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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/539 |
3.2.2025 |
Impugnazione proposta l’11 dicembre 2024 da Silgan Holdings Inc., Silgan Holdings Austria GmbH, Silgan International Holdings BV, Silgan Metal Packaging Distribution GmbH e Silgan White Cap Manufacturing GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 2 ottobre 2024, causa T-589/22, Silgan Holdings e a./Commissione
(Causa C-845/24 P)
(C/2025/539)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Silgan Holdings Inc., Silgan Holdings Austria GmbH, Silgan International Holdings BV, Silgan Metal Packaging Distribution GmbH, Silgan White Cap Manufacturing GmbH (rappresentanti: D. Seeliger, Y.-K. Gürer, E. Venot, R. Grafunder, H. Wollmann, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2024 nella causa T-589/22, Silgan Holdings e a./Commissione, nella parte in cui il loro ricorso è stato respinto; |
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annullare la decisione della Commissione C(2022) 4761 final del 12 luglio 2022 (caso AT.40522 – Imballaggi in metallo, inizialmente «Pandora») (1); |
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condannare la Commissione alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale e al procedimento dinanzi alla Corte. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono cinque motivi.
In primo luogo, esse fanno valere, in relazione ai punti 33 e seguenti e, in particolare, ai punti 39 e 40 della sentenza impugnata, un’interpretazione e un’applicazione erronee del principio di sussidiarietà, quale sancito all’articolo 5 TUE. A loro avviso, qualora un’autorità nazionale garante della concorrenza stia già trattando un caso e il suo procedimento, inoltre, sia già in stato avanzato, la Commissione europea potrebbe, da parte sua, avviare un procedimento e avocare a sé le indagini solo ove ciò possa essere giustificato alla luce del principio di sussidiarietà sancito dal diritto primario. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto interpretare l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) in modo più restrittivo, conformemente al principio di sussidiarietà, oppure – in subordine – avrebbe dovuto dichiararne l’inapplicabilità per violazione del principio di sussidiarietà. In definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto quindi statuire che la Commissione, avviando il procedimento, ha violato il principio di sussidiarietà.
In secondo luogo, in relazione ai punti 49 e seguenti e, in particolare, al punto 66 della sentenza impugnata, le ricorrenti fanno valere un’interpretazione e un’applicazione erronee del divieto di sviamento di potere. Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se l’avvio del procedimento da parte della Commissione fosse realmente necessario per garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione in materia di intese. In conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto rispondere in senso negativo e statuire quindi che la Commissione, nell’avviare il procedimento, sarebbe incorsa in uno sviamento di potere e avrebbe inoltre violato i principi di separazione dei poteri e del giudice naturale precostituito per legge.
In terzo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale, in relazione ai punti 69 e seguenti e, in particolare, al punto 78 della sentenza impugnata, di aver interpretato e applicato in maniera erronea il principio di proporzionalità. Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se l’avvio del procedimento da parte della Commissione fosse realmente necessario al fine di garantire un’applicazione effettiva del diritto dell’Unione in materia di intese e, in definitiva, avrebbe dovuto rispondere in senso negativo. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto statuire che, alla luce delle circostanze del caso di specie, l’avocazione delle indagini da parte della Commissione sarebbe avvenuta troppo tardi per soddisfare il requisito della proporzionalità. In subordine, le ricorrenti sostengono che i presunti vantaggi dell’avocazione delle indagini da parte della Commissione sarebbero sproporzionati rispetto ai danni subiti dalla Silgan.
In quarto luogo, le ricorrenti fanno valere un’interpretazione e un’applicazione erronee del principio di autolimitazione dell’amministrazione ai punti 105 e 106 della sentenza impugnata. Al punto 105 il Tribunale sarebbe pervenuto all’erronea conclusione secondo cui non sarebbe stato dimostrato che la Commissione si sia discostata dalla Comunicazione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (3). Il Tribunale avrebbe invece dovuto statuire che non ricorrevano i presupposti per una successiva riattribuzione dei casi ai sensi di detta comunicazione – tenuto conto anche dei punti 18, 19 e 54 della stessa – e che l’avvio del procedimento da parte della Commissione sarebbe inoltre intervenuto troppo tardi per soddisfare i requisiti di detta comunicazione.
Infine, in quinto luogo, le ricorrenti fanno valere un’interpretazione e un’applicazione erronee dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, comma 2, TFUE. Il Tribunale muoverebbe dall’erroneo presupposto, ai punti 61 e seguenti e, in particolare, al punto 65 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione aveva adempiuto il suo obbligo di motivare la decisione controversa. Il semplice riferimento, nella decisione controversa, all’avvio del procedimento su richiesta del Bundeskartellamt (Autorità federale garante della concorrenza) non sarebbe sufficiente. Determinante per valutare la legittimità dell’avvio del procedimento da parte della Commissione non sarebbe la questione se il Bundeskartellamt abbia chiesto alla Commissione di assumere l’indagine, ma piuttosto per quali ragioni la Commissione avrebbe soddisfatto tale richiesta.
(1) Sintesi in GU 2023, C 57, pag. 5.
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU 2004, C 101, pag. 43).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/539/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)