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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/6762

26.11.2024

P9_TA(2024)0102

Esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (COM(2023)0324 – C9-0204/2023 – 2023/0187(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

(C/2024/6762)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2023)0324),

visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0204/2023),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0007/2024),

1.   

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.   

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Garantire una tassazione equa nel mercato interno e il buon funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali sono priorità politiche per l'Unione europea (UE). Al riguardo è fondamentale rimuovere gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri, contrastando nel contempo le frodi e gli abusi fiscali. Tali ostacoli sono posti, ad esempio, da procedure inefficienti ed eccessivamente onerose per esentare le ritenute alla fonte in eccesso sui dividendi o sui redditi da interessi pagati su azioni o obbligazioni negoziate in borsa a investitori non residenti. Inoltre il sistema attuale si è rivelato inadeguato a prevenire i rischi ricorrenti di frode, evasione ed elusione fiscali, come dimostrato dai recenti scandali Cum/Ex e Cum/Cum. La presente proposta mira a rendere più efficienti le procedure dell'UE in materia di ritenuta alla fonte, rafforzandole nel contempo contro il rischio di frode e abuso fiscali. Si basa su azioni precedenti in materia a livello dell'UE e internazionale, come la raccomandazione della Commissione del 2009 sulla semplificazione delle procedure di ritenuta alla fonte e l'iniziativa dell'OCSE sulle agevolazioni fiscali in base a convenzioni e il rafforzamento dell'osservanza degli obblighi (TRACE) (28).

(1)

Garantire una tassazione equa nel mercato interno e il buon funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali sono priorità politiche per l'Unione europea (UE). Al riguardo è fondamentale rimuovere gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri, contrastando nel contempo le frodi e gli abusi fiscali. Tali ostacoli sono posti, ad esempio, da procedure inefficienti ed eccessivamente onerose per esentare le ritenute alla fonte in eccesso sui dividendi o sui redditi da interessi pagati su azioni o obbligazioni negoziate in borsa a investitori non residenti. Essi rappresentano una sfida particolare per gli investitori al dettaglio. Inoltre il sistema attuale si è rivelato inadeguato a prevenire i rischi ricorrenti di frode, evasione ed elusione fiscali, come dimostrato dai recenti scandali Cum/Ex e Cum/Cum. La presente proposta mira a rendere più efficienti le procedure dell'UE in materia di ritenuta alla fonte, rafforzandole nel contempo contro il rischio di frode e abuso fiscali. Si basa su azioni precedenti in materia a livello dell'UE e internazionale, come la raccomandazione della Commissione del 2009 sulla semplificazione delle procedure di ritenuta alla fonte e l'iniziativa dell'OCSE sulle agevolazioni fiscali in base a convenzioni e il rafforzamento dell'osservanza degli obblighi (TRACE) (28).

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

I metodi Cum/Ex e Cum/Cum comportano entrambi rimborsi multipli della ritenuta alla fonte sui dividendi cui i beneficiari non avevano diritto e si stima che abbiano imposto ai contribuenti un costo totale di circa 55 miliardi di EUR  (1a) tra il 2001 e il 2012 negli undici Stati membri interessati. Secondo quanto emerso da rivelazioni del 2021, si stima che tali pratiche siano costate un totale di 141 miliardi di EUR a dieci amministrazioni, tra cui quelle di alcuni Stati membri dell'UE  (1b) . I sistemi Cum/Ex e Cum/Cum sono stati dichiarati illegali e dovrebbero essere perseguiti conformemente al diritto nazionale.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Al fine di rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e combattere potenziali frodi o abusi, attualmente ostacolata dalla frammentazione e dalla generale mancanza di informazioni affidabili e tempestive sugli investitori, è pertanto necessario istituire un quadro comune per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sugli investimenti transfrontalieri in titoli che sia resiliente al rischio di frode o abuso fiscale. Tale quadro dovrebbe portare alla convergenza tra le varie procedure di esenzione applicate nell'UE, garantendo nel contempo la trasparenza e la certezza sull'identità degli investitori per gli emittenti dei titoli, gli agenti incaricati della riscossione della ritenuta alla fonte, gli intermediari finanziari e gli Stati membri, a seconda dei casi. A tal fine il quadro dovrebbe basarsi su procedure automatizzate, come la digitalizzazione del certificato di residenza fiscale (in termini di procedura e forma), che costituisce un prerequisito per l'accesso degli investitori a qualsiasi procedura di esenzione o rimborso. Tale quadro dovrebbe inoltre essere sufficientemente flessibile da tenere debitamente conto dei vari sistemi applicabili nei diversi Stati membri, garantendo nel contempo una maggiore convergenza e fornendo adeguati strumenti antiabuso per attenuare i rischi di frode, evasione ed elusione fiscali.

(2)

Al fine di rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e combattere potenziali frodi o abusi, attualmente ostacolata dalla frammentazione e dalla generale mancanza di informazioni affidabili e tempestive sugli investitori, è pertanto necessario istituire un quadro comune per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sugli investimenti transfrontalieri in titoli che sia resiliente al rischio di frode o abuso fiscale. Tale quadro dovrebbe portare alla convergenza tra le varie procedure di esenzione applicate nell'UE, garantendo nel contempo la trasparenza e la certezza sull'identità degli investitori per gli emittenti dei titoli, gli agenti incaricati della riscossione della ritenuta alla fonte, gli intermediari finanziari e gli Stati membri, a seconda dei casi. A tal fine il quadro dovrebbe basarsi su procedure automatizzate, come la digitalizzazione del certificato di residenza fiscale (in termini di procedura e forma), che costituisce un prerequisito per l'accesso degli investitori a qualsiasi procedura di esenzione o rimborso. Tale quadro dovrebbe inoltre essere sufficientemente flessibile da tenere debitamente conto dei vari sistemi applicabili nei diversi Stati membri, garantendo nel contempo una maggiore convergenza e fornendo adeguati strumenti antiabuso per attenuare i rischi di frode, evasione ed elusione fiscali. Per garantire il successo della presente direttiva, è necessario che gli Stati membri dotino le amministrazioni fiscali di strumenti per gestire le procedure di rimborso/esenzione alla fonte in modo sicuro e tempestivo e intensifichino gli sforzi per fornire caratteristiche fondamentali digitalizzate, automatizzate e coordinate in maniera più efficace. A tal fine è inoltre necessario formare il personale incaricato della supervisione degli strumenti digitali.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Per garantire che tutti i contribuenti dell'UE abbiano accesso a una prova comune, adeguata ed efficace della loro residenza a fini fiscali, gli Stati membri dovrebbero utilizzare procedure automatizzate per il rilascio di certificati di residenza fiscale nello stesso formato digitale riconoscibile e accettabile e con lo stesso contenuto. Ai fini di una maggiore efficienza, il certificato dovrebbe essere valido almeno per l'intero anno durante il quale è stato rilasciato e riconosciuto da altri Stati membri per tale periodo. Gli Stati membri possono revocare un certificato di residenza fiscale elettronico (eTRC) rilasciato se l'amministrazione fiscale ha prova contraria della residenza fiscale per quell'anno. Al fine di consentire un'identificazione efficiente delle società dell'UE, il certificato dovrebbe includere informazioni sull'identificativo unico europeo (EUID).

(4)

Per garantire che tutti i contribuenti dell'UE abbiano accesso a una prova comune, adeguata ed efficace della loro residenza a fini fiscali, gli Stati membri dovrebbero utilizzare procedure automatizzate per il rilascio di certificati di residenza fiscale nello stesso formato digitale riconoscibile e accettabile e con lo stesso contenuto. Ai fini di una maggiore efficienza, il certificato dovrebbe essere valido almeno per l'intero anno durante il quale è stato rilasciato e riconosciuto da altri Stati membri per tale periodo. L'eTRC dovrebbe contenere anche un riferimento alle convenzioni sulla doppia imposizione applicabili. Gli Stati membri possono revocare un certificato di residenza fiscale elettronico (eTRC) rilasciato se l'amministrazione fiscale ha prova contraria della residenza fiscale per quell'anno. Al fine di consentire un'identificazione efficiente delle società dell'UE, il certificato dovrebbe includere informazioni sull'identificativo unico europeo (EUID).

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Per garantire l'efficacia delle conseguenze fiscali per le entità considerate entità di comodo, come previsto dalla proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE  (1a) (direttiva UNSHELL), è necessario allineare le procedure per l'imposizione di conseguenze fiscali nella direttiva UNSHELL e le procedure per il rilascio di un certificato elettronico di residenza fiscale di cui alla presente direttiva. Il Consiglio dovrebbe pertanto chiarire l'interazione tra le conseguenze fiscali definite nella direttiva UNSHELL e il rilascio di un certificato elettronico di residenza fiscale di cui alla presente direttiva.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Poiché gli intermediari finanziari più spesso impegnati nelle catene di pagamento dei titoli sono grandi enti ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) (29) e depositari centrali di titoli che forniscono servizi di agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte, tali enti dovrebbero essere tenuti a chiedere l'iscrizione nei registri nazionali degli Stati membri istituti come sopra. Gli altri intermediari finanziari dovrebbero essere autorizzati a chiedere la registrazione a loro discrezione. La registrazione dovrebbe essere richiesta dall'intermediario finanziario stesso presentando una domanda all'autorità competente designata dallo Stato membro e includendo la prova che l'intermediario finanziario soddisfa determinati requisiti. Scopo dei requisiti è verificare che l'intermediario richiedente soddisfi gli obblighi della pertinente normativa dell'UE e vigili sul rispetto di quest'ultima. Se l'intermediario finanziario è stabilito al di fuori dell'UE, deve essere soggetto nel paese terzo di residenza a una normativa comparabile ai fini della presente direttiva e il paese terzo di residenza non deve figurare né nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative né nell'elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio (elenco antiriciclaggio). La conformità di un intermediario finanziario di un paese terzo ai pertinenti requisiti dell'UE riguarda unicamente le finalità stabilite nella presente direttiva e non ha alcun impatto sull'esercizio o sull'applicazione di altri diritti e obblighi derivanti da altre normative dell'UE. Una volta registrati, gli intermediari finanziari dovrebbero essere considerati «intermediari finanziari certificati» nel rispettivo Stato membro ed essere soggetti ai pertinenti obblighi di comunicazione e notifica ai sensi della presente direttiva; nel contempo ad essi dovrebbe essere concesso il diritto di chiedere l'applicazione delle procedure di esenzione di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri che tengono un registro nazionale dovrebbero inoltre adottare misure per cancellare da tale registro qualsiasi intermediario finanziario certificato che ne faccia richiesta o che non soddisfi più i relativi requisiti. Tali Stati membri possono inoltre decidere di prevedere la cancellazione dal registro nazionale degli intermediari finanziari certificati che hanno violato più volte i loro obblighi. Qualora uno Stato membro adotti tale misura di cancellazione, dovrebbe informarne gli altri Stati membri che tengono un registro nazionale al fine di consentire loro di valutare la cancellazione dello stesso intermediario finanziario certificato dal rispettivo registro nazionale. La legislazione nazionale degli Stati membri interessati si applica ai diritti e agli obblighi delle parti interessate, anche in materia di ricorso, in relazione a qualsiasi decisione adottata da uno Stato membro connessa all'iscrizione e alla cancellazione dal registro nazionale.

(6)

I sistemi di negoziazione «Cum/Ex» e «Cum/Cum» o di arbitraggio dei dividendi indicano la pratica consistente nella negoziazione di azioni in modo da dissimulare l'identità del titolare effettivo e consentire alle due o più parti interessate di chiedere rimborsi della ritenuta alla fonte sull'imposta sulle plusvalenze versata una sola volta. Si tratta di pratiche criminali che riguardano intermediari finanziari. Poiché gli intermediari finanziari più spesso impegnati nelle catene di pagamento dei titoli sono grandi enti ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) (29) e depositari centrali di titoli che forniscono servizi di agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte, tali enti dovrebbero essere tenuti a chiedere l'iscrizione nei registri nazionali degli Stati membri istituti come sopra. Gli altri intermediari finanziari dovrebbero essere autorizzati a chiedere la registrazione a loro discrezione. La registrazione dovrebbe essere richiesta dall'intermediario finanziario stesso presentando una domanda all'autorità competente designata dallo Stato membro e includendo la prova che l'intermediario finanziario soddisfa determinati requisiti. Scopo dei requisiti è verificare che l'intermediario richiedente soddisfi gli obblighi della pertinente normativa dell'UE e vigili sul rispetto di quest'ultima. Se l'intermediario finanziario è stabilito al di fuori dell'UE, deve essere soggetto nel paese terzo di residenza a una normativa comparabile ai fini della presente direttiva e il paese terzo di residenza non deve figurare né nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative né nell'elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio (elenco antiriciclaggio) . La registrazione di un intermediario finanziario di un paese terzo dovrebbe essere attuata con uno sforzo amministrativo minimo. La Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nel garantire un'interpretazione coordinata delle normative comparabili dei paesi terzi . La conformità di un intermediario finanziario di un paese terzo ai pertinenti requisiti dell'UE riguarda unicamente le finalità stabilite nella presente direttiva e non ha alcun impatto sull'esercizio o sull'applicazione di altri diritti e obblighi derivanti da altre normative dell'UE. Una volta registrati, gli intermediari finanziari dovrebbero essere considerati «intermediari finanziari certificati» nel rispettivo Stato membro ed essere soggetti ai pertinenti obblighi di comunicazione e notifica ai sensi della presente direttiva; nel contempo ad essi dovrebbe essere concesso il diritto di chiedere l'applicazione delle procedure di esenzione di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri che tengono un registro nazionale dovrebbero inoltre adottare misure per cancellare da tale registro qualsiasi intermediario finanziario certificato che ne faccia richiesta o che non soddisfi più i relativi requisiti. Tali Stati membri possono inoltre decidere di prevedere la cancellazione dal registro nazionale degli intermediari finanziari certificati o di negare loro l'accesso al sistema di esenzione qualora risulti che hanno violato più volte i loro obblighi. Qualora uno Stato membro adotti tale misura di cancellazione o negazione , dovrebbe informarne gli altri Stati membri che tengono un registro nazionale al fine di consentire loro di valutare la cancellazione dello stesso intermediario finanziario certificato dal rispettivo registro nazionale. La legislazione nazionale degli Stati membri interessati si applica ai diritti e agli obblighi delle parti interessate, anche in materia di ricorso, in relazione a qualsiasi decisione adottata da uno Stato membro connessa all'iscrizione e alla cancellazione dal registro nazionale.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Al fine di rendere l'Unione dei mercati dei capitali più efficace e competitiva, è opportuno agevolare e accelerare le procedure per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sul reddito derivante da titoli, laddove i pertinenti intermediari finanziari certificati abbiano fornito informazioni adeguate, anche sull'identità dell'investitore. Gli intermediari finanziari certificati pertinenti sono tutti gli intermediari finanziari certificati nella catena di pagamento tra l'investitore e l'emittente dei titoli che potrebbero essere tenuti a fornire anche informazioni sui pagamenti effettuati da intermediari finanziari non certificati nella catena, secondo la scelta strategica di ciascuno Stato membro. Tenendo conto dei diversi approcci adottati dagli Stati membri, sono previsti due tipi di procedure: i) esenzione alla fonte mediante applicazione diretta dell'aliquota d'imposta appropriata al momento della ritenuta e ii) rimborso rapido entro un termine massimo di 50 giorni a decorrere dalla data di pagamento del dividendo o, se del caso, dalla data in cui l'emittente dell'obbligazione deve versare interessi al possessore dell'obbligazione (data di stacco della cedola). Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre una delle due procedure o una combinazione di entrambe, come ritengono opportuno, garantendo nel contempo che almeno una sia disponibile a tutti gli investitori, qualora siano soddisfatti i requisiti della presente direttiva. Per garantire l'attuazione corretta e tempestiva di tali procedure da parte degli Stati membri interessati, è opportuno applicare interessi di mora sui rimborsi tardivi delle ritenute alla fonte in eccesso che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che soddisfano le condizioni per beneficiare di tali procedure. Qualora i requisiti pertinenti non siano soddisfatti o l'investitore interessato lo desideri, gli Stati membri dovrebbero applicare le normali procedure di rimborso esistenti per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso. In ogni caso i titolari registrati, in particolare gli investitori al dettaglio, e i loro rappresentanti autorizzati dovrebbero conservare il diritto di recuperare la ritenuta alla fonte in eccesso versata in uno Stato membro se forniscono la prova del rispetto delle condizioni stabilite dal diritto nazionale.

(8)

Al fine di rendere l'Unione dei mercati dei capitali più efficace e competitiva, è opportuno agevolare e accelerare le procedure per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sul reddito derivante da titoli, laddove i pertinenti intermediari finanziari certificati abbiano fornito informazioni adeguate, anche sull'identità dell'investitore. Gli intermediari finanziari certificati pertinenti sono tutti gli intermediari finanziari certificati nella catena di pagamento tra l'investitore e l'emittente dei titoli che potrebbero essere tenuti a fornire anche informazioni sui pagamenti effettuati da intermediari finanziari non certificati nella catena, secondo la scelta strategica di ciascuno Stato membro. Tenendo conto dei diversi approcci adottati dagli Stati membri, sono previsti due tipi di procedure: i) esenzione alla fonte mediante applicazione diretta dell'aliquota d'imposta appropriata al momento della ritenuta e ii) rimborso rapido entro un termine massimo di 50 giorni a decorrere dalla data di pagamento del dividendo o, se del caso, dalla data in cui l'emittente dell'obbligazione deve versare interessi al possessore dell'obbligazione (data di stacco della cedola). Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre una delle due procedure o una combinazione di entrambe, come ritengono opportuno, garantendo nel contempo che almeno una sia disponibile a tutti gli investitori, qualora siano soddisfatti i requisiti della presente direttiva. Per garantire l'attuazione corretta e tempestiva di tali procedure da parte degli Stati membri interessati, è opportuno applicare interessi di mora sui rimborsi tardivi delle ritenute alla fonte in eccesso che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che soddisfano le condizioni per beneficiare di tali procedure. Qualora i requisiti pertinenti non siano soddisfatti o l'investitore interessato lo desideri, gli Stati membri dovrebbero applicare le normali procedure di rimborso esistenti per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso. In ogni caso i titolari registrati, in particolare gli investitori al dettaglio, e i loro rappresentanti autorizzati dovrebbero conservare il diritto di recuperare la ritenuta alla fonte in eccesso versata in uno Stato membro se forniscono la prova del rispetto delle condizioni stabilite dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono respingere una richiesta di rimborso quando è avviata una procedura di verifica o audit fiscale, sulla base di criteri di valutazione del rischio e conformemente al diritto nazionale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Al fine di salvaguardare i sistemi di esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso, gli Stati membri che tengono un registro nazionale dovrebbero anche imporre agli intermediari finanziari certificati di verificare l'ammissibilità degli investitori che desiderano chiedere un'esenzione. In particolare gli intermediari finanziari certificati dovrebbero chiedere il certificato di residenza fiscale dell'investitore interessato e una dichiarazione attestante che tale investitore è il beneficiario effettivo del pagamento conformemente alla legislazione dello Stato membro della fonte. Dovrebbero inoltre verificare l'aliquota applicabile della ritenuta alla fonte sulla base delle circostanze specifiche dell'investitore e indicare se sono a conoscenza di accordi finanziari riguardanti i titoli sottostanti che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo. Gli intermediari finanziari certificati dovrebbero essere ritenuti responsabili delle perdite di gettito fiscale causate dall'insufficiente adempimento di tali obblighi, nella misura in cui la legislazione nazionale dello Stato membro che subisce la perdita lo prevede. Al fine di garantire la proporzionalità dell'onere e della responsabilità imposti agli intermediari finanziari certificati, è opportuno applicare obblighi di verifica ridotti a tutte le procedure di esenzione, laddove il rischio di abusi sia basso e in particolare quando l'importo totale dei dividendi versati all'investitore per una partecipazione in una società è inferiore a  1 000  EUR. Qualora tale abuso fosse invece provato, gli Stati membri possono tuttavia applicare le disposizioni del diritto nazionale, con le relative conseguenze, compreso il rifiuto di applicare i sistemi di esenzione previsti dalla presente direttiva, ma non possono ritenere gli intermediari finanziari certificati responsabili della mancata verifica.

(9)

Al fine di salvaguardare i sistemi di esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso, gli Stati membri che tengono un registro nazionale dovrebbero anche imporre agli intermediari finanziari certificati di verificare l'ammissibilità degli investitori che desiderano chiedere un'esenzione. In particolare gli intermediari finanziari certificati dovrebbero chiedere il certificato di residenza fiscale dell'investitore interessato e una dichiarazione attestante che tale investitore è il beneficiario effettivo del pagamento conformemente alla legislazione dello Stato membro della fonte. Dovrebbero inoltre verificare l'aliquota applicabile della ritenuta alla fonte sulla base delle circostanze specifiche dell'investitore e indicare se sono a conoscenza di accordi finanziari riguardanti i titoli sottostanti che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo . Gli obblighi in materia di dovuta diligenza potrebbero essere applicati su base annuale . Gli intermediari finanziari certificati dovrebbero essere ritenuti responsabili delle perdite di gettito fiscale causate dall'insufficiente adempimento di tali obblighi, nella misura in cui la legislazione nazionale dello Stato membro che subisce la perdita lo prevede. Al fine di garantire la proporzionalità dell'onere e della responsabilità imposti agli intermediari finanziari certificati, è opportuno applicare obblighi di verifica ridotti a tutte le procedure di esenzione, laddove il rischio di abusi sia basso e in particolare quando l'importo totale dei dividendi versati all'investitore per una partecipazione in una società è inferiore a  1 500  EUR. Qualora tale abuso fosse invece provato, gli Stati membri possono tuttavia applicare le disposizioni del diritto nazionale, con le relative conseguenze, compreso il rifiuto di applicare i sistemi di esenzione previsti dalla presente direttiva, ma non possono ritenere gli intermediari finanziari certificati responsabili della mancata verifica.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

La corretta attuazione e applicazione delle norme proposte in ciascuno Stato membro interessato è fondamentale per la promozione dell'Unione dei mercati dei capitali nel suo complesso e per la protezione della base imponibile degli Stati membri e dovrebbe pertanto essere monitorata dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare periodicamente alla Commissione informazioni specificate mediante atti di esecuzione sull'attuazione e sull'applicazione nel loro territorio delle misure nazionali adottate a norma della presente direttiva. La Commissione dovrebbe preparare una valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili per valutare l'efficacia delle nuove norme proposte. In tale contesto la Commissione dovrebbe valutare la necessità di aggiornare le norme introdotte in virtù della presente direttiva.

(12)

La corretta attuazione e applicazione delle norme proposte in ciascuno Stato membro interessato è fondamentale per la promozione dell'Unione dei mercati dei capitali nel suo complesso e per la protezione della base imponibile degli Stati membri e dovrebbe pertanto essere monitorata dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare periodicamente alla Commissione le informazioni statistiche specificate mediante atti di esecuzione sull'attuazione e sull'applicazione nel loro territorio delle misure nazionali adottate a norma della presente direttiva. La Commissione dovrebbe preparare una valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili per valutare l'efficacia delle nuove norme proposte. In tale contesto la Commissione dovrebbe valutare la necessità di aggiornare le norme introdotte in virtù della presente direttiva.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). Gli intermediari finanziari e gli Stati membri possono trattare i dati personali a norma della presente direttiva al solo scopo di servire l'interesse pubblico generale, ossia per finalità di lotta contro la frode, l'elusione e l'evasione fiscali, la salvaguardia del gettito fiscale e la promozione di una tassazione equa, che rafforzano le opportunità di inclusione sociale, politica ed economica negli Stati membri. Per consentire l'efficace perseguimento di tale obiettivo, è necessario limitare alcuni diritti delle persone fisiche previsti dal suddetto regolamento, in particolare il diritto di essere informati in merito al trattamento dei loro dati e il loro ambito di applicazione, nonché il diritto al consenso su determinati tipi di trattamento dei dati.

(14)

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). Gli intermediari finanziari e gli Stati membri possono trattare i dati personali a norma della presente direttiva al solo scopo di servire l'interesse pubblico generale, ossia per finalità di lotta contro la frode, l'elusione e l'evasione fiscali, la salvaguardia del gettito fiscale e la promozione di una tassazione equa, che rafforzano le opportunità di inclusione sociale, politica ed economica negli Stati membri. L'accesso a tali dati dovrebbe essere consentito solo agli enti coinvolti nelle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte a norma della presente direttiva. Dovrebbe essere trasmessa solo la quantità minima di informazioni personali necessarie per individuare casi di sottosegnalazione, mancata comunicazione o frode o abuso fiscale. Infine, le informazioni personali dovrebbero essere conservate solo per il tempo necessario a tale scopo. Per consentire l'efficace perseguimento di tale obiettivo, è necessario limitare alcuni diritti delle persone fisiche previsti dal suddetto regolamento, laddove l'esercizio di tali diritti rischi di compromettere le indagini, in particolare il diritto di essere informati in merito al trattamento dei loro dati e il loro ambito di applicazione, nonché il diritto al consenso su determinati tipi di trattamento dei dati. I diritti degli interessati dovrebbero essere ripristinati non appena vengono meno le circostanze che hanno giustificato la limitazione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

La presente direttiva dovrebbe essere riesaminata periodicamente al fine di facilitare ulteriormente l'esenzione dalla ritenuta alla fonte per gli investitori al dettaglio.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

«convenzione sulla doppia imposizione», un accordo o una convenzione che prevede l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, in vigore tra due (o più) paesi ;

(19)

«convenzione sulla doppia imposizione», un accordo o una convenzione che prevede l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, in vigore tra due (o più) giurisdizioni ;

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri rilasciano l'eTRC entro un giorno lavorativo dalla presentazione della richiesta, fatto salvo il paragrafo 4. L'eTRC è conforme ai requisiti tecnici di cui all'allegato I e contiene le seguenti informazioni:

2.   Gli Stati membri rilasciano l'eTRC sulla base delle informazioni disponibili entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, fatto salvo il paragrafo 4. L'eTRC è conforme ai requisiti tecnici di cui all'allegato I e contiene le seguenti informazioni:

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

nome e cognome del contribuente e data e luogo di nascita, se il contribuente è una persona fisica, o nome e identificativo unico europeo (EUID), se è un'entità;

(a)

nome e cognome del contribuente e data e luogo di nascita, se il contribuente è una persona fisica, o nome e identificativo unico europeo (EUID), se è un'entità , laddove disponibile ;

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

la convenzione sulla doppia imposizione.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

qualsiasi informazione supplementare che possa essere pertinente qualora il certificato sia rilasciato per scopi diversi dall'esenzione dalla ritenuta alla fonte ai sensi della presente direttiva o informazioni che devono essere incluse in un certificato di residenza fiscale ai sensi del diritto dell'UE.

soppresso

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Qualora sia necessario più di un giorno lavorativo per verificare la residenza fiscale di uno specifico contribuente, lo Stato membro informa la persona che richiede il certificato del tempo supplementare necessario e dei motivi del ritardo.

4.   Qualora siano necessari più di cinque giorni lavorativi per verificare la residenza fiscale di uno specifico contribuente, lo Stato membro informa la persona che richiede il certificato del tempo supplementare necessario e dei motivi del ritardo , che in ogni caso non deve essere superiore a cinque giorni lavorativi .

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli Stati membri riconoscono l'eTRC rilasciato da un altro Stato membro come prova adeguata della residenza di un contribuente in tale altro Stato membro conformemente al paragrafo 3.

5.   Gli Stati membri riconoscono l'eTRC rilasciato da un altro Stato membro come prova adeguata della residenza di un contribuente in tale altro Stato membro conformemente al paragrafo 3. In ogni caso, gli Stati membri possono dimostrare la residenza a fini fiscali nelle loro giurisdizioni.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Gli Stati membri adottano le misure adeguate al fine di imporre a una persona fisica o giuridica considerata residente a fini fiscali nella loro giurisdizione di informare le autorità fiscali che emettono l'eTRC in merito a qualsiasi modifica che potrebbe incidere sulla validità o sul contenuto dell'eTRC.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard, compreso il regime linguistico, e protocolli tecnici, comprese le norme di sicurezza, per il rilascio dell'eTRC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard in un formato leggibile da dispositivi automatici , compreso il regime linguistico, e protocolli tecnici, comprese le norme di sicurezza, per il rilascio dell'eTRC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

informazioni sulle commissioni addebitate per la fornitura di servizi a norma della presente direttiva.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un intermediario finanziario sia iscritto nel registro nazionale degli intermediari finanziari certificati entro tre mesi dalla presentazione di una richiesta, da parte dell'intermediario finanziario, che fornisca la prova di tutti i seguenti requisiti:

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un intermediario finanziario sia iscritto nel registro nazionale degli intermediari finanziari certificati entro due mesi dalla presentazione di una richiesta, da parte dell'intermediario finanziario, che fornisca la prova di tutti i seguenti requisiti:

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

se l'intermediario finanziario richiedente è un ente creditizio, un'autorizzazione nella giurisdizione di residenza a fini fiscali a svolgere attività di custodia ai sensi dell'allegato I, punto 12 o 14, della direttiva 2013/36/UE o di una legislazione comparabile di un paese terzo; se l'intermediario finanziario richiedente è un'impresa di investimento, un'autorizzazione nella giurisdizione di residenza a fini fiscali a svolgere attività di custodia ai sensi dell'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE o di una legislazione comparabile di un paese terzo; se l'intermediario finanziario richiedente è un depositario centrale di titoli, un'autorizzazione nella giurisdizione di residenza a fini fiscali ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 o di una legislazione comparabile del paese terzo di residenza;

(b)

se l'intermediario finanziario richiedente è un ente creditizio, un'autorizzazione nella giurisdizione di residenza a fini fiscali a svolgere attività di custodia ai sensi dell'allegato I, punto 12 o 14, della direttiva 2013/36/UE o di una legislazione comparabile di un paese terzo; se l'intermediario finanziario richiedente è un'impresa di investimento, un'autorizzazione nella giurisdizione di residenza a fini fiscali a svolgere attività di custodia ai sensi dell'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE o di una legislazione comparabile di un paese terzo; se l'intermediario finanziario richiedente è un depositario centrale di titoli, un'autorizzazione nella giurisdizione di residenza a fini fiscali ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 o di una legislazione comparabile del paese terzo di residenza; la Commissione emana orientamenti sulle norme minime affinché una legislazione sia considerata comparabile;

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli intermediari finanziari notificano senza indugio all'autorità competente dello Stato membro qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi delle lettere da a) a c).

2.   Gli intermediari finanziari notificano senza indebito indugio all'autorità competente dello Stato membro qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi delle lettere da a) a c) , fornendo, ove necessario, i documenti pertinenti .

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.

Gli Stati membri informano quanto prima tutti gli altri Stati membri in merito ai casi di rifiuto di registrazione, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio  (1a) .

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Lo Stato membro che cancella un intermediario finanziario certificato dal proprio registro nazionale informa senza indugio tutti gli altri Stati membri che tengono un registro nazionale a norma dell'articolo 5.

3.   Lo Stato membro che cancella un intermediario finanziario certificato dal proprio registro nazionale informa , conformemente alla direttiva 2011/16/UE, senza indebito indugio tutti gli altri Stati membri che tengono un registro nazionale a norma dell'articolo 5, specificando le ragioni della cancellazione a norma dei paragrafi 1 e 2 .

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli Stati membri aggiornano i rispettivi registri nazionali in modo da riflettere lo status degli intermediari finanziari che non sono più certificati. Nei casi in cui la cancellazione di un intermediario finanziario certificato derivi dalla decisione di uno Stato membro, i motivi specifici di tale misura sono chiaramente indicati nel relativo registro.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale l'obbligo di comunicare all'autorità competente le informazioni di cui all'allegato II non appena possibile dopo la data di registrazione, a meno che alla data di registrazione sia in corso un'istruzione di regolamento per qualsiasi parte di un'operazione, nel qual caso la comunicazione relativa all'operazione ha luogo il più presto possibile dopo il regolamento. Se 20  giorni dopo la data di registrazione il regolamento è ancora pendente per qualsiasi parte dell'operazione, gli intermediari finanziari certificati comunicano le informazioni entro i successivi cinque giorni di calendario, indicando la parte per la quale il regolamento è pendente.

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale l'obbligo di comunicare all'autorità competente le informazioni di cui all'allegato II non appena possibile e al massimo entro 20 giorni di calendario dopo la data di registrazione, a meno che alla data di registrazione sia in corso un'istruzione di regolamento per qualsiasi parte di un'operazione, nel qual caso la comunicazione relativa all'operazione ha luogo il più presto possibile dopo il regolamento. Se quindici giorni dopo la data di registrazione il regolamento è ancora pendente per qualsiasi parte dell'operazione, gli intermediari finanziari certificati comunicano le informazioni entro i successivi cinque giorni di calendario, indicando la parte per la quale il regolamento è pendente.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri dispongono che gli intermediari finanziari certificati non siano tenuti a comunicare le informazioni di cui all'allegato II, sezione E, se il dividendo totale versato al titolare registrato sulla partecipazione del titolare in una società non supera 1 000  EUR.

2.   Gli Stati membri dispongono che gli intermediari finanziari certificati non siano tenuti a comunicare le informazioni di cui all'allegato II, sezione E, se il dividendo totale versato al titolare registrato sulla partecipazione del titolare in una società non supera 1 500  EUR.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli Stati membri impongono agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale di conservare la documentazione a sostegno delle informazioni comunicate per cinque anni e di fornire l'accesso a qualsiasi altra informazione, nonché l'accesso ai loro locali ai fini dell'audit e impongono agli intermediari finanziari certificati di cancellare o rendere anonimi i dati personali inclusi in tale documentazione non appena l'audit sia stato completato e al più tardi cinque anni dopo la comunicazione.

5.   Gli Stati membri impongono agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale di conservare la documentazione a sostegno delle informazioni comunicate per sei anni e di fornire l'accesso a qualsiasi altra informazione, nonché l'accesso ai loro locali ai fini dell'audit e impongono agli intermediari finanziari certificati di cancellare o rendere anonimi i dati personali inclusi in tale documentazione non appena l'audit sia stato completato e al più tardi sei anni dopo la comunicazione.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

il dividendo è stato pagato su un'azione negoziata in borsa che il titolare registrato ha acquisito entro i due giorni precedenti la data ex dividendo;

(a)

il dividendo è stato pagato su un'azione negoziata in borsa che il titolare registrato ha acquisito entro i cinque giorni precedenti la data ex dividendo;

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Conformemente alla legislazione nazionale, i poteri di controllo degli Stati membri sui redditi imponibili ai quali è stata applicata l'esenzione sono illimitati.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'intermediario finanziario certificato che chiede l'esenzione a norma dell'articolo 12 e/o 13 per conto di un titolare registrato ottenga da tale titolare registrato una dichiarazione attestante che quest'ultimo:

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che l'intermediario finanziario certificato che chiede l'esenzione a norma dell'articolo 12 e/o 13 per conto di un titolare registrato ottenga da tale titolare registrato una dichiarazione attestante che quest'ultimo:

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

è il beneficiario effettivo dei dividendi o degli interessi secondo la definizione di cui alla legislazione nazionale dello Stato membro della fonte; e

(a)

è il beneficiario effettivo dei dividendi o degli interessi secondo la definizione di cui alla legislazione nazionale dello Stato membro della fonte o alla convenzione sulla doppia imposizione ; e

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari finanziari certificati che chiedono l'esenzione a norma dell'articolo 12 e/o 13 per conto di un titolare registrato verifichino:

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che gli intermediari finanziari certificati che chiedono l'esenzione a norma dell'articolo 12 e/o 13 per conto di un titolare registrato verifichino:

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

i rischi dei programmi di soggiorno e cittadinanza sulla base degli investimenti che presentano un rischio potenzialmente elevato, secondo quanto indicato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), unitamente al possibile uso improprio da parte dei titolari registrati di un eTRC rilasciato da Stati membri o da paesi terzi che offrono tali programmi;

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

in caso di pagamento di dividendi e sulla base delle informazioni di cui dispone l'intermediario finanziario certificato, l'eventuale esistenza di accordi finanziari che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo, a meno che il dividendo versato al titolare registrato per ciascun gruppo di azioni identiche detenute non superi 1 000  EUR.

(d)

in caso di pagamento di dividendi e sulla base delle informazioni di cui dispone l'intermediario finanziario certificato, l'eventuale esistenza di accordi finanziari che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo, a meno che il dividendo versato al titolare registrato per ciascun gruppo di azioni identiche detenute non superi 1 500  EUR.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli Stati membri possono consentire l'ottenimento della dichiarazione di cui al paragrafo 1 e l'esecuzione delle verifiche di cui al paragrafo 2 su base annuale o ad hoc, qualora vi siano motivi per presumere che le circostanze siano cambiate o che siano state fornite informazioni inesatte o inattendibili.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti per il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri possono consentire agli intermediari finanziari certificati che tengono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere un rimborso rapido della ritenuta alla fonte in eccesso, per conto di tale titolare registrato, a norma dell'articolo 10, se le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono fornite il più presto possibile dopo la data di pagamento e al più tardi entro 25 giorni di calendario dalla data del pagamento di dividendi o interessi.

1.   Gli Stati membri possono consentire agli intermediari finanziari certificati che tengono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere un rimborso rapido della ritenuta alla fonte in eccesso, per conto di tale titolare registrato, a norma dell'articolo 10, se le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono fornite entro 25 giorni di calendario dalla data del pagamento di dividendi o interessi.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri trattano una richiesta di rimborso presentata a norma del paragrafo 1 entro 25 giorni di calendario dalla data di tale richiesta o, se successiva, dalla data in cui tutti gli intermediari finanziari certificati interessati hanno adempiuto gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri applicano interessi, a norma dell'articolo 14, all'importo di tale rimborso per ogni giorno di ritardo successivo al venticinquesimo giorno.

2.   Gli Stati membri trattano una richiesta di rimborso presentata a norma del paragrafo 1 entro 25 giorni di calendario dalla data di tale richiesta o, se successiva, dalla data in cui tutti gli intermediari finanziari certificati interessati hanno adempiuto gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri applicano interessi, a norma dell'articolo 14, all'importo di tale rimborso per ogni giorno di ritardo successivo al venticinquesimo giorno , a meno che lo Stato membro non nutra ragionevoli dubbi sulla legittimità della richiesta di rimborso .

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli Stati membri possono respingere una richiesta di rimborso qualora sia avviata una procedura di verifica o audit fiscale, sulla base di criteri di valutazione del rischio e conformemente alla legislazione nazionale.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che, nei casi in cui l'articolo 12 e l'articolo 13 non si applicano ai dividendi in quanto le condizioni della presente direttiva non sono soddisfatte, il titolare registrato o il suo rappresentante autorizzato che chiede il rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso su tali dividendi fornisca almeno le informazioni di cui all'allegato II, sezione E, a meno che il dividendo totale versato al titolare registrato sulla partecipazione dello stesso in una società non superi 1 000  EUR e a meno che tali informazioni siano già state fornite conformemente agli obblighi di cui all'articolo 9.

Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che, nei casi in cui l'articolo 12 e l'articolo 13 non si applicano ai dividendi in quanto le condizioni della presente direttiva non sono soddisfatte, il titolare registrato o il suo rappresentante autorizzato che chiede il rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso su tali dividendi fornisca almeno le informazioni di cui all'allegato II, sezione E, a meno che il dividendo totale versato al titolare registrato sulla partecipazione dello stesso in una società non superi 1 500  EUR e a meno che tali informazioni siano già state fornite conformemente agli obblighi di cui all'articolo 9.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 bis

 

Monitoraggio e scambio di informazioni

 

1.     Per garantire l'integrità del mercato interno, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità bancaria europea (ABE) monitorano periodicamente il rischio di sistemi Cum/Cum e Cum/Ex nell'Unione.

 

2.     Gli Stati membri introducono una cooperazione coordinata e l'assistenza reciproca tra le autorità nazionali competenti, le autorità fiscali e altri organismi di contrasto, come la Procura europea (EPPO), per individuare e perseguire i sistemi illegali di recupero delle ritenute alla fonte.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione

Valutazione generale, riesame e revisione

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione esamina e valuta il funzionamento della presente direttiva, una volta entrate in vigore le norme nazionali di recepimento, ogni cinque anni. Una relazione sulla valutazione della direttiva, compresa l'eventuale necessità di modificarne disposizioni specifiche, sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro dicembre 2031 e ogni cinque anni.

1.   La Commissione esamina e valuta il funzionamento della presente direttiva, una volta entrate in vigore le norme nazionali di recepimento, ogni cinque anni. Una relazione sulla valutazione della direttiva e sulle norme applicabili alle ritenute alla fonte negli Stati membri , compresa l'eventuale necessità di modificare le disposizioni specifiche della presente direttiva , sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro dicembre 2031 e ogni cinque anni. Nella relazione di valutazione la Commissione:

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a)

esamina le ulteriori misure possibili per facilitare il trattamento in autonomia delle richieste di recupero della ritenuta alla fonte per i piccoli investitori che trattano direttamente con le autorità fiscali senza l'intervento di intermediari finanziari certificati;

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b)

valuta in che modo le procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte possano essere ulteriormente semplificate per gli investitori al dettaglio;

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c)

svolge un'analisi completa dell'evoluzione delle commissioni di servizio addebitate dagli intermediari finanziari ai titolari registrati per l'attuazione della procedura di rimborso rapido e della procedura di esenzione alla fonte;

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d)

valuta se sia possibile ipotizzare un sistema di esenzione alla fonte come procedura per tutti gli Stati membri e introduce ulteriori misure per semplificare tale sistema per le piccole e medie imprese;

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e)

valuta se gli Stati membri siano ancora interessati da sistemi di arbitraggio dei dividendi e di «stripping dei dividendi», come gli schemi Cum/Ex e Cum/Cum, o se siano esposti a tali sistemi e se le misure esistenti in materia di ritenuta alla fonte siano sufficienti per combattere la frode, l'evasione e l'elusione fiscali oppure se siano necessarie ulteriori misure, come l'assoggettamento delle plusvalenze sulla cessione di azioni e delle commissioni sul prestito titoli a una tassazione equivalente ai dividendi, al fine di scoraggiare e diminuire l'arbitraggio dei dividendi; la Commissione raccoglie prove a tale riguardo dagli Stati membri che ricevono sostegno dall'ABE, dall'ESMA, dall'EPPO e dalle pertinenti autorità nazionali competenti;

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f)

prende in considerazione ulteriori misure, se necessario, per garantire che tutti i pagamenti di dividendi, interessi, plusvalenze, canoni, servizi professionali e i pertinenti pagamenti derivanti da contratti generati nell'Unione siano tassati almeno una volta sulla base di un'aliquota effettiva;

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera g (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g)

esamina il potenziale dei sistemi di registro distribuito o altri strumenti tecnologici atti a rendere il sistema più efficiente e a prova di frode attraverso una migliore identificazione del beneficiario effettivo;

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera h (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h)

esamina possibili misure per digitalizzare le procedure di esenzione e rimborso e le relative domande;

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera i (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i)

valuta l'accettazione di firme elettroniche o digitali e l'utilizzo di sistemi di identificazione elettronica per facilitare la procedura di verifica per i singoli investitori.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Ove opportuno la relazione di valutazione è accompagnata da una proposta legislativa.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente al paragrafo 3, le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della direttiva per quanto riguarda il miglioramento delle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte per ridurre la doppia imposizione e combattere gli abusi fiscali .

2.   Gli Stati membri comunicano al Parlamento europeo e alla Commissione, conformemente al paragrafo 3, le informazioni statistiche pertinenti ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 .

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, valuta attivamente se la presente direttiva abbia un impatto sui rischi di frode e abuso fiscale e sulle entrate fiscali.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le informazioni che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione, il formato e le modalità di comunicazione di tali informazioni.

3.   La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione, il formato e le modalità di comunicazione di tali informazioni.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.

5.   Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati al Parlamento europeo e ad altri Stati membri. Le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri limitano i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 19 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (45)solo nella misura e unicamente per il tempo strettamente necessario affinché le loro autorità competenti attenuino il rischio di frode, evasione o elusione fiscali negli Stati membri, in particolare verificando che al titolare registrato sia applicata la corretta aliquota della ritenuta alla fonte o verificando che il titolare registrato ottenga tempestivamente l'esenzione se ne ha diritto.

1.   Gli Stati membri limitano i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 19 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) , laddove l'esercizio di tali diritti rischi di compromettere le indagini e solo nella misura e unicamente per il tempo strettamente necessario affinché le loro autorità competenti attenuino il rischio di frode, evasione o elusione fiscali negli Stati membri, in particolare verificando che al titolare registrato sia applicata la corretta aliquota della ritenuta alla fonte o verificando che il titolare registrato ottenga tempestivamente l'esenzione se ne ha diritto. I diritti degli interessati saranno ripristinati non appena verranno meno le condizioni su cui si basa la limitazione.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento, e in ogni caso per non più di dieci anni.

3.   Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento, e in ogni caso per non più di cinque anni.


(28)  Raccomandazione della Commissione, del 19 ottobre 2009, sulle procedure di concessione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 279 del 24.10.2009, pag. 8-11).

(28)  Raccomandazione della Commissione, del 19 ottobre 2009, sulle procedure di concessione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 279 del 24.10.2009, pag. 8).

(1a)   https://www.dw.com/en/cum-ex-tax-scandal-cost-european-treasuries-55-billion/a-45935370

(1b)   https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-06/SWD_2023_216_1_EN_impact_assessment_part1_v2.pdf

(1a)   COM(2021)0565.

(29)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1-337).

(29)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(31)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(31)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(1a)   Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).

(45)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(45)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6762/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)