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Serie C


C/2025/1273

4.3.2025

BANDO DI CONCORSI GENERALI

EPSO/AD/423/25 – DA – Giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua danese (AD 7)

EPSO/AD/423/25 – DE – Giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua tedesca (AD 7)

EPSO/AD/423/25 – EN – Giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua inglese (AD 7)

EPSO/AD/423/25 – ET – Giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua estone (AD 7)

EPSO/AD/423/25 – HR – Giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua croata (AD 7)

EPSO/AD/423/25 – NL – Giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua neerlandese (AD 7)

EPSO/AD/423/25 – RO – Giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua rumena (AD 7)

EPSO/AD/423/25 – SL – Giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua slovena (AD 7)

(C/2025/1273)

Termine per la presentazione delle candidature: 10 aprile 2025 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles

INDICE

1.

DISPOSIZIONI GENERALI 2

2.

NATURA DELLE FUNZIONI 2

3.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE 3

3.1.

Condizioni generali 3

3.2.

Condizioni specifiche: conoscenze linguistiche 3

3.3.

Condizioni specifiche: qualifiche 4

4.

ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI 6

4.1.

Panoramica delle fasi di concorso 6

4.2.

Domanda di candidatura 7

4.3.

Prove 7

4.4.

Assegnazione del punteggio e controllo dell’ammissibilità 9

4.5.

Costituzione degli elenchi di riserva 10

5.

PARI OPPORTUNITÀ E MISURE RAGIONEVOLI 11
ALLEGATO: Norme generali 12

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

(a)

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari e funzionarie per il profilo di «giurista linguista»/«giurista revisore» (gruppo di funzioni AD 7).

(b)

Il presente bando di concorsi e il suo Allegato «Norme generali» costituiscono il quadro giuridicamente vincolante della procedura di concorso.

(c)

L’EPSO si impegna ad usare un linguaggio inclusivo e neutrale dal punto di vista del genere. Qualsiasi riferimento a una persona di un determinato genere deve essere inteso anche come riferimento a una persona di qualsiasi altro genere.

(d)

Il presente bando riguarda otto concorsi. È consentito iscriversi a uno solo di essi.

(e)

Il numero di posti disponibili per ciascun concorso è indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Concorso

Numero di posti disponibili nell’elenco di riserva

EPSO/AD/423/25 – DA

25

EPSO/AD/423/25 – DE

25

EPSO/AD/423/25 – EN

33

EPSO/AD/423/25 – ET

25

EPSO/AD/423/25 – HR

25

EPSO/AD/423/25 – NL

25

EPSO/AD/423/25 – RO

25

EPSO/AD/423/25 – SL

25

(f)

I requisiti di ammissione e le prove per questi concorsi si basano sull’interesse del servizio e tengono conto delle differenze tra gli ordinamenti giuridici nazionali dell’UE.

(g)

La specificità del concorso EPSO/AD/423/25 – EN è dovuta al fatto che, nonostante il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, l’inglese continua a essere una delle principali lingue di partenza nelle istituzioni dell’UE. Nelle istituzioni dell’UE vi è pertanto una forte domanda di giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua inglese altamente qualificati. Poiché le giurisdizioni degli Stati membri anglofoni includono elementi di common law, i candidati idonei/le candidate idonee del presente concorso devono dimostrare di avere, oltre a una conoscenza dell’inglese di livello C2 (equivalente al livello di madrelingua, cfr. il punto 3.2.), anche un’ottima padronanza sia del diritto dell’UE che della common law. Ciò è necessario per garantire la coerenza giuridica e linguistica dei testi giuridici dell’UE in tutte le lingue ufficiali dell’UE, che hanno tutte lo stesso valore giuridico.

2.   NATURA DELLE FUNZIONI

(a)

Le istituzioni dell’UE assumono giuristi/e altamente qualificati/e che devono essere in grado di revisionare, nella lingua del concorso, le traduzioni di testi giuridici dell’UE a partire da almeno due altre lingue e di fornire consulenza in materia di redazione legislativa al fine di assicurare la qualità redazionale degli atti giuridici dell’UE. L’esercizio delle funzioni di giurista linguista/giurista revisore comporta l’utilizzo di strumenti informatici standard e di automazione del lavoro d’ufficio.

(b)

I giuristi linguisti (del Parlamento europeo e del Consiglio) seguono le procedure legislative durante l’intero processo. Possono essere chiamati a fornire consulenza procedurale, redazionale e giuridica; a redigere modifiche alle proposte di atti legislativi e a verificare la redazione di tali modifiche; e a verificare la concordanza giuridica e linguistica di testi legislativi (già tradotti) nella lingua del concorso con le altre versioni linguistiche di tali testi. È probabile che i giuristi linguisti abbiano contatti frequenti con i diversi partecipanti al processo legislativo. Le loro funzioni possono variare a seconda dell’istituzione presso cui lavorano.

(c)

I giuristi revisori (della Commissione europea) forniscono consulenza giuridica alla Commissione e ai suoi servizi in materia di redazione legislativa durante l’elaborazione delle proposte legislative e degli atti della Commissione. Verificano inoltre la concordanza giuridica e linguistica di proposte legislative e atti della Commissione (già tradotti e revisionati) nella lingua del concorso con le altre versioni linguistiche di tali testi. La natura delle loro funzioni comporta contatti frequenti con i vari servizi della Commissione.

3.   CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Per candidarsi occorre soddisfare tutte le condizioni generali e specifiche di ammissione (cfr. i punti da 3.1. a 3.3.) entro il termine previsto per la presentazione delle candidature, tranne quando diversamente indicato al punto 3.3.

3.1.   Condizioni generali

Per candidarsi bisogna:

1.

avere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE e godere dei diritti civili;

2.

essere in regola con le disposizioni di legge in materia di obblighi militari;

3.

offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svolgere.

3.2.   Condizioni specifiche: conoscenze linguistiche

(a)

Lo statuto dei funzionari (1) stabilisce che per la nomina a funzionario occorre avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’UE e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’UE nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

(b)

Data la natura delle funzioni dei giuristi linguisti/giuristi revisori e in considerazione dell’interesse del servizio, chi si candida deve conoscere almeno tre delle 24 lingue ufficiali dell’UE, secondo le indicazioni della tabella 2. Per praticità si fa riferimento a tali lingue come «lingua 1», «lingua 2» e «lingua 3».

Tabella 2

Concorso

Lingua 1

lingua del concorso

Lingua 2

Lingua 3

EPSO/AD/423/25 – EN

inglese

Una lingua ufficiale dell’UE diversa dall’inglese

Una lingua ufficiale dell’UE diversa dalla lingua 1 e dalla lingua 2

EPSO/AD/423/25 –DA

danese

inglese

EPSO/AD/423/25 – DE

tedesco

EPSO/AD/423/25 – ET

estone

EPSO/AD/423/25 – HR

croato

EPSO/AD/423/25 – NL

neerlandese

EPSO/AD/423/25 – RO

rumeno

EPSO/AD/423/25 – SL

sloveno

(c)

Per ogni singola abilità linguistica indicata nel modulo di candidatura (ascolto, lettura, interazione orale, produzione orale, scrittura) è richiesto il livello di conoscenza seguente:

(i)

lingua 1: C2 (livello di madrelingua);

(ii)

lingue 2 e 3: almeno C1.

(d)

Detti livelli e abilità sono definiti nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue (2).

(e)

La lingua 1 di ciascun concorso corrisponde alla lingua di arrivo del servizio di assunzione interessato. Ai giuristi linguisti/giuristi revisori è richiesto un livello madrelingua nella lingua 1 perché dovranno redigere o rivedere testi complessi, fornire consulenza legislativa e svolgere analisi giuridiche e terminologiche in questa lingua.

(f)

La scelta dell’inglese come lingua 2 nei concorsi diversi da EPSO/AD/423/25 – EN è determinata dal fatto che la stragrande maggioranza dei testi è tradotta a partire dall’inglese. È pertanto essenziale che tutti i giuristi linguisti/giuristi revisori siano in grado di lavorare con l’inglese come lingua di partenza, ossia rivedere i testi tradotti dall’inglese in una delle lingue del concorso, garantire la coerenza della terminologia giuridica tra il testo in inglese e il testo nella lingua del concorso, ecc.

(g)

Per il concorso EPSO/AD/423/25 – EN la lingua 2 può essere una qualsiasi delle altre lingue ufficiali dell’UE, purché diversa dalla lingua 3.

(h)

Per i presenti concorsi è richiesta una terza lingua perché i giuristi linguisti/giuristi revisori sono responsabili anche di verificare la coerenza giuridica e linguistica tra la versione nella lingua del concorso e le altre versioni linguistiche di testi legislativi tradotti.

(i)

I requisiti linguistici indicati determinano la lingua utilizzata nelle diverse prove (cfr. il punto 4.3.).

3.3.   Condizioni specifiche: qualifiche

(a)

I titoli di studio specifici richiesti, in linea di principio, per ciascuno dei concorsi oggetto del presente bando sono elencati ai punti da 3.3.1. a 3.3.8. Alla luce dei principi enunciati nella sentenza del 7 settembre 2022, OQ/Commissione europea, T-713/20, ECLI:EU:T:2022:513, per i lavoratori che hanno esercitato il proprio diritto alla libertà di circolazione tra Stati membri ai sensi dell’articolo 45 TFUE possono essere accettati dalla commissione giudicatrice diplomi equivalenti.

(b)

Per stabilire se il candidato disponga di un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, la commissione giudicatrice terrà conto delle norme vigenti al momento del conseguimento del titolo.

(c)

In linea di principio non è richiesta alcuna esperienza professionale.

(d)

Tuttavia:

(i)

qualora il titolo di studio corrisponda a una formazione universitaria di tre anni completata in uno Stato membro dell’UE (3), e qualora il candidato/la candidata rientri nella situazione di cui al punto 3.3.3., lettera d), sottopunto i), occorre anche dimostrare di aver successivamente maturato un’esperienza giuridica di almeno un anno;

(ii)

qualora un candidato/una candidata rientri in una delle situazioni di cui al punto 3.3.3., lettera d), sottopunti ii) o iii), deve soddisfare i requisiti specificati nel rispettivo sottopunto.

(e)

Se richiesta ai sensi del presente bando di concorso, l’esperienza giuridica deve essere stata maturata come giurista, anche libero professionista, nel settore privato, presso una delle istituzioni, agenzie o altri organismi dell’UE, un’amministrazione nazionale, un’organizzazione intergovernativa, internazionale o non governativa oppure un’università.

(f)

Nei casi in cui un diploma è sufficiente a soddisfare i requisiti di ammissione per un determinato concorso (cfr. i punti da 3.3.1. a 3.3.8.), tale diploma deve essere rilasciato entro e non oltre il 14 settembre 2025.

3.3.1.   EPSO/AD/423/25 – DA

Fatti salvi il punto 3.3., lettera d), sottopunto i), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2., punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/423/25 – DA occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto danese:

Juridisk kandidateksamen (cand.jur.) eller erhvervsøkonomisk-erhvervsjuridisk kandidateksamen (cand.merc.jur.).

3.3.2.   EPSO/AD/423/25 – DE

Fatti salvi il punto 3.3., lettera d), sottopunto i), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2., punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/423/25 – DE occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto austriaco o tedesco:

Juristische Ausbildung im deutschen oder im österreichischen Recht, die mit der deutschen Ersten Prüfung (Erstes Juristisches Staatsexamen) bzw. mit dem österreichischen Magister der Rechtswissenschaften (mag.iur.) abgeschlossen wurde.

3.3.3.   EPSO/AD/423/25 – EN

Fatti salvi il punto 3.3., lettera d), e le norme generali (in particolare la sezione 2.2., punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/423/25 – EN occorre soddisfare i requisiti elencati in uno dei seguenti punti:

(a)

possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma di laurea in diritto irlandese conseguito in Irlanda; essere stati ammessi come barrister presso l’Ordine degli avvocati d’Irlanda o essere solicitor in Irlanda;

(b)

possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto di Malta conformemente alle disposizioni dello statuto dell’Università di Malta:

(i)

Doctor of Laws (LL.D.) or Master of Advocacy (M.Adv.);

(ii)

Diploma of Notary Public (N.P.) or Master of Notarial Studies (M.Not.St.); o

(iii)

Bachelor of Arts in Legal and Humanistic Studies with Diploma of Legal Procurator (B.A., L.P.) or Bachelor of Laws (Hons) with Diploma of Legal Procurator (LL.B. (Hons), L.P.);

(c)

prima del 1o gennaio 2021:

(i)

possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma di laurea in diritto dell’Inghilterra e del Galles conseguito in Inghilterra o nel Galles;

(ii)

possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma di laurea in diritto scozzese conseguito in Scozia;

(iii)

possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma di laurea in diritto dell’Irlanda del Nord conseguito in Irlanda del Nord;

(iv)

essere stati ammessi come barrister presso l’Ordine degli avvocati d’Inghilterra e Galles o dell’Irlanda del Nord o essere stati ammessi per l’avvocatura in Scozia; o

(v)

essere stati ammessi come solicitor in Inghilterra e Galles, in Scozia o in Irlanda del Nord;

(d)

avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni, impartita in inglese, attestata da un diploma di laurea in diritto di un sistema giuridico connesso a un ordinamento di common law in vigore in uno degli Stati membri o da esso derivato, rilasciato in un paese terzo in cui una delle lingue ufficiali è l’inglese, e soddisfare uno dei seguenti requisiti:

(i)

aver completato un modulo in diritto dell’UE, corrispondente ad almeno 30 crediti ECTS o equivalente, nell’ambito degli studi di cui alla lettera d) di cui sopra;

(ii)

possedere una formazione universitaria completa della durata di almeno un anno accademico, attestata da un certificato o diploma in diritto dell’UE; o

(iii)

avere maturato almeno due anni di esperienza giuridica in diritto dell’UE (cfr. anche il punto 3.3., lettera e), di cui sopra).

3.3.4.   EPSO/AD/423/25 – ET

Fatti salvi il punto 3.3., lettera d), sottopunto i), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2., punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/423/25 – ET occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto:

(a)

Eestis ja eesti keeles omandatud endine bakalaureusekraad õigusteaduses (160 AP ehk 240 EAP);

(b)

magistrikraad õigusteaduses vastavalt 3+2 õppekavale, mis koosneb järgmisest:

i)

Eestis ja eesti keeles omandatud bakalaureusekraad õiguse õppesuunal (180 EAP) ning

ii)

Euroopa Liidus omandatud magistrikraad õigusteaduses (vähemalt 60 EAP).

3.3.5.   EPSO/AD/423/25 – HR

Fatti salvi il punto 3.3., lettera d), sottopunto i), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2., punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/423/25 – HR occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto croato:

(a)

diplomirani pravnik / diplomirana pravnica;

(b)

magistar / magistra prava;

(c)

sveučilišni magistar / sveučilišna magistra prava.

3.3.6.   EPSO/AD/423/25 – NL

Fatti salvi il punto 3.3., lettera d), sottopunto i), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2., punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/423/25 – NL occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto:

a)

diploma van een Nederlandstalige opleiding Nederlands recht (meester (mr.) of Belgisch recht (licentiaat of master);

b)

bachelor van een Nederlandstalige opleiding Nederlands of Belgisch recht, gevolgd door een master (LL.M.).

3.3.7.   EPSO/AD/423/25 – RO

Fatti salvi il punto 3.3., lettera d), sottopunto i), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2., punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/423/25 – RO occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata dal seguente diploma di laurea in diritto rumeno:

diplomă de licență.

3.3.8.   EPSO/AD/423/25 – SL

Fatti salvi il punto 3.3., lettera d), sottopunto i), del presente bando e le norme generali (in particolare la sezione 2.2., punto 1), per essere ammessi al concorso EPSO/AD/423/25 – SL occorre possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da uno dei seguenti diplomi di laurea in diritto sloveno:

(a)

V Sloveniji pridobljena univerzitetna izobrazba pravne smeri s strokovnim naslovom «univerzitetni diplomirani pravnik/univerzitetna diplomirana pravnica» (po študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 2004) oziroma;

(b)

univerzitetna izobrazba pravne smeri s strokovnim naslovom «diplomirani pravnik (UN)/diplomirana pravnica (UN)», dopolnjena z magistrsko izobrazbo s strokovnim naslovom «magister prava/magistrica prava» (druga stopnja po bolonjskem programu).

4.   ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI

4.1.   Panoramica delle fasi di concorso

Il concorso sarà articolato nelle fasi seguenti:

domanda di candidatura (cfr. il punto 4.2.);

prove (cfr. il punto 4.3.);

assegnazione del punteggio al test e controllo dell’ammissibilità (cfr. il punto 4.4.);

compilazione degli elenchi di riserva (cfr. il punto 4.5.).

4.2.   Domanda di candidatura

(a)

Per candidarsi occorre disporre di un account EPSO.

(b)

La candidatura deve essere presentata sul sito internet dell’EPSO  (4) e deve essere inviata entro la seguente data:

10 aprile 2025 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles

(c)

È possibile compilare il modulo di candidatura in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell’UE. Inviando il modulo di candidatura, i candidati/le candidate dichiarano di soddisfare tutte le condizioni di cui alla sezione 3 «Condizioni di ammissione». È responsabilità di coloro che si candidano completare e inviare il modulo di candidatura entro il termine previsto. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle candidature, non sarà più possibile apportare modifiche alla candidatura.

(d)

Entro il 15 settembre 2025 alle ore 12:00 (mezzogiorno) ora di Bruxelles, occorre caricare le copie scannerizzate dei documenti a sostegno delle dichiarazioni fatte nel modulo di candidatura. Una spiegazione su come procedere è disponibile all’apposita pagina del sito internet dell’EPSO.

4.3.   Prove

(a)

Osservazioni generali

(i)

Tutti coloro che avranno inviato il modulo di candidatura entro il termine di cui al punto 4.2., lettera b), saranno invitati a sostenere la serie di prove indicata di seguito.

(ii)

Le prove saranno effettuate e supervisionate (sorvegliate) a distanza. L’EPSO informerà i candidati/le candidate in merito alle modalità di svolgimento delle prove al più tardi al momento della convocazione alle prove.

(iii)

Se un candidato/una candidata non sostiene o non porta a termine una o più prove, come specificato nel presente bando di concorso e/o nelle istruzioni fornite, la sua partecipazione al concorso sarà considerata conclusa (cfr. la sezione 5 delle Norme generali).

(b)

Test sul diritto dell’UE

(i)

Il test sul diritto dell’UE è un test a scelta multipla che valuta la conoscenza e la comprensione, da parte di chi si candida, dei principi fondamentali e del quadro giuridico che disciplina l’UE, le sue istituzioni e le sue politiche.

(ii)

Il test sul diritto dell’UE sarà articolato come indicato nella tabella 3.

Tabella 3

Test

Lingua

Numero di domande

Durata

Punteggio

Punteggio minimo richiesto

Test sul diritto dell’UE

Lingua 1

30 domande

60 minuti

da 0 a 30

15/30

(c)

Test di comprensione linguistica

(i)

I test di comprensione linguistica consistono in una serie di domande a scelta multipla volte a valutare la capacità complessiva di lettura, gamma linguistica, ampiezza e padronanza del lessico, precisione grammaticale e adeguatezza sociolinguistica nell’uso della lingua. Le domande non richiedono conoscenze supplementari rispetto alle informazioni fornite nel testo e si basano unicamente su queste.

(ii)

Le persone candidate al concorso EPSO/AD/423/25 – EN sosterranno due test di comprensione linguistica, nelle lingue che hanno selezionato come lingue 2 e 3.

(iii)

Le persone candidate ai concorsi diversi da EPSO/AD/423/25 – EN sosterranno un unico test di comprensione linguistica nella lingua selezionata come lingua 3 (5).

(iv)

I test di comprensione linguistica saranno articolati come indicato nella tabella 4.

Tabella 4

Test

Numero di domande

Durata

Punteggio

Punteggio minimo richiesto

Test di comprensione linguistica nella lingua 2

(solo per il concorso EPSO/AD/423/25 – EN)

12 domande

25 minuti

0 - 12

n.p.

Test di comprensione linguistica nella lingua 3

(tutti i concorsi)

12 domande

25 minuti

0 - 12

n.p.

(d)

Test di ragionamento

I test di ragionamento sono test a scelta multipla che valutano le capacità di ragionamento verbale, numerico e astratto. Saranno articolati come indicato nella tabella 5.

Tabella 5

Test

Lingua

Numero di domande

Durata

Punteggio

Punteggio minimo richiesto

Test di ragionamento verbale

Una delle 24 lingue ufficiali dell’UE

10 domande

18 minuti

0 - 10

Punteggio combinato minimo richiesto: 15/30

Test di ragionamento numerico

10 domande

20 minuti

0 - 10

Test di ragionamento astratto

10 domande

10 minuti

0 - 10

(e)

Prova di revisione

(i)

Il test di revisione è concepito in modo da rispecchiare fedelmente i metodi di lavoro abituali dei giuristi linguisti/giuristi revisori nelle diverse lingue. Le persone candidate al concorso EPSO/AD/423/25 – EN dovranno rivedere un testo redatto in inglese (lingua del concorso). Questo approccio è in linea con il ruolo dei giuristi linguisti/giuristi revisori di lingua EN, che sono tenuti a garantire la qualità dei testi redatti in inglese.

(ii)

Le persone candidate a concorsi diversi da EPSO/AD/423/25 – EN dovranno rivedere un testo tradotto dalla lingua 2 (inglese) alla lingua 1 (lingua del concorso). Sarà inoltre richiesto loro di tradurre le parti non tradotte dello stesso testo dalla lingua 2 (inglese) alla lingua 1 (lingua del concorso). Ciò riflette il fatto che la responsabilità principale dei giuristi linguisti/giuristi revisori per le lingue oggetto di tali concorsi consiste nel garantire la qualità dei testi tradotti nella lingua del concorso, compresa l’individuazione di eventuali lacune nella traduzione.

(iii)

La prova di revisione sarà articolata come indicato nella tabella 6.

Tabella 6

Test

Lingua

Durata

Punteggio

Punteggio minimo richiesto

Prova di revisione – concorso EPSO/AD/423/25 – EN

Lingua 1

90 minuti

0 - 100

50/100

Prova di revisione – concorsi diversi da EPSO/AD/423/25 – EN

Lingue 1 e 2

4.4.   Assegnazione del punteggio e controllo dell’ammissibilità

(a)

Osservazioni generali

(i)

I punteggi delle prove saranno utilizzati come indicato nella tabella 7.

Tabella 7

Concorso

Test

Incluso nel punteggio complessivo combinato?

Ponderazione applicata al punteggio della prova nel punteggio complessivo combinato

Tutti

Test di ragionamento verbale, numerico e astratto

No, ai test sarà attribuito un punteggio unicamente per determinare se sono stati raggiunti almeno i punteggi minimi richiesti.

n.p.

Tutti

Test sul diritto dell’UE

Sì, purché il candidato/la candidata abbia ottenuto almeno il punteggio minimo richiesto.

30 %

Tutti

Prova di revisione

Sì, purché il candidato/la candidata abbia ottenuto almeno il punteggio minimo richiesto.

50 %

EPSO/AD/423/25 – EN

Test di comprensione linguistica nella lingua 2

10 %

Test di comprensione linguistica nella lingua 3

10 %

EPSO/AD/423/25 – DA

EPSO/AD/423/25 – DE

EPSO/AD/423/25 – ET

EPSO/AD/423/25 – HR

EPSO/AD/423/25 – NL

EPSO/AD/423/25 – RO

EPSO/AD/423/25 – SL

Test di comprensione linguistica nella lingua 3

20 %

(ii)

Si considera conclusa la partecipazione al concorso per coloro che non conseguono almeno il punteggio minimo richiesto/i punteggi minimi richiesti in una delle prove. Le loro risposte ai test a scelta multipla e/o le loro prove scritte non saranno sottoposte a ulteriore trattamento e la loro ammissibilità non sarà controllata.

(iii)

Non si procederà alla valutazione delle risposte fornite nei test e/o nelle prove scritte né al controllo dell’ammissibilità di coloro che non sostengono o non completano tutte le prove (cfr. il punto 4.3 del presente bando e la sezione 5 delle norme generali).

(iv)

I risultati delle prove saranno comunicati ai candidati/alle candidate soltanto al termine del concorso (cfr. il punto 4.5., lettera d)), indipendentemente dalla fase del concorso raggiunta.

(b)

Fasi specifiche

(i)

I test di ragionamento saranno valutati per primi.

(ii)

Saranno corretti i test sul diritto dell’UE di coloro che hanno ottenuto almeno il punteggio minimo nei test di ragionamento.

(iii)

I candidati/le candidate che avranno ottenuto almeno il punteggio minimo richiesto nel test sul diritto dell’UE saranno inseriti in una graduatoria, per ogni singolo concorso, in ordine decrescente secondo i risultati del test. Questa graduatoria preliminare servirà a individuare i candidati/le candidate di cui sarà controllata l’ammissibilità.

(iv)

La commissione giudicatrice controllerà l’ammissibilità di coloro che si candidano in ordine decrescente sulla base della graduatoria preliminare finché il numero di persone ritenute ammissibili non raggiungerà il quadruplo del numero di posti disponibili nell’elenco di riserva per ciascun concorso. L’ammissibilità degli altri candidati/delle altre candidate non sarà controllata.

(v)

Il controllo dell’ammissibilità comporta la verifica delle condizioni di ammissione di cui alla sezione 3 («Condizioni di ammissione»). La commissione giudicatrice adotterà la decisione sull’ammissibilità di ogni candidato/candidata confrontando a) le dichiarazioni contenute nel modulo di candidatura e b) i documenti debitamente forniti a sostegno di dette dichiarazioni conformemente alla sezione 2.4, punti 1-3, delle norme generali.

(vi)

Per i candidati e le candidate ritenuti ammissibili si passerà alla correzione della prova di revisione e dei test di comprensione linguistica. Le prove e i test degli altri candidati/delle altre candidate non saranno corretti.

(vii)

Per coloro che avranno ottenuto almeno il punteggio minimo richiesto nella prova di revisione sarà calcolato il punteggio combinato complessivo, come indicato nella tabella 7.

(viii)

Sarà quindi stilata una graduatoria di questi candidati e candidate, in ordine decrescente di punteggio combinato complessivo per ogni singolo concorso. Questa graduatoria definitiva servirà da base per compilare gli elenchi di riserva.

4.5.   Costituzione degli elenchi di riserva

(a)

La commissione giudicatrice inserirà negli elenchi di riserva i nomi di coloro che i) hanno ottenuto come minimo tutti i punteggi minimi richiesti e uno dei punteggi combinati più alti e ii) sono stati considerati ammissibili. I nominativi saranno iscritti nell’elenco di riserva secondo l’ordine decrescente della graduatoria finale e fino al raggiungimento del numero di posti disponibili nell’elenco di ciascun concorso o fino a esaurimento del numero di candidati/candidate inclusi nella graduatoria.

(b)

Se più candidati/candidate si classificano all’ultimo posto disponibile in un elenco di riserva, tutti i loro nomi saranno aggiunti a tale elenco di riserva.

(c)

Gli elenchi di riserva riporteranno i nomi in ordine alfabetico e saranno messi a disposizione dei servizi di assunzione interessati.

(d)

Ai candidati/alle candidate saranno comunicati i risultati conseguiti (risultati delle prove e/o dei controlli di ammissibilità) ad eccezione dei casi in cui non si è proceduto a valutarne le risposte ai test a scelta multipla e/o le prove scritte e/o a controllarne l’ammissibilità per i motivi indicati nel presente bando.

(e)

L’inserimento in un elenco di riserva non costituisce diritto o garanzia di assunzione.

5.   PARI OPPORTUNITÀ E MISURE RAGIONEVOLI

(a)

L’EPSO pratica una politica di pari opportunità, parità di trattamento e di accesso nei confronti di tutti coloro che si candidano.

(b)

Le persone con disabilità o condizioni di salute che possono incidere sulla capacità di sostenere le prove devono indicarlo nel modulo di candidatura e seguire la procedura per chiedere misure ragionevoli di adeguamento, come descritto nel sito internet dell’EPSO (6). Dopo aver esaminato la domanda e i documenti giustificativi pertinenti, l’EPSO può concedere, se necessario, misure ragionevoli di adeguamento.


(1)  Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385/62).

Testo consolidato: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20240101.

(2)   https://eu-careers.europa.eu/it/documents/common-european-framework-reference-languages.

(3)  Cfr. i punti 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., lettere da a) a c), 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7., 3.3.8.

(4)   https://eu-careers.europa.eu/it/job-opportunities/open-for-application.

(5)  La comprensione della lingua 2 (inglese) in questi concorsi è testata attraverso la prova di revisione, nella quale i candidati/le candidate devono dimostrare una conoscenza approfondita delle lingue 1 e 2.

(6)   https://eu-careers.europa.eu/it/how-request-specific-adjustments-selection-tests.


ALLEGATO:

NORME GENERALI

1.   Disposizioni di base

1)

Le disposizioni contenute nelle presenti norme generali si applicano salvo diversa indicazione nel bando di concorso.

2)

Chi si candida riceve le informazioni urgenti nel proprio account personale di candidato/candidata («account personale»). Occorre consultare il proprio account personale almeno ogni tre giorni di calendario per seguire l’andamento del concorso ed essere sicuri di rispettare le scadenze.

Chi non potesse consultare il proprio account personale per un problema tecnico imputabile all’EPSO deve notificarlo immediatamente all’EPSO mediante il modulo di contatto online (1).

3)

Qualora più persone si classifichino all’ultimo posto utile in qualsiasi fase del concorso, saranno tutte convocate alla fase successiva. Qualora più persone si classifichino all’ultimo posto utile di un elenco di riserva, saranno tutte inserite in questo elenco.

4)

I candidati/le candidate riammessi/e a seguito di una domanda, un reclamo o un ricorso accolti con esito positivo a) saranno riammessi/e al concorso nella fase da cui erano stati esclusi/e o b) saranno aggiunti/e all’elenco di riserva, a seconda dei casi.

5)

Nelle comunicazioni — tramite l’account personale o per email — tra l’EPSO e il candidato/la candidata viene utilizzata una delle lingue per la quale è stata dichiarata una conoscenza di livello B2 o superiore (2) alla voce «Capacità di leggere» della sezione «Conoscenze linguistiche» del modulo di candidatura (cfr. anche la sezione 2.1 delle presenti norme generali).

6)

I candidati/le candidate possono contattare l’EPSO tramite il modulo di contatto online disponibile sul sito web dell’EPSO (3). Prima di contattare l’EPSO, sono invitati/e a consultare la sezione «Domande frequenti» del sito web dell’EPSO (4).

7)

L’EPSO si riserva il diritto di porre fine a qualsiasi scambio di corrispondenza inopportuno, cioè di natura ripetitiva, insultante e/o irrilevante.

2.   Titoli di studio (5) , esperienza (6) , documenti giustificativi

2.1.   La sezione «Il mio CV» dell’account personale

Prima di candidarsi a un concorso occorre compilare la sezione «Il mio CV» dell’account personale. Quando ci si candida a un concorso specifico, non occorre reintrodurre le informazioni contenute nella sezione «Il mio CV» del modulo di candidatura. Una istantanea dei dati contenuti nella sezione «Il mio CV» sarà automaticamente allegata al modulo di candidatura al momento della presentazione della candidatura. È responsabilità di coloro che si candidano fare in modo che la sezione «Il mio CV» sia aggiornata a quel momento.

2.2.   Titoli di studio

1)

I titoli, i diplomi e/o i certificati, rilasciati in paesi UE o non UE, devono essere riconosciuti da un’autorità competente di uno Stato membro dell’UE.

2)

Per valutare se coloro che si candidano sono in possesso dei titoli richiesti dal bando di concorso si terrà conto delle differenze tra i sistemi nazionali di istruzione, in particolare per quanto riguarda le denominazioni dei titoli di studio, diplomi e certificati.

2.3.   Esperienza professionale

1)

Per essere presa in considerazione, l’esperienza professionale deve soddisfare le seguenti condizioni generali:

a)

deve essere stata acquisita dopo il conseguimento del titolo di studio minimo indicato nel bando di concorso;

b)

deve consistere in attività lavorative autentiche ed effettive;

c)

deve essere stata retribuita;

d)

deve consistere in una relazione professionale, vale a dire nell’appartenenza a una struttura organizzativa o nella fornitura di un servizio;

e)

deve soddisfare i requisiti in materia di pertinenza di cui al bando di concorso. Nei casi in cui solo una parte dei compiti svolti durante un determinato periodo di esperienza professionale possa essere considerata pertinente, si applicano le seguenti regole:

i)

se è pertinente più del 75 % dei compiti, sarà considerato pertinente l’intero periodo di esperienza professionale;

ii)

se i compiti pertinenti sono pari al 50 % oppure pari o inferiori al 75 %, sarà considerato pertinente il 75 % del periodo di esperienza professionale in questione;

iii)

se è pertinente il 25-50 % dei compiti, sarà considerato pertinente il 50 % del periodo di esperienza professionale in questione;

iv)

se meno del 25 % dei compiti è pertinente, il periodo di esperienza professionale non sarà preso in considerazione.

2)

L’esperienza professionale indicata di seguito sarà altresì valutata alla luce di norme specifiche, comprese alcune deroghe ai requisiti di cui al punto 1):

a)

in caso di volontariato, per «retribuzione» si intende qualsiasi contributo finanziario ricevuto, compreso il rimborso spese e la copertura assicurativa. Inoltre, il lavoro volontario deve svolgersi con un orario e una durata settimanali simili a quelli di un lavoro regolare;

b)

in caso di tirocinio, per «retribuzione» si intende qualsiasi contributo finanziario ricevuto, compreso il rimborso spese e la copertura assicurativa. Un tirocinio obbligatorio che rientri in un programma di studi può essere preso in considerazione a condizione che: i) il tirocinio sia effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio minimo indicato nel bando di concorso e ii) il tirocinio sia retribuito;

c)

un tirocinio obbligatorio che rientri in un programma per l’iscrizione a un ordine professionale o che costituisca una condizione preliminare per l’iscrizione allo stesso al fine di ottenere il diritto di esercitare una professione (ad esempio, l’ammissione all’ordine degli avvocati) può essere preso in considerazione indipendentemente dal fatto che le attività lavorative siano state retribuite. Tuttavia, se il lavoro non è stato retribuito, il periodo di tirocinio può essere preso in considerazione soltanto a condizione che il programma sia stato completato con successo e che sia stato ottenuto il diritto di esercitare la professione. In ogni caso sarà presa in considerazione solo la durata minima obbligatoria;

d)

il servizio militare obbligatorio, svolto prima o dopo il conseguimento del titolo di studio minimo indicato nel bando di concorso, sarà preso in considerazione anche se non soddisfa i requisiti in materia di pertinenza di cui al bando di concorso, ma solo per un periodo non superiore alla durata obbligatoria di tale servizio nello Stato membro interessato;

e)

il congedo di maternità/paternità/adozione o il congedo parentale può essere preso in considerazione solo se fruito nell’ambito di un contratto di lavoro;

f)

per quanto riguarda gli studi di dottorato, il periodo preso in considerazione non supera i tre anni, purché il dottorato sia stato ottenuto e indipendentemente dal fatto che le attività siano state retribuite;

g)

il periodo preso in considerazione in caso di lavoro a tempo parziale è calcolato pro rata, ad esempio il lavoro a metà tempo per sei mesi è calcolato pari a tre mesi.

2.4.   Documenti giustificativi

1)

Salvo diversa indicazione, occorre caricare sul proprio account personale copie scannerizzate dei documenti giustificativi delle dichiarazioni fatte nel modulo di candidatura (cfr. anche la sezione 2.1 delle presenti norme generali). Occorrerà farlo entro la data stabilita nel bando di concorso oppure — nei casi in cui nel bando non sia indicata alcuna data — entro la data indicata dall’EPSO.

2)

Qualora i documenti giustificativi non vengano presentati entro la data di cui sopra, il candidato/la candidata potrà essere considerato/a non ammissibile al concorso oppure i suoi titoli di studio ed esperienze specifiche potranno non essere presi in considerazione.

3)

In qualsiasi fase della procedura può essere chiesto a chi si candida di fornire informazioni o documenti supplementari.

4)

Tra gli altri documenti, occorre caricare una copia della carta d’identità o del passaporto che devono essere validi alla data limite per la presentazione delle candidature. Su richiesta, i candidati/le candidate dovranno presentare l’originale della carta d’identità o del passaporto.

5)

Per dimostrare di essere in possesso dei titoli di studio, coloro che si candidano dovranno fornire almeno:

a)

una copia dei diplomi e/o dei certificati che dimostrano il possesso dei titoli di studio che danno accesso al concorso (cfr. la sezione «Condizioni di ammissione» del bando di concorso);

b)

in caso di diplomi o certificati rilasciati in un paese terzo, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un’autorità competente di uno Stato membro dell’UE.

6)

Per tutti i periodi di attività professionale svolta occorre presentare, in originale o in copia autenticata, i seguenti documenti:

a)

documenti rilasciati dai datori di lavoro attuali e/o precedenti: contratti di lavoro con l’indicazione delle date di inizio e di fine del rapporto di lavoro e/o la prima e l’ultima busta paga. Tali documenti devono indicare la natura e il livello delle mansioni svolte, contenere una descrizione dettagliata di tali mansioni e recare un’intestazione ufficiale e un timbro del datore di lavoro oltre al nome e alla firma della persona responsabile;

b)

per le attività professionali non salariate, ad esempio i lavori autonomi, e le libere professioni: fatture o buoni d’ordine nei quali siano descritte nei particolari le prestazioni fornite od ogni altro documento giustificativo ufficiale pertinente che specifichi la natura e la durata delle mansioni svolte o dei servizi prestati;

c)

per i traduttori freelance: documenti attestanti i periodi di lavoro e il numero di pagine tradotte;

d)

per gli interpreti freelance: documenti attestanti il numero di giorni di lavoro e le lingue dalle quali e verso le quali si è interpretato.

3.   Il ruolo della commissione giudicatrice

1)

La commissione giudicatrice del concorso stabilisce il grado di difficoltà delle prove del concorso e ne approva il contenuto, valuta la conformità di coloro che si candidano alle condizioni specifiche di ammissione, ne confronta i meriti e seleziona i candidati/le candidate migliori sulla base dei requisiti stabiliti nel bando di concorso.

2)

I lavori della commissione giudicatrice sono segreti.

3)

Il lavoro della commissione giudicatrice è facilitato dall’EPSO.

4.   Conflitto di interessi

1)

I nomi dei membri della commissione giudicatrice sono pubblicati sul sito dell’EPSO (7).

2)

I candidati/le candidate, i membri della commissione giudicatrice e i membri del personale dell’EPSO che facilitano l’organizzazione degli specifici concorsi sono tenuti a dichiarare qualsiasi conflitto di interessi che possa insorgere, in particolare, in caso di legame familiare o di rapporto di lavoro diretto. Eventuali situazioni che potrebbero costituire un conflitto di interessi devono essere dichiarate all’EPSO non appena la persona interessata ne viene a conoscenza. L’EPSO valuterà individualmente ciascun caso e prenderà le misure opportune.

3)

Al fine di garantire l’indipendenza della commissione giudicatrice, tranne in casi espressamente autorizzati, è tassativamente vietato a coloro che si candidano o a terzi non appartenenti alla commissione tentare di contattare uno dei suoi membri in merito a qualsiasi questione relativa al concorso o ai lavori della commissione.

4)

I candidati/le candidate che desiderino esporre il loro caso alla commissione giudicatrice devono farlo per iscritto tramite il loro account personale.

5)

Una violazione delle norme summenzionate potrebbe comportare un’azione disciplinare nei confronti di un membro della commissione giudicatrice o di un membro del personale dell’EPSO e/o l’esclusione della persona interessata dal concorso (cfr. la sezione 6).

5.   Prove

1)

L’EPSO informerà i candidati/le candidate in merito alle modalità di svolgimento delle prove fornendo tutte le precisazioni e le istruzioni necessarie, al più tardi al momento della convocazione alle prove.

2)

Se e quando informati/e, i candidati/le candidate dovranno prenotare un appuntamento per le prove seguendo le istruzioni ricevute dall’EPSO. I periodi di prenotazione e quelli durante i quali è possibile sostenere le prove sono limitati.

3)

I candidati/Le candidate devono aver completato tutti i necessari preparativi descritti nelle istruzioni trasmesse prima delle prove, tra cui procedere all’installazione dei software, svolgere la necessaria sincronizzazione, partecipare al test di connessione e a quello per i prerequisiti tecnici o a una verifica dei sistemi e/o a una simulazione. Agendo in conformità delle istruzioni sarà possibile verificare se l’ambiente informatico dei candidati/delle candidate soddisfa i criteri richiesti e se il loro dispositivo è compatibile con la piattaforma d’esame o l’applicazione. Il mancato completamento di tutti i preparativi obbligatori può impedire lo svolgimento delle prove e invaliderà la capacità del fornitore responsabile del servizio di risolvere in modo efficace eventuali problemi tecnici che potranno verificarsi durante le prove.

4)

Se un candidato/una candidata non prenota una data, non si presenta o non svolge una o più prove, la sua partecipazione al concorso sarà ritenuta terminata, a meno che la persona interessata non sia in grado di dimostrare che il fatto di non aver prenotato una data, non essersi presentata o non aver svolto la prova è dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà o a una situazione di forza maggiore. Le persone interessate devono contattare l’EPSO il prima possibile, preferibilmente prima delle prove, e devono fornire la necessaria giustificazione includendo, se del caso, le prove attestanti che hanno contattato i servizi di assistenza tecnica.

5)

Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni applicabili alle prove, specificati nelle istruzioni e nelle informazioni messe a disposizione dei candidati/delle candidate, non sarà considerato una circostanza indipendente dalla loro volontà né una situazione di forza maggiore.

6)

Per familiarizzarsi maggiormente con le procedure di selezione dell’EPSO, comprese le condizioni generali applicabili alle prove, si invitano i candidati/le candidate a consultare il sito Internet dell’EPSO (8).

6.   Esclusione dal concorso

1)

I candidati/le candidate possono essere esclusi/e in qualsiasi fase del concorso per i seguenti motivi:

a)

hanno creato più di un account personale;

b)

hanno presentato la domanda di candidatura attraverso più canali nonostante ciò sia vietato dal bando di concorso;

c)

hanno reso dichiarazioni false o dichiarazioni non corroborate da una documentazione adeguata;

d)

hanno imbrogliato nel corso delle prove, fatto una registrazione dei test online o hanno tentato di sabotare il corretto svolgimento delle prove o compromesso in altro modo l’integrità della procedura di concorso;

e)

hanno tentato di contattare o hanno contattato un membro della commissione giudicatrice in un modo non autorizzato;

f)

non hanno informato l’EPSO di un potenziale conflitto di interessi con un membro della commissione giudicatrice o con un membro del personale dell’EPSO;

g)

hanno firmato o apposto un segno distintivo sulle prove scritte o pratiche nonostante il divieto.

2)

Coloro che si candidano per essere assunti dalle istituzioni dell’UE sono tenuti ad agire dando prova della massima integrità, conformemente all’articolo 27, primo comma, e all’articolo 28, lettera c), dello statuto dei funzionari. In caso di frode o tentativo di frode, l’EPSO può decidere di dichiarare un candidato/una candidata non ammissibile a futuri concorsi per un periodo di tempo limitato.

7.   Problemi e soluzioni

7.1.   Problemi tecnici e organizzativi

1)

Se, in una fase qualsiasi della procedura di selezione, un candidato/una candidata rileva un problema tecnico o organizzativo grave, deve informarne l’EPSO attraverso il proprio account personale.

2)

Per eventuali problemi connessi al proprio account personale o al modulo di candidatura, chi si candida deve contattare l’EPSO immediatamente e in ogni caso prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature.

3)

Se il problema si verifica durante le prove, occorre procedere come segue:

a)

segnalare immediatamente il problema seguendo rigorosamente le istruzioni contenute nella lettera di convocazione alla prova;

e

b)

entro tre giorni di calendario, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è sostenuta la prova (compreso), contattare l’EPSO tramite l’account personale, fornendo una descrizione dettagliata del problema. Occorre inoltre allegare prova del tentativo/dei tentativi fatti per risolvere il problema, per esempio il numero del ticket attestante l’avvenuta segnalazione all’help-desk o all’assistenza tecnica, trascrizioni di chat, relazioni sulla risoluzione dei problemi tecnici (troubleshooting report) ecc. Questi documenti giustificativi sono necessari per consentire all’EPSO di indagare sulla situazione. Le lettere di convocazione alle prove possono specificare ulteriori requisiti e istruzioni per la segnalazione dei problemi incontrati durante le prove.

L’obbligo di informare l’EPSO si applica in tutti i casi, anche quando il fornitore responsabile del servizio ha dato seguito al reclamo.

4)

I reclami ricevuti dopo il termine indicato in questo punto saranno considerati inammissibili.

5)

I reclami relativi a problemi tecnici trasmessi da candidati/candidate che non hanno seguito la procedura completa indicata al punto 5.3 saranno considerati inammissibili a meno che le persone interessate non provino che il mancato completamento di tutti i preparativi necessari è dovuto a circostanze indipendenti dalla loro volontà o una situazione di forza maggiore.

6)

Le contestazioni formulate nell’ambito dei reclami di cui ai punti 7.2.2 e 7.3.1 e basate su presunti problemi tecnici e/o organizzativi che non sono stati segnalati conformemente a quanto previsto nel punto 7.1 in combinato disposto con la sezione 5 saranno considerate inammissibili.

7.2.   Procedimento di riesame interno

7.2.1.   Reclami relativi alle domande del test a scelta multipla su computer

1)

I candidati/le candidate che ritengano di avere motivi giustificati per sostenere che un errore in una o più domande del test a scelta multipla su computer abbia compromesso la loro capacità di rispondere correttamente, possono chiedere il riesame della domanda o delle domande in questione.

2)

La commissione giudicatrice può decidere di «neutralizzare» le domande contenenti l’errore, vale a dire annullare la domanda o le domande in questione e ridistribuire i punti inizialmente assegnati a tali domande tra le altre domande del test. La ridistribuzione del punteggio riguarderà solo i candidati/le candidate il cui test comprendeva la domanda in questione. Il punteggio per i test indicato nelle parti corrispondenti del presente bando di concorso resta invariato.

3)

Per presentare un reclamo in merito a domande relative al test a scelta multipla su computer occorre:

a)

contattare l’EPSO tramite l’account personale entro tre giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è sostenuta la prova;

b)

descrivere nel modo più accurato possibile la domanda o le domande in questione, e

c)

spiegare la natura dei presunti errori.

4)

Non saranno presi in considerazione i reclami presentati dopo la scadenza del termine o i reclami che non descrivono chiaramente le domande contestate e/o i presunti errori. In particolare, non saranno presi in considerazione i reclami che si limitano a segnalare presunti problemi di traduzione, senza specificare quale sia il problema.

5)

Le argomentazioni presentate nell’ambito dei reclami di cui al punto 7.3.1 e basate su presunti problemi relativi alle domande del test a scelta multipla su computer, che non erano stati segnalati conformemente a quanto previsto al punto 7.2.1, saranno respinte.

7.2.2.   Domande di riesame

1)

I candidati/le candidate possono chiedere il riesame di una decisione adottata dalla commissione giudicatrice che stabilisce i loro risultati, decide se possono passare alla fase successiva del concorso o incide in altro modo sul loro status giuridico di candidato/candidata.

2)

La procedura di riesame ha lo scopo di consentire alla commissione giudicatrice di modificare la decisione impugnata nei casi in cui vi sia un motivo per farlo (per esempio qualora vi sia un errore nella valutazione). Nell’ambito della procedura di riesame la commissione giudicatrice riesaminerà la sua valutazione dei meriti della persona candidata e confermerà le sue conclusioni iniziali o fornirà una valutazione riveduta.

3)

La commissione giudicatrice non risponderà ad alcuna argomentazione giuridica relativa o meno alla valutazione contestata. Tutte le argomentazioni di natura giuridica e i reclami relativi al quadro giuridico del concorso possono essere presentati sotto forma di reclamo amministrativo (cfr. il punto 7.3.1).

4)

Il semplice fatto che chi si candida possa non essere d’accordo con la valutazione fatta dalla commissione giudicatrice delle sue prestazioni in una prova o dei suoi titoli di studio e/o esperienze, non significa che la commissione giudicatrice abbia commesso un errore di valutazione. La commissione giudicatrice gode di un ampio margine di discrezionalità nel formulare giudizi di valore sulle prestazioni, sui titoli di studio e sull’esperienza di coloro che si candidano.

5)

Non è possibile chiedere un riesame in relazione ai risultati dei test a scelta multipla su computer.

6)

Per presentare una domanda di riesame, occorre:

a)

contattare l’EPSO tramite l’account personale entro cinque giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione impugnata nell’account personale del candidato/della candidata;

b)

indicare chiaramente la decisione che si intende contestare e le motivazioni che ne sono alla base.

7)

I candidati/le candidate riceveranno un avviso automatico di ricevimento della loro richiesta. La commissione giudicatrice esaminerà la richiesta di riesame e informerà quanto prima la persona interessata della sua decisione.

8)

Le richieste di riesame pervenute dopo la scadenza del termine di cui al punto 6, lettera a), saranno considerate irricevibili e non saranno esaminate, a meno che i candidati/le candidate non siano in grado di dimostrare l’esistenza di una situazione di forza maggiore.

7.3.   Altre forme di riesame

7.3.1.   Reclami amministrativi ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari

1)

I candidati/le candidate possono presentare un reclamo amministrativo contro un atto (una decisione o l’assenza di una decisione) se:

a)

ritengono che le norme che disciplinano le procedure di concorso siano state violate, e

b)

l’atto impugnato arreca pregiudizio al candidato interessato/alla candidata interessata, ossia incide direttamente e immediatamente sul suo status giuridico di candidato/candidata (vale a dire, determina i risultati, determina se può passare alla fase successiva del concorso o incide in altro modo su detto status giuridico).

2)

Il reclamo può essere presentato contro l’assenza di decisione nei casi in cui esiste l’obbligo di prendere una decisione entro un termine stabilito dallo statuto dei funzionari.

3)

Coloro che hanno presentato una domanda di riesame (cfr. il punto 7.2.2) devono attendere la notifica della risposta a tale richiesta prima di decidere se presentare un reclamo amministrativo. In tali casi, il termine per la presentazione di un reclamo amministrativo decorre dalla data di notifica della decisione della commissione giudicatrice in merito alla richiesta di riesame.

4)

I reclami amministrativi sono esaminati dal direttore dell’EPSO in qualità di autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.

5)

La procedura di reclamo amministrativo ha lo scopo di verificare il rispetto del quadro giuridico del concorso. Si richiama l’attenzione dei candidati/delle candidate sul fatto che il direttore dell’EPSO non può annullare un giudizio di valore espresso da una commissione giudicatrice e non ha il potere giuridico di modificare la sostanza della decisione di una commissione giudicatrice. Se il direttore dell’EPSO riscontra un errore procedurale o un errore manifesto di valutazione, può rinviare il caso alla commissione giudicatrice per una nuova valutazione.

6)

Per presentare un reclamo amministrativo, occorre:

a)

contattare l’EPSO tramite l’account personale entro il termine di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, vale a dire tre mesi a decorrere i) dalla data della notifica della decisione impugnata o ii) dalla data in cui tale decisione avrebbe dovuto essere adottata

e

b)

indicare la decisione o l’assenza di decisione che si intende contestare e le motivazioni che ne sono alla base.

7)

I reclami amministrativi ricevuti dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari saranno considerati irricevibili.

7.3.2.   Ricorsi giurisdizionali

1)

Chi si candida ha il diritto di presentare un ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale, a norma dell’articolo 270 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 91 dello statuto dei funzionari.

2)

I ricorsi giurisdizionali contro le decisioni adottate dall’EPSO (anziché dalla commissione giudicatrice) sono ricevibili dinanzi al Tribunale solo se la persona interessata è debitamente ricorsa a un reclamo amministrativo conformemente a quanto stabilito dall’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari (cfr. il punto 7.3.1).

3)

Tutte le informazioni sui ricorsi giurisdizionali sono disponibili sul sito web del Tribunale (9).

7.3.3.   Denunce al Mediatore europeo

1)

Tutti i cittadini e i residenti dell’UE possono presentare una denuncia al Mediatore europeo in merito a casi di cattiva amministrazione.

2)

Prima di presentare una denuncia al Mediatore, i candidati/le candidate devono aver precedentemente esaurito i mezzi di ricorso interni previsti dall’EPSO (cfr. i punti 7.1 e 7.2).

3)

Le denunce presentate al Mediatore non sospendono i termini previsti per la presentazione delle domande, delle denunce o dei ricorsi giudiziari di cui al presente regolamento.

4)

Tutte le informazioni sulle denunce al Mediatore sono disponibili sullo specifico sito web (10).

Fine dell’ALLEGATO, cliccare qui per tornare al testo principale


(1)   https://epso.europa.eu/it/contact-us.

(2)   https://eu-careers.europa.eu/it/documents/common-european-framework-reference-languages.

(3)   https://epso.europa.eu/it/contact-us.

(4)   https://epso.europa.eu/it/epso-faqs-by-category.

(5)  Ai fini del presente concorso, i termini «formazione» e «titoli di studio» sono da considerarsi equivalenti.

(6)  Ai fini del presente concorso, i termini «esperienza», «esperienza professionale» ed «esperienza lavorativa» sono da considerarsi equivalenti.

(7)   https://epso.europa.eu/it.

(8)   https://eu-careers.europa.eu/it.

(9)   https://curia.europa.eu/jcms/.

(10)   https://www.ombudsman.europa.eu/it/home.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1273/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)