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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2025/127 |
13.1.2025 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato – Italia) – Compass Banca SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Causa C-646/22 (1) , Compass Banca)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2005/29/CE - Articolo 2, lettera j), articoli 5, 8 e 9 - Nozione di «consumatore medio» - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori - Nozione di «pratica commerciale aggressiva»– Vendita abbinata di un finanziamento personale e di un prodotto assicurativo non collegato a tale finanziamento - Orientamento delle informazioni fornite al consumatore - Nozione di « framing » (incorniciamento) - Pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente a un consumatore un’offerta di finanziamento personale e un’offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale finanziamento - Assenza di un periodo di riflessione tra la sottoscrizione del contratto di finanziamento e quella del contratto assicurativo - Direttiva (UE) 2016/97 - Articolo 24)
(C/2025/127)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Compass Banca SpA
Resistente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
nei confronti di: Metlife Europe Dac, Metlife Europe Insurance Dac, Europ Assistance Italia SpA
Dispositivo
1) |
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che: la nozione di «consumatore medio», ai sensi di tale direttiva, deve essere definita con riferimento a un consumatore normalmente informato nonché ragionevolmente attento ed avveduto. Una siffatta definizione non esclude tuttavia che la capacità decisionale di un individuo possa essere falsata da limitazioni, quali distorsioni cognitive. |
2) |
L’articolo 2, lettera j), l’articolo 5, paragrafi 2 e 5, nonché gli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29 devono essere interpretati nel senso che: la pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente al consumatore un’offerta di finanziamento personale e un’offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale prestito non costituisce né una pratica commerciale in ogni caso aggressiva né una pratica commerciale considerata in ogni caso sleale, ai sensi di tale direttiva. |
3) |
La direttiva 2005/29 deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una misura nazionale che consente a un’autorità nazionale, una volta accertato il carattere «aggressivo» o, più in generale, il carattere «sleale» di una pratica commerciale adottata da un determinato professionista, di imporre a tale professionista di concedere a detto consumatore un periodo di riflessione ragionevole tra le date della sottoscrizione del contratto di assicurazione e del contratto di finanziamento, a meno che non esistano altri mezzi meno lesivi della libertà d’impresa che siano altrettanto efficaci per porre fine al carattere «aggressivo» o, più in generale, «sleale» di detta pratica. |
4) |
L’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un’autorità nazionale esiga dal professionista, la cui pratica commerciale di incorniciamento è considerata «aggressiva», ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29, o, più in generale, «sleale», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, che, per porre fine a tale pratica, conceda al consumatore un periodo di riflessione ragionevole tra le date di sottoscrizione dei contratti di cui trattasi. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/127/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)