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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/1124

24.2.2025

Ricorso proposto il 10 gennaio 2025 – Nvidia/Commissione

(Causa T-15/25)

(C/2025/1124)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nvidia Corp. (Santa Clara, California, Stati Uniti) (rappresentanti: F. González Díaz, A. Magraner Oliver e T. Verheyden, avvocati, e P. Stuart, barrister-at-law)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 31 ottobre 2024, riguardante la richiesta di rinvio dell’Italia alla Commissione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento dell’Unione sulle concentrazioni (1) (in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni»), e dell’articolo 57 dell’accordo SEE, caso M.11766, NVIDIA / Run:ai (in prosieguo: la «decisione»);

condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese nonché delle spese legali e delle altre spese sostenute dalla NVIDIA in relazione al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’interpretazione dell’articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni e su violazioni della sentenza della Corte del 3 settembre 2024, Illumina/Commissione, C-611/22 P. La decisione ha illegittimamente accolto una richiesta di rinvio da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza italiana (in prosieguo: l'«AGCM») relativamente ad un’operazione che si trovava al di sotto delle soglie del regolamento dell’Unione sulle concentrazioni e delle soglie di controllo delle concentrazioni degli Stati membri, sulla base dell’esercizio, da parte dell’AGCM, di poteri di intervento ex post, discrezionali e dalla definizione vaga. L’interpretazione dell’articolo 22 da parte della decisione in questione, che consente un tale rinvio, viola i principi generali di equilibrio istituzionale, certezza del diritto, proporzionalità e parità di trattamento. Inoltre essa è incompatibile con la genesi legislativa, il contesto e l’obiettivo prefissato dell’articolo 22, e con il principio secondo il quale le eccezioni e le deroghe ad una disposizione devono essere interpretate restrittivamente.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione è illegittima a causa del fatto che la richiesta di rinvio alla quale si riferisce, introdotta dall'AGCM ai sensi dell’articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni, è stata presentata tardivamente.


(1)   GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1124/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)