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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/711 |
10.2.2025 |
Impugnazione proposta l’11 dicembre 2024 da Crown Holdings, Inc. e Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 2 ottobre 2024, causa T-587/22, Crown Holdings e Crown Cork & Seal Deutschland/Commissione
(Causa C-855/24 P)
(C/2025/711)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Crown Holdings, Inc., Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH (rappresentanti: A. Burnside, avocat, C. Graf York von Wartenburg, Rechtsanwalt, D. Strohl, avocate, T. von Döhren, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Repubblica federale di Germania
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare la sentenza impugnata in quanto essa ha respinto il ricorso proposto dalle ricorrenti avverso la decisione C(2022) 4761 final della Commissione, del 12 luglio 2022, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso AT.40522 – Imballaggi in metallo) (in prosieguo: «la decisione controversa») e ha condannato le ricorrenti a sopportare il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione; |
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avvalersi della facoltà, conferitale dall’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di statuire definitivamente sulla controversia, nonché annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda le ricorrenti; in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini di un riesame, e; |
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in ogni modo, condannare la Commissione a sopportare i costi e le spese delle ricorrenti inerenti al presente procedimento e al procedimento dinanzi al Tribunale o, in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale, riservare le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare che, nel caso di specie, la comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (in prosieguo: «comunicazione REC») non desse origine ad un legittimo affidamento e che la Commissione si fosse conformata alla comunicazione REC. La comunicazione REC prescrive chiaramente che la riattribuzione di casi tra autorità garanti della concorrenza e Commissione sia effettuata in maniera rapida ed efficace; tale requisito è concretizzato nel termine indicativo di due mesi di cui al punto 18 della comunicazione REC. Poiché nella presente causa è trascorso un tempo eccessivo, le ricorrenti potevano ragionevolmente aspettarsi che la Commissione non accettasse una riattribuzione del caso. Inoltre, da una interpretazione letterale, contestuale, sistematica, storica e teleologica della comunicazione REC, e in particolare del suo punto 19, risulta che una riattribuzione tardiva di casi può avere luogo unicamente qualora si verifichi un sostanziale mutamento dei fatti noti in merito al caso, cioè dei fatti che potrebbero essere in grado di costituire un’infrazione alle regole di concorrenza e non, come sostenuto dal Tribunale, di «qualsiasi fatto rilevante». Pronunciarsi diversamente priverebbe tale disposizione del suo contenuto e si porrebbe in contrasto con i principi generali del diritto dell’Unione europea, ivi compresi i principi di (i) certezza del diritto, (ii) autonomia processuale, (iii) Stato di diritto e (iv) equilibrio istituzionale. Dal momento che nel caso di specie non vi è stato alcun mutamento sostanziale dei fatti noti in merito al caso, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la Commissione si sia conformata alla comunicazione REC accettando la riattribuzione del caso.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare che la Commissione non fosse soggetta all’obbligo rafforzato di motivazione e che avesse fornito una motivazione adeguata nella decisione controversa. La Commissione era tenuta ad esporre la motivazione per la sua decisione di riattribuzione in quanto la possibilità prevista al punto 19 della comunicazione REC di riattribuzione di casi in un momento successivo è una regola che a sua volta deroga da una regola più generale; inoltre la Commissione ha superato il termine indicativo di due mesi previsto per la riattribuzione, il che meritava ulteriori spiegazioni. In aggiunta, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le spiegazioni aggiuntive fornite dalla Commissione mediante comunicati stampa non sono in grado di porre rimedio all’assenza di debita motivazione in una decisione, a maggior ragione allorché tali spiegazioni sono tardive e incoerenti.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare che non vi fosse alcuna violazione del principio di sussidiarietà. Di fatto, in situazioni in cui la Commissione decide di discostarsi dai principi definiti nella comunicazione REC, come nella fattispecie, non è possibile semplicemente sostenere che, dal momento che il sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1/2003 (1) è di per sé conforme al principio di sussidiarietà, non può esservi stata alcuna violazione di tale principio.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha travisato vari argomenti dedotti dalle ricorrenti, parendo confondere questi ultimi con gli argomenti dedotti dalla Silgan nella causa T-589/22. Gli errori procedurali commessi dal Tribunale hanno creato confusione nella sua valutazione della fondatezza dei motivi dedotti dalle ricorrenti e, di conseguenza, costituiscono un vizio di procedura, il quale ha inciso negativamente sui diritti della difesa delle ricorrenti.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/711/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)