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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/546 |
3.2.2025 |
Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2024 – Evonik Operations / Commissione
(Causa T-449/22) (1)
(Ambiente e protezione della salute umana - Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Classificazione, etichettatura e imballaggio di talune sostanze e miscele - Regolamento delegato (UE) 2022/692 - Classificazione ed etichettatura armonizzate della sostanza silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti dell’idrolisi con silice; diossido di silicio amorfo sintetico pirogenico, nano, trattato in superficie - Criteri di classificazione di una sostanza nella classe di pericolo «Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione ripetuta» - Adeguatezza della classificazione - Assenza di consultazione pubblica sul parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA - Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» - Assenza di valutazione d’impatto)
(C/2025/546)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evonik Operations GmbH (Essen, Germania) (rappresentanti: T. Delille e N. Kuśnierkiewicz, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Farley e R. Lindenthal, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: W. Broere e J.-P. Trnka, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento del regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2022, L 129, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate della sostanza silanamina, 1,1,1-trimetil-N- (trimetilsilil)-, prodotti dell’idrolisi con silice; diossido di silicio amorfo sintetico pirogenato, nano, trattato in superficie.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Evonik Operations GmbH è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si farà carico delle proprie spese. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/546/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)