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dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/6924

25.11.2024

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 16 settembre 2024 – F.XXX K.XXX / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Causa C-596/24, Hama  (1) )

(C/2024/6924)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: F.XXX K.XXX

Resistente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, debba essere interpretato nel senso che la possibilità di pagare una tassa legalmente istituita nel paese d’origine, la quale esenti effettivamente dall’obbligo di prestare servizio militare ai sensi di tale disposizione, esclude la sussistenza di un atto di persecuzione, qualora il pagamento di tale tassa costituisca il solo mezzo per evitare il reclutamento nel servizio militare.

1.a)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che la possibilità di pagare una tassa legalmente istituita nel paese d’origine, la quale significhi un’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare per il paese d’origine per i cittadini che vivono all’estero, esclude la sussistenza di un atto di persecuzione, qualora il pagamento di tale tassa costituisca il solo mezzo per evitare il reclutamento nel servizio militare al ritorno nel paese d’origine e tale tassa sia calcolata in funzione del numero di anni di soggiorno all’estero, ammontando a 10 000 dollari statunitensi nel caso di un soggiorno di un anno, a 9 000 dollari statunitensi nel caso di un soggiorno di due anni, a 8 000 dollari statunitensi nel caso di un soggiorno di tre anni, a 7 000 dollari statunitensi nel caso di un soggiorno di quattro anni e a 200 dollari statunitensi per ogni anno successivo al quarto.

1.b)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se anche l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che la possibilità di pagare una tassa legalmente istituita nel paese d’origine, la quale esenti effettivamente dall’obbligo di prestare servizio militare, esclude la sussistenza di un atto di persecuzione, qualora il pagamento di tale tassa costituisca il solo mezzo per evitare il reclutamento nel servizio militare.

2)

In caso di risposta affermativa almeno alla prima questione: se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), e – in caso di risposta affermativa alla questione 1.b) – l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), di quest’ultima, debbano essere interpretati nel senso che la possibilità di pagare un tassa legalmente istituita nel paese d’origine, la quale esenti effettivamente dall’obbligo di prestare servizio militare, non esclude la sussistenza di un atto di persecuzione, qualora un richiedente ai sensi dell’articolo 2, lettera i), della direttiva non intenda pagare tale tassa per le sue credenze religiose o morali o per una sua opinione, visione o convinzione politica.

3)

In caso di risposta affermativa almeno alla prima questione: se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), e – in caso di risposta affermativa alla questione 1.b) – l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), e con l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 (3), recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, debbano essere interpretati nel senso che, per stabilire se la possibilità di pagare una tassa legalmente istituita nel paese d’origine che esenti effettivamente dall’obbligo di prestare servizio militare escluda la sussistenza di un atto di persecuzione, rileva il momento dell’adozione della decisione amministrativa sulla domanda di protezione internazionale ovvero il momento dell’adozione della decisione dell’autorità giudiziaria su un ricorso avverso la decisione amministrativa sulla domanda di protezione internazionale.

4)

Se le disposizioni di diritto dell’Unione di cui al regolamento n. 36/2012 (4) del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, nella versione in vigore, ostino a ritenere che la possibilità di pagare una tassa legalmente istituita in Siria, la quale significhi per i cittadini siriani che vivono all’estero un’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare per il paese d’origine, escluda la sussistenza di un atto di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere e) o c), della direttiva 2011/95, qualora il pagamento di tale tassa costituisca il solo mezzo per evitare il reclutamento nel servizio militare al ritorno in Siria e tale tassa sia calcolata in funzione del numero di anni di soggiorno all’estero, ammontando a 10 000 dollari statunitensi nel caso di un soggiorno di un anno, a 9 000 dollari statunitensi nel caso di un soggiorno di due anni, a 8 000 dollari statunitensi nel caso di un soggiorno di tre anni, a 7 000 dollari statunitensi nel caso di un soggiorno di quattro anni e a 200 dollari statunitensi per ogni anno successivo al quarto.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

(3)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

(4)  Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU 2012, L 16, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6924/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)