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dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/6660

11.11.2024

Ricorso proposto il 20 settembre 2024 – NKL Associates / Commissione

(Causa T-486/24)

(C/2024/6660)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: NKL Associates s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato e A. Kontosakou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in parte la decisione impugnata (1) nella parte in cui impone a carico della ricorrente l’obbligo, introdotto dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento sui servizi digitali (2), in base al quale i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi che presentano pubblicità sulle loro interfacce online rendono accessibile al pubblico in una specifica sezione della loro interfaccia online, mediante uno strumento consultabile e affidabile che consente ricerche attraverso molteplici criteri e attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni menzionate al paragrafo 2 dell’articolo 39 del medesimo regolamento, per l’intero periodo durante il quale presentano pubblicità e fino a un anno dopo la data dell’ultima presentazione dell’annuncio pubblicitario sulle loro interfacce online, e

dichiarare parzialmente inapplicabile l’articolo 39 del regolamento sui servizi digitali, nella parte in cui impone a carico della ricorrente l’obbligo, previsto all’articolo 39, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in base al quale i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi che presentano pubblicità sulle loro interfacce online rendono accessibile al pubblico in una specifica sezione della loro interfaccia online, mediante uno strumento consultabile e affidabile che consente ricerche attraverso molteplici criteri e attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 39 del medesimo regolamento, per l’intero periodo durante il quale presentano pubblicità e fino a un anno dopo la data dell’ultima presentazione dell’annuncio pubblicitario sulle loro interfacce online, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo.

Tale motivo verte sul fatto che l’obbligo imposto a carico della ricorrente ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento sui servizi digitali di rendere accessibile al pubblico un registro contenente quantomeno le informazioni menzionate all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento sui servizi digitali è illegittimo, dal momento che esso viola il diritto alla riservatezza della ricorrente e dei suoi inserzionisti, il diritto degli inserzionisti alla vita privata e familiare e il diritto di questi ultimi alla protezione dei loro dati di carattere personale qualora si tratti di persone giuridiche (articoli 7 e 8 della Carta), nonché la fondamentale libertà d’impresa della ricorrente (articolo 16 della Carta) e il diritto di proprietà di quest’ultima (articolo 17 della Carta).


(1)  Decisione C (2024) 4936 della Commissione, del 10 luglio 2024, che designa XNXX come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

(2)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU 2022, L 277, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6660/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)