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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/7499 |
17.12.2024 |
Avviso all'attenzione delle persone fisiche e giuridiche oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2024/3175 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3177 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
(C/2024/7499)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone fisiche e giuridiche che figurano nell'allegato della decisione 2012/642/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2024/3175 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3177 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone fisiche e giuridiche debbano essere incluse nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC e al regolamento (CE) n. 765/2006 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone fisiche e giuridiche sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l'attenzione delle persone fisiche e giuridiche in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Anteriormente all'8 gennaio 2025 le persone fisiche e giuridiche in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1 |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone fisiche e giuridiche in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
(2) GU L, 2024/3175, 16.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3175/oj.
(3) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
(4) GU L, 2024/3177, 16.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3177/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7499/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)