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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/6762 |
26.11.2024 |
P9_TA(2024)0102
Esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (COM(2023)0324 – C9-0204/2023 – 2023/0187(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
(C/2024/6762)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2023)0324), |
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visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0204/2023), |
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visto l'articolo 82 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0007/2024), |
1.
approva la proposta della Commissione quale emendata;
2.
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3.
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4.
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5.
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri rilasciano l'eTRC entro un giorno lavorativo dalla presentazione della richiesta, fatto salvo il paragrafo 4. L'eTRC è conforme ai requisiti tecnici di cui all'allegato I e contiene le seguenti informazioni: |
2. Gli Stati membri rilasciano l'eTRC sulla base delle informazioni disponibili entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, fatto salvo il paragrafo 4. L'eTRC è conforme ai requisiti tecnici di cui all'allegato I e contiene le seguenti informazioni: |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Qualora sia necessario più di un giorno lavorativo per verificare la residenza fiscale di uno specifico contribuente, lo Stato membro informa la persona che richiede il certificato del tempo supplementare necessario e dei motivi del ritardo. |
4. Qualora siano necessari più di cinque giorni lavorativi per verificare la residenza fiscale di uno specifico contribuente, lo Stato membro informa la persona che richiede il certificato del tempo supplementare necessario e dei motivi del ritardo , che in ogni caso non deve essere superiore a cinque giorni lavorativi . |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Gli Stati membri riconoscono l'eTRC rilasciato da un altro Stato membro come prova adeguata della residenza di un contribuente in tale altro Stato membro conformemente al paragrafo 3. |
5. Gli Stati membri riconoscono l'eTRC rilasciato da un altro Stato membro come prova adeguata della residenza di un contribuente in tale altro Stato membro conformemente al paragrafo 3. In ogni caso, gli Stati membri possono dimostrare la residenza a fini fiscali nelle loro giurisdizioni. |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Gli Stati membri adottano le misure adeguate al fine di imporre a una persona fisica o giuridica considerata residente a fini fiscali nella loro giurisdizione di informare le autorità fiscali che emettono l'eTRC in merito a qualsiasi modifica che potrebbe incidere sulla validità o sul contenuto dell'eTRC. |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard, compreso il regime linguistico, e protocolli tecnici, comprese le norme di sicurezza, per il rilascio dell'eTRC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18. |
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard in un formato leggibile da dispositivi automatici , compreso il regime linguistico, e protocolli tecnici, comprese le norme di sicurezza, per il rilascio dell'eTRC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18. |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri provvedono affinché un intermediario finanziario sia iscritto nel registro nazionale degli intermediari finanziari certificati entro tre mesi dalla presentazione di una richiesta, da parte dell'intermediario finanziario, che fornisca la prova di tutti i seguenti requisiti: |
1. Gli Stati membri provvedono affinché un intermediario finanziario sia iscritto nel registro nazionale degli intermediari finanziari certificati entro due mesi dalla presentazione di una richiesta, da parte dell'intermediario finanziario, che fornisca la prova di tutti i seguenti requisiti: |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli intermediari finanziari notificano senza indugio all'autorità competente dello Stato membro qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi delle lettere da a) a c). |
2. Gli intermediari finanziari notificano senza indebito indugio all'autorità competente dello Stato membro qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi delle lettere da a) a c) , fornendo, ove necessario, i documenti pertinenti . |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Lo Stato membro che cancella un intermediario finanziario certificato dal proprio registro nazionale informa senza indugio tutti gli altri Stati membri che tengono un registro nazionale a norma dell'articolo 5. |
3. Lo Stato membro che cancella un intermediario finanziario certificato dal proprio registro nazionale informa , conformemente alla direttiva 2011/16/UE, senza indebito indugio tutti gli altri Stati membri che tengono un registro nazionale a norma dell'articolo 5, specificando le ragioni della cancellazione a norma dei paragrafi 1 e 2 . |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri aggiornano i rispettivi registri nazionali in modo da riflettere lo status degli intermediari finanziari che non sono più certificati. Nei casi in cui la cancellazione di un intermediario finanziario certificato derivi dalla decisione di uno Stato membro, i motivi specifici di tale misura sono chiaramente indicati nel relativo registro. |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale l'obbligo di comunicare all'autorità competente le informazioni di cui all'allegato II non appena possibile dopo la data di registrazione, a meno che alla data di registrazione sia in corso un'istruzione di regolamento per qualsiasi parte di un'operazione, nel qual caso la comunicazione relativa all'operazione ha luogo il più presto possibile dopo il regolamento. Se 20 giorni dopo la data di registrazione il regolamento è ancora pendente per qualsiasi parte dell'operazione, gli intermediari finanziari certificati comunicano le informazioni entro i successivi cinque giorni di calendario, indicando la parte per la quale il regolamento è pendente. |
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale l'obbligo di comunicare all'autorità competente le informazioni di cui all'allegato II non appena possibile e al massimo entro 20 giorni di calendario dopo la data di registrazione, a meno che alla data di registrazione sia in corso un'istruzione di regolamento per qualsiasi parte di un'operazione, nel qual caso la comunicazione relativa all'operazione ha luogo il più presto possibile dopo il regolamento. Se quindici giorni dopo la data di registrazione il regolamento è ancora pendente per qualsiasi parte dell'operazione, gli intermediari finanziari certificati comunicano le informazioni entro i successivi cinque giorni di calendario, indicando la parte per la quale il regolamento è pendente. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri dispongono che gli intermediari finanziari certificati non siano tenuti a comunicare le informazioni di cui all'allegato II, sezione E, se il dividendo totale versato al titolare registrato sulla partecipazione del titolare in una società non supera 1 000 EUR. |
2. Gli Stati membri dispongono che gli intermediari finanziari certificati non siano tenuti a comunicare le informazioni di cui all'allegato II, sezione E, se il dividendo totale versato al titolare registrato sulla partecipazione del titolare in una società non supera 1 500 EUR. |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Gli Stati membri impongono agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale di conservare la documentazione a sostegno delle informazioni comunicate per cinque anni e di fornire l'accesso a qualsiasi altra informazione, nonché l'accesso ai loro locali ai fini dell'audit e impongono agli intermediari finanziari certificati di cancellare o rendere anonimi i dati personali inclusi in tale documentazione non appena l'audit sia stato completato e al più tardi cinque anni dopo la comunicazione. |
5. Gli Stati membri impongono agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale di conservare la documentazione a sostegno delle informazioni comunicate per sei anni e di fornire l'accesso a qualsiasi altra informazione, nonché l'accesso ai loro locali ai fini dell'audit e impongono agli intermediari finanziari certificati di cancellare o rendere anonimi i dati personali inclusi in tale documentazione non appena l'audit sia stato completato e al più tardi sei anni dopo la comunicazione. |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Conformemente alla legislazione nazionale, i poteri di controllo degli Stati membri sui redditi imponibili ai quali è stata applicata l'esenzione sono illimitati. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri provvedono affinché l'intermediario finanziario certificato che chiede l'esenzione a norma dell'articolo 12 e/o 13 per conto di un titolare registrato ottenga da tale titolare registrato una dichiarazione attestante che quest'ultimo: |
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che l'intermediario finanziario certificato che chiede l'esenzione a norma dell'articolo 12 e/o 13 per conto di un titolare registrato ottenga da tale titolare registrato una dichiarazione attestante che quest'ultimo: |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari finanziari certificati che chiedono l'esenzione a norma dell'articolo 12 e/o 13 per conto di un titolare registrato verifichino: |
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che gli intermediari finanziari certificati che chiedono l'esenzione a norma dell'articolo 12 e/o 13 per conto di un titolare registrato verifichino: |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri possono consentire l'ottenimento della dichiarazione di cui al paragrafo 1 e l'esecuzione delle verifiche di cui al paragrafo 2 su base annuale o ad hoc, qualora vi siano motivi per presumere che le circostanze siano cambiate o che siano state fornite informazioni inesatte o inattendibili. |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti per il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2. |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri possono consentire agli intermediari finanziari certificati che tengono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere un rimborso rapido della ritenuta alla fonte in eccesso, per conto di tale titolare registrato, a norma dell'articolo 10, se le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono fornite il più presto possibile dopo la data di pagamento e al più tardi entro 25 giorni di calendario dalla data del pagamento di dividendi o interessi. |
1. Gli Stati membri possono consentire agli intermediari finanziari certificati che tengono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere un rimborso rapido della ritenuta alla fonte in eccesso, per conto di tale titolare registrato, a norma dell'articolo 10, se le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono fornite entro 25 giorni di calendario dalla data del pagamento di dividendi o interessi. |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri trattano una richiesta di rimborso presentata a norma del paragrafo 1 entro 25 giorni di calendario dalla data di tale richiesta o, se successiva, dalla data in cui tutti gli intermediari finanziari certificati interessati hanno adempiuto gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri applicano interessi, a norma dell'articolo 14, all'importo di tale rimborso per ogni giorno di ritardo successivo al venticinquesimo giorno. |
2. Gli Stati membri trattano una richiesta di rimborso presentata a norma del paragrafo 1 entro 25 giorni di calendario dalla data di tale richiesta o, se successiva, dalla data in cui tutti gli intermediari finanziari certificati interessati hanno adempiuto gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri applicano interessi, a norma dell'articolo 14, all'importo di tale rimborso per ogni giorno di ritardo successivo al venticinquesimo giorno , a meno che lo Stato membro non nutra ragionevoli dubbi sulla legittimità della richiesta di rimborso . |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri possono respingere una richiesta di rimborso qualora sia avviata una procedura di verifica o audit fiscale, sulla base di criteri di valutazione del rischio e conformemente alla legislazione nazionale. |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che, nei casi in cui l'articolo 12 e l'articolo 13 non si applicano ai dividendi in quanto le condizioni della presente direttiva non sono soddisfatte, il titolare registrato o il suo rappresentante autorizzato che chiede il rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso su tali dividendi fornisca almeno le informazioni di cui all'allegato II, sezione E, a meno che il dividendo totale versato al titolare registrato sulla partecipazione dello stesso in una società non superi 1 000 EUR e a meno che tali informazioni siano già state fornite conformemente agli obblighi di cui all'articolo 9. |
Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che, nei casi in cui l'articolo 12 e l'articolo 13 non si applicano ai dividendi in quanto le condizioni della presente direttiva non sono soddisfatte, il titolare registrato o il suo rappresentante autorizzato che chiede il rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso su tali dividendi fornisca almeno le informazioni di cui all'allegato II, sezione E, a meno che il dividendo totale versato al titolare registrato sulla partecipazione dello stesso in una società non superi 1 500 EUR e a meno che tali informazioni siano già state fornite conformemente agli obblighi di cui all'articolo 9. |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 18 bis |
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Monitoraggio e scambio di informazioni |
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1. Per garantire l'integrità del mercato interno, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità bancaria europea (ABE) monitorano periodicamente il rischio di sistemi Cum/Cum e Cum/Ex nell'Unione. |
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2. Gli Stati membri introducono una cooperazione coordinata e l'assistenza reciproca tra le autorità nazionali competenti, le autorità fiscali e altri organismi di contrasto, come la Procura europea (EPPO), per individuare e perseguire i sistemi illegali di recupero delle ritenute alla fonte. |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 19 – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Valutazione |
Valutazione generale, riesame e revisione |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione esamina e valuta il funzionamento della presente direttiva, una volta entrate in vigore le norme nazionali di recepimento, ogni cinque anni. Una relazione sulla valutazione della direttiva, compresa l'eventuale necessità di modificarne disposizioni specifiche, sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro dicembre 2031 e ogni cinque anni. |
1. La Commissione esamina e valuta il funzionamento della presente direttiva, una volta entrate in vigore le norme nazionali di recepimento, ogni cinque anni. Una relazione sulla valutazione della direttiva e sulle norme applicabili alle ritenute alla fonte negli Stati membri , compresa l'eventuale necessità di modificare le disposizioni specifiche della presente direttiva , sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro dicembre 2031 e ogni cinque anni. Nella relazione di valutazione la Commissione: |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera h (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera i (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ove opportuno la relazione di valutazione è accompagnata da una proposta legislativa. |
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente al paragrafo 3, le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della direttiva per quanto riguarda il miglioramento delle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte per ridurre la doppia imposizione e combattere gli abusi fiscali . |
2. Gli Stati membri comunicano al Parlamento europeo e alla Commissione, conformemente al paragrafo 3, le informazioni statistiche pertinenti ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 . |
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, valuta attivamente se la presente direttiva abbia un impatto sui rischi di frode e abuso fiscale e sulle entrate fiscali. |
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le informazioni che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione, il formato e le modalità di comunicazione di tali informazioni. |
3. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione, il formato e le modalità di comunicazione di tali informazioni. |
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. |
5. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati al Parlamento europeo e ad altri Stati membri. Le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri limitano i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 19 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (45)solo nella misura e unicamente per il tempo strettamente necessario affinché le loro autorità competenti attenuino il rischio di frode, evasione o elusione fiscali negli Stati membri, in particolare verificando che al titolare registrato sia applicata la corretta aliquota della ritenuta alla fonte o verificando che il titolare registrato ottenga tempestivamente l'esenzione se ne ha diritto. |
1. Gli Stati membri limitano i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 19 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) , laddove l'esercizio di tali diritti rischi di compromettere le indagini e solo nella misura e unicamente per il tempo strettamente necessario affinché le loro autorità competenti attenuino il rischio di frode, evasione o elusione fiscali negli Stati membri, in particolare verificando che al titolare registrato sia applicata la corretta aliquota della ritenuta alla fonte o verificando che il titolare registrato ottenga tempestivamente l'esenzione se ne ha diritto. I diritti degli interessati saranno ripristinati non appena verranno meno le condizioni su cui si basa la limitazione. |
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento, e in ogni caso per non più di dieci anni. |
3. Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento, e in ogni caso per non più di cinque anni. |
(28) Raccomandazione della Commissione, del 19 ottobre 2009, sulle procedure di concessione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 279 del 24.10.2009, pag. 8-11).
(28) Raccomandazione della Commissione, del 19 ottobre 2009, sulle procedure di concessione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 279 del 24.10.2009, pag. 8).
(1a) https://www.dw.com/en/cum-ex-tax-scandal-cost-european-treasuries-55-billion/a-45935370
(1b) https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-06/SWD_2023_216_1_EN_impact_assessment_part1_v2.pdf
(1a) COM(2021)0565.
(29) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1-337).
(29) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(31) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(31) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(1a) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).
(45) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(45) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6762/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)