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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2025/1273 |
4.3.2025 |
BANDO DI CONCORSI GENERALI
EPSO/AD/423/25 – DA – Giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua danese (AD 7)
EPSO/AD/423/25 – DE – Giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua tedesca (AD 7)
EPSO/AD/423/25 – EN – Giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua inglese (AD 7)
EPSO/AD/423/25 – ET – Giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua estone (AD 7)
EPSO/AD/423/25 – HR – Giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua croata (AD 7)
EPSO/AD/423/25 – NL – Giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua neerlandese (AD 7)
EPSO/AD/423/25 – RO – Giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua rumena (AD 7)
EPSO/AD/423/25 – SL – Giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua slovena (AD 7)
(C/2025/1273)
Termine per la presentazione delle candidature: 10 aprile 2025 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
INDICE
1. |
DISPOSIZIONI GENERALI | 2 |
2. |
NATURA DELLE FUNZIONI | 2 |
3. |
CONDIZIONI DI AMMISSIONE | 3 |
3.1. |
Condizioni generali | 3 |
3.2. |
Condizioni specifiche: conoscenze linguistiche | 3 |
3.3. |
Condizioni specifiche: qualifiche | 4 |
4. |
ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI | 6 |
4.1. |
Panoramica delle fasi di concorso | 6 |
4.2. |
Domanda di candidatura | 7 |
4.3. |
Prove | 7 |
4.4. |
Assegnazione del punteggio e controllo dell’ammissibilità | 9 |
4.5. |
Costituzione degli elenchi di riserva | 10 |
5. |
PARI OPPORTUNITÀ E MISURE RAGIONEVOLI | 11 |
ALLEGATO: Norme generali | 12 |
1. DISPOSIZIONI GENERALI
(a) |
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari e funzionarie per il profilo di «giurista linguista»/«giurista revisore» (gruppo di funzioni AD 7). |
(b) |
Il presente bando di concorsi e il suo Allegato «Norme generali» costituiscono il quadro giuridicamente vincolante della procedura di concorso. |
(c) |
L’EPSO si impegna ad usare un linguaggio inclusivo e neutrale dal punto di vista del genere. Qualsiasi riferimento a una persona di un determinato genere deve essere inteso anche come riferimento a una persona di qualsiasi altro genere. |
(d) |
Il presente bando riguarda otto concorsi. È consentito iscriversi a uno solo di essi. |
(e) |
Il numero di posti disponibili per ciascun concorso è indicato nella tabella 1. Tabella 1
|
(f) |
I requisiti di ammissione e le prove per questi concorsi si basano sull’interesse del servizio e tengono conto delle differenze tra gli ordinamenti giuridici nazionali dell’UE. |
(g) |
La specificità del concorso EPSO/AD/423/25 – EN è dovuta al fatto che, nonostante il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, l’inglese continua a essere una delle principali lingue di partenza nelle istituzioni dell’UE. Nelle istituzioni dell’UE vi è pertanto una forte domanda di giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua inglese altamente qualificati. Poiché le giurisdizioni degli Stati membri anglofoni includono elementi di common law, i candidati idonei/le candidate idonee del presente concorso devono dimostrare di avere, oltre a una conoscenza dell’inglese di livello C2 (equivalente al livello di madrelingua, cfr. il punto 3.2.), anche un’ottima padronanza sia del diritto dell’UE che della common law. Ciò è necessario per garantire la coerenza giuridica e linguistica dei testi giuridici dell’UE in tutte le lingue ufficiali dell’UE, che hanno tutte lo stesso valore giuridico. |
2. NATURA DELLE FUNZIONI
(a) |
Le istituzioni dell’UE assumono giuristi/e altamente qualificati/e che devono essere in grado di revisionare, nella lingua del concorso, le traduzioni di testi giuridici dell’UE a partire da almeno due altre lingue e di fornire consulenza in materia di redazione legislativa al fine di assicurare la qualità redazionale degli atti giuridici dell’UE. L’esercizio delle funzioni di giurista linguista/giurista revisore comporta l’utilizzo di strumenti informatici standard e di automazione del lavoro d’ufficio. |
(b) |
I giuristi linguisti (del Parlamento europeo e del Consiglio) seguono le procedure legislative durante l’intero processo. Possono essere chiamati a fornire consulenza procedurale, redazionale e giuridica; a redigere modifiche alle proposte di atti legislativi e a verificare la redazione di tali modifiche; e a verificare la concordanza giuridica e linguistica di testi legislativi (già tradotti) nella lingua del concorso con le altre versioni linguistiche di tali testi. È probabile che i giuristi linguisti abbiano contatti frequenti con i diversi partecipanti al processo legislativo. Le loro funzioni possono variare a seconda dell’istituzione presso cui lavorano. |
(c) |
I giuristi revisori (della Commissione europea) forniscono consulenza giuridica alla Commissione e ai suoi servizi in materia di redazione legislativa durante l’elaborazione delle proposte legislative e degli atti della Commissione. Verificano inoltre la concordanza giuridica e linguistica di proposte legislative e atti della Commissione (già tradotti e revisionati) nella lingua del concorso con le altre versioni linguistiche di tali testi. La natura delle loro funzioni comporta contatti frequenti con i vari servizi della Commissione. |
3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Per candidarsi occorre soddisfare tutte le condizioni generali e specifiche di ammissione (cfr. i punti da 3.1. a 3.3.) entro il termine previsto per la presentazione delle candidature, tranne quando diversamente indicato al punto 3.3.
3.1. Condizioni generali
Per candidarsi bisogna:
1. |
avere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE e godere dei diritti civili; |
2. |
essere in regola con le disposizioni di legge in materia di obblighi militari; |
3. |
offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svolgere. |
3.2. Condizioni specifiche: conoscenze linguistiche
(a) |
Lo statuto dei funzionari (1) stabilisce che per la nomina a funzionario occorre avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’UE e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’UE nella misura necessaria alle funzioni da svolgere. |
(b) |
Data la natura delle funzioni dei giuristi linguisti/giuristi revisori e in considerazione dell’interesse del servizio, chi si candida deve conoscere almeno tre delle 24 lingue ufficiali dell’UE, secondo le indicazioni della tabella 2. Per praticità si fa riferimento a tali lingue come «lingua 1», «lingua 2» e «lingua 3». Tabella 2
|
(c) |
Per ogni singola abilità linguistica indicata nel modulo di candidatura (ascolto, lettura, interazione orale, produzione orale, scrittura) è richiesto il livello di conoscenza seguente:
|
(d) |
Detti livelli e abilità sono definiti nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue (2). |
(e) |
La lingua 1 di ciascun concorso corrisponde alla lingua di arrivo del servizio di assunzione interessato. Ai giuristi linguisti/giuristi revisori è richiesto un livello madrelingua nella lingua 1 perché dovranno redigere o rivedere testi complessi, fornire consulenza legislativa e svolgere analisi giuridiche e terminologiche in questa lingua. |
(f) |
La scelta dell’inglese come lingua 2 nei concorsi diversi da EPSO/AD/423/25 – EN è determinata dal fatto che la stragrande maggioranza dei testi è tradotta a partire dall’inglese. È pertanto essenziale che tutti i giuristi linguisti/giuristi revisori siano in grado di lavorare con l’inglese come lingua di partenza, ossia rivedere i testi tradotti dall’inglese in una delle lingue del concorso, garantire la coerenza della terminologia giuridica tra il testo in inglese e il testo nella lingua del concorso, ecc. |
(g) |
Per il concorso EPSO/AD/423/25 – EN la lingua 2 può essere una qualsiasi delle altre lingue ufficiali dell’UE, purché diversa dalla lingua 3. |
(h) |
Per i presenti concorsi è richiesta una terza lingua perché i giuristi linguisti/giuristi revisori sono responsabili anche di verificare la coerenza giuridica e linguistica tra la versione nella lingua del concorso e le altre versioni linguistiche di testi legislativi tradotti. |
(i) |
I requisiti linguistici indicati determinano la lingua utilizzata nelle diverse prove (cfr. il punto 4.3.). |
3.3. Condizioni specifiche: qualifiche
(a) |
I titoli di studio specifici richiesti, in linea di principio, per ciascuno dei concorsi oggetto del presente bando sono elencati ai punti da 3.3.1. a 3.3.8. Alla luce dei principi enunciati nella sentenza del 7 settembre 2022, OQ/Commissione europea, T-713/20, ECLI:EU:T:2022:513, per i lavoratori che hanno esercitato il proprio diritto alla libertà di circolazione tra Stati membri ai sensi dell’articolo 45 TFUE possono essere accettati dalla commissione giudicatrice diplomi equivalenti. |
(b) |
Per stabilire se il candidato disponga di un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, la commissione giudicatrice terrà conto delle norme vigenti al momento del conseguimento del titolo. |
(c) |
In linea di principio non è richiesta alcuna esperienza professionale. |
(d) |
Tuttavia:
|
(e) |
Se richiesta ai sensi del presente bando di concorso, l’esperienza giuridica deve essere stata maturata come giurista, anche libero professionista, nel settore privato, presso una delle istituzioni, agenzie o altri organismi dell’UE, un’amministrazione nazionale, un’organizzazione intergovernativa, internazionale o non governativa oppure un’università. |
(f) |
Nei casi in cui un diploma è sufficiente a soddisfare i requisiti di ammissione per un determinato concorso (cfr. i punti da 3.3.1. a 3.3.8.), tale diploma deve essere rilasciato entro e non oltre il 14 settembre 2025. |
3.3.1. EPSO/AD/423/25 – DA
Fatti salvi il punto 3.3., lettera d), sottopunto i), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2., punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/423/25 – DA occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto danese:
Juridisk kandidateksamen (cand.jur.) eller erhvervsøkonomisk-erhvervsjuridisk kandidateksamen (cand.merc.jur.).
3.3.2. EPSO/AD/423/25 – DE
Fatti salvi il punto 3.3., lettera d), sottopunto i), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2., punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/423/25 – DE occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto austriaco o tedesco:
Juristische Ausbildung im deutschen oder im österreichischen Recht, die mit der deutschen Ersten Prüfung (Erstes Juristisches Staatsexamen) bzw. mit dem österreichischen Magister der Rechtswissenschaften (mag.iur.) abgeschlossen wurde.
3.3.3. EPSO/AD/423/25 – EN
Fatti salvi il punto 3.3., lettera d), e le norme generali (in particolare la sezione 2.2., punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/423/25 – EN occorre soddisfare i requisiti elencati in uno dei seguenti punti:
(a) |
possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma di laurea in diritto irlandese conseguito in Irlanda; essere stati ammessi come barrister presso l’Ordine degli avvocati d’Irlanda o essere solicitor in Irlanda; |
(b) |
possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto di Malta conformemente alle disposizioni dello statuto dell’Università di Malta:
|
(c) |
prima del 1o gennaio 2021:
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(d) |
avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni, impartita in inglese, attestata da un diploma di laurea in diritto di un sistema giuridico connesso a un ordinamento di common law in vigore in uno degli Stati membri o da esso derivato, rilasciato in un paese terzo in cui una delle lingue ufficiali è l’inglese, e soddisfare uno dei seguenti requisiti:
|
3.3.4. EPSO/AD/423/25 – ET
Fatti salvi il punto 3.3., lettera d), sottopunto i), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2., punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/423/25 – ET occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto:
(a) |
Eestis ja eesti keeles omandatud endine bakalaureusekraad õigusteaduses (160 AP ehk 240 EAP); |
(b) |
magistrikraad õigusteaduses vastavalt 3+2 õppekavale, mis koosneb järgmisest:
|
3.3.5. EPSO/AD/423/25 – HR
Fatti salvi il punto 3.3., lettera d), sottopunto i), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2., punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/423/25 – HR occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto croato:
(a) |
diplomirani pravnik / diplomirana pravnica; |
(b) |
magistar / magistra prava; |
(c) |
sveučilišni magistar / sveučilišna magistra prava. |
3.3.6. EPSO/AD/423/25 – NL
Fatti salvi il punto 3.3., lettera d), sottopunto i), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2., punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/423/25 – NL occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto:
a) |
diploma van een Nederlandstalige opleiding Nederlands recht (meester (mr.) of Belgisch recht (licentiaat of master); |
b) |
bachelor van een Nederlandstalige opleiding Nederlands of Belgisch recht, gevolgd door een master (LL.M.). |
3.3.7. EPSO/AD/423/25 – RO
Fatti salvi il punto 3.3., lettera d), sottopunto i), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2., punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/423/25 – RO occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata dal seguente diploma di laurea in diritto rumeno:
diplomă de licență.
3.3.8. EPSO/AD/423/25 – SL
Fatti salvi il punto 3.3., lettera d), sottopunto i), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2., punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/423/25 – SL occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto sloveno:
(a) |
V Sloveniji pridobljena univerzitetna izobrazba pravne smeri s strokovnim naslovom «univerzitetni diplomirani pravnik/univerzitetna diplomirana pravnica» (po študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 2004) oziroma; |
(b) |
univerzitetna izobrazba pravne smeri s strokovnim naslovom «diplomirani pravnik (UN)/diplomirana pravnica (UN)», dopolnjena z magistrsko izobrazbo s strokovnim naslovom «magister prava/magistrica prava» (druga stopnja po bolonjskem programu). |
4. ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI
4.1. Panoramica delle fasi di concorso
Il concorso sarà articolato nelle fasi seguenti:
— |
domanda di candidatura (cfr. il punto 4.2.); |
— |
prove (cfr. il punto 4.3.); |
— |
assegnazione del punteggio al test e controllo dell’ammissibilità (cfr. il punto 4.4.); |
— |
compilazione degli elenchi di riserva (cfr. il punto 4.5.). |
4.2. Domanda di candidatura
(a) |
Per candidarsi occorre disporre di un account EPSO. |
(b) |
La candidatura deve essere presentata sul sito internet dell’EPSO (4) e deve essere inviata entro la seguente data: 10 aprile 2025 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles |
(c) |
È possibile compilare il modulo di candidatura in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell’UE. Inviando il modulo di candidatura, i candidati/le candidate dichiarano di soddisfare tutte le condizioni di cui alla sezione 3 «Condizioni di ammissione». È responsabilità di coloro che si candidano completare e inviare il modulo di candidatura entro il termine previsto. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle candidature, non sarà più possibile apportare modifiche alla candidatura. |
(d) |
Entro il 15 settembre 2025 alle ore 12:00 (mezzogiorno) ora di Bruxelles, occorre caricare le copie scannerizzate dei documenti a sostegno delle dichiarazioni fatte nel modulo di candidatura. Una spiegazione su come procedere è disponibile all’apposita pagina del sito internet dell’EPSO. |
4.3. Prove
(a) |
Osservazioni generali
|
(b) |
Test sul diritto dell’UE
|
(c) |
Test di comprensione linguistica
|
(d) |
Test di ragionamento I test di ragionamento sono test a scelta multipla che valutano le capacità di ragionamento verbale, numerico e astratto. Saranno articolati come indicato nella tabella 5. Tabella 5
|
(e) |
Prova di revisione
|
4.4. Assegnazione del punteggio e controllo dell’ammissibilità
(a) |
Osservazioni generali
|
(b) |
Fasi specifiche
|
4.5. Costituzione degli elenchi di riserva
(a) |
La commissione giudicatrice inserirà negli elenchi di riserva i nomi di coloro che i) hanno ottenuto come minimo tutti i punteggi minimi richiesti e uno dei punteggi combinati più alti e ii) sono stati considerati ammissibili. I nominativi saranno iscritti nell’elenco di riserva secondo l’ordine decrescente della graduatoria finale e fino al raggiungimento del numero di posti disponibili nell’elenco di ciascun concorso o fino a esaurimento del numero di candidati/candidate inclusi nella graduatoria. |
(b) |
Se più candidati/candidate si classificano all’ultimo posto disponibile in un elenco di riserva, tutti i loro nomi saranno aggiunti a tale elenco di riserva. |
(c) |
Gli elenchi di riserva riporteranno i nomi in ordine alfabetico e saranno messi a disposizione dei servizi di assunzione interessati. |
(d) |
Ai candidati/alle candidate saranno comunicati i risultati conseguiti (risultati delle prove e/o dei controlli di ammissibilità) ad eccezione dei casi in cui non si è proceduto a valutarne le risposte ai test a scelta multipla e/o le prove scritte e/o a controllarne l’ammissibilità per i motivi indicati nel presente bando. |
(e) |
L’inserimento in un elenco di riserva non costituisce diritto o garanzia di assunzione. |
5. PARI OPPORTUNITÀ E MISURE RAGIONEVOLI
(a) |
L’EPSO pratica una politica di pari opportunità, parità di trattamento e di accesso nei confronti di tutti coloro che si candidano. |
(b) |
Le persone con disabilità o condizioni di salute che possono incidere sulla capacità di sostenere le prove devono indicarlo nel modulo di candidatura e seguire la procedura per chiedere misure ragionevoli di adeguamento, come descritto nel sito internet dell’EPSO (6). Dopo aver esaminato la domanda e i documenti giustificativi pertinenti, l’EPSO può concedere, se necessario, misure ragionevoli di adeguamento. |
(1) Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385/62).
Testo consolidato: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20240101.
(2) https://eu-careers.europa.eu/it/documents/common-european-framework-reference-languages.
(3) Cfr. i punti 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., lettere da a) a c), 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7., 3.3.8.
(4) https://eu-careers.europa.eu/it/job-opportunities/open-for-application.
(5) La comprensione della lingua 2 (inglese) in questi concorsi è testata attraverso la prova di revisione, nella quale i candidati/le candidate devono dimostrare una conoscenza approfondita delle lingue 1 e 2.
(6) https://eu-careers.europa.eu/it/how-request-specific-adjustments-selection-tests.
ALLEGATO:
NORME GENERALI
1. Disposizioni di base
1) |
Le disposizioni contenute nelle presenti norme generali si applicano salvo diversa indicazione nel bando di concorso. |
2) |
Chi si candida riceve le informazioni urgenti nel proprio account personale di candidato/candidata («account personale»). Occorre consultare il proprio account personale almeno ogni tre giorni di calendario per seguire l’andamento del concorso ed essere sicuri di rispettare le scadenze. Chi non potesse consultare il proprio account personale per un problema tecnico imputabile all’EPSO deve notificarlo immediatamente all’EPSO mediante il modulo di contatto online (1). |
3) |
Qualora più persone si classifichino all’ultimo posto utile in qualsiasi fase del concorso, saranno tutte convocate alla fase successiva. Qualora più persone si classifichino all’ultimo posto utile di un elenco di riserva, saranno tutte inserite in questo elenco. |
4) |
I candidati/le candidate riammessi/e a seguito di una domanda, un reclamo o un ricorso accolti con esito positivo a) saranno riammessi/e al concorso nella fase da cui erano stati esclusi/e o b) saranno aggiunti/e all’elenco di riserva, a seconda dei casi. |
5) |
Nelle comunicazioni — tramite l’account personale o per email — tra l’EPSO e il candidato/la candidata viene utilizzata una delle lingue per la quale è stata dichiarata una conoscenza di livello B2 o superiore (2) alla voce «Capacità di leggere» della sezione «Conoscenze linguistiche» del modulo di candidatura (cfr. anche la sezione 2.1 delle presenti norme generali). |
6) |
I candidati/le candidate possono contattare l’EPSO tramite il modulo di contatto online disponibile sul sito web dell’EPSO (3). Prima di contattare l’EPSO, sono invitati/e a consultare la sezione «Domande frequenti» del sito web dell’EPSO (4). |
7) |
L’EPSO si riserva il diritto di porre fine a qualsiasi scambio di corrispondenza inopportuno, cioè di natura ripetitiva, insultante e/o irrilevante. |
2. Titoli di studio (5) , esperienza (6) , documenti giustificativi
2.1. La sezione «Il mio CV» dell’account personale
Prima di candidarsi a un concorso occorre compilare la sezione «Il mio CV» dell’account personale. Quando ci si candida a un concorso specifico, non occorre reintrodurre le informazioni contenute nella sezione «Il mio CV» del modulo di candidatura. Una istantanea dei dati contenuti nella sezione «Il mio CV» sarà automaticamente allegata al modulo di candidatura al momento della presentazione della candidatura. È responsabilità di coloro che si candidano fare in modo che la sezione «Il mio CV» sia aggiornata a quel momento.
2.2. Titoli di studio
1) |
I titoli, i diplomi e/o i certificati, rilasciati in paesi UE o non UE, devono essere riconosciuti da un’autorità competente di uno Stato membro dell’UE. |
2) |
Per valutare se coloro che si candidano sono in possesso dei titoli richiesti dal bando di concorso si terrà conto delle differenze tra i sistemi nazionali di istruzione, in particolare per quanto riguarda le denominazioni dei titoli di studio, diplomi e certificati. |
2.3. Esperienza professionale
1) |
Per essere presa in considerazione, l’esperienza professionale deve soddisfare le seguenti condizioni generali:
|
2) |
L’esperienza professionale indicata di seguito sarà altresì valutata alla luce di norme specifiche, comprese alcune deroghe ai requisiti di cui al punto 1):
|
2.4. Documenti giustificativi
1) |
Salvo diversa indicazione, occorre caricare sul proprio account personale copie scannerizzate dei documenti giustificativi delle dichiarazioni fatte nel modulo di candidatura (cfr. anche la sezione 2.1 delle presenti norme generali). Occorrerà farlo entro la data stabilita nel bando di concorso oppure — nei casi in cui nel bando non sia indicata alcuna data — entro la data indicata dall’EPSO. |
2) |
Qualora i documenti giustificativi non vengano presentati entro la data di cui sopra, il candidato/la candidata potrà essere considerato/a non ammissibile al concorso oppure i suoi titoli di studio ed esperienze specifiche potranno non essere presi in considerazione. |
3) |
In qualsiasi fase della procedura può essere chiesto a chi si candida di fornire informazioni o documenti supplementari. |
4) |
Tra gli altri documenti, occorre caricare una copia della carta d’identità o del passaporto che devono essere validi alla data limite per la presentazione delle candidature. Su richiesta, i candidati/le candidate dovranno presentare l’originale della carta d’identità o del passaporto. |
5) |
Per dimostrare di essere in possesso dei titoli di studio, coloro che si candidano dovranno fornire almeno:
|
6) |
Per tutti i periodi di attività professionale svolta occorre presentare, in originale o in copia autenticata, i seguenti documenti:
|
3. Il ruolo della commissione giudicatrice
1) |
La commissione giudicatrice del concorso stabilisce il grado di difficoltà delle prove del concorso e ne approva il contenuto, valuta la conformità di coloro che si candidano alle condizioni specifiche di ammissione, ne confronta i meriti e seleziona i candidati/le candidate migliori sulla base dei requisiti stabiliti nel bando di concorso. |
2) |
I lavori della commissione giudicatrice sono segreti. |
3) |
Il lavoro della commissione giudicatrice è facilitato dall’EPSO. |
4. Conflitto di interessi
1) |
I nomi dei membri della commissione giudicatrice sono pubblicati sul sito dell’EPSO (7). |
2) |
I candidati/le candidate, i membri della commissione giudicatrice e i membri del personale dell’EPSO che facilitano l’organizzazione degli specifici concorsi sono tenuti a dichiarare qualsiasi conflitto di interessi che possa insorgere, in particolare, in caso di legame familiare o di rapporto di lavoro diretto. Eventuali situazioni che potrebbero costituire un conflitto di interessi devono essere dichiarate all’EPSO non appena la persona interessata ne viene a conoscenza. L’EPSO valuterà individualmente ciascun caso e prenderà le misure opportune. |
3) |
Al fine di garantire l’indipendenza della commissione giudicatrice, tranne in casi espressamente autorizzati, è tassativamente vietato a coloro che si candidano o a terzi non appartenenti alla commissione tentare di contattare uno dei suoi membri in merito a qualsiasi questione relativa al concorso o ai lavori della commissione. |
4) |
I candidati/le candidate che desiderino esporre il loro caso alla commissione giudicatrice devono farlo per iscritto tramite il loro account personale. |
5) |
Una violazione delle norme summenzionate potrebbe comportare un’azione disciplinare nei confronti di un membro della commissione giudicatrice o di un membro del personale dell’EPSO e/o l’esclusione della persona interessata dal concorso (cfr. la sezione 6). |
5. Prove
1) |
L’EPSO informerà i candidati/le candidate in merito alle modalità di svolgimento delle prove fornendo tutte le precisazioni e le istruzioni necessarie, al più tardi al momento della convocazione alle prove. |
2) |
Se e quando informati/e, i candidati/le candidate dovranno prenotare un appuntamento per le prove seguendo le istruzioni ricevute dall’EPSO. I periodi di prenotazione e quelli durante i quali è possibile sostenere le prove sono limitati. |
3) |
I candidati/Le candidate devono aver completato tutti i necessari preparativi descritti nelle istruzioni trasmesse prima delle prove, tra cui procedere all’installazione dei software, svolgere la necessaria sincronizzazione, partecipare al test di connessione e a quello per i prerequisiti tecnici o a una verifica dei sistemi e/o a una simulazione. Agendo in conformità delle istruzioni sarà possibile verificare se l’ambiente informatico dei candidati/delle candidate soddisfa i criteri richiesti e se il loro dispositivo è compatibile con la piattaforma d’esame o l’applicazione. Il mancato completamento di tutti i preparativi obbligatori può impedire lo svolgimento delle prove e invaliderà la capacità del fornitore responsabile del servizio di risolvere in modo efficace eventuali problemi tecnici che potranno verificarsi durante le prove. |
4) |
Se un candidato/una candidata non prenota una data, non si presenta o non svolge una o più prove, la sua partecipazione al concorso sarà ritenuta terminata, a meno che la persona interessata non sia in grado di dimostrare che il fatto di non aver prenotato una data, non essersi presentata o non aver svolto la prova è dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà o a una situazione di forza maggiore. Le persone interessate devono contattare l’EPSO il prima possibile, preferibilmente prima delle prove, e devono fornire la necessaria giustificazione includendo, se del caso, le prove attestanti che hanno contattato i servizi di assistenza tecnica. |
5) |
Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni applicabili alle prove, specificati nelle istruzioni e nelle informazioni messe a disposizione dei candidati/delle candidate, non sarà considerato una circostanza indipendente dalla loro volontà né una situazione di forza maggiore. |
6) |
Per familiarizzarsi maggiormente con le procedure di selezione dell’EPSO, comprese le condizioni generali applicabili alle prove, si invitano i candidati/le candidate a consultare il sito Internet dell’EPSO (8). |
6. Esclusione dal concorso
1) |
I candidati/le candidate possono essere esclusi/e in qualsiasi fase del concorso per i seguenti motivi:
|
2) |
Coloro che si candidano per essere assunti dalle istituzioni dell’UE sono tenuti ad agire dando prova della massima integrità, conformemente all’articolo 27, primo comma, e all’articolo 28, lettera c), dello statuto dei funzionari. In caso di frode o tentativo di frode, l’EPSO può decidere di dichiarare un candidato/una candidata non ammissibile a futuri concorsi per un periodo di tempo limitato. |
7. Problemi e soluzioni
7.1. Problemi tecnici e organizzativi
1) |
Se, in una fase qualsiasi della procedura di selezione, un candidato/una candidata rileva un problema tecnico o organizzativo grave, deve informarne l’EPSO attraverso il proprio account personale. |
2) |
Per eventuali problemi connessi al proprio account personale o al modulo di candidatura, chi si candida deve contattare l’EPSO immediatamente e in ogni caso prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature. |
3) |
Se il problema si verifica durante le prove, occorre procedere come segue:
|
4) |
I reclami ricevuti dopo il termine indicato in questo punto saranno considerati inammissibili. |
5) |
I reclami relativi a problemi tecnici trasmessi da candidati/candidate che non hanno seguito la procedura completa indicata al punto 5.3 saranno considerati inammissibili a meno che le persone interessate non provino che il mancato completamento di tutti i preparativi necessari è dovuto a circostanze indipendenti dalla loro volontà o una situazione di forza maggiore. |
6) |
Le contestazioni formulate nell’ambito dei reclami di cui ai punti 7.2.2 e 7.3.1 e basate su presunti problemi tecnici e/o organizzativi che non sono stati segnalati conformemente a quanto previsto nel punto 7.1 in combinato disposto con la sezione 5 saranno considerate inammissibili. |
7.2. Procedimento di riesame interno
7.2.1. Reclami relativi alle domande del test a scelta multipla su computer
1) |
I candidati/le candidate che ritengano di avere motivi giustificati per sostenere che un errore in una o più domande del test a scelta multipla su computer abbia compromesso la loro capacità di rispondere correttamente, possono chiedere il riesame della domanda o delle domande in questione. |
2) |
La commissione giudicatrice può decidere di «neutralizzare» le domande contenenti l’errore, vale a dire annullare la domanda o le domande in questione e ridistribuire i punti inizialmente assegnati a tali domande tra le altre domande del test. La ridistribuzione del punteggio riguarderà solo i candidati/le candidate il cui test comprendeva la domanda in questione. Il punteggio per i test indicato nelle parti corrispondenti del presente bando di concorso resta invariato. |
3) |
Per presentare un reclamo in merito a domande relative al test a scelta multipla su computer occorre:
|
4) |
Non saranno presi in considerazione i reclami presentati dopo la scadenza del termine o i reclami che non descrivono chiaramente le domande contestate e/o i presunti errori. In particolare, non saranno presi in considerazione i reclami che si limitano a segnalare presunti problemi di traduzione, senza specificare quale sia il problema. |
5) |
Le argomentazioni presentate nell’ambito dei reclami di cui al punto 7.3.1 e basate su presunti problemi relativi alle domande del test a scelta multipla su computer, che non erano stati segnalati conformemente a quanto previsto al punto 7.2.1, saranno respinte. |
7.2.2. Domande di riesame
1) |
I candidati/le candidate possono chiedere il riesame di una decisione adottata dalla commissione giudicatrice che stabilisce i loro risultati, decide se possono passare alla fase successiva del concorso o incide in altro modo sul loro status giuridico di candidato/candidata. |
2) |
La procedura di riesame ha lo scopo di consentire alla commissione giudicatrice di modificare la decisione impugnata nei casi in cui vi sia un motivo per farlo (per esempio qualora vi sia un errore nella valutazione). Nell’ambito della procedura di riesame la commissione giudicatrice riesaminerà la sua valutazione dei meriti della persona candidata e confermerà le sue conclusioni iniziali o fornirà una valutazione riveduta. |
3) |
La commissione giudicatrice non risponderà ad alcuna argomentazione giuridica relativa o meno alla valutazione contestata. Tutte le argomentazioni di natura giuridica e i reclami relativi al quadro giuridico del concorso possono essere presentati sotto forma di reclamo amministrativo (cfr. il punto 7.3.1). |
4) |
Il semplice fatto che chi si candida possa non essere d’accordo con la valutazione fatta dalla commissione giudicatrice delle sue prestazioni in una prova o dei suoi titoli di studio e/o esperienze, non significa che la commissione giudicatrice abbia commesso un errore di valutazione. La commissione giudicatrice gode di un ampio margine di discrezionalità nel formulare giudizi di valore sulle prestazioni, sui titoli di studio e sull’esperienza di coloro che si candidano. |
5) |
Non è possibile chiedere un riesame in relazione ai risultati dei test a scelta multipla su computer. |
6) |
Per presentare una domanda di riesame, occorre:
|
7) |
I candidati/le candidate riceveranno un avviso automatico di ricevimento della loro richiesta. La commissione giudicatrice esaminerà la richiesta di riesame e informerà quanto prima la persona interessata della sua decisione. |
8) |
Le richieste di riesame pervenute dopo la scadenza del termine di cui al punto 6, lettera a), saranno considerate irricevibili e non saranno esaminate, a meno che i candidati/le candidate non siano in grado di dimostrare l’esistenza di una situazione di forza maggiore. |
7.3. Altre forme di riesame
7.3.1. Reclami amministrativi ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari
1) |
I candidati/le candidate possono presentare un reclamo amministrativo contro un atto (una decisione o l’assenza di una decisione) se:
|
2) |
Il reclamo può essere presentato contro l’assenza di decisione nei casi in cui esiste l’obbligo di prendere una decisione entro un termine stabilito dallo statuto dei funzionari. |
3) |
Coloro che hanno presentato una domanda di riesame (cfr. il punto 7.2.2) devono attendere la notifica della risposta a tale richiesta prima di decidere se presentare un reclamo amministrativo. In tali casi, il termine per la presentazione di un reclamo amministrativo decorre dalla data di notifica della decisione della commissione giudicatrice in merito alla richiesta di riesame. |
4) |
I reclami amministrativi sono esaminati dal direttore dell’EPSO in qualità di autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari. |
5) |
La procedura di reclamo amministrativo ha lo scopo di verificare il rispetto del quadro giuridico del concorso. Si richiama l’attenzione dei candidati/delle candidate sul fatto che il direttore dell’EPSO non può annullare un giudizio di valore espresso da una commissione giudicatrice e non ha il potere giuridico di modificare la sostanza della decisione di una commissione giudicatrice. Se il direttore dell’EPSO riscontra un errore procedurale o un errore manifesto di valutazione, può rinviare il caso alla commissione giudicatrice per una nuova valutazione. |
6) |
Per presentare un reclamo amministrativo, occorre:
|
7) |
I reclami amministrativi ricevuti dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari saranno considerati irricevibili. |
7.3.2. Ricorsi giurisdizionali
1) |
Chi si candida ha il diritto di presentare un ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale, a norma dell’articolo 270 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 91 dello statuto dei funzionari. |
2) |
I ricorsi giurisdizionali contro le decisioni adottate dall’EPSO (anziché dalla commissione giudicatrice) sono ricevibili dinanzi al Tribunale solo se la persona interessata è debitamente ricorsa a un reclamo amministrativo conformemente a quanto stabilito dall’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari (cfr. il punto 7.3.1). |
3) |
Tutte le informazioni sui ricorsi giurisdizionali sono disponibili sul sito web del Tribunale (9). |
7.3.3. Denunce al Mediatore europeo
1) |
Tutti i cittadini e i residenti dell’UE possono presentare una denuncia al Mediatore europeo in merito a casi di cattiva amministrazione. |
2) |
Prima di presentare una denuncia al Mediatore, i candidati/le candidate devono aver precedentemente esaurito i mezzi di ricorso interni previsti dall’EPSO (cfr. i punti 7.1 e 7.2). |
3) |
Le denunce presentate al Mediatore non sospendono i termini previsti per la presentazione delle domande, delle denunce o dei ricorsi giudiziari di cui al presente regolamento. |
4) |
Tutte le informazioni sulle denunce al Mediatore sono disponibili sullo specifico sito web (10). |
Fine dell’ALLEGATO, cliccare qui per tornare al testo principale
(1) https://epso.europa.eu/it/contact-us.
(2) https://eu-careers.europa.eu/it/documents/common-european-framework-reference-languages.
(3) https://epso.europa.eu/it/contact-us.
(4) https://epso.europa.eu/it/epso-faqs-by-category.
(5) Ai fini del presente concorso, i termini «formazione» e «titoli di studio» sono da considerarsi equivalenti.
(6) Ai fini del presente concorso, i termini «esperienza», «esperienza professionale» ed «esperienza lavorativa» sono da considerarsi equivalenti.
(7) https://epso.europa.eu/it.
(8) https://eu-careers.europa.eu/it.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1273/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)