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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/90094

18.11.2024

Rettifica della comunicazione della Commissione relativa all’attuazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C, C/2024/6481, 8.11.2024 )

Le tabelle 2, 3 e 4 alle pagine da 25 a 30 sono sostituite dalle seguenti:

«

PERSONALE CHE ESEGUE COMPITI RIGUARDANTI I CONTROLLI UFFICIALI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Tabella 2

Compiti svolti dal veterinario ufficiale

N.

Compiti

OCR

Reg. (UE) 2019/624

Reg. (UE) 2019/627

1.

Ante mortem

[definizione di cui all'art. 17, lett. c), OCR]

Ispezione ante mortem degli ungulati domestici al di fuori del macello in caso di macellazione d’urgenza a norma dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

Art. 18, par. 7, lett. c)

Art. 4

-

2.

Ispezione ante mortem e controlli presso l’azienda di provenienza per tutte le specie a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

Art. 18, par. 7, lett. d)

Art. 5, par. 2

-

3.

Ispezione clinica di animali isolati per effettuare un'ispezione ante mortem più approfondita.

Ispezione ante mortem di animali che si sospettano affetti da una malattia o da una condizione che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute umana o animale

Art. 18, par. 2, lett. a)

Art. 3, par. 3, lett. da b) a f)

Art. 11, par. 5

Art. 43, par. 4

4.

Ispezione post mortem [definizione di cui all’art. 17, lett. d), OCR]

In caso di macellazione d'urgenza degli ungulati domestici al di fuori del macello conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004

Esame del certificato sanitario di cui all'allegato IV, capitolo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (1)

Art. 18, par. 2, lett. c)

Art. 18, par. 7, lett. f)

Art. 8, lett. a)

-

Art. 10, par. 3

5.

Ispezione di animali che si sospettano affetti da una malattia o da una condizione che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute umana

Art. 18, par. 2, lett. c)

Art. 8, lett. b)

-

6.

Ispezione di bovini di mandrie che non sono state dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi

Art. 8, lett. c)

-

7.

Ispezione di bovini, ovini e caprini di mandrie che non sono state dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi

Art. 8, lett. d)

-

8.

Ispezione in caso di focolai di malattie animali per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nella legislazione dell'Unione, per gli animali sensibili alla specifica malattia in questione che provengono da tutte le zone interessate da:

misure di emergenza dell'UE [determinate malattie di categoria A: influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), vaiolo ovino, ecc.];

misure nazionali connesse a misure di eradicazione di malattie di categoria A;

ulteriori misure speciali (supplementari) dell'UE di lotta contro le malattie [determinate malattie di categoria A: peste suina africana (PSA), infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa (LSD), ecc.];

programmi obbligatori di eradicazione approvati per le malattie di categoria B ed elencati negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (2) [brucellosi e complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC)]

Art. 8, lett. e)

-

9.

Ispezione post mortem

Ispezione quando sono necessari controlli più rigorosi per tenere conto delle malattie emergenti o di particolari malattie figuranti nell’elenco stilato dall’Organizzazione mondiale per la salute animale

 

Art. 8, lett. f)

-

10.

Ispezione post mortem ritardata fino a un massimo di 24 ore dopo la macellazione o l’arrivo allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina, in macelli a capacità limitata o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata, conformemente all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione

Art. 8, lett. g)

Art. 13

11.

Esecuzione delle procedure supplementari di ispezione post mortem di cui all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 22, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie nel caso in cui vi sia un possibile rischio in relazione ai casi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

Art. 8

Art. 24

12.

Dichiarazione di carni non idonee al consumo umano

Non conformità alle prescrizioni per le carni fresche

Art. 18, par. 5

-

Art. 45

13.

Carni infette da cisticercosi o trichine

-

Artt. 30 e 31

14.

Carni di solipedi nei quali sia stata diagnosticata la presenza di morva

-

Art. 32, par. 3

15.

Qualora gli animali abbiano reagito in modo positivo o dubbio alla tubercolina o vi siano altri motivi per sospettare un’infezione

-

Art. 33

16.

Qualora gli animali abbiano reagito in modo positivo o dubbio al test per la brucellosi o vi siano altri motivi per sospettare un’infezione

-

Art. 34

17.

Altro

Verifica della conformità dello svolgimento da parte dell’assistente ufficiale dei compiti riguardanti l’ispezione ante mortem sotto la supervisione o la responsabilità del veterinario ufficiale

-

Art. 3, par. 1, lett. c), e par. 2, lett. c)

-

18.

Verifica della conformità dello svolgimento dei propri compiti da parte degli operatori del settore alimentare che effettuano la macellazione e il dissanguamento della selvaggina di allevamento presso l’azienda di provenienza

-

Art. 6, par. 4, lett. b)

-

19.

Valutazione del sistema di cui dispone l’operatore per individuare e separare i volatili con anomalie, contaminazioni o difetti

-

-

Art. 25, par. 2, lett. a)

20.

Provvedere affinché siano effettuate le ulteriori prove di laboratorio necessarie ai fini dell’articolo 18, paragrafo 2, OCR

Art. 18, par. 5

-

Art. 37, par. 2

21.

 

Valutazione dei risultati dei controlli ufficiali effettuati in conformità degli articoli da 7 a 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione

Art. 18, par. 5

-

Art. 39, par. 1

22.

Comunicazione dei risultati dei controlli se dalle ispezioni emerge la presenza di una malattia o condizione che potrebbe incidere sulla salute umana o degli animali o compromettere il benessere degli animali

-

Art. 39, par. 2

23.

Verifica del rispetto dei requisiti sanitari per la produzione di latte crudo e colostro di cui all’allegato III, sezione IX, capitolo I, parte I, del regolamento (CE) n. 853/2004

-

-

Art. 49, parr. 1 e 3


Tabella 3

Compiti svolti dal veterinario ufficiale o dall'assistente ufficiale sotto la supervisione del VU

N.

Compiti

OCR

Reg. (UE) 2019/624

Reg. (UE) 2019/627

1.

Ante mortem

[definizione di cui all'art. 17, lett. c), OCR]

Ispezione ante mortem presso il macello di specie diverse dal pollame e dai lagomorfi (compresa la verifica della conformità alla normativa sul benessere degli animali (3)), per quanto riguarda le informazioni sulla catena alimentare, il controllo di identità dell’animale e la preselezione di animali che presentano anomalie alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento delegato

Art. 18, par. 2, lett. a)

Art. 18, par. 7, lett. a)

Art. 3, par. 1

Art. 10, par. 1

Artt. 11, 38 e 40

2.

Ispezione ante mortem del pollame e dei lagomorfi, compresa la verifica della conformità alla normativa sul benessere degli animali

Art. 18, par. 2, lett. b)

-

Art. 38

3.

Post mortem [definizione all’art. 17, lett. d), OCR] (4)

Esame dei certificati degli animali macellati presso l’azienda di provenienza

Art. 18, par. 2, lett. c)

-

Art. 10, par. 2

4.

Esame:

i)

delle dichiarazioni (della persona formata) che accompagnano la selvaggina selvatica grossa rilasciate conformemente all’allegato III, sezione IV, capitolo II, punto 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004;

ii)

del certificato ufficiale di cui all’allegato II, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione per i movimenti tra Stati membri di selvaggina selvatica grossa non scuoiata destinata al consumo umano.

-

Art. 10, par. 4

Art. 28

5.

Ispezione post mortem delle carcasse e delle frattaglie che le accompagnano, comprese specifiche modalità pratiche, prove di laboratorio e verifica della conformità alla normativa sul benessere degli animali

-

Articoli 12, 14 (salvo se non autorizzato da altri articoli specifici), 15 e 17, articolo 18, paragrafi 1 e 2, articolo 19, paragrafo 1, articolo 20, paragrafo 1, articolo 21, paragrafo 1, articolo 22, paragrafo 1, articolo 23, paragrafo 1, articoli 25, 26 e 27, articolo 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4, articolo 29 (rimozione dalla carcassa del materiale specifico a rischio), articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38

6.

Esecuzione delle procedure supplementari di ispezione post mortem di cui all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 22, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie nel caso in cui vi sia un possibile rischio Un’ulteriore ispezione post mortem sotto la supervisione del veterinario ufficiale non è possibile nei casi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (cfr. tabella 2, riga 11).

-

Art. 24

7.

Altro

Controlli ufficiali in relazione alle TSE a norma del regolamento (CE) n. 999/2001 (5), per quanto riguarda la manipolazione e lo smaltimento del materiale specifico a rischio a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 (6) sui sottoprodotti di origine animale

Art. 18, par. 2, lett. d), punti iv) e v)

-

Art. 29

8.

Campionamento a fini di analisi ed eventuali campionamenti supplementari

Art. 18, par. 2, lett. d), punti ii), iii) e iv)

-

Artt. 35 e 36

Art. 37


Tabella 4

Compiti svolti dal veterinario ufficiale o dall'assistente ufficiale sotto la supervisione o la responsabilità del VU

N.

Compiti

OCR

Reg. (UE) 2019/624

Reg. (UE) 2019/627

1.

Ante mortem

[definizione di cui all'art. 17, lett. c), OCR]

Ispezione ante mortem presso il macello di tutte le specie (compresa la verifica della conformità alla normativa sul benessere degli animali) nel caso in cui un'ispezione ante mortem sia già stata effettuata dal veterinario ufficiale presso l'azienda di provenienza, alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento delegato

Esame del modello di certificato sanitario per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza [allegato IV, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione]

Art. 18, par. 2, lett. a) e b)

Art. 3, par. 2

Art. 5, par. 2, lett. f)

Art. 11, par. 6

Art. 10, par. 2

Art. 38

2.

Controlli supplementari sulle norme in materia di identificazione e benessere degli animali al macello a seguito di un’ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

Art. 3, par. 2, e art. 5, par. 3

-

3.

Post mortem

[definizione di cui all'art. 17, lettera d), OCR]

Ispezione post mortem dei compiti di cui alla tabella 3 in stabilimenti a capacità limitata che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

Art. 18, par. 2, lett. c), e par. 7, lett. e)

Art. 7

-

4.

Ispezione post mortem dei visceri, degli organi genitali e delle mammelle, come specificato all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, del Rangifer tarandus tarandus (renna) proveniente dalle zone della Svezia e della Finlandia di cui all’allegato I di tale regolamento delegato (7)

Art. 12, par. 1, lett. c)

-

5.

Altro

Raccolta di informazioni sul campionamento e sui risultati del campionamento per la Salmonella da parte degli operatori del settore alimentare nei macelli di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione

Art. 18, par. 2, lett. d), punto iii), e par. 7, lett. e)

Art. 9

Art. 35

6.

Raccolta di informazioni sul campionamento e sui risultati del campionamento per il Campylobacter da parte degli operatori del settore alimentare nei macelli di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione

Art. 36

7.

Raccolta di informazioni sui controlli ufficiali per quanto riguarda le buone prassi igieniche e le procedure basate sui principi HACCP nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina

Art. 39

8.

Adozione di misure adeguate in caso di non conformità alla normativa sul benessere degli animali per quanto riguarda la protezione degli animali durante il trasporto di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio

Art. 18, par. 2, lett. d), punto vi)

-

Art. 44 (8)

9.

Verifica delle azioni correttive e preventive dell’operatore in caso di non conformità alle norme sulla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento, di cui agli articoli da 3 a 9, agli articoli da 14 a 17 e all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1099/2009

-

10.

Azione di esecuzione in caso di non conformità alla normativa sul benessere degli animali per quanto riguarda la protezione degli animali durante l’abbattimento di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009

-

11.

Comunicazione alle autorità competenti dei problemi individuati in relazione al benessere degli animali, ove necessario

-

12.

Applicazione del bollo sanitario agli ungulati domestici, ai mammiferi di selvaggina di allevamento diversi dai lagomorfi e alla selvaggina in libertà di grosse dimensioni (9)

Art. 18, par. 4

-

Art. 48

»

(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).

(3)  Norme dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1) e il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1), nonché norme nazionali sul benessere degli animali.

(4)  Stabilimento che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/624.

(5)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(7)   Veterinario ufficiale, assistente ufficiale sotto la supervisione o la responsabilità del VU o personale del macello che ha ricevuto una formazione adeguata (determinati compiti).

(8)  La misura può essere adottata da un assistente ufficiale solo in casi urgenti in attesa dell'arrivo del veterinario ufficiale (articolo 44, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627).

(9)  Anche il personale del macello può applicare il bollo sanitario (articolo 18, paragrafo 4, OCR), nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, OCR.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6481/corrigendum/2024-11-18/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)