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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/7412

5.12.2024

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2024

che istituisce il gruppo di alto livello «comitato europeo per l'agricoltura e l'alimentazione»

(C/2024/7412)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione debba definire e attuare una politica agricola comune (PAC).

(2)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

(3)

La decisione (UE) 2022/1368 della Commissione (1) stabilisce un quadro per la consultazione dei portatori di interessi non governativi su questioni relative all'agricoltura e allo sviluppo rurale, compresi gli aspetti internazionali dell'agricoltura. Tale quadro permette alla Commissione di avvalersi delle competenze di specialisti in sede di organi consultivi, segnatamente i sette gruppi di dialogo civile che rappresentano complessivamente 81 organizzazioni aderenti. Con l'obiettivo dell'inclusività, l'approccio aperto e partecipativo adottato nei confronti dei portatori di interessi e l'orientamento tematico che li caratterizza, tali gruppi consentono un'ampia consultazione dei portatori di interessi. La Commissione invita periodicamente i gruppi di dialogo civile a fornire consulenza tecnica nei rispettivi settori di competenza.

(4)

Nel settembre 2023 la presidente von der Leyen ha annunciato, nel suo discorso sullo stato dell'Unione, il dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE, che è stato avviato nel gennaio 2024 e ha riunito i principali portatori di interessi dei settori agroalimentari, della società civile, delle comunità rurali e del mondo accademico europei per giungere a una comprensione e una visione comuni per il futuro dei sistemi agricoli e alimentari dell'Unione.

(5)

Basandosi sull'esperienza del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE, la Commissione intende promuovere una nuova cultura della cooperazione e del dialogo tra i portatori di interessi che contribuisca a creare un consenso sui percorsi e sulle azioni da intraprendere per il futuro dei sistemi agricoli e alimentari dell'Unione, compresa la politica agricola comune.

(6)

A tal fine, la Commissione intende avvalersi delle competenze di un organo consultivo composto da rappresentanti dei portatori di interessi per fornire consulenza politica strategica e di alto livello di natura non vincolante. Tali competenze andrebbero ad integrare quelle specifiche e settoriali già disponibili, comprese quelle dei gruppi di dialogo civile.

(7)

È pertanto opportuno istituire un gruppo di esperti di alto livello costituito da specialisti del settore agroalimentare e definirne i compiti e la struttura, conformemente alla decisione C(2016) 3301 della Commissione (2) recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

(8)

Il gruppo dovrebbe contribuire a promuovere una nuova cultura multipartecipativa di dialogo e fiducia tra gli attori e con la Commissione. Dovrebbe inoltre contribuire ai lavori sulla visione per il futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione e al seguito dato alla relazione del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE.

(9)

Il gruppo dovrebbe essere composto da un massimo di 30 organizzazioni che rappresentino la comunità agricola, altri attori della filiera alimentare o la società civile (anche in settori quali l'ambiente e il clima, il benessere degli animali o le questioni relative ai consumatori). Queste tre categorie di portatori di interessi dovrebbero essere rappresentate in modo equilibrato nel gruppo.

(10)

All'occorrenza potrebbero essere invitati a partecipare ai lavori del gruppo esperti che forniscano, ad esempio, pareri scientifici su un dato argomento all'ordine del giorno.

(11)

Dovrebbero essere stabilite norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo. È opportuno che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(12)

È opportuno fissare il periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione dovrebbe valutare a tempo debito l'opportunità di una proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito un gruppo di esperti della Commissione denominato comitato europeo per l'agricoltura e l'alimentazione («gruppo»).

Articolo 2

Mansioni

I compiti del gruppo sono:

a)

fornire alla Commissione consulenza di alto livello sugli sviluppi delle politiche strategiche riguardo alla visione per l'agricoltura e l'alimentazione e al seguito dato alla relazione del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE;

b)

promuovere il dialogo e lo scambio di esperienze tra i suoi membri nei settori di cui alla lettera a), con particolare attenzione alla coerenza e alla sinergia delle politiche dell'Unione e alla loro sintonia con le iniziative del settore privato;

c)

fornire consulenza alla Commissione nella preparazione di iniziative politiche nei settori di cui alla lettera a);

d)

formulare un parere su questioni specifiche su richiesta della Commissione ed entro i limiti temporali stabiliti in tale richiesta.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione relativa all'agricoltura e all'alimentazione, definendo il periodo entro cui deve essere formulato il parere.

Articolo 4

Composizione

1.   Il gruppo è composto da un massimo di 30 membri.

2.   I membri del gruppo sono organizzazioni di portatori di interessi che svolgono le loro attività e rappresentano i portatori di interessi a livello dell'Unione. Le organizzazioni rappresentano la comunità agricola, altri attori della filiera alimentare o la società civile.

3.   Le organizzazioni dimostrano di avere competenza ed esperienza molto solide nei settori inerenti all'agricoltura e/o all'alimentazione a livello dell'Unione e un'elevatissima rappresentatività geografica tra gli Stati membri.

4.   Ogni organizzazione aderente nomina un rappresentante di alto livello, che ricopra al suo interno la carica di presidente, segretario generale, direttore generale o equivalente, ed è tenuta a garantire che tale rappresentante abbia un elevato livello di competenza.

5.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che non soddisfano, secondo il parere del servizio della Commissione interessato, le condizioni stabilite all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o che si dimettono, non saranno più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e potranno essere sostituiti per la durata restante del loro mandato.

Articolo 5

Procedura di selezione

1.   La selezione dei membri del gruppo è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti») di cui alla decisione C(2016) 3301. L'invito a presentare candidature può essere pubblicato anche tramite altri canali, tra cui appositi siti web. L'invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste e gli interessi che devono essere rappresentati in relazione all'attività da svolgere. Il periodo minimo concesso per la presentazione delle candidature è di quattro settimane.

2.   I criteri di selezione garantiscono una rappresentanza equilibrata delle tre categorie di membri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase. Le organizzazioni rappresentano il più ampio interesse collettivo e dell'Unione e dimostrano la loro importanza, anche in termini di rappresentatività geografica, a livello dell'Unione nel settore dell'agricoltura e/o dell'alimentazione.

3.   Ai fini della nomina è necessaria l'iscrizione delle organizzazioni nel registro per la trasparenza (4).

4.   I membri del gruppo sono nominati dal direttore generale della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale («DG AGRI») della Commissione tra le organizzazioni in possesso di competenze ed esperienze comprovate e pertinenti nei settori di cui agli articoli 2 e 3 che hanno risposto all'invito a presentare candidature e hanno presentato domanda, ai fini di una loro partecipazione alle riunioni del gruppo.

5.   I membri sono nominati per un mandato quinquennale.

Articolo 6

Presidente

Il gruppo è presieduto dal commissario per l'Agricoltura e l'alimentazione.

Articolo 7

Funzionamento

1.   La DG AGRI assicura i servizi di segreteria.

2.   Il gruppo agisce su richiesta del presidente in consultazione con altri servizi competenti della Commissione, nel rispetto delle norme orizzontali.

3.   Il gruppo si riunisce su richiesta della DG AGRI in consultazione con altri servizi competenti della Commissione, nel rispetto delle norme orizzontali.

4.   In linea di principio, il gruppo si riunisce da due a sei volte all'anno. Qualora sia necessario un parere urgente, il presidente può convocare il gruppo per riunioni supplementari.

5.   Le riunioni del gruppo si tengono, in linea di principio, nei locali della Commissione o in modalità virtuale, secondo le circostanze.

6.   I funzionari della Commissione interessati ai lavori possono prendere parte alle riunioni del gruppo.

7.   D'intesa con la DG AGRI, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubblico il dibattito.

8.   Il verbale delle discussioni in merito a ciascun punto all'ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo è dettagliato e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità del presidente.

9.   Per quanto possibile il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni e le relazioni per consenso. In caso di votazione, il risultato è deciso a maggioranza semplice dei membri. I membri che esprimono voto contrario o si astengono hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento riepilogativo sui motivi della loro posizione.

Articolo 8

Sottogruppi

La DG AGRI può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato da essa definito in consultazione con altri servizi competenti della Commissione. I sottogruppi operano in conformità delle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato.

Articolo 9

Invito di esperti

All'occorrenza la DG AGRI, in consultazione con altri servizi competenti della Commissione, può invitare a partecipare ai lavori del gruppo esperti con competenze specifiche su un argomento all'ordine del giorno.

Articolo 10

Osservatori

1.   Alle organizzazioni e agli enti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri può essere concesso lo status di osservatori, conformemente alle norme orizzontali, su invito diretto.

2.   Le organizzazioni e gli enti pubblici nominati in qualità di osservatori designano i propri rappresentanti.

3.   I rappresentanti degli osservatori possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e dei suoi sottogruppi e a fornire consulenza, tenendo conto delle esigenze e al fine di preservare la natura interattiva della discussione. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo.

Articolo 11

Regolamento interno

Su proposta della DG AGRI e di concerto con essa, in consultazione con altri servizi competenti della Commissione, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il suo regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità delle norme orizzontali. I sottogruppi operano in conformità del regolamento interno del gruppo.

Articolo 12

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti invitati e gli osservatori, sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale, che in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, e al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (5) e (UE, Euratom) 2015/444 (6) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 13

Trasparenza

1.   Il gruppo e i sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»).

2.   Per quanto riguarda la composizione del gruppo e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:

a)

il nome delle organizzazioni aderenti; gli interessi rappresentati;

b)

il nome dei rappresentanti delle organizzazioni;

c)

il nome degli osservatori.

3.   Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili nel registro dei gruppi di esperti o tramite un link ad un sito web dedicato, presente nel registro, in cui è possibile reperire tali informazioni. L'accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono possibili eccezioni alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa arrecare pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Articolo 14

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per partecipare alle attività del gruppo e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti presso la Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 15

Applicabilità

La presente decisione è applicabile a decorrere dal giorno dell'adozione fino al 31 dicembre 2029. La Commissione valuterà a tempo debito l'opportunità di una proroga.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2024

Per la Commissione

Christophe HANSEN

Membro della Commissione


(1)  Decisione (UE) 2022/1368 della Commissione, del 3 agosto 2022, che istituisce i gruppi di dialogo civile nel settore della politica agricola comune e abroga la decisione 2013/767/UE (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 278, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1368/oj).

(2)  Decisione C(2016) 3301, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(4)   https://transparency-register.europa.eu/index_it.

(5)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).

(6)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).

(7)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7412/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)