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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/407 |
27.1.2025 |
Ricorso proposto il 25 novembre 2024 – SBK Art/Consiglio
(Causa T-607/24)
(C/2025/407)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: SBK Art OOO (Mosca, Russia) (rappresentanti: G. Lansky e P. Goeth, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare inapplicabile l’articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma, della decisione n. 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, e l’articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio; nonché |
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annullare, in combinazione con quanto precede o in subordine, la decisione (PESC) 2024/2456 del Consiglio, che modifica la decisione n. 2014/145/PESC del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455 del Consiglio, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente (inserimento nell’elenco n. 174), e |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’applicazione del diritto derivato dell’Unione viola i Trattati e lo Stato di diritto. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittima violazione dei diritti procedurali della ricorrente. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul carattere sproporzionato. |
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4. |
Quarto motivo, vertente su un errore di valutazione e su una violazione illegittima dell’obbligo di motivazione. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/407/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)