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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/897

17.2.2025

Impugnazione proposta l’11 dicembre 2024 dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Federcasse), Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara marittima CC SC, Banca di Credito Cooperativo di Alba Langhe Roero e Canavese, Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella SC, Banca di Credito Cooperativo di Milano, Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, Banca di Credito Cooperativo di Roma, Banca di Credito Cooperativo di Sarsina, Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, Banca di Credito Cooperativo 360 Credito Cooperativo FVG – S, Banca per il Trentino Alto Adige – Bank für Trentino-Südtirol – Credito Cooperativo Italiano già Banca di Credito Cooperativo Cassa di Trento, BCC Veneta – Credito Cooperativo – Società cooperativa già Banca di Credito Cooperativo di Verona e Vicenza C.C. avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione), del 1° ottobre 2024 causa T-1070/23, Federcasse e.a / Commissione

(Causa C-863/24 P)

(C/2025/897)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Federcasse), Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara marittima CC SC, Banca di Credito Cooperativo di Alba Langhe Roero e Canavese, Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella SC, Banca di Credito Cooperativo di Milano, Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, Banca di Credito Cooperativo di Roma, Banca di Credito Cooperativo di Sarsina, Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, Banca di Credito Cooperativo 360 Credito Cooperativo FVG – SC, Banca per il Trentino Alto Adige – Bank für Trentino-Südtirol – Credito Cooperativo Italiano già Banca di Credito Cooperativo Cassa di Trento, BCC Veneta – Credito Cooperativo – Società cooperativa già Banca di Credito Cooperativo di Verona e Vicenza C.C. (rappresentanti: A. Pera, F. Salerno, U. Di Francia, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Banca di Credito Cooperativo di Napoli

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia

annullare l’ordinanza impugnata, nonché

condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

1.

Il primo motivo di ricorso censura l’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’applicazione dell’art. 263 TFUE nella misura in cui l’ordinanza impugnata esclude che il provvedimento sia idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti. Tale primo motivo consta di tre parti.

Nella prima parte del primo motivo si criticano i punti 31-38 dell’ordinanza impugnata, ripercorrendone l’analisi ivi condotta su contenuto e contesto del provvedimento nonché sui poteri della Commissione (sono gli stessi elementi che l’ordinanza impugnata cita al punto 30 quali elementi determinanti per concludere se il provvedimento produca o meno effetti giuridici vincolanti). In particolare, si osserva che:

i.

Ai punti 31-33 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale compie un’analisi carente ed erronea del contenuto del provvedimento, non analizzando la sostanza dell’atto e tralasciando così elementi decisivi. Non vengono infatti analizzate formule di diniego chiare, formule che equivalgono a un vero e proprio dispositivo. Inoltre, l’ordinanza impugnata (punto 49), pur riconoscendo che si tratta di un atto «chiaro» con «un risultato chiaro», non trae le debite conclusioni.

ii.

L’analisi del contesto in cui si situa l’adozione del provvedimento (punti 35 e 36 dell’ordinanza impugnata, letti in combinato disposto con le affermazioni del medesimo tenore contenute nei punti 32, 33 e 49 dell’ordinanza impugnata), è erronea in quanto postula l’esistenza di una fase preparatoria anteriore alla decisione, ignorando che l’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva non prevede alcuna fase di interlocuzione e, elemento ancor più rilevante, non prescrive alcun termine entro cui concludere le asserite interlocuzioni. In assenza di termini di legge entro cui concludere la fase interlocutoria, questa potrebbe rimanere incompiuta in caso di inerzia delle autorità nazionali e le ricorrenti sarebbero conseguentemente private del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. A ciò aggiungasi che, anche ammettendo che il provvedimento sia un atto di «avvio» (quod non), ciò non toglie che esso abbia effetti giuridici vincolanti. Erroneamente, dunque, nei punti 35 e 36 dell’ordinanza impugnata, letti in combinato disposto con le affermazioni del medesimo tenore contenute nei punti 32, 33 e 49, il Tribunale ha fondato le sue conclusioni postulando che il provvedimento potesse essere un semplice «avvio» di procedimento.

iii.

Benché il Tribunale stesso elenchi (punto 30 dell’ordinanza impugnata) l’analisi dei poteri dell’istituzione che emana l’atto tra gli elementi obiettivi dirimenti per la valutazione degli effetti giuridici, non v’è traccia nell’ordinanza impugnata di alcuna analisi in tal senso. Tale carenza è rilevante, dato che, ai sensi dell’art. 10, paragrafo 6, della direttiva, la Commissione gode di un potere esclusivo circa l’approvazione o meno della richiesta di riduzione del livello-obiettivo. Pertanto, sarebbe stato opportuno considerare che il diniego a tale richiesta proveniva dall’autorità con potere esclusivo in materia. In conclusione, se avesse considerato i poteri della Commissione, il Tribunale non avrebbe potuto concludere che «contenuto e sostanza» del provvedimento depongono nel senso di un atto preparatorio.

La seconda parte del primo motivo critica i punti 43 e 44 dell’ordinanza impugnata in quanto, basandosi sugli elementi di forma ivi dedotti, il Tribunale non poteva concludere che tali elementi confermassero che il provvedimento aveva carattere preparatorio. Si censurano ugualmente in quanto inconferenti o erroneamente analizzati anche altri elementi di forma di cui ai punti 34 e 37 dell’ordinanza impugnata.

La terza parte del primo motivo censura il punto 51 dell’ordinanza impugnata, in quanto il Tribunale ha erroneamente dedotto che l’intenzione dell’autore del provvedimento fosse quella di fornire informazioni.

2.

Il secondo motivo di ricorso censura il punto 50 dell’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale è incorso in uno snaturamento del documento 11 allegato al ricorso in primo grado, ossia la lettera del Ministero del 31 agosto 2023, nella parte in cui considera che il Ministero sia un mero «terzo», mentre si tratta dell’autorità nazionale competente ai sensi dell’art. 10, paragrafo 6, della direttiva e, quindi, le conseguenze giuridiche che il Ministero ha comprensibilmente tratto dal provvedimento (considerandolo preclusivo e, quindi, avente carattere decisorio) avrebbero dovuto costituire parte integrante dell’esame sugli effetti giuridici del provvedimento.

3.

Il terzo motivo di ricorso censura il difetto e la contraddittorietà della motivazione evidenziando le numerose carenze e contraddizioni in cui incorre l’ordinanza impugnata, ossia, l’omessa analisi del contenuto del provvedimento nella parte in cui contiene una chiara presa di posizione sul risultato dell’analisi condotta dai servizi della Commissione, l’omessa analisi dei poteri della Commissione, nonché la contraddizione tra punto 49 e quanto affermato al punto 38, e le carenze di motivazione di cui al punto 51.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/897/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)