
È opportuno definire (e motivare in maniera adeguata) il limite del sistema e lo scenario o gli scenari di riferimento per effettuare l'analisi e il confronto. Gli scenari di riferimento devono riferirsi a situazioni, prodotti, processi e/o luoghi rappresentativi in cui si prevede che sarà usata la tecnologia studiata (e l'alternativa migliore disponibile sul mercato); possono basarsi anche sulla media dei risultati di possibili scenari alternativi. La potenziale variabilità dei risultati per alcune ipotesi fondamentali dovrebbe essere esaminata e valutata mediante un'analisi della sensibilità.
7. Quale dovrebbe essere la frequenza della verifica da parte di terzi? La si dovrebbe effettuare ogni anno, in particolare se i criteri di vaglio tecnico richiedono la verifica da parte di terzi delle emissioni di gas serra prodotte nel ciclo di vita?
È opportuno distinguere tra l'attestazione da parte di terzi della conformità dell'informativa sulla tassonomia (nel contesto degli obblighi di attestazione contenuti nella direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità) e la verifica del rispetto dei requisiti specifici stabiliti nei criteri di vaglio tecnico per determinate attività. L'informativa sulla tassonomia è soggetta a un esercizio annuale di attestazione della conformità secondo le norme sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sancite dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.
Per la verifica da parte di terzi della conformità di determinate attività a criteri specifici prescritti negli atti delegati della tassonomia, i criteri di vaglio tecnico prevedono una frequenza specifica.
Ad esempio per le attività forestali o per il "Ripristino delle zone umide" (all'allegato I, sezioni da 1.1 a 1.4 e sezione 2.1, dell'atto delegato "Clima"), i criteri di vaglio tecnico impongono una verifica entro due anni dall'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni. Per l'"Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse" (allegato I, sezione 8.1, dell'atto delegato "Clima") è richiesta la verifica almeno ogni tre anni. Per gli "Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili" (allegato IV, sezione 2.1, dell'atto delegato "Ambiente"), la verifica è richiesta ogni cinque anni. Per le attività connesse all'energia che implicano l'uso di combustibili gassosi fossili di cui all'allegato I, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, dell'atto delegato "Clima", i criteri di vaglio tecnico di cui al punto 1, lettera b), della sezione "Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici" richiedono una verifica annuale.
Per le attività per le quali la verifica da parte di terzi è prescritta senza stabilire una frequenza specifica, tale verifica dovrebbe avvenire periodicamente, ma non necessariamente ogni anno. Si dovrebbe comunque procedere a una nuova verifica ogniqualvolta vi siano modifiche sostanziali delle informazioni che ne sono oggetto. In particolare per quanto riguarda la quantificazione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita, l'impresa comunicante dovrebbe aggiornare la valutazione del ciclo di vita quando intervengono variazioni sostanziali dell'inventario delle emissioni di gas serra (comprese tra l'altro variazioni dei limiti del prodotto, dei flussi di materiale e di energia, della qualità dei dati e dei metodi di assegnazione o riciclaggio). L'aggiornamento della valutazione del ciclo di vita dovrebbe essere accompagnato da una verifica da parte di terzi indipendenti.
8. Un laboratorio interno accreditato si può considerare un terzo indipendente ai fini della verifica da parte di terzi?
Un laboratorio interno non si può considerare un terzo indipendente ai fini della verifica da parte di terzi, in quanto è parte dell'impresa e pertanto né indipendente né terzo. Il soggetto che effettua la verifica da parte di terzi non dovrebbe essere lo stesso che ha fornito al soggetto comunicante il servizio di quantificazione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita.
9. Ai fini della rendicontazione, un'impresa dovrebbe effettuare ogni anno la valutazione della conformità ai criteri di vaglio tecnico? Può ad esempio basarsi sulla valutazione dell'anno precedente, sottoposta ad audit, dell'allineamento alla tassonomia della stessa attività economica?
Ai fini della rendicontazione la valutazione dell'allineamento alla tassonomia delle attività economiche dovrebbe essere effettuata annualmente.
Come indica la domanda frequente 36 della terza comunicazione della Commissione C/2024/7494, le imprese possono riutilizzare prove documentali valide (anche di precedenti anni di riferimento) nella valutazione dell'allineamento alla tassonomia delle proprie attività economiche.
Nello stesso spirito, se i sistemi interni di monitoraggio e controllo della conformità indicano che non vi sono state variazioni sostanziali degli impatti ambientali delle attività economiche (ad esempio derivanti da modifiche nel processo di produzione, nell'approvvigionamento dei materiali e dell'energia o nell'ubicazione geografica dell'attività), e in assenza di modifiche dei requisiti giuridici applicabili che inciderebbero sull'esito della valutazione dell'allineamento alla tassonomia dell'attività, l'impresa comunicante può basarsi sulla valutazione dell'allineamento alla tassonomia di tale attività dell'anno o degli anni precedenti.
SEZIONE II – DOMANDE RELATIVE ALL'OBIETTIVO DI MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI (ALLEGATO I DELL'ATTO DELEGATO "CLIMA")
Attività manifatturiere
Sezione 3.5. "Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
10. Nell'ambito di applicazione della sezione 3.5 "Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica" rientrano anche i componenti (ad esempio compressori o scambiatori di calore) che sono indispensabili per il funzionamento dei dispositivi in questione e vi contribuiscono in modo sostanziale?
Il criterio per il contributo sostanziale di cui all'allegato I, sezione 3.5, dell'atto delegato "Clima" elenca i prodotti e i loro componenti chiave che possono contribuire in modo sostanziale nell'ambito di tale attività. Per "componenti chiave" si intendono i componenti dei prodotti elencati le cui proprietà sono essenziali per garantire la prestazione complessiva dei prodotti con riferimento al loro contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Le pompe di calore e gli scambiatori di teleriscaldamento sono specificamente menzionati; rientrano nell'ambito di applicazione dell'attività anche i compressori che si qualificano come componenti chiave, se soddisfano i criteri di vaglio tecnico.
Sezione 3.9. "Produzione di ferro e acciaio" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
11. Qual è l'ambito di applicazione della sezione 3.9 "Produzione di ferro e acciaio"? Ad esempio, rientrano in questa attività la fabbricazione di tubi di acciaio senza saldature, dato che non esistono criteri specifici per tale fase del processo, e la fabbricazione di leghe speciali?
La lettera b) del criterio per il contributo sostanziale menziona "acciaio al carbonio da EAF [forni elettrici ad arco] o acciaio alto legato da EAF, come definito nel regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/331". Inoltre la lettera a) stabilisce soglie numeriche per le varie fasi del processo in base ai parametri di riferimento di prodotto di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447, che recita: "Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni dei prodotti inclusi e dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema) di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331."
Le attività economiche di cui all'allegato I, sezione 3.9, dell'atto delegato "Clima" comprendono pertanto la fabbricazione dei prodotti e dei processi corrispondenti (limiti di sistema) di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331. Poiché la fabbricazione di tubi di acciaio senza saldature o di leghe speciali non è coperta dall'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331, tali attività non rientrano nella sezione 3.9.
Se però i) l'impresa comunicante produce acciaio al carbonio da EAF oppure acciaio alto legato da EAF (come definito nel regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/331) come prodotto intermedio e ii) tali prodotti sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale (ad esempio tubi di acciaio senza saldature), l'attività intermedia potrebbe essere comunicata a titolo dell'allegato I, sezione 1.2.3.1, lettera b), dell'atto delegato "Informativa", che riguarda le attività "condotte per il consumo interno della stessa impresa non finanziaria".
Anche le domande frequenti 21 e 29 della comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2023 sono pertinenti per l'informativa sulla tassonomia delle imprese che generano fatturato da prodotti non ammissibili alla tassonomia e utilizzano nel contempo i prodotti di processi di produzione a monte derivanti da attività economiche che sono invece ammissibili.
Sezione 3.10. "Produzione di idrogeno" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
12. Il requisito relativo alle emissioni di gas serra nel ciclo di vita al quale si fa riferimento nei criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.10 "Produzione di idrogeno" comprende solo l'idrogeno nella catena del valore dei combustibili o anche altri usi finali? Se sono contemplati altri usi finali che non sono soggetti alla direttiva sulle energie rinnovabili a cui attualmente rimandano i criteri per il contributo sostanziale di questa attività, come valutare le emissioni di gas serra nel ciclo di vita per questi altri usi finali?
Le disposizioni della direttiva sulle energie rinnovabili, del regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione e dell'imminente atto delegato sui combustibili a basse emissioni di carbonio riguardano l'uso dell'idrogeno come combustibile. I criteri di cui alla sezione 3.10 si possono però applicare anche quando l'idrogeno è utilizzato come materia prima chimica. La sezione 3.10 indica chiaramente una soglia (63) che si può utilizzare come riferimento indipendentemente dall'uso finale della molecola.
La sezione 3.10 indica la metodologia specificata negli atti delegati adottati a norma della direttiva sulle energie rinnovabili e la metodologia ISO come opzioni ugualmente valide. Per assicurare uniformità e coerenza nella rendicontazione, è opportuno privilegiare la metodologia specificata negli atti delegati a norma della direttiva sulle energie rinnovabili.
Sezione 3.12. "Produzione di soda" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
13. Per quanto riguarda la sezione 3.12 "Produzione di soda", un produttore di soda che produce anche bicarbonato di sodio (che è soda trasformata) dovrebbe assegnare parte del proprio fatturato, delle spese in conto capitale o delle spese operative al bicarbonato di sodio e includerla nei KPI comunicati per la sezione 3.12?
La sezione 3.12 riguarda la produzione di carbonato di disodio (soda, carbonato di sodio, sale disodico dell'acido carbonico). La produzione di bicarbonato di sodio non figura nella descrizione dell'attività e si dovrebbe pertanto considerare non ammissibile alla tassonomia. La produzione di soda potrebbe invece essere comunicata a titolo nell'allegato I, sezione 1.2.3.1, lettera b), dell'atto delegato "Informativa", che riguarda le attività "condotte per il consumo interno della stessa impresa non finanziaria". Anche le domande frequenti 21 e 29 della comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2023 sono pertinenti per l'informativa sulla tassonomia delle imprese che generano fatturato da prodotti non ammissibili alla tassonomia e utilizzano nel contempo i prodotti di processi di produzione a monte derivanti da attività economiche che sono invece ammissibili.
14. Per quanto riguarda la sezione 3.12 "Produzione di soda", nel caso in cui nello stesso stabilimento siano fabbricati soda e altri prodotti (ad esempio bicarbonato di sodio e cloruro di calcio), in che modo l'operatore dovrebbe assegnare a ciascuno di essi le spese in conto capitale e le spese operative?
Le imprese comunicanti dovrebbero applicare un sistema per attribuire oggettivamente le spese assegnate alla produzione di ogni singolo prodotto e utilizzare una metrica non finanziaria che consenta di assegnare in modo accurato le spese in conto capitale a un'attività allineata alla tassonomia (cfr. la risposta alla domanda frequente 30 della comunicazione della Commissione C/2023/305). Se con una stessa macchina/uno stesso attivo si producono due o più prodotti ammissibili alla tassonomia, l'impresa non può contabilizzare più di una volta la spesa relativa a tale macchina/attivo.
15. Le spese in conto capitale per progetti che aumentano l'efficienza energetica del processo di produzione di soda dovrebbero essere assegnate alla sezione 3.12 "Produzione di soda" oppure separate e assegnate alla sezione 7.3 "Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica"?
Le spese in conto capitale volte ad aumentare l'efficienza energetica del processo di produzione vero e proprio (ossia quelle finalizzate a conformare il processo di produzione, in questo caso di soda, ai criteri di vaglio tecnico) dovrebbero essere indicate nella corrispondente attività di produzione: sezione 3.12 "Produzione di soda". Le spese in conto capitale volte ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici si dovrebbero però indicare nella sezione 7.3 "Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica". Non è consentita la doppia contabilizzazione.
Sezione 3.17. "Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
16. La lettera a) dei criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.17 "Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie" recita: "la plastica in forma primaria è fabbricata interamente attraverso il riciclaggio meccanico di rifiuti di plastica". Cosa significa plastica "fabbricata interamente"?
L'espressione "fabbricata interamente" significa che la plastica è fabbricata al 100 % a partire da rifiuti di plastica riciclati meccanicamente.
Sezione 3.18. "Fabbricazione di componenti automobilistici e per la mobilità" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
17. Per essere ammissibile alla tassonomia a titolo della sezione 3.18 "Fabbricazione di componenti automobilistici e per la mobilità", un componente automobilistico deve essere essenziale per garantire e migliorare le prestazioni ambientali di un veicolo a zero emissioni, o è sufficiente che faccia parte del veicolo a zero emissioni senza svolgere una funzione essenziale nel miglioramento delle prestazioni ambientali?
La sezione 3.18 non copre tutti i componenti di un veicolo a zero emissioni, bensì soltanto quelli che costituiscono parti essenziali, necessarie per le prestazioni ambientali del veicolo.
Il considerando 9 delle modifiche dell'atto delegato "Clima" fornisce ulteriori delucidazioni ed elenca a titolo indicativo i componenti che si possono considerare abilitanti.
Detto considerando recita: "È opportuno includere criteri di vaglio tecnico per i componenti determinanti per le prestazioni ambientali. Nel caso dei veicoli rientrano nel novero controllori, trasformatori, motori elettrici, porte di ricarica e caricatori, convertitori CC/CC, invertitori, alternatori, unità di comando, sistemi di frenatura a recupero, freni con tecnologie di riduzione della resistenza, sistemi di gestione termica, sistemi di trasmissione, sistemi di accumulo dell'idrogeno e alimentazione a idrogeno, componenti elettronici se necessari per il funzionamento dei gruppi propulsori, sistemi di trazione, sistemi di sospensione «best in class» (migliori della categoria) che migliorano l'efficienza energetica, eventuali dispositivi ausiliari se necessari per i veicoli a basse emissioni di carbonio e se sostanzialmente più efficienti sotto il profilo energetico rispetto alle alternative, elementi di aerodinamica attiva sui veicoli a basse emissioni di carbonio che riducono la resistenza aerodinamica e rimorchi che integrano tecnologie di risparmio energetico quali una combinazione di sistemi di frenatura rigenerativi o migliorie dell'aerodinamica. Nel caso delle ferrovie rientrano nel novero i componenti ferroviari elencati nell'allegato I della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)."
Sezione 3.20. "Fabbricazione, installazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ad alta, media e bassa tensione per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica che contribuiscono o consentono di contribuire in maniera sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
18. In che modo gli operatori possono dimostrare la conformità al criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.20 "Fabbricazione, installazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ad alta, media e bassa tensione per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica che contribuiscono o consentono di contribuire in maniera sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici", punto 2, lettera a), che menziona l'"infrastruttura adibita alla creazione di una connessione diretta o all'espansione di una connessione diretta esistente tra una sottostazione o una rete e una centrale elettrica con un'intensità di gas a effetto serra superiore a 100 g CO2e/kWh misurata sulla base del ciclo di vita"?
Questo criterio rispecchia quello di cui all'allegato I dell'atto delegato "Clima", sezione 4.9 "Trasmissione e distribuzione di energia elettrica". L'output (prodotti e servizi) dell'attività di cui alla sezione 3.20 è acquistato da imprese impegnate nella costruzione e gestione di reti elettriche (ossia in attività di cui alla sezione 4.9) e incluso nella valutazione in funzione della tassonomia delle spese (in conto capitale o operative) sostenute da tali imprese. L'attività di cui alla sezione 3.20 consente l'attività di cui alla sezione 4.9 "Trasmissione e distribuzione di energia elettrica" e non può pertanto comprendere un'attività esplicitamente esclusa dai criteri di vaglio tecnico di cui alla sezione 4.9.
L'impresa comunicante che svolge l'attività di cui alla sezione 3.20 dovrebbe effettuare la propria valutazione di dovuta diligenza con i clienti che svolgono l'attività di cui alla sezione 4.9, al fine di accertare se questi utilizzino il frutto dell'attività di cui alla sezione 3.20 per creare una connessione diretta o espandere una connessione diretta esistente tra una sottostazione o una rete e una centrale elettrica con un'intensità di gas a effetto serra superiore a 100 g CO2e/kWh (misurata sulla base del ciclo di vita).
19. Il criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.20 "Fabbricazione, installazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ad alta, media e bassa tensione per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica che contribuiscono o consentono di contribuire in maniera sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici", lettera b), menziona "apparecchiature di cablaggio portatrici di corrente e non portatrici di corrente per la trasmissione e la distribuzione destinate al cablaggio di circuiti elettrici". Sono compresi le sbarre, i commutatori, le prese di corrente e le apparecchiature di cablaggio a bassa tensione?
I prodotti elettrici a bassa tensione (comprese le sbarre, i commutatori e le prese di corrente) sono contemplati alla lettera c) dei criteri per il contributo sostanziale, non alla lettera b).
20. I criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.20 "Fabbricazione, installazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ad alta, media e bassa tensione per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica che contribuiscono o consentono di contribuire in maniera sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici" menzionano vari apparecchi "collegabili". Sono compresi i dispositivi che possono essere collegati per l'instradamento delle informazioni a un sistema di controllo/monitoraggio/gestione superiore?
Il termine "collegabile" indica gli apparecchi controllabili a distanza e/o in grado di trasferire informazioni a un sistema di controllo.
21. Il criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.20 "Fabbricazione, installazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ad alta, media e bassa tensione per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica che contribuiscono o consentono di contribuire in maniera sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici", punto 1, lettera c), punto i), menziona gli interruttori di circuito ma non cita esplicitamente altri dispositivi di protezione a bassa tensione (ad esempio i fusibili, che hanno una funzione analoga a quella degli interruttori di circuito). La sezione 3.20 copre anche questi prodotti?
I fusibili non figurano nell'elenco e non sono pertanto ammissibili nell'ambito di questa attività.
22. Che cosa sono i "centri di comando" menzionati nel criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.20 "Fabbricazione, installazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ad alta, media e bassa tensione per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica che contribuiscono o consentono di contribuire in maniera sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici", punto 1, lettera c), punto i)? Si tratta unicamente dei centri di controllo automatici per la gestione del carico elettrico e dei relativi componenti principali?
Sono i centri che aumentano la controllabilità del sistema elettrico e che contribuiscono ad aumentare la quota di energia rinnovabile o migliorano l'efficienza energetica.
Energia
Sezione 4.1. "Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare fotovoltaica" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
23. Le attività economiche che riguardano solo le fasi iniziali dei progetti di energia rinnovabile, prima dell'effettiva "costruzione", sono ammissibili ai sensi della sezione 4.1 "Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare fotovoltaica"?
L'allegato I, sezione 4.1, dell'atto delegato "Clima" riguarda la "[c]ostruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica utilizzando la tecnologia solare fotovoltaica". Pertanto solo le attività di costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica che utilizzano la tecnologia fotovoltaica dovrebbero essere considerate ammissibili alla tassonomia. Le imprese su cui convergono sostanzialmente tutti i rischi e i benefici economici derivanti dalla costruzione, dalla proprietà o dalla gestione di impianti per la produzione di energia elettrica che utilizzano la tecnologia fotovoltaica dovrebbero essere considerate imprese che esercitano l'attività 4.1. Questa non comprende i servizi di ricerca di mercato o di consulenza (ad esempio l'individuazione e l'analisi del sito prima della fase di costruzione vera e propria) né i servizi di gestione del progetto dietro pagamento di un corrispettivo. Alcune attività nelle fasi iniziali del progetto potrebbero però essere ammissibili nell'ambito di altre attività (ad esempio nella sezione 9.1 "Ricerca, sviluppo e innovazione vicini al mercato").
Sezione 4.5. "Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
24. I criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 4.5 "Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica" recitano: "L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri: [...] b) la densità di potenza dell'impianto per la produzione di energia elettrica è superiore a 5 W/m2 ". Che cosa costituisce un serbatoio artificiale ai fini del calcolo? Nel calcolo si dovrebbero considerare soltanto la superficie dello specchio liquido adiacente alla diga del serbatoio artificiale dov'è ubicata la centrale idroelettrica e la capacità installata della centrale elettrica servita? O si devono invece sommare le superfici dello specchio liquido di tutti i serbatoi artificiali a monte di una data centrale elettrica lungo l'intero corso del fiume, e le capacità installate di tutte le centrali idroelettriche a valle dei serbatoi artificiali lungo l'intero corso del fiume?
La densità di potenza è il rapporto tra la potenza installata (che è un parametro di progetto) e la superficie del serbatoio che fornisce acqua alla centrale idroelettrica. La superficie del serbatoio è variabile (dipende dal livello dell'acqua); pertanto il dato da utilizzare nel calcolo della densità di potenza è la superficie corrispondente alla potenza installata (numeratore del rapporto). Si tratta generalmente della superficie misurata quando il serbatoio è riempito al punto di funzionamento previsto dal progetto (il valore al quale l'energia generata è pari alla potenza installata).
Nel calcolo devono essere inclusi soltanto i serbatoi (ossia le superfici di tali serbatoi) che servono realmente la centrale idroelettrica cui si riferisce la potenza installata (ossia le forniscono acqua). Di conseguenza nel calcolo non si dovrebbero considerare tutti i serbatoi a monte, a meno che non servano tutti la centrale idroelettrica in questione. Ad esempio se una centrale idroelettrica attinge a vari serbatoi, si dovrebbe tenere conto di tutti questi serbatoi, anche se distanti (non tutte le centrali idroelettriche sono costruite direttamente a valle della diga). Ogni progetto deve stabilire quali serbatoi servono la centrale idroelettrica. In generale una centrale idroelettrica riceve acqua da un solo serbatoio, ma alcuni progetti più complessi sono alimentati da più serbatoi.
Un altro caso complesso è quello dei serbatoi/centrali idroelettriche a cascata. Se esiste una centrale idroelettrica immediatamente a valle di ciascun serbatoio, per ogni centrale idroelettrica si dovrebbe prendere in considerazione solo il serbatoio immediatamente a monte e non tutti i serbatoi. Se esiste una centrale idroelettrica soltanto per il serbatoio più a valle, ma tutti i serbatoi a monte sono utilizzati per raccogliere l'acqua che alimenta tale centrale, occorre tener conto di tutti i serbatoi. Questo può variare di sito in sito.
Ancora diverso è il caso di un serbatoio che serve più centrali idroelettriche. In questo caso, nel calcolare la densità di potenza di una determinata centrale idroelettrica, si dovrebbe utilizzare soltanto la porzione di superficie del serbatoio ad essa assegnata. In alternativa si potrebbe calcolare una densità di potenza complessiva che tenga conto dell'intera superficie del serbatoio e di tutte le centrali idroelettriche servite, a seconda della configurazione specifica.
Sezione 4.9. "Trasmissione e distribuzione di energia elettrica" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
25. Le navi posacavi rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 4.9 "Trasmissione e distribuzione di energia elettrica"? In tal caso i criteri per considerarle verdi non dipenderebbero dalla loro ecosostenibilità, bensì da quella del sistema elettrico che stanno costruendo.
Queste navi si utilizzano di solito per posare cavi sottomarini. Se si tratta di navi portarinfuse che forniscono servizi a terzi (ossia non appartengono all'impresa), possono rientrare nell'ambito di applicazione della sezione 6.10 "Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie".
Sezione 4.13. "Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
26. Gli investimenti nella catena di approvvigionamento delle materie prime sostenibili sono ammissibili alla tassonomia a titolo della sezione 4.13 "Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi"?
L'attività di cui all'allegato I, sezione 4.13, dell'atto delegato "Clima" riguarda la "produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi". La produzione di materie prime (ad esempio biomassa agricola o forestale) utilizzate nella produzione di biogas o biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi non rientra in questa attività economica.
Sezione 4.14. "Reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
27. Le infrastrutture predisposte per l'idrogeno rientrano nella sezione 4.14 "Reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio" anche se per il trasporto effettivo di una miscela di idrogeno e gas fossile occorrerà attendere ancora alcuni anni (attualmente non esiste una soglia per la percentuale di idrogeno nella miscela di idrogeno e gas naturale)?
Il termine infrastruttura "predisposta per l'idrogeno" non è utilizzato né nel quadro legislativo della tassonomia dell'UE né nella politica in materia di reti transeuropee dell'energia.
I criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I dell'atto delegato "Clima", sezione 4.14, sottosezione "Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici", punto 1, enumerano tre categorie di attività:
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a) |
costruzione o gestione di nuove reti di trasmissione e distribuzione adibite al trasporto di idrogeno o di altri gas a basse emissioni di carbonio; |
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b) |
conversione/cambio di destinazione delle reti del gas naturale esistenti al 100 % di idrogeno; |
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c) |
riqualificazione delle reti di trasporto e distribuzione del gas che consenta di integrare l'idrogeno e altri gas a basse emissioni di carbonio nella rete, compresa qualsiasi attività della rete di trasmissione o distribuzione del gas che consenta di aumentare la miscela di idrogeno o altri gas a basse emissioni di carbonio nel sistema del gas. La miscelazione di idrogeno e gas fossile non è contemplata al punto a) o b). Solo la lettera c) contempla un'attività di riqualificazione delle infrastrutture del gas fossile che consenta "di integrare l'idrogeno e altri gas a basse emissioni di carbonio" o "di aumentare la miscela di idrogeno o altri gas a basse emissioni di carbonio nel sistema del gas". La lettera c) non riguarda la gestione di una rete di trasmissione e/o distribuzione per una miscela di idrogeno e gas fossile. Le imprese impegnate nella trasmissione e/o nella distribuzione (compreso lo stoccaggio) di gas fossile possono pertanto comunicare come spese in conto capitale solo gli investimenti (di cui alla lettera c)) effettuati per riqualificare le proprie infrastrutture esistenti al fine di consentire la trasmissione e/o la distribuzione di una miscela di idrogeno e gas fossile. Le imprese dovrebbero disporre di prove documentali adeguate del fatto che gli investimenti nella riqualificazione sono determinanti per integrare l'idrogeno e altri gas a basse emissioni di carbonio nel sistema del gas o per aumentare la miscelazione di idrogeno o di altri gas a basse emissioni di carbonio in tale sistema. |
Sezione 4.28. "Produzione di energia elettrica a partire dall'energia nucleare in impianti esistenti" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
28. I criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 4.28 "Produzione di energia elettrica a partire dall'energia nucleare in impianti esistenti" fanno uso del termine "progetto": qual è la sua definizione? I requisiti di sicurezza nucleare impiegano [in inglese] soltanto il termine "design", definito e utilizzato nei documenti AIEA (cfr. ad esempio AIEA Specific Safety Requirement No. SSR-2/1).
La sezione 4.28 "Produzione di energia elettrica a partire dall'energia nucleare in impianti esistenti" riguarda la modifica di impianti nucleari esistenti finalizzata al prolungamento, autorizzato entro il 2040 dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale applicabile, della durata di servizio in esercizio sicuro degli impianti nucleari che producono energia elettrica o calore a partire dall'energia nucleare ("centrali nucleari")", ossia l'esercizio a lungo termine di una centrale nucleare esistente.
L'argomento è trattato nel documento SSR-2/2 (Rev. 1) Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation, in particolare al requisito 16: "Programme for long term operation". Anche le relazioni sulla sicurezza n. 106 Ageing Management and Long Term Operation of Nuclear Power Plants: Data Management, Scope Setting, Plant Programmes and Documentation (2022) e n. 82 (Rev. 2) Ageing Management for Nuclear Power Plants: International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL) (2024), possono essere pertinenti nel contesto dell'esercizio a lungo termine delle centrali nucleari. Le fonti citate utilizzano diversi termini oltre a "design", in particolare "plant" e "programme".
Ciò premesso, il termine "progetto" nei criteri di vaglio tecnico si può intendere come l'esecuzione di un programma di esercizio a lungo termine di un impianto nucleare esistente.
Trasporti
Criteri generali relativi al trasporto marittimo (allegato I dell'atto delegato "Clima")
29. Le attività di trasporto marittimo non sono incluse nell'atto delegato "Ambiente". Possono comunque essere allineate alla tassonomia se gli operatori rispettano i criteri di vaglio tecnico per le attività di trasporto marittimo stabiliti nell'atto delegato "Clima"?
È possibile dimostrare l'allineamento alla tassonomia delle attività marittime conformi ai criteri per il contributo sostanziale e ai criteri DNSH di cui agli allegati I e II, sezioni da 6.7 a 6.12, dell'atto delegato "Clima".
30. A quanto equivale una riduzione di 20 punti percentuali al di sotto dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) Fase 3, come indicano i criteri di vaglio tecnico dell'EEDI di cui alle sezioni 6.10 "Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie" e 6.11 "Trasporto marittimo e costiero di passeggeri"? Come effettuare il calcolo per una nave cui si applica l'EEDI Fase 3?
I 20 punti percentuali si dovrebbero aggiungere ai fattori di riduzione percentuale EEDI entrati in vigore il 1o aprile 2022, come concordato dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale nella sua settantacinquesima sessione (64). Il fattore di riduzione percentuale EEDI applicabile deve essere selezionato in base al tipo e alle dimensioni della nave, nonché alla data del contratto di costruzione (o, in sua assenza, alla data di posa della chiglia (65)).
Per una nave cui si applica l'EEDI Fase 3, la casistica è la seguente:
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fino al 31 dicembre 2025 la nave deve raggiungere un valore EEDI di almeno 10 punti percentuali al di sotto del fattore di riduzione EEDI Fase 3 applicabile. Ad esempio una nave portarinfuse di 25 000 tonnellate di portata lorda (TPL) dovrebbe raggiungere un valore EEDI di almeno 40 punti percentuali al di sotto della linea di riferimento EEDI, mentre una portacontainer con TPL pari o superiore a 40 000 tonnellate ma inferiore a 80 000 tonnellate dovrebbe raggiungere un valore di almeno 45 punti percentuali al di sotto della linea di riferimento; |
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dal 1o gennaio 2026 la nave deve raggiungere un valore EEDI di almeno 20 punti percentuali al di sotto del fattore di riduzione EEDI Fase 3 applicabile. Ad esempio una nave portarinfuse di 25 000 tonnellate di portata lorda dovrebbe raggiungere un valore EEDI di almeno 50 punti percentuali al di sotto della linea di riferimento EEDI, mentre una portacontainer con TPL pari o superiore a 40 000 tonnellate ma inferiore a 80 000 tonnellate dovrebbe raggiungere un valore di almeno 55 punti percentuali al di sotto della linea di riferimento. |
31. Ai fini della dimostrazione dell'allineamento alla tassonomia mediante i criteri di vaglio tecnico di cui alle sezioni 6.10 "Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie" e 6.11 "Trasporto marittimo e costiero di passeggeri" per le attività di trasporto marittimo, a quale evento si riferisce la data del 1o gennaio 2026? a) Alla firma del contratto di costruzione, b) alla posa della chiglia della nave, c) alla consegna della nave o d) alla data della decisione finanziaria?
Nell'applicare i criteri di vaglio tecnico di cui alla sezione 6.10, lettera f), e alla sezione 6.11, lettera e), che si riferiscono alle prestazioni in termini di gas a effetto serra delle navi in attività, applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2026, l'esercente della nave dovrebbe valutare se essa rispetti il limite (applicabile durante il periodo di riferimento in questione) relativo all'intensità media annua delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia usata a bordo della nave durante tale periodo di riferimento. Ad esempio, nel valutare l'allineamento alla tassonomia durante il periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, l'esercente dovrebbe verificare che l'intensità media annua delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia usata a bordo della nave durante tale periodo non superi 76,4 g CO2e/MJ e far verificare tale dato da un terzo indipendente. Analogamente, nel valutare l'allineamento alla tassonomia durante il periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2030 e il 31 dicembre 2030, l'esercente dovrebbe accertare che l'intensità media annua verificata delle emissioni dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo della nave durante tale periodo non superi 61,1 g CO2e/MJ.
Nell'applicare i criteri di vaglio tecnico di cui alla sezione 6.10, lettera e), e alla sezione 6.11, lettera d), che si riferiscono alle prestazioni in termini di gas a effetto serra della progettazione delle navi, al fine di valutare l'allineamento alla tassonomia di prestiti/obbligazioni emessi per raccogliere fondi allo scopo di corrispondere pagamenti/acconti per una nuova nave, o di prestiti contratti dal cantiere per finanziare la costruzione e la riqualificazione delle navi, l'applicabilità dei criteri è stabilita al momento della firma del contratto di costruzione. Come sancisce l'articolo 7, paragrafo 5, dell'atto delegato "Informativa", tali criteri restano validi per un periodo di cinque anni dopo la data di applicazione degli atti delegati che li modificano, a condizione che le prestazioni inizialmente previste siano conseguite al momento dell'entrata in servizio della nave.
32. Con riferimento alle sezioni 6.10 "Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie" e 6.11 "Trasporto marittimo e costiero di passeggeri", la combinazione di criteri di efficienza più rigorosi per l'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI)/indice di efficienza energetica delle navi esistenti (EEXI) e di criteri relativi al combustibile esclude una vasta gamma di tipi di navi (più piccole) alle quali non è applicabile l'EEDI o l'EEXI. Come possono queste navi conformarsi alla tassonomia se a oggi non esistono soluzioni tecnologicamente o economicamente praticabili per emissioni dallo scarico pari a zero (ad esempio navi per servizi offshore che coprono lunghe distanze)?
Questa domanda e la relativa risposta abrogano e sostituiscono la domanda frequente 97 della comunicazione della Commissione C/2023/267.
I criteri di vaglio tecnico prevedono diverse opzioni per l'allineamento delle navi alla tassonomia. Sebbene l'EEDI (per le navi nuove) e l'EEXI (per le navi esistenti) non fossero destinati, in linea di principio, ad essere applicati a tutte le categorie di navi (tipo e dimensioni), queste due metodologie di certificazione dell'efficienza energetica sono gli unici indici concordati a livello internazionale e adottati per le navi.
Si può ritenere che una nave non sia soggetta all'EEDI se:
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non è contemplata dalle disposizioni relative al tipo e alle dimensioni della nave di cui all'allegato VI, capo 4, regole 19 e 22, della convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL); |
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non rientra nelle soglie dimensionali pertinenti (TPL o GT) di cui all'allegato VI, capo 4, regola 24, della convenzione MARPOL. |
Si può ritenere che una nave non sia soggetta all'EEXI se:
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non è contemplata dalle disposizioni relative al tipo e alle dimensioni della nave di cui all'allegato VI, capo 4, regole 19 e 23, della convenzione MARPOL; |
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non rientra nelle soglie dimensionali pertinenti (TPL o GT) di cui all'allegato VI, capo 4, regola 25, della convenzione MARPOL. |
Le navi che rispondono alle disposizioni normative di cui sopra, ossia esulano dall'ambito di applicazione dell'EEDI o dell'EEXI, possono comunque determinare su base volontaria il valore EEDI o EEXI raggiunto (applicabile rispettivamente alle navi nuove ed esistenti), impiegando la stessa metodologia e facendo verificare il risultato da un soggetto terzo riconosciuto in linea con l'allegato VI, capo 4, della convenzione MARPOL e con i relativi orientamenti. Si osservi tuttavia che per le navi dotate di propulsione non convenzionale (quale definita nell'allegato VI, regola 2, della convenzione MARPOL) che non sono navi da crociera né navi da trasporto di gas naturale liquefatto (GNL), indipendentemente dalle loro dimensioni, non è possibile determinare il valore EEDI o EEXI raggiunto in assenza di una metodologia di calcolo concordata; in questo caso si applicherebbero solo i criteri applicabili di cui all'allegato I, sezioni 6.10 e 6.11, punto 1, lettere a) e b).
Infine, in particolare nelle navi di dimensioni e portata lorda inferiori, è più probabile che siano adottate soluzioni elettriche o sistemi a celle a combustibile a idrogeno. I criteri applicabili a tali navi sono pertanto inclusi nell'allegato I, sezioni 6.10 e 6.11, punto 1, lettere a) e b), dell'atto delegato "Clima".
Sezione 6.15. "Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico a basse emissioni di carbonio" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
33. La costruzione, l'ammodernamento, la manutenzione o la gestione di autostrade rientrano nell'ambito dell'attività di cui alla sezione 6.15 "Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico a basse emissioni di carbonio"?
La descrizione dell'attività copre tre diverse categorie di infrastrutture: i) infrastrutture necessarie per il funzionamento a zero emissioni di CO2 dallo scarico del trasporto su strada, ii) infrastrutture adibite al trasbordo e iii) infrastrutture necessarie per la gestione del trasporto urbano.
Dati il titolo e la descrizione dell'attività e la natura dei criteri di vaglio tecnico, la costruzione, l'ammodernamento, la manutenzione o la gestione di autostrade non rientrano nell'ambito dell'attività di cui all'allegato I, sezione 6.15, dell'atto delegato "Clima". Per quanto riguarda la prima categoria di infrastrutture, dovrebbero essere considerate ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici solo le attività determinanti per il funzionamento di veicoli a zero emissioni di CO2 dallo scarico e adibite a tale scopo, ossia punti di ricarica elettrica, potenziamenti della connessione alla rete elettrica, stazioni di rifornimento a idrogeno e sistemi stradali elettrici. Il fatturato di un'autostrada (e/o le relative spese) non si dovrebbe pertanto considerare ammissibile alla tassonomia per l'attività di cui alla sezione 6.15 nell'ambito dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.
Diverso è il caso dell'attività di cui all'allegato II, sezione 6.15 "Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico", che ha un titolo e una descrizione diversi dall'attività di cui all'allegato I, sezione 6.15 "Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico a basse emissioni di carbonio". In particolare, la descrizione dell'attività di cui all'allegato II, sezione 6.15, riguarda tra l'altro "[c]ostruzione, ammodernamento, manutenzione e gestione di [...] autostrade"; le spese di adattamento delle autostrade ai cambiamenti climatici sono pertanto ammissibili alla tassonomia nell'ambito dell'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici.
34. Nel criterio DNSH per la transizione verso un'economia circolare di cui alla sezione 6.15 "Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico a basse emissioni di carbonio" si legge "almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi [...] prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale". In che modo un'impresa che fornisce parti delle apparecchiature utilizzate nell'infrastruttura dovrebbe conformarsi a tale disposizione se non controlla il cantiere?
Secondo la descrizione di cui alla sezione 6.15 l'attività comprende "costruzione, ammodernamento, manutenzione e gestione di infrastrutture necessarie per il funzionamento a zero emissioni di CO2 dallo scarico del trasporto su strada, nonché di infrastrutture adibite al trasbordo e di infrastrutture necessarie per la gestione del trasporto urbano".
Pertanto un'impresa che fornisce parti delle apparecchiature utilizzate nell'infrastruttura potrebbe non rientrare in questa sezione, tranne il caso in cui le sue attività corrispondano alla costruzione, all'ammodernamento, alla manutenzione e alla gestione dell'infrastruttura conforme ai criteri stabiliti nell'ambito di tale attività.
La fabbricazione delle apparecchiature utilizzate nell'infrastruttura dovrebbe essere valutata in base ai criteri applicabili a tale attività di fabbricazione. Ad esempio la fabbricazione di punti di ricarica elettrica o di apparecchiature per il potenziamento della connessione alla rete elettrica rientra nell'attività di cui alla sezione 3.20 "Fabbricazione, installazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ad alta, media e bassa tensione per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica che contribuiscono o consentono di contribuire in maniera sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici".
La conformità al principio DNSH di cui sopra deve essere dimostrata dall'impresa che possiede e/o gestisce l'infrastruttura (in sede di valutazione delle spese in conto capitale) e/o che esegue i lavori di installazione (in sede di valutazione del fatturato).
35. La ricarica dei veicoli elettrici è menzionata in diverse attività economiche della tassonomia, tra cui le sezioni 3.20 "Fabbricazione, installazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ad alta, media e bassa tensione per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica che contribuiscono o consentono di contribuire in maniera sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici", 6.15 "Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico a basse emissioni di carbonio", 7.4 "Installazione, manutenzione e riparazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici negli edifici (e negli spazi adibiti a parcheggio di pertinenza degli edifici)" e 4.9 "Trasmissione e distribuzione di energia elettrica". Dato che esistono diversi modelli commerciali per la ricarica dei veicoli elettrici (ricarica a domicilio, su strada, a destinazione, soluzioni per il parco veicoli e piazzali per la ricarica rapida), a titolo di quali sezioni le imprese dovrebbero valutare la propria conformità alla tassonomia?
L'attività di cui alla sezione 3.20 copre la fabbricazione, l'installazione, la manutenzione o la riparazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e infrastrutture elettriche di supporto all'elettrificazione dei trasporti installate principalmente per consentire la ricarica dei veicoli elettrici. Sono escluse tutte le attività di cui alla sezione 7.4.
L'installazione di punti di ricarica elettrica negli edifici e nelle aree di parcheggio, in cui rientrerà la maggior parte dei punti di ricarica privati per veicoli elettrici, è contemplata nella sezione 7.4. Per questo tipo di installazione sono quindi appropriati ivi criteri stabiliti.
L'installazione di altri punti di ricarica (ad esempio quelli accessibili al pubblico lungo la strada) è contemplata dalla sezione 6.15, i cui criteri sono pensati per impianti piccoli e grandi e spesso contengono l'indicazione "se del caso". Talvolta – in particolare per le installazioni più piccole, ad esempio un punto di ricarica unico in un'area già edificata – tali criteri non saranno pertinenti.
I punti di ricarica possono anche rientrare nelle attività connesse all'energia di cui alla sezione 4.9, che richiede esplicitamente il rispetto dei criteri di vaglio tecnico di cui alla sezione 6.15 ("fatta salva la conformità ai criteri di vaglio tecnico della sezione relativa ai trasporti del presente allegato"), in modo da garantire che questo tipo di investimento sia trattato sistematicamente come parte di un progetto nel settore dei trasporti o dell'energia.
Domande generali sui criteri per l'aviazione di cui all'allegato I dell'atto delegato "Clima"
36. Quali sono la fonte di dati e la metodologia per il calcolo del tasso di sostituzione globale (GRR) da applicare nei criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui alla sezione 3.21 "Fabbricazione di aeromobili", lettere b) e c), alla sezione 6.18 "Leasing di aeromobili", lettere b) e c), e alla sezione 6.19 "Trasporto aereo di passeggeri e di merci", lettere b), c) e d)?
Il tasso di sostituzione globale è calcolato in base alla percentuale di aeromobili ritirati definitivamente dalla circolazione rispetto agli aeromobili consegnati a livello mondiale, calcolata come media dei 10 anni precedenti confermata dai dati verificati disponibili presso fornitori indipendenti di dati. Il tasso è ricalcolato per ciascun anno di riferimento, in quanto il GRR è dinamico e i dati sottostanti cambieranno ogni anno.
Il GRR fissa un limite al numero di aeromobili che possono essere sostituiti in un determinato anno. La media decennale sarà calcolata dividendo il numero totale di aeromobili messi fuori servizio per il numero totale di aeromobili consegnati, a livello globale, nel periodo di 10 anni. Il GRR deve basarsi sugli aeromobili consegnati da un fabbricante di apparecchiature originali (OEM) all'operatore iniziale e sugli aeromobili ritirati definitivamente dalla circolazione (messi fuori servizio).
Il calcolo del GRR si basa sugli aeromobili convenzionali classificati per uso commerciale, in modo da ricalcare i tipi di aeromobili di cui all'allegato I, sezioni 3.21, 6.18 e 6.19, dell'atto delegato "Clima".
Gli aeromobili inizialmente consegnati a operatori commerciali e successivamente usciti dalla flotta commerciale tramite transazioni con operatori non commerciali sono considerati messi fuori servizio solo quando sono ritirati definitivamente dalla circolazione, e non quando sono semplicemente adibiti a operazioni non commerciali: questo perché il GRR deve corrispondere alla quota di aeromobili che hanno realmente cessato le operazioni.
Al fine di promuovere la coerenza e la comparabilità, la Commissione intende pubblicare il GRR con il sostegno dell'AESA, in linea con il considerando 11 dell'atto delegato "Clima" della tassonomia.
Il GRR per l'anno di riferimento che si conclude nel 2024 è pari al 48 % (66) ed è stato calcolato in base al numero di aeromobili consegnati e ritirati nel periodo di 10 anni compreso tra il 1o gennaio 2014 e il dicembre 2023.
Ai fini del calcolo del GRR, la Commissione e l'AESA hanno fatto ricorso alla banca dati Cirium, specialista indipendente nel settore dell'aviazione che fa parte di RELX, una società FTSE 100. Il suo prodotto Fleets Analyzer è ampiamente riconosciuto e utilizzato nel settore per ottenere dati indipendenti e accurati sulla flotta aerea e sugli eventi relativi agli aeromobili.
37. Come applicare il tasso di sostituzione globale (GRR) nell'ambito dei criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.21 "Fabbricazione di aeromobili", lettere b) e c), alla sezione 6.18 "Leasing di aeromobili", lettere b) e c), e alla sezione 6.19 "Trasporto aereo di passeggeri e di merci", lettere b), c) e d)?
Applicazione del GRR in base all'attività ammissibile
L'allineamento alla tassonomia dell'UE richiede che ciascun costruttore, locatore e operatore di un aeromobile soddisfi i criteri per il contributo sostanziale e i criteri DNSH delle rispettive attività ammissibili alla tassonomia. Di conseguenza un aeromobile che il locatore dichiara conforme alla tassonomia a titolo della sezione 6.18 "Leasing di aeromobili" e che viene poi concesso in leasing a un vettore aereo non può essere automaticamente dichiarato conforme alla tassonomia da tale vettore. Il vettore aereo dovrà dimostrare la conformità ai criteri di vaglio tecnico di cui alla sezione 6.19 "Trasporto aereo di passeggeri e di merci".
Applicazione del GRR in base agli aeromobili ammissibili
Il GRR calcolato annualmente sarà applicato, se del caso, agli aeromobili che soddisfano tutte le condizioni pertinenti stabilite nei criteri di vaglio tecnico, compresi i margini elencati nella sezione 3.21, lettera b), dei criteri per il contributo sostanziale, nonché i criteri DNSH.
Applicazione del GRR alle consegne di aeromobili di cui alla sezione 6.18, lettera c), e alla sezione 6.19, lettere c) e d) (67)
Una delle condizioni affinché un aeromobile possa essere conforme alla tassonomia dell'UE ai sensi della sezione 6.18, lettera c), e della sezione 6.19, lettere c) e d), è che un aeromobile non conforme sia ritirato definitivamente dalla circolazione (messo fuori servizio) o dalla flotta. Il ritiro dalla flotta comprende la vendita di un aeromobile o la riconsegna al locatore di un aeromobile in leasing operativo da parte del vettore aereo.
La vendita di un aeromobile da un operatore a una società di leasing può essere considerata un ritiro definitivo dalla flotta, a condizione che dopo la vendita non sia più operato dal venditore. Qualora l'aeromobile sia nuovamente acquistato dal venditore iniziale, l'operatore dovrà dimostrare il rispetto dei criteri della tassonomia al momento della consegna per dichiarare l'allineamento alla tassonomia.
Il ritiro definitivo dalla circolazione (messa fuori servizio) o dalla flotta deve avvenire entro sei mesi dalla consegna dell'aeromobile conforme.
L'impegno a ritirare definitivamente un aeromobile dalla circolazione consente di dichiarare conforme alla tassonomia dell'UE un altro aeromobile, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni. L'impegno a ritirare definitivamente un aeromobile dalla flotta consente di dichiarare conforme alla tassonomia dell'UE soltanto la quota di un altro aeromobile equivalente al GRR, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni.
Applicazione del GRR alle consegne di aeromobili prima dell'applicazione del regolamento delegato (sezione 6.18, lettera b), e sezione 6.19, lettere b) e d))
Per dichiarare l'allineamento alla tassonomia per la sezione 6.18, lettera b), e la sezione 6.19, lettera b), i locatori o gli operatori di aeromobili che abbiano ricevuto aeromobili ammissibili prima dell'11 dicembre 2023 (data di applicazione del regolamento delegato) saranno tenuti ad applicare il GRR agli aeromobili ammissibili della propria flotta (gli aeromobili non ammissibili sono invece esclusi dall'applicazione del GRR).
Applicazione del GRR a parti e apparecchiature di aeromobili e alla prestazione di servizi correlati
La quota di conformità alla tassonomia delle parti e delle apparecchiature degli aeromobili ammissibili, nonché della prestazione di servizi correlati, è limitata dal tasso di sostituzione.
38. Cosa si intende per "ritiro dell'aeromobile dalla circolazione" nel contesto della sezione 6.18 "Leasing di aeromobili", lettera c), e della sezione 6.19 "Trasporto aereo di passeggeri e di merci", lettera c)?
Un aeromobile si può considerare "ritirato dalla circolazione" quando è stato rimosso dal servizio attivo con l'impegno di inviarlo alla demolizione definitiva dopo la rimozione, senza che l'operatore originario o altri operatori svolgano altre operazioni.
La rimozione dovrebbe essere attestata dal certificato di accettazione o dal contratto con il pertinente impianto di demolizione specializzato, che conferma l'impegno dell'operatore dell'aeromobile in relazione alla messa fuori servizio. La data del ritiro dalla circolazione dovrebbe essere la data del certificato di accettazione dell'aeromobile o del contratto con l'impianto di demolizione.
Gli aeromobili considerati ritirati dalla circolazione (messi fuori servizio) dovrebbero essere depennati dal registro degli aeromobili dell'autorità per l'aviazione civile (CAA) pertinente e non iscritti successivamente in altri registri. In occasione della cancellazione dell'aeromobile il proprietario ne specificherà il motivo, che sarà annotato nel registro degli aeromobili della CAA e può fungere da prova a fini di verifica. Spetta all'operatore o al locatore dell'aeromobile assicurarsi che l'aeromobile sia cancellato al fine di dimostrare la conformità ai criteri di vaglio tecnico. Questo elemento di prova può essere prodotto unitamente al certificato di accettazione dell'impianto di demolizione.
Alcuni aeromobili, prima della messa fuori servizio definitiva, sono destinati a operazioni non commerciali: ciò avviene spesso quando gli aeromobili lasciano il servizio commerciale e vengono riadattati per scopi non commerciali, come la lotta contro gli incendi aerea o le missioni umanitarie. In tal caso non si dovrebbero considerare ritirati dalla circolazione quando lasciano la flotta commerciale.
39. Cosa si intende per "ritiro dell'aeromobile dalla flotta" nel contesto della sezione 6.18 "Leasing di aeromobili", lettera c), e della sezione 6.19 "Trasporto aereo di passeggeri e di merci", lettera c)?
Il ritiro dalla flotta ha luogo quando l'aeromobile è rimosso definitivamente dalla flotta in servizio dell'operatore o del locatore e non è rimesso in servizio attivo in tale flotta. Ciò non significa che non possa essere rimesso in servizio attivo con funzioni commerciali analoghe o diverse, a condizione che non sia più di proprietà dello stesso operatore o locatore che dichiara l'allineamento alla tassonomia dell'UE rimuovendo quel particolare aeromobile dalla flotta, e che non sia impiegato da detto operatore o locatore.
Se un aeromobile è riadibito a funzioni non commerciali dallo stesso operatore, si considera che rimanga comunque nella sua flotta; si ritiene ritirato dalla flotta solo quando cambia definitivamente operatore e proprietario.
Se l'operatore concede un aeromobile in sub-leasing a un altro operatore, ma questo continua a figurare nei suoi bilanci, non lo si dovrebbe considerare ritirato dalla flotta.
Un aeromobile venduto a un vettore aereo facente parte dello stesso gruppo (68) non si dovrebbe considerare ritirato dalla flotta.
40. Cosa si intende per "aeronavigabilità dell'aeromobile" nel contesto della sezione 6.18 "Leasing di aeromobili", lettera c), e della sezione 6.19 "Trasporto aereo di passeggeri e di merci", lettera c)?
La sezione 6.18, lettera c), e la sezione 6.19, lettera c), richiedono che un aeromobile non conforme ritirato dalla flotta o dalla circolazione sia in possesso di una prova di aeronavigabilità risalente a meno di sei mesi prima della consegna dell'aeromobile conforme. Per dimostrare l'aeronavigabilità dell'aeromobile ritirato, il locatore o l'operatore di aeromobili devono presentare un certificato di aeronavigabilità (CofA) valido, rilasciato dall'AESA o da un organismo di regolamentazione equivalente, unitamente a un certificato di revisione dell'aeronavigabilità valido (ARC) o equivalente. Al fine di mantenere la validità del CofA, l'aeromobile deve essere in possesso di un ARC valido, che deve essere rivisto o prorogato ogni 12 mesi. In caso di decadenza dell'ARC cessa di essere valido anche il CofA.
Il CofA dovrebbe risalire a meno di sei mesi prima della consegna dell'aeromobile conforme. Il requisito è stato introdotto per escludere gli aeromobili già ritirati dal servizio attivo, ma non per ragioni di conformità alla tassonomia dell'UE.
Se ad esempio un aeromobile conforme è stato consegnato il 31 maggio 2024 e un aeromobile non conforme è stato ritirato dal servizio il 30 giugno 2024, l'ARC dell'aeromobile non conforme deve essere valido almeno fino al 1o dicembre 2023 (ossia meno di sei mesi prima del 31 maggio 2024). In pratica ciò significa che qualsiasi aeromobile non conforme il cui ARC scada prima del 1o dicembre 2023 non sarebbe ammissibile.
Il processo appena descritto conferma che l'aeromobile non conforme soddisfa i requisiti di aeronavigabilità specificati dall'organismo di certificazione, e dimostra che è stato sottoposto a una revisione approfondita dell'aeronavigabilità e rispetta tutte le norme e i regolamenti di sicurezza applicabili negli ultimi 12 mesi.
41. Quali sono le condizioni per la presentazione da parte del fabbricante di un'autodichiarazione di conformità dell'aeromobile ai margini relativi al limite per gli aeromobili di nuovo tipo previsto dalla norma ICAO sulle emissioni di CO2 di cui alla sezione 3.21 "Fabbricazione di aeromobili", lettera b)?
I fabbricanti di aeromobili dovrebbero dimostrare che i valori metrici delle emissioni di CO2 degli aeromobili conformi rispettano i margini richiesti relativamente al limite per gli aeromobili di nuovo tipo previsto dalla norma ICAO di cui alla sezione 3.21, lettera b), sulla base dei risultati della certificazione delle emissioni di CO2 dell'aeromobile. Nel periodo transitorio fino all'11 dicembre 2026, in assenza di un certificato sui valori della metrica delle emissioni di CO2 che confermi il margine, i fabbricanti di aeromobili possono presentare un'autodichiarazione per dimostrare la conformità. Tale autodichiarazione dovrebbe fondarsi sulle ragionevoli aspettative del fabbricante circa le prestazioni dell'aeromobile in termini di CO2, aspettative che possono a loro volta basarsi sulle prove e procedure espletate dal costruttore durante la progettazione e lo sviluppo dell'aeromobile. La validità dell'autodichiarazione di un fabbricante di apparecchiature originali (OEM) è subordinata alla certificazione dell'aeromobile entro l'11 dicembre 2026.
A tal fine, nell'ambito dell'autodichiarazione, si raccomanda agli OEM di avviare senza indebito ritardo il processo di certificazione delle emissioni di CO2, oppure, per i tipi di aeromobili per i quali l'autorità di certificazione responsabile non è l'AESA, il processo di convalida dell'AESA. Si raccomanda di pianificare il completamento delle attività di certificazione delle emissioni di CO2 entro il termine previsto nell'atto delegato "Clima". I fabbricanti di aeromobili possono chiedere assistenza all'AESA quando avviano tale processo di certificazione.
42. Qual è il nesso tra la comunicazione dei carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF) ai fini della tassonomia, richiesta nelle sezioni 6.18 "Leasing di aeromobili" e 6.19 "Trasporto aereo di passeggeri e merci", e i meccanismi di comunicazione e verifica esistenti, in particolare CORSIA, l'EU ETS e il regolamento ReFuelEU Aviation?
La sezione 6.18, lettere b) e c), e la sezione 6.19, lettere d) ed e), richiedono che a partire da una determinata data gli aeromobili operino con una quota minima di carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF) per essere conformi alla tassonomia.
Per la definizione di SAF si veda l'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) 2024/2405 (regolamento ReFuelEU Aviation).
La sezione 6.18, lettere b) e c), e la sezione 6.19, lettere d) ed e), indicano la formula di calcolo per il requisito relativo all'uso di carburanti sostenibili per l'aviazione, che consiste nel rapporto tra la quantità (espressa in tonnellate) di carburanti sostenibili per l'aviazione acquistati a livello di flotta e il carburante totale per l'aviazione utilizzato dagli aeromobili conformi moltiplicato per 100.
La formula usa l'acquisto come valore indicativo dell'uso, per facilitare la conformità e consentire agli operatori economici di dimostrare la conformità tramite fatture giustificative. Si dovrebbero conteggiare soltanto i SAF acquistati per essere utilizzati all'interno della flotta dell'operatore; quelli rivenduti a un altro operatore non dovrebbero essere inclusi nel calcolo, giacché non sarebbero utilizzati nelle operazioni della flotta dell'operatore che dichiara la conformità. Inoltre nel caso di un gruppo di vettori aerei il calcolo del quantitativo di SAF dovrebbe essere limitato alla flotta di proprietà del singolo operatore (ad esempio a livello di impresa figlia e non di gruppo).
Per quanto riguarda la comunicazione dei KPI relativi al fatturato allineato alla tassonomia, gli operatori non dovrebbero conteggiare due volte l'uso di SAF a livello di flotta. Se un sottoinsieme di aeromobili conformi soddisfa i criteri relativi all'uso dei SAF, si dovrebbe considerare allineato alla tassonomi solo il fatturato derivante dalle operazioni di tale sottoinsieme.
Per dimostrare la conformità alla quota minima di SAF attribuita agli aeromobili conformi, i locatori e gli operatori di aeromobili possono basarsi sulla quantità di SAF ammissibili alla tassonomia acquistati e utilizzati che constano nei sistemi di monitoraggio, comunicazione e verifica istituiti nell'ambito dell'EU ETS e di ReFuelEU Aviation.
La Commissione sta inoltre valutando se sia fattibile estendere la banca dati dell'Unione per i biocarburanti (69) al consumo di SAF da parte degli operatori di aeromobili; ciò potrebbe facilitare la tracciabilità, l'acquisto, la fornitura e il consumo dei SAF.
43. Come evolveranno nel tempo i margini del limite per gli aeromobili di nuovo tipo previsto dalla norma ICAO sulle emissioni di CO2, cui si fa riferimento nei criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.21 "Fabbricazione di aeromobili", in caso di modifiche della norma ICAO?
I margini applicati nei criteri di vaglio tecnico si riferiscono al limite per gli aeromobili di nuovo tipo definito nel volume 3 (emissioni di CO2) della norma ICAO di protezione dell'ambiente contenuta nell'allegato 16 della convenzione di Chicago, prima edizione. Trattandosi di un riferimento statico, qualsiasi futura modifica delle norme ICAO deve trovare riscontro nelle modifiche dell'atto delegato.
Data la natura di transizione delle attività e per tenere conto dell'evoluzione del mercato delle tecnologie per gli aeromobili, i criteri di vaglio tecnico per la fabbricazione di aeromobili dovrebbero essere applicabili fino al 2032; dovrebbero essere riesaminati con congruo anticipo su tale data per garantire la conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia in linea con gli sviluppi tecnologici. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto dell'evoluzione della regolamentazione internazionale (ad esempio le disposizioni dell'ICAO in relazione alle norme ambientali applicabili agli aeromobili).
44. I criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.21 "Fabbricazione di aeromobili", lettere b) e c), fanno riferimento alla fine del 2032 (a eccezione del criterio relativo a zero emissioni dirette di CO2). Non è chiaro quali criteri si applicheranno dopo tale data. Quale sarà il calendario dopo il 2032? Vi sarà una revisione o si applicherà automaticamente il criterio relativo alle zero emissioni dallo scarico?
Data la natura di transizione delle attività e per tenere conto dell'evoluzione del mercato delle tecnologie per gli aeromobili, i criteri di vaglio tecnico per la sezione 3.21 "Fabbricazione di aeromobili" si dovrebbero applicare fino al 2032. Entro tale data dovrebbero essere riesaminati per garantire la conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia in linea con gli sviluppi tecnologici. Inoltre il livello d'uso o miscelazione dei SAF di cui ai criteri di vaglio tecnico dovrebbe essere riveduto periodicamente per tenere conto delle tecnologie SAF emergenti e della disponibilità, attuale e prevista, di tali carburanti sul mercato.
45. Secondo i criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.21 "Fabbricazione di aeromobili", dal 2028 alla fine del 2032 gli aeromobili dovranno essere certificati per funzionare con una miscela composta al 100 % da SAF. Come si applicherà questo criterio nel caso in cui non esista ancora una certificazione ufficiale per miscele composte al 100 % da SAF (attualmente solo per le miscele fino al 50 %)?
Al 2024 non esiste una norma di qualità del carburante per l'aviazione che consenta l'uso di miscele composte al 100 % da SAF, il cui uso su un volo commerciale è pertanto vietato per motivi di sicurezza. La parte di carburante sostenibile può essere miscelata con carburanti per l'aviazione convenzionali fino a un massimo del 50 % per la maggior parte delle rotte, secondo le norme di qualità del carburante per l'aviazione (ASTM D7566) (70).
Data la crescente importanza dei SAF e la necessità di utilizzarli in futuro con percentuali di miscelazione superiori al 50 %, nell'aprile 2021 l'industria internazionale ha iniziato a lavorare nell'ambito di ASTM international a una specifica standardizzata per le miscele composte al 100 % da SAF. La definizione della norma relativa al carburante richiede che i fabbricanti di apparecchiature originali (OEM) della cellula e del motore garantiscano che il carburante possa essere utilizzato in modo sicuro in tutto il mondo.
Non vi è accordo né sul calendario per la conclusione di questi lavori né sul percorso di sviluppo dei SAF che sarà selezionato. Diversi OEM si sono impegnati a rendere i propri aeromobili compatibili con le miscele composte al 100 % da SAF entro il 2030. Per incoraggiare i progressi in questo settore, i criteri di vaglio tecnico per l'aviazione inclusi nella tassonomia dell'UE hanno anticipato l'obiettivo settoriale di riferimento dal 2030 al 2028. Gli OEM stanno attualmente svolgendo le ricerche e le prove necessarie per valutare gli effetti delle miscele composte al 100 % da SAF sulle operazioni e sulle emissioni degli aeromobili. Nel settore dell'aviazione garantire la sicurezza in qualsiasi progresso tecnologico è di fondamentale importanza. Gli OEM devono pertanto garantire che le cellule e i motori a reazione siano pienamente compatibili con le future specifiche tecniche per le miscele composte al 100 % da SAF, in modo che i voli che impiegano tali miscele possano operare in condizioni di sicurezza in tutto il mondo. Ciò dipende dai progressi compiuti nei lavori in corso sulla specifica tecnica per le miscele composte al 100 % da SAF nell'ambito di ASTM International. A tal fine sono attive due task force dell'ASTM: la prima si sta adoperando per estendere l'attuale norma di qualità del carburante per l'aviazione ASTM D7566 Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized Hydrocarbons al fine di consentire l'uso di miscele composte al 100 % da SAF che non richiedono modifiche della flotta o dell'infrastruttura ("drop-in"); la seconda sta esaminando la possibilità di una norma di qualità completamente nuova per miscele composte al 100 % da SAF aromatici non drop-in a basse o zero emissioni. Il settore deve ancora decidere per quale alternativa optare.
Alla luce di tali considerazioni il livello d'uso o miscelazione dei SAF di cui ai criteri di vaglio tecnico dovrebbe essere riveduto periodicamente per tenere conto delle tecnologie SAF emergenti e della disponibilità, attuale e prevista, di tali carburanti sul mercato.
Edilizia e attività immobiliari
Sezione 7.1. "Costruzione di nuovi edifici" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
46. L'applicazione dei criteri di vaglio tecnico per le attività di cui alle sezioni 7.1 "Costruzione di nuovi edifici" e 7.2 "Ristrutturazione di edifici esistenti" solleva la questione di come gestire gli aggiornamenti dei criteri di vaglio tecnico per attività di durata pluriennale. La risposta alla domanda frequente 106 della comunicazione della Commissione C/2023/267 (71) chiarisce che la domanda di concessione edilizia è il fattore determinante per individuare i criteri di vaglio tecnico da applicare in un determinato momento. Questo principio si applica anche alla comunicazione del fatturato?
I criteri di vaglio tecnico di cui alle sezioni 7.1. e 7.2 iniziano ad applicarsi al momento della domanda di concessione edilizia. Se però sono modificati durante la costruzione o la ristrutturazione, agli edifici in questione si dovrebbero applicare i criteri modificati non appena diventano applicabili. Nel comunicare il KPI relativo al fatturato, le imprese comunicanti dovrebbero valutare l'attività sulla base dei criteri di vaglio tecnico applicabili nel momento in cui viene generato il fatturato (cfr. le risposte alle domande frequenti 106 e 152 della comunicazione della Commissione C/2023/267).
47. Nella sezione 7.1 "Costruzione di nuovi edifici", come interpretare il criterio per il contributo sostanziale in relazione al fabbisogno di energia primaria? Tale fabbisogno dovrebbe essere almeno del 10 % inferiore al parametro di riferimento stabilito? Ad esempio, se la soglia per gli edifici a energia quasi zero (NZEB) fosse fissata a 100 kWh/m2, il consumo di energia primaria dell'edificio dovrebbe essere compreso tra 0 e 90 kWh/m2?
Sì, se la soglia per gli edifici a energia quasi zero fosse fissata a 100 kWh/m2, per conformarsi ai criteri di vaglio tecnico il fabbisogno di energia primaria dell'edificio dovrebbe essere inferiore a 90 kWh/m2.
48. Nel criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 7.1 "Costruzione di nuovi edifici", punto 2, si legge: "per gli edifici di dimensioni superiori a 5 000 m2, al completamento, l'edificio risultante dalla costruzione è sottoposto a prove di ermeticità e di integrità termica e qualsiasi scostamento dai livelli di prestazione fissati nella fase di progettazione o difetti nell'involucro dell'edificio sono comunicati agli investitori e ai clienti." A che superficie dovrebbe fare riferimento l'operatore per questo criterio: superficie utile, superficie riscaldata/raffrescata (superficie a temperatura controllata) o altro?
La soglia di 5 000 m2 stabilita nei criteri per il contributo sostanziale in relazione alla costruzione di nuovi edifici si riferisce alla superficie utile secondo la definizione contenuta nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Trattandosi di una direttiva il recepimento è lasciato agli Stati membri, la cui legislazione nazionale può differire.
Per un dato operatore vale la definizione di superficie utile fornita nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, definizione che figura anche nell'APE, obbligatorio per tutti i nuovi edifici.
49. I criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 7.1 "Costruzione di nuovi edifici" richiedono che l'edificio risultante dalla costruzione sia sottoposto a prove di ermeticità e di integrità termica. Qual è la portata della verifica dell'ermeticità e dell'integrità termica? Occorre verificare l'ermeticità dell'intero edificio? È necessario effettuare un test "blower door" per l'intero edificio o è sufficiente testare le aree critiche dell'involucro?
L'obiettivo di questo criterio è garantire la qualità dell'intero edificio. Una prova di ermeticità certifica che l'edificio nel suo complesso soddisfa i criteri dopo il completamento dei lavori. Se necessario la prova si può effettuare in sezioni, ma nell'insieme queste devono corrispondere all'intero edificio.
In alternativa il criterio consente di attuare processi di controllo della qualità durante la costruzione. Le prove di ermeticità per aree specifiche potrebbero rientrare fra gli strumenti utilizzati per garantire l'edificio nel suo complesso; il controllo di qualità dovrebbe però riguardare l'intero edificio. Ad esempio per certificare alcune aree o parti dell'edificio (come il sistema di ventilazione) si potrebbe svolgere una prova di ermeticità, mentre altri elementi (come finestre e porte) si potrebbero controllare mediante processi di controllo della qualità. L'edificio nel suo complesso dovrebbe disporre di un certificato di qualità globale.
50. Per quanto riguarda i criteri DNSH per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine di cui alla sezione 7.1 "Costruzione di nuovi edifici", è sufficiente una licenza edilizia per documentare la conformità all'appendice B se il paese interessato attua la direttiva 2000/60/CE?
I criteri di cui all'appendice B mirano a garantire che il distretto idrografico in cui si svolge l'attività di costruzione sia coperto da un piano di gestione del bacino idrografico che abbia individuato pressioni e impatti sui corpi idrici e che stabilisca tutte le misure necessarie per evitare il deterioramento dello stato delle acque e garantire il conseguimento di un buono stato o di un buon potenziale delle acque conformemente alla direttiva 2000/60/CE.
In pratica affermare che un cantiere rispetta il principio "non arrecare un danno significativo" per quanto riguarda l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine implica che sia stata svolta un'adeguata valutazione di tutti i corpi idrici potenzialmente interessati, e che sia stato garantito che non subiranno alcun deterioramento significativo né si impedirà che raggiungano un buono stato/un buon potenziale. Se la licenza edilizia attesta che sono stati valutati e affrontati i rischi di deterioramento significativo, ciò dovrebbe essere sufficiente a dimostrare il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" per quanto riguarda l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine.
51. Nei criteri DNSH per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento di cui alla sezione 7.1 "Costruzione di nuovi edifici" si legge: "I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all'appendice C del presente allegato." Come si definiscono i "componenti e materiali edili"? I macchinari utilizzati per installare componenti e materiali edili (ad esempio rivestimenti bitumati) rientrano nella definizione? Si dovrebbe tenere conto di tappezzerie, mobili o elettrodomestici, oppure la definizione si applica soltanto all'involucro e alla struttura interna dell'edificio (impianti compresi)?
L'espressione "componenti e materiali da costruzione" si dovrebbe interpretare nel senso di "prodotti da costruzione", come definiti all'articolo 3 del regolamento sui prodotti da costruzione: "Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) "prodotto da costruzione": qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione".
L'elemento chiave di questa definizione è "in modo permanente": ciò significa che l'elemento è "destinato a rimanere nell'opera di costruzione, o in parti di essa, dopo il completamento del processo di costruzione o ristrutturazione". Non sono compresi mobili, tappezzerie ed elettrodomestici (ossia apparecchi come frigoriferi e lavatrici). Non vi è alcuna distinzione tra l'involucro e la struttura interna dell'edificio, in quanto i prodotti da costruzione possono essere installati (in modo permanente) durante i lavori su entrambe le cose. Sono esclusi macchinari utilizzati per installare prodotti da costruzione.
52. Nei criteri DNSH per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento di cui alla sezione 7.1 "Costruzione di nuovi edifici", cosa significa "venire a contatto con gli occupanti"? Quali componenti ed elementi edili si dovrebbero prendere in considerazione?
La nota a piè di pagina fa riferimento a pitture e vernici, controsoffittature, rivestimenti per pavimenti (compresi i relativi adesivi e sigillanti), isolamento interno e trattamenti per le superfici interne, come ad esempio per trattare umidità e muffa. In pratica si intende qualsiasi materiale a contatto con l'aria negli ambienti interni che possa emettere una delle sostanze menzionate.
53. I criteri DNSH per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento di cui alla sezione 7.1 "Costruzione di nuovi edifici" includono il requisito secondo cui i "componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione che possono venire a contatto con gli occupanti emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m3 di aria della camera di prova in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006".
Il regolamento (UE) 2023/1464, che modifica l'allegato XVII del regolamento REACH e rinvia l'applicazione dei requisiti relativi alla formaldeide, incide sul requisito della tassonomia relativo ai materiali che emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m3 di materiale o componente? Tale requisito è ancora necessario per dimostrare l'allineamento oppure vale il rinvio di cui al regolamento (UE) 2023/1464?
Il requisito della tassonomia che stabilisce i livelli di emissione di formaldeide per i componenti e i materiali edili è un criterio indipendente che non è subordinato alla data di applicazione delle restrizioni del regolamento REACH all'uso di sostanze che rilasciano formaldeide. L'unico requisito è che le prove siano effettuate secondo la metodologia specificata nell'allegato XVII del regolamento REACH.
Il rinvio introdotto dal regolamento (UE) 2023/1464 riguarda solo l'applicazione delle restrizioni specificate nel regolamento REACH e non incide sui requisiti specifici indipendenti della tassonomia, né impedisce di avvalersi della misurazione nell'aria della camera di prova di cui all'allegato XVII, appendice 14, del regolamento REACH.
54. I criteri DNSH per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi di cui alla sezione 7.1 "Costruzione di nuovi edifici" si applicano anche alle strutture provvisorie o ai container che le imprese edili installano per la costruzione di nuovi edifici? Oppure questi elementi sono considerati insignificanti o trascurabili in quanto occupano generalmente circa il 5 % del terreno totale?
I criteri DNSH, lettere a), b) e c), per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi riguardano soltanto la nuova costruzione e non si applicano alle strutture provvisorie né ai container. La conformità all'appendice D dei criteri DNSH concerne tuttavia sia i siti che le operazioni (ossia anche le strutture provvisorie e la costruzione). Di conseguenza l'operatore che intende collocare una struttura provvisoria/un container in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse deve anche valutare i possibili impatti ambientali, conformemente all'appendice D, e adottare le opportune misure di mitigazione.
55. Nei criteri DNSH per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi di cui alla sezione 7.1 "Costruzione di nuovi edifici" si legge: "Il nuovo edificio non è costruito su: [...] b) terreni vergini con un elevato valore riconosciuto in termini di biodiversità e terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN". Come interpretare il termine "vergini"?
Per "terreni vergini con un elevato valore riconosciuto in termini di biodiversità" si dovrebbero intendere tutti i terreni vergini (terreni sui quali in precedenza non vi era alcuno sviluppo urbano) di elevato valore per ecosistemi, habitat e specie. La dicitura comprende non solo i terreni designati per la protezione di specie rare, minacciate o in pericolo, ma anche, ad esempio, le zone protette a livello nazionale e internazionale e altre zone a elevata biodiversità (ad esempio i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità). Pertanto i criteri DNSH per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi di cui alla sezione 7.1 menzionano separatamente i "terreni vergini con un elevato valore riconosciuto in termini di biodiversità", da un lato, e le liste rosse europea e dell'IUCN, dall'altro.
Sezione 7.2. "Ristrutturazione di edifici esistenti" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
56. La ristrutturazione di un edificio per uso proprio può rientrare nella sezione 7.2 "Ristrutturazione di edifici esistenti"?
La tassonomia dell'UE non distingue tra i diversi usi (uso proprio o altro) di un edificio da ristrutturare. L'attività di ristrutturazione di un edificio per uso proprio dovrebbe pertanto rientrare nella sezione 7.2 "Ristrutturazione di edifici esistenti" (cfr. anche la risposta alla domanda frequente 147 nella comunicazione della Commissione C/2023/267).
57. L'ampliamento di un edificio esistente rientra nella sezione 7.1 "Costruzione di nuovi edifici" o nella sezione 7.2 "Ristrutturazione di edifici esistenti"? Esistono condizioni che influenzano la portata/la definizione dell'attività (nuova costruzione o ristrutturazione)?
Sulla classificazione dell'ampliamento di un edificio esistente incidono le dimensioni dell'ampliamento (ad esempio in m2 di superficie utile). Nei casi in cui serve una licenza edilizia, si dovrebbero applicare i requisiti nazionali in materia di edifici per classificare l'attività nella sezione 7.1 o 7.2.
58. Nella nota a piè di pagina ai criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 7.2 "Ristrutturazione di edifici esistenti" si legge: "Il miglioramento del 30 % deriva da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (in cui le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito mediante una serie di misure entro un massimo di tre anni." Qual è il punto di partenza di questo periodo: il primo intervento di ristrutturazione, la data d'inizio del finanziamento per l'intervento di ristrutturazione oppure un'altra data?
Il criterio può essere adattato a situazioni diverse, ma dovrebbe essere applicato in modo coerente. A titolo di esempio, il raffronto si dovrebbe effettuare tra i) la fine della prima fase e ii) la seconda (o ultima) fase della ristrutturazione che determina il risparmio energetico del 30 %, non tra i) la fine della prima fase e ii) gli stadi iniziali della seconda fase.
59. Per quanto riguarda la sezione 7.2 "Ristrutturazione di edifici esistenti", se la categoria dell'edificio cambia durante la ristrutturazione (ad esempio se un albergo è trasformato in ufficio), come si può valutare il progetto in termini di riduzione del consumo di energia con il metodo specificato, che consiste nel confrontare il valore del fabbisogno di energia primaria indicato nell'attestato di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione?
In questo caso a fini comparativi si potrebbe utilizzare un APE "precedente" fittizio, ipotizzando che l'edificio fosse adibito a ufficio prima della ristrutturazione.
Nell'esempio un albergo è trasformato in ufficio. A seguito della ristrutturazione vi è un APE "successivo". Per la situazione "precedente", un esperto potrebbe compilare un APE fittizio basato sugli elementi tecnici dell'edificio quando svolgeva funzioni di albergo, ma adattandone l'uso: ad esempio potrebbe essere necessario adeguare determinati parametri (occupazione, consumo di acqua calda per uso domestico e orari di apertura).
Sezione 7.6. "Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
60. La domanda frequente 139 della comunicazione C/2023/267 della Commissione precisa che la sezione 7.6 "Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili" riguarda le attività di installazione, manutenzione e riparazione di turbine eoliche installate in loco come impianti tecnici per l'edilizia, mentre la sezione 4.3 "Produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica" riguarda la costruzione o la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica in tutte le altre situazioni. "Costruzione" equivale a "installazione" e "gestione" a "manutenzione" e "riparazione"?
Le differenze nella terminologia utilizzata nelle sezioni 7.6 e 4.3 deriva dalle diverse dimensioni dei progetti contemplati. Il termine "installazione" si usa in riferimento alle fonti di energia rinnovabile di piccole dimensioni, collegate a un edificio e destinate a fornire l'energia elettrica utilizzata principalmente da tale edificio (come nel caso della sezione 7.6 "Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili"). L'attività di cui alla sezione 7.6 non comprende la produzione o la gestione della fonte di energia rinnovabile.
Il termine "costruzione" si usa invece per gli impianti di energia rinnovabile di grandi dimensioni, di tipo commerciale e autonomi, come nel caso della sezione 4.3 "Produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica", quando l'energia elettrica è destinata all'uso commerciale o alla vendita.
Analogamente "gestione" è utilizzato per i grandi impianti di energia rinnovabile, il cui esercizio può costituire un'attività commerciale più spesso di quanto avvenga nel contesto di un singolo edificio. Questo termine comprende "manutenzione e riparazione", ma potrebbe estendersi anche ad altre attività connesse all'esercizio di turbine eoliche.
61. L'acquisizione delle "misure" specifiche di cui alle sezioni da 7.3 "Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica" a 7.6 "Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili" rientrano nell'ambito di tali attività?
Gli operatori dovrebbero seguire le norme contabili per determinare se comunicare le spese per i servizi di installazione, manutenzione e riparazione di cui alle sezioni da 7.3 a 7.6 come spese in conto capitale o spese operative.
Le spese per l'acquisizione dei prodotti e delle apparecchiature cui fanno riferimento le attività di installazione, manutenzione e riparazione di cui alle sezioni da 7.3 a 7.6 si dovrebbero valutare in base ai criteri per la fabbricazione di tali prodotti e apparecchiature:
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le spese per l'acquisizione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici o di strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo della prestazione energetica degli edifici si dovrebbero valutare in base ai criteri di cui alla sezione 3.5 "Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici", |
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le spese relative alle tecnologie per le energie rinnovabili in base ai criteri di cui alla sezione 3.1 "Fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili" |
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e le spese per l'acquisizione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici negli edifici (e nei parcheggi annessi) in base ai criteri di cui alla sezione 3.20 "Fabbricazione, installazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ad alta, media e bassa tensione per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica che contribuiscono o consentono di contribuire in maniera sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici". |
Sezione 7.7. "Acquisto e proprietà di edifici" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
62. Come definire il "fabbisogno operativo di energia primaria" cui fanno riferimento i criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 7.7 "Acquisto e proprietà di edifici"? La definizione fornita nella risposta alla domanda frequente 153 della comunicazione C/2023/267 della Commissione cita la definizione giuridica di "fabbisogno di energia primaria" senza spiegare cosa significhi "operativo" in questo contesto.
"Operativo" significa che si fa riferimento alla fase "in uso" dell'edificio (non sono prese in considerazione la fase di costruzione e la risultante energia incorporata).
La direttiva del 2018 sulla prestazione energetica nell'edilizia richiedeva un indicatore del consumo di energia primaria, che tuttavia si poteva interpretare come energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili. Per il momento pertanto si può impiegare qualsiasi indicatore utilizzato dallo Stato membro nella metodologia di calcolo nazionale per gli attestati di prestazione energetica (APE) e per i requisiti minimi di prestazione energetica. La direttiva del 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia esplicita invece che si tratta del consumo totale di energia primaria (residenziale e non residenziale). L'obbligo decorre dalla data di recepimento della direttiva del 2024 (per gli attestati di prestazione energetica e per i requisiti minimi di prestazione energetica).
63. Nel criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 7.7 "Acquisto e proprietà di edifici", punto 3, si legge: "Nel caso di un edificio non residenziale di grandi dimensioni (con una potenza nominale utile per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati degli ambienti, gli impianti di condizionamento dell'aria o gli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati superiore a 290 kW), esso è gestito in modo efficiente attraverso il monitoraggio e la valutazione della prestazione energetica."
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Di che tipo di potenza si tratta: potenza di riscaldamento/raffrescamento o potenza elettrica degli apparecchi? |
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Alcune apparecchiature di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) (ad esempio le pompe di calore) hanno capacità sia di riscaldamento che di raffrescamento a seconda del modo di funzionamento. Nel verificare se la capacità è superiore a 290 kW, si considera i) solo la capacità di riscaldamento, ii) solo la capacità di raffrescamento o iii) la somma delle capacità di riscaldamento e raffrescamento? |
La potenza nominale utile si riferisce alla potenza del generatore di calore (ad esempio una caldaia o una pompa di calore) in un impianto di riscaldamento. Se il sistema di ventilazione è dotato di un generatore di calore separato, la sua potenza si aggiunge a quella dell'impianto di riscaldamento e, se la somma è superiore a 290 kW, si applica il criterio.
Lo stesso vale per i sistemi di raffrescamento, in cui si prende invece in considerazione la potenza del generatore di freddo (ad esempio un chiller o una pompa di calore). Se al sistema di ventilazione è collegato un generatore di freddo separato, sarà necessario tenerne conto; se la somma totale è superiore a 290 kW, si applicano i criteri.
Il riscaldamento e il raffrescamento sono considerati separatamente. Nel caso di una pompa di calore, la potenza di riscaldamento sarà conteggiata ai fini del limite di riscaldamento, mentre quella di raffrescamento sarà conteggiata ai fini del limite di raffrescamento di 290 kW.
In tutti i casi si prende sempre in considerazione la potenza di riscaldamento o di raffrescamento: ad esempio nel caso di una pompa di calore o di un chiller sarà necessario considerare la potenza termica (non l'energia elettrica in ingresso).
Informazione e comunicazione
Sezione 8.1. "Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
64. Nella sezione 8.1 "Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse" rientrano solo i centri di dati interni o sono contemplate anche le attività in coubicazione ospitate presso terzi (compresi gli hyperscaler)?
Sono contemplati tutti i tipi di centri di dati, compresi i centri di dati in coubicazione.
65. Quali pratiche pertinenti o pratiche attese nel codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati o nel documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 si dovrebbero attuare per allinearsi ai criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 8.1 "Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse"?
Le pratiche pertinenti da attuare nel contesto della sezione 8.1 dell'atto delegato "Clima" sono reperibili nel quadro di valutazione per i centri di dati: Assessment Framework for Data Centres in the Context of Activity 8.1 in the Taxonomy Climate Delegated Act | E3P (europa.eu).
Sezione 8.2. "Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra" (allegato I dell'atto delegato "Clima")
66. Le soluzioni digitali che utilizzano dati e/o servizi spaziali rientrano nella sezione 8.2 "Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra"?
Sì, nell'ambito di questa attività rientrano le soluzioni digitali e TIC che utilizzano dati e servizi spaziali.
67. Nei criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 8.2 "Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra" si legge: "Laddove soluzioni/tecnologie alternative siano già disponibili sul mercato, la soluzione TIC dimostra una notevole riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita rispetto alle migliori soluzioni/tecnologie alternative." Come quantificare il concetto di "notevole" e come effettuare il confronto con l'alternativa migliore disponibile sul mercato?
Come indicato nella domanda frequente 42 della comunicazione della Commissione C/2023/267 in risposta a un quesito analogo sulla sezione 3.6, l'applicazione del requisito è caratterizzata da una certa flessibilità. Il criterio di "notevole riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita rispetto alle migliori soluzioni/tecnologie alternative" non implica l'esistenza di un livello comune di prestazione.
Chi svolge l'attività dovrebbe dimostrare se e in che modo la propria tecnologia consente di ridurre notevolmente i gas serra rispetto ad altre tecnologie concorrenti. Nel farlo dovrebbe assicurarsi che la valutazione sia coerente con eventuali fonti esterne di informazioni attendibili sul potenziale contributo della tecnologia alla decarbonizzazione. Le imprese dovrebbero dimostrare lo stesso ai fini della verifica da parte di terzi richiesta dai criteri di vaglio tecnico e (in particolare le imprese soggette all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia) comunicare tutte le informazioni pertinenti nel contesto della dichiarazione di carattere non finanziario. Gli operatori possono valutare il livello di prestazione di una soluzione digitale utilizzando la Net-Carbon Impact Assessment Methodology.
68. Quali imprese sono tenute a comunicare le informazioni di cui alla sezione 8.2 "Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra"?
Qualsiasi impresa finanziaria o non finanziaria che investe nella digitalizzazione dovrebbe comunicare le informazioni di cui alla sezione 8.2 quando le soluzioni TIC in cui ha investito e che ha attuato consentono la riduzione dei gas serra.
La sezione 8.2 riguarda soluzioni digitali specifiche sviluppate o attuate al fine di ridurre le emissioni di gas serra. Tali soluzioni possono essere una combinazione innovativa di reti e tecnologie digitali e applicazioni quali il 5G, l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale e la blockchain.
La comunicazione relativa a questa attività è effettuata principalmente dagli sviluppatori di soluzioni parziali o totali (ad esempio operatori e fornitori di soluzioni TIC), ma dovrebbe trovare riscontro anche sul versante degli utenti sotto forma di investimenti verdi. Come sostengono gli addetti ai lavori, ad esempio, la digitalizzazione è la chiave per integrare l'efficienza energetica nel settore dell'energia. Nell'ambito della sezione 8.2 si dovrebbe quindi comunicare qualsiasi soluzione di digitalizzazione attuata per promuovere l'efficienza energetica e basata su una o più tecnologie di cui alla sezione 8.2 e su altre tecnologie non espressamente elencate. Lo stesso vale per tutti i settori in cui la digitalizzazione contribuisce a promuovere migliori prestazioni ambientali.
SEZIONE III – DOMANDE RELATIVE ALL'OBIETTIVO DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (ALLEGATO II DELL'ATTO DELEGATO "CLIMA" DELLA TASSONOMIA)
Energia
Sezione 4.9. "Trasmissione e distribuzione di energia elettrica" (allegato II dell'atto delegato "Clima")
69. Il criterio DNSH per la mitigazione dei cambiamenti climatici nella sezione 4.9 "Trasmissione e distribuzione di energia elettrica"(allegato II dell'atto delegato "Clima") recita: "L'infrastruttura non è dedicata alla creazione di una connessione diretta o all'espansione di una connessione diretta esistente a una centrale elettrica con emissioni dirette di gas a effetto serra superiori a 270 g CO2e/kWh." Nei criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici per la stessa attività di cui all'allegato I dell'atto delegato "Clima" si legge invece: "Un'infrastruttura adibita alla creazione di una connessione diretta o all'espansione di una connessione diretta esistente tra una sottostazione o una rete e una centrale elettrica con un'intensità di gas a effetto serra superiore a 100 g CO2e/kWh misurata sulla base del ciclo di vita non è conforme." Perché il riferimento alla "connessione diretta [...] tra una sottostazione o una rete e una centrale elettrica" non è incluso nei criteri DNSH?
I criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all'allegato I dell'atto delegato "Clima" fanno riferimento alla "connessione diretta [...] tra una sottostazione o una rete e una centrale elettrica", che non è invece menzionata nei criteri DNSH per la mitigazione dei cambiamenti climatici fissati nell'allegato II per la stessa attività.
Nel definire i criteri DNSH la Commissione ha tenuto conto della transizione in corso dei sistemi di trasmissione e distribuzione che si servono di connessioni indirette a centrali elettriche le cui emissioni dirette di gas a effetto serra superano la soglia. È dunque possibile rispettare i criteri DNSH senza escludere le connessioni a determinate centrali, in quanto l'attenzione si dovrebbe concentrare sul livello complessivo di emissioni del sistema. Il livello di ambizione del contributo sostanziale è superiore a quello dei criteri DNSH.
I criteri DNSH per il funzionamento di un'infrastruttura energetica esistente non sono rigorosi quanto quelli per i nuovi impianti, giacché gli operatori dei sistemi fanno affidamento su infrastrutture esistenti e non si può aspettare che disconnettano gli attivi esistenti. Nel valutare la conformità della rete di distribuzione e di trasmissione è necessario considerare il mix energetico complessivo.
Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione
Sezione 5.13. "Desalinizzazione" (allegato II dell'atto delegato "Clima")
70. Come calcolare il valore delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto di desalinizzazione per m3 di acqua dolce prodotta ai fini della conformità ai criteri DNSH per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui alla sezione 5.13 "Desalinizzazione"? Si dovrebbe tenere conto dell'intensità energetica dell'intero processo di desalinizzazione e delle emissioni dirette di gas a effetto serra della componente energetica di alimentazione? L'intensità di gas a effetto serra dell'energia elettrica generata riguarda l'energia prodotta o l'energia fornita?
Le emissioni di gas a effetto serra dell'impianto di desalinizzazione per m3 di acqua dolce prodotta sono calcolate come rapporto tra:
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al numeratore: le emissioni totali dirette di gas a effetto serra dell'energia utilizzata, sia essa generata o fornita, durante il periodo di riferimento, nell'intero processo di desalinizzazione (come indicato nella descrizione dell'attività); e |
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al denominatore: il volume totale in m3 di acqua dolce prodotta durante il periodo di riferimento. |
Il numeratore dovrebbe essere calcolato moltiplicando la quantità di energia utilizzata nell'intero processo di desalinizzazione per le corrispondenti emissioni dirette di gas a effetto serra. Se l'energia utilizzata nei processi di desalinizzazione proviene da fonti/origini con emissioni dirette di gas a effetto serra diverse, il calcolo dovrebbe essere effettuato per ciascuna fonte/origine (ossia bisogna moltiplicare la quantità di energia utilizzata da ciascuna fonte/origine per le emissioni dirette di gas a effetto serra dell'energia proveniente da tale fonte/origine).
71. Nella sezione 5.13 "Desalinizzazione", l'intensità di gas a effetto serra dell'energia elettrica si riferisce solo all'energia elettrica utilizzata nella rete energetica o comprende anche l'energia elettrica utilizzata dalle famiglie?
Il valore dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra a livello di impianto si calcola considerando il consumo energetico dell'intero processo di desalinizzazione, compresi i trattamenti collaterali, il pompaggio e lo scarico della salamoia. Tale valore non tiene però conto dell'energia utilizzata per la distribuzione dell'acqua dolce prodotta, né dell'energia consumata dagli utenti finali (comprese le famiglie).
Trasporti
Sezione 6.15. "Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico" (allegato II dell'atto delegato "Clima")
72. Il criterio DNSH per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui alla sezione 6.15 "Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico" consiste nel fatto che "l'infrastruttura non è adibita al trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili". Come possono i fornitori di apparecchiature soddisfare questo criterio, dato che non hanno il controllo sul tipo di trasporto e/o stoccaggio per cui sarà utilizzata l'infrastruttura?
L'attività di cui alla sezione 6.15 comprende la costruzione, l'ammodernamento, la manutenzione e la gestione di diversi tipi di infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico. Ciò significa che i fabbricanti delle apparecchiature utilizzate per questa attività non rientrano nell'attività stessa.
Gestione del rischio di catastrofi
Sezione 14.1. "Servizi di emergenza" (allegato II dell'atto delegato "Clima")
73. La preparazione e la risposta alle fuoriuscite di petrolio sono ammissibili ai sensi della sezione 14.1 "Servizi di emergenza" (lettera e) nella descrizione dell'attività). È ammissibile anche la vendita delle apparecchiature utilizzate in caso di emergenze dovute a fuoriuscite e per la prevenzione?
Come indicato al punto 2, lettera d), della descrizione, l'attività economica di cui alla sezione 14.1 "Servizi di emergenza" comprende "acquisizione, stoccaggio, ammodernamento e manutenzione di mezzi materiali [...] necessari per mitigare le conseguenze di una catastrofe nell'immediato".
Ciò significa che in questa sezione rientrano il fatturato, le spese in conto capitale o le spese operative di un'impresa che utilizza apparecchiature per far fronte alle emergenze dovute a fuoriuscite e/o per prevenirle, mentre l'impresa che produce e vende tali apparecchiature ricavandone un introito è esclusa dall'ambito di applicazione dell'attività.
SEZIONE IV – DOMANDE RELATIVE ALL'OBIETTIVO SULLE ACQUE E LE RISORSE MARINE (ALLEGATO I DELL'ATTO DELEGATO "AMBIENTE" DELLA TASSONOMIA)
Considerazioni generali
74. Le attività di trattamento dei rifiuti comprendono anche attività interne (ad esempio la separazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in loco prima del conferimento)?
Le attività di trattamento dei rifiuti comprendono le attività interne, tra cui la separazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in loco, ma non lo smaltimento dei rifiuti.
Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione
Sezione 2.1. "Fornitura di acqua" (allegato I dell'atto delegato "Ambiente")
75. Qual è la differenza tra la sezione 2.1 "Fornitura di acqua" (allegato I dell'atto delegato "Ambiente") e le sezioni 5.1 "Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua" e 5.2 "Rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua" (allegati I e II dell'atto delegato "Clima")?
Sebbene esistano sovrapposizioni nelle descrizioni delle attività, l'allegato I, sezione 2.1, dell'atto delegato "Ambiente" riguarda attività che contribuiscono in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, mentre gli allegati I e II, sezioni 5.1 e 5.2, dell'atto delegato "Clima" riguardano attività che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai medesimi. Di conseguenza i criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale, in particolare, sono diversi.
L'allegato I, sezione 2.1, dell'atto delegato "Ambiente" verte su "Costruzione, ampliamento, gestione e rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua destinata al consumo umano basati sull'estrazione di risorse naturali da fonti idriche superficiali o sotterranee". Ciò corrisponde a due attività distinte riguardanti i sistemi di fornitura di acqua potabile nell'atto delegato "Clima": la sezione 5.1 sulla costruzione, l'espansione e la gestione di sistemi e la sezione 5.2 sul rinnovo dei sistemi di fornitura di acqua potabile esistenti.
76. Nel caso in cui un'impresa si limiti a fornire apparecchiature per la fornitura di acqua e non intervenga nella gestione delle unità, la sola vendita delle apparecchiature può essere considerata ammissibile ai sensi della sezione 2.1 "Fornitura di acqua"?
L'attività di cui alla sezione 2.1 "Fornitura di acqua" dell'atto delegato "Ambiente" comprende la costruzione, l'ampliamento, la gestione e il rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua, compresi l'estrazione, il trattamento e la distribuzione dell'acqua; non riguarda la fabbricazione di apparecchiature per la fornitura di acqua. Alcuni tipi di apparecchiature sono contemplati nella sezione 1.1 "Fabbricazione e installazione (e relativi servizi) delle tecnologie di controllo delle perdite che consentono di ridurre e prevenire le perdite nei sistemi per la fornitura di acqua".
SEZIONE V – DOMANDE RELATIVE ALL'OBIETTIVO DELLA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE (ALLEGATO II DELL'ATTO DELEGATO "AMBIENTE" DELLA TASSONOMIA)
Attività manifatturiere
Sezione 1.1. "Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche" (allegato II dell'atto delegato "Ambiente")
77. Gli imballaggi in materie plastiche costituiti da materiali misti (ad esempio plastica e cartone, come il Tetra Pak) sono ammissibili ai sensi della sezione 1.1 "Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche"?
I requisiti della sezione in questione riguardano le attività associate al codice NACE C22.22, e quindi gli articoli in materie plastiche. Nell'ambito di questa attività rientrano, a titolo illustrativo, i seguenti formati di imballaggi in materie plastiche: borse, sacchi, contenitori, scatole, casse, damigiane e bottiglie di plastica. Per quanto riguarda gli imballaggi costituiti da più materiali, è il materiale predominante che conta: gli imballaggi in materie plastiche costituiti da materiali misti di cui la maggior parte (in peso) è plastica rientrano nella sezione 1.1, mentre ne sono esclusi quelli che non sono costituiti per la maggior parte da plastica (ad esempio cartoni o bicchieri di carta per bevande).
78. Nella sezione 1.1 "Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche" rientrano soltanto i prodotti finiti o anche i componenti in plastica degli imballaggi?
I requisiti di cui all'allegato II, sezione 1.1, dell'atto delegato "Ambiente" si riferiscono all'attività di fabbricazione associata al codice NACE C22.22, che comprende prodotti finiti o semifiniti, a seconda delle operazioni svolte dalle imprese. Ad esempio la sottocategoria NACE C22.22.9 riguarda le operazioni subappaltate nel contesto della fabbricazione di imballaggi in materie plastiche. In questo caso i requisiti di cui alla sezione 1.1 si riferiscono ai prodotti semifiniti.
I componenti in plastica possono rientrare nella sezione 3.17 "Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie" (allegati I e II dell'atto delegato "Clima").
Sezione 1.2. "Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche" (allegato II dell'atto delegato "Ambiente")
79. Quali tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sono considerati ammissibili ai sensi della sezione 1.2 "Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche"? Vi rientrano tutti i tipi di apparecchiature elettriche? I componenti delle apparecchiature (ad esempio i cavi) si possono considerare apparecchiature?
Tutte le AEE rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 1.2 "Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche" (allegato II dell'atto delegato "Ambiente"), compresi componenti quali cavi o pezzi di ricambio. Ai sensi della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE, si considerano apparecchiature elettriche ed elettroniche le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua. La direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE) riguarda anche i componenti che, una volta assemblati, consentono il corretto funzionamento di un'AEE. Come specificato nella descrizione, l'attività non comprende la fabbricazione di batterie diverse dalle batterie portatili ricaricabili e non ricaricabili.
80. In che modo gli operatori dovrebbero comunicare il fatturato allineato alla tassonomia a titolo della sezione 1.2 "Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche" se le AEE non sono valutate o vendute individualmente, ma fanno parte di un servizio onnicomprensivo (comprendente software, installazione e altri servizi)? Possono essere comunicate come allineate alla tassonomia le entrate dell'intero progetto?
Quando le AEE sono vendute nell'ambito di un progetto più ampio, l'operatore deve valutare quali elementi/componenti del progetto siano conformi ai criteri di vaglio tecnico. Solo le entrate derivanti da elementi che soddisfano tali criteri possono essere comunicate come allineate alla tassonomia.
81. Nel criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 1.2 "Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche", punto 2.4.1, si legge: "Le informazioni sulla gestione del prodotto a fine vita sono disponibili al pubblico per la durata del prodotto". A quali informazioni si riferisce specificamente questa disposizione? Si applica anche ai prodotti che non sono prodotti di consumo?
La disposizione riguarda le informazioni richieste dalla direttiva 2012/19/UE, tra cui le modalità di smaltimento del prodotto, di preparazione del prodotto per il riutilizzo e di trattamento dei rifiuti (compreso il riciclaggio), e si applica a tutti i prodotti (compresi i prodotti non di consumo).
82. Il criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 1.2 "Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche", punto 2.6, comprende requisiti concernenti la sostituzione proattiva delle sostanze pericolose. Quali prove si devono fornire per dimostrare la sostituzione proattiva delle sostanze pericolose?
Le prove concrete dipenderanno dalla singola applicazione, il che significa che non se ne può fare un elenco esaustivo. In generale le prove si possono raccogliere in un dossier tecnico conforme alle norme pertinenti. Tra gli altri, i verbali di prova costituiscono un elemento significativo attestante la sostituzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le prove devono contenere:
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informazioni sulle sostanze sostituite e sui loro usi specifici. Se una sostanza con restrizioni d'uso è temporaneamente consentita a norma della direttiva 2011/65/UE ("direttiva RoHS"), le informazioni dovrebbero fare riferimento ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e motivare la sostituzione; |
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un piano di sostituzione comprendente le azioni proposte per sviluppare, chiedere di sviluppare e/o applicare eventuali alternative, con il relativo calendario; |
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un'analisi di eventuali sostanze, materiali o componenti alternativi basata su una valutazione del ciclo di vita e che comprenda informazioni riguardo all'eventuale preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio di materiali contenuti nei rifiuti di AEE e alle disposizioni relative al trattamento opportuno dei rifiuti. La valutazione inoltre dovrebbe tenere conto della sicurezza, della disponibilità e dell'affidabilità delle alternative, e se del caso di eventuali impatti socioeconomici significativi della sostituzione. |
83. Il criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 1.2 "Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche", punto 2.6.6, usa il termine "fluoro". Si intende l'elemento chimico F o la molecola F2?
Il fluoro allo stato gassoso è stabile soltanto come molecola F2, pertanto con il termine fluoro l'atto delegato si riferisce a tale molecola e non al singolo elemento F.
84. In linea con l'articolo 57 del regolamento relativo alle batterie, i produttori possono designare un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che adempia per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Questo processo è in linea con i criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 1.2 "Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche", punto 2.7.2?
Per le batterie portatili, il produttore istituisce sistemi di ritiro e raccolta dei rifiuti di batterie portatili, che comprendono punti di raccolta in tutti gli Stati membri in cui il prodotto è immesso sul mercato. In linea con l'articolo 57 del regolamento relativo alle batterie, si può ottemperare a tale obbligo anche designando un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.
85. Il criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 1.2 "Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche", punto 2.2.1, fa riferimento alla "classe di riparabilità più alta". A cosa corrisponde questa classe: solo al livello A, ai livelli A-B-C oppure a 8-10 su 10?
Con questo requisito ci si propone di incentivare gli operatori a mirare alle due classi di efficienza energetica più elevate, tranne nei casi in cui queste non siano popolate in modo significativo.
Il requisito si applica solo se è istituito un sistema per attribuire al prodotto un punteggio di riparazione specifico conformemente al diritto dell'Unione, come quello per gli smartphone e i tablet di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione (72)..
86. In linea con la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE), la gestione a fine vita deve obbligatoriamente essere disponibile al pubblico solo per i prodotti di consumo e non per quelli venduti da impresa a impresa (B2B). L'obbligo della "disponibilità al pubblico" cui fa riferimento il criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 1.2 "Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche", punto 2.4.1, si applica anche ai prodotti B2B?
La direttiva RAEE impone la disponibilità al pubblico di centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici (prodotti di consumo), in modo che i consumatori possano renderli almeno gratuitamente. Gli Stati membri devono assicurare la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione.
I RAEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da altri utilizzatori devono essere in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici. Si applica pertanto l'obbligo di predisporre centri di raccolta accessibili al pubblico.
Nel caso dei RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici (prodotti B2B) non vi è l'obbligo di centri di raccolta accessibili al pubblico. Spetta ai produttori di prodotti B2B o a terzi che agiscano a loro nome provvedere alla raccolta dei relativi rifiuti.
87. In linea con il regolamento REACH, le imprese possono continuare a utilizzare le sostanze di cui all'allegato XIV previa decisione positiva della Commissione sulla domanda di autorizzazione. Le sostanze autorizzate sono vietate anche nei prodotti di cui alla sezione 1.2. "Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche"?
Le disposizioni del regolamento REACH in materia di autorizzazione (titolo VIII) riguardano l'immissione sul mercato di una sostanza o l'uso di tale sostanza da parte di un fabbricante, di un importatore o di un utilizzatore a valle. Tali disposizioni disciplinano l'incorporazione di sostanze in articoli (prodotti), non la presenza di sostanze negli articoli; l'immissione sul mercato o l'uso di un articolo contenente una sostanza di cui all'allegato XIV non sono pertanto soggetti all'obbligo di autorizzazione. Nel valutare l'allineamento alla tassonomia di un'attività economica di cui alla sezione 1.2 "Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche", per le attività economiche cui si applica l'appendice C non sono consentiti l'immissione sul mercato o l'uso di un articolo contenente una sostanza di cui all'allegato XIV, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta, e che la sostanza in questione è usata in condizioni controllate.
Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione
Sezione 2.3. "Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi" (allegato II dell'atto delegato "Ambiente")
88. Per quanto riguarda la sezione 2.3 "Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi", i rifiuti di plastica, metallo e imballaggi sono tra i materiali che devono essere raccolti in maniera differenziata?
Il punto 2, primo paragrafo, dei criteri per il contributo sostanziale specifica i rifiuti che devono essere raccolti in maniera differenziata.
I rifiuti di plastica, metallo e imballaggi si annoverano tra le altre frazioni di rifiuti di cui al punto 2, secondo paragrafo. Ai sensi del punto 2, secondo paragrafo, i tipi di rifiuti non specificamente menzionati al primo trattino possono essere mescolati, se consentito dalla direttiva quadro sui rifiuti.
A norma della direttiva quadro sui rifiuti, a determinate condizioni gli Stati membri possono derogare all'obbligo di raccolta differenziata per determinati materiali. In linea con questa possibilità, in alcuni Stati membri la plastica e i metalli sono raccolti insieme: tale raccolta in frazione miscelata rientra nell'attività di cui alla sezione 2.3. "Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi".
89. I criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 2.3 "Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi" sono cumulativi o alternativi?
I criteri per il contributo sostanziale sono cumulativi, in quanto non esplicitamente indicati come alternative. Ogni punto descrive un aspetto specifico del sistema di raccolta dei rifiuti. Per i flussi di rifiuti urbani è richiesta anche la conformità al punto 3) dei criteri per il contributo sostanziale.
90. Il criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 2.3 "Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi", punto 2, punto i), impone che carta e cartone siano raccolti in maniera differenziata e non miscelati con altri flussi di rifiuti. Sono ammissibili i sistemi di raccolta in cui la carta è raccolta insieme al metallo o alla plastica?
L'allegato II, sezione 2.3, dell'atto delegato "Ambiente" stabilisce criteri di vaglio tecnico più rigorosi rispetto all'articolo 10 della direttiva quadro sui rifiuti. Il punto 2, primo paragrafo, dei criteri per il contributo sostanziale specifica che la carta e il cartone devono essere raccolti in maniera differenziata. I sistemi di raccolta in cui la carta è mescolata con altre frazioni non sono pertanto contemplati.
91. Se la fase di raccolta dei rifiuti non comporta la separazione dei materiali (raccolta congiunta), il modello di separazione dei rifiuti solo al punto di conferimento è sufficiente a soddisfare i criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 2.3 "Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi"?
I criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 2.3 specificano che questa attività comprende:
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"1. |
Tutti i rifiuti raccolti e trasportati in maniera differenziata che sono separati alla fonte sono destinati alla preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio. |
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2. |
I rifiuti separati alla fonte costituiti da i) carta e cartone, ii) tessili, iii) rifiuti organici, iv) legno, v) vetro, vi) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) o vii) qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso sono raccolti in maniera differenziata (ossia in singole frazioni) e non miscelati con altri flussi di rifiuti." |
Ai sensi del punto 2, secondo paragrafo, la raccolta mista di rifiuti non pericolosi separati alla fonte, diversi dalle frazioni di cui sopra, potrebbe comunque soddisfare i criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 2.3 se sussiste una delle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva quadro sui rifiuti. Le condizioni sono le seguenti:
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a) |
la raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti non pregiudica il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero in conformità dell'articolo 4 e offre, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata; |
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b) |
la raccolta differenziata non produce il miglior risultato in termini ambientali ove si tenga conto dell'impatto ambientale generale della gestione dei relativi flussi di rifiuti; |
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c) |
la raccolta differenziata non è fattibile da un punto di vista tecnico tenuto conto delle migliori pratiche in materia di raccolta dei rifiuti. |
In conclusione, a determinate condizioni, sono possibili deroghe all'obbligo di raccolta differenziata alla fonte dei vari flussi di rifiuti (diversi dai rifiuti pericolosi e da quelli specificamente menzionati al punto 2, primo paragrafo) per soddisfare i criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 2.3. Sarebbe comunque necessario conformarsi al punto 1 (ossia i rifiuti dovrebbero essere destinati alla preparazione per il riutilizzo o all'impianto di riciclaggio).
Sezione 2.6. "Decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita" (allegato II dell'atto delegato "Ambiente")
92. La descrizione della sezione 2.6 "Decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita" comprende "[c]ostruzione, gestione e ammodernamento di impianti per lo smantellamento e la decontaminazione di prodotti complessi a fine vita, dei beni mobili e dei loro componenti per il recupero dei materiali o la preparazione per il riutilizzo dei componenti". Ciò significa che per questa attività sarebbero ammissibili soltanto i costruttori o i proprietari di un cantiere navale, oppure potrebbe essere considerato ammissibile anche un altro soggetto coinvolto nello smantellamento di una nave? In alternativa, se nel cantiere navale operasse un gruppo per consentire lo smantellamento, ciò sarebbe ammissibile nell'ambito dell'attività o dipenderebbe dalla proprietà dell'impianto?
L'ambito di applicazione dell'attività comprende la costruzione, la gestione e l'ammodernamento di impianti per lo smantellamento e la decontaminazione di navi a fine vita.
Il punto 3 dei criteri per il contributo sostanziale stabilisce come requisito che l'impianto sia incluso nell'elenco europeo di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, che comprende solo gli impianti di riciclaggio delle navi. A norma del regolamento (UE) n. 1257/2013, per "impianto di riciclaggio delle navi" si intende un'area delimitata che è un cantiere o un impianto ubicato in uno Stato membro o in un paese terzo ed è utilizzata per il riciclaggio delle navi. L'attività comprende pertanto la costruzione, la gestione e l'ammodernamento di cantieri navali o impianti per lo smantellamento e la decontaminazione di navi a fine vita, ma non comprende le attività degli appaltatori che fornirebbero servizi, attrezzature o lavori in tale contesto.
93. Come comunicare il disarmo di una nave smantellata e riciclata ai sensi della sezione 2.6 "Decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita"?
Nella stragrande maggioranza dei casi, l'armatore non dovrà sostenere alcun costo per il disarmo della nave, ma otterrà un profitto. Nel caso in cui lo smantellamento e la decontaminazione delle navi a fine vita rappresentino però un costo per gli armatori/gli operatori delle navi, essi dovrebbero considerare le spese sostenute a tal fine spese in conto capitale o spese operative, a seconda dei casi, al momento di valutare l'allineamento alla tassonomia delle proprie spese in conto capitale o spese operative. Gli armatori/gli operatori delle navi dovrebbero seguire le pertinenti norme contabili per rendere conto dei propri obblighi di smantellamento e riciclaggio delle navi.
Ad esempio per i soggetti che applicano gli IFRS, al momento della costruzione della nave, il costo stimato del disarmo dovrebbe essere incluso nel costo dell'attività, ai sensi dello IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari". Dovrebbe pertanto essere incluso nei KPI della tassonomia relativi alle spese in conto capitale, a norma dell'allegato I, sezione 1.1.2, dell'atto delegato "Informativa", e un accantonamento per il disarmo (ossia una passività) di pari importo dovrebbe essere rilevato ai sensi dello IAS 37 "Accantonamenti, passività e attività potenziali". La rilevazione/eliminazione contabile (o eventuali modifiche) dell'accantonamento per il disarmo (passività) oppure l'ammortamento dei costi stimati di disarmo non sono inclusi nei KPI relativi alla tassonomia. Al momento del disarmo della nave, le spese effettive di disarmo dovrebbero essere imputate al relativo accantonamento (passività). Se sono superiori all'importo dell'accantonamento, le spese in eccesso possono essere considerate spese operative. Occorre evitare il doppio conteggio.
Sezione 2.7. "Cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi" (allegato II dell'atto delegato "Ambiente")
94. Gli impianti di gestione dei rifiuti (ad esempio un impianto di recupero multimateriale) in cui avviene solo la preparazione per il recupero (elemento di cernita) e non il recupero stesso (effettuato in impianti di trattamento dei rifiuti all'estero) sono ammissibili ai sensi della sezione 2.7 "Cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi"?
Anche gli impianti che si limitano a effettuare la cernita dei rifiuti, ma non li recuperano, sono ammissibili ai sensi della sezione 2.7.
Edilizia e attività immobiliari
Sezione 3.1. "Costruzione di nuovi edifici" (allegato II dell'atto delegato "Ambiente")
95. Il criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.1 "Costruzione di nuovi edifici", punto 4, fissa soglie per l'uso di materie prime secondarie. Qual è il significato dell'espressione "per il totale cumulato di calcestruzzo, pietra naturale o agglomerato"?
Il criterio per il contributo sostanziale di cui al punto 4 offre flessibilità agli operatori economici, fissando le soglie per l'uso di materie prime secondarie per ogni categoria di materiali come percentuale massima d'uso di materie prime primarie di tale categoria. In questo modo si riuniscono diversi materiali in un'unica categoria (come "calcestruzzo, pietra naturale o agglomerato"), anziché fissare soglie individuali per ciascuno di essi.
La frase "per il totale cumulato di" si riferisce alle materie prime secondarie che fanno parte di questa categoria di materiali e a eventuali prodotti da costruzione riutilizzati. Ad esempio se in un progetto di costruzione si usano lastre da pavimentazione in pietra naturale riutilizzata, queste contano ai fini della soglia per questi materiali, insieme a qualsiasi materia prima secondaria utilizzata nel calcestruzzo nuovo o in prodotti di agglomerato nuovi.
Le soglie sono calcolate sottraendo la materia prima secondaria dal quantitativo totale di ciascuna categoria di materiali utilizzata nelle opere di costruzione, misurato in base alla massa espressa in chilogrammi. Ad esempio, per la categoria "calcestruzzo, pietra naturale o agglomerato" almeno il 30 % della massa cumulata di calcestruzzo, pietra naturale o agglomerato utilizzata nei lavori dovrebbe essere costituito da materie prime secondarie (compresi i prodotti riutilizzati) di tale categoria.
96. Quale sarebbe un esempio di riutilizzo dei prodotti da costruzione, menzionato nei criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.1 "Costruzione di nuovi edifici"?
In generale il riutilizzo dei prodotti da costruzione (compresi i materiali che non sono rifiuti ritrattati in situ) consiste ad esempio nel riutilizzo di elementi del tetto, finestre, porte, mattoni, pietre o elementi di calcestruzzo, nella misura in cui corrispondono alle pertinenti definizioni di prodotti usati o rifabbricati di cui all'articolo 3, punti 20) e 25) del regolamento sui prodotti da costruzione.
97. Per rispettare il criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.1 "Costruzione di nuovi edifici", punto 1, è sufficiente effettuare la cernita dei rifiuti per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di altri materiali presso il cantiere? Oppure occorre documentare che i rifiuti sono stati raccolti e inviati, ad esempio, al riutilizzo o al riciclaggio (indicando ad esempio il destinatario e la forma di trattamento prevista)?
Per rispettare il criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.1, punto 1, non basta effettuare la cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi in cantiere. Serve una documentazione che dimostri che almeno la quota di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi indicata per l'attività specifica è stata preparata per il riutilizzo o è stata riciclata conformemente alla definizione della direttiva quadro sui rifiuti. In altre parole è necessario garantire che i rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti nel cantiere siano preparati per il riutilizzo o riciclati.
Ai sensi dell'articolo 3, punto 16), della direttiva quadro sui rifiuti si intendono per "preparazione per il riutilizzo" le operazioni di recupero che consistono nel controllo, nella pulizia e nella riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Un prerequisito per la preparazione per il riutilizzo degli elementi edilizi è solitamente lo smantellamento selettivo di edifici o di altre strutture.
Ai sensi dell'articolo 3, punto 17), della direttiva quadro sui rifiuti si intende per "riciclaggio" qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Ciò include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
Il gestore dell'attività dimostra la conformità alla soglia del 90 % stabilita al punto 1 del criterio per il contributo sostanziale comunicando l'indicatore Level(s) 2.2 (73) secondo il formato di comunicazione di Level 2 per i diversi flussi di rifiuti. I documenti utili a dimostrare la conformità a questo criterio comprendono i certificati di peso (in kg) dei rifiuti portati nell'impianto di riciclaggio dei rifiuti, le ricevute di conferimento del totale dei rifiuti (in kg) portati in diverse strutture (ossia riciclaggio, riempimento, smaltimento in discarica, ecc.) o le stime della produzione totale di rifiuti sulla base di una verifica pre-demolizione o pre-ristrutturazione.
98. Per promuovere la disponibilità di dati sulle prestazioni dei prodotti, come prevedono i criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.1 "Costruzione di nuovi edifici", saranno adottati atti delegati a norma del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) riveduto?
La dichiarazione di prestazione e di conformità imposta dal CPR fornirà le informazioni necessarie per i prodotti. Non c'è bisogno di atti delegati.
99. Secondo i criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.1 "Costruzione di nuovi edifici" i gestori sono tenuti a utilizzare i sistemi di gestione delle informazioni forniti dagli strumenti nazionali, quali il catasto o il registro pubblico, per garantire la conservazione a lungo termine delle informazioni sull'edificio. Alcuni Stati membri non dispongono di registri pubblici, ma solo di registri privati. Tali registri sarebbero comunque validi?
Il criterio di cui alla sezione 3.1 mira a garantire che i dati siano disponibili al pubblico piuttosto che a modificare la titolarità del trattamento o imporre la titolarità pubblica dei dati. Il "registro pubblico" di cui al punto 5 dei criteri per il contributo sostanziale è menzionato solo a titolo di esempio. I registri nazionali o sistemi di gestione delle informazioni equivalenti possono imporre restrizioni di accesso (ad esempio accesso tramite nome utente/password) oppure il pagamento di un canone. Anche in questi casi sarebbero comunque validi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di garantire la conservazione a lungo termine delle informazioni sugli edifici.
100. Esistono orientamenti dettagliati per lo smantellamento selettivo menzionato nei criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.1 "Costruzione di nuovi edifici"?
Il protocollo e gli orientamenti dell'UE sui rifiuti da costruzione e demolizione (74) forniscono linee guida sugli audit pre-demolizione e pre-ristrutturazione dei lavori di costruzione che sostengono lo smantellamento selettivo e mirano ad aumentare il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti di demolizione.
101. Che cos'è il "riempimento" menzionato nei criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.1 "Costruzione di nuovi edifici"?
Con il termine "riempimento", definito all'articolo 3, punto 17 bis), della direttiva quadro sui rifiuti, si intende qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.
Informazioni non vincolanti sul riempimento sono reperibili nello studio preparatorio a sostegno dell'elaborazione degli orientamenti della Commissione sulla definizione di riempimento (75).
102. È necessario includere le attrezzature tecniche nei calcoli della valutazione del ciclo di vita (LCA) menzionati all'allegato 1 quando si sceglie di comunicare le informazioni secondo uno "strumento nazionale", come indicato nei criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.1 "Costruzione di nuovi edifici"? È possibile comunicare i dati LCA (impatti del potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita) utilizzando uno strumento nazionale anche se questo non è pienamente allineato al quadro Level(s)?
Al fine di soddisfare i criteri per il contributo sostanziale di cui all'allegato II, sezione 3.1 "Costruzione di nuovi edifici", i gestori sono tenuti a calcolare il potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita degli edifici per ciascuna fase del ciclo di vita e a comunicarlo agli investitori e ai clienti su richiesta. Nella nota a piè di pagina relativa a questo criterio sono delineate tre diverse modalità per conformarvisi: calcoli conformi al quadro comune dell'UE Level(s); utilizzo di uno strumento di calcolo nazionale; utilizzo di altri strumenti di calcolo.
Si specifica che si possono utilizzare strumenti di calcolo diversi da quelli nazionali soltanto se soddisfano i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell'UE Level(s) (cfr. manuale d'uso Level(s) per l'indicatore 1.2 (76)), ma non si fa alcuna precisazione riguardo all'uso di uno strumento nazionale. Pertanto gli strumenti ufficiali nazionali o regionali possono essere utilizzati anche se si discostano dal quadro comune dell'UE Level(s). Inoltre la portata degli elementi inclusi nel calcolo dovrebbe rispettare i requisiti dello strumento ufficiale nazionale o regionale.
Infine la direttiva riveduta sulla prestazione energetica nell'edilizia rende obbligatorio il calcolo del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita per i nuovi edifici a partire dal 2028. Sebbene la metodologia di calcolo sia attualmente descritta nell'allegato III e rimandi alla norma EN 15978 e al quadro comune dell'UE Level(s), la direttiva ha conferito alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che modifichi l'allegato III e stabilisca un quadro dell'Unione per il calcolo nazionale.
Sezione 3.2. "Ristrutturazione di edifici esistenti" (allegato II dell'atto delegato "Ambiente")
103. Nel criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.2 "Ristrutturazione di edifici esistenti", punto 4, si legge: "È conservato almeno il 50 % dell'edificio originale." Come definire il 50 % dell'edificio originale?
La percentuale è calcolata sulla base della superficie esterna lorda conservata a partire dall'edificio originario utilizzando la metodologia di misurazione nazionale o regionale applicabile, o in alternativa utilizzando la definizione di "IPMS 1" di cui agli standard internazionali per la misurazione degli immobili (IPMS) (77). È possibile che siano disponibili orientamenti specifici a livello nazionale o regionale. Qualora si utilizzi l'"IPMS 1", tale documento fornisce spiegazioni dettagliate. La superficie lorda della parte ristrutturata dell'edificio non deve superare il 50 % della superficie lorda dell'edificio originale.
104. Secondo il criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 3.2 "Ristrutturazione di edifici esistenti" è necessario calcolare il potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita. Per questo calcolo i gestori devono seguire la norma EN 15978. Quali parti della norma si devono seguire?
In generale la portata degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche è quale definita nel quadro comune dell'UE Level(s); oltre a ciò il criterio non impone altri requisiti d'uso della norma. In alcuni Stati membri o paesi terzi può esistere uno strumento di calcolo nazionale per fornire informazioni o per ottenere licenze edilizie, ma possono essere utilizzati anche altri strumenti di calcolo se soddisfano i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell'UE Level(s). La norma EN 15978 consente un'interpretazione flessibile.
Sezione 3.5. "Uso del calcestruzzo nell'ingegneria civile" (allegato II dell'atto delegato "Ambiente")
105. Come definire l'ambito di applicazione della sezione 3.5 "Uso del calcestruzzo nell'ingegneria civile"? Si dovrebbero indicare soltanto i costi materiali per il calcestruzzo o anche le forniture e i servizi dell'impresa edile, ad esempio il trasporto?
L'attività di cui alla sezione 3.5 consiste nell'uso di calcestruzzo per la nuova costruzione, la ricostruzione o la manutenzione di opere di ingegneria civile. Riguarda pertanto tutte le opere di ingegneria civile, a condizione che siano conformi ai criteri di vaglio tecnico.
I gestori che forniscono servizi di trasporto di cemento non rientrano in questa attività, ma potrebbero comunicare l'allineamento alla tassonomia nell'ambito delle attività di trasporto di merci di cui agli allegati I e II dell'atto delegato "Clima".
Informazione e comunicazione
Sezione 4.1. "Fornitura di soluzioni IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) basate sui dati" (allegato II dell'atto delegato "Ambiente")
106. La sezione 4.1 "Fornitura di soluzioni IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) basate sui dati" impone il rispetto della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per le tecnologie dell'informazione, ma le prescrizioni RAEE possono riguardare solo i prodotti fisici. Come conformarsi a questo requisito specifico?
Il criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 4.1 "Fornitura di soluzioni IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) basate sui dati", punto 8, lettera c), richiede, per tutte le soluzioni IT/OT basate sui dati, che "le apparecchiature [siano] sottoposte a preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio o a un trattamento adeguato, compresa l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato VII della direttiva 2012/19/UE".
La direttiva 2012/19/UE (direttiva RAAE) si limita a fissare requisiti per il trattamento a fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), ossia le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua. I software non rispondono alla definizione di AEE.
Questo criterio è stato incluso per tenere conto del trattamento a fine vita delle apparecchiature hardware utilizzate per il funzionamento della soluzione IT/OT basata sui dati, ma non del software.
107. Nell'ambito dell'attività di cui alla sezione 4.1 "Fornitura di soluzioni IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) basate sui dati" è incluso il software (ad esempio SAP), visto che potrebbe essere utilizzato per la gestione dei fornitori?
Come indicato nella descrizione dell'attività, nel suo ambito rientrano la fabbricazione, lo sviluppo, l'installazione, la diffusione, la manutenzione, la riparazione o la fornitura di servizi professionali, inclusa la consulenza tecnica per la progettazione o il monitoraggio, di diversi tipi di software e sistemi di tecnologia dell'informazione o di tecnologia operativa sviluppati ai fini del monitoraggio a distanza e della manutenzione predittiva.
108. A norma dei criteri DNSH per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento di cui alla sezione 4.1 "Fornitura di soluzioni IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) basate sui dati", "[l]e apparecchiature in cui è installato il software soddisfano le prescrizioni stabilite dalla direttiva 2009/125/CE per i server e i prodotti per l'archiviazione dei dati". In che modo le imprese che sono esclusivamente fornitori di software possono conformarsi a questa disposizione, dato che non hanno accesso a questo tipo di informazioni sulle apparecchiature hardware?
L'ambito di applicazione dell'attività di cui alla sezione 4.1 comprende sia le soluzioni tecnologiche informatiche che quelle operative, vale a dire sia gli elementi software che quelli hardware. I criteri di vaglio tecnico che stabiliscono i requisiti relativi alle apparecchiature hardware utilizzate per il funzionamento del software, compresi i server e i prodotti per l'archiviazione dei dati, si applicano solo all'hardware e non al software. Ciò significa che i fornitori di software che non controllano le apparecchiature hardware non sono tenuti a rispettare questo criterio.
Servizi
Sezione 5.1. "Riparazione, riqualificazione e rifabbricazione" (allegato II dell'atto delegato "Ambiente")
109. Che forma dovrebbe assumere nella pratica il piano di gestione dei rifiuti menzionato nei criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 5.1 "Riparazione, riqualificazione e rifabbricazione"?
I piani di gestione dei rifiuti di cui alla sezione 5.1 "Riparazione, riqualificazione e rifabbricazione" dovrebbero seguire i principi per i piani di gestione dei rifiuti stabiliti all'articolo 28 della direttiva quadro sui rifiuti modificata. Ciò comprende un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all'attuazione degli obiettivi.
Nel piano dovrebbero figurare almeno i seguenti elementi: i) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti dall'impresa, e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, e ii) impianti esistenti di smaltimento e recupero, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche. Il piano dovrebbe includere politiche di gestione dei rifiuti, comprese misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi, nonché idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi.
Sezione 5.2. "Vendita di parti di ricambio" (allegato II dell'atto delegato "Ambiente")
110. Nella sezione 5.2 "Vendita di parti di ricambio", cosa dovrebbe essere considerato materiale di consumo e cosa non dovrebbe essere considerato parte di ricambio? Quali sono le funzioni del prodotto che la parte di ricambio può ripristinare? Sono interessate solo le funzioni primarie, o anche tutte le funzioni dei prodotti acquistati, compresi tutti gli accessori presenti al momento della vendita (ad esempio il cestino anteriore di una bicicletta per uso urbano)?
La sezione 5.2, alla nota a piè di pagina 151, definisce i "materiali di consumo" come "beni non durevoli destinati a essere utilizzati, esauriti o sostituiti. Possono essere necessari per il funzionamento di un prodotto di consumo o essere utilizzati nella fabbricazione, senza essere inseriti nel prodotto finito". Si differenziano dalla "parte di ricambio", che alla nota a piè di pagina 164 è definita come "parte separata del prodotto che può sostituire una parte del prodotto avente una funzione identica o simile. Il prodotto non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità di un prodotto è ripristinata o aggiornata quando la parte è sostituita da un ricambio in linea con la direttiva 2011/65/UE. Le parti di ricambio possono essere parti usate".
Inoltre la descrizione dell'attività di vendita di parti di ricambio cita esempi di materiali di consumo che sono esclusi dall'attività (come inchiostro per stampante, cartucce per toner, lubrificanti per parti mobili e batterie).
Non esiste un elenco ufficiale dei prodotti che possono essere considerati parti di ricambio. Gli operatori devono valutare il singolo prodotto sulla base delle definizioni di cui sopra.
Sezione 5.3. "Preparazione per il riutilizzo di prodotti e componenti di prodotti a fine vita" (allegato II dell'atto delegato "Ambiente")
111. Come definire i termini "riutilizzo" e "fine vita" cui si fa riferimento nei criteri per il contributo sostanziale di cui alla sezione 5.3 "Preparazione per il riutilizzo di prodotti e componenti di prodotti a fine vita"?
Ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti si intende per "riutilizzo" qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Per "preparazione per il riutilizzo" si intendono le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
È opportuno ricordare che per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. La semplice intenzione di disfarsene rende l'articolo un rifiuto. Ciò è importante per distinguere tra riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, in quanto il primo riguarda un articolo che non è diventato rifiuto mentre la seconda un articolo che lo è diventato.
Il riutilizzo avviene soltanto quando la finalità d'uso dell'articolo non è modificata. Se la finalità d'uso non cambia si può parlare di riutilizzo.
Quando un articolo è giunto a fine vita, si parla di rifiuto. Vi sono vari modi in cui l'articolo può cessare di essere un rifiuto: ad esempio può essere preparato per il riutilizzo, se esistono criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto e l'articolo li soddisfa.
Sezione 5.5. "Prodotto-come-servizio e altri modelli di servizi orientati all'uso circolare e ai risultati" (allegato II dell'atto delegato "Ambiente")
112. Come applicare i requisiti di cui alla sezione 5.5 "Prodotto-come-servizio e altri modelli di servizi orientati all'uso circolare e ai risultati" nel caso in cui un'impresa di noleggio fornisca generatori di energia per un cantiere? Ciascun attivo noleggiato dev'essere conforme ai criteri oppure si può prendere in considerazione un gruppo di attivi presenti nel cantiere, se nel loro insieme soddisfano la condizione? Oppure i criteri per l'attività si riferiscono al servizio nel suo complesso, ad esempio al consumo energetico in loco dell'impresa di noleggio che fornisce il servizio?
L'attività di cui alla sezione 5.5 "Prodotto-come-servizio e altri modelli di servizi orientati all'uso circolare e ai risultati" comprende diversi modelli di servizio (ad esempio noleggio o leasing) attraverso i quali il prestatore consente ai clienti di utilizzare vari prodotti. I generatori di energia si annoverano tra i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di questa attività. Salvo indicazione contraria, i criteri di vaglio tecnico per questa attività si applicano all'attività nel suo complesso e non a prodotti specifici forniti. I requisiti DNSH per la mitigazione dei cambiamenti climatici relativamente alle emissioni dirette dell'attività si applicano specificamente alle situazioni in cui l'attività comporta la generazione in loco di calore/freddo o la cogenerazione, compresa quella di energia elettrica.
113. Il leasing di attrezzature per la risposta alle fuoriuscite di petrolio può rientrare nella sezione 5.5 "Prodotto-come-servizio e altri modelli di servizi orientati all'uso circolare e ai risultati"?
Le attività economiche ammissibili ai sensi della sezione 5.5 "Prodotto-come-servizio e altri modelli di servizi orientati all'uso circolare e ai risultati" comprendono la fornitura ai clienti dell'accesso a prodotti attraverso modelli di servizi quali il leasing. Il leasing di attrezzature per la risposta alle fuoriuscite di petrolio rientra pertanto nell'ambito di questa attività. Il locatore dovrebbe contabilizzare le spese di leasing come spese in conto capitale o spese operative, a seconda del trattamento contabile del leasing. L'impresa che prende in leasing le attrezzature, ossia il locatario, non è invece coperta da questa attività.
SEZIONE VI – DOMANDE RELATIVE ALL'OBIETTIVO DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO (ALLEGATO III DELL'ATTO DELEGATO "AMBIENTE" DELLA TASSONOMIA)
Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione
Sezione 2.4. "Bonifica di siti e aree contaminati" (allegato III dell'atto delegato "Ambiente")
114. La descrizione dell'attività di cui alla sezione 2.4 "Bonifica di siti e aree contaminati" usa, alla lettera d), punto vii), il termine "terreni". È inclusa l'atmosfera del suolo?
La direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali) definisce il termine "suolo" all'articolo 3, punto 21), come "lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi". L'atmosfera del suolo è pertanto inclusa nel termine "terreni".
115. Qual è la definizione di "area inquinata" e di "inquinanti" nella descrizione dell'attività di cui alla sezione 2.4 "Bonifica di siti e aree contaminati"?
Sulla base della definizione di "inquinamento" contenuta nella direttiva sulle emissioni industriali, gli inquinanti sono sostanze, vibrazioni, calore o rumore introdotti direttamente o indirettamente, a seguito di attività umana, nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. L'"area inquinata" è l'area interessata dall'inquinamento.
116. La descrizione dell'attività di cui alla sezione 2.4 "Bonifica di siti e aree contaminati", lettera b), comprende la "decontaminazione o la bonifica di impianti o siti industriali contaminati". Cosa si intende per "impianti o siti industriali"? Sono comprese anche altre aree quali impianti dismessi, siti militari, discariche (sicurezza/gestione delle discariche chiuse)? Sono inclusi i siti dismessi (brownfield)?
Si intende per sito una sede geografica specifica in cui si sono svolte attività industriali (cfr. definizione di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento sul portale sulle emissioni industriali (78)) e di conseguenza può essersi verificata una contaminazione. Può trattarsi di terreni o suolo contaminati da sostanze pericolose, acque sotterranee o superficiali contaminate, aree circostanti impianti industriali verso cui si è verificata una migrazione dell'inquinamento, o complessi industriali abbandonati o inattivi. L'espressione "impianti industriali" indica invece le strutture fisiche e le attrezzature utilizzate per i processi industriali, come gli impianti di produzione, le raffinerie o le centrali elettriche. Gli sforzi di bonifica o decontaminazione incentrati sul sito riguardano l'ambiente circostante, mentre gli sforzi incentrati sull'impianto industriale riguardano le strutture fisiche e le attrezzature.
La decontaminazione o la bonifica di impianti o siti industriali non comprende la bonifica di discariche non a norma né di depositi di rifiuti abbandonati o illegali non correlati al sito oggetto di bonifica, che rientrano nell'attività specifica di cui alla sezione 2.3. Sebbene i siti militari non siano considerati siti o impianti industriali ai sensi della lettera b) della descrizione dell'attività, la loro bonifica potrebbe rientrare in altri punti.
117. La descrizione dell'attività di cui alla sezione 2.4 "Bonifica di siti e aree contaminati", lettera e), fa riferimento alla "riduzione significativa di sostanze, miscele o prodotti pericolosi, quali l'amianto o la pittura a base di piombo". Qual è la definizione di "sostanze pericolose"?
A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, le sostanze pericolose sono le sostanze che corrispondono ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente definiti nell'allegato I, parti da 2 a 5, di detto regolamento.
118. Nel criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 2.4 "Bonifica di siti e aree contaminati", punto 1, si legge: "Le attività di bonifica non sono svolte dal gestore che ha causato l'inquinamento o da una persona che agisce per conto di tale gestore al fine di rispettare i requisiti della direttiva 2004/35/CE o, per le attività situate in paesi terzi, le disposizioni in materia di responsabilità ambientale basate sul principio «chi inquina paga» ai sensi del diritto nazionale." Come interpretare questo criterio? Il termine "gestore" si riferisce all'impresa che svolge le attività di bonifica?
Questo criterio mira a garantire che le attività di bonifica si svolgano in modo imparziale e trasparente, con l'obiettivo primario di proteggere l'ambiente e la salute pubblica. Il criterio di cui al punto 1 si riferisce al gestore che ha causato l'inquinamento. Il termine "gestore" coincide con l'"operatore" ai sensi dell'articolo 2, punto 6, della direttiva 2004/35/CE, vale a dire qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l'attività medesima.
Conformemente al criterio di cui al punto 1, non si può ritenere che le attività di bonifica svolte dal gestore che ha causato l'inquinamento o da una persona che agisce per suo conto al fine di rispettare gli obblighi derivanti dalla direttiva 2004/35/CE apportino un contributo sostanziale.
119. Si può ritenere che un'impresa indipendente, incaricata dal gestore che ha causato l'inquinamento di svolgere l'attività di bonifica, agisca per conto di chi inquina ai sensi della sezione 2.4 "Bonifica di siti e aree contaminati"?
Un'impresa indipendente con la quale il gestore che ha causato l'inquinamento abbia firmato un accordo per svolgere l'attività di bonifica non è considerata persona che agisce per conto di tale gestore, a meno che l'impresa rappresenti il gestore o goda di poteri specifici da questo delegati (ciò potrebbe avvenire, ad esempio, se l'impresa è una controllata del gestore). Ne consegue che i ricavi ottenuti dall'impresa indipendente per lo svolgimento dell'attività di bonifica sono ammissibili alla tassonomia, mentre non lo sono le spese operative o in conto capitale sostenute dal gestore che ha causato l'inquinamento per fruire di tale servizio.
SEZIONE VII – DOMANDE RELATIVE ALL'OBIETTIVO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI (ALLEGATO IV DELL'ATTO DELEGATO "AMBIENTE" DELLA TASSONOMIA)
Attività di protezione e ripristino ambientale
Sezione 1.1. "Conservazione, compreso il ripristino, di habitat, ecosistemi e specie" (allegato IV dell'atto delegato "Ambiente")
120. L'attività di cui alla sezione 1.1 "Conservazione, compreso il ripristino, di habitat, ecosistemi e specie" può svolgersi in aree urbane con spazi naturali trascurabili? In che modo un'attività svolta in aree urbane può soddisfare i requisiti dei criteri per il contributo sostanziale?
L'attività di conservazione può svolgersi in tutte le aree, comprese quelle urbane. L'attività può anche essere svolta da qualsiasi tipo di gestore, indipendentemente dal suo principale settore di attività.
Tutti i criteri per il contributo sostanziale devono essere soddisfatti, incluso il requisito di cui alla sezione 1.1 dei criteri per il contributo sostanziale:
|
"1.1. |
L'attività contribuisce ad almeno uno degli obiettivi seguenti:
|
Analogamente, la sezione 3.1 dei criteri per il contributo sostanziale prevede che la zona sia coperta da un piano di gestione o da uno strumento equivalente.
In tale contesto potrebbe essere utile contattare le autorità competenti per la tutela della natura; queste potrebbero aver adottato un piano per le infrastrutture verdi che, se conforme ai pertinenti criteri di vaglio tecnico, potrebbe rientrare nel piano di gestione richiesto per l'attività di conservazione.
Potrebbe essere utile anche contattare le autorità comunali per verificare se esista un piano di inverdimento urbano (79) o se la città abbia firmato il "Green City Accord" (80). A condizione che siano in linea con i requisiti dei criteri di vaglio tecnico, tali documenti potrebbero rientrare nel piano di gestione/strumento equivalente richiesto per l'attività di conservazione.
121. Il criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 1.1 "Conservazione, compreso il ripristino, di habitat, ecosistemi e specie", punto 3.1, prevede che la zona sia coperta da un piano di gestione o da uno strumento equivalente. Significa che le aree verdi possedute e gestite da privati non possono soddisfare questo criterio, in quanto gli enti pubblici (ossia le autorità per la conservazione della natura) non elaborano per queste aree piani di gestione o strumenti equivalenti?
È necessario predisporre un piano di gestione o uno strumento equivalente prima che il gestore possa comunicare l'attività come allineata alla tassonomia. Non si specifica però che il piano di gestione o lo strumento equivalente debba essere elaborato dalle autorità pubbliche. Chi svolge l'attività di conservazione può, in linea di principio, preparare tale piano se non lo hanno fatto le autorità competenti. Deve però includere tutte le informazioni obbligatorie per il piano di gestione o strumento equivalente, come specificato nella sezione 3.1 dei criteri per il contributo sostanziale.
Si noti che, conformemente ai punti 4.1 e 4.2 dei criteri per il contributo sostanziale, il piano di gestione o strumento equivalente deve essere verificato dalle autorità nazionali o da un certificatore terzo indipendente all'inizio dell'attività di conservazione o al termine del piano di gestione o almeno ogni dieci anni.
122. Il criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 1.1 "Conservazione, compreso il ripristino, di habitat, ecosistemi e specie" esclude esplicitamente la "compensazione" degli effetti di un'altra attività e riguarda solo i "miglioramenti netti della biodiversità". Qual è il significato dell'aggettivo "netti" in questo contesto? Significa che potrebbe esserci stata anche una perdita di biodiversità che occorre compensare per conseguire un contributo sostanziale?
Per "miglioramento netto della biodiversità" si intende un effetto positivo misurabile ("miglioramento netto") sulla biodiversità rispetto alla situazione della zona interessata prima dell'attività di conservazione/ripristino. Questo risultato si può ottenere migliorando lo stato di un habitat o di una specie senza che prima si verifichi alcuna perdita di biodiversità dovuta a un'altra attività. Il miglioramento netto della biodiversità può derivare inoltre da misure aggiuntive di conservazione/ripristino che vadano oltre la compensazione, come illustrato nella nota a piè di pagina 11 relativa alla sezione 1.1. In questo caso il miglioramento netto consiste nella creazione di ulteriore biodiversità dopo che la perdita di biodiversità causata dall'altra attività economica è stata compensata al 100 % attenendosi al principio di equivalenza.
Attività ricettive
Sezione 2.1. "Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili" (allegato IV dell'atto delegato "Ambiente")
123. Il criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 2.1 "Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili", punto 1.2, si riferisce all'"organizzazione incaricata della conservazione o del ripristino della zona". Tale organizzazione deve essere esclusivamente un organismo della pubblica amministrazione o questo ruolo può essere svolto anche, ad esempio, da una ONG?
L'organizzazione può essere qualsiasi "organizzazione incaricata della conservazione o del ripristino della zona", comprese amministrazioni pubbliche, ONG, imprese private o altri soggetti.
124. La descrizione dell'attività di cui alla sezione 2.1 "Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili", lettera c), elenca "appartamenti, bungalow, villette e cabine per visitatori". Che cosa si intende per "appartamenti per visitatori"? Sono comprese le strutture di locazione a breve termine? In che modo si differenziano dagli "appartamenti per un utilizzo più prolungato"?
Gli "appartamenti per visitatori" comprendono le strutture di locazione a breve termine per turisti, mentre gli "appartamenti per un utilizzo più prolungato" non hanno alcuna finalità turistica a breve termine e sono pertanto esclusi.
125. Per quale motivo il criterio per il contributo sostanziale di cui alla sezione 2.1 "Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili", punto 3.2, si applica soltanto agli esercizi ricettivi con più di 50 dipendenti, mentre l'obbligo di fornire informazioni relative alla tassonomia si applica in generale alle imprese con più di 250 dipendenti?
L'obbligo di fornire informazioni relative alla tassonomia si applica alle imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità conformemente alla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità, che si applica in particolare alle grandi società o alle società quotate. Il riferimento a 50 dipendenti al punto 3.2 non incide sulla portata di tale rendicontazione. I criteri di cui al punto 3.2 si applicano solo agli esercizi con più di 50 dipendenti al fine di facilitare il rispetto dei criteri per il contributo sostanziale da parte delle imprese più piccole.
126. I criteri di cui alla sezione 2.1 "Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili" comprendono anche le emissioni di gas serra degli ospiti degli alberghi (ad esempio quando viaggiano in aereo)?
I criteri per il contributo sostanziale della sezione 2.1 "Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili" non comprendono le emissioni di gas serra degli ospiti degli alloggi inclusi nell'attività.
SEZIONE VIII – DOMANDE RELATIVE AI CRITERI DNSH GENERICI
Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici
127. Come si definiscono i "rischi climatici"? A quale fase di un progetto si applicano?
Per l'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici, i rischi climatici più rilevanti sono:
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i rischi fisici dovuti ai cambiamenti climatici che possono provocare effetti o danni materiali, ad esempio danni fisici a beni, attrezzature o scorte, tali da perturbare le attività commerciali o comportare costi significativi di riparazione; |
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altri tipi di effetti (sulla forza lavoro, sugli elementi critici delle catene del valore a monte e a valle e sui parametri di mercato, ecc.) che comportano turbative delle attività e/o perdite finanziarie rilevanti. |
Possono essere determinati da eventi (rischi acuti) o da mutamenti a più lungo termine dei regimi climatici (rischi cronici). I rischi determinati da eventi sono connessi a eventi meteorologici estremi (ad esempio inondazioni, ondate di calore o tempeste), mentre i rischi cronici sono permanenti (ad esempio innalzamento del livello del mare o erosione costiera). Le disposizioni pertinenti (81) comprendono un elenco non esaustivo dei pericoli legati al clima di cui tenere conto nella valutazione del rischio climatico e delle vulnerabilità. Altri rischi potrebbero diventare rilevanti in futuro.
I rischi climatici fisici si dovrebbero valutare per tutte le fasi del progetto. Nel settore delle costruzioni, ad esempio, occorre prendere in considerazione i rischi fisici nelle fasi di pianificazione e progettazione, nonché durante il ciclo di vita del progetto, vale a dire in relazione sia all'uso che alla demolizione di un edificio.
128. È necessario effettuare una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per tutti i siti (ad esempio tutti i progetti di costruzione)? Oppure è sufficiente un'analisi generica che può essere estesa ad altri siti?
Una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità mira a individuare i rischi climatici fisici rilevanti che incidono sull'andamento dell'attività economica e degli attivi da cui essa dipende (per le sue prestazioni e la sua continuità). Serve poi a individuare soluzioni di adattamento adeguate, presentate in un piano di adattamento.
Secondo i criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (82), la valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità deve seguire una metodologia all'avanguardia e prendere in considerazione i dati disponibili più recenti e che presentano la risoluzione più elevata. La portata della valutazione, i metodi e i dati utilizzati possono variare.
Per far sì che la valutazione della vulnerabilità tenga adeguatamente conto dei rischi occorre prestare la dovuta attenzione alle circostanze locali, dal momento che i rischi fisici e l'adattamento sono specifici per ogni sito e dipendono in larga misura dall'ubicazione e dalle vulnerabilità esistenti. In caso di progetti di costruzione in siti diversi è dunque possibile effettuare un'unica valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, comune a tutti, purché questa affronti i rischi e le vulnerabilità specifici di ciascun sito. Le valutazioni del rischio climatico e della vulnerabilità dovrebbero stabilire se tutti gli attivi all'interno del sito siano esposti allo stesso rischio in misura analoga. Possono quindi proporre le migliori soluzioni di adattamento per ogni singolo attivo.
129. Secondo i criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici l'operatore economico dovrebbe attuare soluzioni fisiche e non fisiche ("soluzioni di adattamento") per le attività esistenti e le nuove attività che utilizzano beni fisici esistenti, per un periodo massimo di cinque anni. Il periodo di cinque anni decorre dal completamento della valutazione o dal momento in cui si individua la soluzione di adattamento?
Le soluzioni di adattamento sono modifiche dei processi, delle pratiche e delle strutture dell'attività economica in questione, volti a moderare i potenziali danni associati ai cambiamenti climatici. Possono essere fisiche (ad esempio costruzione di protezioni contro le inondazioni) o non fisiche (ad esempio il passaggio a colture resistenti alla siccità o la riprogettazione dei sistemi di comunicazione). La valutazione delle soluzioni di adattamento è una fase della valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità. Il periodo di cinque anni decorre dal giorno in cui l'operatore ultima la valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità dell'attività e individua la soluzione di adattamento per l'attività.
130. Come si definisce la "durata prevista"? È il ciclo di vita previsto dell'attività economica sottostante o del finanziamento dell'attività?
Secondo i criteri DNSH generici per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici i rischi climatici fisici rilevanti per l'attività devono essere individuati mediante una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità. Tale valutazione comporta l'identificazione dei rischi climatici fisici che possono influenzare l'andamento dell'attività economica durante il ciclo di vita previsto. I rischi fisici sono legati all'ubicazione e al tipo di attività; di conseguenza si intende per ciclo di vita previsto l'intero periodo di svolgimento dell'attività economica. Nel settore delle costruzioni ad esempio comprende la pianificazione, la progettazione, l'uso e la demolizione di un edificio. Per le attività a lungo termine o di durata indeterminata può essere opportuno prevedere una durata futura di almeno 30 anni.
131. I criteri DNSH per l'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'appendice A fanno riferimento a "soluzioni fisiche e non fisiche ("soluzioni di adattamento") [...] che riducono i più importanti rischi climatici fisici individuati che pesano su tale attività". Come intendere il termine "ridurre"? Si può ritenere accettabile qualsiasi elemento capace di ridurre i rischi climatici fisici? Oppure è possibile prendere in considerazione soltanto soluzioni che riducano l'effetto in misura tale da portare a una diversa valutazione del rischio (categoria di rischio) nella valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità (CRVA)?
I criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici menzionano "soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato" nell'elenco delle fasi in cui si articola una solida CRVA. In tale contesto il termine "ridurre" significa portare i rischi climatici fisici rilevanti per l'attività economica a un livello che consenta il proseguimento dell'attività senza gravi turbative evitabili (83) legate al clima, nel presente e per l'intero ciclo di vita dell'attività.
132. Secondo i criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'appendice A "l'operatore economico attua soluzioni fisiche e non fisiche". Visto l'uso della congiunzione "e", si dovrebbero sempre soddisfare entrambe le condizioni affinché una soluzione di adattamento sia ammissibile?
L'appendice A impone agli operatori economici di individuare soluzioni di adattamento che riducano i principali rischi climatici fisici individuati che sono rilevanti per tale attività. Tali soluzioni possono essere fisiche o non fisiche a seconda del rischio climatico fisico che l'operatore si trova ad affrontare.
Come esempio di soluzione fisica di adattamento (84), un operatore in una regione soggetta a ondate di calore può decidere di installare tetti o facciate verdi sui propri edifici al fine di mantenere basse le temperature interne durante i periodi caldi e migliorare la ritenzione idrica intorno agli edifici riducendo al minimo il ruscellamento delle acque piovane.
Per contro un'impresa che si occupa di cattura e utilizzo di gas di discarica in una zona a rischio di incendi boschivi può, come soluzione non fisica, condurre campagne di sensibilizzazione per ridurre i comportamenti che possono causare incendi boschivi (85).
Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
133. L'appendice C è stata modificata il 27 giugno 2023. Cosa comportano queste modifiche?
L'appendice C fissa i criteri DNSH generici per l'obiettivo di prevenzione e riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche. Più precisamente verte sulla fabbricazione, sull'uso e sulla presenza di sostanze estremamente preoccupanti e di altre sostanze pericolose trattate dalla pertinente legislazione dell'UE.
L'appendice C è stata modificata il 27 giugno 2023 per chiarire tra l'altro le condizioni per le deroghe di cui alle lettere f) e g) di tale appendice.
È stata rivista la deroga che consentiva l'uso di determinate sostanze pericolose, basata sul concetto di "uso essenziale per la società". In base alla deroga riveduta gli operatori devono valutare e documentare che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta e che, in assenza di tali alternative, le sostanze pericolose sono usate soltanto in condizioni controllate (86).
La deroga riguarda sia le sostanze identificate come estremamente preoccupanti a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH (appendice C, lettera f), riveduta) sia le sostanze che soddisfano i criteri delle classi o categorie di pericolo di cui all'articolo 57 del regolamento REACH (nuovo paragrafo aggiunto dopo la lettera f) dell'appendice C). La modifica ha inoltre introdotto un limite di concentrazione dello 0,1 % (peso/peso) per l'uso delle sostanze in miscele e articoli.
Le condizioni per le deroghe dovrebbero essere valutate e documentate in funzione dell'uso delle sostanze chimiche in questione.
La lettera g) dell'appendice C è stata soppressa e sostituita dal nuovo paragrafo aggiunto dopo la lettera f): si tratta di un paragrafo distinto in quanto il suo ambito di applicazione è diverso da quello delle lettere da a) a f), che, a differenza del nuovo paragrafo, includono il caso dell'"uso di sostanze" e non si limitano alla "fabbricazione" o all'"immissione sul mercato". Il nuovo paragrafo precisa che l'attività economica non deve comportare la fabbricazione, la presenza nel prodotto finale o nel risultato, o l'immissione sul mercato di sostanze che soddisfano i criteri delle classi o categorie di pericolo di cui all'articolo 57 del regolamento REACH, tranne se gli operatori hanno valutato e documentato che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta, e che sono usate in condizioni controllate. Dato che il nuovo paragrafo non menziona l'"uso di sostanze", il divieto ivi stabilito non si applica all'uso di una delle sostanze cui si fa riferimento in tale paragrafo, a condizione che non comporti la presenza della sostanza nel prodotto finale o nel risultato, né la sua immissione sul mercato.
134. Quali sostanze chimiche sono contemplate all'appendice C, lettera f), come modificata il 27 giugno 2023?
La lettera f) riguarda le sostanze identificate come estremamente preoccupanti a norma dell'articolo 57 del regolamento REACH secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafi da 2 a 10, del medesimo regolamento. Tali sostanze figurano nell'elenco di sostanze candidate estremamente preoccupanti gestito dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
135. Quali sostanze chimiche sono contemplate nell'ultimo paragrafo dell'appendice C, aggiunto dopo la lettera f), come da modifica del 27 giugno 2023?
Il nuovo paragrafo aggiunto dopo la lettera f) riguarda le sostanze che soddisfano i criteri del regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) per una delle classi o categorie di pericolo di cui all'articolo 57 del regolamento REACH. L'inventario delle classificazioni e delle etichettature (inventario C&L) fornisce informazioni sulle classificazioni di pericolo delle sostanze in linea con il regolamento CLP, con classificazioni armonizzate (risultanti da valutazioni delle autorità e conclusioni della Commissione) e classificazioni autonome (risultanti da valutazioni e conclusioni delle imprese). La classificazione di pericolo delle sostanze di cui al nuovo paragrafo dopo la lettera f) è pertanto a disposizione del pubblico. Il regolamento CLP impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze pericolose di valutare autonomamente le proprie sostanze e di comunicarne la classificazione all'ECHA, che la mette a disposizione nell'inventario C&L. La Commissione riconosce che per le sostanze prive di classificazione armonizzata possono esservi differenze nella classificazione autonoma presentata da imprese diverse, che per di più attualmente non è soggetta a verifica o controllo di qualità.
136. La lettera f) e il nuovo paragrafo dopo la lettera f) dell'appendice C prevedono un'esenzione in base alla quale gli operatori che utilizzano le sostanze corrispondenti devono valutare e documentare l'assenza sul mercato di sostanze o tecnologie alternative adatte e il loro uso in condizioni controllate. In che modo gli operatori devono interpretare e conformarsi alle espressioni "assenza di alternative adatte" e "uso in condizioni controllate" ai fini dell'esenzione?
Assenza di alternative adatte
Nel contesto dell'appendice C, un'alternativa a una sostanza è considerata "adatta" se sono soddisfatti tutti e quattro i criteri seguenti:
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è più sicura (il suo uso comporta un rischio minore per la salute umana e per l'ambiente rispetto all'uso della sostanza), |
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è tecnicamente praticabile (offre la funzionalità e il livello di prestazioni tecniche richiesti, necessari per l'uso), |
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è economicamente praticabile per un operatore economico (l'uso non comporta un impatto economico negativo di entità tale da compromettere la redditività economica delle attività connesse all'uso per il quale si chiede l'esenzione), e |
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è disponibile (le alternative devono essere analizzate sotto il profilo delle capacità di produzione delle sostanze alternative e della praticabilità delle tecnologie alternative, nonché alla luce delle condizioni di diritto e di fatto per immetterle in circolazione). |
L'assenza di alternative adatte si può dimostrare come segue:
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per le sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH (ossia alcune delle sostanze di cui all'appendice C, lettera f)), se un operatore ha ottenuto un'autorizzazione all'uso della sostanza, tale autorizzazione è prova dell'assenza di alternative adatte. Ciò significa che l'operatore cui è stata concessa l'autorizzazione non è tenuto a effettuare ulteriori valutazioni per quanto riguarda il rispetto del criterio relativo all'assenza di alternative adatte. La documentazione da fornire dovrebbe comprendere almeno il numero dell'autorizzazione, la decisione d'autorizzazione e tutti i documenti attestanti la conformità richiesti nella decisione d'autorizzazione. Se la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data entro cui devono pervenire le domande relative alla sostanza, come specificato nell'allegato XIV, l'operatore non è tenuto a effettuare ulteriori valutazioni in attesa della decisione sull'autorizzazione. Fino a quando non viene presa una decisione sulla domanda di autorizzazione, l'operatore può fornire l'analisi delle alternative presentate nella domanda. Se il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) ha già formulato un parere che conferma la mancanza di alternative, si può presentare anche tale parere; |
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per gli usi di i) una sostanza figurante nell'allegato XIV del regolamento REACH che non richiede un'autorizzazione, o ii) una sostanza identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH (elenco di sostanze candidate estremamente preoccupanti), o iii) una sostanza che soddisfa i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento REACH (registrata nell'inventario C&L dell'ECHA), è necessario valutare le possibili alternative e documentare la valutazione e i relativi risultati. L'operatore:
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Uso in condizioni controllate
Una sostanza è utilizzata in condizioni controllate quando i rischi derivanti dall'uso soggettivo dell'operatore e dalle relative condizioni d'uso (scenari di esposizione) sono stati valutati e gestiti con l'attuazione di misure di gestione del rischio e condizioni d'uso che riducano al minimo l'esposizione e le emissioni da parte dell'operatore. L'operatore deve, in particolare, attuare misure di gestione del rischio volte a ridurre al minimo le esposizioni e le emissioni della sostanza che comportano gravi rischi dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente durante la fase di utilizzo. Se il rischio posto dall'uso della sostanza da parte dell'operatore è comune a molti operatori, e pertanto è già stato valutato in precedenza da un altro soggetto (fornitore, autorità, concorrente...) e sono già state definite misure di gestione del rischio e condizioni operative, ai fini della tassonomia può essere sufficiente conformarsi a queste ultime. Se invece l'uso non è oggetto di una valutazione del rischio esistente, l'operatore deve innanzitutto effettuare e documentare la propria valutazione.
Nel complesso gli attuali obblighi giuridici a livello nazionale e di Unione europea in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti mirano a limitare l'esposizione degli esseri umani alla sostanza e alle sue emissioni nell'ambiente, nonché gli eventuali rischi derivanti da questa esposizione e dalle emissioni. Se un operatore ha già effettuato la valutazione e gestione del rischio, e di conseguenza ha ridotto al minimo le emissioni e le esposizioni derivanti da un determinato uso, conformemente agli obblighi applicabili sanciti dalla normativa nazionale e dell'UE in materia di protezione dei lavoratori, dei consumatori, della popolazione e dell'ambiente, tale operatore dovrebbe essere considerato conforme al requisito delle "condizioni controllate" di cui all'appendice C.
Per dimostrare il rispetto del requisito relativo alle "condizioni controllate", gli operatori devono fornire documentazione che attesti che si sono dotati di processi di valutazione e gestione del rischio tali da ridurre al minimo le emissioni delle sostanze e le esposizioni ad esse, nonché i rischi derivanti da tali emissioni ed esposizioni, in linea con gli obblighi giuridici vigenti. Se, sulla base di specifici obblighi giuridici (88), l'operatore ha svolto o utilizzato in modo appropriato una valutazione del rischio e ha seguito e documentato il conseguente processo di gestione del rischio, tale documentazione dovrebbe essere considerata prova di conformità.
A seconda dell'uso specifico e delle proprietà pericolose della sostanza, l'operatore potrebbe ricorrere alle misure seguenti (elenco non esaustivo) per dimostrare la conformità alle "condizioni controllate":
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preparazione di relazioni sulla sicurezza chimica e attuazione di adeguate misure di gestione del rischio conformemente all'articolo 14 del regolamento REACH; |
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misure elencate all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro; |
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disposizioni a norma dell'articolo 15 della direttiva 2010/75/UE sui valori limite di emissione e i parametri e le misure tecniche equivalenti che si basano sulle migliori tecniche disponibili (BAT). Gli operatori possono applicare queste misure se l'uso della sostanza è oggetto di una conclusione sulle BAT o di un documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF). |
Si ritiene che il requisito per l'esenzione relativo alle "condizioni controllate" sia automaticamente soddisfatto se l'operatore adempie all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento REACH sulle "condizioni rigorosamente controllate" e fornisce i documenti necessari.
Nel caso delle sostanze che figurano nell'allegato XIV del regolamento REACH per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione inerenti alle misure di gestione dei rischi e il rispetto delle prescrizioni dell'articolo 60, paragrafo 10, del regolamento REACH sono ritenuti sufficienti per soddisfare il criterio relativo alle condizioni controllate per gli usi autorizzati.
Ciò significa che l'operatore che ha ottenuto un'autorizzazione di questo tipo non è tenuto a effettuare un'ulteriore valutazione della conformità al criterio relativo all'uso in condizioni controllate. La documentazione da fornire dovrebbe comprendere almeno il numero dell'autorizzazione, la decisione d'autorizzazione, la relazione sulla sicurezza chimica per l'uso in linea con la decisione d'autorizzazione e la documentazione attestante la conformità richiesta nella decisione d'autorizzazione e all'articolo 60, paragrafo 10, del regolamento REACH.
Se la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data entro cui devono pervenire le domande relative alla sostanza, come specificato nell'allegato XIV, in attesa della decisione d'autorizzazione l'operatore può fare riferimento alla relazione sulla sicurezza chimica fornita unitamente alla domanda di autorizzazione, che comprende la giustificazione dell'applicazione di adeguate misure di gestione dei rischi, se ciò giustifica le emissioni e l'esposizione è ridotta al minimo in linea con le prescrizioni del regolamento REACH.
Si può fornire una giustificazione della riduzione al minimo delle emissioni/esposizioni: ad esempio, nel caso in cui un comitato per la valutazione dei rischi (RAC) abbia reso un parere in cui conclude che l'esposizione/le emissioni sono ridotte al minimo, è possibile fare riferimento a tale parere.
137. Gli atti delegati "Clima" e "Ambiente" recitano: "La Commissione riesaminerà le deroghe al divieto di fabbricazione, immissione sul mercato o uso delle sostanze di cui alla lettera f) una volta pubblicati i principi orizzontali sull'uso essenziale delle sostanze chimiche". Il 22 aprile 2024 la Commissione ha pubblicato la comunicazione sugli usi essenziali delle sostanze chimiche (89) . Che cosa implica per l'applicazione della deroga di cui all'appendice C, lettera f)?
Nella comunicazione della Commissione C(2024) 1995 è descritto il concetto di uso essenziale per la società, che tuttavia non è ancora stato introdotto in nessuno degli atti legislativi in materia di sostanze chimiche cui fa riferimento l'appendice C, né nel regolamento sulla tassonomia. Le attuali condizioni di deroga da soddisfare sono pertanto l'"assenza di alternative adatte" e l'"uso in condizioni controllate", illustrate nella domanda frequente 136 della presente comunicazione della Commissione.
138. Con le modifiche del 27 giugno 2023 è stato introdotto un limite di concentrazione dello 0,1 % (peso/peso) per le sostanze chimiche di cui all'appendice C, lettera f). Come applicare la soglia dello 0,1 % peso/peso? C'è differenza tra gli articoli importati e quelli fabbricati nell'UE?
La soglia dello 0,1 % si applica alla concentrazione delle sostanze nelle miscele e negli articoli. Non c'è alcuna differenza tra gli articoli importati e quelli fabbricati nell'UE.
Se un prodotto è composto da (un assieme di) diversi articoli o da una combinazione di articoli e miscele, la concentrazione dello 0,1 % si dovrebbe determinare separatamente per ciascun articolo e miscela. Si noti che gli articoli assemblati in un prodotto possono essere costituiti da materiali diversi.
Criteri DNSH generici per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
139. Quali strumenti di mappatura o banche dati utilizzare per verificare la vicinanza dei siti alle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità, come la rete di aree protette Natura 2000?
L'interfaccia di visualizzazione di Natura 2000 ("Natura 2000 viewer") mostra i confini di tutti i siti Natura 2000. Cliccando su un determinato sito si visualizza il formulario standard, in cui sono descritti gli habitat e le specie protetti nel sito.
Si vedano:
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documento su Natura 2000 viewer; |
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elenco dei siti Natura 2000 in tutti gli Stati membri, con link al visualizzatore di mappe, ai formulari standard e ai piani di gestione. |
140. Quali criteri di distanza utilizzare per le aree sensibili sotto il profilo della biodiversità?
Per i siti Natura 2000 non vi è una distanza oltre la quale gli impatti si possono considerare non significativi. Ad esempio una diga fluviale potrebbe avere effetti negativi sui siti Natura 2000 situati a valle, oppure un progetto minerario potrebbe avere effetti su zone umide a diversi chilometri di distanza. Gli eventuali effetti negativi si devono valutare caso per caso alla luce degli specifici obiettivi di conservazione del sito. La Corte di giustizia dell'UE ha confermato in diverse sentenze che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva "Habitat" si applica a piani e progetti all'esterno delle zone Natura 2000, indipendentemente dalla distanza dal sito in questione (90).
141. Che cosa si intende per "necessarie" nella frase "Qualora sia stata effettuata una VIA, sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente"? L'aggettivo fa riferimento a tutte le misure raccomandate in una VIA e nell'opportuna valutazione o alle misure ritenute necessarie dalle autorità? È possibile che alcune di queste misure di mitigazione e compensazione siano state integrate nell'autorizzazione di cui alla direttiva sulle emissioni industriali (IED). Sono queste le uniche misure necessarie?
L'aggettivo "necessarie" si riferisce alle misure imposte dall'autorità che autorizza un progetto dopo aver effettuato una VIA; non include le misure raccomandate.
Per quanto riguarda l'opportuna valutazione ai sensi della direttiva "Habitat", i criteri DNSH prevedono solo misure di mitigazione e non misure di compensazione. Quanto alla prevenzione dei danni, le disposizioni pertinenti degli atti delegati della tassonomia (91) stabiliscono quanto segue: "Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) è stata condotta, ove applicabile, un'opportuna valutazione e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione.
Le misure di mitigazione mirano a ridurre o a prevenire gli impatti. Possono essere proposte dal promotore di un piano o di un progetto e/o richieste dalle autorità nazionali competenti per evitare gli impatti potenziali individuati nell'opportuna valutazione, oppure per ridurli in modo da non compromettere l'integrità del sito. Un'opportuna valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva "Habitat" deve tenere conto degli obiettivi di conservazione del sito. Per individuare e descrivere le misure di mitigazione, così come per l'opportuna valutazione, serve una robusta conoscenza delle specie e degli habitat interessati, in linea con la direttiva "Habitat". Non è questo il caso di un'autorizzazione IED.
Di solito le misure di mitigazione sono proposte dal promotore e analizzate dalle autorità competenti, che richiederanno misure supplementari se non le ritengono sufficienti a tutelare l'integrità del sito.
142. L'opportuna valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva "Habitat" deve tenere conto degli impatti cumulativi sugli habitat e sulle specie protetti nei siti. L'autorizzazione per uno stabilimento approvato prima dell'entrata in vigore della direttiva dovrebbe essere riesaminata? Come valutare le emissioni cumulative, comprese quelle provenienti da fabbriche autorizzate e costruite prima dell'entrata in vigore della direttiva? In caso di riesame dell'autorizzazione, un vecchio stabilimento dovrebbe essere valutato come se si trattasse di un nuovo progetto ai sensi della direttiva "Habitat"?
Gli stabilimenti costruiti prima della designazione dei siti Natura 2000 ai sensi della direttiva "Habitat" non erano tenuti a valutare la propria incidenza su habitat e specie conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva. L'attività di tali stabilimenti dovrebbe essere conforme all'articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva a decorrere dalla data in cui i siti interessati sono stati inseriti nell'elenco dei siti di importanza comunitaria. Ad esempio nei siti Natura 2000 gli Stati membri devono adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie nonché perturbazioni significative delle specie per cui i siti sono stati designati, fenomeni questi che potrebbero essere collegati all'attività degli stabilimenti (92).
La Corte di giustizia dell'UE ha però confermato che le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva "Habitat" devono essere interpretate come un insieme coerente (93) e mirano ad assicurare uno stesso livello di tutela degli habitat naturali e degli habitat delle specie (94).
Pertanto, qualora l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva "Habitat" comporti l'obbligo di procedere a un riesame dell'incidenza di un progetto sul sito interessato, tale riesame deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3. In tal caso il riesame equivarrebbe all'opportuna valutazione di un nuovo progetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dovrebbe essere valutato in combinazione con altri piani e progetti (completati, approvati ma incompleti o proposti). Il progetto può essere approvato solo se si accerta che non avrà un'incidenza negativa significativa sull'integrità dei siti Natura 2000.
In altre parole se uno Stato membro valuta l'attività di un vecchio stabilimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva "Habitat" e la valutazione conclude che questo ha un'incidenza significativa sull'integrità del sito alla luce dei suoi specifici obiettivi di conservazione, lo Stato membro è tenuto ad adottare le opportune misure per prevenire o ridurre al minimo tale incidenza sugli habitat naturali, sugli habitat delle specie nonché sulle specie per le quali le zone sono state designate (ad esempio applicando misure di mitigazione).
143. Le valutazioni dell'impatto ambientale (VIA) servono solo per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva VIA o per tutte le attività incluse nella tassonomia dell'UE?
La direttiva VIA si applica alle attività elencate nei suoi allegati I e II. Ai fini della tassonomia dell'UE, la direttiva si applica anche alle attività non elencate in tali allegati, ma per le quali i criteri DNSH generici per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi di cui all'appendice D degli atti delegati "Clima" e "Ambiente" indicano che la VIA è necessaria.
SEZIONE IX – DOMANDE RELATIVE ALL'ATTO DELEGATO "informativa" DELLA TASSONOMIA
144. Qual è il termine per la comunicazione dell'ammissibilità e dell'allineamento alla tassonomia delle attività economiche incluse nell'atto delegato "Ambiente" e nelle modifiche dell'atto delegato "Clima"?
Ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 6 e 7, dell'atto delegato "Informativa":
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dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le imprese non finanziarie dovrebbero comunicare solo la quota del loro fatturato, delle loro spese in conto capitale e delle loro spese operative totali relativa alle attività economiche ammissibili alla tassonomia e a quelle non ammissibili alla tassonomia incluse nell'atto delegato "Ambiente", nonché alle attività economiche aggiunte all'atto delegato "Clima" con il regolamento modificativo (95); |
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a decorrere dal 1o gennaio 2025 le imprese non finanziarie dovrebbero comunicare la quota del loro fatturato, delle loro spese in conto capitale e delle loro spese operative totali relativa alle attività economiche allineate alla tassonomia contemplate dall'atto delegato "Ambiente", nonché alle attività economiche aggiunte all'atto delegato "Clima" con il regolamento modificativo; |
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dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 le imprese finanziarie dovrebbero comunicare solo la quota del totale degli attivi coperti per le attività economiche ammissibili e non ammissibili alla tassonomia incluse nell'atto delegato "Ambiente", nonché per le attività economiche aggiunte all'atto delegato "Clima" con il regolamento modificativo. Inoltre le imprese finanziarie dovrebbero comunicare le informazioni qualitative di cui all'allegato XI in relazione a tali attività economiche; |
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a decorrere dal 1o gennaio 2026 le imprese finanziarie dovrebbero comunicare i KPI per l'allineamento alla tassonomia relativi alle attività economiche contemplate dall'atto delegato "Ambiente" e alle attività economiche aggiunte all'atto delegato "Clima" con il regolamento modificativo (96). |
La tabella seguente sintetizza il calendario degli obblighi di comunicazione per le imprese non finanziarie e finanziarie. Indica l'anno della comunicazione (ossia l'anno in cui sono pubblicate le comunicazioni delle imprese) per l'esercizio finanziario N oggetto della comunicazione. Ad esempio le comunicazioni sui KPI relativi all'esercizio finanziario 2023 sono, di fatto, pubblicate nel 2024.
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Periodo |
Impresa non finanziaria soggetta alla direttiva contabile (97) |
Impresa finanziaria soggetta alla direttiva contabile |
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Anno di comunicazione/pubblicazione (informazioni sull'esercizio N) |
Attività incluse in: |
Attività incluse in: |
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Atto delegato "Clima" (compreso l'atto delegato complementare "Clima") |
Modifiche del giugno 2023 dell'atto delegato "Clima" |
Atto delegato "Ambiente" |
Atto delegato "Clima" (compreso l'atto delegato complementare "Clima") |
Modifiche del giugno 2023 dell'atto delegato "Clima" |
Atto delegato "Ambiente" |
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Dall'1.1.2022 all'1.12.2022 |
Ammissibilità (escluse le attività contemplate dall'atto delegato complementare "Clima") |
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Ammissibilità (escluse le attività contemplate dall'atto delegato complementare "Clima") |
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Dall'1.1.2023 al 31.12.2023 |
KPI relativi all'allineamento |
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Ammissibilità |
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Dall'1.1.2024 al 31.12.2024 |
KPI relativi all'allineamento |
Ammissibilità |
Ammissibilità |
KPI relativi all'allineamento |
Ammissibilità |
Ammissibilità |
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Dall'1.1.2025 al 31.12.2025 |
KPI relativi all'allineamento |
KPI relativi all'allineamento |
KPI relativi all'allineamento |
KPI relativi all'allineamento |
Ammissibilità |
Ammissibilità |
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Dall'1.1.2026 |
KPI relativi all'allineamento anche per altre imprese di grandi dimensioni soggette alla CSRD |
KPI relativi all'allineamento (98) |
KPI relativi all'allineamento |
KPI relativi all'allineamento |
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Dall'1.1.2027 |
KPI relativi all'allineamento anche per altre PMI quotate soggette alla CSRD (99) |
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145. Se una PMI quotata sceglie di non pubblicare la rendicontazione di sostenibilità fino al 2028 conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 7, della direttiva contabile, deve comunque includere nella relazione sulla gestione l'informativa di cui all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia?
La risposta è no. L'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia si applica a tutte le imprese tenute a redigere e a pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile. Tuttavia se una PMI (escluse le microimprese) i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'UE decide, a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 7, della direttiva contabile, di non includere nella propria relazione sulla gestione la dichiarazione sulla sostenibilità, che contiene l'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia, essa non è tenuta a comunicare le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia.
146. Le imprese tenute a comunicare le informazioni sulla tassonomia per la prima volta in un dato anno di riferimento (N) dovrebbero presentare anche informazioni comparative sull'esercizio finanziario precedente (N-1)?
No. Le imprese tenute a comunicare per la prima volta le informazioni sulla tassonomia per un determinato esercizio finanziario dovrebbero farlo solo per l'esercizio finanziario in questione (N). Le informazioni comparative sull'esercizio finanziario N-1 vanno presentate solo a partire dal secondo anno di comunicazione delle informazioni sulla tassonomia. Ad esempio, come si chiarisce nella domanda frequente 3 della comunicazione C/2023/305 della Commissione, le grandi imprese non quotate saranno soggette all'obbligo di comunicare informazioni a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia e dell'atto delegato "Informativa" per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2025 o in data successiva (con prima pubblicazione nel 2026). Nel 2026 tali imprese dovrebbero pertanto pubblicare informazioni sulla tassonomia solo per l'esercizio finanziario 2025; soltanto negli anni di riferimento successivi (ossia dal 2027 in poi) dovrebbero includere anche informazioni comparative. Di conseguenza nel 2027 dovrebbero comunicare le informazioni sulla tassonomia relative all'esercizio finanziario 2026 (N) e le informazioni comparative sull'esercizio finanziario 2025 (N-1).
147. A partire da quale data le imprese dovrebbero utilizzare i modelli per le segnalazioni modificati inclusi nell'atto delegato "Ambiente"?
L'allegato V dell'atto delegato "Ambiente" ha introdotto nell'atto delegato "Informativa" modelli per le segnalazioni modificati al fine di facilitare la comunicazione di informazioni sulla tassonomia relative a tutti gli obiettivi ambientali. I modelli modificati sostituiscono quelli precedenti e dovrebbero essere utilizzati dalle imprese per comunicare l'allineamento alla tassonomia nell'anno di riferimento/pubblicazione che ha inizio il 1o gennaio 2024 (100). Le imprese non finanziarie che non svolgono attività economiche ammissibili a titolo di più obiettivi ambientali non sono tenute a compilare la tabella supplementare di cui all'allegato II dell'atto delegato "Informativa".
148. In che misura le imprese sono tenute a comunicare informazioni sulle attività incluse negli atti delegati "Ambiente" e "Clima" quando non sono rilevanti per la loro attività commerciale?
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, le imprese soggette alla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) sono tenute a comunicare la quota del loro fatturato, delle loro spese in conto capitale e delle loro spese operative associata ad attività economiche allineate alla tassonomia. L'atto delegato "Informativa" precisa ulteriormente il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare. Non è consentita alcuna deroga all'obbligo di comunicazione.
Se, per mancanza di dati o elementi, non sono in grado di accertare la conformità ai criteri di vaglio tecnico delle attività ammissibili alla tassonomia che non sono rilevanti per la loro attività commerciale, le imprese interessate dovrebbero indicare che tali attività non sono allineate alla tassonomia senza ulteriori valutazioni. Per maggiori dettagli si veda la domanda frequente 13 della comunicazione della Commissione C/2023/305 (101).
149. Se un'attività è allineata alla tassonomia, ma è ammissibile a contribuire a più di un obiettivo, l'impresa dovrebbe valutare se contribuisce a tutti gli altri obiettivi?
Se un'attività è allineata alla tassonomia ma è ammissibile a contribuire a più obiettivi, l'impresa non finanziaria è tenuta a indicare "Sì" o "No" per questi altri obiettivi nei rispettivi modelli per le segnalazioni di cui all'allegato II dell'atto delegato "Informativa". Per spiegazioni si rimanda alla nota b) di tali modelli. In altre parole l'impresa non finanziaria dovrebbe valutare se l'attività è allineata a ciascun obiettivo ammissibile e comunicare l'esito della valutazione nel pertinente modello per le segnalazioni. La domanda frequente 31 del (progetto di) terza comunicazione della Commissione chiarisce la metodologia che le imprese finanziarie devono seguire per calcolare i KPI per ciascun obiettivo ambientale.
150. Le spese in conto capitale e le spese operative di cui all'allegato I, punto 1.1.2.2, lettera c), e punto 1.1.3.2, lettera c), dell'atto delegato "Informativa" riguardano attività che contribuiscono a qualsiasi obiettivo ambientale? Le misure individuali "che consentono alle attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio o di conseguire riduzioni dei gas a effetto serra" cui fanno riferimento tali disposizioni sono collegate unicamente alle spese in conto capitale per l'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici?
Per quanto riguarda la prima parte della domanda, a seconda del trattamento contabile delle spese in questione, le imprese dovrebbero identificare gli acquisti di prodotti derivanti da attività economiche allineate alla tassonomia come spese in conto capitale o spese operative di cui alla lettera c), indipendentemente dall'obiettivo o dagli obiettivi ambientali cui tali attività contribuiscono in modo sostanziale.
Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, le spese per le singole misure di cui all'allegato I, punto 1.1.2.2, lettera c), e punto 1.1.3.2, lettera c), dell'atto delegato "Informativa" si riferiscono alle misure individuali elencate nell'allegato I, sezioni da 7.3 a 7.6, dell'atto delegato "Clima". Tali misure sono un esempio delle spese in conto capitale o spese operative di cui alla lettera c) per attività che contribuiscono in modo sostanziale all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici. Si prevede pertanto che le spese per tali misure consentiranno alle attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio (ad esempio spese per installazione, manutenzione o riparazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici) o di conseguire riduzioni dei gas a effetto serra (ad esempio spese per dispositivi per l'efficienza energetica).
151. In che modo le imprese dovrebbero comunicare le attività abilitanti che possono servire a molteplici scopi, e non solo per consentire alle attività obiettivo di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale?
Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento sulla tassonomia si considera che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi. Ai fini di una comunicazione accurata, le imprese dovrebbero includere nei loro KPI relativi alla tassonomia soltanto la quota dei prodotti o servizi abilitanti effettivamente utilizzati per consentire direttamente ad altre attività economiche di apportare un contributo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali.
In particolare, per quanto riguarda il KPI relativo al fatturato, le imprese dovrebbero comunicare come allineata alla tassonomia solo la quota di vendite dei prodotti derivanti dall'attività abilitante. Ciò si ricollega agli usi abilitanti che consentono direttamente alle attività obiettivo di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale, come definito nei criteri di vaglio tecnico per l'attività abilitante. Analogamente le imprese dovrebbero includere nei KPI relativi alle spese in conto capitale e alle spese operative allineate alla tassonomia la quota di spese in conto capitale e spese operative dell'attività abilitante che consente direttamente alle attività obiettivo di apportare un contributo sostanziale all'obiettivo ambientale pertinente definito nei criteri di vaglio tecnico per l'attività abilitante.
In linea con l'approccio esposto nella risposta alla domanda frequente 30 della comunicazione C/2023/305 della Commissione, i soggetti comunicanti dovrebbero utilizzare una metrica non finanziaria che consenta di assegnare in modo accurato le spese in conto capitale agli usi abilitanti. Ad esempio se un attivo dell'attività abilitante finanziato da spese in conto capitale è utilizzato per produrre i) 100 unità di prodotto che consentono a un'altra attività di apportare un contributo sostanziale e ii) 100 unità di prodotto che non consentono a un'altra attività di apportare un contributo sostanziale, l'impresa comunicante può indicare il 50 % di tali spese in conto capitale come allineato alla tassonomia. La metodologia utilizzata per assegnare le spese in conto capitale agli usi abilitanti dev'essere basata su elementi verificabili. L'impresa comunicante dovrebbe inoltre fornire le informazioni contestuali di cui all'allegato I, sezione 1.2.3, dell'atto delegato "Informativa" per quanto riguarda:
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l'assegnazione delle spese in conto capitale relative a un'attività abilitante per più progetti o attività; e |
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la metodologia utilizzata per assegnare le spese in conto capitale all'attività abilitante allineata alla tassonomia. |
152. Quali sono le conseguenze delle aggregazioni aziendali che si verificano verso la fine dell'esercizio, che di fatto non rendono possibile valutare l'allineamento a fine esercizio delle attività acquisite, per l'informativa sulla tassonomia nei periodi N e N+1?
Le imprese comunicanti dovrebbero utilizzare tutte le informazioni disponibili nel valutare l'allineamento alla tassonomia delle proprie attività, comprese quelle acquisite mediante aggregazioni aziendali, al fine di redigere un'informativa accurata sulla tassonomia. Le imprese già tenute a pubblicare l'informativa sulla tassonomia dovrebbero includervi le attività acquisite tramite aggregazioni aziendali durante il periodo di riferimento sulla base: i) della valutazione in funzione della tassonomia effettuata dopo l'acquisizione di tali attività; e ii) delle informazioni ottenute durante la dovuta diligenza prima dell'acquisizione. Ad esempio, se le attività acquisite erano precedentemente svolte da un'altra impresa soggetta alla NFRD/CSRD, le informazioni passate sul loro allineamento alla tassonomia – desunte dalle precedenti informative sulla tassonomia dell'altra impresa – potrebbero fornire dati utili a valutare l'allineamento alla tassonomia delle attività acquisite durante il periodo di riferimento in corso.
Per le attività acquisite mediante aggregazione aziendale e valutate come ammissibili alla tassonomia dall'impresa comunicante, potrebbe non essere sempre possibile raccogliere informazioni sufficienti sull'allineamento alla tassonomia durante il periodo di riferimento N (in avviene l'aggregazione aziendale). In questi casi l'impresa comunicante dovrebbe: i) includere le informazioni finanziarie relative alle attività acquisite (ad esempio fatturato, spese in conto capitale e spese operative per le attività non finanziarie acquisite) nel denominatore dei propri KPI relativi alla tassonomia, e ii) trattarle come non allineate alla tassonomia nel numeratore dei propri KPI relativi alla tassonomia. L'impresa comunicante dovrebbe indicare in modo trasparente tale trattamento nelle informazioni contestuali, così come l'impossibilità di esaminare l'allineamento degli attivi acquisiti/delle attività acquisite alla fine dell'esercizio. Nel periodo di riferimento N+1, l'impresa comunicante dovrebbe: i) isolare l'impatto di tale trattamento (102) al momento di spiegare le ragioni di eventuali variazioni dei KPI tra i periodi di riferimento N e N+1 (se non ridetermina i KPI per il periodo N), o ii) rideterminare i KPI per il periodo N.
153. Un prestito bancario finanzia l'acquisto e l'installazione di turbine eoliche/pannelli solari per un'abitazione. La banca dovrebbe comunicare il finanziamento per l'acquisto nell'ambito della sezione 7.6 "Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili" oppure della sezione 3.1 "Fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili"? La sezione 7.6 riguarda solo il servizio o anche il prodotto?
La banca dovrebbe valutare l'esposizione rispetto ai criteri di vaglio tecnico pertinenti per l'attività finanziata, ossia rispetto ai criteri di cui alla sezione 7.6 per il finanziamento del servizio di installazione e rispetto ai criteri di cui alla sezione 3.1 per il finanziamento dell'acquisto del prodotto. La banca dovrebbe indicare l'intera esposizione nelle righe corrispondenti per le esposizioni residenziali al dettaglio.
154. Nell'attività di cui all'allegato XII, modello 1, riga 6, dell'atto delegato "Informativa" è contemplato il funzionamento di caldaie a gas fossili (destinate ad esempio a produrre acqua calda) negli edifici?
Nelle descrizioni delle attività di cui all'allegato XII, modello 1, dell'atto delegato "Informativa" sono contemplate solo attività industriali, che rispecchiano le attività industriali analoghe di cui agli allegati I e II dell'atto delegato "Clima". Il funzionamento delle caldaie a gas fossili negli edifici è pertanto escluso.
155. In che modo le imprese finanziarie e non finanziarie dovrebbero interpretare i verbi "finanzia" e "ha esposizioni" nei modelli di informativa sui gas fossili e sul nucleare?
L'informativa sulle attività legate al nucleare e ai gas fossili di cui all'allegato XII dell'atto delegato "Informativa" riguarda i KPI delle imprese non finanziarie e finanziarie. I verbi "finanzia" e "ha esposizioni" si riferiscono però solo alle imprese finanziarie; quelle non finanziarie dovrebbero individuare e comunicare soltanto le attività che "svolgono" (103). Ciò è dovuto al fatto che, contrariamente ai KPI relativi alla tassonomia delle imprese finanziarie, i KPI "applicabili" delle imprese non finanziarie (fatturato, spese in conto capitale e spese operative, come da modelli) non coprono i finanziamenti e le esposizioni verso un altro soggetto, come gli investimenti in strumenti finanziari detenuti per le operazioni a breve termine.
(1) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM(2018) 97 final dell'8 marzo 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0097).
(2) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(3) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L, 2023/2486, 21.11.2023).
(6) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).
(7) Regolamento delegato (UE) 2023/2485 della Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L, 2023/2485, 21.11.2023).
(8) È possibile che ulteriori orientamenti pratici sulle modalità di compilazione dei modelli per le segnalazioni, corredati di esempi concreti, siano pubblicati a tempo debito al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/.
(9) Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili (2022/C 385/01) (C/2022/6937) (GU C 385 del 6.10.2022, pag. 1), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC1006(01).
(10) Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia (seconda comunicazione della Commissione) (C/2023/6747) (GU C, C/2023/305, 20.10.2023), https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/305/oj.
(11) Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (C/2023/6756) (GU C, 2023/267, 20.10.2023, https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/267/oj).
(12) Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche di cui al regolamento sulla tassonomia dell'UE e sui collegamenti con il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (2023/C 211/01) (C/2023/3719) (GU C 211 del 16.6.2023, pag. 1), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2023_211_R_0001.
(13) Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia (terza comunicazione della Commissione) (GU C, 2024/6691, 8.11.2024, : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202406691).
(14) Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 4 giugno 2021, Impact assessment report accompanying the document Commission Delegated Regulation (EU) .../... supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives, SWD(2021) 152 final: https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800-impact-assessment_en.pdf.
(15) Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 giugno 2023, accompanying the document COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to the sustainable use and protection of water and marine resources, to the transition to a circular economy, to pollution prevention and control or to the protection and restoration of biodiversity and ecosystems and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives and amending Delegated Regulation (EU) 2021/2178 as regards specific public disclosures for those economic activities and the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... amending Delegated Regulation (EU) 2021/2139 by establishing additional technical screening criteria for determining the conditions under which certain economic activities qualify as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether those activities cause no significant harm to any of the other environmental objectives, SWD(2023) 239 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023SC0239.
(16) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 giugno 2023, Un quadro della finanza sostenibile che sia efficace sul campo, COM(2023) 317 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023DC0317.
(17) Dichiarazione dell'Eurogruppo in formato inclusivo sul futuro dell'Unione dei mercati dei capitali, 11 marzo 2024: https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2024/03/11/.
(18) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico.
(19) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(20) Comunicazione della Commissione, del 22 aprile 2024, Criteri e principi guida applicabili al concetto di uso essenziale nella legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche, C(2024) 1995 final, https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/2894/oj.
(21) Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione, del 14 luglio 2023, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide (GU L 180 del 17.7.2023, pag. 12).
(22) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(23) https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database.
(24) Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (GU L, 2024/3110, 18.12.2024).
(25) Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024).
(26) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).
(27) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
(28) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(29) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).
(30) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).
(31) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(32) Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).
(33) Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (GU L, 2024/1275, 8.5.2024).
(34) Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L, 2023/2772, 22.12.2023).
(35) Regolamento delegato (UE) 2021/2139, modificato dai regolamenti delegati (UE) 2022/1214 e (UE) 2023/2485 (atto delegato "Clima"); regolamento delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023 (atto delegato "Ambiente"); regolamento delegato (UE) 2021/2178, del 6 luglio 2021, e successive modifiche (atto delegato "Informativa").
(36) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(37) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(38) Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L, 2024/1244, 2.5.2024).
(39) Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).
(40) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Fondo per la modernizzazione che sostiene gli investimenti finalizzati a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica di determinati Stati membri (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 107).
(41) Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).
(42) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).
(43) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
(44) Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation) (GU L, 2023/2405, 31.10.2023).
(45) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023).
(46) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
(47) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(48) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(49) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).
(50) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).
(51) Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1).
(52) Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L, 2023/2486, 21.11.2023).
(53) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(54) Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia (terza comunicazione della Commissione) (GU C, 2024/6691, 8.11.2024).
(55) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(56) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(57) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(58) GU C 211 del 16.6.2023, pag. 1.
(59) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(60) Regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
(61) Ad esempio nell'allegato II, sezione 5.2, dell'atto delegato "Ambiente", con riferimento ai prodotti coperti dall'attività la descrizione precisa che "[l]'attività economica si riferisce alle parti di ricambio utilizzate in prodotti fabbricati da attività economiche associate ai codici NACE C26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche, C28.22 Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione, C28.23 Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche), C28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore e C31 Fabbricazione di mobili". Questi codici NACE si riferiscono ai prodotti coperti dall'attività e non all'attività stessa. Per contro, l'ultima frase della stessa descrizione recita: "Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici G46 e G47". Tali codici qualificano l'attività economica (in questo caso la vendita).
(62) Ad esempio le sezioni 3.6 "Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio", 3.13 "Produzione di cloro", 3.14 "Fabbricazione di prodotti chimici di base organici", 4.5 "Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica", 4.6 "Produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica" e 4.7 "Produzione di energia elettrica da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili".
(63) Requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno (che si traduce in emissioni di gas serra nel ciclo di vita inferiori a 3 t CO2e/t H2) e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2e/MJ in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.
(64) Cfr. la risoluzione MEPC 324 75 (imo.org).
(65) Cfr. la risoluzione MEPC 332 76 (imo.org).
(66) I dettagli relativi al calcolo del GRR sono disponibili sul sito AESA al seguente indirizzo: [da aggiungere].
(67) Nel quadro dell'attività 6.18 il locatore provvede affinché gli aeromobili di cui alla lettera b) o c) operino con carburanti sostenibili per l'aviazione coerentemente con i criteri di cui alla sezione 6.19, lettera d) e secondo comma, del medesimo allegato.
(68) Si intende per gruppo di vettori aerei l'insieme di due o più imprese che formano un'entità economica unica.
(69) Banca dati dell'Unione per i biocarburanti – Wiki pubblica – Sito informativo sulla banca dati dell'Unione per i biocarburanti – Pagina wiki pubblica della Commissione europea.
(70) Cfr. il sito web dell'ICAO per i livelli di miscelazione consentiti per ciascuna filiera di produzione SAF: Conversion processes (icao.int).
(71) Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo
a nessun altro obiettivo ambientale (GU C, 2023/267, 20.10.2023).
(72) Regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione, del 16 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet.
(73) Cfr. Level(s) indicator 2.2: Construction and demolition waste and materials – User manual: introductory briefing, instructions and guidance (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2021-01/ UM3_Indicator_2.2_v1.1_40pp.pdf. Per le comunicazioni, è necessario utilizzare il foglio di calcolo Excel disponibile sul sito web della Commissione: Construction and Demolition Waste (CDW) and materials Excel template: for estimating (Level 2) and recording (Level 3) amounts and types of CDW and their final destinations (versione 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.
(74) Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Oberender, A., Fruergaard Astrup, T., Frydkjær Witte, S., Camboni, M. et al., EU Construction & Demolition Waste Management Protocol including guidelines for pre-demolition and pre-renovation audits of construction works – Updated edition 2024, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2873/77980.
(75) Commissione europea: Direzione generale dell'Ambiente, Study to support the preparation of Commission guidelines on the definition of backfilling – Final report, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2779/382166.
(76) Dodd N., Donatello S. & Cordella M., 2021. Level(s) indicator 1.2: Life cycle Global
Warming Potential (GWP) – User manual: introductory briefing, instructions and guidance
(versione 1.1): https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_1.2_v1.1_37pp.pdf.
(77) Cfr. sito web https://ipmsc.org/.
(78) Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L, 2024/1244, 2.5.2024).
(79) Per riportare la natura nelle città e ricompensare l'azione delle comunità, nella Strategia dell'UE sulla biodiversità la Commissione invita le città europee di almeno 20 000 abitanti a elaborare entro la fine del 2021 piani ambiziosi di inverdimento urbano. Cfr. anche https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/urban-nature-platform_en?prefLang=it&etrans=it.
(80) Per favorire l'inverdimento delle zone urbane e periurbane nel quadro della strategia dell'UE sulla biodiversità, la Commissione europea ha creato una piattaforma UE per l'inverdimento urbano nell'ambito di un nuovo "Green City Accord" con le città e i sindaci. Cfr. anche https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/green-city-accord_en?prefLang=it.
(81) Allegato I, appendice A, punto II, e allegato II, appendice A, dell'atto delegato "Clima", nonché allegato I, appendice A, punto II, e allegato II, appendice A, punto II, dell'atto delegato "Ambiente".
(82) Allegato I, appendice A, e allegato II, appendice A, dell'atto delegato "Clima", nonché allegati I, II, III e IV, appendici A, dell'atto delegato "Ambiente".
(83) In tale contesto il termine "evitabile" significa i) che sono disponibili soluzioni/tecnologie in grado di eliminare o ridurre lo specifico rischio identificato legato ai cambiamenti climatici, portandolo al livello richiesto per evitare turbative, e ii) che il costo dell'eliminazione o della riduzione del rischio fino al livello richiesto per evitare turbative non supera il beneficio (ad esempio il valore dei danni e delle perdite evitati, tenendo conto della loro gravità e probabilità e applicando il principio di precauzione). Nei casi in cui il rischio è ritenuto "non evitabile" sulla base di tali fattori, si dovrebbe cercare i) di ridurre il più possibile il rischio e l'impatto sullo svolgimento dell'attività e ii) di abbreviare i tempi di recupero; occorre inoltre tenere conto del rischio residuo.
(84) Le principali categorie di soluzioni fisiche sono le infrastrutture fisiche e le soluzioni tecnologiche, nonché gli approcci basati sulla natura e sugli ecosistemi.
(85) Le principali categorie di soluzioni non fisiche sono quelle istituzionali e di governance (tra cui il varo o la modifica di pratiche, processi e gestione dei processi, sistemi di pianificazione, monitoraggio e cooperazione e simili), le soluzioni economiche e finanziarie (compresa l'assicurazione), nonché gli approcci legati alle conoscenze e ai cambiamenti comportamentali.
(86) Cfr. la domanda frequente 136 della presente comunicazione della Commissione.
(87) ECHA (2021), Guidance on the preparation of an application for authorisation: https://echa.europa.eu/documents/10162/17235/authorisation_application_en.pdf/8f8fdb30-707b-4b2f-946f-f4405c64cdc7?t=1610451346310.
(88) L'ECHA fornisce una panoramica della normativa UE applicabile alle sostanze chimiche nell'EUCLEF (strumento di ricerca della legislazione UE sulle sostanze chimiche),una banca dati in cui è possibile fare ricerche e che elenca gli obblighi esistenti per ciascuna sostanza chimica.
(89) Comunicazione della Commissione, del 22 aprile 2024, Criteri e principi guida applicabili al concetto di uso essenziale nella legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche, C(2024) 1995 final: https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/2894/oj.
(90) Causa C-98/03, Commissione/Germania (2006 I-00053), punto 51; Causa C-418/04, Commissione/Irlanda (2007 I-10947), punti 232 e 233; Causa C-142/16, Commissione/Germania (pubblicata nella raccolta elettronica della giurisprudenza), punto 29.
(91) Allegato I, appendice D, terzo comma, e allegato II, appendice D, terzo comma, dell'atto delegato "Clima" e allegati I, II e III dell'atto delegato "Ambiente".
(92) L'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva "Habitat" si applica anche alle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (direttiva "Uccelli").
(93) Causa C-258/11, Sweetman e a. (pubblicata nella raccolta elettronica della giurisprudenza), punto 32; causa C-521/12, Briels e a. (pubblicata nella raccolta elettronica della giurisprudenza), punto 19.
(94) Causa C-399/14, Grüne Liga Sachsen e a. (pubblicata nella raccolta elettronica della giurisprudenza), punto 54.
(95) Le aggiunte interessano l'allegato I, sezioni 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 6.18, 6.19 e 6.20, nonché l'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2.
(96) Le aggiunte interessano l'allegato I, sezioni 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 6.18, 6.19 e 6.20, nonché l'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2.
(97) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(98) Per gli enti creditizi i KPI di cui all'allegato V, sezioni 1.2.3 e 1.2.4, dell'atto delegato "Informativa" (KPI relativo a commissioni e compensi e GAR per il portafoglio di negoziazione) dovrebbero essere comunicati per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2026.
(99) Per le PMI quotate che scelgono di non pubblicare la rendicontazione di sostenibilità fino al 2028 conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 7, della direttiva contabile. Tali PMI non sono neanche tenute a pubblicare l'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia. Cfr. la domanda frequente 145 della presente comunicazione.
(100) Data di applicazione dell'atto delegato "Ambiente" della tassonomia.
(101) Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia (seconda comunicazione della Commissione) (C/2023/305) (GU C 305 del 20.10.2023, pag. 1).
(102) Rispetto allo scenario controfattuale in cui le attività acquisite sono valutate come allineate alla tassonomia nel periodo di riferimento N.
(103) Nel contesto dei KPI relativi al fatturato consolidato, alle spese in conto capitale consolidate e alle spese operative consolidate, si tratta delle attività svolte da entità interessate dal consolidamento integrale (ad esempio controllate) e joint venture contabilizzate su base pro rata corrispondente alla quota di capitale della joint venture, conformemente all'allegato I, sezione 1.2.3, secondo paragrafo, dell'atto delegato "Informativa".
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1373/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)