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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/7003

2.12.2024

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 ottobre 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerischtshof – Austria) – Maximilian Schrems / Meta Platforms Ireland Limited, già Facebook Ireland Limited

[Causa C-446/21  (1) , Schrems (Comunicazione di dati al grande pubblico)]

(Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Social network online - Condizioni generali di utilizzo relative ai contratti conclusi tra una piattaforma digitale e un utente - Pubblicità personalizzata - Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) - Principio della limitazione della finalità - Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) - Principio della minimizzazione dei dati - Articolo 9, paragrafi 1 e 2 - Trattamento di categorie particolari di dati personali - Dati relativi all’orientamento sessuale - Dati personali resi pubblici dall’interessato)

(C/2024/7003)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerischtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Maximilian Schrems

Convenuta: Meta Platforms Ireland Limited, già Facebook Ireland Limited

Dispositivo

1)

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

dev’essere interpretato nel senso che:

il principio della «minimizzazione dei dati», da esso previsto, osta a che tutti i dati personali che un responsabile del trattamento, come il gestore di una piattaforma di social network online, ha ottenuto dall’interessato o da terzi e che sono stati raccolti sia su tale piattaforma che al di fuori di essa, siano aggregati, analizzati ed elaborati a fini di pubblicità mirata, senza limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati.

2)

L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2016/679

dev’essere interpretato nel senso che:

la circostanza che una persona si sia espressa sul proprio orientamento sessuale in occasione di una tavola rotonda aperta al pubblico non autorizza il gestore di una piattaforma di social network online a trattare altri dati relativi all’orientamento sessuale di detta persona, ottenuti, eventualmente, al di fuori di tale piattaforma a partire da applicazioni e da siti Internet di partners terzi, al fine dell’aggregazione e dell’analisi di detti dati, per proporre a tale persona della pubblicità personalizzata.


(1)   GU C 422 del 18.10.2021.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7003/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)