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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/7515 |
17.12.2024 |
Avviso di apertura relativo a un riesame del funzionamento della misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di determinati prodotti di acciaio
(C/2024/7515)
Il 31 gennaio 2019 la Commissione europea («Commissione») ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio («regolamento di salvaguardia definitivo») (1). La misura di salvaguardia è stata istituita per un periodo iniziale di tre anni, ma è stata prorogata fino al 30 giugno 2024 dopo un'inchiesta di riesame della proroga (2). Il 24 giugno 2024 è stato completato un secondo riesame della proroga della misura di salvaguardia sull'acciaio, che ha portato a un'ulteriore proroga della stessa fino al 30 giugno 2026 (3).
La misura attualmente in vigore consiste in un contingente tariffario basato sui flussi commerciali storici applicabile alle importazioni nell'Unione di ciascuna delle 26 categorie di prodotti che compongono il prodotto in esame. Se il contingente tariffario pertinente è esaurito, è prelevato un dazio fuori contingente del 25 %.
1. Richiesta di riesame del funzionamento
Il 29 novembre 2024 la Commissione ha ricevuto da 13 Stati membri una richiesta motivata di avviare un riesame del funzionamento della misura, a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
La richiesta contiene elementi di prova di un mutamento delle circostanze rispetto all'ultimo riesame della misura. In particolare, la richiesta contiene informazioni relative alla contrazione della domanda di acciaio dell'Unione, che comporta divari crescenti con l'attuale livello dei volumi dei contingenti esenti da dazi. L'impennata delle esportazioni di acciaio dalla Cina verso le principali regioni ha inoltre spinto le esportazioni da altri mercati verso l'UE. Secondo la richiesta sarebbe pertanto necessaria una nuova valutazione dell'assegnazione e della gestione dei contingenti tariffari. In considerazione dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, la Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite, comprese le fonti e gli elementi di prova, costituiscano una base sufficiente per aprire un'inchiesta.
2. Ambito di applicazione e obiettivo dell’inchiesta
Sulla base degli elementi di prova presentati dalle parti interessate, la Commissione valuterà se possa essere giustificato un eventuale adeguamento della misura per mantenerne il funzionamento adeguato all'evoluzione del mercato e in linea con l'interesse di tutte le parti coinvolte. Tali adeguamenti riguardano i seguenti aspetti: i) l'assegnazione e la gestione dei contingenti tariffari, ii) la sostituzione (crowding-out) dei flussi commerciali tradizionali, iii) l'aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC esclusi dall'ambito di applicazione delle misure in base al loro livello di importazioni più recente (relativo all'anno 2024), iv) il livello di liberalizzazione e v) altri mutamenti delle circostanze che possono richiedere un adeguamento del livello o dell'assegnazione del contingente tariffario.
3. Prodotto oggetto dell’inchiesta
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da determinati prodotti di acciaio elencati nell'allegato del presente avviso.
4. Procedura
Avendo accertato che esistono elementi di prova sufficienti a sua disposizione, la Commissione apre un'inchiesta per stabilire se siano giustificati determinati adeguamenti della misura.
4.1. Questionario per i produttori dell’Unione
Si invitano i produttori dell'Unione a compilare e presentare i questionari, tramite le corrispondenti associazioni dell'Unione, se del caso, entro il 10 gennaio 2025. Un modello del pertinente questionario è disponibile al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2772.
4.2. Questionario per gli utilizzatori dell’Unione
Si invitano gli utilizzatori dell'Unione a compilare e presentare i questionari, tramite le corrispondenti associazioni dell'Unione, se del caso, entro il 10 gennaio 2025. Un modello del pertinente questionario è disponibile al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2772.
4.3. Comunicazioni scritte
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, le parti interessate, vale a dire le parti per cui esiste un legame oggettivo tra le rispettive attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta, sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova per iscritto alla Commissione. Tutte le comunicazioni scritte devono essere presentate tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). Il termine per la presentazione delle comunicazioni scritte è il 10 gennaio 2025. Cfr. il punto 4.6 per ulteriori dettagli.
Le parti interessate sono invitate a strutturare le loro comunicazioni, indicando quali categorie di prodotti sono interessate e se si riferiscono al livello dei contingenti tariffari, all'assegnazione dei contingenti tariffari o ad altre questioni relative alla gestione dei contingenti.
Ai fini dell'efficienza, e come già avvenuto in precedenti inchieste di riesame, la Commissione estenderà automaticamente lo status di parte interessata a tutti i portatori di interessi che detengono tale status nell'ambito dell'attuale misura di salvaguardia. Questa disposizione non si applicherà tuttavia alle deleghe.
Per le società, le associazioni o i governi di paesi terzi che intendano partecipare al procedimento avviato dalla pubblicazione del presente avviso avvalendosi di rappresentanti legali esterni è necessaria la presentazione di una delega specifica per il procedimento in questione.
Si invitano le parti che intendano partecipare al procedimento, e che non sono attualmente registrate come parti interessate al caso, a illustrare il loro interesse e i legami con il caso in questione nel momento in cui presentano una comunicazione tramite TRON.
4.4. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo le questioni sollevate nelle comunicazioni delle altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni. Nell'ambito di una contestazione, le parti interessate dovranno precisare quali osservazioni delle parti intendono contestare e seguire la stessa struttura di cui sopra.
Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dal momento in cui le comunicazioni di cui al punto 4.3 sono messe a disposizione delle parti interessate per consultazione nella piattaforma TRON. La Commissione informerà debitamente le parti interessate, tramite TRON, dell'avvio della fase di contestazione.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
Data la necessità di completare il riesame in un breve arco di tempo (cfr. il punto 5) e visto che le parti interessate avranno la possibilità di presentare osservazioni sulle comunicazioni trasmesse da altre parti, disponendo pertanto di sufficienti opportunità per difendere i loro diritti, la Commissione non organizzerà audizioni ai fini della presente inchiesta, salvo qualora circostanze eccezionali lo richiedano.
4.5. Presentazione di informazioni e proroga dei termini specificati nel presente avviso
Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati nel presente avviso. Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. Le proroghe eccezionali, debitamente giustificate, dei termini per la presentazione di una comunicazione saranno di norma limitate al massimo a 3 giorni supplementari.
Le parti interessate sono invitate a non fornire ulteriori informazioni al di fuori dei termini stabiliti nel presente avviso o in altre comunicazioni inviate dalla Commissione. Affinché l'inchiesta possa correttamente concludersi nei tempi previsti, potranno non essere presi in considerazione le comunicazioni, le contestazioni o gli eventuali altri documenti scritti che non rispettino le scadenze stabilite dalla Commissione.
4.6. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte e la corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini dei procedimenti di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura « Sensitive » («Sensibile») (6). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura « For inspection by interested parties » («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato e deve pervenire alla Commissione contemporaneamente alla versione sensibile.
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non tenere conto di tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe in forma scannerizzata. Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://europa.eu/!7tHpY3. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite la piattaforma TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite la piattaforma TRON.tdi, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione G, Unità G5 |
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Ufficio: CHAR 03/66 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI
E-mail: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu
5. Calendario dell’inchiesta
La Commissione concluderà l'inchiesta di riesame entro il 31 marzo 2025. Qualsiasi decisione risultante dal presente procedimento può divenire applicabile a decorrere dall'inizio di un nuovo trimestre (1o aprile 2025), con un nuovo volume dei contingenti tariffari.
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata non comunichi le informazioni necessarie entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755. Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o ingannevoli, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.
7. Consigliere-auditore
Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi nel corso del procedimento.
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore. In linea di principio tali interventi saranno limitati alle questioni emerse nel corso del presente riesame.
Le domande di intervento del consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Se tali domande non sono presentate entro i termini previsti di cui al punto 4.3 del presente avviso, il consigliere-auditore può anche esaminare i motivi di tali domande tardive tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it.
8. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://europa.eu/!vr4g9W.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1029/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 della Commissione, del 24 giugno 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, compresa la proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L, 2024/1782, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1782/oj).
(4) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj).
(5) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj).
(6) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 del Consiglio, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).
(7) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ALLEGATO
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Numero di categoria di prodotto |
Categoria di prodotto |
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1 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
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2 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
|
3.A |
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) |
|
3.B |
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|
4.A |
Fogli rivestiti di metallo |
|
4.B |
|
|
5 |
Fogli a rivestimento organico |
|
6 |
Prodotti stagnati |
|
7 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
|
8 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
|
9 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
|
10 |
Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili |
|
12 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
|
13 |
Barre di rinforzo |
|
14 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
|
15 |
Vergelle di acciai inossidabili |
|
16 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
|
17 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
|
18 |
Palancole |
|
19 |
Materiale ferroviario |
|
20 |
Tubi gas |
|
21 |
Profilati cavi |
|
22 |
Tubi di acciai inossidabili senza saldatura |
|
24 |
Altri tubi senza saldatura |
|
25A |
Grandi tubi saldati |
|
25B |
|
|
26 |
Altri tubi saldati |
|
27 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
|
28 |
Fili di acciai non legati |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7515/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)