European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/1354

17.3.2025

P9_TA(2024)0091

Detergenti e tensioattivi

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (COM(2023)0217 – C9-0154/2023 – 2023/0124(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2025/1354)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0217)

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0154/2023),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 luglio 2023  (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0039/2024),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)   GU L 349 del 29.9.2023, pag. 121.


P9_TC1-COD(2023)0124

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato di detergenti e tensioattivi per detergenti sono state armonizzate attraverso il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Dalla valutazione della Commissione del regolamento (CE) n. 648/2004 (3) è emerso che nel complesso il regolamento ha raggiunto in larga misura i suoi obiettivi. La valutazione ha tuttavia anche evidenziato una serie di punti deboli e ambiti che necessitano di ulteriore miglioramento. Negli ultimi anni il quadro normativo per le sostanze chimiche è cambiato radicalmente, generando una mancanza di coerenza e duplicazioni nelle norme applicabili ai detergenti e in particolare nelle prescrizioni relative alle informazioni. È quindi necessario garantire la coerenza ed eliminare le prescrizioni in materia di informazioni duplicate.

(3)

Sono emersi nuovi sviluppi di mercato, in particolare lo sviluppo di detergenti contenenti microrganismi e la vendita di ricariche di detergenti, che in tutto o in parte non sono oggetto del regolamento (CE) n. 648/2004. Dall'altro lato, la digitalizzazione offre opportunità di semplificazione, riduzione degli oneri e maggiore facilità d'uso e comprensibilità delle informazioni sulla sicurezza e sull'uso che attualmente non vengono colte. È dunque necessario tenere conto dei prodotti e delle pratiche emersi di recente e intensificare gli sforzi di digitalizzazione in linea con gli obiettivi generali dell'Unione, soprattutto in termini di sostenibilità, transizione verde e digitale.

(4)

Il controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche (4) (escluso il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)) ha evidenziato la complessità del quadro normativo dell'Unione in materia di sostanze chimiche, attribuendola all'elevato numero di atti legislativi specifici per prodotto e per settore, con collegamenti reciproci incorporati. Il controllo dell'adeguatezza ha inoltre evidenziato un certo margine di semplificazione nella comunicazione delle informazioni di etichette sovraccariche agli utilizzatori dei prodotti e ha rilevato che l'uso di strumenti innovativi per la comunicazione delle informazioni sui prodotti non è attualmente sfruttato. È dunque necessario semplificare le norme vigenti per ridurre l'onere a carico degli operatori economici, migliorare la comprensione da parte dei consumatori e agevolare la vigilanza del mercato. È pertanto opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 648/2004.

(5)

La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento che vanno applicati in tutta la normativa settoriale in modo da fornire una base coerente per la revisione di tale normativa. Il nuovo quadro giuridico per i detergenti e i tensioattivi dovrebbe essere allineato, per quanto possibile, a tali principi comuni e disposizioni di riferimento.

(6)

Al fine di garantire la certezza del diritto e la parità di condizioni per gli operatori economici, la definizione di detergente dovrebbe coprire tutti i prodotti che rientrano nell'ambito dell'armonizzazione, compresi i detergenti di nuova concezione contenenti microrganismi aggiunti intenzionalmente. La definizione dovrebbe comprendere anche i prodotti per la pulizia superficiale di frutta e verdura.

(7)

I tensioattivi, poiché sono venduti principalmente in operazioni tra imprese per essere utilizzati nella fabbricazione di detergenti, non devono essere soggetti alle stesse prescrizioni dei detergenti. È quindi opportuno stabilire norme minime per i tensioattivi, in particolare norme riguardanti la biodegradabilità completa, un insieme minimo di informazioni da riportare nell'etichetta e l'obbligo per gli operatori economici di redigere una documentazione tecnica e di creare un passaporto del prodotto.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe integrare le norme vigenti contenute in altri strumenti legislativi e non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della legislazione vigente dell'Unione relativa agli aspetti della protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente non affrontati dal presente regolamento. In particolare, il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudizio dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 528/2012 (7) e (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(9)

I tensioattivi sono agenti che aiutano a rompere l'interfaccia tra l'acqua e gli oli o lo sporco. Essi costituiscono uno dei principali ingredienti utilizzati nei detergenti. I tensioattivi potrebbero tuttavia rappresentare un rischio per l'ambiente, poiché vengono scaricati nei sistemi fognari o direttamente nelle acque di superficie. Per evitare gli effetti negativi che i tensioattivi potrebbero avere sull'ambiente, è necessario stabilire prescrizioni che garantiscano che i tensioattivi siano completamente biodegradabili sia quando sono immessi sul mercato da soli e destinati all'uso nei detergenti, sia quando sono contenuti nei detergenti.

(9 bis)

Alcune sostanze utilizzate nei detergenti, diverse dai tensioattivi, potrebbero rimanere nelle acque reflue dopo l'uso e, se non vengono rimosse dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue nell'ambito di processi costosi, esse persistono e si accumulano nell'ambiente. Al fine di agevolare l'innovazione e affrontare i possibili rischi per la salute e l'ambiente, è necessario fissare un obiettivo a medio termine che garantisca la biodegradabilità intrinseca dei detergenti nel loro complesso. Per garantire ai fabbricanti il tempo di adattare le formulazioni dei prodotti, è opportuno prevedere periodi di transizione sufficienti e definire con largo anticipo i criteri di prova pertinenti. [Em. 1]

(10)

Il fosforo è un ingrediente essenziale utilizzato nei detergenti. Tuttavia il fosforo e i suoi composti potrebbero causare causano danni significativi agli ecosistemi e agli ambienti acquatici, in quanto contribuiscono all'eutrofizzazione. Per continuare a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e ridurre il contributo dei detergenti a tale fenomeno, è necessario stabilire limiti armonizzati del tenore di fosfati e composti del fosforo nei in taluni detergenti per bucato e per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori. Limitazioni analoghe non sono necessarie per altri tipi di e detergenti, sia perché il loro contributo non è significativo, sia perché non sono attualmente disponibili alternative adeguate industriali . [Em. 2]

(11)

Negli ultimi anni sono stati sviluppati nuovi prodotti per la pulizia che contengono microrganismi vivi come principi attivi. I microrganismi hanno una propria biologia e una propria risposta all'ambiente. Data la loro capacità di proliferare, esiste una chiara differenza tra i detergenti convenzionali e quelli microbici. Pertanto i pericoli intrinseci e i rischi che ne derivano non sono necessariamente della stessa natura di quelli rappresentati dalle sostanze chimiche, soprattutto in relazione alla capacità dei microrganismi di persistere e moltiplicarsi in ambienti diversi e di produrre una serie di diversi metaboliti e tossine di potenziale rilevanza tossicologica.

(12)

Poiché non sono soggetti a registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di qualsiasi altra normativa dell'Unione che faccia obbligo ai fabbricanti di dimostrare che l'uso previsto è sicuro, i microrganismi dovrebbero essere autorizzati per l'uso nei detergenti solo nella misura in cui siano stati chiaramente identificati, siano supportati da dati che dimostrino che il loro uso è sicuro e subordinatamente a prescrizioni specifiche che ne disciplinino la sicurezza. È quindi opportuno stabilire norme armonizzate che disciplinino la sicurezza dei microrganismi nei detergenti, nonché metodi di prova pertinenti che consentano agli operatori economici di dimostrare la conformità a tali norme. Sono necessarie restrizioni sul formato in cui i detergenti contenenti microrganismi sono immessi sul mercato quando nella loro composizione sono presenti ingredienti sensibilizzanti. Per garantire un elevato livello di protezione della salute umana, anche per le persone sensibilizzate, i detergenti che contengono microrganismi e che sono immessi sul mercato in formato spray dovrebbero quindi essere ritenuti sicuri per l'uso in tale formato.

(12 bis)

Conformemente alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (9) , è necessario sostituire, ridurre o perfezionare la sperimentazione sugli animali, al fine di eliminare l'utilizzo di animali per la sperimentazione il prima possibile. L'immissione sul mercato di detergenti e tensioattivi che sono stati oggetto di sperimentazioni animali a fini di conformità alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe pertanto essere generalmente vietata, garantendo al tempo stesso la protezione della salute umana e consentendo l'uso di dati storici. La Commissione dovrebbe convalidare metodi di sperimentazione alternativi e deroghe pertinenti, se del caso, e incoraggiare la condivisione di informazioni tra tutte le parti interessate al fine di sostenere lo sviluppo di metodi di sperimentazione non animale, tenendo conto del diritto dell'Unione applicabile per quanto riguarda la protezione delle informazioni commerciali riservate e l'accesso del pubblico all'informazione ambientale. [Em. 3]

(12 ter)

L'uso della dichiarazione «senza sperimentazione animale» o di dichiarazioni analoghe dovrebbe essere autorizzato soltanto se è garantito che in fase di fabbricazione e prova della conformità non sono stati effettuati esperimenti sugli animali. Analogamente, i fabbricanti dovrebbero poter dichiarare che un prodotto è «vegano» o simile soltanto se nella fabbricazione o nello sviluppo del prodotto non sono stati utilizzati ingredienti di origine animale quali gelatina, colesterina o collagene, o sottoprodotti di origine animale, come il miele o la cera d'api. [Em. 4]

(13)

Per assicurare un elevato livello di protezione degli aspetti di interesse pubblico e per garantire una concorrenza leale sul mercato interno, gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei detergenti o dei tensioattivi al presente regolamento, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura. Ove opportuno, i fabbricanti e gli importatori dovrebbero eseguire prove a campione sui detergenti e tensioattivi che hanno messo a disposizione sul mercato, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e l'ambiente.

(14)

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure efficaci e atte a garantire che sul mercato dell'Unione siano messi a disposizione solo detergenti e tensioattivi conformi al presente regolamento. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione. [Em. 5]

(15)

Per consentire agli operatori economici e alle autorità competenti, rispettivamente, di dimostrare e verificare la conformità dei detergenti e dei tensioattivi messi a disposizione sul mercato alle prescrizioni del presente regolamento, è necessario prevedere una procedura di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, dalla procedura meno severa a quella più severa, proporzionalmente al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, la decisione n. 768/2008/CE specifica che è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra tali moduli.

(15 bis)

I fabbricanti dovrebbero conservare la documentazione tecnica, il passaporto del prodotto e, se del caso, l'etichetta digitale per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data in cui l'ultimo elemento di un lotto o modello di detergente o tensioattivo oggetto di tale documentazione, passaporto del prodotto o etichetta digitale è stato immesso sul mercato. [Em. 6]

(16)

Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per garantire la conformità del detergente o del tensioattivo alle prescrizioni del presente regolamento. I fabbricanti dovrebbero quindi essere gli unici responsabili della procedura di valutazione della conformità per i detergenti e i tensioattivi. Il modulo A dovrebbe essere applicabile per la valutazione della conformità di detergenti e tensioattivi. I fabbricanti dovrebbero inoltre preparare un fascicolo tecnico che dimostri la conformità del detergente o del tensioattivo alle norme e ai metodi di prova pertinenti.

(17)

Affinché i fabbricanti siano agevolati nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, è opportuno autorizzare i fabbricanti stabiliti nell'Unione a nominare un rappresentante autorizzato che svolga compiti specifici per loro conto . Tale nomina dovrebbe essere valida solo se accettata per iscritto dal rappresentante autorizzato . Inoltre, per garantire una distribuzione chiara e proporzionata delle responsabilità tra il fabbricante e il rappresentante autorizzato, è necessario definire l'elenco dei compiti che i fabbricanti dovrebbero essere autorizzati ad affidare al rappresentante autorizzato. Inoltre, per garantire l'applicabilità e l'efficacia delle prescrizioni in materia di vigilanza del mercato e che solo i detergenti e i tensioattivi conformi siano immessi sul mercato dell'Unione, la nomina di un rappresentante autorizzato dovrebbe essere obbligatoria quando il fabbricante è stabilito al di fuori dell'Unione. [Em. 7]

(18)

Al fine di facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli operatori economici dovrebbero indicare nei recapiti, oltre all'indirizzo postale, l'indirizzo di un sito web e di posta elettronica, un numero di telefono . [Em. 8]

(19)

Per salvaguardare il funzionamento del mercato interno e garantire il raggiungimento dell'obiettivo di fornire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, è necessario accertare che anche i detergenti e i tensioattivi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento. In particolare è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. È inoltre necessario stabilire norme per gli importatori, al fine di garantire che i detergenti e i tensioattivi che immettono sul mercato siano conformi a tali prescrizioni e che la documentazione redatta dai fabbricanti e, se del caso, la marcatura CE siano disponibili sia disponibile per l'ispezione da parte delle autorità nazionali competenti. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori assicurino la disponibilità di un passaporto per tali prodotti. [Em. 9]

(20)

Poiché gli importatori svolgono un ruolo chiave nel garantire la conformità dei detergenti e dei tensioattivi importati nel mercato dell'Unione, quando immettono un detergente o un tensioattivo sul mercato, essi dovrebbero indicare sul prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, nonché il proprio indirizzo postale e, se disponibili, i mezzi elettronici di comunicazione mediante i di posta elettronica e il numero di telefono ai quali possono essere contattati. [Em. 10]

(21)

Poiché mette il detergente o il tensioattivo a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore l'ha immesso sul mercato, il distributore dovrebbe agire con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili. Il distributore dovrebbe inoltre assicurare che la sua manipolazione del detergente o del tensioattivo non incida negativamente sulla conformità del prodotto alle prescrizioni del presente regolamento.

(22)

I distributori e gli importatori, in virtù della loro vicinanza al mercato e del ruolo importante che svolgono a garanzia della conformità dei prodotti, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente fornendo alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul detergente o tensioattivo in questione.

(23)

Gli operatori economici che immettono sul mercato un detergente o un tensioattivo con il proprio nome o marchio commerciale o che modificano un detergente o un tensioattivo in modo tale che possa incidere sulla sua conformità al presente regolamento dovrebbero esserne considerati i fabbricanti e assumersi pertanto i relativi obblighi. In altri casi, gli operatori economici che si limitano a confezionare o riconfezionare un detergente o un tensioattivo già immesso sul mercato da altri operatori economici dovrebbero poter dimostrare la mancata incidenza sulla conformità al presente regolamento indicando la loro identità sull'imballaggio e conservando una copia delle informazioni dell'etichetta originali.

(24)

La marcatura CE, che indica la conformità di un detergente al presente regolamento, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio  (10) stabilisce i principi generali della marcatura CE. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile ai detergenti oggetto del presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute e l'ambiente. In linea con il regolamento (CE) n. 765/2008, la marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura di conformità che attesta la conformità di un detergente alla normativa di armonizzazione dell'Unione. [Em. 11]

(25)

Per garantire un elevato livello di protezione della salute umana, i fabbricanti dovrebbero essere tenuti a fornire una scheda tecnica degli ingredienti per i detergenti non pericolosi. Al fine di ottimizzare l'efficienza delle prescrizioni pertinenti e in considerazione del sistema relativo alla risposta di emergenza sanitaria già istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, i fabbricanti dovrebbero tenere tali informazioni a disposizione dei centri antiveleni, su richiesta. [Em. 12]

(26)

Le etichette comunicano agli utilizzatori importanti informazioni sull'uso , sulla salute e sulla sicurezza, come la presenza di sostanze sensibilizzanti per la pelle o le vie respiratorie (ad esempio fragranze, conservanti o enzimi allergizzanti) nei detergenti e nei tensioattivi. Fornendo informazioni sul contenuto di tali sostanze sulle etichette dei detergenti e dei tensioattivi, si consente agli utilizzatori con allergie o predisposizioni allergiche di operare scelte informate, riducendo così le possibili reazioni legate all'uso di detergenti e tensioattivi. È quindi necessario stabilire prescrizioni di etichettatura per i detergenti e i tensioattivi. [Em. 13]

(27)

Poiché l'etichettatura dei detergenti e dei tensioattivi potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione di diversi atti legislativi dell'Unione, è necessario razionalizzare le informazioni sulle etichette dei detergenti e dei tensioattivi in modo che, quando sulle etichette dei detergenti e dei tensioattivi sono richieste informazioni simili in virtù di diversi atti legislativi dell'Unione, tali informazioni siano fornite una sola volta, conformemente alle norme più rigorose. Ciò consentirà, da un lato, di migliorare la leggibilità e la comprensibilità delle etichette dei detergenti e dei tensioattivi da parte degli utilizzatori finali e, dall'altro, di ridurre l'onere normativo per i fabbricanti di detergenti e tensioattivi.

(28)

Le fragranze sono composti organici con odori caratteristici, solitamente piacevoli, che sono ampiamente utilizzati nei detergenti ma anche in molti altri prodotti, come i profumi e altri cosmetici profumati. Queste sostanze potrebbero provocare reazioni allergiche da contatto, soprattutto nelle persone sensibilizzate, anche se contenute in basse concentrazioni. È quindi importante fornire informazioni sulla presenza di singole fragranze allergizzanti nei detergenti, in modo che le persone sensibilizzate possano evitare il contatto con la sostanza a cui sono allergiche. È quindi necessario introdurre prescrizioni rigorose per l'indicazione in etichetta delle fragranze allergizzanti. Tali sostanze tuttavia potrebbero anche comportare un obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni specifiche in materia di etichettatura che si applichino solo in caso di mancato raggiungimento delle soglie di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Questo non solo eviterà un onere inutile per gli operatori economici, ma garantirà anche che gli utilizzatori finali ricevano queste informazioni presentate in modo chiaro, garantendo così un elevato livello di protezione della salute umana anche per le persone sensibilizzate. È opportuno applicare periodi di transizione adeguati alle nuove prescrizioni in materia di etichettatura stabilite mediante atti delegati. [Em. 14]

(29)

Per alcune sostanze, come i conservanti, sono necessarie ulteriori prescrizioni in materia di etichettatura, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute. Le prescrizioni in materia di etichettatura per i conservanti dovrebbero quindi riguardare non solo i conservanti aggiunti intenzionalmente dal fabbricante nel detergente, ma anche quelli derivanti dalle miscele che lo compongono e che spesso sono definiti conservanti «trasferiti» (carry-over).

(30)

Le informazioni sulla giusta quantità di detergente che i consumatori devono utilizzare per le attività di pulizia, ossia le informazioni sul dosaggio, dovrebbero essere incluse nell'etichetta dei detergenti per bucato e per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, al fine di prevenire il potenziale uso eccessivo di detergenti, riducendo così la quantità totale di detergente e tensioattivo che entra nell'ambiente.

(31)

L'etichettatura digitale potrebbe migliorare la comunicazione delle informazioni dell'etichetta sia evitando etichette fisiche sovraccariche di informazioni, sia consentendo agli utenti di avvalersi delle numerose opzioni di lettura disponibili solo per i formati digitali, quali l'aumento delle dimensioni dei caratteri, la ricerca automatica, gli altoparlanti o la traduzione in altre lingue. La fornitura di etichette digitali potrebbe anche portare a una gestione più efficiente degli obblighi di etichettatura da parte degli operatori economici, facilitando l'aggiornamento delle informazioni dell'etichetta, riducendo i costi di etichettatura e consentendo di informare in modo più mirato gli utilizzatori. Gli operatori economici dovrebbero quindi essere autorizzati a fornire determinate informazioni dell'etichetta solo attraverso l'etichetta digitale, a determinate condizioni, per garantire un elevato livello di protezione degli utilizzatori di detergenti e dell'ambiente . [Em. 15]

(31 bis)

L'etichettatura digitale potrebbe aumentare la leggibilità, la facilità d'uso e la comprensione delle etichette per i consumatori, compresi i consumatori vulnerabili e ipovedenti. [Em. 16]

(32)

Per evitare l'imposizione di un inutile onere amministrativo per gli operatori economici e poiché, nella maggior parte dei casi, l'etichetta digitale è solo complementare a quella fisica, gli operatori economici dovrebbero poter decidere se utilizzare le etichette digitali o fornire tutte le informazioni solo su un'etichetta fisica. La scelta di fornire un'etichetta digitale dovrebbe spettare ai fabbricanti e agli importatori, cui spetta la responsabilità di fornire un'accurata serie di informazioni di etichettatura. [Em. 17]

(33)

L'etichettatura digitale potrebbe anche creare difficoltà per i gruppi di popolazione vulnerabili con competenze digitali nulle o insufficienti e portare all'accentuazione del divario digitale. Per tale motivo, le informazioni specifiche da fornire solo nell'etichetta digitale dovrebbero riflettere lo stato attuale della digitalizzazione della società e la situazione particolare degli utilizzatori dei detergenti , nonché la disponibilità delle infrastrutture senza fili necessarie e di altre infrastrutture tecnologiche che consentono un accesso illimitato alle informazioni . Inoltre tutte le informazioni contenute nell'etichetta relative alla protezione della salute e dell'ambiente, così come incluse le istruzioni minime d'uso dei detergenti, dovrebbero rimanere sull'etichetta fisica per consentire a tutti gli utilizzatori finali di fare scelte informate prima di acquistare il detergente e di garantirne la sicurezza della manipolazione. [Em. 18]

(34)

È tuttavia opportuno fare un'eccezione Per i detergenti venduti agli utilizzatori finali in formato ricarica. Per cogliere appieno non solo i vantaggi offerti dalla digitalizzazione ma anche i grandi benefici ambientali in termini di riduzione degli imballaggi e dei relativi rifiuti di imballaggio che la pratica della vendita di ricariche offre, dovrebbe essere consentito fornire sarebbe opportuno garantire che tutte le informazioni dell'etichetta siano disponibili in un'etichetta disponibile separatamente che dovrebbe essere apposta sull'imballaggio al momento della ricarica. Ciò dovrebbe includere le in formato digitale, ad eccezione delle istruzioni di dosaggio per i detergenti per bucato destinati ai consumatori. [Em. 19]

(35)

Al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori economici che mettono a disposizione detergenti sul mercato, e per proteggere gli utilizzatori finali, è opportuno stabilire prescrizioni generali per l'etichettatura digitale. Ad esempio, gli operatori economici dovrebbero garantire che l'accesso alle etichette digitali sia facile e gratuito , disponibile con un massimo di due pulsanti o clic, e che le informazioni obbligatorie da inserire in etichetta ai sensi del presente regolamento siano separate da altre informazioni. [Em. 20]

(36)

Dato l'attuale sviluppo delle competenze digitali, gli operatori economici dovrebbero anche fornire le informazioni dell'etichetta con mezzi alternativi agli utilizzatori finali, quando non possono accedere all'etichetta digitale. Tale obbligo dovrebbe essere imposto come misura di sicurezza per ridurre qualsiasi possibile rischio derivante dall'indisponibilità delle informazioni dell'etichetta, in particolare per quanto riguarda le ricariche di detergenti, dove tutte le informazioni possono essere fornite in un'etichetta digitale. . [Em. 21]

(37)

Poiché i detergenti trovano lo stesso utilizzo e presentano gli stessi rischi indipendentemente dal formato in cui sono messi a disposizione sul mercato, gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato detergenti in formato di ricarica dovrebbero garantire che questi siano conformi alle stesse prescrizioni di quelli preconfezionati. È inoltre opportuno che i consumatori ricevano le informazioni obbligatorie da riportare sull'etichetta anche quando optano per le ricariche di detergenti. Dovrebbe altresì essere sempre visibile una copia fisica dell'etichetta presso la stazione di ricarica. La vendita di ricariche di detergenti dovrebbe quindi essere esplicitamente disciplinata dal presente regolamento, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente e condizioni di parità per gli operatori economici. Al fine di promuovere la transizione dell'Unione verso un'economia circolare, è opportuno incoraggiare e promuovere il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi. I fabbricanti e i distributori finali dovrebbero, ove possibile, consentire e sviluppare ulteriormente la vendita di detergenti in formato ricarica presso il punto vendita e dovrebbero adoperarsi affinché i detergenti siano a disposizione dei consumatori in altre modalità di vendita sostenibili, ad esempio rendendo i detergenti disponibili in imballaggi riciclabili che consentano ai consumatori di ricaricare gli imballaggi adeguati a casa, ove possibile garantendo la sicurezza dei consumatori. [Em. 22]

(38)

Garantire la rintracciabilità di un detergente o tensioattivo in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che ha messo a disposizione sul mercato detergenti o tensioattivi non conformi.

(39)

I fabbricanti dovrebbero creare un passaporto del prodotto per fornire informazioni sulla conformità dei detergenti e dei tensioattivi al presente regolamento, nonché a qualsiasi altra legislazione che il detergente o il tensioattivo deve rispettare. Per facilitare i controlli sui detergenti o tensioattivi e per consentire agli attori della catena di fornitura e agli utilizzatori finali di accedere alle informazioni necessarie, come gli ingredienti e le istruzioni per l'uso, le informazioni sul passaporto del prodotto dovrebbero essere fornite digitalmente e in modo direttamente accessibile attraverso un vettore di dati apposto sull'etichetta del detergente o tensioattivo, sulla sua confezione o sulla documentazione di accompagnamento. Le autorità di vigilanza del mercato, gli operatori economici e gli utilizzatori finali dovrebbero quindi avere accesso immediato alle informazioni sulla conformità o di altro tipo sul detergente o tensioattivo attraverso il vettore di dati.

(39 bis)

Per evitare alle imprese e al pubblico costi sproporzionati rispetto ai benefici generali, il passaporto del prodotto dovrebbe, per impostazione predefinita, essere specifico per il modello di un detergente o tensioattivo. Qualora siano apportate modifiche alla formula o vi siano differenze di composizione a seconda del lotto, il passaporto del prodotto dovrebbe essere specifico per il lotto. [Em. 23]

(40)

Per evitare la duplicazione degli investimenti nella digitalizzazione da parte di tutti gli attori coinvolti, compresi i fabbricanti, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, il passaporto del prodotto istituito ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere completamente interoperabile con il passaporto del prodotto previsto da altre normative dell'Unione.

(41)

In particolare, anche il regolamento (UE) …/… [del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE] stabilisce i requisiti e le specifiche tecniche per un passaporto digitale del prodotto, l'istituzione di un registro centrale della Commissione in cui sono conservate le informazioni del passaporto e l'interconnessione di tale registro con i sistemi informatici doganali. Nel medio termine tale regolamento potrebbe includere i detergenti o i tensioattivi nel suo ambito di applicazione, rendendo così necessaria la disponibilità di un passaporto digitale del prodotto per gli stessi.

(42)

Il passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi creato ai sensi del presente regolamento dovrebbe pertanto essere conforme agli stessi requisiti ed elementi tecnici fissati dal regolamento (UE).../... relativo alle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, compresi gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end.

(43)

Nel caso in cui altre normative dell'Unione applicabili ai detergenti o ai tensioattivi richiedano un passaporto del prodotto, è opportuno che sia disponibile richiesto un unico passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi che contenga le informazioni prescritte dal presente regolamento e dalle altre normative dell'Unione. Inoltre, i requisiti per la progettazione tecnica del passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi dovrebbero essere compatibili con i criteri di progettazione tecnica distinti previsti da altre normative dell'Unione. [Em. 24]

(44)

È fondamentale chiarire sia ai fabbricanti che agli utilizzatori che, creando il passaporto del prodotto per il detergente o tensioattivo e, se del caso, apponendo la marcatura CE, il fabbricante dichiara che il detergente o tensioattivo è conforme a tutte le prescrizioni applicabili e se ne assume la piena responsabilità. [Em. 25]

(45)

Nel caso in cui alcune informazioni siano fornite solo in forma digitale, è necessario chiarire che tali informazioni devono essere fornite separatamente e chiaramente distinte l'una dall'altra ma attraverso un unico vettore di dati. Ciò faciliterà il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato ma fornirà anche chiarezza agli utilizzatori finali in merito alle diverse informazioni disponibili in formato digitale.

(46)

Il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che stabilisce le norme relative ai controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, si applica ai detergenti e ai tensioattivi. Le autorità incaricate di tali controlli, che in quasi tutti gli Stati membri sono le autorità doganali, sono tenute a condurli sulla base dell'analisi del rischio, come indicato negli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), nella relativa legislazione di attuazione e nei corrispondenti orientamenti. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto modificare in alcun modo il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 e il modo in cui le autorità incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione si organizzano e svolgono le loro attività.

(47)

Oltre al quadro di controlli stabilito dal capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità doganali dovrebbero essere in grado di verificare automaticamente l'esistenza di un passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi importati soggetti al presente regolamento, al fine di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione e impedire che detergenti e tensioattivi non conformi entrino nel mercato dell'Unione.

(48)

Quando i detergenti e i tensioattivi provenienti da paesi terzi sono presentati per essere immessi in libera pratica, la dogana dovrebbe assicurarsi che l'operatore economico metta a disposizione delle autorità doganali il riferimento di un passaporto del prodotto e che tale riferimento corrisponda a un identificativo univoco del prodotto conservato nel registro dei passaporti del prodotto istituito dalla Commissione ai sensi dell'[articolo 12 del regolamento (UE).../... sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili]. L'interconnessione tra questo registro e il sistema informatico doganale, come previsto dall'[articolo 13 del regolamento (UE).../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], dovrebbe consentire la verifica automatica del passaporto del prodotto presentato alla dogana per quel detergente o tensioattivo, in modo da garantire che solo i detergenti e i tensioattivi con un riferimento valido a un identificativo univoco del prodotto presente nel registro siano immessi in libera pratica.

(49)

Se nel registro dei passaporti dei prodotti istituito ai sensi dell'[articolo 12 del regolamento (UE).../... sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] sono conservate altre informazioni oltre all'identificativo univoco del prodotto e all'identificativo univoco dell'operatore, la Commissione dovrebbe poter disporre in un atto delegato che le autorità doganali siano autorizzate a verificare la coerenza tra queste informazioni aggiuntive e le informazioni rese disponibili dall'operatore economico alle dogane, al fine di migliorare la conformità al presente regolamento dei detergenti e dei tensioattivi sottoposti al regime doganale di immissione in libera pratica.

(50)

Le informazioni contenute nel passaporto del prodotto potrebbero consentire alle autorità doganali di migliorare e agevolare la gestione del rischio e di effettuare controlli più mirati alle frontiere esterne dell'Unione. Le autorità doganali dovrebbero pertanto essere in grado di recuperare e utilizzare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e nel relativo registro per adempiere i loro compiti conformemente alla legislazione dell'Unione, anche per quanto riguarda la gestione del rischio in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013.

(51)

È opportuno prevedere la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso che indichi la data in cui l'interconnessione tra il registro e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'[articolo 13 del regolamento (UE).../... sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] diventerà operativa, al fine di facilitare l'accesso pubblico a tali informazioni.

(52)

La verifica automatica da parte delle autorità doganali del riferimento al passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi che entrano nel mercato dell'Unione non dovrebbe sostituire o modificare le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato ma solo integrare il quadro generale dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero, in linea con il regolamento (UE) 2019/1020, effettuare controlli delle informazioni contenute nei passaporti dei prodotti, controlli sui prodotti all'interno del mercato e, in caso di sospensione dell'immissione in libera pratica da parte delle autorità designate per i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, determinare la conformità e i rischi gravi dei prodotti ai sensi del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020.

(53)

La vigilanza del mercato è un'attività essenziale, nella misura in cui garantisce l'applicazione corretta ed uniforme della normativa dell'Unione. Il regolamento (UE) 2019/1020 definisce il quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero quindi organizzare ed effettuare la vigilanza del mercato dei detergenti e dei tensioattivi conformemente a tale regolamento.

(54)

Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica già ai detergenti e ai tensioattivi, dal momento che il regolamento (CE) n. 648/2004 figura nel suo allegato I. Tuttavia, al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che le norme sulla vigilanza del mercato interno e sul controllo dei prodotti che entrano nel mercato interno, previste dal regolamento (UE) 2019/1020, si applicano anche ai detergenti e ai tensioattivi contemplati dal presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate a svolgere tali compiti. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/1020 al fine di includere un riferimento al presente regolamento.

(55)

Il regolamento (CE) n. 648/2004 stabilisce una procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare la fondatezza di un provvedimento preso da uno Stato membro nei confronti di detergenti e tensioattivi considerati un rischio. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali è necessario migliorare la precedente procedura di salvaguardia al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri. Il sistema precedente dovrebbe essere sostituito da una procedura che consenta di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione ai detergenti e ai tensioattivi che presentano un rischio per la salute o per l'ambiente. Le autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, dovrebbero poter intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali detergenti e tensioattivi. La Commissione dovrebbe determinare mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro natura speciale e tecnica, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, se una misura nazionale nei confronti di un detergente o tensioattivo che presenta un rischio sia giustificata o meno.

(56)

L'esperienza acquisita con il regolamento (CE) n. 648/2004 ha dimostrato che i detergenti e i tensioattivi conformi alle prescrizioni applicabili hanno rappresentato, in casi specifici, un rischio per la salute o per l'ambiente. È opportuno adottare disposizioni per garantire che le autorità di vigilanza del mercato intervengano nei confronti di qualsiasi detergente o tensioattivo che rappresenti un rischio per la salute o per l'ambiente, anche se conforme alle prescrizioni normative. La Commissione dovrebbe determinare mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro natura speciale e tecnica, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, se una misura nazionale nei confronti di detergenti o tensioattivi conformi che uno Stato membro ritiene presentino un rischio per la salute e la sicurezza delle persone o dell'ambiente sia giustificata o meno.

(57)

Al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico, o dei nuovi dati scientifici, e del livello di preparazione digitale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente all'ulteriore integrazione delle prescrizioni generali relative all'etichettatura digitale; alla modifica dell'elenco delle informazioni dell'etichetta che possono essere fornite solo in formato digitale; alla modifica del limite delle fragranze allergizzanti quando vengono stabiliti limiti di concentrazione individuali basati sul rischio per gli allergeni delle fragranze ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009; alla modifica delle prescrizioni vigenti in materia di biodegradabilità al fine di introdurre requisiti di biodegradabilità per le sostanze e le miscele presenti nei detergenti (compresi i detergenti in pastiglie), diverse dai tensioattivi, quando nuove prove scientifiche lo richiedono; e alla modifica degli allegati da I a VII. È inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di modificare le informazioni specifiche da inserire nel passaporto del prodotto, nonché le informazioni da inserire nel registro della Commissione. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di integrare il presente regolamento, determinando le informazioni aggiuntive contenute nel registro che devono essere controllate dalle autorità doganali. Inoltre, al fine di facilitare il lavoro delle autorità doganali in relazione ai detergenti e ai tensioattivi e alle prescrizioni di cui al presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati che modifichino il presente regolamento, fornendo un allegato contenente un elenco di codici della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, e descrizioni di prodotto dei detergenti e tensioattivi e aggiornando tale allegato.

(58)

Quando la Commissione adotta atti delegati ai sensi del presente regolamento è di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, essa svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (13). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(59)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire i requisiti tecnici dettagliati del passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(60)

Considerata la necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente e di tener conto di nuovi sviluppi sulla base di riscontri scientifici, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Nella sua relazione, la Commissione dovrebbe valutare, tra l'altro, se il regolamento sta raggiungendo i suoi obiettivi, tenendo conto dell'impatto sulle piccole e medie imprese. [Em. 27]

(61)

Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, promuovere l'innovazione e aumentare la competitività, la Commissione dovrebbe valutare i requisiti di sicurezza per i detergenti contenenti microrganismi e la possibilità di consentire l'uso di nuovi microrganismi o ceppi di microrganismi nei detergenti o di limitare ove necessario la loro presenza . [Em. 28]

(61 bis)

Al fine di agevolare la transizione verso un'economia pienamente circolare, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di introdurre obiettivi relativi alle materie prime rinnovabili sostenibili e al contenuto riciclato per i detergenti. [Em. 29]

(62)

Il presente regolamento introduce la possibilità di fornire tutte o parte delle informazioni obbligatorie dell'etichetta solo nelle etichette digitali in determinate situazioni e impone la creazione di un passaporto digitale del prodotto per i detergenti e i tensioattivi. Pertanto è necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento, affinché gli Stati membri istituiscano l'infrastruttura amministrativa necessaria per la sua applicazione e affinché la Commissione prepari l'attuazione dei requisiti tecnici del passaporto del prodotto. Di conseguenza è opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati.

(63)

Al fine di garantire la certezza del diritto e di evitare sprechi, gli operatori economici devono essere in grado di vendere le scorte che si trovano nella catena di distribuzione o in magazzino alla data di applicazione del presente regolamento. È pertanto necessario prevedere disposizioni transitorie che consentano la messa a disposizione sul mercato di detergenti e tensioattivi immessi sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 648/2004 prima della data di applicazione del presente regolamento, senza che tali prodotti debbano soddisfare i requisiti di prodotto stabiliti dal presente regolamento. I distributori dovrebbero quindi poter fornire detergenti e tensioattivi immessi sul mercato, vale a dire gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione del presente regolamento.

(64)

Dovrebbero inoltre essere previste disposizioni transitorie che consentano l'immissione sul mercato di detergenti e tensioattivi che, alla data di applicazione del presente regolamento, non sono ancora presenti nella catena di distribuzione, senza che tali prodotti debbano soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento, a condizione che al momento dell'immissione sul mercato siano ancora conformi al regolamento (CE) n. 648/2004. I fabbricanti e gli importatori dovrebbero quindi poter immettere sul mercato detergenti e tensioattivi, vale a dire gli stock che ancora non si trovano nella catena di distribuzione, dopo la data di applicazione del presente regolamento.

(65)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire il funzionamento del mercato interno assicurando nel contempo che i detergenti e i tensioattivi sul mercato soddisfino prescrizioni che offrano un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo della sua portata e del suo impatto, essere conseguito più efficacemente a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme per la libera circolazione dei detergenti e dei tensioattivi nel mercato interno garantendo, nel contempo, un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente.

2.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli atti giuridici seguenti:

a)

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

b)

regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

c)

regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«detergente»:

una sostanza, una miscela o un microrganismo, o due o più materiali di questo tipo in combinazione, destinati alla pulizia di tessuti, stoviglie o superfici;

una miscela destinata all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di tessuti o stoviglie;

una miscela destinata a modificare i tessuti al tatto o il relativo odore in processi complementari al loro lavaggio; [Em. 30]

2)

«detergente per bucato destinato ai consumatori»: un detergente per bucato immesso sul mercato per uso non professionale, anche in lavanderie a gettoni;

3)

«detergente per lavastoviglie automatiche destinato ai consumatori»: un detergente immesso sul mercato per uso non professionale in lavastoviglie automatiche;

3 bis)

«prodotto per la pulizia di superfici dure»: un detergente multiuso, un detergente per cucine, un detergente per finestre o un detergente per servizi sanitari; [Em. 31]

3 ter)

«detergente per lavaggio a mano di stoviglie destinato ai consumatori»: un detergente utilizzato per il lavaggio a mano di piatti, posate e altri utensili da cucina e immesso sul mercato per essere utilizzato da non professionisti; [Em. 32]

3 quater)

«detergente per bucato per uso industriale e istituzionale»: un detergente per bucato immesso sul mercato per essere utilizzato da personale specializzato al di fuori dell'ambito domestico; [Em. 33]

3 quinquies)

«detergente per lavastoviglie per uso industriale e istituzionale»: un detergente immesso sul mercato per essere utilizzato da personale specializzato in lavastoviglie automatiche al di fuori dell'ambito domestico; [Em. 34]

4)

«detergente contenente microrganismi»: un detergente in cui sono stati aggiunti intenzionalmente uno o più microrganismi, da soli o tramite uno dei componenti del detergente;

5)

«detergente professionale»: un detergente per attività di pulizia al di fuori dell'ambito domestico, svolte da personale specializzato con l'uso di prodotti specifici;

6)

«pulizia»: il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un substrato e portato in soluzione o dispersione , anche mediante l'uso di microrganismi ; [Em. 35]

7)

«sostanza»: una sostanza ai sensi dell'articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

8)

«miscela»: una miscela ai sensi dell'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

9)

«microrganismo»: un microrganismo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012;

10)

«microrganismi geneticamente modificati»: microrganismi in cui il materiale genetico è stato alterato utilizzando l'ingegneria genetica o cellulare o in qualsiasi altro modo che non avvenga naturalmente attraverso l'accoppiamento o la ricombinazione naturale;

11)

«tensioattivo»: qualsiasi sostanza organica o miscela utilizzata nei detergenti dotata di proprietà tensioattive e costituita da uno o più gruppi idrofili e uno o più gruppi idrofobi di natura e dimensioni tali da consentire:

la diminuzione della tensione superficiale dell'acqua a meno di 45 mN/m;

la formazione di monostrati di spandimento o di assorbimento all'interfaccia acqua/aria;

la formazione di emulsioni e/o di microemulsioni e/o la formazione di micelle;

l'assorbimento alle interfacce acqua/solido;

12)

«biodegradazione aerobica completa»: il livello di biodegradazione ottenuto quando una sostanza o miscela viene eliminata completamente dai microrganismi in presenza di ossigeno che ne provocano la scomposizione in biossido di carbonio, acqua e sali minerali di qualsiasi altro elemento presente, come misurato nei metodi di prova elencati nell'allegato I, e nuove componenti cellulari microbiche;

13)

«messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione, nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

14)

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione;

15)

«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un detergente o un tensioattivo o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio;

16)

«rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

17)

«importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un detergente o tensioattivo proveniente da un paese terzo;

18)

«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un detergente o tensioattivo;

19)

«operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore;

20)

«vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle altre normative di armonizzazione dell'Unione applicabili e per tutelare l'interesse pubblico oggetto di tale normativa ; [Em. 36]

21)

«autorità di vigilanza del mercato»: un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020 , responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato membro ; [Em. 37]

22)

«richiamo»: un richiamo quale definito all'articolo 3, punto 22), del regolamento (UE) 2019/1020;

23)

«ritiro»: un ritiro quale definito all'articolo 3, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1020;

24)

«marcatura CE»: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il detergente è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; [Em. 38]

25)

«misura azione correttiva»: una misura un'azione quale definita all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1020  (18) ; [Em. 39]

26)

«immissione in libera pratica»: il regime di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;

27)

«vettore di dati»: il codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;

28)

«identificativo univoco del prodotto»: la stringa univoca di caratteri che permette per l'identificazione del prodotto , che e consente inoltre il collegamento via web al passaporto del prodotto; [Em. 40]

29)

«identificativo univoco dell'operatore»: la stringa univoca di caratteri che identifica gli operatori economici i soggetti che intervengono nella catena del valore del prodotto; [Em. 41]

30)

«autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

31)

«sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane»: il sistema di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

32)

«imballaggio singolo»: l'imballaggio in cui il detergente o il tensioattivo è messo a disposizione sul mercato e che è destinato ad accompagnare il contenuto fino al luogo di utilizzo;

33)

«ricarica»: l'operazione con cui il detergente è riempito in negozio da un grande contenitore nell'imballaggio dell' mediante la quale un consumatore o un utilizzatore finale, manualmente o tramite professionale riempie un imballaggio con un detergente offerto da un fornitore nel corso di un'apparecchiatura automatica o semiautomatica attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito ; [Em. 42]

34)

«lotto»: una quantità definita di prodotti finiti che soddisfa le condizioni seguenti:

è prodotto in un unico processo di fabbricazione o in una serie di processi durante lo stesso ciclo di fabbricazione;

è destinato ad avere una composizione uniforme se sottoposto a prova secondo gli stessi metodi di prova; nonché

è chiaramente definito da un numero di tipo, di lotto o da un altro elemento che ne consenta l'identificazione;

34 bis)

«modello»: un gruppo di detergenti o tensioattivi che soddisfano le condizioni seguenti:

sono sotto la responsabilità di uno stesso fabbricante;

hanno lo stesso contenuto, conformemente all'allegato V, parte A, e sono fabbricati utilizzando gli stessi processi di fabbricazione;

sono destinati ad avere una composizione uniforme se sottoposti a prova secondo gli stessi metodi di prova; nonché

sono chiaramente definiti da un numero di tipo o da un altro elemento che ne consenta l'identificazione. [Em. 43]

35)

«utilizzatore finale»: una persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un detergente o tensioattivo è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.

CAPO II

REQUISITI DEI PRODOTTI

Articolo 3

Libera circolazione

1.   I detergenti e i tensioattivi possono essere immessi sul mercato solo se sono conformi al presente regolamento.

2.   Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato di detergenti o tensioattivi conformi al presente regolamento.

Articolo 4

Biodegradabilità

1.   I detergenti e i tensioattivi sono conformi ai requisiti di biodegradabilità di cui all'allegato I.

2.   Il paragrafo 1 non si applica a ai tensioattivi che sono principi attivi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 e che sono utilizzati come disinfettanti, se soddisfano una delle condizioni seguenti : [Em. 44]

a)

i tensioattivi che sono inclusi nell'elenco dell'Unione dei principi attivi ai sensi dell approvati, come stabilito dall 'articolo 3 9 , paragrafo 1, lettera c) 2 , del regolamento (UE) n. 528/2012 e che sono utilizzati come disinfettanti, se soddisfano una delle condizioni seguenti: ; [Em. 45]

i)

i tensioattivi sono inclusi nell'elenco dell'Unione dei principi attivi approvati, come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012; [Em. 46]

ii)

i tensioattivi sono inclusi nel programma di riesame come stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione  (20) ; [Em. 47]

b)

i tensioattivi che sono componenti di biocidi autorizzati conformemente al sono inclusi nel programma di riesame come stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione  (21) (UE) n. 528/2012; [Em. 48]

c)

i tensioattivi che sono componenti di biocidi e che possono essere messi a disposizione sul mercato o utilizzati conformemente all'articolo 89, paragrafo 2, 55 del regolamento (UE) n. 528/2012. [Em. 49]

2 bis.     Entro... [quattro anni dall'entrata in vigore dell'atto delegato adottato conformemente al secondo comma] gli ingredienti organici dei detergenti diversi dai tensioattivi sono intrinsecamente biodegradabili.

Entro... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di integrare l'allegato I con criteri relativi alla biodegradabilità intrinseca e i metodi di prova per i componenti diversi dai tensioattivi.

Ove necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per consentire l'uso di sostanze nei detergenti non conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti a norma dell'allegato I.

Nell'adottare atti delegati ai sensi del secondo e terzo comma, la Commissione tiene conto delle pratiche di fabbricazione, della disponibilità di alternative tecnicamente ed economicamente fattibili, dell'impatto sulle piccole e medie imprese e dell'impatto sulla salute e l'ambiente. [Em. 50]

2 ter.     Entro... [due anni dall'entrata in vigore dell'atto delegato adottato conformemente al secondo comma], la pellicola solubile in acqua attorno ai detergenti è degradabile.

Entro... [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 27 che integrano l'allegato I con criteri e metodi di prova per la degradabilità della pellicola solubile in acqua attorno ai detergenti. [Em. 51]

Articolo 5

Detergenti contenenti microrganismi

I detergenti contenenti microrganismi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II.

Articolo 6

Limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo

I detergenti riportati nell'allegato III rispettano le limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo stabilite in tale allegato.

Il primo comma non si applica ai detergenti che sono biocidi industriali ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 o dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745  (22) . [Em. 52]

La presenza non intenzionale nei tensioattivi e nei detergenti di fosfati e di altri composti del fosforo derivante da impurità degli ingredienti, dal processo di fabbricazione o stoccaggio o dalla migrazione dall'imballaggio è tollerata se tale presenza è tecnicamente inevitabile secondo le buone pratiche di fabbricazione e, nonostante tale presenza, tali tensioattivi e detergenti sono sicuri. [Em. 53]

Articolo 6 bis

Sperimentazione animale

1.     La sicurezza dei detergenti e dei tensioattivi e la conformità al presente regolamento sono stabilite utilizzando nuovi metodi non basati sulla sperimentazione animale convalidati e adottati a livello dell'Unione.

2.     Fatti salvi gli obblighi generali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è vietato quanto segue:

a)

l'immissione sul mercato di detergenti e tensioattivi per i quali la formulazione finale o gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti sono stati oggetto di sperimentazioni animali al fine di soddisfare le prescrizioni del presente regolamento;

b)

l'esecuzione all'interno dell'Unione di sperimentazioni animali su detergenti e tensioattivi finiti o ingredienti o combinazioni di ingredienti al fine di soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.

3.     I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo il pertinente diritto dell'Unione e non impediscono l'utilizzo dei dati acquisiti prima del... [data di entrata in vigore del presente regolamento].

4.     In circostanze eccezionali, qualora sorgano preoccupazioni in merito alla sicurezza di un ingrediente di detergenti, la Commissione può adottare una decisione che concede una deroga ai paragrafi 1 e 2. La Commissione può agire di propria iniziativa o sulla base di una richiesta motivata di un operatore economico o di uno Stato membro.

Quando la Commissione agisce sulla base di una richiesta motivata di un operatore economico o di uno Stato membro, tale richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base, la Commissione, previa consultazione del comitato scientifico, dell'agenzia o dell'organismo competente, può adottare una decisione che autorizza la deroga.

Tale decisione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati. Una deroga può essere accordata soltanto se:

a)

l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;

b)

il problema riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e sostenuta da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione. [Em. 54]

CAPO III

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 7

Obblighi dei fabbricanti

1.   Quando immettono sul mercato detergenti o tensioattivi, i fabbricanti garantiscono che tali detergenti o tensioattivi siano stati progettati e fabbricati conformemente al presente regolamento.

2.   I fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato IV ed eseguono la procedura di valutazione della conformità di cui a tale allegato.

Se la conformità di un detergente o tensioattivo ai requisiti applicabili è stata dimostrata con la procedura di cui al primo comma, i fabbricanti:

a)

creano un passaporto del prodotto conformemente all'articolo 18,

b)

si assicurano che il vettore di dati sia stampato o altrimenti posizionato sull'etichetta o sull'imballaggio del detergente o tensioattivo in modo visibile e leggibile, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3,

c)

se del caso, appongono la marcatura CE conformemente all'articolo 14, [Em. 55]

d)

prima di immettere detergenti o tensioattivi sul mercato, i fabbricanti inseriscono un riferimento al passaporto del prodotto nel registro di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

3.   I fabbricanti conservano e, ove necessario, aggiornano la documentazione tecnica e il passaporto del prodotto per 10 anni dopo l'immissione sul mercato del detergente o del tensioattivo oggetto di tale documentazione o passaporto del prodotto. [Em. 56]

4.   I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche dei metodi di prova in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto.

Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un detergente o tensioattivo, i fabbricanti eseguono una prova a campione su tali detergenti o tensioattivi, esaminano e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei detergenti o tensioattivi non conformi e dei richiami di tali detergenti o tensioattivi, e tengono informati i distributori di qualsiasi monitoraggio di questo tipo.

5.   I fabbricanti che immettono sul mercato detergenti o tensioattivi garantiscono la conformità alle prescrizioni di etichettatura di cui agli articoli 15, 16 e 17.

6.   I fabbricanti che immettono sul mercato detergenti che non soddisfano i criteri per essere classificati come pericolosi ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, forniscono agli organismi nominati dagli Stati membri di cui all'articolo 45 di tale regolamento la scheda tecnica degli ingredienti di cui al punto 2.2, lettera e), dell'allegato IV.

I fabbricanti forniscono la scheda tecnica degli ingredienti agli organismi nominati dagli Stati membri di cui al primo comma nei casi seguenti:

a)

su richiesta degli organismi nominati dagli Stati membri al momento dell'immissione di un detergente sul mercato ; [Em. 57]

b)

quando il detergente per il quale è già stata richiesta fornita una scheda tecnica non corrisponde più alle informazioni incluse in tale scheda. [Em. 58]

L'organismo nominato di cui al primo comma e il personale medico a cui sono state fornite le informazioni contenute nella scheda tecnica le mantengono riservate e le utilizzano esclusivamente per scopi medici.

7.   I fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono intraprendono immediatamente le misure azioni correttive necessarie a rendere conforme tale detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura azione correttiva adottata intrapresa . [Em. 59]

7 bis.     I fabbricanti condividono tempestivamente, su richiesta, le informazioni pertinenti con gli operatori economici della catena di fornitura interessata, compresi i distributori, gli importatori e i rappresentanti autorizzati, in merito a qualsiasi problema di conformità o rischio per la salute o per l'ambiente che hanno individuato in relazione al loro prodotto, nonché a eventuali conseguenti azioni correttive, richiami o ritiri. [Em. 60]

8.   A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica e , su richiesta, cartacea tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Le informazioni e la documentazione pertinenti sono fornite entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato. [Em. 61]

8 bis.     I fabbricanti rendono pubblicamente disponibili sul loro sito web i propri canali di comunicazione, come ad esempio un numero di telefono, un indirizzo di posta elettronica o una sezione dedicata del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità, in modo da consentire agli utilizzatori finali di presentare reclami o segnalare preoccupazioni in merito a una potenziale non conformità dei prodotti o a problemi di sicurezza. [Em. 62]

Articolo 8

Rappresentante autorizzato

1.   I fabbricanti possono nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Il mandato del rappresentante autorizzato è valido solo se accettato per iscritto dallo stesso. [Em. 63]

2.   Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, il detergente o tensioattivo può essere immesso sul mercato dell'Unione solo se il fabbricante nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

2 bis.     I fabbricanti che non sono stabiliti nell'Unione comunicano alle autorità nazionali competenti l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica del loro rappresentante autorizzato. [Em. 64]

3.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato dispone dei mezzi adeguati per eseguire i compiti specificati nel mandato. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all'autorità competente, su richiesta. [Em. 65]

Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i compiti seguenti:

a)

verificare che il passaporto del prodotto sia stato creato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), che la documentazione tecnica sia stata redatta e che la procedura di valutazione della conformità sia stata eseguita dal fabbricante conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;

b)

tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato il passaporto del prodotto e la documentazione tecnica per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato del detergente o tensioattivo contemplato dai suddetti documenti;

c)

a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo alle prescrizioni di cui al presente regolamento , entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità ; [Em. 66]

d)

cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi posti da un detergente o tensioattivo che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato;

e)

porre fine al mandato se il fabbricante non rispetta gli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento e informarne, entro 20 giorni lavorativi, l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui il fabbricante è stabilito ; [Em. 67]

e bis)

se il rappresentante autorizzato ritiene o ha motivo di ritenere che un detergente o un tensioattivo presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, informarne il fabbricante. [Em. 68]

3 bis.     In caso di cambiamento del rappresentante autorizzato, le modalità dettagliate relative a tale cambiamento sono stabilite in un mandato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. [Em. 69]

4.   Gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

Articolo 9

Obblighi degli importatori

1.   Gli importatori immettono sul mercato solo detergenti o tensioattivi conformi.

2.   Prima di immettere un detergente o tensioattivo sul mercato, gli importatori si assicurano che:

a)

il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità e abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

b)

il detergente rechi la marcatura CE di cui all'articolo 14; [Em. 70]

c)

il fabbricante abbia creato il passaporto del prodotto di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

d)

le informazioni rilevanti del passaporto del prodotto siano state inserite nel registro di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

3.   L'importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo non sia conforme al presente regolamento, non immette il detergente o tensioattivo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

4.   Gli importatori indicano sull'etichetta del detergente o tensioattivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail e il numero di telefono al quale possono essere contattati. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato e sono chiari, comprensibili e leggibili . [Em. 71]

5.   Gli importatori garantiscono che i detergenti e i tensioattivi che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni di etichettatura di cui agli articoli 15, 16 e 17.

6.   Gli importatori garantiscono che, mentre un detergente o tensioattivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità al presente regolamento.

7.   Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un detergente o tensioattivo, gli importatori eseguono una prova a campione su tali detergenti o tensioattivi, esaminano e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei detergenti o tensioattivi non conformi e dei richiami di tali detergenti o tensioattivi, e tengono informati i distributori di qualsiasi monitoraggio di questo tipo.

8.   Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono informano immediatamente il fabbricante e le autorità competenti, vi collaborano e intraprendono immediatamente le misure azioni correttive necessarie a rendere conforme tale detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura azione correttiva adottata intrapresa . [Em. 72]

8 bis.     Gli importatori condividono tempestivamente, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, le informazioni pertinenti con gli operatori economici della catena di fornitura interessata, compresi i distributori e i rappresentanti autorizzati, in merito a qualsiasi problema di conformità o rischio per la salute o per l'ambiente che hanno individuato in relazione al loro prodotto, nonché a eventuali conseguenti azioni correttive, richiami o ritiri. [Em. 73]

9.   Gli importatori tengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato il riferimento all'identificativo univoco del prodotto per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato del detergente o tensioattivo e garantiscono che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità, su richiesta.

10.   A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica e , su richiesta, cartacea tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Le informazioni e la documentazione pertinenti sono fornite entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato. [Em. 74]

10 bis.     Gli importatori verificano se i canali di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 8 bis, siano pubblicamente disponibili affinché i consumatori possano presentare reclami o segnalare preoccupazioni in merito a una potenziale non conformità dei prodotti. Qualora tali canali non siano disponibili, gli importatori provvedono a crearne, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità. [Em. 75]

Articolo 10

Obblighi dei distributori

1.   Quando mettono a disposizione sul mercato un detergente o tensioattivo, i distributori prestano la debita attenzione alle prescrizioni del presente regolamento.

2.   Prima di mettere a disposizione sul mercato un detergente o un tensioattivo, i distributori verificano che:

a)

il detergente o tensioattivo sia accompagnato dai documenti richiesti e da un'etichetta che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 15, 16 e 17;

b)

il detergente rechi la marcatura CE di cui all'articolo 14; [Em. 76]

c)

il fabbricante abbia ottemperato alle prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, o, se del caso, l'importatore abbia ottemperato alle prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

3.   Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo non sia conforme al presente regolamento, non mette a disposizione sul mercato il detergente o tensioattivo fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se il detergente o tensioattivo presenta un rischio per la salute o per l'ambiente, il distributore ne informa il fabbricante e, se del caso, il rappresentante autorizzato o l'importatore, nonché le autorità di vigilanza del mercato.

4.   I distributori garantiscono che, mentre un detergente o tensioattivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità al presente regolamento.

5.   I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e le autorità competenti e vi collaborano e garantiscono che siano prese le misure intraprese le azioni correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi messo a disposizione sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura azione correttiva adottata intrapresa . [Em. 77]

6.   A seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica e, su richiesta, cartacea , tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento . Le informazioni e la documentazione pertinenti sono fornite entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta . Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai detergenti o tensioattivi che hanno messo a disposizione sul mercato. [Em. 78]

Articolo 11

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 quando immette sul mercato un detergente o tensioattivo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un detergente o tensioattivo già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 12

Confezionamento e riconfezionamento da parte degli importatori e dei distributori

Se un importatore o un distributore confeziona o riconfeziona un detergente o un tensioattivo e non è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, a tale importatore o distributore, a seconda dei casi, incombono gli obblighi seguenti:

a)

provvedere affinché sull'imballaggio figurino il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e , l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail e il numero di telefono al quale può essere contattato , preceduti dalla dicitura «confezionato da» o «riconfezionato da»; [Em. 79]

b)

garantire la conformità agli articoli da 14 a 17;

c)

tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato il riferimento all'identificativo univoco del prodotto per un periodo di 10 anni a decorrere dalla messa a disposizione sul mercato del detergente o tensioattivo.

Articolo 13

Identificazione degli operatori economici

1.   Alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta, gli operatori economici indicano:

a)

qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un detergente o tensioattivo;

b)

qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un detergente o tensioattivo.

2.   Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui sia stato loro fornito un detergente o un tensioattivo e per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui abbiano fornito il detergente o il tensioattivo.

CAPO IV

MARCATURA CE ED ETICHETTATURA

Articolo 14

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1.   La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile prima che il detergente sia immesso sul mercato.

La marcatura CE è apposta sull'etichetta o sull'imballaggio del detergente o, nel caso in cui il detergente sia fornito sfuso, su un documento di accompagnamento del detergente.

Se, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, gli operatori economici possono fornire solo un'etichetta digitale, la marcatura CE è riportata sull'etichetta digitale.

3.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e intraprendono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura. [Em. 80]

Articolo 15

Prescrizioni generali di etichettatura

1.   I detergenti e i tensioattivi messi a disposizione sul mercato in imballaggi singoli o in formato ricarica sono accompagnati da un'etichetta.

2.   L'operatore economico che mette a disposizione sul mercato un detergente direttamente all'utilizzatore finale in formato ricarica fornisce all'utilizzatore finale l'etichetta fisica o e il vettore di dati attraverso cui è possibile accedere all'etichetta digitale. [Em. 81]

3.   L'etichetta dei detergenti e dei tensioattivi contiene le informazioni seguenti:

a)

un numero di tipo , un numero di modello , un numero di lotto oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione; [Em. 82]

b)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato , l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail e il numero di telefono al quale può essere contattato. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato; [Em. 83]

c)

la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;

d)

il contenuto del detergente o tensioattivo conformemente all'allegato V, parte A;

e)

le istruzioni per l'uso e le precauzioni particolari, ove necessario e pertinente.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono riportate su tutti i documenti che accompagnano i detergenti e i tensioattivi trasportati sfusi.

4.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 3, l'etichetta dei detergenti per bucato destinati ai consumatori e dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori contiene le informazioni sul dosaggio conformemente all'allegato V, parte B.

5.   Le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e sono chiare, comprensibili e intelligibili nonché conformi ai requisiti di cui all'allegato I, parte 1, punti 1.2.1.4 e 1.2.1.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 . L'etichetta è accessibile a fini ispettivi quando il detergente o tensioattivo è messo a disposizione sul mercato. [Em. 84]

5 bis.     Fatta salva la direttiva.../... [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) COM/2023/166 final], l'etichetta dei detergenti e dei tensioattivi può riportare che non è stato fatto ricorso alla sperimentazione animale solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori, qualora tale informazione possa essere individuata dal fabbricante con un ragionevole sforzo, non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul detergente o tensioattivo finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi detergenti o tensioattivi. L'etichetta può riportare che il detergente o tensioattivo è «vegano» o «prodotto senza sperimentazione animale» solo a condizione che nella produzione e nello sviluppo del detergente o tensioattivo non siano stati utilizzati ingredienti o sottoprodotti di origine animale. [Em. 85]

Articolo 16

Formati di etichettatura

1.   Quando sono messi a disposizione sul mercato, i detergenti o tensioattivi sono accompagnati dagli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e, se applicabile, all'articolo 15, paragrafo 4, nel formato seguente:

a)

su un'etichetta fisica; oppure [Em. 86]

b)

in un'etichetta digitale e riprodotti su un'etichetta fisica.

In deroga alla lettera b) del primo comma, gli elementi di etichettatura di cui all'allegato V, parte C, non devono essere riprodotti sull'etichetta fisica. Inoltre, Quando le informazioni sul dosaggio per i detergenti per bucato destinati ai consumatori, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato V, parte B, sono riportate sull'etichetta digitale, sull'etichetta fisica può essere riportata una griglia di dosaggio semplificata, come indicato nell'allegato V, parte D. [Em. 87]

2.   In deroga al paragrafo 1, Quando i detergenti sono messi a disposizione sul mercato direttamente all'utilizzatore finale in un formato ricarica, l'operatore garantisce che gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, possono essere forniti solo in un'etichetta digitale, ad eccezione delle informazioni sul dosaggio per i detergenti per bucato destinati ai consumatori, come stabilito ai punti 1 e 2 dell'allegato V, parte B, che devono essere fornite anche su un'etichetta fisica siano apposti sull'imballaggio . [Em. 88]

Articolo 17

Disposizioni per l'etichettatura digitale

1.   Se i detergenti e i tensioattivi riportano un'etichetta digitale conformemente all'articolo 16, a tale etichetta si applicano le norme seguenti:

a)

tutti gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 15, paragrafo 4, sono forniti in un unico punto e separati da altre informazioni;

b)

le informazioni sull'etichetta digitale sono facilmente ricercabili; [Em. 89]

c)

le informazioni sull'etichetta digitale sono accessibili a tutti gli utilizzatori nell'Unione;

d)

l'etichetta digitale è accessibile gratuitamente, senza la necessità di registrarsi, scaricare o installare applicazioni o di fornire una password;

e)

le informazioni sull'etichetta digitale sono presentate in modo da rispondere un formato che risponde alle esigenze dei gruppi vulnerabili , comprese le persone con disabilità, e supportano, se del caso, i necessari adeguamenti per facilitare l'accesso alle informazioni per i medesimi gruppi; [Em. 90]

f)

l'etichetta digitale è accessibile mediante tecnologie digitali ampiamente utilizzate e compatibile con tutti i principali sistemi operativi e browser;

g)

se l'etichetta digitale è disponibile in più lingue, la scelta della lingua non è subordinata all'ubicazione geografica dell'utilizzatore finale;

h)

l'etichetta digitale rimane disponibile per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui il detergente o tensioattivo è immesso sul mercato, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che l'ha creata, o per un periodo più lungo se richiesto da altre normative dell'Unione relative alle informazioni che contiene;

i)

le informazioni sull'etichetta digitale sono facilmente accessibili attraverso un vettore di dati. [Em. 91]

2.   Il vettore di dati è fisicamente presente in modo visibile, leggibile e indelebile sul detergente o tensioattivo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento , in modo da permetterne il trattamento automatico da parte di dispositivi digitali . [Em. 92]

Oltre a quanto previsto dal primo comma, nel caso in cui i detergenti e i tensioattivi siano messi a disposizione sul mercato in un formato ricarica, il vettore dati è presente sulla stazione di ricarica.

Il vettore di dati è chiaramente visibile all'utilizzatore finale prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche, se del caso, nei casi in cui il detergente o tensioattivo è messo a disposizione attraverso vendite a distanza.

3.   Nel caso in cui gli operatori economici forniscano un'etichetta digitale, il vettore di dati è accompagnato dalla dicitura « Scansionare per informazioni più complete sul prodotto sono disponibili online» o da una dicitura simile. [Em. 93]

4.   Gli operatori economici che forniscono un'etichetta digitale non tracciano, analizzano o utilizzano nessuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le informazioni sull'etichetta digitale online. [Em. 94]

5.   Gli operatori economici che forniscono un'etichetta digitale forniscono le informazioni presenti sull'etichetta digitale con altri mezzi e gratuitamente nei casi seguenti:

a)

su richiesta orale o scritta dell'utilizzatore finale; [Em. 95]

b)

in caso di temporanea indisponibilità dell'etichetta digitale, anche al momento dell'acquisto.

Gli operatori economici forniscono le informazioni di cui al primo comma indipendentemente dall'acquisto di un detergente o tensioattivo e gratuitamente.

CAPO V

PASSAPORTO DEL PRODOTTO

Articolo 18

Passaporto del prodotto

1.   Prima di immettere sul mercato un detergente o un tensioattivo, i fabbricanti creano un passaporto del prodotto per tali prodotti. Il passaporto del prodotto soddisfa i requisiti stabiliti nel presente articolo e nell'articolo 19.

Tale obbligo si applica 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 9. [Em. 96]

2.   Il passaporto del prodotto soddisfa i requisiti seguenti:

a)

corrisponde a un modello specifico, che viene aggiornato quando vengono apportate modifiche all'elenco degli ingredienti o, se del caso, a un lotto specifico del detergente o del tensioattivo; [Em. 97]

b)

indica che è stata dimostrata la conformità del detergente o tensioattivo ai requisiti di cui al presente regolamento e, se del caso, indica i metodi di prova utilizzati;

c)

contiene almeno le informazioni incluse nell'allegato VI;

d)

è aggiornato , accurato e completo ; [Em. 98]

e)

è disponibile nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il detergente o tensioattivo è immesso o reso disponibile sul mercato;

f)

è facilmente accessibile ai clienti, agli utilizzatori finali , ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori, alle autorità nazionali competenti , alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, alla Commissione e , ad altri operatori economici e ad altri portatori di interessi pertinenti, come le organizzazioni della società civile e i ricercatori ; [Em. 99]

g)

rimane disponibile per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato del detergente o tensioattivo, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto del prodotto;

h)

è accessibile attraverso un vettore di dati;

i)

soddisfa i requisiti specifici e tecnici previsti dal paragrafo 8 9 . [Em. 100]

3.   Il vettore di dati è fisicamente presente sul detergente o tensioattivo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento, conformemente all'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 9 . [Em. 101]

Oltre a quanto previsto dal primo comma, nel caso in cui i detergenti e i tensioattivi siano messi a disposizione sul mercato in un formato ricarica, il vettore dati è presente sulla stazione di ricarica.

Il vettore di dati è chiaramente visibile all'utilizzatore finale prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche, se del caso, nei casi in cui il detergente o tensioattivo è messo a disposizione attraverso vendite a distanza sulla pagina principale del sito online del prodotto . [Em. 102]

4.   Quando gli operatori economici forniscono un'etichetta digitale, per accedere al passaporto del prodotto e all'etichetta digitale si utilizza un unico vettore di dati.

5.   Qualora altre normative dell'Unione prevedano che le informazioni sul detergente o tensioattivo siano fornite tramite un vettore di dati, è utilizzato un unico vettore di dati per fornire le informazioni richieste sia ai sensi del presente regolamento che ai sensi di altre normative dell'Unione.

6.   Qualora altre normative dell'Unione applicabili ai detergenti e ai tensioattivi prevedano un passaporto del prodotto, è creato un unico passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi, contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 nonché qualsiasi altra informazione richiesta per il passaporto del prodotto da tali altre normative dell'Unione.

7.   Gli operatori economici possono, oltre alle informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6, rendere accessibili altre informazioni attraverso il vettore di dati di cui al paragrafo 6. In tal caso, le informazioni sono chiaramente separate da quelle previste dal presente regolamento e, se del caso, da altre normative dell'Unione.

8.   Creando il passaporto del prodotto, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento.

9.    Entro... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione che determina i requisiti specifici e tecnici relativi al passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi. Tali requisiti definiscono almeno quanto segue: [Em. 103]

a)

i tipi di vettori di dati da utilizzare;

b)

la configurazione del vettore di dati e la sua posizione;

c)

gli elementi tecnici del passaporto per i quali si utilizzano norme europee o internazionali definite;

d)

gli attori che possono inserire o aggiornare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto, nonché, se necessario, creare un nuovo passaporto del prodotto, compresi i fabbricanti, le autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto, e i tipi di informazioni che possono inserire o aggiornare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 19

Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto del prodotto

La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto del prodotto sono conformi ai requisiti seguenti:

a)

i passaporti del prodotto creati ai sensi del presente regolamento sono pienamente interoperabili con i passaporti del prodotto previsti da altre normative dell'Unione in relazione agli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end;

b)

tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte , elaborate in un formato interoperabile, se del caso leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili , e sono trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile e aperta senza blocco da fornitore ; [Em. 104]

b bis)

la progettazione e il funzionamento dei passaporti del prodotto sono di facile utilizzo; [Em. 105]

c)

gli utilizzatori finali, gli operatori economici e altri attori rilevanti hanno facile accesso al passaporto del prodotto gratuitamente e senza limitare l'accesso agli utenti esistenti ; [Em. 106]

d)

i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati e aggiornati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto; [Em. 107]

e)

se i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati o altrimenti trattati da operatori autorizzati ad agire per conto degli operatori economici che immettono sul mercato il detergente o tensioattivo, tali operatori non sono autorizzati a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti;

f)

gli operatori economici non possono tracciare, analizzare o utilizzare alcuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le pertinenti informazioni sul passaporto del prodotto online.

Articolo 20

Registro dei passaporti dei prodotti

1.   Prima di immettere un detergente o un tensioattivo sul mercato, gli operatori economici caricano nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE).../... sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per il detergente o il tensioattivo.

2.   La Commissione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali hanno accesso al registro di cui al paragrafo 1 ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate in applicazione del presente regolamento.

Articolo 21

Controlli doganali relativi al passaporto del prodotto

1.   I detergenti e i tensioattivi che entrano nel mercato dell'Unione sono soggetti alle verifiche e alle altre misure previste dal presente articolo.

2.   I dichiaranti di cui all'articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013 includono l'identificativo univoco del prodotto nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di qualsiasi detergente o tensioattivo.

3.   Le autorità doganali verificano se l'identificativo univoco del prodotto indicato dal dichiarante a norma del paragrafo 2 del presente articolo corrisponde all'identificativo univoco del prodotto incluso nel registro conformemente all'articolo 20, paragrafo 1.

4.   Oltre alla verifica di cui al paragrafo 3, le autorità doganali verificano la coerenza delle informazioni messe a disposizione delle dogane dai dichiaranti con le altre informazioni conservate nel registro di cui all'articolo 20, paragrafo 1, elencate nell'atto delegato di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

5.   Le verifiche di cui ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate elettronicamente e automaticamente prima dell'immissione in libera pratica.

6.   Ai fini dei paragrafi da 3 a 5, si utilizza l'interconnessione tra il registro di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'[articolo 13 del regolamento (UE).../... sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili].

7.   I paragrafi 3, 4 e 5 si applicano a partire dal giorno in cui diventa operativa l'interconnessione tra il registro e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'[articolo 13 del regolamento (UE).../... sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili].

La Commissione pubblica a tal fine un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando la data in cui l'interconnessione diventa operativa.

8.   Le autorità doganali possono reperire e utilizzare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e nel registro di cui all'articolo 20, paragrafo 1, per svolgere le loro funzioni a norma della legislazione dell'Unione, compresa la gestione del rischio ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013.

9.   Le verifiche e le altre misure previste dal presente articolo sono condotte sulla base di un elenco di codici della nomenclatura combinata, come indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, in base ai quali sono classificati i detergenti e i tensioattivi, nonché sulla base delle descrizioni di prodotto di tali detergenti e tensioattivi.

10.   Le verifiche e le misure previste dal presente articolo non pregiudicano l'applicazione di altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano l'immissione in libera pratica dei prodotti, compresi gli articoli 46, 47 e 134 del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché i controlli di cui al capo VII del regolamento (UE) 2019/1020.

CAPO VI

VIGILANZA DEL MERCATO

Articolo 22

Procedura a livello nazionale per i detergenti e i tensioattivi che presentano rischi

1.   Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute , per la sicurezza o per l'ambiente, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del detergente o tensioattivo interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato. [Em. 108]

2.   Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che una prova condotta secondo i metodi di cui all'allegato I o all'allegato II abbia prodotto risultati falsi, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano controlli per verificare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, secondo i metodi di riferimento indicati negli allegati I, II e VII. Gli operatori economici non sono tenuti a pagare una prova aggiuntiva o ripetuta, a condizione che la prova iniziale abbia dimostrato la conformità al presente regolamento dei detergenti o tensioattivi.

3.   Se, nel corso dei controlli di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il detergente o tensioattivo non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente agli operatori economici interessati di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il detergente o tensioattivo conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio di cui al paragrafo 1. [Em. 109]

4.   Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

5.   L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i detergenti o tensioattivi interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.

6.   Qualora l'operatore economico interessato non adotti misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 3, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del detergente o tensioattivo sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.

Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri di tali misure.

Le informazioni di cui al secondo comma includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del detergente o del tensioattivo non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le argomentazioni avanzate dall'operatore economico interessato.

7.   Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo comunicano senza indugio alla Commissione e alle autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri le eventuali misure adottate, qualsiasi informazione supplementare a loro disposizione riguardante la non conformità del detergente o tensioattivo interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, le loro obiezioni.

8.   Qualora entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, secondo comma, un'autorità di vigilanza del mercato o la Commissione non sollevi obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

9.   Le autorità di vigilanza del mercato garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al detergente o tensioattivo interessato, quali il suo ritiro dal mercato.

10.   Quando, ai fini dei paragrafi 4, 6, 7 e 8, le informazioni sono comunicate alla Commissione o ad altre autorità di vigilanza del mercato, tali informazioni sono comunicate attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020.

Articolo 23

Procedura di salvaguardia dell'Unione

1.   Se in esito alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, sono sollevate obiezioni avverso una misura presa da un'autorità di vigilanza del mercato o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione avvia immediatamente consultazioni con le autorità di vigilanza del mercato e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

2.   Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il detergente o il tensioattivo non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione.

3.   Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.

Articolo 24

Detergenti e tensioattivi conformi che presentano un rischio per la salute o per l'ambiente

1.   Se un'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, ritiene che un detergente o un tensioattivo, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di prendere tutte le misure del caso per garantire che tale detergente o tensioattivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che il detergente o tensioattivo sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio. [Em. 110]

2.   L'operatore economico garantisce che siano intraprese azioni correttive per tutti i detergenti o tensioattivi interessati che l'operatore economico ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.

3.   L'autorità di vigilanza del mercato informa immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri. Le informazioni comunicate includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dei detergenti o dei tensioattivi interessati, l'origine e la catena di fornitura del detergente o del tensioattivo, la natura dei rischi connessi e la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4.   La Commissione avvia immediatamente consultazioni con le autorità di vigilanza del mercato e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o no e propone, all'occorrenza, misure appropriate.

Tutti gli Stati membri sono destinatari della decisione della Commissione, che la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute e dell'ambiente, la Commissione adotta un atto di esecuzione in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2 bis, e garantisce che tale atto di esecuzione sia immediatamente applicabile. [Em. 111]

Articolo 25

Non conformità formale

1.   Fatto salvo l'articolo 22, se un'autorità di vigilanza del mercato giunge a una delle conclusioni seguenti, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a)

la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 14 o non è stata apposta; [Em. 112]

b)

il passaporto del prodotto non è stato redatto in conformità degli articoli 18 e 19;

c)

la documentazione tecnica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, non è disponibile o è incompleta;

d)

il vettore di dati attraverso il quale è possibile accedere al passaporto del prodotto e, se del caso, all'etichetta digitale non è presente sul detergente o tensioattivo, sulla confezione, sulla documentazione di accompagnamento o sulla stazione di ricarica, a seconda dei casi;

e)

l'etichetta non è stata fornita o le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'articolo 15 e all'allegato V sono false o incomplete.

e bis)

qualsiasi altro obbligo amministrativo previsto dal presente regolamento non è rispettato. [Em. 113]

2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del detergente o tensioattivo o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

CAPO VII

DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 26

Delega di potere

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato VI per quanto riguarda le informazioni da fornire nel passaporto del prodotto, al fine di adattarlo al progresso tecnico e scientifico e al livello di preparazione digitale delle autorità di vigilanza del mercato e degli utilizzatori finali , tenendo conto del diritto dell'Unione applicabile per quanto riguarda la protezione delle informazioni commerciali riservate e l'accesso del pubblico all'informazione ambientale . [Em. 114]

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'articolo 20, paragrafo 1, richiedendo la conservazione nel registro di informazioni aggiuntive fra quelle elencate nell'allegato VI.

Nell'adottare gli atti delegati ai sensi del primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

a)

la coerenza con altri atti dell'Unione pertinenti, se del caso;

b)

la necessità di consentire la verifica dell'autenticità del passaporto del prodotto;

c)

la pertinenza delle informazioni ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli di vigilanza del mercato e dei controlli doganali per i detergenti e i tensioattivi;

d)

la necessità di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per integrare il presente regolamento determinando le informazioni aggiuntive conservate nel registro di cui all'articolo 20, paragrafo 1, che devono essere controllate dalle autorità doganali.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare il presente regolamento fornendo un allegato contenente un elenco di codici della nomenclatura combinata, come indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, e descrizioni di prodotto dei detergenti e tensioattivi nonché aggiornando tale allegato.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare gli allegati da I a VII al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

6.   Qualora nuove prove scientifiche indichino la necessità di introdurre requisiti di biodegradabilità per le sostanze e le miscele presenti nei detergenti, compresi i detergenti in pastiglie, diverse dai tensioattivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato I al fine di stabilire i criteri di biodegradabilità per tali sostanze e miscele e i metodi di prova per verificarne la conformità.

Nell'adottare atti delegati ai sensi del primo comma, la Commissione tiene conto delle attuali pratiche di fabbricazione, della disponibilità di alternative tecnicamente ed economicamente fattibili e dell'impatto sulle piccole e medie imprese.

6 bis.     Qualora il regolamento (CE) n. 440/2008  (23) della Commissione preveda approcci non basati sulla sperimentazione animale per testare le proprietà di sensibilizzazione delle vie respiratorie dei microrganismi, la Commissione adotta senza indebito ritardo atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato II del presente regolamento stabilendo le prescrizioni per l'immissione sul mercato dei detergenti contenenti microrganismi in formato spray. [Em. 115]

6 ter.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato II aggiornando le norme applicabili per la compilazione dell'elenco dei microrganismi al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico. [Em. 116]

7.   Se i limiti di concentrazione individuali basati sul rischio per gli allergeni delle fragranze sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato V al fine di adattare di conseguenza il limite delle fragranze allergizzanti elencate nell'allegato III di tale regolamento.

8.   Entro [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 27 per integrare il presente regolamento, determinando le prescrizioni specifiche per l'etichettatura digitale dei detergenti. Tali prescrizioni stabiliscono almeno i tipi di soluzioni informatiche che gli operatori economici possono utilizzare e i mezzi alternativi per fornire le informazioni sull'etichetta digitale, di cui all'articolo 17.

Nell'adottare l'atto delegato di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

a)

la coerenza con altri atti dell'Unione pertinenti, se del caso;

b)

la necessità di incoraggiare l'innovazione;

c)

la neutralità tecnologica caratterizzata dall'assenza di vincoli o prescrizioni in relazione alla scelta di tecnologia o di equipaggiamento, nei limiti della compatibilità e della prevenzione delle interferenze;

d)

la necessità di garantire che l'etichettatura digitale non comprometta la sicurezza degli utilizzatori finali e dell'ambiente;

e)

il livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato V relativamente alle informazioni dell'etichetta che gli operatori economici possono fornire esclusivamente in formato digitale conformemente all'articolo 16, al fine di adeguare tale allegato al progresso tecnico e scientifico o al livello di preparazione digitale degli utilizzatori finali dei detergenti. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute e dell'ambiente.

Articolo 27

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 26 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 28

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato per i detergenti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2 bis.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011  (25) in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso. [Em. 117]

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere, se del caso, sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica che ha commesso la violazione, tenendo conto delle specificità delle piccole e medie imprese. Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive. [Em. 118]

Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, se del caso:

a)

la natura, la gravità e la portata della violazione;

b)

il carattere doloso o colposo della violazione;

c)

il danno alla salute umana o all'ambiente causato dalla violazione, nella misura in cui possa essere determinato;

d)

il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente. [Em. 119]

Articolo 30

Modifica del regolamento (UE) 2019/1020

All'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, il punto 15 è sostituito dal seguente:

«15.

Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio del... sulla messa a disposizione sul mercato di detergenti e tensioattivi (GU L...).»

Articolo 31

Relazione

Entro [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione concernente:

a)

il modo in cui il presente regolamento sta raggiungendo i suoi obiettivi, compresa una valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese;

b)

il rischio di insorgenza di resistenza antimicrobica associato all'uso di detergenti o tensioattivi con proprietà biocidi;

c)

l'esistenza di dichiarazioni commerciali, pubblicità e modelli di imballaggio non comprovati che inducano in errore o possano indurre in errore i consumatori, dando l'impressione che i detergenti o tensioattivi siano più sicuri o più rispettosi dell'ambiente;

d)

prescrizioni in materia di etichettatura fisica e digitale dei detergenti, tenendo conto della sicurezza degli utilizzatori finali e dell'ambiente nonché del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione.

e)

la fattibilità e i costi e i benefici ambientali e socioeconomici dell'eliminazione graduale del fosforo nei detergenti destinati ai consumatori, nonché della riduzione e, ove possibile, dell'eliminazione graduale del fosforo nei detergenti per uso industriale e istituzionale in linea con gli impegni assunti nell'ambito del piano d'azione per il Mar Baltico;

f)

i costi e i benefici ambientali, sanitari e socioeconomici dell'estensione dell'approccio generico per la gestione del rischio ai detergenti e ai tensioattivi e dell'eliminazione graduale delle sostanze che destano preoccupazione, comprese quelle che causano tumori o mutazioni genetiche, incidono sul sistema riproduttivo o endocrino, sono persistenti e bioaccumulabili, incidono sul sistema immunitario, neurologico o respiratorio o sono tossiche per un organo specifico, tenendo conto degli effetti combinati, al fine di ottenere un ambiente non tossico.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. [Em. 120]

Articolo 32

Riesame dei microorganismi

Entro [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione valuta l'efficacia e la pertinenza delle prescrizioni del presente regolamento per i detergenti contenenti microrganismi, in particolare i microrganismi patogeni elencati al punto 2 dell'allegato II e gli effetti dei microrganismi aggiunti intenzionalmente ai detergenti sui processi di trattamento delle acque reflue urbane, nonché la possibilità di includere nell'allegato II nuovi microrganismi o ceppi di microrganismi consentiti nei detergenti. [Em. 121]

Entro... [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l'elenco dei microrganismi patogeni di cui al punto 2 dell'allegato II e, se necessario, adotta atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato II al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico. [Em. 122]

Articolo 32 bis

Riesame dei contenuti di materie prime rinnovabili

Entro... [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta la necessità, la fattibilità, le conseguenze tecniche e i benefici per la salute e l'ambiente dell'introduzione di obblighi vincolanti per le materie prime rinnovabili e il contenuto riciclato nei detergenti e nei tensioattivi. In tale relazione la Commissione tiene specificamente conto degli impatti socioeconomici, della competitività degli operatori economici nell'Unione, dell'approvvigionamento sostenibile come pure del potenziale di riscaldamento globale, del potenziale di utilizzo dei rifiuti alimentari nei detergenti e del potenziale cambiamento di destinazione d'uso dei terreni associato a materie prime alternative e della sicurezza alimentare nell'Unione. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. [Em. 123]

Articolo 33

Abrogazione del regolamento (CE) n. 648/2004

Il regolamento (CE) n. 648/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 34

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di detergenti e tensioattivi immessi sul mercato prima del [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] conformemente al regolamento (CE) n. 648/2004 applicabile il... [OP: inserire la data corrispondente a un giorno prima di 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

I detergenti e i tensioattivi che sono immessi sul mercato dopo il [OP: inserire la data di applicazione corrispondente a un giorno prima di 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e che al momento dell'immissione sul mercato sono conformi al regolamento (CE) n. 648/2004 applicabile al [OP: inserire la data di applicazione corrispondente a un giorno prima di 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], possono essere messi a disposizione sul mercato fino al [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 35

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a partire dal [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C […] del […], pag. […].

(2)  Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).

(3)  Valutazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (SWD(2019) 298).

(4)  Controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche (escluso REACH) (SWD(2019) 199).

(5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abrogail regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonchéla direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

(7)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(9)   Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

(10)   Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(11)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(13)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(15)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(18)   Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).

(20)   Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(21)   1 bis Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(22)   Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(23)   Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

(25)   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


Allegato I

REQUISITI DI BIODEGRADABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 4

CRITERI DI BIODEGRADABILITÀ COMPLETA E METODI DI PROVA PER I TENSIOATTIVI E I TENSIOATTIVI CONTENUTI NEI DETERGENTI

1.

Il metodo di riferimento utilizzato per le prove di laboratorio sulla biodegradabilità completa dei tensioattivi nel presente regolamento si basa sulla norma EN ISO 14593: 1999 (CO2 headspace test).

2.

I tensioattivi e i tensioattivi contenuti nei detergenti sono completamente biodegradabili, come determinato in base ai criteri di cui al punto 3.

3.

I tensioattivi e i tensioattivi contenuti nei detergenti sono considerati completamente biodegradabili se soddisfano uno dei criteri seguenti:

a)

il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) è pari ad almeno il 60 % nell'arco di 28 giorni, misurato in conformità di uno dei metodi di prova seguenti:

i)

norma EN ISO 14593: 1999 — Qualità dell'acqua — Valutazione della biodegradabilità completa dei composti organici in mezzo acquoso — Metodo dell'analisi del carbonio inorganico in recipiente chiuso (CO2 headspace test);

ii)

metodo C.4.-C, saggio di sviluppo del biossido di carbonio (CO2) (saggio di Sturm modificato), descritto alla parte C, parte IV, dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione (1);

iii)

metodo C.4-D, saggio respirometrico manometrico, descritto alla parte C, parte V, dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008;

iv)

metodo C.4-E, saggio della bottiglia chiusa, descritto alla parte C, parte VI, dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008;

v)

metodo C.4-F, Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria, Giappone (MITI), descritto alla parte C, parte VII, dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008;

vi)

ISO 10708: 1997 — Qualità dell'acqua — Valutazione della biodegradabilità aerobica completa dei composti organici in mezzo acquoso — Determinazione della domanda chimica in ossigeno col metodo bifase della bottiglia chiusa.

b)

il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) è pari ad almeno il 70 % nell'arco di 28 giorni, misurato in conformità di uno dei metodi di prova seguenti:

i)

metodo C.4-A, saggio di rimozione lenta del DOC, descritto alla parte C, parte II, dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008;

ii)

metodo C.4-B, saggio di screening OCSE modificato, descritto alla parte C, parte III, dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008.

Non si utilizza il preadattamento e non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni in nessuno dei metodi di prova di cui alle lettere a) e b).

4.

Le prove di cui al punto 3 sono eseguite da laboratori che soddisfano una delle condizioni seguenti:

a)

i laboratori sono conformi ai principi di buona pratica di laboratorio previsti dalla direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o alle norme internazionali riconosciute come equivalenti;

b)

i laboratori sono accreditati in conformità delle norme per i laboratori di cui al regolamento (CE) n. 765/2008.


(1)  Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

(2)  Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44).


Allegato II

PRESCRIZIONI PER I DETERGENTI CONTENENTI MICRORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 5

1.   

I microrganismi aggiunti intenzionalmente ai detergenti sono conformi alle condizioni seguenti:

a)

dispongono di un numero ATCC (American Type Culture Collection), appartengono a una collezione IDA (International Depository Authority) o il loro DNA è stato identificato conformemente a un protocollo di identificazione del ceppo (mediante sequenziamento del DNA ribosomiale 16S o metodo equivalente); [Em. 124]

b)

appartengono ad entrambi i gruppi seguenti:

i)

gruppo di rischio I, quale definito dalla direttiva 2000/54/CE - agenti biologici durante il lavoro;

ii)

elenco di presunzione qualificata di sicurezza (QPS) pubblicato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Il presente punto non si applica ai microrganismi aggiunti intenzionalmente ai detergenti immessi sul mercato a scopo di ricerca e sviluppo.

2.   

I microrganismi patogeni di seguito elencati non possono essere presenti in nessuno dei ceppi inclusi nel prodotto finito al momento dell'esame con i metodi di prova indicati o equivalenti:

a)

E. Coli, metodo di prova ISO 16649-3:2005;

b)

Streptococcus (Enterococcus), metodo di prova ISO 21528-1:2004;

c)

Staphylococcus aureus, metodo di prova ISO 6888-1;

d)

Bacillus cereus, metodo di prova ISO 7932:2004 o ISO 21871;

e)

Salmonella, metodo di prova ISO 6579:2002 o ISO 19250.

e bis)

Pseudomonas aeruginosa, metodo di prova ISO 22717:2015; [Em. 125]

e ter)

Candida albicans, metodo di prova ISO 18416:2015. [Em. 126]

e quater)

ogni altro microrganismo di cui alla tabella 4 dell'allegato 1 del regolamento (UE) 2020/741  (1). [Em. 127]

3.   

I microrganismi aggiunti intenzionalmente non sono microrganismi geneticamente modificati.

4.   

I microrganismi aggiunti intenzionalmente sono, ad eccezione della resistenza intrinseca, sensibili a ciascuna delle principali classi di antibiotici, ossia aminoglicoside, macrolide, beta-lattamici, tetraciclina e fluorochinolone, in conformità del metodo della diffusione su disco del Comitato europeo sui test di suscettibilità antimicrobica (EUCAST) o equivalente.

5.   

Quando sono immessi sul mercato, i detergenti contenenti microrganismi presentano un conteggio su piastra standard pari o superiore a 1x105 unità formanti colonie (CFU) per ml, conformemente alla norma ISO 21149 o ISO 4833-1:2014. [Em. 128]

6.   

La durata minima di conservazione di un detergente contenente microrganismi non è inferiore a 24 mesi e la conta microbica non si riduce di oltre il 10 % ogni 12 mesi, conformemente alla norma ISO 21149 o ISO 4833-1:2014. [Em. 129]

7.   

I detergenti contenenti microrganismi contenuti nei detergenti possono essere immessi sul mercato in formato spray superano il test di tossicità acuta per inalazione dopo aver stabilito adeguati approcci non basati sulla sperimentazione animale per testare le proprietà di sensibilizzazione delle vie respiratorie dei microrganismi in conformità del metodo di prova B.2. descritto nella parte B dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 articolo 26, paragrafo 6 bis . [Em. 130]

8.   

I detergenti contenenti microrganismi non sono immessi sul mercato in formato ricarica.

9.   

Il fabbricante avvalora tutte le dichiarazioni del fabbricante formulate sulle azioni o le prestazioni dei microrganismi contenuti nel prodotto sono supportate da con prove adeguate. Tali prove di sono verificate da terze parti indipendenti . [Em. 131]]

10.   

È vietato dichiarare o far intendere sull'etichetta o tramite qualsiasi altra comunicazione che il detergente ha un effetto antimicrobico o disinfettante, a meno che il detergente non sia conforme al regolamento (UE) n. 528/2012.

11.   

Le prove di cui ai punti 2, 5, 6, 7 e 9 sono eseguite da laboratori che soddisfano una delle condizioni seguenti:

a)

i laboratori sono conformi ai principi di buona pratica di laboratorio previsti dalla direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o alle norme internazionali riconosciute come equivalenti;

b)

i laboratori sono accreditati in conformità delle norme per i laboratori di cui al regolamento (CE) n. 765/2008.


(1)   Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

(2)  Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44).


Allegato III

LIMITAZIONI DEL TENORE DI FOSFATI E ALTRI COMPOSTI DEL FOSFORO DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Detergente

Limitazioni

Detergenti per bucato destinati ai consumatori

1.

Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,5 grammi per quantità di detergente di cui si raccomanda l'utilizzazione nel ciclo di lavaggio principale per un carico standard di lavatrice quale definito nell'allegato V, parte B, in presenza di acqua di durezza elevata:

per tessuti «normalmente sporchi», nel caso dei detergenti normali,

per tessuti «leggermente sporchi», nel caso dei detergenti per tessuti delicati.

2.

Non contengono fosfato.

3.

Non sono immessi sul mercato se, entro... [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a:

0,1 g per tessuti «leggermente sporchi», nel caso dei detergenti per tessuti delicati,

0,25 g per tessuti «normalmente sporchi», nel caso dei detergenti normali,

0,045 g per gli smacchiatori utilizzati per il lavaggio in lavatrice,

0,023 g per gli smacchiatori utilizzati come pretrattamento,

per quantità di detergente di cui si raccomanda l'utilizzazione nel ciclo di lavaggio principale per un carico standard di lavatrice quale definito nell'allegato V, parte B.

Detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori

1.

Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,3 grammi per dosaggio standard quale definito nell'allegato V, parte B.

2.

Non contengono fosfato.

3.

Non sono immessi sul mercato se, entro... [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a:

0,2 g per lavaggio nei detergenti per lavastoviglie,

0, 03g per lavaggio nei brillantanti.

Detergenti per lavaggio a mano di stoviglie destinati ai consumatori

Non contengono fosfato o altre sostanze fosforiche entro... [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Detergenti per superfici dure destinati ai consumatori

1.

Non contengono fosfato.

2.

I detergenti universali e i detergenti per finestre sono privi di fosforo entro... [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.

I detergenti per cucine e i detergenti per servizi sanitari non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a:

2 g/l di soluzione detergente entro... [quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e

1 g/l di soluzione detergente entro... [sette anni dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Detergenti per bucato per uso industriale e istituzionale

Non sono immessi sul mercato se, entro... [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a:

0,5 g/kg di bucato poco sporco,

1 g/kg di bucato mediamente sporco,

1,5 g/kg di bucato molto sporco.

Detergenti per lavastoviglie per uso industriale e istituzionale

Non sono immessi sul mercato se, entro... [sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a:

per i detergenti per lavastoviglie e i sistemi a più componenti:

- 0,3 g/l di soluzione di lavaggio per acqua di durezza bassa;

- 0,4 g/l di soluzione di lavaggio per acqua di durezza media;

- 0,75 g/l di soluzione di lavaggio per acqua di durezza elevata.

per i prodotti di prelavaggio, 1 g/l di soluzione di lavaggio;

per i brillantanti, 0,02 g/l di soluzione di lavaggio.

[Em. 132]


Allegato IV

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Modulo A - Protocollo interno di produzione

1.   Descrizione del modulo

Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i detergenti o tensioattivi interessati soddisfano le prescrizioni del presente regolamento ad essi applicabili.

2.   Documentazione tecnica

2.1.

Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformità del detergente o tensioattivo alle prescrizioni pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi.

2.2.

Essa precisa le prescrizioni applicabili e descrive, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e l'uso previsto del detergente o tensioattivo. La documentazione tecnica contiene, ove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

a)

una descrizione generale del detergente o tensioattivo e dell'uso cui è destinato;

b)

i verbali di prova che dimostrano la conformità all'allegato I e, ove applicabile, agli allegati II e III;

c)

un elenco dei metodi di prova utilizzati per dimostrare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento;

d)

i risultati dei calcoli e degli esami effettuati;

e)

una scheda tecnica degli ingredienti che soddisfi i requisiti seguenti:

i)

elenca tutte le sostanze e i conservanti aggiunti intenzionalmente di cui alla parte A dell'allegato V;

ii)

per ciascun ingrediente sono indicati la denominazione chimica comune oppure la denominazione IUPAC e, se disponibile, la denominazione INCI, il numero CAS, nonché la denominazione della farmacopea europea;

iii)

sono elencate tutte le sostanze in ordine decrescente di peso e l'elenco è suddiviso nelle seguenti categorie percentuali di peso:

1)

uguale o superiore al 10 %,

2)

uguale o superiore all'1 % ma inferiore al 10 %,

3)

uguale o superiore allo 0,1 % ma inferiore all'1 %,

4)

inferiore allo 0,1 %.

Ai fini della lettera e), un profumo, un olio essenziale o un colorante sono considerati come un unico componente.

3.   Fabbricazione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità del detergente o del tensioattivo alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni del presente regolamento ad essi applicabili.


Allegato V

PRESCRIZIONI DI ETICHETTATURA

PARTE A –   INDICAZIONE DEL CONTENUTO

Le informazioni da riportare sulle etichette dei detergenti e dei tensioattivi messi a disposizione sul mercato

1.

Le categorie percentuali di peso «inferiore al 5 %», «uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %», «uguale o superiore al 15 % ma inferiore al 30 %», "30 % ed oltre "sono utilizzate per indicare il contenuto dei componenti elencati di seguito, qualora presenti in concentrazioni superiori allo 0,2 % in peso:

a)

fosfati,

b)

fosfonati,

c)

tensioattivi anionici, [Em. 133]

d)

tensioattivi cationici, [Em. 134]

e)

tensioattivi anfoteri, [Em. 135]

f)

tensioattivi non ionici, [Em. 136]

g)

sbiancanti a base di ossigeno,

h)

sbiancanti a base di cloro,

i)

EDTA ed i sali,

j)

NTA (acido nitrilotriacetico) ed i sali,

k)

fenoli e fenoli alogenati,

l)

paradiclorobenzene,

m)

idrocarburi aromatici,

n)

idrocarburi alifatici,

o)

idrocarburi alogenati,

p)

sapone,

q)

zeoliti,

r)

policarbossilati.

2.

Le seguenti classi di componenti, qualora aggiunti, sono riportate indipendentemente dalla concentrazione:

a)

enzimi,

b)

microrganismi,

c)

sbiancanti ottici,

d)

profumi.

3.

I conservanti sono elencati, utilizzando, se possibile, il sistema di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009, indipendentemente dalla loro concentrazione, a condizione che soddisfino le condizioni seguenti:

a)

contribuiscono a qualificare il detergente come articolo trattato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 528/2012;

b)

sono indicati sull'etichetta di un componente del detergente.

La condizione di cui alla lettera b) del primo comma non deve essere soddisfatta se i conservanti non superano le soglie di scatenamento di cui al punto 3.4.3.3. / tabella 3.4.6, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure non svolgono più una funzione di conservazione nel prodotto finale, anche in sinergia con altri conservanti.

Nel caso in cui sia disponibile l'etichetta digitale di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento, i conservanti sono elencati, utilizzando, se possibile, il sistema di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009, indipendentemente dalla loro concentrazione. [Em. 137]

4.

Se aggiunte a concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso, le fragranze allergizzanti riportate alle voci 45, 67-92 e da [X] a [X] dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, sono indicate sull'etichetta utilizzando il sistema di cui all'articolo 33 di tale regolamento. La prima frase non si applica alle fragranze allergizzanti che soddisfano le soglie di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

5.

Le prescrizioni di cui ai punti da 1 a 4 non si applicano ai detergenti e ai tensioattivi per uso professionale, a condizione che le informazioni equivalenti a quelle previste da tali punti siano fornite nella sezione 15 della scheda di dati di sicurezza redatta in conformità dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

6.

Oltre alle informazioni elencate nei punti da 1 a 5, a seconda dei casi, l'etichetta dei detergenti contenenti microrganismi riporta le informazioni seguenti:

a)

un'indicazione o un consiglio di prudenza sul fatto che il prodotto non deve essere utilizzato su superfici a contatto con gli alimenti;

b)

un'indicazione della durata di conservazione del prodotto;

c)

istruzioni per l'uso o precauzioni particolari, se del caso.

PARTE B –   INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL DOSAGGIO

Le informazioni da riportare sull'etichetta dei detergenti per bucato destinati ai consumatori e dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori

1.

L'etichetta dei detergenti per bucato destinati ai consumatori contiene le informazioni seguenti:

a)

quantità raccomandate di detergente da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi o, se del caso, numero di unità , per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua tenendo conto di processi di lavaggio a uno o due cicli, [Em. 138]

b)

per i detergenti normali, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti «normalmente sporchi» e, per i detergenti per tessuti delicati, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti «leggermente sporchi» che possono essere lavati con il contenuto della confezione utilizzando acqua di durezza media, corrispondente a 2,5 millimoli di CaCO3/l,

c)

qualora sia fornito un misurino, la sua capacità è indicata in millilitri o grammi e sono previste tacche chiaramente visibili e che risultino in netto contrasto rispetto al colore del misurino per indicare la dose di detergente adatta a un carico standard di lavatrice per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua. [Em. 139]

c bis)

per i detergenti imballati in bottiglie, la dose di detergente adatta per un carico standard di lavatrice, almeno per le classi di durezza dell'acqua bassa e media, è indicata mediante tacche chiaramente visibili sul tappo e che risultino in netto contrasto rispetto al colore dello stesso. [Em. 140]

2.

Ai fini del punto 1, il carico standard delle lavatrici è di 4,5 kg di indumenti asciutti per i detergenti normali e di 2,5 kg di indumenti asciutti per i detergenti per tessuti delicati. Un detergente è considerato normale salvo non sia principalmente promosso dal fabbricante come detersivo destinato alla protezione dei tessuti, ossia per lavaggi a bassa temperatura, fibre delicate e colori.

3.

L'etichetta dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori indicano il dosaggio standard, espresso in grammi o millilitri o numero di pastiglie unità , per il ciclo di lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie a pieno carico con una capacità di dodici coperti, adeguando il dosaggio standard, se del caso, alla durezza bassa, media ed elevata dell'acqua. [Em. 141]

PARTE C –     ETICHETTATURA DIGITALE

Le seguenti informazioni relative al contenuto di cui alla parte A possono essere fornite esclusivamente sull'etichetta digitale, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, secondo le modalità specificate in tale parte:

a)

tensioattivi anionici,

b)

tensioattivi cationici,

c)

tensioattivi anfoteri,

d)

tensioattivi non ionici;

e)

fosfati,

f)

fosfonati,

g)

sapone. [Em. 142]

PARTE D -   INFORMAZIONI SEMPLIFICATE SUL DOSAGGIO DEI DETERGENTI PER BUCATO DESTINATI AI CONSUMATORI

La griglia di dosaggio semplificata contiene le seguenti informazioni:

a)

istruzioni di base per l'uso, se del caso;

b)

le quantità consigliate in base alla durezza media dell'acqua e ai diversi gradi di sporco dei tessuti; nonché [Em. 143]

c)

un'indicazione del carico della lavatrice.

Le lettere c) e d) di cui alla parte B, punto 1, si applicano anche qualora siano fornite informazioni semplificate sul dosaggio. [Em. 144]


Allegato VI

PASSAPORTO DEL PRODOTTO

Il passaporto del prodotto contiene le seguenti informazioni:

a)

l'identificativo univoco del prodotto per il detergente o il tensioattivo;

b)

il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato e l'identificativo univoco dell'operatore del fabbricante; [Em. 145]

c)

l'identificazione del detergente o del tensioattivo che ne consente la tracciabilità, compresa un'immagine a colori di chiarezza sufficiente a consentire l'identificazione del detergente o del tensioattivo;

d)

il codice merceologico in cui è classificato il detergente o il tensioattivo al momento della creazione del passaporto del prodotto, come stabilito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1);

e)

i riferimenti agli atti giuridici dell'Unione a cui il detergente o tensioattivo è conforme;

f)

un elenco completo delle sostanze aggiunte intenzionalmente nel detergente o nel tensioattivo e dei conservanti indicati in etichetta conformemente all'allegato V, parte A, punto 3, primo comma, lettera b), utilizzando la Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici o, se non è disponibile, la denominazione della farmacopea europea e, se anche quest'ultima non è disponibile, la denominazione chimica comune o la denominazione dell'Unione Internazionale di chimica pura e applicata. [Em. 146]

f bis)

la documentazione tecnica e i risultati della procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 7, paragrafo 2; [Em. 147]

f ter)

se del caso, i risultati della prova effettuata dal fabbricante conformemente al punto 9 dell'allegato II, e la dichiarazione di verifica di tali prove rilasciata da terzi; [Em. 148]

f quater)

se del caso, un link all'etichetta digitale di cui all'articolo 16, paragrafo 1. [Em. 149]

Le informazioni di cui alla lettera f bis) sono a esclusiva disposizione delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Commissione. [Em. 150]

L'obbligo di cui alla lettera f) non si applica ai detergenti per uso professionale o ai tensioattivi per detergenti per uso professionale per i quali è disponibile una scheda di dati di sicurezza di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO VII

METODI DI PROVA DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2

1.   Metodo di riferimento (prova di conferma)

1.1.   Definizione

Il metodo descrive un modello di laboratorio del fango attivo nonché sedimentatore secondario destinato a simulare un impianto municipale di trattamento delle acque di rifiuto. Al metodo possono essere applicate modalità operative più perfezionate come previsto alla norma EN ISO 11733.

1.2.   Attrezzatura necessaria per la misurazione

Il metodo di misurazione si basa sull'impiego di un piccolo impianto di fanghi attivi schematizzato nella figura 1 e descritto in modo più particolareggiato nella figura 2. L'impianto è composto da un recipiente di alimentazione A contenente l'effluente sintetico, una pompa dosatrice B, un serbatoio di aerazione C, un sedimentatore D, una pompa ad aria compressa E per riciclare i fanghi attivi e un recipiente F per la raccolta dell'effluente trattato.

I recipienti A ed F devono essere di vetro o idonea materia plastica e di una capacità di almeno 24 litri. La pompa B deve permettere un flusso regolare di effluente sintetico al serbatoio di aerazione; in funzionamento normale, detto serbatoio conterrà tre litri della miscela. In cima al cono interno del serbatoio C è sospeso un setto poroso in vetro G destinato all'aerazione. La quantità di aria immessa dal dispositivo di aerazione sarà misurata con flussometro H.

1.3.   Effluente sintetico

Per effettuare questa prova servirsi di un effluente sintetico. Disciogliere per ogni litro di acqua potabile le seguenti sostanze:

160 mg di peptone;

110 mg di estratto di carne;

30 mg di urea CO(NH2)2;

7 mg di cloruro di sodio (NaCl);

4 mg di cloruro di calcio (CaCl2.2H2O);

2 mg di solfato di magnesio (MgSO4.7H2O);

28 mg di fosfato bipotassico (K2HPO4);

e 10 ± 1 mg di tensioattivo.

Rinnovare ogni giorno tale effluente sintetico.

1.4.   Preparazione dei campioni

I tensioattivi non ionici puri possono essere esaminati tali quali. Il contenuto attivo dei campioni di tensioattivo deve essere determinato al fine di preparare il liquame sintetico (punto 1.3).

1.5.   Funzionamento dell'impianto

Riempire anzitutto il serbatoio di aerazione C e il sedimentatore D con effluente sintetico. Fissare il sedimentatore D ad un'altezza tale che il serbatoio di aerazione C contenga 3 litri. L'inoculazione avviene introducendo 3 ml di un effluente secondario di buona qualità, raccolto di recente da un impianto di trattamento di liquami di origine prevalentemente domestica. L'effluente dev'essere mantenuto in condizioni aerobiche nel periodo compreso tra la campionatura e l'utilizzazione. Azionare quindi il dispositivo di aerazione G, la pompa ad aria compressa E e la pompa dosatrice B. L'effluente sintetico deve passare nel serbatoio di aerazione C in ragione di 1 litro all'ora; ciò corrisponde a un tempo medio di ritenzione di tre ore.

Regolare il ritmo d'aerazione in modo che il contenuto del serbatoio C si mantenga costantemente in sospensione e che il tenore di ossigeno disciolto sia almeno di 2 mg/l. Impedire la formazione di schiuma con mezzi adeguati. Astenersi però dall'usare agenti antischiuma che esercitino una azione inibitrice sui fanghi attivi o che contengano tensioattivi. Regolare la pompa E in modo che nel serbatoio di aerazione C la rimessa in circolazione dei fanghi attivi provenienti dal sedimentatore sia continua e regolare. Rimettere in circolazione almeno una volta al giorno, mediante spazzolatura o con qualsiasi altro mezzo idoneo, i fanghi accumulatisi sulla parte superiore del serbatoio di aerazione C, nel fondo del sedimentatore D, o nel circuito di circolazione. Se il fango non decanta, favorirne la sedimentazione aggiungendo, ripetutamente se necessario, 2 ml di una soluzione al 5 % di cloruro ferrico.

Raccogliere per ventiquattro ore nel serbatoio F la soluzione uscente dal sedimentatore D, dopo tale periodo prelevare un campione, previa omogeneizzazione della miscela. Pulire quindi accuratamente il serbatoio F.

1.6.   Controllo del dispositivo di misura

Determinare immediatamente prima dell'uso il tenore di tensioattivi (in mg/l) dell'effluente sintetico.

Subito dopo il prelievo, determinare, per analisi con lo stesso metodo, il tenore di tensioattivi (mg/l) dell'acqua residua raccolta per ventiquattro ore nel serbatoio F: in caso contrario i campioni devono essere conservati, preferibilmente per congelazione. Determinare la concentrazione di tensioattivi con un'approssimazione di 0,1 mg/l.

Per controllare il buon funzionamento del dispositivo, misurare almeno due volte alla settimana la domanda chimica in ossigeno (COD) o il carbonio organico disciolto (DOC) dell'effluente filtrato attraverso fibre di vetro accumulatosi nel serbatoio F e dell'effluente sintetico filtrato del serbatoio A.

La riduzione in COD (domanda chimica di ossigeno) o DOC (carbonio organico dissolto) dovrebbe stabilizzarsi quando la degradazione quotidiana del tensioattivo è sostanzialmente regolare, vale a dire alla fine del periodo iniziale indicato nella figura 3.

Determinare due volte alla settimana in g/l il tenore di sostanze secche minerali in sospensione nei fanghi attivi raccolti nel serbatoio di aerazione. Se questo supera i 2,5 g/l, eliminare l'eccesso di fanghi attivi.

Eseguire la prova di biodegradabilità a temperatura ambiente; la temperatura deve rimanere costante fra 19-24 °C.

1.7.   Calcolo della biodegradabilità

Calcolare ogni giorno la percentuale di degradazione del tensioattivo a partire dal tenore di tensioattivo espresso in mg/l dell'effluente sintetico e del corrispondente effluente residuo raccolto nel serbatoio F.

Rappresentare graficamente, come nella figura 3, i valori di biodegradabilità ottenuti.

La degradabilità del tensioattivo viene calcolata come la media aritmetica dei valori ottenuti nel corso dei ventuno giorni seguenti al periodo di attivazione e acclimatazione, durante il quale la degradazione e il funzionamento dell'impianto siano stati regolari. In nessun caso la durata del periodo iniziale dovrà superare le sei settimane.

Calcolare la biodegradazione quotidiana con un'approssimazione dello 0,1 %, ma il risultato finale deve essere arrotondato all'unità più vicina.

In alcuni casi, la frequenza dei prelievi può essere ridotta, ma per calcolare la media utilizzare i risultati di almeno quattordici prelievi quotidiani distribuiti sul periodo di ventuno giorni che fa seguito al periodo iniziale.

2.   Determinazione dei tensioattivi anionici nelle prove di biodegradabilità

2.1.   Principio

Il metodo si basa sul fatto che il blu di metilene (colorante cationico) forma sali blu con tensioattivi anionici (MBAS) che possono essere estratti mediante cloroformio. Per eliminare eventuali interferenze, l'estrazione viene effettuata dapprima mediante una soluzione alcalina e l'estratto viene quindi trattato con una soluzione acida al blu di metilene. L'assorbimento della fase organica separata viene misurato fotometricamente alla lunghezza d'onda di assorbimento massimo, pari a 650 nm.

2.2.   Reattivi e attrezzature

2.2.1.   Soluzione tampone pH 10:

disciogliere 24 g di bicarbonato di sodio (NaHCO3) p.a. e 27 g di carbonato di sodio anidro (Na2CO3) p.a. in acqua deionizzata e diluire a 1 000 ml.

2.2.2.   Soluzione neutra al blu di metilene:

disciogliere 0,35 g di blu di metilene p.a. in acqua deionizzata e diluire a 1 000 ml. Preparare la soluzione almeno ventiquattro ore prima dell'uso. L'assorbimento della fase cloroformica della prova in bianco, misurata contro cloroformio puro, non deve superare 0,015 impiegando una cella con un cammino ottico di 1 cm a 650 nm.

2.2.3.   Soluzione acida al blu di metilene:

disciogliere 0,35 g di blu di metilene p.a. in 500 ml di acqua deionizzata e mescolare con 6,5 ml di H2SO4 (d = 1,84 g/ml). Diluire a 1 000 ml con acqua deionizzata. Preparare la soluzione almeno ventiquattro ore prima dell'uso. L'assorbimento della fase cloroformica della prova in bianco, misurata contro cloroformio puro, non deve superare 0,015 impiegando una cella con un cammino ottico di 1 cm a 650 nm.

2.2.4.   Cloroformio (triclorometano) p.a., di recente distillazione

2.2.5.   Estere metilico dell'acido dodecilbenzensolfonico

2.2.6.   Soluzione etanolica di idrossido di potassio, KOH 0,1 M

2.2.7.   Etanolo puro, C2H5OH

2.2.8.   Acido solforico, H2SO4 0,5 M

2.2.9.   Soluzione di fenolftaleina:

sciogliere un grammo di fenolftaleina in 50 ml di etanolo ed aggiungere 50 ml di acqua deionizzata agitando continuamente. Eliminare mediante filtrazione l'eventuale precipitato ottenuto.

2.2.10.   Soluzione metanolica di acido cloridrico: 250 ml di acido cloridrico concentrato p.a. e 750 ml di metanolo

2.2.11.   Imbuto separatore da 250 ml

2.2.12.   Matraccio tarato da 50 ml

2.2.13.   Matraccio tarato da 500 ml

2.2.14.   Matraccio tarato da 1 000 ml

2.2.15.   Pallone a fondo tondo con tappo conico di vetro smerigliato e condensatore a riflusso da 250 ml; granuli per facilitare l'ebollizione.

2.2.16.   pH-metro.

2.2.17.   Fotometro per misurazioni a 650 nm, con celle di 1-5 cm.

2.2.18.   Carta da filtro qualitativa.

2.3.   Procedimento

I campioni per analisi non debbono essere prelevati attraverso uno strato di schiuma.

Dopo accurato lavaggio con acqua, la vetreria utilizzata per l'analisi deve essere risciacquata a fondo con soluzione metanolica di acido cloridrico (punto 2.2.10) e quindi con acqua deionizzata prima dell'uso.

Filtrare l'affluente e l'effluente dell'impianto a fanghi attivi da esaminare immediatamente dopo la campionatura. Scartare i primi 100 ml del filtrato.

Prelevare una determinata quantità di campione, se necessario neutralizzata, in un imbuto separatore da 250 ml (punto 2.2.11). Il volume del campione dovrebbe contenere da 20 a 150 μg di MBAS. Per tenori più bassi in MBAS possono essere utilizzati sino a 100 ml del campione. Se il quantitativo utilizzato è inferiore a 100 ml, diluire a 100 ml con acqua deionizzata. Aggiungere al campione 10 ml di soluzione tampone (punto 2.2.1), 5 ml di soluzione neutra al blu di metilene (punto 2.2.2) e 15 ml di cloroformio (punto 2.2.4.). Agitare uniformemente la miscela, ma non troppo energicamente, per un minuto. Dopo la separazione della fase, versare lo strato di cloroformio in un secondo imbuto separatore contenente 110 ml di acqua deionizzata e 5 ml di soluzione acida al blu di metilene (punto 2.2.3.). Agitare la miscela per un minuto. Filtrare la fase cloroformica attraverso un filtro di ovatta idrofila previamente trattato con alcole e inumidito di cloroformio in un matraccio tarato (punto 2.2.12).

Estrarre le soluzioni alcaline e acide tre volte, utilizzando 10 ml di cloroformio per la seconda e la terza estrazione. Filtrare gli estratti cloroformici combinati attraverso lo stesso filtro di ovatta idrofila e portare a volume in un matraccio tarato da 50 ml (punto 2.2.12) con il cloroformio utilizzato per il lavaggio del filtro. Misurare l'assorbimento della soluzione cloroformica con un fotometro a 650 nm in cellette da 1-5 cm rispetto al cloroformio. Effettuare una determinazione del bianco con la procedura completa.

2.4.   Curva di taratura

Preparare una soluzione a titolo noto usando l'estere metilico dell'acido dodecilbenzensolfonico (tetrapropilene tipo PM 340) dopo saponificazione a sale di potassio. La MBAS è calcolata come dodecilbenzensolfonato di sodio (PM = 348).

Pesare con una pipetta da 400 a 450 mg di estere metilico dell'acido dodecilbenzensolfonico (punto 2.2.5) con un'approssimazione di 0,1 mg in un pallone a fondo tondo ed aggiungere 50 ml di soluzione etanolica di idrossido di potassio (punto 2.2.6) ed alcuni granuli per facilitare l'ebollizione. Dopo avere montato il condensatore a riflusso, far bollire per un'ora. Raffreddare e lavare il condensatore ed il giunto di vetro smerigliato con circa 30 ml di etanolo, ed aggiungere queste acque di lavaggio al contenuto del pallone. Titolare la soluzione con acido solforico rispetto alla fenolftaleina fino a scomparsa della colorazione. Trasferire questa soluzione in un matraccio tarato da 1 000 ml (punto 2.2.14), portare a volume con acqua deionizzata e mescolare.

Una parte di questa soluzione concentrata di tensioattivo viene quindi ulteriormente diluita. Prelevare 25 ml, trasferire in un matraccio da 500 ml (punto 2.2.13) e portare a volume con acqua deionizzata, quindi mescolare.

Questa soluzione standard contiene:

Image 1

ove E è il peso del campione in mg.

Per costruire la curva di taratura, prelevare frazioni di 1, 2, 4, 6, 8 ml della soluzione standard e diluire ciascuna di queste frazioni fino a 100 ml con acqua deionizzata. Procedere quindi come indicato al punto 2.3, inclusa una determinazione in bianco.

2.5.   Calcolo dei risultati

Il tenore del tensioattivo anionico (MBAS) nel campione è desunto dalla curva di taratura (punto 2.4). Il contenuto di MBAS del campione è dato dalla formula seguente:

Image 2

dove: V = volume del campione utilizzato in ml.

Esprimere i risultati come dodecilbenzenilsolfonato di sodio (PM 348).

2.6.   Espressione dei risultati

Esprimere i risultati come MBAS mg/l con un'approssimazione dello 0,1.

3.   Determinazione dei tensioattivi non ionici nei liquidi di prova di biodegradazione

3.1.   Principio

I tensioattivi sono concentrati e isolati mediante «stripping» gassoso. Nel campione usato, la quantità di tensioattivi non ionici deve essere compresa tra 250 e 800 μg.

Il tensioattivo così estratto è disciolto nell'acetato di etile.

Dopo separazione delle fasi ed evaporazione del solvente, precipitare il tensioattivo non ionico in soluzione acquosa con il reattivo di Dragendorff modificato (KBiI4 + BaCl2 + acido acetico glaciale).

Filtrare il precipitato, lavarlo con acido acetico glaciale e scioglierlo in una soluzione di tartrato di ammonio. Titolare potenziometricamente il bismuto presente nella soluzione con una soluzione di pirrolidinditiocarbammato a pH 4-5 usando un elettrodo indicatore al platino brillante ed un elettrodo di riferimento al calomelano oppure ad argento/cloruro di argento. Il metodo si applica ai tensioattivi non ionici che contengono gruppi di ossido di alchene 6-30.

Moltiplicare il risultato della titolazione per il fattore 54 per esprimerlo come sostanza di riferimento [nonilfenolo, condensato con 10 moli di ossido di etilene (NP 10)].

3.2.   Reattivi e attrezzatura

I reattivi devono essere preparati in acqua deionizzata.

3.2.1.

Acetato di etile, puro e di recente distillazione

3.2.2.

Bicarbonato di sodio, NaHCO3 p.a.

3.2.3.

Acido cloridrico diluito [20 ml di acido cloridrico (HCl) concentrato diluito a 1 000 ml con acqua]

3.2.4.

Metanolo p.a. di recente distillazione, tenuto in bottiglia di vetro

3.2.5.

Porpora di bromocresolo, 0,1 g in 100 ml di metanolo)

3.2.6.

Agente precipitante: l'agente precipitante è costituito da una miscela di 2 volumi di soluzione A ed 1 volume di soluzione B. La miscela è raccolta in una bottiglia scura e può essere usata sino ad una settimana dopo la sua preparazione.

3.2.6.1.

Soluzione A

Sciogliere 1,7 g di nitrato di bismuto, BiO.NO3.H2O p.a., in 20 ml di acido acetico glaciale e portare con acqua ad un volume di 100 ml. Sciogliere quindi 65 g di ioduro di potassio p.a. in 200 ml di acqua. Mescolare le due soluzioni in un pallone tarato da 1 000 ml, aggiungere 200 ml di acido acetico glaciale (punto 3.2.7) e portare a 1 000 ml con acqua.

3.2.6.2.

Soluzione B

Sciogliere 290 g di cloruro di bario, BaCl2.2H2O p.a, in 1 000 ml di acqua.

3.2.7.

Acido acetico glaciale 99-100 % (concentrazioni inferiori sono inadeguate).

3.2.8.

Soluzione di tartrato di ammonio: mescolare 12,4 g di acido tartarico p.a. con 12,4 ml di ammoniaca p.a. (d = 0,910 g/ml) e portare a 1 000 ml con acqua (oppure usare la quantità equivalente di tartrato ammonio p.a.).

3.2.9.

Soluzione di ammoniaca diluita: 40 ml di ammoniaca p.a. (d = 0,910 g/ml) portati a 1 000 ml con acqua.

3.2.10.

Soluzione tampone standard all'acetato: sciogliere 40 g di idrossido di sodio solido p.a. in 500 ml di acqua in un becher e fare raffreddare. Aggiungere 120 ml di acido acetico glaciale (punto 3.2.7). Mescolare energicamente, fare raffreddare, trasferire in un pallone tarato da 1 000 ml. Portare a volume con acqua.

3.2.11.

Soluzione di pirrolidinditiocarbammato («soluzione di carbato»): sciogliere 103 mg di pirrolidinditiocarbammato sodico, C5H8NNaS2.2H2O, in 500 ml circa di acqua, aggiungere 10 ml di alcole n-amilico p.a. e 0,5 g di NaHCO3 p.a., e portare a 1 000 ml con acqua.

3.2.12.

Soluzione di solfato di rame (per standardizzazione del punto 3.2.11).

SOLUZIONE CONCENTRATA

Mescolare 1,249 g di solfato di rame, CuSO4.5H2O p.a., con 50 ml di acido solforico 0,5 M e portare a 1 000 ml con acqua.

SOLUZIONE STANDARD

Mescolare 50 ml di soluzione concentrata con 10 ml di H2SO4 0,5 M e portare a 1 000 ml con acqua.

3.2.13.

Cloruro di sodio p.a.

3.2.14.

Apparecchiatura per «stripping» gassoso (vedi figura 5). Il diametro del disco sinterizzato deve essere identico a quello del diametro interno del cilindro.

3.2.15.

Imbuto separatore da 250 ml.

3.2.16.

Agitatore magnetico con magnete 25-30 mm.

3.2.17.

Crogiolo di Gooch, diametro della base perforata = 25 mm, tipo g 4.

3.2.18.

Filtri circolari in fibra di vetro, aventi un diametro di 27 mm, con diametro delle fibre 0,3-1,5 μm.

3.2.19.

Due beute per filtrazione a vuoto con adattorie e anelli di gomma, rispettivamente di 500 ml e 250 ml.

3.2.20.

Potenziometro registratore, munito di un elettrodo indicatore al platino e di un elettrodo di riferimento al calomelano oppure ad argento/cloruro di argento con una gamma di misura di 250 mV, con buretta automatica di capacità di 20-25 ml. Un dispositivo manuale analogo può essere usato in alternativa.

3.3.   Metodo

3.3.1.   Concentrazione e separazione del tensioattivo

Filtrare il campione acquoso attraverso una carta da filtro per analisi qualitativa. Eliminare i primi 100 ml del filtrato.

Introdurre nell'apparecchio di «stripping», precedentemente sciacquato con acetato di etile, una porzione misurata di campione, tal da contenere 250-800 μg di tensioattivo non ionico.

Per migliorare la separazione, aggiungere 100 g di cloruro di sodio e 5 g di bicarbonato di sodio.

Se il volume del campione supera i 500 ml, aggiungere questi sali in forma solida all'apparecchio di «stripping» e scioglierli facendovi passare dell'azoto o dell'aria.

Qualora venisse usato un campione di dimensione minore, sciogliere i sali in 400 ml di acqua e trasferire nell'apparecchio di «stripping».

Aggiungere acqua per portare il livello sino al rubinetto superiore.

Aggiungere con cautela 100 ml di acetato di etile alla superficie della fase acquosa.

Riempire per due terzi il flacone di lavaggio nella linea gas (azoto o aria) con acetato di etile.

Fare passare una corrente gassosa di 30-60 l/h attraverso l'apparecchio; si raccomanda l'uso di un flussometro. La portata del gas deve essere aumentata gradatamente all'inizio. La portata del gas deve essere regolata in modo che le fasi rimangano chiaramente separate per ridurre al minimo la miscela tra le stesse e la soluzione dell'acetato di etile nell'acqua. Arrestare il flusso di gas dopo cinque minuti.

Qualora si riscontri una riduzione superiore al 20 % nel volume della fase organica dovuto alla soluzione in acqua, l'operazione va ripetuta rivolgendo particolare attenzione alla velocità di flusso del gas.

Raccogliere la fase organica in un imbuto separatore. Reintrodurre nell'apparecchio di «stripping» i liquidi della fase acquosa eventualmente presenti nell'imbuto separatore (dovrebbero essere solo pochi millilitri). Filtrare la fase di acetato di etile attraverso una carta asciutta da filtro per analisi qualitativa in un becher da 250 ml.

Rimettere altri 100 ml di acetato di etile nell'apparecchio di «stripping» e farvi nuovamente scorrere azoto o aria per cinque minuti. Spillare la fase organica nell'imbuto separatore usato per la prima separazione, scartare la fase acquosa e far passare la fase organica attraverso lo stesso filtro usato nella prima porzione di acetato di etile. Sciacquare l'imbuto separatore ed il filtro con 20 ml circa di acetato di etile.

Evaporare l'estratto di acetato di etile sino ad essiccazione, su bagnomaria (sotto cappa). Dirigere una leggera corrente di aria sulla superficie della soluzione per accelerare l'evaporazione.

3.3.2.   Precipitazione e filtrazione

Sciogliere il residuo secco di cui al punto 3.3.1 in 5 ml di metanolo, aggiungere 40 ml di acqua e 0,5 ml di acido cloridrico diluito (punto 3.2.3), agitare quindi la miscela con un agitatore magnetico.

Aggiungere a questa soluzione 30 ml di agente precipitante (punto 3.2.6) con un cilindro graduato. Il precipitato si forma dopo ripetuta agitazione. Agitare per dieci minuti e lasciare quindi la miscela a riposo per almeno cinque minuti.

Filtrare la miscela attraverso un crogiolo di Gooch, la cui base sia costituita da un filtro in fibra di vetro. Lavare quindi il filtro sotto aspirazione con circa 2 ml di acido acetico glaciale. Lavare quindi a fondo il becher, il magnete e il crogiolo con acido acetico glaciale di cui bastano 40 o 50 ml. Non è necessario trasferire quantitativamente nel filtro il precipitato che aderisce alle pareti del becher in quanto la soluzione del precipitato per la titolazione viene rimessa nel becher di precipitazione e il precipitato rimanente viene in tal modo disciolto.

3.3.3.   Dissoluzione del precipitato

Sciogliere il precipitato nel crogiolo filtrante aggiungendo tre porzioni separate di 10 ml ciascuna di una soluzione calda (circa 80 °C) di tartrato di ammonio (punto 3.2.8). Lasciare a riposo ciascuna porzione nel crogiolo per alcuni minuti prima di filtrarla nella beuta.

Mettere il contenuto della beuta per filtrazione nel becher usato per la precipitazione. Sciacquare le pareti del becher con altri 20 ml di soluzione di tartrato per sciogliere i residui del precipitato.

Lavare accuratamente il crogiolo, l'adattatore e la beuta per filtrazione con 150-200 ml di acqua e rimettere l'acqua di risciacquo nel becher usato per la precipitazione.

3.3.4.   Titolazione

Agitare la soluzione con un agitatore magnetico (punto 3.2.16), aggiungere alcune gocce di porpora di bromocresolo (punto 3.2.5) nonché la soluzione di ammoniaca diluita (punto 3.2.9) fino ad ottenere una colorazione violetta (la soluzione è leggermente acida a causa del residuo di acido acetico usato per il risciacquo).

Aggiungere quindi 10 ml di soluzione tampone standard all'acetato (punto 3.2.10), immergere gli elettrodi nella soluzione e titolare potenziometricamente con la «soluzione di carbato» standard (punto 3.2.11) mantenendo l'estremità della buretta nella soluzione.

La velocità di titolazione non deve superare 2 ml/minuto.

Il punto finale è l'intersezione delle tangenti ai due rami della curva potenziale.

Si potrà osservare occasionalmente l'appiattimento della flessione della curva potenziale; questo fenomeno può essere eliminato pulendo accuratamente l'elettrodo di platino (mediante carta smerigliata).

3.3.5.   Determinazione del bianco

Eseguire contemporaneamente una determinazione del bianco, mediante analoga procedura completa, con 5 ml di metanolo e 40 ml di acqua, conformemente alle indicazioni del punto 3.3.2. La titolazione del bianco deve essere inferiore a 1 ml; in caso contrario, è da considerarsi sospetta la purezza dei reagenti (punti 3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10), soprattutto per il loro contenuto di metalli pesanti, per cui devono essere sostituiti. È necessario tener conto del bianco nel calcolo dei risultati.

3.3.6.   Controllo del fattore della «soluzione di carbato»

Determinare ogni giorno prima dell'impiego il fattore della soluzione di carbato. A tal fine, titolare 10 ml della soluzione di solfato di rame (punto 3.2.12) con una «soluzione di carbato» previa aggiunta di 100 ml di acqua e di 10 ml di soluzione tampone standard all'acetato (punto 3.2.10). Se la quantità usata è pari ad a ml, il fattore f è:

Image 3

e tutti i risultati delle titolazioni vengono moltiplicati per questo fattore.

3.4.   Calcolo dei risultati

Poiché ogni tensioattivo non ionico ha un fattore proprio, determinato in funzione della composizione, e in particolare della lunghezza della catena di ossido di alchene, le concentrazioni in tensioattivi non ionici sono espresse rapportandole ad una sostanza di riferimento — un nonilfenolo con 10 unità di ossido di etilene (NP 10) — per la quale il fattore di conversione è 0,054.

Grazie a questo fattore, la quantità di tensioattivi presenti nel campione si ottiene espressa in mg di equivalente NP 10, nel modo seguente:

(b — c) × f × 0,054 = mg di tensioattivo non ionico come NP 10

dove:

b

=

volume di «soluzione di carbato» impiegata per il campione (ml);

c

=

volume di «soluzione di carbato» impiegata nel bianco (ml);

f

=

fattore della «soluzione di carbato».

3.5.   Espressione dei risultati

Esprimere i risultati in mg/l come NP 10 con approssimazione dello 0,1.

Figura 1

Impianto di trattamento attivato: schema generale

Image 4

A

Recipiente di alimentazione

B

Pompa dosatrice

C

Serbatoio di aerazione (capacità tre litri)

D

Sedimentatore

E

Pompa ad aria compressa

F

Collettore

G

Aeratore sinterizzato

H

Flussometro

I

Aria

Figura 2

Impianto di trattamento attivato: dettaglio (dimensioni in millimetri)

Image 5

A

Livello del liquido

B

PVC duro

C

Vetro o plastica impermeabile (PVC duro)

Figura 3

Calcolo della biodegradabilità — Prova di conferma

Image 6

A

Periodo di attivazione

B

Periodo utilizzato per il calcolo (ventuno giorni)

C

Tensioattivo prontamente biodegradabile

D

Tensioattivo non prontamente biodegradabile

E

Biodegradazione (%)

F

Tempo (giorni)


Allegato VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 648/2004

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, punto 1)

Articolo 2, punto 1) bis

Articolo 2, punto 2)

Articolo 2, punto 1) ter

Articolo 2, punto 3)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, punto 6)

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, punto 7)

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, punto 8)

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, punto 11)

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 2, punto 12)

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 2, punto 14)

Articolo 2, punto 9) bis

Articolo 2, punto 13)

Articolo 2, paragrafo 10

Articolo 2, punto 15)

Articolo 2, paragrafo 11

Articolo 2, paragrafo 12

Articolo 2, punto 5)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4 bis

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 12

Articolo 28

Articolo 13

Articolo 26

Articolo 13 bis, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 13 bis, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 13 bis, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 13 bis, paragrafo 4

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 13 bis, paragrafo 5

Articolo 27, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 17

Articolo 33

Articolo 18

Articolo 29

Articolo 19

Articolo 35


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1354/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)