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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/692 |
10.2.2025 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 dicembre 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 8 de Donostia – San Sebastián – Spagna) – NB / Kutxabank SA
(Causa C-300/23 (1) , Kutxabank)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo ipotecario - Clausola che prevede un tasso di interesse variabile - Indice di riferimento fondato sui tassi annui effettivi globali (TAEG) dei mutui ipotecari concessi dalle casse di risparmio - Indice ufficiale stabilito da un atto amministrativo pubblicato - Indicazioni che figurano nel preambolo di tale atto - Controllo relativo al requisito di trasparenza - Valutazione del carattere abusivo - Principio di effettività)
(C/2025/692)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia no 8 de Donostia – San Sebastián
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: NB
Convenuta: Kutxabank SA
Con l’intervento di: Ministerio Fiscal
Dispositivo
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1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: il requisito di trasparenza risultante dalle menzionate disposizioni è rispettato alla conclusione di un contratto di mutuo ipotecario per quanto riguarda la clausola di tale contratto che prevede l’adeguamento periodico del tasso di interesse in relazione al valore di un indice ufficiale istituito da un atto amministrativo, che ne contiene la definizione, per il solo fatto che detto atto nonché i valori anteriori dell’indice in parola sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro di cui si tratta, senza quindi che il creditore debba esso stesso informare il consumatore quanto alla definizione di detto indice e alla sua evoluzione precedente, anche se, a causa del suo metodo di calcolo, esso corrisponde non a un tasso d’interesse di remunerazione, bensì ad un tasso annuo effettivo globale (TAEG), purché, a seguito della loro pubblicazione, gli elementi in discussione siano sufficientemente accessibili per un consumatore medio grazie alle indicazioni fornite a tal fine dal professionista di cui si tratta. In assenza delle indicazioni in parola, spetta al professionista fornire direttamente una definizione completa di tale indice nonché ogni elemento di informazione pertinente, segnatamente quanto ad un eventuale avvertimento proveniente dall’autorità che ha stabilito detto indice per ciò che riguarda le particolarità di quest’ultimo e le loro conseguenze che possono essere considerate importanti per il consumatore al fine di valutare correttamente le conseguenze economiche della conclusione del contratto di mutuo ipotecario propostogli. In ogni caso, spetta al professionista fornire al consumatore tutte le informazioni la cui trasmissione è imposta dalla normativa nazionale applicabile al momento della conclusione del contratto. |
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2) |
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che: è pertinente per valutare l’eventuale carattere abusivo di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile che prevede l’adeguamento periodico del tasso di interesse in relazione al valore di un indice ufficiale il fatto che la clausola in parola rinvii direttamente e semplicemente a tale indice, laddove dalle indicazioni contenute nell’atto amministrativo che ha introdotto detto indice risulta che, a causa delle particolarità derivanti dal suo metodo di calcolo, sarebbe necessario applicare un differenziale negativo al fine di allineare il tasso annuo effettivo globale (TAEG) dell’operazione di cui si tratta al TAEG del mercato, nella misura in cui il professionista non abbia informato il consumatore riguardo a dette tali indicazioni e queste ultime non fossero state sufficientemente accessibili per un consumatore medio. |
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3) |
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che: in caso di ricorso, in una clausola che prevede l’adeguamento periodico del tasso d’interesse di un contratto di mutuo ipotecario, ad un indice di riferimento stabilito sulla base dei tassi annui effettivi globali (TAEG) applicabili ai contratti presi in considerazione per il calcolo dei valori successivi dell’indice in parola, il fatto che tali TAEG contengano elementi derivanti da clausole il cui carattere abusivo sia posteriormente dichiarato non comporta che la clausola di adeguamento del tasso d’interesse del contratto in discussione debba essere considerata abusiva e, pertanto, inopponibile al consumatore. |
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4) |
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che: la buona fede del professionista non può essere presunta in caso di ricorso, in una clausola che prevede l’adeguamento periodico del tasso d’interesse di un contratto di mutuo ipotecario, ad un indice di riferimento per il solo fatto che si tratta di un indice ufficiale stabilito da un’autorità amministrativa e utilizzato dalle amministrazioni pubbliche. La valutazione dell’eventuale carattere abusivo di una siffatta clausola deve essere effettuata in funzione delle circostanze proprie del caso di specie, prendendo in considerazione, segnatamente, il mancato rispetto del requisito di trasparenza e confrontando il metodo di calcolo del tasso degli interessi ordinari previsto dalla clausola in parola e il livello effettivo di tale tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati e, fra l’altro, i tassi di interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di mutuo di cui si tratta per un prestito di importo e di durata equivalenti a quelli di tale contratto. |
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5) |
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che: per valutare il carattere eventualmente abusivo di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile che prevede l’adeguamento periodico del tasso di interesse in relazione al valore di un indice di riferimento determinato, è pertinente confrontare il metodo di calcolo del tasso degli interessi ordinari previsto dalla clausola in parola e il livello effettivo di detto tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati e, in particolare, i tassi di interesse praticati sul mercato alla data della conclusione di tale contratto per un prestito di importo e di durata equivalenti a quelli del contratto di cui si tratta. Altri aspetti del metodo di calcolo del tasso d’interesse contrattuale o dell’indice di riferimento possono essere pertinenti se sono tali da creare uno squilibrio a danno del consumatore. |
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6) |
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: nell’ipotesi in cui, in linea di principio, un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile non possa sussistere senza la clausola che prevede l’adeguamento periodico del tasso di interesse in relazione al valore di un indice di riferimento determinato, della quale sia stato accertato il carattere abusivo, ma in cui l’annullamento di detto contratto nel suo complesso esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli, essi non ostano a che il giudice nazionale sostituisca la clausola in parola con una disposizione suppletiva del diritto nazionale purché tale disposizione suppletiva abbia una portata equivalente a quella della clausola di cui è prevista la sostituzione. Per contro, detto giudice non può rivedere la clausola in parola aggiungendovi un elemento tale da rimediare allo squilibrio che essa comporta a danno del consumatore. |
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7) |
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: nell’ipotesi in cui un contratto di mutuo ipotecario non possa sussistere senza una clausola della quale sia stato accertato il carattere abusivo, essi ostano all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale in forza della quale il professionista avrebbe il diritto di ottenere la restituzione dell’intera somma prestata, maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data in cui tale somma è stata messa a disposizione del consumatore. |
(1) GU C, C/2023/1121.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/692/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)