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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/1037

27.2.2025

P9_TA(2024)0163

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (COM(2022)0223 – C9-0179/2022 – 2022/0162(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

(C/2025/1037)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0223),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0179/2022),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Corte dei conti del 31 ottobre 2022  (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 25 aprile 2023 della commissione giuridica alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci a norma dell'articolo 110, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci a norma dell'articolo 58 del regolamento,

visti gli articoli 110 e 59 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la lettera della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci(A9-0180/2023),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

3.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

4.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

5.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

6.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)   GU C 446 del 24.11.2022, pag. 26.

(2)   GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P9_TC1-COD(2022)0162

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune sul trattamento di bilancio degli interessi o di altri oneri dovuti su ammende, altre penali o sanzioni annullate o ridotte in occasione dell’adozione del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509

«Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono sul fatto che eventuali interessi o altri oneri dovuti su ammende, altre penali o sanzioni annullate o ridotte saranno iscritti come entrate negative per la durata dell'attuale quadro pluriennale. Si tratta di un'eccezione al divieto di entrate negative, limitato a questa specifica situazione imprevedibile.

Fatte salve le rispettive prerogative, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono, tenendo conto dell'esperienza passata e dell'evoluzione futura prevista, di esaminare una soluzione sostenibile a lungo termine, in linea con l'applicazione dei principi di bilancio del regolamento finanziario, per il finanziamento di tali interessi o altri oneri, che si applichi dopo il 2027, anche per quanto riguarda il tasso di interesse da pagare sull'importo delle ammende o di altre penali da rimborsare a titolo di idonea compensazione per le imprese beneficiarie in siffatte situazioni.»

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sullo strumento unico di estrazione di dati e valutazione del rischio di cui all'articolo 36 del regolamento finanziario in occasione dell’adozione del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (“le tre istituzioni”) riconoscono l'importanza di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, come riconosciuto nell'accordo interistituzionale (“AII”) del 16 dicembre 2020 e come sancito dall'articolo 325 TFUE.

Le tre istituzioni convengono sulla necessità di sviluppare ulteriormente lo strumento in conformità delle norme in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati. Allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi ed evitare costi informatici sproporzionati per gli Stati membri e gli altri utenti, si terrà conto dei sistemi approvati esistenti negli Stati membri.

Le tre istituzioni si impegnano a cooperare per l'ulteriore sviluppo dello strumento. La Commissione conferma che continuerà a sviluppare lo strumento in consultazione con i propri utenti e ad assistere gli Stati membri per qualsiasi questione tecnica. Gli Stati membri collaboreranno con la Commissione per generare le necessarie sinergie ai fini dell'interoperabilità con i sistemi informatici e le banche dati pertinenti.

A seguito di una valutazione della Commissione che sancisca la disponibilità dello strumento sulla base dei criteri di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento finanziario, le tre istituzioni, fatte salve le rispettive competenze, si impegnano a esaminare e ridiscutere l'uso obbligatorio dello strumento durante il quadro finanziario pluriennale successivo al 2027.»

Dichiarazione unilaterale della Commissione sui disimpegni in occasione dell’adozione del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509

«Nel contesto della preparazione del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027, la Commissione esaminerà la possibilità di ampliare la portata della ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni. Ciò non pregiudica la futura proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027 né il diritto di iniziativa legislativa della Commissione, come stabilito nei trattati.»

Dichiarazione unilaterale della Commissione sul sistema di individuazione precoce e di esclusione in occasione dell’adozione del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509

«La Commissione europea riconosce l'importanza di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle autorità degli Stati membri nel contesto dell'estensione mirata del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) alla gestione concorrente e alla gestione diretta con gli Stati membri.

La Commissione si impegna a elaborare orientamenti completi e a offrire agli Stati membri sessioni di formazione sull'attuazione dell'EDES e sull'uso della sua banca dati.

La Commissione continuerà a migliorare la banca dati EDES, ad esempio consentendo la ricerca di più entità e migliorando i layout della banca dati.

La Commissione si adopererà per garantire l'interoperabilità informatica tra l'EDES e i sistemi nazionali pertinenti al fine di razionalizzare il processo e consentire controlli più rapidi sulle situazioni di esclusione di persone o entità pertinenti.

La Commissione conferma che qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni ai fini dell'EDES si limiterà a quanto strettamente necessario e proporzionato e sarà trattata in conformità alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Si ricorda che il Garante europeo della protezione dei dati, nel parere sulla proposta della Commissione di rifusione del regolamento finanziario, non ha espresso preoccupazioni in merito all'EDES.

La Commissione si impegna ad agevolare una transizione agevole verso l'applicazione dell'EDES in piena cooperazione con gli Stati membri.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1037/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)