|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2025/897 |
17.2.2025 |
Impugnazione proposta l’11 dicembre 2024 dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Federcasse), Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara marittima CC SC, Banca di Credito Cooperativo di Alba Langhe Roero e Canavese, Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella SC, Banca di Credito Cooperativo di Milano, Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, Banca di Credito Cooperativo di Roma, Banca di Credito Cooperativo di Sarsina, Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, Banca di Credito Cooperativo 360 Credito Cooperativo FVG – S, Banca per il Trentino Alto Adige – Bank für Trentino-Südtirol – Credito Cooperativo Italiano già Banca di Credito Cooperativo Cassa di Trento, BCC Veneta – Credito Cooperativo – Società cooperativa già Banca di Credito Cooperativo di Verona e Vicenza C.C. avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione), del 1° ottobre 2024 causa T-1070/23, Federcasse e.a / Commissione
(Causa C-863/24 P)
(C/2025/897)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Federcasse), Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara marittima CC SC, Banca di Credito Cooperativo di Alba Langhe Roero e Canavese, Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella SC, Banca di Credito Cooperativo di Milano, Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, Banca di Credito Cooperativo di Roma, Banca di Credito Cooperativo di Sarsina, Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, Banca di Credito Cooperativo 360 Credito Cooperativo FVG – SC, Banca per il Trentino Alto Adige – Bank für Trentino-Südtirol – Credito Cooperativo Italiano già Banca di Credito Cooperativo Cassa di Trento, BCC Veneta – Credito Cooperativo – Società cooperativa già Banca di Credito Cooperativo di Verona e Vicenza C.C. (rappresentanti: A. Pera, F. Salerno, U. Di Francia, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Banca di Credito Cooperativo di Napoli
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia
|
— |
annullare l’ordinanza impugnata, nonché |
|
— |
condannare la Commissione alle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
|
1. |
Il primo motivo di ricorso censura l’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’applicazione dell’art. 263 TFUE nella misura in cui l’ordinanza impugnata esclude che il provvedimento sia idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti. Tale primo motivo consta di tre parti.
|
|
2. |
Il secondo motivo di ricorso censura il punto 50 dell’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale è incorso in uno snaturamento del documento 11 allegato al ricorso in primo grado, ossia la lettera del Ministero del 31 agosto 2023, nella parte in cui considera che il Ministero sia un mero «terzo», mentre si tratta dell’autorità nazionale competente ai sensi dell’art. 10, paragrafo 6, della direttiva e, quindi, le conseguenze giuridiche che il Ministero ha comprensibilmente tratto dal provvedimento (considerandolo preclusivo e, quindi, avente carattere decisorio) avrebbero dovuto costituire parte integrante dell’esame sugli effetti giuridici del provvedimento. |
|
3. |
Il terzo motivo di ricorso censura il difetto e la contraddittorietà della motivazione evidenziando le numerose carenze e contraddizioni in cui incorre l’ordinanza impugnata, ossia, l’omessa analisi del contenuto del provvedimento nella parte in cui contiene una chiara presa di posizione sul risultato dell’analisi condotta dai servizi della Commissione, l’omessa analisi dei poteri della Commissione, nonché la contraddizione tra punto 49 e quanto affermato al punto 38, e le carenze di motivazione di cui al punto 51. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/897/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)